Accesso agli atti negli appalti: oscuramento e rito dei 10 giorni

Partecipare a una gara pubblica richiede investimenti cospicui, mesi di lavoro e competenze specialistiche, ma quando la graduatoria finale ti vede superato per pochi decimi di punto, l’accesso agli atti negli appalti diventa l’unico strumento concreto per verificare la regolarità della procedura e comprendere le scelte della commissione giudicatrice. Il passaggio epocale al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha segnato l’abbandono delle vecchie istanze cartacee e dei lunghi silenzi burocratici, introducendo la consultazione reciproca automatica dei fascicoli sulla piattaforma di approvvigionamento digitale. Tuttavia, questa apparente semplificazione ha inaugurato un terreno di scontro complesso, dove la massima trasparenza si scontra frontalmente con le strategie delle imprese concorrenti volte a proteggere il proprio patrimonio industriale.

Sempre più spesso, infatti, quando ti colleghi al portale telematico per esaminare l’offerta tecnica dell’aggiudicatario o dei concorrenti che ti precedono, trovi intere relazioni tecniche, progetti organizzativi e schede prodotto oscurati da pesanti omissature. Le stazioni appaltanti tendono talvolta ad accogliere acriticamente le richieste di segretazione formulate dalle imprese concorrenti, trincerandosi dietro una generica tutela del know-how aziendale. Di fronte a questo muro, ti trovi costretto a muoverti all’interno di un rito processuale super-accelerato, scandito da una rigorosa finestra decadenziale di soli dieci giorni per ricorrere al TAR, con il rischio concreto di perdere per sempre la possibilità di far valere le tue ragioni se commetti un errore di calcolo temporale.

In questa guida analizziamo nel dettaglio il funzionamento del nuovo rito dell’accesso e i confini invalicabili dell’oscuramento per segreti tecnici e commerciali, alla luce degli orientamenti più recenti del Consiglio di Stato tra il 2025 e il 2026. Scoprirai perché le stazioni appaltanti non possono avallare omissature massive di certificati standard o manuali d’uso, come reagire se l’amministrazione non motiva la segretazione e quali diritti spettano all’aggiudicatario che si vede notificare a sorpresa un ricorso avversario.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Accesso digitale automatico e contestuale: Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), verbali e offerte tecniche dei primi cinque classificati sono resi reciprocamente disponibili tramite la piattaforma telematica contestualmente all’aggiudicazione.
  • Limiti stringenti all’oscuramento: La segretazione è legittima solo per comprovati segreti industriali o commerciali ex art. 98 CPI; certificazioni ISO, manuali d’uso e studi di pubblico dominio non possono mai essere sottratti all’ostensione difensiva.
  • Rito dei dieci giorni e tutela dell’aggiudicatario: Mentre il concorrente che vuole impugnare l’aggiudicazione deve ricorrere entro dieci giorni dalla comunicazione espressa di oscuramento, il Consiglio di Stato esclude la decadenza per l’aggiudicatario, il cui interesse difensivo sorge solo con la notifica dell’altrui ricorso principale.

1. Accesso agli atti negli appalti: la disciplina digitale e i segreti tecnici

Il principio cardine su cui poggia l’intera architettura del nuovo Codice dei contratti pubblici è la trasparenza tempestiva e integrale, concepita dal legislatore come garanzia primaria di imparzialità e presidio irrinunciabile per la parità delle condizioni di concorrenza. Con il passaggio definitivo all’e-procurement e l’entrata in vigore degli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023, la documentazione di gara non resta più custodita negli archivi fisici dell’ente in attesa di un’istanza formale di visione, ma viene immessa in un flusso informativo digitalizzato accessibile in tempo reale. Tuttavia, questo regime di visibilità estesa incontra il limite insuperabile della tutela del patrimonio tecnologico e commerciale degli offerenti, aprendo una dialettica serrata tra il dovere di controllo pubblico e la salvaguardia delle innovazioni aziendali.

1.1 Come funziona l’accesso agli atti sulla piattaforma telematica?

L’accesso agli atti sulla piattaforma digitale di approvvigionamento avviene in modo del tutto automatico e contestuale alla comunicazione di aggiudicazione per i primi cinque operatori in graduatoria, i quali possono consultare reciprocamente verbali e offerte tecniche, a eccezione delle sole parti oscurate per motivate ragioni di segretezza.

