Avvalimento premiale negli appalti: requisiti e punteggio

Quando partecipi a una gara pubblica aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’avvalimento premiale negli appalti rappresenta l’opportunità strategica più efficace per superare i concorrenti e scalare la graduatoria tecnica, anche se la tua impresa non dispone internamente di tutte le certificazioni di sostenibilità, dell’esperienza storica decennale o dei brevetti richiesti dal bando. Ti trovi spesso a competere contro grandi gruppi industriali capaci di monopolizzare i punteggi qualitativi grazie a dotazioni e referenze accumulate nel tempo; eppure, stringendo accordi solidi con un operatore ausiliario, puoi acquisire formalmente quegli elementi differenzianti e presentarli nella tua proposta tecnica.

La disciplina dei contratti pubblici ha vissuto a lungo nell’incertezza: sotto il vigore del vecchio codice del 2016, la giurisprudenza amministrativa e l’ANAC consideravano con estremo sospetto il prestito di risorse finalizzato unicamente a ottenere punti aggiuntivi, ritenendolo sovente nullo se non accompagnato dal prestito di requisiti minimi di ammissione. L’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), e in particolare la formulazione dell’art. 104, ha spazzato via ogni equivoco dogmatico: oggi l’avvalimento premiale è un istituto autonomo e pienamente riconosciuto, pensato dal legislatore come un volano pro-concorrenziale per consentire alle piccole e medie imprese di valorizzare la qualità progettuale e concorrere ad armi pari.

In questa guida operativa analizziamo i requisiti di validità del contratto di avvalimento premiale alla luce delle sentenze più recenti della giustizia amministrativa: scoprirai come prendere in prestito certificazioni etiche come la parità di genere o il rating di legalità mediante il trasferimento di know-how, quale sia la corretta collocazione del contratto tra busta amministrativa e offerta tecnica per evitare l’azzeramento dei punteggi, come cumulare qualificazione e premialità, e quali strategie processuali adottare davanti al TAR per respingere i ricorsi delle imprese seconde classificate.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Legittimazione piena nel D.Lgs. 36/2023: L’art. 104 commi 4 e 12 riconosce espressamente l’avvalimento stipulato al solo scopo di migliorare l’offerta tecnica e ottenere punteggi premiali, superando i divieti e le incertezze del vecchio Codice.
  • Prestito di risorse immateriali e corrispettivo simbolico: Per certificazioni etico-organizzative (parità di genere UNI/PdR 125:2022, rating di legalità, ISO 37001) basta il trasferimento di know-how, modelli e buone pratiche aziendali; il corrispettivo può essere simbolico (0,05%) o gratuito.
  • Collocazione naturale nell’offerta tecnica: Non trattandosi di requisiti di ammissione, il contratto di avvalimento premiale può essere legittimamente inserito nella busta tecnica per salvaguardare la segretezza dell’offerta e in virtù del principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023).
  • Valenza cumulativa e oneri probatori: È consentito impiegare la medesima ausiliaria sia per soddisfare i requisiti minimi di qualificazione sia per incrementare il punteggio tecnico; la stazione appaltante deve motivare puntualmente solo le esclusioni.

1. Il quadro normativo dell’avvalimento premiale negli appalti nel D.Lgs. 36/2023

L’avvalimento nasce nel diritto dell’Unione Europea con una vocazione spiccatamente pro-concorrenziale, volta a garantire la più ampia partecipazione possibile degli operatori economici alle gare pubbliche e ad impedire che barriere d’ingresso eccessivamente rigide favoriscano posizioni dominanti o oligopoli. Nel nostro ordinamento interno, tuttavia, la trasposizione dell’istituto ha seguito un percorso accidentato, costellato da interpretazioni restrittive e diffidenze formali.

Con la riforma organica operata dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il legislatore ha compiuto una svolta radicale: ha codificato e tipizzato in maniera espressa l’avvalimento premiale, conferendogli autonoma dignità rispetto all’avvalimento di qualificazione e trasformandolo in uno dei motori principali per l’innalzamento qualitativo delle commesse pubbliche.

1.1 Dal divieto del passato alla legittimazione dell’art. 104

L’avvalimento premiale consente all’operatore economico di prendere in prestito risorse, competenze o certificazioni da un’impresa ausiliaria al solo fine di incrementare il punteggio tecnico dell’offerta, a prescindere dal possesso autonomo dei requisiti minimi di qualificazione previsti dal bando di gara.

Nel regime previgente disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, la formulazione letterale della norma limitava espressamente il ricorso all’ausiliaria al soddisfacimento dei requisiti minimi di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale richiesti per essere ammessi alla competizione. Sulla scorta di tale dato testuale, l’orientamento maggioritario dei tribunali amministrativi e i pareri dell’ANAC avevano elaborato una rigida dicotomia: l’avvalimento puro finalizzato esclusivamente a conseguire un miglior punteggio tecnico era considerato privo di causa lecita e sanzionato con la nullità radicale. L’unica ipotesi tollerata era il cosiddetto avvalimento frazionato o accessorio, in cui il concorrente prendeva a prestito un requisito di partecipazione mancante e, come effetto secondario e riflesso, otteneva anche un incremento del punteggio d’offerta.

