Principio di equivalenza negli appalti: evitare l’esclusione

Se hai mai partecipato a una gara pubblica, sai bene quanto possano essere rigidi i capitolati tecnici e come il principio di equivalenza negli appalti possa salvarti dall’esclusione. Spesso le stazioni appaltanti richiedono specifiche talmente dettagliate da far sembrare che sul mercato esista un solo fornitore in grado di soddisfarle. Per un’impresa, questo formalismo esasperato rappresenta un ostacolo quasi insormontabile, che rischia di bloccare la partecipazione ancora prima che la gara abbia inizio. Il timore costante è che proporre un prodotto leggermente diverso da quello descritto nel bando possa portare all’esclusione immediata.

Il punto critico su cui si gioca la partita è proprio la rigidità di queste regole. Molte imprese scelgono di non presentare l’offerta quando si accorgono che i propri prodotti non corrispondono perfettamente, millimetro per millimetro o bullone per bullone, a quanto indicato nei documenti di gara. Si tratta di una cautela comprensibile, ma che spesso si rivela infondata dal punto di vista legale. La legge, infatti, non vuole che la competizione venga strozzata da requisiti tecnici talmente specifici da favorire di fatto un solo concorrente.

In questo articolo vedremo come il principio di equivalenza negli appalti rappresenti un vero e proprio scudo per le imprese, consentendoti di proporre soluzioni tecniche differenti ma funzionalmente corrispondenti a quelle richieste dalla pubblica amministrazione. Analizzeremo le regole introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), i limiti insuperabili stabiliti dalla giurisprudenza e la corretta strategia da adottare per presentare un’offerta inattaccabile ed evitare esclusioni illegittime.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Prevalenza della sostanza: Il principio di equivalenza consente alle imprese di offrire prodotti o servizi con caratteristiche formali diverse rispetto a quelle del capitolato, purché assicurino le medesime prestazioni funzionali e soddisfino lo stesso bisogno della pubblica amministrazione.

  • Efficacia automatica: La regola dell’equivalenza fa parte integrante di ogni gara pubblica “di diritto” e si applica in modo automatico, anche se la Stazione Appaltante ha dimenticato di richiamarla espressamente nel bando o nel disciplinare.

  • Il limite dell’aliud pro alio: Non puoi utilizzare l’equivalenza per proporre un bene del tutto diverso (aliud pro alio) o privo di requisiti minimi strutturali essenziali e inderogabili stabiliti a pena di esclusione.

  • Onere probatorio preventivo: Spetta esclusivamente a te, operatore economico, dimostrare con prove adeguate l’equivalenza tecnica del prodotto offerto già all’interno dell’offerta tecnica, poiché le omissioni non sono sanabili successivamente.

1. Il principio di equivalenza negli appalti: cos’è e perché tutela le imprese

Il sistema degli appalti pubblici in Italia è guidato da una serie di principi generali che cercano di bilanciare la concorrenza tra le imprese con l’efficienza della spesa pubblica. Quando una Stazione Appaltante redige il capitolato di gara, individua le caratteristiche dei beni e servizi che intende acquistare. Tuttavia, queste caratteristiche non devono mai tramutarsi in una barriera ingiustificata per i concorrenti. Se un’impresa produce o distribuisce un bene avente specifiche diverse da quelle indicate dal bando, ma in grado di soddisfare al medesimo livello l’esigenza dell’amministrazione, essa ha il diritto di essere ammessa alla procedura. Questa regola mira a valorizzare l’innovazione del mercato e a garantire che la pubblica amministrazione possa selezionare la migliore offerta reale, senza rimanere ingabbiata in requisiti burocratici rigidi.

1.1 Qual è la differenza tra conformità formale e sostanziale?

La conformità formale richiede la corrispondenza millimetrica alle specifiche descritte nel capitolato, mentre la conformità sostanziale e funzionale si concentra sull’idoneità del prodotto a soddisfare lo stesso scopo pratico richiesto dalla Stazione Appaltante, garantendo così la massima partecipazione al mercato.