Nel modello delineato dal legislatore della riforma, la tradizionale domanda di ostensione disciplinata dalla Legge 241/1990 cede il passo a un sistema di disclosure digitalizzata e reciproca. L’articolo 36, commi 1 e 2, stabilisce infatti che, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione inviata ai sensi dell’articolo 90, la stazione appaltante mette a disposizione dei candidati non definitivamente esclusi l’offerta dell’operatore economico vincitore, i verbali di gara e tutti gli atti presupposti all’affidamento.

Per le imprese che si sono collocate nelle prime cinque posizioni della graduatoria finale, la regola è ancora più incisiva: la piattaforma telematica rende reciprocamente visibili sia gli atti generali di gara sia le offerte tecniche ed economiche presentate da ciascuno di questi concorrenti. Non devi quindi attendere i trenta giorni ordinari del procedimento amministrativo né formulare un’istanza formale: non appena ricevi la notifica dell’aggiudicazione, puoi accedere all’area riservata del portale di approvvigionamento per esaminare i documenti e verificare come sono stati attribuiti i punteggi.

Tuttavia, questa trasparenza immediata non è assoluta. L’operatore economico che ha partecipato alla procedura può aver richiesto, in sede di presentazione dell’offerta ai sensi dell’articolo 35, comma 4, lettera a), di sottrarre alla divulgazione determinate parti del proprio progetto tecnico o delle proprie giustificazioni economiche. In tal caso, la stazione appaltante assume una decisione formale di oscuramento, di cui dà atto all’interno della stessa comunicazione di aggiudicazione, oscurando le parti ritenute riservate mediante omissature visibili a video.

1.2 Quali documenti possono essere oscurati dalla stazione appaltante?

La stazione appaltante può oscurare esclusivamente le parti dell’offerta tecnica che contengano veri segreti industriali o commerciali ex articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale, dotati di oggettivo valore economico e comprovata riservatezza, mentre non possono mai essere sottratti all’accesso certificati standard, manuali d’uso o studi pubblici.

La facoltà di invocare la riservatezza costituisce una deroga eccezionale al principio di trasparenza delle gare pubbliche e, come tale, è soggetta a un’interpretazione estremamente rigorosa e restrittiva. L’articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice dispone che l’accesso può essere escluso solo per quelle informazioni che costituiscano, secondo una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, veri segreti tecnici e commerciali.

Per individuare con precisione cosa possa essere legittimamente oscurato, la giurisprudenza amministrativa richiama espressamente la disciplina dell’articolo 98 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). Affinché un’informazione aziendale o un’esperienza tecnico-industriale possa essere qualificata come segreto tutelabile, devono sussistere cumulativamente tre condizioni oggettive:

  • deve trattarsi di informazioni effettivamente segrete, nel senso che non siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti del settore;
  • tali informazioni devono possedere un reale valore economico e competitivo proprio in quanto segrete;
  • il detentore legittimo deve aver adottato misure ragionevolmente adeguate a mantenerle riservate all’interno della propria organizzazione.

Ne discende che non basta una generica affermazione con cui l’impresa dichiara che un documento appartiene al proprio know-how per autorizzare l’omissatura. Le stazioni appaltanti commettono una grave illegittimità quando accolgono in modo acritico e passivo le istanze dei partecipanti. Documenti come i certificati di qualità ISO rilasciati da enti accreditati, le schede tecniche di prodotto, i manuali d’uso destinati agli operatori, gli elenchi dei requisiti minimi di conformità e le bibliografie di studi scientifici già pubblicati appartengono al dominio pubblico e non possono mai formare oggetto di oscuramento.

Focus Giurisprudenziale — Oscuramento di fatto e decorrenza del termine decennale

La sentenza: Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2384 del 2025

Il caso. In una procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione di un asilo nido comunale, la seconda classificata impugnava il parziale diniego di accesso agli atti di gara, lamentando che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria fosse stata oscurata per asseriti segreti tecnici e commerciali. La stazione appaltante si era limitata a inviare alla ricorrente le credenziali per consultare gli atti su una piattaforma web, omettendo qualsiasi formale comunicazione o motivazione in merito all’accoglimento della richiesta di oscuramento presentata dall’operatore vincitore. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, in primo grado dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo che il termine di dieci giorni decorresse dalla data di trasmissione delle credenziali, ma la concorrente proponeva appello dinanzi al Consiglio di Stato denunciando la violazione del proprio diritto di difesa.

