Riserve appalti servizi e forniture: la trappola del primo atto

Le imprese del settore terziario e dei servizi che lavorano con la Pubblica Amministrazione sono storicamente abituate a gestire le contestazioni operative in corso d’opera in modo flessibile ed elastico, affidandosi spesso a scambi di e-mail, incontri informali o diffide scritte al termine del rapporto. Questa prassi, tuttavia, si scontra oggi con un quadro normativo profondamente mutato che impone regole contabili rigidissime anche a chi non si occupa di lavori edili o infrastrutture. Sotto il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, le riserve appalti servizi e forniture sono diventate uno strumento formale obbligatorio per far valere qualunque pretesa economica aggiuntiva, eliminando ogni spazio per la gestione bonaria o differita delle controversie esecutive.

Il fulcro del problema risiede nell’estensione generalizzata delle regole di contabilità pubblica, tradizionalmente riservate ai cantieri edili, a contratti di durata come mense, pulizie, vigilanza o manutenzioni informatiche. La mancata conoscenza di questi meccanismi espone gli operatori economici a un rischio drammatico: la decadenza immediata e irreversibile dal diritto di richiedere rimborsi, indennizzi o risarcimenti per i maggiori costi sopportati a causa di varianti, disservizi o ritardi imputabili esclusivamente alla stazione appaltante.

In questo approfondimento, analizziamo in modo chiaro e operativo la disciplina delle riserve introdotta dal D.Lgs. 36/2023, soffermandoci in particolare sulla nozione di “primo atto idoneo” alla luce delle recenti e stringenti indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Vedremo quali sono i documenti contabili critici, come strutturare le contestazioni per evitarne l’inammissibilità e quali accorgimenti pratici devono adottare i direttori di commessa per tutelare i crediti dell’impresa.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Estensione obbligatoria delle riserve: Le riserve contabili, un tempo limitate agli appalti di lavori, si applicano a pena di decadenza anche a servizi e forniture ex artt. 115 e 34 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
  • La trappola del primo atto idoneo: Secondo il parere MIT n. 4241/2026, firmare un verbale di consegna, ordine di servizio o verbale di sospensione senza inserire immediatamente la riserva consuma il diritto al rimborso, anticipando la decadenza contabile.
  • Rigore formale ed esplicitazione: La riserva non può essere generica o posticipata: deve essere quantificata per iscritto a pena di inammissibilità nei termini previsti dal capitolato speciale d’appalto, e reiterata all’atto della firma del conto finale.

1. L’estensione delle riserve a servizi e forniture nel nuovo Codice

L’introduzione del D.Lgs. 36/2023 ha segnato un decisivo revirement sistematico nell’esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture, allineandoli sotto il profilo contabile alla disciplina dei lavori. In passato, infatti, la necessità di iscrivere riserve contabili a pena di decadenza era vista come un adempimento esclusivo del settore edile e infrastrutturale. Chi gestiva servizi periodici (come la manutenzione degli impianti, i servizi di pulizia o l’assistenza software) era abituato a una contabilità semplificata, basata su verbali di conformità e fatturazione, potendo far valere eventuali pretese per prestazioni extra o imprevisti in via contrattuale ordinaria. Il nuovo Codice cancella questa separazione, imponendo alle imprese del terziario gli stessi severi oneri di vigilanza e tempestività documentale un tempo richiesti solo per la direzione dei lavori.

1.1 Cosa cambia per le imprese con il D.Lgs. 36/2023?

Il nuovo Codice dei contratti pubblici estende integralmente l’obbligo di iscrizione delle riserve anche agli appalti di servizi e forniture, stabilendo che le pretese economiche per maggiori oneri o risarcimenti non registrate tempestivamente nei documenti contabili ufficiali decadono definitivamente.