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha definitivamente superato questo assetto restrittivo. L’art. 104, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce infatti con estrema chiarezza che il contratto di avvalimento può essere stipulato per soddisfare i requisiti di partecipazione o per migliorare l’offerta, consentendo così all’operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti al solo scopo di conseguire un punteggio premiale nella graduatoria dell’offerta economicamente più vantaggiosa. A completare il disegno interviene il comma 12 dello stesso articolo, che disciplina gli impegni e le responsabilità derivanti da tale scelta.

Per le piccole e medie imprese, questa innovazione legislativa segna un passaggio epocale: non sei più costretto a rinunciare alle gare a più elevato valore aggiunto o ad accontentarti di punteggi tecnici modesti. Se la tua azienda possiede già tutti i requisiti di qualificazione (ad esempio l’attestazione SOA o il fatturato minimo), puoi stipulare un accordo con un’impresa ausiliaria dotata di un centro di ricerca all’avanguardia, di software proprietari o di particolari certificazioni di qualità, presentando un progetto tecnico di altissimo profilo senza dover sostenere investimenti infrastrutturali proibitivi.

1.2 La determinabilità dell’oggetto e il prestito di certificazioni etico-organizzative

Il contratto di avvalimento premiale avente ad oggetto certificazioni etiche e organizzative è valido ed efficace quando indica chiaramente il trasferimento di know-how, procedure gestionali e buone pratiche operative, senza che sia necessaria l’elencazione analitica di beni fisici o macchinari.

Uno dei terreni di scontro più accesi tra concorrenti riguarda la presunta indeterminatezza dell’oggetto contrattuale ex artt. 1346 e 1418 del Codice Civile. Nel vigore del vecchio Codice, era invalsa la regola secondo cui il contratto doveva specificare minuziosamente ogni singolo mezzo d’opera, ogni attrezzatura e le precise unità di personale messe a disposizione, a pena di nullità dell’accordo e conseguente esclusione del concorrente. Molte stazioni appaltanti e imprese seconde classificate tentano tuttora di applicare questo anacronistico formalismo alle certificazioni organizzative introdotte nei disciplinari di gara, come la parità di genere (UNI/PdR 125:2022), il rating di legalità rilasciato dall’AGCM o i sistemi di gestione anticorruzione (ISO 37001).

Tuttavia, l’art. 104, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 prescrive oggi che il contratto debba determinare l’oggetto, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento, richiedendo un grado di determinabilità parametrato alla specifica natura delle risorse prestate. Quando l’ausiliaria presta una certificazione etica o di processo, la prestazione non consiste nell’invio materiale di escavatori o furgoni in cantiere, bensì nell’innesto di modelli organizzativi, prassi di welfare, protocolli di compliance e know-how gestionale.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito con forza questo principio, affrontando anche il nodo economico del contratto. In molti casi, infatti, le seconde graduate contestano la validità causale dell’accordo lamentando l’irrisorietà del corrispettivo pattuito tra ausiliata e ausiliaria (ad esempio percentuali minime pari allo 0,05% del valore dei lavori). I giudici hanno chiarito che nei contratti tra imprese opera il principio di autonomia negoziale: la misura del compenso non può essere sindacata dalla stazione appaltante o dai concorrenti, ed è persino legittimo l’avvalimento a titolo gratuito, purché sia ravvisabile un apprezzabile interesse causale dell’ausiliaria, anche di natura indiretta, commerciale o reputazionale.

Focus Giurisprudenziale — Certificazioni etico-organizzative e compenso simbolico

La sentenza: TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, sentenza n. 3404 del 2026

Il caso. Nella procedura aperta indetta dalla Provincia di Pavia per l’affidamento di un accordo quadro quadriennale avente ad oggetto lavori e servizi di manutenzione della rete stradale provinciale (annualità 2025/2026/2027/2028 per un valore complessivo a base d’asta superiore a 13 milioni di euro, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese con mandataria Consorzio Stabile Viagest S.C. a r.l. si è classificato al primo posto della graduatoria, ottenendo l’aggiudicazione con provvedimento dirigenziale del dicembre 2025. Il secondo classificato, RTI con mandataria Impresa Costruzioni Edili e Stradali I.C.E.S. S.r.l., ha impugnato gli atti di gara e l’aggiudicazione deducendo, tra i vari motivi, la nullità e l’invalidità dei contratti di avvalimento premiale stipulati dalla capogruppo Viagest con due società ausiliarie per conseguire punteggi tecnici aggiuntivi in relazione al rating di legalità e alle certificazioni di parità di genere UNI/PdR 125:2022 e anticorruzione ISO 37001. La ricorrente sosteneva che tali contratti fossero nulli per assoluta indeterminatezza dell’oggetto, mancando l’indicazione di mezzi fisici e risorse materiali trasferite, nonché per la presenza di un corrispettivo meramente simbolico pari allo 0,05% dell’importo dei lavori.