Quando partecipi a una gara d’appalto, devi distinguere con cura tra queste due nozioni. La Stazione Appaltante potrebbe a esempio richiedere un dispositivo medico o un macchinario industriale con specifiche dimensioni, peso o materiali di costruzione. La conformità formale imporrebbe di offrire esattamente quel dispositivo con quelle specifiche fisiche. Tuttavia, grazie alla regola dell’equivalenza, le amministrazioni non possono escludere la tua offerta solo perché il prodotto è formalmente difforme da quanto descritto nella lex specialis, a patto che tu riesca a dimostrare che la soluzione alternativa soddisfa in maniera analoga o superiore le esigenze prestazionali dell’ente pubblico.

Questo significa che l’amministrazione non acquista “un marchio” o “una specifica geometrica fine a se stessa”, ma acquista la funzione d’uso del bene. Se il tuo prodotto garantisce lo stesso identico livello di sicurezza, igiene o efficienza operativa, il principio di equivalenza ti protegge dall’esclusione formale. In questo modo si evita la creazione di bandi “su misura” che finirebbero per azzerare la competizione.

Per approfondire

Per comprendere appieno come si collocano le specifiche tecniche nel sistema dei requisiti di gara, ti consigliamo di leggere la nostra guida completa sui requisiti speciali negli appalti regolati dal D.Lgs. 36/2023. Leggi l’approfondimento sui requisiti speciali.

1.2 Perché il principio di equivalenza si applica anche se non previsto dal bando?

Il principio di equivalenza negli appalti ha carattere imperativo ed etero-integrativo del bando di gara, il che significa che si applica di diritto a qualsiasi procedura a evidenza pubblica in virtù dell’articolo 1374 del codice civile, anche nel caso in cui la Stazione Appaltante abbia omesso di richiamarlo.

Una delle domande che le imprese pongono più di frequente è se sia possibile invocare l’equivalenza quando il disciplinare di gara non ne fa menzione. La risposta della giurisprudenza amministrativa è netta: sì. Il principio di equivalenza ha radici nel diritto dell’Unione Europea ed è recepito all’articolo 79 del D.Lgs. 36/2023. Trattandosi di una norma imperativa a tutela della concorrenza e del libero accesso al mercato delle imprese, essa integra automaticamente la legge di gara.

Se un’amministrazione dimentica di inserire la clausola di equivalenza nel bando, tale clausola si considera inserita “di diritto”. Pertanto, la Stazione Appaltante non può legittimamente giustificare l’esclusione di un’impresa sostenendo che il bando richiedeva un’adesione letterale alle specifiche tecniche e non prevedeva deroghe. Il RUP e la commissione giudicatrice hanno l’obbligo di legge di valutare nel merito se l’alternativa offerta sia equivalente a quella descritta nel bando.

Focus Giurisprudenziale — L’equivalenza come eterointegrazione automatica e il giudizio implicito

La sentenza. TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, n. 1717 del 14 maggio 2025

Il caso. Un’impresa classificatasi seconda in un appalto per la fornitura e installazione di cucine professionali impugnava l’aggiudicazione. Lamentava che i forni, le centrifughe e le bilance offerti dall’aggiudicataria presentassero caratteristiche dimensionali e specifiche tecniche diverse da quelle indicate rigidamente nelle schede tecniche del capitolato speciale, e ne chiedeva l’esclusione per mancato rispetto dei requisiti minimi di gara.

La questione. Il principio di equivalenza può trovare applicazione anche se il bando di gara non lo richiama espressamente? E la commissione giudicatrice è tenuta a motivare in modo analitico e formale l’equivalenza di ciascun prodotto, o può farlo in via implicita?

La decisione della Corte. Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso. I giudici hanno chiarito che il principio di equivalenza è un cardine del sistema dei contratti pubblici e opera per eterointegrazione automatica della legge di gara ex art. 1374 c.c. Inoltre, la commissione non deve necessariamente richiamare formalmente il principio o redigere una motivazione espressa se reputa che i prodotti offerti rispettino nella sostanza le specifiche richieste, potendo la rispondenza tecnica emergere implicitamente dall’esame della documentazione.