Questa parificazione contabile trova la sua base nell’art. 115, commi 3 e 4 del Codice, che rimette la disciplina dell’esecuzione e del controllo al capitolato speciale o, in mancanza, all’Allegato II.14. A sua volta, l’art. 34 dell’Allegato II.14 stabilisce espressamente che l’esecutore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili, rinviando per le modalità operative all’art. 7 dello stesso allegato.

Per un’impresa che gestisce, ad esempio, un servizio di ristorazione scolastica o un appalto di pulizie per uffici comunali, ciò significa che ogni variazione qualitativa o quantitativa imposta dalla stazione appaltante, ogni disservizio logistico o ritardo che causi un aggravio di costi non può più essere tollerato o concordato informalmente. Se il direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ordina per iscritto o verbalmente di svolgere prestazioni aggiuntive o diverse da quelle previste dal capitolato, l’impresa ha l’onere immediato di registrare la contestazione formale. In mancanza di ciò, la prestazione si presume eseguita nei termini contrattuali ordinari e l’impresa perde per sempre il diritto di esigere il pagamento supplementare, anche se dimostrasse di aver sostenuto costi effettivi ed elevati.

1.2 Quali pretese economiche non richiedono l’iscrizione di riserva?

Non tutte le contestazioni economiche sono soggette al regime delle riserve: ne sono escluse le pretese del tutto estranee all’oggetto dell’appalto, le richieste di rimborso delle imposte, il pagamento degli interessi moratori per tardivi pagamenti e le domande di risarcimento derivanti da illeciti extracontrattuali.

L’art. 7, comma 1 dell’Allegato II.14 elenca tassativamente cosa non costituisce riserva. Questa distinzione è essenziale per evitare che l’impresa appesantisca inutilmente la gestione contabile con micro-contestazioni inutili o, al contrario, che tralasci adempimenti fondamentali ritenendoli erroneamente esclusi. Ad esempio, se l’amministrazione ritarda il pagamento di una fattura mensile, l’impresa ha diritto agli interessi moratori senza dover formalizzare alcuna riserva nel registro di contabilità. Allo stesso modo, se un mezzo della stazione appaltante danneggia fisicamente un macchinario dell’esecutore in cantiere, il danno va azionato nelle forme del risarcimento civile comune.

Tuttavia, quando la contestazione investe lo sviluppo delle prestazioni e le difformità rispetto al capitolato tecnico, il confine si fa sottile. Ad esempio, se sorge una disputa sul rispetto dei requisiti dei materiali o dei profili professionali impiegati, l’impresa rischia l’esclusione o sanzioni se non gestisce la controversia nei modi prescritti.

Per approfondire

Capire come le difformità tecniche incidenti sull’esecuzione dei contratti di servizi e forniture debbano essere gestite per evitare contestazioni formali e preclusioni contabili. Leggi l’approfondimento sul principio di equivalenza negli appalti.

Per fare chiarezza su quali pretese debbano essere formalizzate come riserva, si riporta la seguente tabella di confronto:

Classificazione delle Pretese Economiche nell’Esecuzione

Soggette a riserva (A pena di decadenza) Escluse dalle riserve (Senza onere di decadenza contabile)
Maggiori costi dovuti a modifiche delle modalità esecutive disposte dal RUP/DEC Interessi moratori maturati per ritardi nel pagamento dei SAL o delle fatture
Contestazioni sull’esattezza tecnica del capitolato o del progetto originario Richieste di rimborso delle imposte versate in esecuzione del contratto
Indennizzi per anomalo andamento dell’appalto per colpa della P.A. Danni materiali a beni dell’esecutore derivanti da illecito aquiliano della P.A.

2. La trappola del “primo atto idoneo” e il rischio di decadenza

La vera insidia per le imprese esecutrici non è solo l’obbligo teorico di formulare la riserva, ma la rigidità dei tempi di iscrizione. Molti operatori ritengono, infatti, che le riserve possano essere accumulate e inserite solo in occasione dell’emissione del registro di contabilità o alla sottoscrizione del conto finale. Questa convinzione è errata e rischia di rivelarsi fatale: il sistema di contabilità pubblica poggia sul principio della contestazione immediata. Se l’impresa omette di esprimere il proprio dissenso sul primissimo documento amministrativo o verbale che prende atto del problema, perde il diritto all’indennizzo anche se il registro di contabilità non è stato ancora predisposto.

