Codice degli appalti e modifica dei costi di manodopera

Come recentemente ribadito dal TAR Veneto, anche col nuovo codice degli appalti vige il divieto di modifica dei costi di manodopera per tutelare gli interessi dei lavoratori, mediante l’indicazione in via separata del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.

 

Anche col nuovo codice degli appalti vige il divieto di modifica dei costi di manodopera per tutelare gli interessi dei lavoratori

 

In particolare, in relazione all’indicazione del costo della manodopera il D.Lgs. n. 36 del 2023 stabilisce all’art. 41, comma 14, che “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale“.

All’art. 108, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 36 del 2023 è inoltre prescritto che: “Nell’offerta economica l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale“.

 

Modificare il costo della manodopera costituisce un’inammissibile modifica del contenuto dell’offerta

 

Tali complessive coordinante normative confermano pienamente il sistema di verifica in gara del costo della manodopera previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016, peraltro rafforzandolo laddove all’art. 11, comma 3, è altresì richiesto agli operatori economici di dichiarare di garantire ai dipendenti le stesse tutele del contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, dal che ne deriva la perdurante validità del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui i costi della manodopera non possono essere modificati in fase di comprova, costituendo tale comportamento un’inammissibile modifica dell’offerta.

Sotto altro profilo, i principi del raggiungimento dello scopo, di fiducia e di accesso al mercato devono ritenersi rivolti non solo nei confronti dell’Amministrazione, ma anche degli operatori economici privati i quali devono collaborare per il buon esito dell’affidamento e tali principi indubbiamente portano a circoscrivere le ipotesi di esclusione dalla procedura, ma non consentono di superare il divieto di modificazione del contenuto dell’offerta, di cui il costo della manodopera costituisce parte integrante.