Il principio di diritto. Il principio di equivalenza integra la lex specialis di gara in via automatica come previsione imperativa di legge. La commissione giudicatrice può operare il giudizio di equivalenza in forma implicita, qualora dalla documentazione tecnica risulti evidente che le soluzioni offerte soddisfano in sostanza le esigenze prestazionali della Stazione Appaltante.

Cosa significa in pratica per te. Se ti accorgi che il bando non cita il principio di equivalenza, non devi temere: hai comunque il diritto di presentare un prodotto con specifiche diverse ma funzionalmente equivalenti. La Stazione Appaltante è obbligata a valutarlo, e la commissione può ammetterti anche senza redigere una formale dichiarazione di equivalenza nei verbali, purché la documentazione che presenti sia chiara nel dimostrare il rispetto del fine d’uso.

2. I limiti dell’equivalenza: quando scatta l’esclusione per “aliud pro alio”

Sebbene il principio di equivalenza negli appalti costituisca un’efficace tutela per gli operatori economici, non si tratta di una sanatoria universale per qualsiasi difformità tecnica. Le imprese che presentano un’offerta difforme incontrano un limite invalicabile stabilito dalla legge e chiarito in modo costante dai giudici amministrativi. Capire dove finisce l’equivalenza legittima e dove inizia l’irregolarità insanabile è fondamentale per non compiere errori strategici in fase di gara che porterebbero a un’inevitabile esclusione.

2.1 Quali sono le differenze tra requisiti minimi strutturali e funzionali?

I requisiti minimi strutturali definiscono l’identità materiale dell’oggetto dell’appalto e non ammettono equivalenza, mentre le specifiche tecniche funzionali descrivono le prestazioni e gli effetti attesi, risultando pienamente aperte al giudizio di equivalenza.

Per evitare esclusioni automatiche, devi comprendere la differenza tra queste due tipologie di requisiti. I requisiti minimi strutturali delimitano a monte l’oggetto della gara e i bisogni essenziali dell’amministrazione (a esempio, la richiesta di un veicolo elettrico anziché a motore termico). Le specifiche funzionali, invece, descrivono le modalità con cui quel veicolo deve svolgere la sua attività.

Se il capitolato d’appalto stabilisce un requisito minimo in termini strutturali e inderogabili, presidiato dalla sanzione dell’esclusione, la Stazione Appaltante non può applicare il principio di equivalenza per ammettere un prodotto strutturalmente diverso, anche se l’operatore sostiene che sia comunque idoneo allo scopo. L’equivalenza opera solo sulle specifiche tecniche prestazionali, non sui requisiti che definiscono l’essenza stessa della prestazione richiesta.

Requisiti Strutturali vs Specifiche Funzionali

Caratteristica del Requisito Requisito Minimo Strutturale (Inderogabile) Specifica Tecnica Funzionale (Equivalente)
Natura dell’elemento Definisce l’oggetto del contratto o la tipologia del bene. Definisce la prestazione, l’efficienza o lo standard di qualità.
Applicabilità dell’equivalenza Esclusa (comporta aliud pro alio). Ammessa (prevale la conformità funzionale).
Conseguenza in caso di difformità Esclusione automatica del concorrente dalla gara. Ammissione dell’offerta, previa valutazione tecnica.
Esempio concreto Richiesta di un sistema di iniezione a siringa (non puoi offrire un sistema peristaltico). Richiesta di un monitor da 19 pollici (puoi offrirne uno con area di visualizzazione analoga).

2.2 Quando si configura il caso del “bene radicalmente diverso” (aliud pro alio)?

L’ipotesi di aliud pro alio si realizza quando il prodotto o servizio offerto appartiene a una categoria merceologica completamente differente rispetto a quella richiesta, oppure risulta strutturalmente inidoneo a soddisfare la finalità essenziale del bando, determinando l’esclusione immediata e insanabile.