2.1 Quando scatta la decadenza dalle riserve?

La decadenza dalle riserve si consuma nel momento in cui l’appaltatore sottoscrive il primo atto formale dell’appalto idoneo a riceverle successivo all’insorgenza del fatto pregiudizievole, senza apporvi alcuna riserva scritta di contestazione, precludendo così ogni successiva richiesta di indennizzo o rimborso in sede di conto finale.

Questo rigido principio è fissato dall’art. 7, comma 2 dell’Allegato II.14. La norma stabilisce una gerarchia preclusiva a due livelli: la riserva va iscritta, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo, e successivamente deve essere comunque reiterata nel registro di contabilità e, infine, confermata nel conto finale.

Focus Normativo — Allegato II.14, Articolo 7, Comma 2

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all’atto della sottoscrizione del certificato di collaudo o verifica di conformità.

L’obiettivo di questo rigore temporale è evitare che la stazione appaltante prosegua l’esecuzione dell’appalto ignorando che l’esecutore pretenderà somme aggiuntive a fine contratto. Se il fatto pregiudizievole si manifesta (a esempio, a causa di una sospensione illegittima dell’esecuzione o di un ordine del RUP che impone modalità operative incompatibili con i prezzi concordati) e l’impresa firma un documento procedimentale senza segnalare la riserva, la legge presume che l’esecutore abbia accettato le nuove condizioni senza costi aggiuntivi.

2.2 Quali documenti amministrativi consumano il diritto dell’impresa?

Il “primo atto idoneo” non coincide necessariamente con il registro di contabilità, ma comprende qualsiasi documento ufficiale firmato dalle parti durante l’esecuzione del contratto, come verbali di consegna, ordini di servizio, verbali di sospensione o ripresa e fogli di servizio mensili.

La portata di questo onere è stata chiarita in modo inequivocabile dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il recentissimo Parere n. 4241 del 21 aprile 2026. Rispondendo a un quesito sulla corretta applicazione dell’art. 7 dell’Allegato II.14, il MIT ha spiegato che la nozione di “atto idoneo” è estremamente ampia. Non si limita al registro di contabilità, ma abbraccia ogni atto del flusso procedimentale volto ad attestare un’interazione formale tra stazione appaltante ed esecutore circa il fatto lesivo.

Se, a esempio, la stazione appaltante ordina una sospensione temporanea del servizio e l’appaltatore sottoscrive il verbale di sospensione senza inserire alcuna riserva, decade dal diritto di chiedere indennizzi per i costi di fermo del personale o dei mezzi, anche se dovesse iscrivere regolarmente la riserva nel registro di contabilità poche settimane dopo. La firma “pulita” sul verbale consuma il potere di contestazione. Il MIT ha altresì chiarito che l’invio di diffide generiche via PEC, comunicazioni informali o la mera trasmissione di cronoprogrammi aggiornati non sanano l’assenza di riserve formali sugli atti ufficiali, avendo al massimo un valore meramente informativo ma privo di efficacia interruttiva della decadenza.

Questo orientamento severo è applicato regolarmente dalla giurisprudenza di merito, come dimostra il seguente caso reale:

Focus Giurisprudenziale — Decadenza su fogli di servizio periodici

La sentenza. Tribunale di Pesaro, Sezione Civile, Sentenza n. 644/2025

Il caso. Un’impresa affidataria del servizio di manutenzione delle aree verdi di un comune subiva un incremento dei costi operativi a causa di ordini della direzione dell’esecuzione che imponevano una diversa calendarizzazione dei tagli e lavorazioni aggiuntive. L’impresa eseguiva le prestazioni firmando mensilmente i fogli di lavoro e i rapporti di servizio predisposti dal DEC, senza apporvi alcuna contestazione. Solo in sede di fatturazione finale, l’impresa richiedeva i maggiori compensi sopportati.