La questione. Se, nel regime introdotto dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento premiale avente ad oggetto certificazioni etiche, di sostenibilità e di organizzazione aziendale richieda la minuziosa elencazione di beni materiali e personale a pena di nullità, e se la pattuizione di un corrispettivo simbolico o a titolo gratuito infici la validità e la causa del contratto.

La decisione della Corte. Il TAR Lombardia ha respinto integralmente il ricorso della seconda graduata, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI Viagest. I giudici hanno chiarito che l’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, non richiede più, a pena di nullità del contratto di avvalimento, la necessaria specificazione delle risorse e delle dotazioni tecniche messe a disposizione, specialmente quando l’oggetto riguarda standard organizzativi ed etici. In tali ipotesi, la messa a disposizione di modelli, prassi interne, buone pratiche aziendali e know-how tecnico-organizzativo risulta pienamente idonea e pertinente. Inoltre, la previsione di un corrispettivo minimo (nella specie lo 0,05%) non incide sulla validità del negozio, essendo pacificamente ammesso anche l’avvalimento gratuito sorretto da un interesse causale dell’ausiliaria.

Il principio di diritto. Il TAR ha statuito che «l’avvalimento premiale assolve ad una sua propria funzione pro-concorrenziale, distinta rispetto all’avvalimento partecipativo e ravvisabile nella possibilità per l’operatore economico di accrescere la qualità tecnica della propria offerta, rendendola più idonea a conseguire l’aggiudicazione», precisando che «l’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, a differenza del previgente art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, non richiede più, a pena di nullità del contratto di avvalimento, la necessaria specificazione delle risorse e delle dotazioni tecniche messe a disposizione». La Corte ha inoltre ribadito che «la circostanza che sia stato previsto un importo minimo non incide sulla validità del contratto, essendo ormai pacificamente consentito anche l’avvalimento a titolo gratuito o simbolicamente oneroso, purché esista un interesse causale dell’ausiliaria», aggiungendo che «la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l’espressione di un’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta».

Cosa significa in pratica per te. Se intendi concorrere per commesse pubbliche che premiano criteri ambientali, sociali o di governance (criteri ESG), puoi ricorrere liberamente all’avvalimento premiale per certificazioni di parità di genere, rating di legalità o sistemi ISO di conformità etica. Nel contratto non hai alcun bisogno di fingere il noleggio di veicoli o il distacco fittizio di operai: è sufficiente descrivere con precisione le procedure aziendali condivise, i protocolli formativi e il know-how manageriale che l’ausiliaria mette a disposizione per l’appalto. Inoltre, se un concorrente contesta il compenso stabilito nell’accordo qualificandolo come irrisorio, sappi che la giurisprudenza protegge la tua autonomia negoziale e tutela l’efficacia del contratto anche a fronte di un corrispettivo simbolico.

Per aiutarti a comprendere visivamente le differenze sostanziali tra le due anime dell’istituto, abbiamo sintetizzato nella tabella seguente i tratti distintivi tra avvalimento partecipativo e avvalimento premiale:

Avvalimento Partecipativo vs Avvalimento Premiale a Confronto

Elemento Caratterizzante Avvalimento Partecipativo (Qualificazione) Avvalimento Premiale (Punteggio Tecnico)
Scopo primario Superare la soglia minima di ammissione ed evitare l’esclusione dalla gara. Migliorare l’offerta tecnica e incrementare il punteggio premiale per vincere la gara.
Collocazione documentale Busta Amministrativa (Busta A) insieme alla domanda di partecipazione. Busta Tecnica (Busta B) a corredo dell’offerta qualitativa e progettuale.
Oggetto del prestito Requisiti economico-finanziari (fatturato) o tecnico-organizzativi (SOA, attrezzature). Certificazioni di qualità, rating ESG, brevetti, know-how, referenze d’eccellenza.
Conseguenza in caso di vizio Esclusione dalla gara (salvo soccorso istruttorio o sostituzione dell’ausiliaria). Mancata attribuzione del relativo punteggio premiale, ferma restando l’ammissione in gara.

2. La collocazione del contratto: busta amministrativa o offerta tecnica?

Una delle questioni operative più delicate per chi predispone la documentazione di gara attiene alla scelta della busta telematica in cui caricare il contratto di avvalimento premiale. I sistemi di e-procurement prevedono canali separati per la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica, e un errore materiale può esporre l’impresa al rischio di contestazioni da parte dei funzionari di gara.

Nel silenzio o nell’ambiguità dei disciplinari tipo, sorge spontaneo il dubbio: caricare il contratto nella busta amministrativa (Busta A) rischia di anticipare elementi dell’offerta tecnica prima dell’apertura delle buste? Oppure caricarlo nell’offerta tecnica (Busta B) può comportare la decadenza per mancata allegazione alla domanda di partecipazione?

