Soccorso istruttorio e offerta economica: i limiti di rettifica

La digitalizzazione integrale delle procedure ad evidenza pubblica ha velocizzato la partecipazione alle gare d’appalto, ma ha anche moltiplicato le possibilità di incorrere in banali errori di compilazione telematica delle offerte. Una virgola fuori posto nel calcolo dei costi della manodopera o un refuso nell’allegare le tabelle dei prezzi unitari possono costare l’esclusione immediata dell’operatore economico. Per lungo tempo, le stazioni appaltanti si sono trincerate dietro un rigido formalismo, ritenendo l’offerta economica e tecnica intoccabili a garanzia della parità di trattamento tra i concorrenti.

Con l’avvento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), l’istituto del soccorso istruttorio ha subìto una profonda metamorfosi, estendendo la sua efficacia anche alla documentazione che compone le offerte. La giurisprudenza amministrativa più recente ha dovuto ridefinire la linea di confine tra la legittima correzione di un mero refuso materiale e la vietata rimodulazione postuma di una proposta negoziale, cercando un difficile equilibrio tra il principio di autoresponsabilità delle imprese e il favor partecipationis.

In questo articolo analizzeremo come funziona concretamente la rettifica degli errori nell’offerta economica e tecnica alla luce dei recenti e decisivi orientamenti del Consiglio di Stato e dei tribunali di merito. Vedremo in quali tempi sia possibile intervenire, quali errori siano effettivamente sanabili tramite il soccorso istruttorio procedimentale o correttivo e quali omissioni, al contrario, comportino l’inevitabile esclusione dalla gara.

In Sintesi: Punti Chiave

  • La svolta dell’Articolo 101: Il nuovo Codice degli appalti introduce la possibilità di ricorrere a chiarimenti e rettifiche materiali anche sulle offerte tecniche ed economiche, superando il divieto assoluto del previgente regime.
  • Il termine sbarramento delle buste: La rettifica a iniziativa del concorrente (soccorso correttivo) deve pervenire tassativamente prima dell’apertura della busta di riferimento, a tutela della segretezza dell’offerta e della par condicio.
  • Il limite dell’autoresponsabilità: Gli errori che comportano una rimodulazione dell’offerta economica o l’integrazione tardiva di documenti essenziali mancanti non sono sanabili e determinano l’esclusione.

1. Il nuovo soccorso istruttorio sulle offerte nel D.Lgs. 36/2023

Il passaggio dal vecchio Codice (D.Lgs. 50/2016) alla nuova disciplina dei contratti pubblici ha impresso una notevole sterzata antiautoritaria al funzionamento delle procedure ad evidenza pubblica. Precedentemente, l’art. 83, comma 9, poneva un divieto sbarrato e invalicabile: il soccorso istruttorio non poteva mai toccare la documentazione che componeva l’offerta tecnica e quella economica. Questa rigida impostazione, pur garantendo in astratto la par condicio, si traduceva in una costante estromissione di aziende eccellenti colpevoli di meri errori materiali o di sviste redazionali nella compilazione delle offerte. Il nuovo Codice ha radicalmente mutato prospettiva, valorizzando la leale cooperazione e il principio del risultato per consentire la correzione di errori estrinseci ed evidenti.

1.1 Cos’è il soccorso procedimentale e come funziona?

Il soccorso procedimentale è una modalità di chiarimento prevista dall’articolo 101, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, che attribuisce alla Stazione Appaltante la facoltà di richiedere spiegazioni scritte ai concorrenti per superare ambiguità ed errori materiali dell’offerta tecnica o economica, senza che sia consentita alcuna modifica sostanziale. Questa tipologia di soccorso non mira a completare un’offerta carente, ma a chiarire una proposta negoziale che risulta ambigua o difettosa nella sua espressione formale. La differenza sostantiva con il soccorso integrativo è netta: qui non si inseriscono nuovi elementi sostanziali, ma si indaga l’effettiva volontà contrattuale espressa originariamente dall’operatore. Se presenti la tua offerta devi sapere che l’Amministrazione ha il potere-dovere di sollecitare la risoluzione di eventuali dubbi sorti dalla lettura dei documenti, a patto che questo non si traduca in un’alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti.