La questione. Se i fogli di servizio mensili firmati dalle parti possano essere considerati “primo atto idoneo” a ricevere le riserve e se la loro sottoscrizione senza riserva comporti la decadenza dell’appaltatore dal diritto di richiedere rimborsi.

La decisione della Corte. Il Tribunale ha respinto la domanda dell’impresa, accogliendo l’eccezione di decadenza sollevata dal Comune. Il giudice ha accertato che i rapporti mensili costituivano atti formali del flusso contabile-amministrativo dell’appalto idonei a registrare l’esecuzione e le eventuali contestazioni. La firma apposta dall’appaltatore senza riserve ha determinato l’accettazione definitiva della contabilità mensile, precludendo qualsiasi pretesa successiva.

Il principio di diritto. Nei contratti di servizi a esecuzione periodica, i fogli di lavoro o i rapporti di servizio mensili firmati dal direttore dell’esecuzione e dall’appaltatore costituiscono “primi atti idonei” ai fini dell’onere di iscrizione delle riserve. La mancata iscrizione tempestiva determina la decadenza irreversibile dal diritto a maggiori compensi.

Cosa significa in pratica per te. Quando il DEC ti sottopone un foglio di lavoro o un verbale di cantiere che riporta lavorazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste, non firmarlo ciecamente. Devi pretendere che venga inserita per iscritto la dicitura “con riserva di quantificare i maggiori costi” prima di apporre la firma.

3. Come formulare correttamente una riserva per evitare l’inammissibilità

Scrivere una riserva non significa semplicemente manifestare un generico malcontento o inviare una formale lettera di protesta all’amministrazione. L’ordinamento contabile dei contratti pubblici esige una precisione formale rigorosa, strutturata su regole precise di redazione ed esplicitazione. Se la riserva non rispetta le regole di ammissibilità previste dal Codice, essa verrà considerata nulla o inammissibile fin dal primo esame amministrativo, precludendo qualsiasi azione legale. Le imprese devono quindi comprendere la differenza tra la “firma con riserva” (che serve a bloccare la decadenza nell’immediato) e la successiva “esplicitazione della riserva” (che costituisce la vera e propria domanda di pagamento).

3.1 Quali sono i requisiti di ammissibilità della riserva?

Per essere considerata ammissibile, la riserva deve contenere la precisa quantificazione delle somme richieste, l’indicazione dettagliata delle ragioni tecniche e giuridiche della pretesa e il richiamo agli ordini di servizio o alle istruzioni del direttore dell’esecuzione che hanno determinato l’aggravio.

L’art. 7, comma 2 dell’Allegato II.14 stabilisce che la riserva deve essere specifica e quantificata in via definitiva. Questo significa che non sono ammesse riserve generiche o con la dicitura “da quantificare in seguito”, a meno che non si tratti di fatti continuativi (cioè di danni o costi che continuano ad accumularsi nel tempo, come nel caso di una sospensione prolungata, per i quali è possibile aggiornare l’importo nei verbali successivi). L’esecutore deve quantificare da subito la cifra esatta che ritiene gli sia dovuta, indicando nel dettaglio le voci di costo (es. manodopera, materiali, spese generali).

Per agevolare la comprensione del processo operativo, si riporta di seguito lo schema a flusso per la corretta gestione di una riserva:

I 4 Step per Gestire Correttamente una Riserva

1
Apposizione della firma con riserva

All’atto della firma del verbale o dell’ordine di servizio, scrivi a penna o inserisci digitalmente la dicitura “Con riserva”. Questo passaggio blocca provvisoriamente la decadenza.

2
Esplicitazione e quantificazione

Entro il termine previsto dal capitolato speciale (di norma 15 giorni), trasmetti una memoria scritta (l’esplicitazione) contenente la quantificazione economica precisa del danno e le ragioni tecniche/giuridiche.