2.1 Busta A o Busta B? La salvaguardia della segretezza dell’offerta

Il contratto di avvalimento premiale trova la sua sede naturale e legittima all’interno della busta dell’offerta tecnica, poiché la sua funzione è esclusivamente quella di valorizzare gli elementi qualitativi della proposta senza incidere sui requisiti di ammissione.

Quando un’impresa partecipa a una gara d’appalto, la separazione temporale e logica tra le fasi valutative costituisce una garanzia fondamentale di trasparenza e imparzialità. La commissione esaminatrice deve prima accertare il possesso dei requisiti soggettivi di ammissione (Busta A), poi esaminare i pregi tecnici della proposta progettuale (Busta B), e infine aprire i valori economici (Busta C). Se l’avvalimento premiale contiene dettagli sui processi produttivi, sui software impiegati o sui collaudi eseguiti dai professionisti dell’ausiliaria, inserirlo nella busta amministrativa potrebbe rivelare in anticipo la strategia tecnica del concorrente, violando il principio di segretezza dell’offerta tecnica.

Nonostante questa evidenza sostanziale, accade con preoccupante frequenza che le commissioni di gara, legate a una lettura puramente burocratica delle vecchie formule di bando, decidano di azzerare i punteggi tecnici del concorrente per il solo fatto che il contratto non si trovava nella busta amministrativa. Tale operato è radicalmente illegittimo alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

L’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 ha elevato il principio del risultato a criterio interpretativo prioritario per l’esercizio della discrezionalità amministrativa: le stazioni appaltanti devono perseguire la tempestiva esecuzione del contratto con il miglior rapporto qualità-prezzo, dismettendo formalismi fini a se stessi. In combinato disposto con il principio della fiducia di cui all’art. 2, l’amministrazione non può privarsi della migliore offerta tecnica per un equivoco sulla collocazione documentale di un atto che appartiene ontologicamente alla sfera della qualità della commessa. Per un quadro completo sulla consulenza specializzata in fase di gara e sulla prevenzione di provvedimenti illegittimi, puoi consultare la nostra pagina di approfondimento per avvocato appalti pubblici a Roma.

2.2 Il soccorso istruttorio e la data certa del contratto

L’eventuale difetto di allegazione documentale è sempre sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. 36/2023, a condizione inderogabile che il contratto di avvalimento possieda data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte.

Il rapporto tra soccorso istruttorio e avvalimento premiale rappresenta un ulteriore presidio di tutela per l’operatore economico. Se persino per l’avvalimento partecipativo — la cui omissione precluderebbe l’ammissione alla procedura — l’art. 101, comma 1, lett. a), del Codice ammette la regolarizzazione documentale purché l’accordo sia stato perfezionato prima della scadenza del bando, a maggior ragione tale tutela deve estendersi all’avvalimento premiale. L’amministrazione che riscontri dubbi sulla trasmissione del contratto non può disporre l’azzeramento del punteggio a sorpresa senza aver prima attivato un chiarimento istruttorio.

Tuttavia, la regola della sanabilità incontra un confine invalicabile: la data certa. La stipulazione del contratto di avvalimento premiale, unitamente alle dichiarazioni dell’ausiliaria, deve recare una marcatura temporale digitale o una firma elettronica qualificata con marca temporale antecedente al momento di trasmissione dell’offerta. Non è infatti consentito soccorrere un accordo formatosi a posteriori, poiché ciò comporterebbe una violazione irreparabile della par condicio competitorum e una modifica postuma della proposta tecnica. Per una disamina approfondita sui requisiti formali e sostanziali degli accordi tra imprese, rimandiamo alla nostra guida sul contratto di avvalimento negli appalti pubblici.

Per approfondire

Come tutelare i segreti tecnici dell’offerta e visionare i contratti di avvalimento delle imprese concorrenti. Leggi la guida su accesso agli atti e oscuramento delle offerte.

Focus Giurisprudenziale — Collocazione nell’offerta tecnica e principio del risultato

La sentenza: TAR Sicilia, Catania, Sez. I, sentenza n. 1123 del 2025

Il caso. Nella procedura ristretta indetta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (ASP Catania) in 13 lotti per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la verifica della vulnerabilità sismica e la progettazione esecutiva degli interventi antisismici delle strutture sanitarie aziendali, la società Society of Architecture & Engineering S.r.l. (S.A.E. S.r.l.) ha presentato offerta per tutti i lotti, concorrendo in particolare per i lotti 1 e 5. Ai fini dell’attribuzione del punteggio premiale per il Criterio 5 (collaudi di edifici in zona sismica in uso a pubbliche amministrazioni o privati, classi d’uso III e IV), la società ha allegato alla sola offerta tecnica un contratto di avvalimento premiale con le relative dichiarazioni, indicando importanti collaudi svolti da un professionista ausiliario su edifici scolastici. La Commissione giudicatrice, rilevato che il contratto di avvalimento non era presente nella busta della documentazione amministrativa, ha azzerato il punteggio attribuendole 0 anziché gli 8 punti spettanti. In conseguenza di tale azzeramento, la S.A.E. S.r.l. si è vista superare nella graduatoria del lotto 5, aggiudicato con provvedimento del settembre 2024 ad altro concorrente. La società ha quindi adito il TAR per l’annullamento degli atti di gara e il subentro nell’aggiudicazione.