La questione. Ci si chiedeva se il termine decadenziale di dieci giorni per impugnare l’oscuramento possa decorrere anche in presenza di una decisione implicita o meramente “di fatto” dell’amministrazione, e se la semplice affermazione dell’offerente circa la presenza di proprio know-how sia sufficiente a impedire l’ostensione dei documenti di gara.

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello della seconda classificata, riformando la pronuncia di primo grado e chiarendo che «laddove la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento non sia comunicata contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ma successivamente, il termine di dieci giorni decorre da tale successiva comunicazione, visto che l’impugnazione de qua ha ad oggetto non l’aggiudicazione, ma la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento, che non si può desumere implicitamente dalla mera comunicazione dell’aggiudicazione, da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun elemento in tal senso». Sul piano sostanziale, i giudici hanno ribadito che «l’amministrazione aggiudicatrice non può essere vincolata dalla semplice affermazione di un operatore economico secondo la quale le informazioni trasmesse sono riservate, ma deve esigere che tale operatore dimostri la natura realmente riservata delle informazioni alla cui divulgazione esso si oppone».

Il principio di diritto. Il termine perentorio di dieci giorni per l’impugnazione presuppone una decisione di oscuramento espressa, motivata e comunicata all’interessato; inoltre, «ai fini della limitazione del diritto di accesso di un concorrente in una gara pubblica agli atti e ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, non è però sufficiente l’affermazione che questi ultimi attengono al proprio know how. È necessario che sussista una informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva. In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all’accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti».

Cosa significa in pratica per te. Se partecipi a una gara e la stazione appaltante ti mette a disposizione un fascicolo oscurato senza fornirti una spiegazione formale delle ragioni della segretazione, non perdi la facoltà di ricorrere al TAR dopo dieci giorni. L’amministrazione non può nascondersi dietro un silenzio o un comportamento di fatto: prima di far scattare la tagliola della decadenza, deve adottare un provvedimento espresso e motivato che spieghi esattamente perché quelle informazioni costituiscono un segreto industriale tutelabile.

Confronto Documentale: Accessibilità vs Segreto Industriale

Tipologia di Documento di Gara Regime di Ostensione e Limiti all’Oscuramento
Certificazioni ISO, standard di qualità e conformità Sempre ostensibili. Rilasciate da enti terzi e pubbliche autorità, non costituiscono patrimonio esclusivo né segreto industriale (Cons. Stato n. 5343/2026).
Manuali d’uso, schede prodotto e bibliografie scientifiche Accessibili a fini difensivi. Documenti diffusi a clienti o pubblicati su riviste appartengono al pubblico dominio e non possono essere omissati in blocco.
Algoritmi proprietari, formule chimiche e codici sorgente Oscurabili su specifica motivazione. Rientrano nell’art. 98 CPI se dotati di valore economico, segretezza oggettiva e misure adeguate di protezione.
Piani di organizzazione aziendale e accordi di fornitura Oscuramento selettivo. Possono essere anonimizzati i nominativi dei dipendenti o dei partner, ma l’impostazione organizzativa resta accessibile.

2. Il rito super-accelerato dei 10 giorni e le sue trappole processuali

Per coniugare la tutela giurisdizionale con l’esigenza di rapida esecuzione delle commesse pubbliche, il legislatore ha introdotto un microsistema processuale speciale, caratterizzato da scansioni temporali compresse e decadenze fulminee. Nel delineare il nuovo assetto dei contratti pubblici, la disciplina dell’accesso agli atti negli appalti è stata quindi modellata per evitare ricorsi al buio e deflazionare il contenzioso, incardinandosi nei commi 4 e seguenti dell’articolo 36 del Codice in combinato disposto con l’articolo 116 del Codice del processo amministrativo. Questa corsia preferenziale mira a risolvere ogni disputa sull’ostensione dei fascicoli di gara prima che decorra il termine ordinario di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione, ma nasconde insidie applicative che rischiano di penalizzare pesantemente l’operatore economico che non conosca le rigorose regole del gioco.