3
Iscrizione nel registro di contabilità

Reitera l’iscrizione della riserva in occasione del primo registro di contabilità o documento contabile successivo messo a disposizione dalla stazione appaltante.

4
Conferma sul conto finale

All’atto della firma del conto finale nei termini previsti dal capitolato o dall’amministrazione, conferma esplicitamente tutte le riserve non risolte, salvaguardando il diritto dell’appaltatore contro contestazioni di intempestività.

3.2 Come gestire la firma sui verbali di verifica di conformità periodici?

Nelle prestazioni di servizi a esecuzione periodica e continuata, i verbali mensili o trimestrali di verifica di conformità redatti dal direttore dell’esecuzione costituiscono atti formali idonei a ricevere le riserve, con la conseguenza che la loro firma senza riserves impedisce di richiedere rimborsi delle somme contestate.

La particolarità dei contratti di servizi risiede nel fatto che non vi è una contabilità basata sul “registro di contabilità” tradizionale in molti casi, ma l’esecuzione viene periodicamente accertata dal Direttore dell’Esecuzione (DEC) tramite i verbali di verifica di conformità mensili o trimestrali, necessari per l’emissione del certificato di pagamento. Se l’impresa ha registrato disservizi, sanzioni o ha eseguito prestazioni non previste durante il mese, e firma il relativo verbale di conformità parziale senza sollevare riserva, perde il diritto a contestare l’addebito o a chiedere rimborsi. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la sottoscrizione dei verbali intermedi sani qualsiasi contestazione non iscritta:

Focus Giurisprudenziale — Decadenza e verbali di conformità parziali

La sentenza. Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Civile, Sentenza n. 662/2024

Il caso. Una società cooperativa affidataria del servizio di pulizia e sanificazione per i locali di un ente sanitario pubblico si doleva del fatto che l’amministrazione avesse disposto riduzioni del canone per presunti inadempimenti e avesse ordinato servizi straordinari non tariffati. La società aveva firmato i verbali di verifica di conformità periodici (redatti mensilmente dal DEC) senza formulare riserve economiche, inserendo la contestazione solo in sede di rendiconto finale.

La questione. Se i verbali di verifica di conformità mensili emessi dal DEC abbiano valore contabile idoneo a far scattare l’onere di riserva e se l’omissione di contestazioni formali all’atto della firma comporti la decadenza.

La decisione della Corte. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda della cooperativa. Il giudice ha chiarito che i verbali di verifica di conformità, pur non essendo formalmente definiti “registri di contabilità”, costituiscono atti contabili e amministrativi essenziali che accertano la regolarità delle prestazioni. Di conseguenza, essi rientrano appieno nella nozione di “atto idoneo” ex art. 7 Allegato II.14, e la loro sottoscrizione senza riserva consuma il diritto di contestazione dell’impresa.

Il principio di diritto. Nei contratti pubblici di servizi a prestazioni periodiche, l’impresa ha l’onere di iscrivere riserva contabile, a pena di decadenza, direttamente sui verbali intermedi di verifica di conformità redatti dal DEC. L’omissione di riserve nei verbali mensili rende inammissibile qualunque pretesa avanzata successivamente sul conto finale.

Cosa significa in pratica per te. Nei servizi di durata, la firma mensile dei verbali di conformità con il DEC non è una pura formalità di fatturazione. Rappresenta la cristallizzazione dello stato dell’appalto. Se ci sono contestazioni su penali o extra-costi, devi firmare inserendo la dicitura “con riserva”.

4. Il bilanciamento tra rigore formale e principio di buona fede

L’estensione della disciplina delle riserve ai contratti di servizi e forniture rischia di creare un’eccessiva asimmetria contrattuale a danno delle imprese, costrette a formalizzare riserve scritte continue a ogni minimo disaccordo operativo per non perdere i propri diritti. Questa rigidità formale, tuttavia, non deve spingersi fino a tollerare comportamenti opportunistici o in mala fede da parte delle amministrazioni pubbliche. Il diritto dei contratti pubblici poggia su un delicato bilanciamento: da un lato l’esigenza di controllo della spesa contabile, dall’altro la tutela dell’affidamento e della correttezza contrattuale.