La questione. Se sia legittima la determinazione della commissione di gara che neghi l’attribuzione del punteggio premiale per il solo fatto che il concorrente ha collocato il contratto di avvalimento nella busta dell’offerta tecnica anziché allegarlo alla domanda di partecipazione (busta amministrativa), e come debba applicarsi in tale fattispecie il principio del risultato di cui all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023.

La decisione della Corte. Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso della S.A.E. S.r.l., annullando i verbali di gara nella parte in cui non avevano assegnato gli 8 punti premiali e dichiarando il diritto della ricorrente all’aggiudicazione e al subentro nel contratto del lotto 5. I magistrati hanno chiarito che l’avvalimento premiale mira a migliorare l’offerta tecnica e non a comprovare requisiti di partecipazione: la sua naturale sede di allegazione è proprio l’offerta tecnica. L’azzeramento del punteggio operato dalla stazione appaltante si pone in contrasto frontale con il principio del risultato e con la logica del soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. 36/2023.

Il principio di diritto. Il Collegio ha affermato con nettezza che «il ‘principio del risultato’ ‘costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto’ (art. 1, comma 4), traducendosi nel dovere degli enti committenti di ispirare le loro scelte discrezionali più al raggiungimento del risultato sostanziale che a una lettura meramente formale della norma da applicare». Di conseguenza, «la scelta della Commissione di non tener conto di un avvalimento c.d. “premiale” allegato all’offerta tecnica si traduca in una lettura inutilmente rigida e formalistica dell’art. 104 comma 4 del d.lgs. 36/2023», evidenziando che «tenuto conto del fatto che l’avvalimento c.d. “premiale” mira a “migliorare” l’offerta è evidente che il contratto di avvalimento, non essendo finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione ma solo le pregresse attività professionali utili ai fini dell’attribuzione del punteggio in sede di valutazione dell’offerta tecnica, non poteva che essere inserito nella busta contenente tale offerta». Infine, il TAR ha sottolineato che «Se dunque persino la mancata allegazione del contratto di avvalimento necessario ad acquisire un requisito di partecipazione non costituisce motivo di esclusione trattandosi di carenza soccorribile ai sensi dell’articolo 101, la scelta di non tener conto, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, di un contratto di avvalimento “premiale” inserito nella busta dell’offerta tecnica, non appare, tanto più, ispirata al raggiungimento del risultato sostanziale».

Cosa significa in pratica per te. Non farti intimidire da eventuali contestazioni del RUP o dei commissari di gara se hai caricato l’avvalimento premiale nella busta tecnica. Se la commissione rifiuta di esaminarlo o ti assegna zero punti sostenendo che avresti dovuto inserirlo tra gli atti amministrativi, il provvedimento è viziato da violazione di legge ed eccesso di potere per rigido formalismo. Con l’ausilio di un legale amministrativista puoi diffidare immediatamente la stazione appaltante in autotutela prima dell’aggiudicazione definitiva o proporre ricorso al TAR, forte di una giurisprudenza consolidata che impone di premiare il merito tecnico reale della tua proposta.

3. Mutuo di esperienza pregressa e cumulo di funzioni

Un’altra potenzialità di straordinario rilievo offerta dal nuovo quadro normativo risiede nella possibilità di strutturare contratti di avvalimento ad ampio raggio, capaci di operare contemporaneamente su più fronti. L’imprenditore spesso si interroga se sia lecito attingere a una medesima impresa ausiliaria sia per colmare un deficit di qualificazione (ad esempio una specifica categoria SOA o una quota di fatturato) sia per acquisire i titoli esperienziali necessari a ottenere i massimi punteggi discrezionali previsti dal disciplinare.

Nel ricorrere all’avvalimento premiale nelle procedure di gara, un interrogativo frequente riguarda proprio la legittimità del mutuo di esperienza professionale pregressa e l’estensione degli obblighi di motivazione che gravano sulla stazione appaltante quando ammette l’offerta.

3.1 L’avvalimento cumulativo: qualificazione e incremento del punteggio

L’operatore economico può stipulare un unico contratto di avvalimento che assolva contemporaneamente a finalità partecipative e a finalità premiali, mutuando dall’ausiliaria sia i requisiti minimi speciali sia le referenze storiche necessarie a ottenere il massimo punteggio tecnico.

La prassi commerciale e la giurisprudenza amministrativa ammettono pacificamente la figura dell’avvalimento ad efficacia mista o cumulativa. Quando il disciplinare di gara assegna punteggi tecnici alla pregressa esecuzione di servizi o forniture analoghe svolte nell’ultimo triennio o quinquennio, il concorrente che non abbia eseguito direttamente tali prestazioni può fare affidamento sul curriculum dell’ausiliaria, a patto che il contratto contenga un impegno inequivoco e completo.