Questo limite segna il confine invalicabile tra un’offerta tecnica legittimamente equivalente e un’offerta radicalmente non conforme. Se la Stazione Appaltante bandisce una gara per l’acquisto di determinati beni e tu ne offri uno che non rispetta le caratteristiche essenziali poste a base di gara, l’offerta tecnica presenta una deviazione che non può essere corretta.

A esempio, se in una fornitura ospedaliera viene richiesta un’apparecchiatura con tecnologia a siringa per determinati lotti e una con tecnologia peristaltica per altri, non puoi offrire il sistema a siringa anche per il lotto del sistema peristaltico invocando l’equivalenza funzionale. Trattandosi di categorie merceologiche distinte che rispondono a bisogni clinici differenziati e preventivamente delimitati dall’amministrazione, l’offerta di un prodotto strutturalmente differente si traduce in un aliud pro alio (un bene per un altro), che altera l’oggetto stesso del contratto e viola la par condicio degli altri concorrenti.

Focus Giurisprudenziale — Il confine tra equivalenza funzionale e aliud pro alio

La sentenza. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4508 del 5 giugno 2026

Il caso. Un concorrente escluso da una gara d’appalto per la fornitura e posa in opera di un nastro trasportatore per sciatori (tappeto di risalita) impugnava l’aggiudicazione disposta a favore dell’aggiudicataria. La ricorrente sosteneva che il nastro offerto presentasse caratteristiche difformi dal capitolato speciale in relazione al diametro del rullo di trazione, al sistema di ancoraggio e al numero di telecamere di sicurezza, configurando un caso di aliud pro alio non sanabile.

La questione. Quando la difformità tecnica dell’offerta si traduce in un’ipotesi di aliud pro alio non rimediabile? E in che misura le specifiche del capitolato devono essere considerate rigidi requisiti di partecipazione?

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso confermando la legittimità dell’aggiudicazione. I giudici hanno chiarito che il capitolato descriveva le specifiche tecniche in modo “indicativo”, concedendo libertà progettuale ed evidenziando che l’equivalenza presuppone la corrispondenza sostanziale delle prestazioni rispetto allo scopo finale. Nel caso di specie, il bene offerto garantiva in maniera identica la sicurezza e il funzionamento richiesti. L’esclusione per aliud pro alio opera solo in presenza di un bene radicalmente e strutturalmente inadatto a soddisfare il bisogno programmato dall’amministrazione.

Il principio di diritto. Il principio di equivalenza consente di ammettere soluzioni tecniche difformi dalle specifiche del capitolato se queste ultime risultano soddisfatte nella sostanza. Il limite dell’equivalenza si configura solo qualora l’offerta presenti un bene strutturalmente incompatibile o non conforme a caratteristiche tecniche obbligatorie poste espressamente a pena di esclusione, integrando un inammissibile aliud pro alio.

Cosa significa in pratica per te. Se intendi offrire un prodotto con caratteristiche fisiche diverse da quelle del capitolato, assicurati che la legge di gara non abbia qualificato tali caratteristiche come “requisiti minimi obbligatori a pena di esclusione”. Se le specifiche hanno carattere descrittivo o prestazionale, puoi avvalerti dello scudo dell’equivalenza, a patto di poter dimostrare che il prodotto garantisce lo stesso identico risultato finale atteso dalla Stazione Appaltante.

3. L’equivalenza all’opera: il caso pratico e le valutazioni qualitative

L’applicazione del principio di equivalenza si manifesta in modo concreto durante la fase di valutazione tecnica ed economica delle offerte da parte della commissione giudicatrice. È in questo momento che la commissione deve spogliarsi di ogni formalismo burocratico e verificare l’effettiva rispondenza del prodotto proposto all’esigenza sostanziale descritta nei documenti di gara. Molti operatori ritengono erroneamente che l’equivalenza sia uno strumento utile solo per evitare l’esclusione (quindi legato esclusivamente alla fase di ammissione delle offerte), ma la giurisprudenza più recente ha chiarito che questo principio ha una portata molto più ampia e investe l’intero procedimento di aggiudicazione.