4.1 Qual è il ruolo del principio di buona fede nell’esecuzione dell’appalto?

Il principio di buona fede e di tutela dell’affidamento, oggi espressamente codificato dall’art. 5 del D.Lgs. 36/2023 come regola cardine, impedisce alla stazione appaltante di abusare delle regole formali sulla decadenza per sottrarsi al pagamento di prestazioni che ha ordinato ed effettivamente ricevuto.

L’introduzione dei principi generali all’inizio del nuovo Codice rappresenta una svolta interpretativa fondamentale. Il principio della buona fede opera come criterio di interpretazione e di esecuzione del contratto (ai sensi dell’art. 1375 c.c.). Di conseguenza, la stazione appaltante non può tenere comportamenti ambigui o contraddittori — a esempio ordinando variazioni per via verbale, rassicurando l’impresa sul futuro pagamento e poi eccependo la decadenza dalla riserva per via del ritardo formale.

La giurisprudenza ha talvolta mitigato il rigore formale delle riserve applicando la dottrina dell’abuso del diritto o del comportamento concludente:

Focus Giurisprudenziale — Rinuncia tacita alle riserve e buona fede

La sentenza. Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 10603 del 17 aprile 2024

Il caso. Un appaltatore di un servizio complesso eseguiva variazioni e lavorazioni extracontrattuali. L’impresa ometteva di iscrivere riserva immediata in alcuni documenti, ma sottoscriveva atti di sottomissione e di variante senza apporre riserve. La stazione appaltante eccepiva la decadenza dell’impresa per la mancata riserva su tali atti intermedi.

La questione. Se la sottoscrizione di atti di sottomissione e varianti senza riserve comporti la decadenza tacita dalle riserve precedentemente iscritte, o se serva una volontà espressa o un comportamento concludente univoco e inequivocabile in virtù del dovere di buona fede.

La decisione della Corte. La Cassazione ha accolto il ricorso dell’impresa, stabilendo che la rinuncia a un diritto o alle riserve è un negozio unilaterale che richiede una dichiarazione espressa o un comportamento concludente inequivocabile. La mera firma di atti di sottomissione o variante non equivale a rinuncia tacita.

Il principio di diritto. La sottoscrizione da parte dell’appaltatore di atti di sottomissione e varianti senza riserve non costituisce rinuncia tacita alle riserve già iscritte, occorrendo a tal fine una dichiarazione espressa o un comportamento concludente incompatibile con la volontà di far valere la pretesa, in ossequio al principio di buona fede contrattuale.

Cosa significa in pratica per te. Anche se firmi un atto di sottomissione per una variante, le riserve precedenti rimangono valide a meno che non firmi una rinuncia espressa. Tuttavia, ricorda che la buona fede tutela la correttezza del rapporto, ma non ti esime dall’onere di iscrivere le riserve sui verbali iniziali del DEC.

4.2 Come tutelarsi in caso di capitolati speciali incompleti o assenza di registri?

Qualora il Capitolato Speciale d’Appalto non definisca i registri di contabilità per i servizi o la stazione appaltante non metta a disposizione le piattaforme digitali, l’esecutore deve tutelarsi iscrivendo riserva formale su qualunque atto amministrativo firmato (es. PEC, fogli di servizio) e trasmettendola formalmente nei termini previsti dal capitolato o, in via prudenziale, entro 15 giorni.

Questo scenario è purtroppo frequentissimo: molte amministrazioni utilizzano schemi di capitolato vecchi che non prevedono alcuna contabilità informatizzata per i contratti di servizi. In questo vuoto operativo, come deve comportarsi l’impresa?