1.2 In quali casi la Stazione Appaltante può chiedere chiarimenti?

La Stazione Appaltante può e deve sollecitare chiarimenti unicamente in presenza di evidenti incongruenze o contraddizioni formali dell’offerta che risultino percepibili a prima vista e che possano essere risolte con assoluta certezza, basandosi esclusivamente sui documenti già allegati alla domanda di partecipazione. Un esempio lampante si verifica quando vi è una discrepanza tra il ribasso inserito nel portale telematico e l’offerta economica di dettaglio allegata in PDF. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in questi casi la Stazione Appaltante deve attivarsi per chiarire quale sia l’offerta reale, escludendo automatismi espulsivi che danneggerebbero sia l’impresa sia l’interesse pubblico alla massima partecipazione.

Come attivare il soccorso correttivo sull’offerta economica

1
Rilevamento dell’errore materiale

L’impresa rileva una discrepanza o un refuso di battitura nei dati inseriti a portale rispetto ai documenti allegati.

2
Verifica dello sbarramento temporale

Accertarsi che la busta economica non sia stata aperta dalla commissione, anche se la valutazione tecnica è già terminata.

3
Invio dell’istanza formale

Trasmettere tempestivamente la richiesta di rettifica dell’errore materiale tramite piattaforma telematica di gara.

2. Il soccorso istruttorio correttivo e la rettifica degli errori materiali

Accanto ai chiarimenti d’ufficio della Stazione Appaltante, l’Articolo 101, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 introduce una rivoluzionaria novità a iniziativa di parte: il soccorso istruttorio correttivo. Questo strumento abilita il concorrente ad attivarsi in prima persona qualora si accorga di aver commesso un errore materiale nella redazione dell’offerta tecnica o economica, richiedendone la rettifica. Il legislatore ha voluto in questo modo tutelare la leale collaborazione, evitando che una svista redazionale si traduca in un’ingiusta esclusione o nella perdita di una gara a causa di un mero errore di scrittura.

2.1 Fino a quando è possibile rettificare l’offerta economica?

L’operatore economico può proporre la rettifica spontanea dell’offerta economica o tecnica, per rimediare a propri refusi, fino al momento esatto fissato per l’apertura della busta che contiene la specifica offerta da correggere, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2721/2026. Questo sbarramento temporale garantisce che l’operatore non possa aggiustare il tiro dopo aver appreso le proposte degli altri competitor, tutelando la par condicio. Come chiarito dalla fondamentale sentenza n. 2721 del 24 marzo 2026 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, il limite temporale non coincide genericamente con l’apertura della prima busta di gara (quella tecnica), ma opera in modo autonomo per ciascuna fase. Ne consegue che se la busta tecnica è già stata aperta ed esaminata, ma la busta economica è ancora sigillata, il concorrente ha pieno diritto di rettificare un errore materiale contenuto in quest’ultima.

Focus Giurisprudenziale — La rettifica del costo della manodopera prima dell’apertura

La sentenza. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2721 del 24 marzo 2026

Il caso. Un concorrente in una gara per accordo quadro indica per errore materiale un costo della manodopera di 27,23 euro (costo orario unitario) nell’apposita casella del portale telematico che richiedeva invece il costo complessivo (pari a 2.451.700,00 euro). Accortosi del macroscopico refuso prima che la Stazione Appaltante apra la busta dell’offerta economica, l’operatore trasmette formale istanza di rettifica ai sensi dell’art. 101, comma 4. Il secondo classificato insorge impugnando l’aggiudicazione e lamentando la tardività della correzione, avvenuta quando le offerte tecniche erano già state esaminate.

La questione. È ammissibile la rettifica dell’offerta economica prima dell’apertura della busta economica se la valutazione dell’offerta tecnica è già conclusa?

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’aggiudicatario confermando la piena legittimità della rettifica. I giudici hanno chiarito che il termine di preclusione (“fino al giorno fissato per la loro apertura”) va inteso in modo autonomo e asimmetrico per la busta tecnica e per la busta economica. Il principio di separazione impedisce che la correzione della busta economica, ancora chiusa, possa influenzare la valutazione tecnica già conclusa o alterare la par condicio.

Il principio di diritto. L’art. 101, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 attribuisce al concorrente un diritto soggettivo alla rettifica dell’errore materiale fino a che la busta economica non sia stata aperta, non potendo l’inadempimento formale equivalere a inerzia o carenza sostanziale di requisiti.

Cosa significa in pratica per te. Se ti accorgi di aver inserito un dato palesemente scorretto nell’offerta economica (come confondere il prezzo orario con quello totale), puoi trasmettere un’istanza di rettifica prima della seduta di apertura della busta economica, anche se la commissione ha già terminato di valutare i progetti tecnici.

