Violazione dell’obbligo di repechage

Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione n. 2739 del 30 gennaio 2024 si ha violazione dell’obbligo di repechage nel caso in cui il datore di lavoro che, prima di intimare il licenziamento, non si sia adoperato per ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, abbia prospettato al prestatore il demansionamento, dato che, in ossequio al principio di correttezza e buona fede, è possibile recedere dal rapporto solo nell’ipotesi in cui la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore

In particolare, sin dalla sentenza Cass. SS.UU. n. 7755 del 1998, è stato sancito il principio per il quale la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex art. 3 l. n. 604 del 1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori. Tale arresto giurisprudenziale riposa sull’assunto razionale dell’oggettiva prevalenza dell’interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall’estinzione del rapporto; il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente.

Successivamente, tale principio è stato esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019).

 

Il datore è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative altrimenti si ha violazione dell’obbligo di repechage

 

Alla luce di ciò è stato quindi affermato che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l’assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore, posto che in mancanza si ha un violazione dell’obbligo di repechage (cfr. Cass. n. 10018 del 2016; v. pure Cass. n. 23698 del 2015, Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019).

avv. Federico Palumbo