Gli orientamenti della giurisprudenza sui patti parasociali

Per affrontare la tematica deli orientamenti della giurisprudenza sui patti parasociali occorre innanzitutto ricordare che i patti parasociali, come noto, sono accordi sottoscritti tra tutti i soci, tra alcuni di essi o tra gruppi di essi per regolare, il cui scopo consiste nel definire delle regola di condotta da tenere rispetto ai fatti sociali. Questi patti, pur vincolando ovviamente le parti contraenti, non possono in alcun modo incidere direttamente sulla gestione della società e, più in generale, sono illegittimi in presenza di un contenuto oggettivamente in contrasto con norme imperative o comunque idoneo a consentire l’elusione di norme e principi generali inderogabili.

Fatta tale premessa, per riassumere gli orientamenti della giurisprudenza sui patti parasociali occorre partire innanzitutto dalle pronunce della Corte di Cassazione che, nel dettare i principi in materia, ha innanzitutto evidenziato come i patti parasociali debbano essere rigorosamente distinti dalla gestione societaria e dall’organizzazione della società stessa, dato che essi  non attengono al piano organizzativo della società, bensì a quello dei rapporti che legano i soggetti detentori delle partecipazioni societarie (Cass. civ., Sez. I, 01/06/2017, n. 13877).

 

I patti parasociali vincolano solo i soci e non la società di cui sono parte

 

Inoltre, tali patti assumono rilevanza indipendentemente dai soggetti che li hanno stipulati e quindi sia quando siano intervenuti solo fra soci, sia quando siano stati conclusi fra soci e terzi, dato che alla nozione di patto parasociale non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di socio, nulla impedendo di considerare parasociale anche un patto concluso tra soci e terzi, ogni qual volta l’oggetto dell’accordo verta sull’esercizio da parte dei soci di diritti, facoltà o poteri loro spettanti nella società (Cass. civ., Sez. I, 18/07/2007, n. 15963).

Proprio perché esterni all’organizzazione sociale, è poi necessario precisare che il mero fatto che un patto parasociale sia stipulato dal socio di maggioranza non comporta alcun coinvolgimento della società, se non si dimostra che egli ha agito come amministratore di fatto sella stessa o con poteri rappresentativi idonei e formalmente validi, dato che il patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società, vincola il socio stesso ma non la società di cui fa parte, non essendo configurabile nella specie un affidamento giuridicamente rilevante. Diversamente opinando, l’azionista di maggioranza potrebbe sempre impegnare la società scavalcando l’organo gestorio deputato a farlo (Tribunale Napoli, Sez. spec. in materia di imprese, 08/10/2020, n. 6438).

avv. Federico Palumbo

Gli orientamenti della giurisprudenza sui patti parasociali