3.1 Come si applica l’equivalenza ai punteggi premiali?

Il principio di equivalenza si applica anche ai criteri di valutazione tecnica qualitativa e all’attribuzione dei relativi punteggi premiali, vietando alla commissione di penalizzare un’offerta solo perché presenta specifiche difformi rispetto alle caratteristiche migliorative previste, purché risulti funzionalmente equivalente.

Questo rappresenta un approccio fondamentale per le imprese che offrono soluzioni ad alta tecnologia. Spesso i disciplinari di gara assegnano punteggi tecnici incrementali (i cosiddetti punti premiali) per prodotti che possiedono determinate caratteristiche fisiche migliorative rispetto ai requisiti minimi obbligatori. Se la tua impresa offre un bene che possiede una caratteristica differente rispetto a quella descritta nella griglia dei punteggi, ma che è in grado di assicurare lo stesso identico beneficio qualitativo, hai diritto a vederti assegnare quel punteggio premiale.

Come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8840 del 2025, escludere l’applicabilità dell’equivalenza dalla fase di attribuzione dei punteggi qualitativi si porrebbe in netto contrasto con i principi di massima concorrenzialità e con il Principio del Risultato. La commissione giudicatrice deve quindi operare la medesima valutazione di conformità sostanziale e funzionale non solo per ammettere l’impresa alla gara, ma anche per valutarne la qualità dell’offerta ai fini della graduatoria.

3.2 Come si valuta l’equivalenza sul piano pratico?

La Stazione Appaltante valuta l’equivalenza tecnica conducendo un giudizio concreto di omogeneità funzionale che mette a confronto l’effetto d’uso reale del bene offerto con la finalità sottesa alla specifica richiesta, superando sterili difformità nominali o commerciali.

Un esempio classico dell’applicazione di questo principio è rappresentato dalla fornitura di dispositivi medici complessi o apparecchiature industriali, dove l’evoluzione tecnologica è talmente rapida da rendere i capitolati obsoleti in pochi mesi. Se un capitolato speciale richiede una determinata forma o un preciso dispositivo fisico per azionare un macchinario (come a esempio un pedale), ma l’operatore propone una soluzione tecnologica diversa (come un pulsante a terra collegato via cavo) che garantisce la stessa identica operatività a mani libere senza rischi di contaminazione, la commissione deve riconoscerne l’equivalenza. In questo senso, l’equivalenza valorizza l’efficienza reale delle soluzioni tecniche proposte.

Esempio Pratico — Pedale Fisico vs. Pulsante a Cavo

Il Caso

Una Stazione Appaltante bandisce una gara per la fornitura di macchinari lava-endoscopi destinati a un’azienda ospedaliera. Il capitolato tecnico richiede, come specifica tecnica essenziale, che le macchine siano dotate di un “pedale fisico” per consentire al personale sanitario l’apertura automatica del portello senza l’uso delle mani, a tutela dell’igiene. Un’impresa offre un macchinario dotato non di un pedale metallico rigido ancorato alla scocca, ma di un pulsante pneumatico mobile a terra collegato tramite un cavo flessibile.

La Norma Applicabile

Trova applicazione l’articolo 79 del D.Lgs. 36/2023. La norma stabilisce che l’offerta non può essere dichiarata inammissibile se l’offerente dimostra che la soluzione proposta ottempera in maniera equivalente alle finalità prestazionali definite dalle specifiche del capitolato.

La Soluzione

Il pulsante a terra collegato via cavo è considerato pienamente equivalente al pedale fisso. La finalità della specifica era l’apertura del portello a “mani libere” per evitare contaminazioni batteriche. Poiché la soluzione con pulsante a terra garantisce lo stesso identico risultato igienico e prestazionale, la commissione è obbligata ad ammettere il concorrente ed a riconoscerne la conformità tecnica substanziale.