Affinché l’operazione sia inattaccabile, le parti devono esplicitare nel testo negoziale che l’accordo è stipulato ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 per tutte le plurime finalità previste dalla norma, comprendendo espressamente sia la dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale o economico-finanziaria sia il miglioramento della qualità dell’offerta tecnica. L’ausiliaria deve mettere a disposizione non formule generiche di stile, ma l’intero patrimonio immateriale costituito da know-how, metodologie collaudate, personale specializzato e referenze documentali (come fatture quietanzate e certificati di buona esecuzione delle commesse storiche).

3.2 Gli oneri di motivazione della stazione appaltante e il sindacato del giudice

La stazione appaltante è tenuta a motivare in modo analitico e stringente le sole determinazioni di esclusione dalla gara, mentre per i provvedimenti di ammissione e per l’assegnazione dei punteggi tecnici non grava alcun obbligo di motivazione aggravata.

Un argomento difensivo frequentemente utilizzato dalle concorrenti seconde classificate consiste nell’accusare la stazione appaltante di difetto di istruttoria e omessa motivazione per aver ammesso l’offerta della vincitrice senza spiegare analiticamente le ragioni della congruità dell’avvalimento. Alcuni concorrenti arrivano persino a paventare la sussistenza di un grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del Codice, sostenendo che l’autodichiarazione su esperienze pregresse svolte dall’ausiliaria integrerebbe un mendacio.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato e dei TAR ha fatto giustizia di queste tesi pretestuose. Nelle gare pubbliche vige la presunzione di legittimità degli atti amministrativi: il provvedimento di ammissione e la correlata tabella di attribuzione dei punteggi presuppongono che l’amministrazione abbia positivamente verificato la documentazione presentata. Soltanto qualora emergano incongruenze macroscopiche o contestazioni formali sollevate formalmente in gara, la stazione appaltante deve dare conto delle proprie valutazioni, mentre la valutazione discrezionale della commissione tecnica resta insindacabile nel merito se non affetta da vizi logici palesi o travisamento dei fatti.

Focus Giurisprudenziale — Cumulo di funzioni, esperienza pregressa e onere motivazionale

La sentenza: TAR Lazio, Roma, Sez. IV, sentenza n. 9984 del 2025

Il caso. Nella procedura aperta indetta da Trenitalia S.p.A. per l’affidamento in appalto del servizio di riparazione di componenti del motore termico Fiat Power Train Vector Minuetto Diesel, suddivisa in 3 lotti, un provvedimento di gara adottato nel febbraio 2025 ha disposto l’aggiudicazione del lotto avente ad oggetto la riparazione dei condotti di scarico in favore della società Jobson Rail S.r.l. La concorrente seconda classificata, DGB S.r.l., ha impugnato l’aggiudicazione dinanzi al TAR Lazio deducendo due motivi di censura: in primo luogo, la carenza del requisito di idoneità professionale dell’aggiudicataria; in secondo luogo, la violazione degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 per omessa ed insufficiente istruttoria e difetto di motivazione. Secondo la ricorrente, la Jobson Rail S.r.l. avrebbe reso false dichiarazioni per ottenere 6 punti tecnici premiali per esperienza specifica superiore a 6 mesi, avendo iniziato l’attività societaria soltanto a febbraio 2023, con conseguente obbligo di esclusione per grave illecito professionale. Sia l’aggiudicataria sia Trenitalia si sono costituite in giudizio provando che il requisito esperienziale era stato regolarmente mutuato dall’ausiliaria Jobson Italia S.r.l. tramite un contratto di avvalimento avente valenza sia partecipativa sia premiale, corredato da fatture attestanti lavorazioni risalenti a più di 60 mesi prima.

La questione. Se sia legittimo stipulare un contratto di avvalimento che persegua contestualmente finalità partecipative e premiali per mutuare l’esperienza tecnica pregressa dell’ausiliaria ai fini del punteggio dell’offerta, e se gravi sulla stazione appaltante un onere di motivazione puntuale e aggravata per giustificare l’ammissione dell’operatore economico.

La decisione della Corte. Il TAR Lazio ha respinto integralmente il ricorso della DGB S.r.l., confermando la piena validità dell’aggiudicazione disposta da Trenitalia. I giudici hanno statuito che l’art. 104 del D.Lgs. 36/2023 consente senza riserve di attribuire al contratto di avvalimento una duplice efficacia, sia per superare i requisiti speciali di qualificazione sia per incrementare il punteggio qualitativo. Poiché nel contratto le parti avevano pattuito la messa a disposizione di tutte le risorse organizzative, tecniche ed economiche necessarie, il mutuo delle esperienze pregresse per l’ottenimento dei 6 punti premiali risultava pienamente conforme alla lex specialis. Inoltre, il Collegio ha ribadito che la stazione appaltante è tenuta a motivare espressamente le sole decisioni di esclusione e non quelle di ammissione dei concorrenti.