2.1 Entro quali termini si deve impugnare la decisione di oscuramento?

Devi impugnare la decisione di oscuramento entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione digitale di aggiudicazione che dà atto delle omissature, notificando e depositando il ricorso al TAR competente mediante il rito speciale per l’accesso, non soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

Il comma 4 dell’articolo 36 stabilisce che le decisioni assunte sulle richieste di oscuramento sono impugnabili mediante ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell’aggiudicazione. Si tratta di un termine processuale estremamente ridotto, dimezzato rispetto ai venti giorni previsti dal rito camerale ordinario e assai più stringente rispetto ai trenta giorni del ricorso di merito. Inoltre, trattandosi di materia di contratti pubblici, al rito dell’accesso non si applica la sospensione feriale dei termini processuali nel mese di agosto.

La brevità del termine impone un’azione immediata: entro la medesima finestra temporale di dieci giorni a pena di decadenza, il ricorso deve essere non soltanto notificato alla stazione appaltante e al controinteressato tramite posta elettronica certificata, ma anche depositato telematicamente presso la segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale. Le parti intimate hanno a loro volta dieci giorni dal perfezionamento della notifica per costituirsi in giudizio.

Il TAR fissa l’udienza in camera di consiglio e decide la causa con sentenza in forma semplificata. Se la questione tecnica o giuridica presenta profili di particolare complessità che richiedono un’assistenza strategica tempestiva, puoi richiedere una consulenza per appalti pubblici a Roma per esaminare la fondatezza dell’omissatura e verificare se sussistano i presupposti per azionare la tutela speciale senza incorrere in preclusioni.

2.2 Cosa accade se la stazione appaltante omette la motivazione sull’oscuramento?

Se la stazione appaltante oscura l’offerta tecnica senza adottare una decisione espressa e motivata, il termine perentorio di dieci giorni non inizia a decorrere, poiché l’omissatura implicita di fatto è illegittima e impedisce all’operatore di comprendere le ragioni del diniego, tutelando pienamente il suo diritto di difesa.

Una delle condotte più frequenti e scorrette delle amministrazioni consiste nel recepire passivamente l’istanza dell’aggiudicatario, caricando sul portale i documenti con vistosi tratti neri senza spendere una sola parola a giustificazione del diniego. In questo caso, l’operatore non si trova di fronte a una decisione motivata, ma a un vero e proprio oscuramento “di fatto”.

La giurisprudenza amministrativa ha ribadito con forza che il termine breve di dieci giorni presuppone necessariamente una decisione formale ed esplicita. Se nella comunicazione di aggiudicazione non vi è traccia delle ragioni di segretezza o se l’ente si limita a trasmettere credenziali senza menzionare la richiesta di segreto, il dies a quo per ricorrere non decorre. Riconoscere valore a un diniego implicito significherebbe costringere le imprese a proporre ricorsi al buio in violazione dell’articolo 24 della Costituzione.

In una prospettiva operativa, puoi approfondire le facoltà e le tutele spettanti all’impresa non vincitrice consultando la nostra disamina dedicata all’accesso agli atti di gara per il secondo classificato.

Per approfondire

Se l’amministrazione resta inerte di fronte alla tua istanza o ritarda il rilascio della documentazione senza una formale decisione di oscuramento, scopri come tutelare la tua posizione attraverso il ricorso contro il silenzio diniego. Leggi l’approfondimento sul silenzio diniego.

Focus Giurisprudenziale — Accesso difensivo dell’aggiudicatario e divieto di segretazione massiva

La sentenza: Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5343 del 2026

Il caso. Nell’ambito di una procedura aperta per la fornitura quinquennale di reattivi diagnostici suddivisa in lotti indetta da un’azienda sanitaria, la società prima classificata otteneva l’aggiudicazione di un lotto strategico. La seconda classificata chiedeva e otteneva l’oscuramento pressoché integrale della propria offerta tecnica, comprensiva di relazioni tecniche, manuali operativi e certificazioni di conformità a standard internazionali di sicurezza informatica. Successivamente, la seconda classificata proponeva ricorso giurisdizionale per contestare l’aggiudicazione. L’aggiudicataria notificava quindi ricorso per ottenere l’accesso all’offerta oscurata della concorrente onde articolare le proprie difese e un eventuale ricorso incidentale. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano in primo grado dichiarava irricevibile il ricorso per tardività, ritenendo che il termine di dieci giorni fosse decorso dalla comunicazione di aggiudicazione, ma la società vincitrice appellava la pronuncia dinanzi al Consiglio di Stato.