Focus Giurisprudenziale — Equivalenza funzionale tra pedale fisico e pulsante a terra

La sentenza. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 8601 del 18 dicembre 2025

Il caso. La seconda classificata in una gara per la fornitura di apparecchiature sanitarie chiedeva l’esclusione dell’aggiudicataria. Sosteneva che il dispositivo offerto da quest’ultima fosse privo del “pedale” fisico richiesto dal capitolato speciale a pena di esclusione, essendo invece dotato di un pulsante a terra mobile collegato con un cavo.

La questione. È legittimo considerare equivalente un pulsante a terra rispetto a un pedale richiesto espressamente dalla legge di gara? E come deve operare il giudizio di equivalenza da parte della commissione?

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’aggiudicazione. I giudici hanno chiarito che l’equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni e la conformità funzionale con la specifica tecnica richiesta. Poiché il sistema di apertura tramite pulsante a terra garantisce il medesimo risultato di apertura automatica senza l’uso delle mani (evitando contatti e contaminazioni), la Stazione Appaltante ha operato legittimamente ammettendo l’offerta in applicazione del principio del risultato e della prevalenza della sostanza sulla forma.

Il principio di diritto. Il principio di equivalenza ex art. 79 D.Lgs. 36/2023 impone alla commissione giudicatrice di valutare la corrispondenza sostanziale e funzionale delle soluzioni tecniche offerte, prevalendo la sostanza della prestazione sulla forma della specifica. La presenza di un pulsante a terra mobile collegato con cavo soddisfa in modo equivalente la finalità igienica del pedale fisso richiesto a bando.

Cosa significa in pratica per te. Se produci o distribuisci una tecnologia innovativa che raggiunge lo stesso scopo pratico richiesto dalla gara d’appalto ma con un meccanismo fisico diverso, la Stazione Appaltante non può escluderti. Devi però spiegare chiaramente nell’offerta che la tua soluzione non solo rispetta lo scopo, ma garantisce lo stesso o un superiore livello di prestazione reale.

4. Guida strategica: come dimostrare l’equivalenza tecnica nell’offerta

La tutela offerta dal principio di equivalenza non si attiva da sola. Spesso le imprese commettono l’errore di presentare un prodotto difforme confidando sul fatto che la commissione giudicatrice o il RUP debbano accertarne l’equivalenza in via d’ufficio o che, in caso di problemi, sia possibile rimediare in un secondo momento. Questo comportamento rappresenta il modo più rapido per farsi escludere legittimamente dalla gara. La pianificazione strategica dell’offerta tecnica richiede un rigore documentale preventivo assoluto per blindare la tua partecipazione da contestazioni o ricorsi dei concorrenti.

4.1 Chi ha l’onere di provare l’equivalenza e come si fa?

L’onere di dimostrare l’equivalenza tecnica grava esclusivamente sul concorrente, il quale deve produrre prove documentali chiare e complete già all’interno dell’offerta tecnica al momento della presentazione della domanda.

Se decidi di proporre una soluzione equivalente a quella descritta nel capitolato, devi assumerti la responsabilità di provarlo. La Stazione Appaltante ha il potere-dovere di valutare la tua offerta, ma non ha l’obbligo di fare ricerche o indagini di mercato per capire se il tuo prodotto sia equivalente. Se ti limiti a presentare la scheda del prodotto difforme sperando che la commissione ne riconosca il valore da sola, verrai escluso.

La dimostrazione dell’equivalenza deve essere inserita in un’apposita relazione tecnica o all’interno della documentazione tecnica. Per farlo in modo efficace, devi allegare schede tecniche ufficiali, certificati di conformità rilasciati da enti terzi accreditati o, se la questione presenta complessità, una perizia tecnica redatta da un professionista indipendente. La documentazione deve confrontare in modo analitico e tabellare il requisito richiesto e la soluzione offerta, evidenziando come quest’ultima ottemperi in modo identico o superiore alla finalità prestazionale stabilita dal bando.