2.2 Quando l’errore materiale nell’offerta economica è considerato emendabile?

L’errore materiale nell’offerta economica è considerato legalmente emendabile solo qualora risulti palese ed evidente dall’esame dei documenti di gara e la reale volontà contrattuale dell’impresa possa essere ricostruita in maniera univoca, senza costringere l’amministrazione a svolgere calcoli complessi o a compiere indagini ricostruttive extratestuali. Se per correggere l’errore la Stazione Appaltante deve fare calcoli straordinari o ipotizzare scenari alternativi, non si tratta più di un refuso materiale ma di un’offerta indeterminata, e incerta, che come tale deve essere esclusa. Il concorrente sopporta le conseguenze della propria negligenza in applicazione del principio di autoresponsabilità.

Per approfondire

Il soccorso correttivo sull’offerta economica risponde a una logica di leale collaborazione analoga a quella che impone la verifica dei requisiti in corso di gara. Leggi l’approfondimento sull’avvalimento.

3. I confini e le rettifiche vietate sull’offerta tecnica

Se sull’offerta economica la giurisprudenza ha mostrato significative aperture distinguendo le fases di gara, il regime applicabile all’offerta tecnica rimane presidiato da un rigore quasi assoluto. I progetti, le relazioni tecniche e le migliorie costituiscono l’essenza qualitativa della proposta formulata dall’operatore. Di conseguenza, qualunque variazione introdotta a gara avviata rischierebbe di tradursi in un’alterazione sostanziale dei punteggi e in una violazione intollerabile dei doveri di trasparenza e lealtà che regolano la concorrenza tra i partecipanti.

3.1 Si può modificare l’offerta tecnica dopo l’apertura delle buste?

No, non è mai consentito modificare o integrare gli elementi qualitativi della proposta tecnica dopo la scadenza del termine di presentazione e l’apertura della busta tecnica, in quanto ciò altererebbe illegittimamente i punteggi e violerebbe la par condicio competitorum tutelata dal Codice degli Appalti. Il legislatore ha voluto blindare questa preclusione all’art. 101, comma 4, e la giurisprudenza ne ha precisato i contorni con assoluto rigore. Come chiarito dalla sentenza n. 4225 del 12 maggio 2026 del Consiglio di Stato, l’immodificabilità dell’offerta tecnica è un principio sovrano e invalicabile. Eventuali chiarimenti non possono mai tradursi in una tardiva integrazione qualitativa della proposta o nell’introduzione di modifiche che vadano a alterare l’oggetto della commessa o a incidere sui punteggi già assegnati o in via di attribuzione.

Focus Giurisprudenziale — I limiti della rettifica dell’offerta tecnica

La sentenza. Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4225 del 12 maggio 2026

Il caso. In una gara d’appalto integrato per lavori autostradali, un concorrente indica nell’offerta tecnica l’impiego a tempo pieno di un elevato numero di figure specialistiche, ottenendo il massimo punteggio qualitativo. Successivamente, in sede di verifica di anomalia dell’offerta, emergono documenti dai quali si desume che tali figure verrebbero impiegate solo parzialmente. La stazione appaltante tenta di far rettificare l’offerta tecnica riallineandola alle reali prestazioni descritte in sede di giustificativi. Il concorrente escluso insorge in giudizio.

La questione. È consentito integrare o rettificare l’offerta tecnica del concorrente avvalendosi di chiarimenti o dichiarazioni rese in un momento successivo e in un diverso sub-procedimento (come la verifica dell’anomalia dell’offerta)?

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso escludendo l’aggiudicataria. I giudici hanno ribadito che la valutazione dell’offerta tecnica e la verifica di anomalia costituiscono segmenti procedimentali distinti e dotati di propria autonomia funzionale. Non è consentito in alcun modo integrare o modificare il contenuto originario dell’offerta tecnica alla luce di giustificazioni prodotte successivamente, in quanto ciò violerebbe la par condicio competitorum.

Il principio di diritto. Il soccorso correttivo di cui all’art. 101, comma 4, presuppone che l’errore materiale sia desumibile dall’atto stesso e non da elementi conoscitivi o documentali esterni. La rettifica non può mai consistere in una tardiva rimodulazione degli elementi tecnici essenziali dell’offerta.

Cosa significa in pratica per te. Presta la massima attenzione quando redigi la relazione tecnica: se commetti un errore sostanziale nella descrizione dei servizi promessi o delle qualifiche del personale, non potrai rimediare inviando giustificativi o chiarimenti successivi, ma andrai incontro all’esclusione o al ricalcolo punitivo dei punteggi.