Il principio di diritto. Il TAR ha evidenziato che «il contratto di avvalimento “è stipulato per le finalità di cui all’art. 104 D.Lgs. 36/2023”», statuendo che «dato il tenore letterale delle espressioni utilizzate e il menzionato riferimento alle plurime finalità indicate dall’art 104, d.lgs. n. 36/2023, le parti abbiano manifestato l’inequivoca volontà di assegnare all’avvalimento di cui si discute anche valenza premiale, come del resto confermato dalla messa a disposizione, da parte dell’impresa ausiliaria, di “tutte le risorse, nessuna esclusa, organizzative, tecniche ed economiche, necessarie di cui è carente l’Impresa Ausiliata”». La sentenza ha chiarito che «il disciplinare di gara richiamava espressamente la possibilità di fare ricorso all’avvalimento premiale, coerentemente con il nuovo codice dei contratti che, innovando la precedente disciplina normativa, ha espressamente contemplato tale facoltà», sancendo infine il principio generale secondo cui «la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione».

Cosa significa in pratica per te. Se la tua impresa è di recente costituzione o intende aggredire un settore merceologico nuovo in cui non vanti commesse pregresse, puoi colmare questo divario siglando un accordo di avvalimento con un’ausiliaria storica del settore. Potrai utilizzare le sue referenze, il suo fatturato e le sue fatture storiche per conquistare tutti i punti premiali previsti per l’esperienza pregressa. Ricordati di richiedere all’ausiliaria l’elenco analitico delle commesse con i relativi documenti contabili di supporto, così da poterli esibire immediatamente alla stazione appaltante in caso di chiarimenti e blindare la tua vittoria contro ogni pretestuoso ricorso al TAR.

Per garantirti la massima sicurezza nella stipulazione dei tuoi accordi con le ausiliarie, puoi seguire lo schema operativo riassuntivo in 4 passaggi:

Checklist Operativa per l’Avvalimento Premiale

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Individuazione dei Criteri Premiali

Analizza il disciplinare di gara ed estrai tutti i criteri di valutazione tecnica in cui la tua impresa presenta carenze o punteggi sub-ottimali (certificazioni ambientali, rating, know-how specialistico, referenze storiche).

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Redazione del Contratto Specifico

Stipula un accordo formale che richiami espressamente l’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, dettagliando le risorse messe a disposizione (prassi, protocolli, procedure) e prevedendo l’impegno irrevocabile per tutta la durata dell’appalto.

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3

Apposizione di Data Certa

Sottoscrivi il contratto e le dichiarazioni di avvalimento con firma digitale qualificata e marca temporale certificata prima dell’invio telematico dell’offerta, per garantire la tempestività probatoria.

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4

Allegazione e Blindatura Giudiziale

Carica il contratto nella busta tecnica per salvaguardare la segretezza progettuale e conserva nel fascicolo aziendale tutte le fatture e referenze storiche dell’ausiliaria, pronto a difendere l’aggiudicazione.

4. Errori da evitare e strategie difensive per le imprese

Nonostante le straordinarie opportunità schiuse dall’art. 104 del D.Lgs. 36/2023, la redazione frettolosa o superficiale degli atti negoziali può compromettere mesi di lavoro. Una clausola formulata in termini ambigui o la mancata corrispondenza tra quanto promesso nell’offerta tecnica e quanto previsto nel contratto con l’ausiliaria espone l’aggiudicazione al rischio di annullamento giurisdizionale.

Per evitare contenziosi ed impostare correttamente l’avvalimento premiale negli appalti, è indispensabile conoscere i principali vizi su cui fanno leva i ricorsi delle concorrenti e strutturare per tempo le difese processuali.

4.1 I 4 errori fatali che rendono nullo l’avvalimento premiale

I contratti di avvalimento premiale vengono dichiarati nulli o inefficaci quando presentano clausole puramente stereotipate, mancano di data certa antecedente, non garantiscono la disponibilità delle risorse per l’intera durata dell’appalto o introducono limitazioni di responsabilità incompatibili con la legge.

Il primo vizio riguarda l’utilizzo di contratti preconfezionati e formule di stile prive di qualunque riferimento concreto alla gara. Dichiarare semplicemente che l’ausiliaria mette a disposizione tutti i propri requisiti tecnici e professionali senza specificare a quali criteri premiali della lex specialis si faccia riferimento e quali procedure aziendali vengano effettivamente trasferite integra una nullità per indeterminatezza dell’oggetto contrattuale.

Il secondo errore risiede nella carenza di data certa. Come chiarito dalla giurisprudenza, il soccorso istruttorio consente di trasmettere un documento mancante o di chiarirne il contenuto, ma non può mai sanare un accordo concluso successivamente alla scadenza del bando. Se il file pdf del contratto reca una firma digitale apposta senza marcatura temporale certificata o successiva all’orario di chiusura della gara, l’attribuzione del punteggio è insanabilmente preclusa.