La questione. Occorreva stabilire se l’onere di impugnare l’oscuramento entro dieci giorni vincoli anche l’aggiudicatario della gara, il quale non ha subito alcuna lesione al momento dell’aggiudicazione, e se certificati di qualità, manuali utente o studi editi possano essere legittimamente sottratti all’accesso invocando il know-how aziendale.

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha accolto il gravame, affermando che «sarebbe, invero, del tutto illogico e contrastante con il principio di proporzionalità e, in generale, con i principi fondanti del diritto d’azione nel processo amministrativo, imporre all’aggiudicatario di impugnare, pena la decadenza, a prescindere dall’interesse e forse inutilmente, la decisione di oscuramento dei concorrenti che lo seguono in graduatoria entro dieci giorni dalla comunicazione, in via puramente astratta e cautelativa a fronte di un pregiudizio del tutto ipotetico. Per l’aggiudicatario l’interesse tutelato dal comma 4 dell’art. 36, di rendere effettiva la difesa e quindi di accedere ad eventuali parti illegittimamente oscurate delle offerte altrui, sorge soltanto in via incidentale e quale conseguenza della notifica del ricorso principale da parte di altro concorrente». Nel merito, i giudici hanno evidenziato che la documentazione oscurata non conteneva alcuna reale privativa industriale, trattandosi di documenti tecnici e certificazioni di pubblico dominio.

Il principio di diritto. L’aggiudicatario non soggiace al termine decadenziale di dieci giorni dalla comunicazione di gara, potendo agire ai sensi dell’art. 42 c.p.a. a seguito della notifica del ricorso principale. Inoltre, «sulla base di questa consolidata giurisprudenza pertanto non possono essere oscurati nell’ambito di gare d’appalti sottraendoli alle finalità difensive strumentali delle imprese concorrenti studi che già costituiscono dominio pubblico, certificati rilasciati da pubbliche autorità e neppure il know how (inteso come competenza, conoscenza, esperienza, procedura, idea o modello) acquisito presso la medesima stazione appaltante, se tale know how è limitato a procedure specifiche interne e quindi non è passibile di essere applicato in via generale in appalti (o mercati di riferimento)».

Cosa significa in pratica per te. Se vinci un appalto e un concorrente decide di fare ricorso contro la tua vittoria, la legge non ti punisce per non aver chiesto gli atti prima. Il tuo diritto di difenderti sorge quando vieni attaccato: potrai pretendere l’accesso immediato all’offerta avversaria per predisporre il ricorso incidentale, e l’avversario non potrà bloccarti opponendo certificazioni ISO o manuali commerciali che appartengono al dominio pubblico.

Iter Procedurale e Scadenze del Rito Super-Accelerato (Art. 36 D.Lgs. 36/2023)

1

Comunicazione di Aggiudicazione (Art. 90)

La stazione appaltante pubblica l’aggiudicazione e rende accessibili sulla piattaforma digitale le offerte dei primi 5 classificati, comunicando le motivate decisioni di oscuramento.

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2

Finestra di 10 Giorni per il Ricorso al TAR

Il concorrente non aggiudicatario che intende contestare l’omissatura deve notificare e depositare il ricorso entro 10 giorni dalla ricezione della decisione espressa. Non si applica la sospensione feriale.

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3

Decisione del TAR in Camera di Consiglio

Il tribunale decide con sentenza in forma semplificata. Se accoglie il ricorso, ordina alla stazione appaltante l’ostensione immediata dei documenti tecnici necessari alla difesa.

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4

Articolazione dei Motivi Aggiunti nel Merito

Acquisiti i documenti completi, l’operatore può proporre motivi aggiunti contro l’aggiudicazione entro i successivi termini di rito (art. 120 c.p.a.).