I 4 Passi per Provare l’Equivalenza

1

Individua la ratio della specifica

Analizza il capitolato di gara e comprendi qual è l’effettivo bisogno d’uso o la finalità prestazionale e igienico-funzionale sottesa alla caratteristica tecnica richiesta.

2

Redigi una dichiarazione esplicita

Inserisci nell’offerta tecnica una dichiarazione formale in cui espliciti che il prodotto offerto è funzionalmente equivalente a quello descritto in capitolato.

3

Allega le prove tecniche

Fornisci schede tecniche, certificazioni di conformità europee o perizie indipendenti che attestino scientificamente l’equivalenza prestazionale e d’uso.

4

Verifica l’assenza di limitazioni operative

Assicurati che il prodotto offerto rispetti i parametri prestazionali richiesti in via nativa e fin dall’origine, senza la necessità di riconfigurazioni successive.

4.2 Perché il soccorso istruttorio non può sanare le omissioni tecniche?

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare documenti omessi o per sanare carenze sostanziali dell’offerta tecnica ed economica, in quanto ciò si tradurrebbe in una inammissibile modifica tardiva dei contenuti dell’offerta in violazione della par condicio.

Una delle convinzioni più pericolose per le imprese è credere che l’eventuale mancanza di prove sull’equivalenza possa essere sanata in un secondo momento tramite la richiesta di chiarimenti della Stazione Appaltante (il soccorso istruttorio). La legge e la giurisprudenza sono invece rigidissime: il soccorso istruttorio opera esclusivamente sulla documentazione amministrativa (es. DGUE, autodichiarazioni generali). L’offerta tecnica ed economica, una volta scaduto il termine di presentazione, non può essere modificata, integrata o corretta.

Se non inserisci le prove dell’equivalenza del tuo prodotto fin dal primo momento, la Stazione Appaltante sarà costretta a escluderti, senza poterti chiedere chiarimenti sul punto. Il principio di equivalenza ti offre uno scudo solo se decidi di usarlo fin dall’inizio e con il massimo rigore documentale.

Per approfondire

Per comprendere in quali casi e su quali documenti amministrativi (come il FVOE) è invece ammesso il soccorso istruttorio, ti invitiamo a leggere la nostra guida al Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico. Leggi la nostra guida sul Fascicolo Virtuale e Soccorso.

Per approfondire

Se vuoi approfondire la disciplina applicabile alle correzioni degli errori materiali in sede di offerta economica ed economica-tecnica, leggi la nostra analisi sui limiti di rettifica dell’offerta. Leggi l’approfondimento sul soccorso nell’offerta economica.

Per approfondire

Ti segnaliamo inoltre il nostro approfondimento sui requisiti di qualificazione legati al subappalto necessario e i limiti alla sanabilità dell’omessa dichiarazione. Leggi lo studio sul subappalto necessario.

5. Come proteggere la tua offerta tecnica da contestazioni future

Il principio di equivalenza negli appalti costituisce una delle più efficaci garanzie legali a tutela dell’apertura del mercato e del favor partecipationis. Grazie a questo strumento, la tua impresa non deve temere di essere tagliata fuori dal mercato pubblico da capitolati tecnici redatti in modo eccessivamente rigido, sproporzionato o personalizzato per favorire un unico operatore dominante. La sostanza e la conformità funzionale prevalgono sul rigore della forma, a vantaggio dell’amministrazione che può così beneficiare di soluzioni innovative o tecnicamente migliori.

