Il livello è assimilabile all’enfiteusi

Con la sentenza 6 novembre 2023, n. 30823 la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del livello, un istituto di fatto privo di una definizione normativa, affermando nuovamente il principio per cui il diritto di livello è assimilabile all’enfiteusi, con conseguente applicabilità della disciplina prevista per quest’ultima dal codice civile e dalle varie leggi speciali che si sono succedute nel tempo.

In particolare, some più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il “livello” si identifica in un diritto reale di godimento assimilabile all’enfiteusi (cfr. Cass. 1366/1961, Cass. 1682/1963, Cass. 64/1997, Cass. 23752/2011, Cass. 9135/2012, Cass. 3689/2018) la cui denominazione da libellus – la scrittura in doppio originale (duo libelli pari tenore conscripti) con cui veniva stipulato il contratto costitutivo del diritto e nel quale venivano documentati gli obblighi delle parti – designa un contratto conosciuto già nel tardo diritto romano e molto diffuso nel medioevo e fino alle soglie dell’età contemporanea, avente ad oggetto il possesso e lo sfruttamento, generalmente con clausole di miglioria, di fondi rustici, o anche urbani.

Nella sua accezione originale con il contratto di livello, il concedente si obbligava a mantenere il livellario nella concessione senza, in tanti casi, pretendere un corrispettivo (detto censo, spesso in natura o in denaro) o pretendendo un corrispettivo simbolico (censo livellare), a fronte dell’impegno del livellario, titolare di un diritto reale di godimento, di curare e migliorare le terre.

 

Livello ed enfiteusi nel tempo si sono sovrapposti finendo per coincidere

 

Nella successiva evoluzione storica, fino ai nostri giorni, i nomi “livello” ed “enfiteusi” sono stati però promiscuamente adoperati nell’uso comune, per modo che i due istituti, pur se originariamente distinti finirono in prosieguo, già prima delle codificazioni moderne, per confondersi ed unificarsi, con la conseguente estensione della generale disciplina sulla enfiteusi anche ai livelli.

Come ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 6 novembre 2023, n. 30823 la Corte di Cassazione ad oggi il livello è quindi assimilabile all’enfiteusi e la figura del livellario e quella dell’enfiteuta appaiono considerate unitariamente, ad esempio, nel Regolamento per l’esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell’imposta fondiaria, approvato con il R.D. n. 1539 del 1933, con riguardo le modalità di intestazione dei beni (art. 55) e nel Regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con il R.D. n. 2153 del 1938, con riguardo alle modalità di redazione della nota di voltura (art. 29).

avv. Federico Palumbo