3. La posizione dell’aggiudicatario e il primato della difesa in giudizio

Se per il concorrente secondo classificato l’interesse a visionare l’offerta del vincitore è immediato e funzionale a proporre ricorso principale, la posizione dell’aggiudicatario si colloca su un piano logico e giuridico radicalmente differente. Chi è risultato primo in graduatoria ha ottenuto il pieno conseguimento del bene della vita e non ha alcun bisogno attuale di sindacare le offerte degli operatori posposti o di contestare le omissature concesse dalla stazione appaltante. L’applicazione cieca e formalistica del termine di dieci giorni anche all’aggiudicatario creerebbe un’assurda moltiplicazione di ricorsi cautelativi e trasformerebbe una norma di celerità in una violazione del principio del giusto processo.

3.1 L’aggiudicatario decade dal diritto di accesso se non ricorre entro dieci giorni?

No, l’aggiudicatario non decade dal diritto di accesso se non propone ricorso entro dieci giorni dall’aggiudicazione, poiché egli non ha alcuna lesione attuale fino a quando un concorrente non impugna la sua vittoria; una volta notificato il ricorso principale, il vincitore può chiedere l’ostensione per difendersi.

Uno dei contrasti interpretativi più aspri sorti all’indomani dell’entrata in vigore del Codice ha riguardato proprio la sorte processuale dell’aggiudicatario. Alcune letture strettamente letterali ritenevano che il termine di dieci giorni fissato dall’articolo 36, comma 4, vincolasse indifferentemente tutti gli operatori graduati entro il quinto posto: secondo questa tesi, se l’aggiudicatario non avesse impugnato le omissature dell’offerta del secondo classificato entro dieci giorni dall’aggiudicazione, non avrebbe mai più potuto accedere a quegli atti.

Questa impostazione è stata definitivamente superata e sconfessata dal Consiglio di Stato nel 2026. I giudici di Palazzo Spada hanno chiarito che il processo amministrativo è retto dall’interesse a ricorrere (art. 100 c.p.c. e art. 35 c.p.a.), inteso come concreta e attuale necessità di tutela giurisdizionale per rimuovere una lesione. Al momento dell’aggiudicazione, il vincitore è titolare di un interesse legittimo oppositivo alla conservazione della vittoria: obbligarlo a fare ricorso contro gli oscuramenti degli altri concorrenti significherebbe imporgli un’azione ipotetica e dispendiosa “a futura memoria”.

L’interesse dell’aggiudicatario ad acquisire le parti oscurate delle offerte dei concorrenti sorge soltanto in via incidentale, quando un altro operatore economico notifica il ricorso principale per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione. Solo in quel momento nasce la concreta esigenza di predisporre il ricorso incidentale ai sensi dell’articolo 42 c.p.a., per contestare i requisiti o l’offerta del ricorrente principale ed escluderlo dalla gara. Questa interpretazione costituzionalmente orientata salvaguarda la simmetria tra le parti: l’accesso agli atti negli appalti non può tradursi in una trappola decadenziale a danno di chi ha legittimamente vinto la commessa.

3.2 Come prevale l’accesso difensivo sul segreto commerciale dell’avversario?

L’accesso difensivo prevale sul segreto tecnico e commerciale quando i documenti richiesti risultano strettamente necessari e strumentali per tutelare i propri interessi in giudizio, spettando al giudice amministrativo un sindacato giurisdizionale pieno e sostitutivo che bilancia le esigenze di riservatezza con l’effettività della difesa garantita dalla Costituzione.

La protezione accordata al segreto industriale ex articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale non è una corazza impenetrabile. L’articolo 35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce in modo inequivocabile che il diritto di accesso è comunque consentito all’operatore economico che dimostri che l’ostensione è indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.

Il bilanciamento tra il segreto commerciale e il diritto di difesa poggia su due pilastri individuati dalla giurisprudenza amministrativa:

  • la stretta strumentalità: chi richiede l’accesso non può limitarsi a formulare un’istanza esplorativa generica, ma deve spiegare per quali precise ragioni processuali la conoscenza di quella specifica relazione tecnica è indispensabile per articolare le proprie censure;
  • il sindacato giurisdizionale sostitutivo: la valutazione sulla sussistenza del segreto e sulla prevalenza del diritto di difesa non costituisce discrezionalità amministrativa intangibile della stazione appaltante. Il giudice amministrativo ha il pieno potere di sostituirsi all’amministrazione, ordinando l’ostensione dei documenti decisivi per la causa.