Tuttavia, l’equivalenza non è una scappatoia per rimediare a un’offerta carente o formulata con approssimazione. Se intendi proporre un prodotto o un servizio con caratteristiche tecniche diverse rispetto a quelle di gara, devi assumerti l’onere strategico di pianificare l’offerta con il massimo rigore probatorio fin dal primo momento, escludendo difformità che possano tradursi in un inammissibile aliud pro alio. Ricorda che le omissioni tecniche non sono sanabili successivamente e che il soccorso istruttorio non ti proteggerà dall’esclusione. Affrontare la gara con una solida e documentata analisi di equivalenza tecnica costituisce la chiave per blindare la tua partecipazione e vincere la sfida della digitalizzazione dei contratti pubblici.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è il principio di equivalenza negli appalti pubblici?

Posso offrire un prodotto equivalente se il disciplinare non lo prevede?

Cosa rischi se non inserisci le prove dell’equivalenza nella tua offerta?

Posso sanare la mancanza di prove sull’equivalenza con il soccorso istruttorio?

Cosa si intende per “aliud pro alio” negli appalti pubblici?

Il principio di equivalenza si applica anche ai criteri premiali?

La commissione di gara deve redigere un verbale motivato per ammettere l’equivalenza?

Cosa succede se un concorrente contesta l’equivalenza del tuo prodotto?

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Lo Studio Legale Moscarini offre assistenza legale specialistica nella redazione dei documenti di gara e nella difesa tecnica delle imprese partecipanti a procedure di appalto pubblico, garantendo la corretta applicazione del principio di equivalenza.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 5 giugno 2026, n. 4508 — Fissa le regole di conformità funzionale-sostanziale e i limiti dell’aliud pro alio.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 15 gennaio 2026, n. 663 — Definisce la natura bifasica del giudizio di equivalenza tecnica della commissione.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza n. 8094 del 2025 — Ammette l’equivalenza su requisiti qualificati come minimi purché abbiano valenza funzionale e la lex specialis espliciti le finalità.
  • Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 14 novembre 2025, n. 8840 — Estende il principio di equivalenza alla fase di attribuzione dei punteggi premiali.
  • Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 18 dicembre 2025, n. 8601 — Caso pratico dell’equivalenza tra pulsante a terra e pedale per motivi igienici.
  • Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 13 marzo 2025, n. 2066 — Inquadra il principio sulle direttive europee e sulla sicurezza dei dispositivi medici.
  • Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 24 ottobre 2025, n. 7161 — Specifica che l’equivalenza non sana carenze native rimediate postume via software.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 21 maggio 2025, n. 5708 — Esclude l’aliud pro alio per prodotti commercializzati con marchi diversi dello stesso gruppo.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 19 ottobre 2023, n. 10210 — Afferma la possibilità di valutazione implicita ed il principio del favor partecipationis.
  • TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, Sentenza 14 maggio 2025, n. 1717 — Stabilisce l’eterointegrazione automatica dei bandi ex art. 1374 c.c.
  • TAR Lombardia – Milano, Sez. IV, Sentenza 15 ottobre 2025, n. 2759 — Delinea i limiti rigidi dell’equivalenza tecnica di fronte a requisiti minimi strutturali.
  • TAR Lazio – Roma, Sez. IV, Sentenza 7 luglio 2023, n. 8280 — Afferma che il superamento di tolleranze dimensionali non comporta esclusione in assenza di clausola espressa.
  • TAR Sardegna – Cagliari, Sez. I, Sentenza 21 dicembre 2023, n. 923 — Privilegia l’approccio funzionale e la rispondenza allo scopo pratico d’uso.
  • TAR Sardegna – Cagliari, Sez. I, Sentenza 13 gennaio 2023, n. 28 — Sancisce la stretta interpretazione delle deroghe e dei requisiti minimi inderogabili.
  • TAR Latina – Latina, Sez. I, Sentenza 16 maggio 2023, n. 370 — Ribadisce l’inammissibilità del soccorso istruttorio correttivo sulle offerte tecniche.
  • Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 14 settembre 2023, n. 6306 — Chiarisce la distinzione tra specifiche e definizione preventiva dell’oggetto contrattuale.

A cura di:

Avv. Paola De Virgiliis

Avv. Paola De Virgiliis — Avvocata esperta in appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per lo Studio Legale Moscarini cura l’analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.