  1. Firma con riserva scritta: su ogni verbale di conformità parziale, foglio di lavoro o verbale di riunione, il direttore di commessa deve inserire la riserva.
  2. Esplicitazione via PEC: entro il termine stabilito dal capitolato speciale (di norma 15 giorni), l’impresa deve inviare una PEC formale al RUP e al DEC contenente la quantificazione economica dettagliata, indicando che la nota costituisce esplicitazione della riserva contabile. Questa trasmissione ufficiale surroga l’assenza di un registro di contabilità digitale della P.A., salvaguardando il diritto dell’appaltatore prima che decorrano i termini di decadenza.

Consigli operativi e raccomandazioni pratiche per le imprese

L’estensione della disciplina delle riserve ai contratti di servizi e forniture imposta dal D.Lgs. 36/2023 costringe le imprese a un profondo cambio di mentalità. La gestione elastica e informale delle contestazioni esecutive non è più un’opzione praticabile. Il recente e severo parere del MIT n. 4241/2026 ha chiarito che firmare un ordine di servizio, un verbale di consegna o un verbale di sospensione “pulito” consuma immediatamente il diritto a far valere maggiori costi, rendendo intempestiva e inammissibile qualunque riserva successiva. Le imprese devono rendersi conto che la tutela dei propri crediti e margini passa necessariamente da una rigorosa disciplina contabile-amministrativa fin dai primi giorni di esecuzione del contratto.

Per tutelarsi in modo efficace contro il rischio di decadenza, è fondamentale che le aziende strutturino un protocollo interno di gestione delle commesse. I direttori di commessa e i responsabili di cantiere devono essere formati a riconoscere gli atti idonei a ricevere le riserve e ad apporre sistematicamente la dicitura “con riserva” prima della firma di qualsiasi verbale o documento contabile. Successivamente, l’ufficio legale interno o lo studio legale di riferimento dovrà provvedere all’esplicitazione tempestiva e analitica della riserva entro i termini stabiliti dal capitolato speciale, garantendo il rispetto dei requisiti di specificità e quantificazione previsti dalla legge. Solo attraverso questa rigorosa procedura le imprese possono scongiurare perdite finanziarie e far valere con successo i propri diritti.

5. Domande Frequenti (FAQ)

Le riserve si applicano anche agli appalti di pulizie o mense scolastiche?

Posso attendere il registro di contabilità per inserire una riserva?

Cosa rischio se non iscrivo subito la riserva sul verbale del DEC?

Una lettera PEC informale o una mail di diffida interrompono i termini di decadenza?

Qual è il termine per esplicitare e quantificare la riserva contabile?

Cosa devo fare se l’amministrazione riconosce verbalmente il mio credito?

Cosa sono i “fatti continuativi” nella disciplina delle riserve?

Devo confermare le riserve sul conto finale se ho firmato il verbale mensile con riserva?

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Supporto Giuridico MIT, Parere n. 4241 del 21 aprile 2026: ha chiarito la nozione di primo atto idoneo procedimentale (verbali, ordini di servizio) a pena di decadenza per l’iscrizione delle riserve.
  • Tribunale di Pesaro, Sezione Civile, Sentenza n. 644/2025: ha stabilito la decadenza dell’impresa dai maggiori compensi per mancata riserva sui fogli di lavoro mensili firmati con il DEC.
  • Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Civile, Sentenza n. 662/2024: ha accertato la decadenza contabile per mancata riserva sui verbali intermedi di verifica di conformità periodici del DEC.
  • Corte di Cassazione, Sezione Civile, Sentenza n. 15302 del 2024: ha statuito che la condotta della P.A. volta a riconoscere formalmente il credito extracontrattuale equivale a rinuncia per fatti concludenti all’eccezione di decadenza, in conformità alla buona fede contrattuale.

A cura di:

Avv. Paola De Virgiliis

Avv. Paola De Virgiliis — Avvocata esperta in appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per lo Studio Legale Moscarini cura l’analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.