Focus Giurisprudenziale — Riespansione della tutela ordinaria e sindacato sostitutivo del giudice

La sentenza: Consiglio di Stato, Sezione V, n. 7315 del 2026

Il caso. In una gara d’appalto indetta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico, gestionale e giuridico al RUP per la realizzazione delle opere marittime di una nuova diga foranea, la seconda classificata impugnava l’aggiudicazione disposta a favore della mandataria del raggruppamento risultato vincitore. Quest’ultima presentava istanza di accesso difensivo per ottenere la documentazione integrale dell’offerta della seconda graduata, che la stazione appaltante aveva in precedenza sottratto all’ostensione accogliendo una dichiarazione di riservatezza sui segreti tecnici e commerciali. Di fronte al diniego della stazione appaltante, l’aggiudicataria ricorreva al TAR, che accoglieva la domanda di accesso. La seconda classificata proponeva appello al Consiglio di Stato sostenendo la tardività del ricorso rispetto al rito speciale di dieci giorni e l’insindacabilità della discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione.

La questione. Si trattava di chiarire se, una volta superato il termine decennale di cui all’art. 36 del Codice, l’aggiudicatario mantenga intatto il diritto di chiedere l’accesso difensivo secondo le regole ordinarie della Legge 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., e quale sia l’ampiezza del controllo giurisdizionale sul bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa.

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, stabilendo che «la norma che delinea il rito speciale sull’accesso agli atti della procedura di gara non modifica […] le norme e i principi generali del processo in materia di ammissibilità e di procedibilità del ricorso; e tra queste, in specie, la norma non elimina la necessità che il ricorso sia sorretto dalla condizione dell’azione costituita dall’interesse a ricorrere (art. 100 c.p.c., art. 39 e art. 35, primo comma, lettere b) e c) del Codice del processo amministrativo), inteso come attuale necessità della tutela giurisdizionale al fine di eliminare la lesione agli interessi protetti fatti valere in giudizio». Inoltre, «la valutazione del giudice è pienamente sostitutiva della decisione negativa dell’amministrazione, non potendo individuarsi nella fattispecie margini di discrezionalità amministrativa riservata all’amministrazione […], considerato che, nell’effettuare il bilanciamento tra riservatezza e diritto di accesso a fini difensivi, l’amministrazione non si presenta nella veste di soggetto che abbia specifici interessi (pubblici) da tutelare: gli interessi in giuoco nella vicenda sono solo quelli dei privati operatori economici».

Il principio di diritto. Il rito super-accelerato non crea preclusioni definitive per chi non aveva interesse ad agire al momento dell’aggiudicazione; pertanto, «decorsi i dieci giorni previsti per l’impugnazione, la decisione di oscurare il contenuto delle offerte non acquisisce il carattere della definitività nei confronti degli operatori economici che, all’epoca della comunicazione dell’aggiudicazione e delle decisioni di oscuramento (art. 36, comma 3), non avevano alcun interesse a sollecitare la conoscenza delle parti oscurate e quindi a impugnare la decisione. La sopravvenienza dell’interesse ad acquisire il contenuto oscurato dalle decisioni della stazione appaltante consente, invece, di avviare un nuovo procedimento secondo la disciplina generale di cui agli articoli 22 ss. della legge n. 241 del 1990 […] e di poter reagire avverso l’eventuale diniego secondo gli schemi del rito di cui all’art. 116 c.p.a.». Inoltre, l’operatore che invoca la segretezza deve dimostrare «la particolare competenza/conoscenza/esperienza/procedura, sviluppata ed usata nell’esercizio della sua attività professionale, che intende mantenere riservata, in quanto idonea a garantirne il suo successo e la sua competitività nel mercato di riferimento».

Cosa significa in pratica per te. Non temere che la decisione della stazione appaltante di oscurare le offerte sia definitiva e insindacabile. Il giudice amministrativo ha il potere di aprire i fascicoli riservati e verificare di persona se ciò che l’impresa avversaria ha definito “segreto” sia davvero una formula industriale innovativa o un semplice pretesto per impedirti di contestare le irregolarità della sua proposta tecnica.