Il terzo vizio consiste nella mancata estensione temporale dell’impegno. Il contratto di avvalimento deve vincolare l’ausiliaria per l’intera durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, per tutto il periodo di esecuzione dell’appalto, comprese eventuali proroghe o rinnovi. Qualsiasi termine di efficacia più breve o clausola di recesso unilaterale rende l’offerta inammissibile.

Il quarto errore è rappresentato dal tentativo di limitare convenzionalmente la responsabilità verso la pubblica amministrazione. Sebbene nell’avvalimento meramente premiale l’ausiliaria non assuma sempre la qualifica di esecutore materiale dell’opera, essa resta vincolata all’effettiva messa a disposizione delle risorse dichiarate. Accordi interni che pretendano di escludere qualsiasi coinvolgimento o controllo dell’ausiliaria integrano un avvalimento puramente cartolare e fraudolento.

4.2 La tutela processuale davanti al TAR: prova di resistenza e ricorso incidentale

Quando un concorrente impugna la tua aggiudicazione contestando l’avvalimento premiale, la migliore strategia difensiva consiste nel sollevare la prova di resistenza sui punteggi e nel proporre ricorso incidentale escludente per neutralizzare l’interesse a ricorrere dell’avversario.

Nel contenzioso amministrativo in materia di appalti pubblici, la difesa dell’aggiudicataria deve muoversi su due binari paralleli. In primo luogo, occorre verificare l’esito della cosiddetta prova di resistenza: se il punteggio premiale contestato dal ricorrente è pari, ad esempio, a 4 punti, e il distacco tra la tua offerta e quella del secondo classificato è di 6 punti, la censura è priva di interesse processuale, poiché anche nella denegata ipotesi di accoglimento del motivo la tua impresa manterrebbe il primo posto in graduatoria.

In secondo luogo, se la revoca del punteggio premiale comporterebbe il sorpasso in classifica, diventa prioritario scandagliare l’offerta del ricorrente per individuare vizi insanabili nella documentazione amministrativa o nella proposta tecnica ed economica. Proponendo tempestivamente un ricorso incidentale escludente, puoi dimostrare che l’impresa avversaria avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara fin dall’inizio, privandola della legittimazione ad agire e blindando in modo definitivo la tua commessa.

Conclusioni: l’avvalimento premiale negli appalti come leva strategica di crescita

L’art. 104 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha trasformato l’avvalimento premiale negli appalti da fattispecie guardata con diffidenza a strumento cardine per la competitività delle imprese sul mercato dei contratti pubblici. La piena legittimazione dell’avvalimento puro volto al miglioramento dell’offerta tecnica consente oggi a qualunque operatore economico qualificato di aggregare competenze avanzate, valorizzare standard di sostenibilità e competere con successo nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

I recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa tracciano coordinate sicure: per le certificazioni etico-organizzative come la parità di genere, il rating di legalità o la prevenzione della corruzione è sufficiente la cessione di know-how, modelli operativi e prassi aziendali; la pattuizione di un corrispettivo simbolico o persino la gratuità dell’accordo non inficiano la causa del contratto; la collocazione nella busta tecnica tutela la riservatezza delle strategie progettuali ed è protetta dal principio del risultato.

La corretta pianificazione contrattuale consente di competere al massimo livello, ma richiede un’attenta perizia redazionale e una rigorosa preparazione documentale. Evitare formule generiche, assicurare la data certa e blindare la corrispondenza tra offerta tecnica e contratto sono i presupposti irrinunciabili per conquistare le migliori commesse pubbliche e difendere l’aggiudicazione da ogni contenzioso.

Domande Frequenti (FAQ)

Posso fare avvalimento premiale se possiedo già tutti i requisiti di qualificazione per partecipare alla gara?

Il contratto di avvalimento premiale deve prevedere obbligatoriamente un corrispettivo in denaro?

Cosa succede se inserisco il contratto di avvalimento nella busta tecnica invece che in quella amministrativa?

Posso utilizzare la stessa impresa ausiliaria per qualificarmi e per ottenere punti premiali?

Se il contratto di avvalimento premiale è viziato, la mia impresa viene esclusa dalla gara?

Vuoi valorizzare la tua offerta tecnica o difendere l’aggiudicazione?

Lo Studio Legale Moscarini assiste le imprese nella redazione e blindatura dei contratti di avvalimento premiale, nella gestione dei chiarimenti con la stazione appaltante e nella tutela giudiziale davanti ai TAR di tutta Italia, garantendo preventivazione scritta trasparente e rigore scientifico.

Cosa portare al primo incontro in Studio: Disciplinare di gara con i criteri di valutazione tecnica, bozza o testo del contratto di avvalimento con l’ausiliaria, dichiarazioni rese in gara e verbali della commissione giudicatrice con le relative graduatorie.

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A cura di:

Avv. Paola De Virgiliis

Avvocata esperta in appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per lo Studio Legale Moscarini cura l’analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.