La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione

Il delicato tema della responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione ha come punto cardine la sentenza 29 novembre 2021, n. 21 con cui l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha ribadito il principio per cui nel settore delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione, derivante dalla violazione imputabile a sua colpa dei canoni generali di correttezza e buona fede, presuppone necessariamente che il concorrente, tenuto conto dello stato della procedura, abbia maturato un ragionevole affidamento nella stipula del contratto e che quest’ultimo non sia inficiato da colpa.

Come statuito nella sentenza, infatti, nei rapporti di diritto amministrativo, inerenti al pubblico potere, è configurabile un affidamento del privato sul legittimo esercizio di tale potere e sull’operato dell’amministrazione conforme ai principi di correttezza e buona fede, fonte per quest’ultima di responsabilità non solo per comportamenti contrari ai canoni di origine civilistica ora richiamati, ma anche per il caso di provvedimento favorevole annullato su ricorso di terzi.

Applicata all’evidenza pubblica, in particolare, la responsabilità precontrattuale sottopone l’amministrazione alla duplice soggezione alla legittimità amministrativa e agli obblighi di comportamento secondo correttezza e buona fede, i quali costituiscono, come in precedenza esposto, profili tra loro autonomi, e da cui può rispettivamente derivare l’annullamento degli atti adottati nella procedura di gara e le responsabilità per la sua conduzione (da ultimo in questo senso: Cons. Stato, V, 12 luglio 2021, n.5274; 12 aprile 2021, n. 2938; 2 febbraio 2018, n. 680) con conseguente diritto di risarcimento per il privato leso nel suo affidamento.

 

L’affidamento è legato allo stato della procedure e deve essere incolpevole

 

Riguardo alla sussistenza di quest’ultimo, occorre prendere a riferimento il grado di sviluppo raggiunto dalla singola procedura al momento della revoca/annullamento, riflettendosi tale elemento sullo spessore dell’affidamento ravvisabile nei partecipanti (Cons. Stato, sez. V, 15 luglio 2013, n. 3831).

Esso inoltre non deve essere inficiato da colpa, in altri termini al fine di escludere la risarcibilità del pregiudizio patito dal privato a causa dell’inescusabilità dell’ignoranza dell’invalidità dell’aggiudicazione o dell’esercizio del potere di auto annullamento, è necessario verificare in concreto se il principio di diritto violato era conosciuto o facilmente conoscibile da qualunque cittadino mediamente avveduto, tenuto conto dell’univocità dell’interpretazione della norma di azione e della conoscenza e conoscibilità delle circostanze di fatto cui la legge ricollega l’invalidità.

avv. Federico Palumbo