Vademecum Strategico: Come Difendere i Tuoi Diritti di Gara

1. Analisi Immediata del Fascicolo

Scarica subito verbali e offerte dalla piattaforma telematica. Controlla se le omissature sono accompagnate da una motivazione espressa e specifica dell’amministrazione.

2. Valutazione della Lesione Attuale

Se sei secondo classificato, valuta il ricorso in 10 giorni contro l’oscuramento. Se sei aggiudicatario, non preoccuparti della decadenza: agirai se ti notificano un ricorso principale.

3. Difesa Strumentale Rigorosa

Articola l’istanza e il ricorso dimostrando lo stretto nesso di strumentalità difensiva ex art. 35 c. 5: la trasparenza prevale sulle generiche pretese di know-how avversarie.

Conclusioni

La transizione verso l’e-procurement integrale e la digitalizzazione delle procedure hanno profondamente ridefinito l’accesso agli atti negli appalti, trasformando un iter tradizionalmente cartaceo in un meccanismo celere ma denso di insidie formali. La creazione di un canale speciale di ostensione immediata per i primi cinque concorrenti risponde all’esigenza primaria di garantire tempestività ed efficienza nell’esecuzione delle opere pubbliche, impedendo contestazioni dilatorie. Tuttavia, come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, la rapidità non può mai sacrificare i presidi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa.

Per le imprese che partecipano alle gare pubbliche emergono due direttrici operative fondamentali. Da un lato, chi richiede l’oscuramento della propria offerta tecnica deve assolvere un onere probatorio stringente: non è sufficiente invocare una formula di stile sul know-how aziendale, ma occorre dimostrare la sussistenza dei requisiti oggettivi del segreto industriale ex articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale. Dall’altro lato, i concorrenti lesi da un oscuramento ingiustificato o l’aggiudicatario attaccato da un ricorso principale possono contare su un controllo giurisdizionale penetrante e sostitutivo, capace di abbattere le omissature meramente pretestuose e garantire una piena parità delle armi in giudizio.

Domande Frequenti (FAQ)

Se l’amministrazione oscura gran parte dell’offerta tecnica, perdo il diritto di contestare la gara se non faccio ricorso entro dieci giorni?

L’aggiudicatario della gara perde la possibilità di vedere le offerte avversarie se non ricorre nei dieci giorni dall’aggiudicazione?

Un’impresa concorrente può oscurare qualsiasi documento tecnico sostenendo che si tratti di know-how aziendale?

Cosa accade se la stazione appaltante omette la motivazione sull’oscuramento o attua un’omissatura di fatto?

Il diritto di difesa in giudizio prevale sui segreti tecnici e commerciali dell’operatore concorrente?

Hai subito un oscuramento illegittimo o devi difendere la tua aggiudicazione?

Lo Studio Legale Moscarini offre assistenza qualificata e tempestiva nel contenzioso sugli appalti pubblici, analizzando la legittimità delle omissature e predisponendo ricorsi e memorie difensive nel rispetto dei perentori termini di rito. Ogni incarico è preceduto da una valutazione preventiva e da un preventivo scritto trasparente.

Cosa portare al primo incontro in Studio: Provvedimento di aggiudicazione con verbali di gara, copia dell’offerta tecnica oscurata e nota di trasmissione della stazione appaltante, disciplinare di gara con tabella dei punteggi, eventuale ricorso notificato dalla controparte.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 7315 del 2026 — Sull’inapplicabilità della decadenza decennale all’aggiudicatario per difetto di lesione attuale, sulla riespansione del rito ordinario ex art. 116 c.p.a. e sul potere giurisdizionale sostitutivo nell’accesso difensivo.
  • Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 5343 del 2026 — Sulla decorrenza dei termini per l’aggiudicatario dalla notifica del ricorso principale ex art. 42 c.p.a. e sul divieto di oscuramento massivo di certificazioni di qualità, manuali operativi e studi editi.
  • Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2384 del 2025 — Sulla necessità di una decisione espressa e motivata della stazione appaltante per la decorrenza del termine decennale e sull’illegittimità dell’omissatura implicita di fatto.

A cura di:

Avv. Paola De Virgiliis

Avvocata esperta in appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per lo Studio Legale Moscarini cura l’analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.