3.2 Cosa succede se si usano documenti esterni per giustificare l’offerta?

L’allegazione di documenti, certificazioni o contratti di collaborazione non inseriti originariamente nella busta tecnica per giustificare o integrare a posteriori le carenze dell’offerta determina l’illegittimità del soccorso istruttorio e l’esclusione immediata, poiché la verifica non può essere utilizzata per presentare un’offerta nuova. Il soccorso correttivo o specificativo deve infatti nutrirsi solo di elementi endogeni, ossia già presenti e chiaramente desumibili dal corpo della documentazione presentata al momento della scadenza del bando. Qualora un operatore provasse ad allegare un contratto di collaborazione non dichiarato prima, o un certificato di qualità sprovvisto di datazione antecedente, la Stazione Appaltante violerebbe i doveri di neutralità accettando tale integrazione.

Chiarimenti vs Integrazione nell’Offerta Tecnica

Chiarimento Ammissibile (Art. 101, comma 3) Integrazione Vietata (Esclusione)
Risolvere un errore di battitura o specificare una scheda tecnica già chiaramente individuata e menzionata nell’offerta tecnica. Introdurre modifiche alle caratteristiche o alla qualità dei materiali offerti rispetto a quanto dichiarato originariamente.
Chiarire il ruolo o l’inquadramento di un tecnico del gruppo di lavoro, la cui presenza era già indicata ma descritta in modo impreciso. Sostituire o inserire un nuovo tecnico nel gruppo di lavoro, sprovvisto dei requisiti essenziali richiesti alla data di scadenza della gara.
Risolvere una contraddizione palese tra due grafici o tabelle interne al progetto tecnico, deducendo la volontà reale dal contesto stesso. Allegare relazioni descrittive, progetti di dettaglio o elaborati tecnici completamente omessi all’atto della presentazione.

4. Le omissioni essenziali e le esclusioni insanabili

Il favor partecipationis trova un limite invalicabile nei doveri minimi di diligenza imposti ai concorrenti. Le semplificazioni introdotte dal legislatore del 2023 non possono tradursi in uno scudo contro l’assoluta negligenza. Quando l’errore del concorrente consiste nell’omissione totale di elementi costitutivi ed essenziali dell’offerta, il soccorso istruttorio non può intervenire: il concorrente deve sopportare le conseguenze delle proprie dimenticanze e la Stazione Appaltante ha l’obbligo di disporre l’esclusione.

4.1 L’omessa allegazione dei prezzi unitari è sanabile?

No, la mancata produzione del dettaglio dei prezzi unitari richiesto dalla Stazione Appaltante a pena di esclusione rappresenta una carenza sostanziale ed essenziale dell’offerta economica che non è possibile sanare tardivamente con il soccorso istruttorio, determinando l’estromissione insindacabile del concorrente dalla procedura di gara. Quando il disciplinare richiede, a pena di esclusione, la scomposizione del prezzo nei singoli elementi unitari, la mancanza di tale documento rende l’offerta indeterminata e incerta nella sua esecuzione. Come statuito dal TAR Lazio con la sentenza n. 513 del 13 gennaio 2026, consentire l’inserimento tardivo di tali prezzi significherebbe violare la par condicio, concedendo al concorrente una rimessa in termini per formulare elementi negoziali essenziali che avrebbero dovuto essere noti sin dall’inizio.

Focus Giurisprudenziale — L’omissione dei prezzi unitari è insanabile

La sentenza. TAR Lazio – Roma, Sezione II-ter, n. 513 del 13 gennaio 2026

Il caso. In una procedura per l’affidamento di forniture ospedaliere, il disciplinare di gara impone ai concorrenti di presentare l’offerta economica indicando sia il prezzo complessivo sul portale telematico, sia allegando un modulo excel con l’indicazione analitica dei prezzi unitari per ciascun presidio. Il concorrente primo classificato omette di allegare la tabella dei prezzi unitari. La Stazione Appaltante attiva il soccorso istruttorio consentendo l’integrazione tardiva. Il secondo graduato impugna l’aggiudicazione.

La questione. L’omessa produzione dei prezzi unitari che compongono l’offerta economica può essere sanata tramite soccorso istruttorio o configura una mancanza essenziale non emendabile?

La decisione della Corte. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso annullando l’aggiudicazione. I giudici hanno chiarito che i prezzi di dettaglio costituiscono elementi essenziali per la determinazione della proposta contrattuale, necessari sia per verificare la congruità delle voci sia per gestire i corrispettivi in fase esecutiva. La loro omissione non rappresenta un errore materiale o una mera inesattezza formale, ma una carenza sostanziale insanabile.

Il principio di diritto. Il soccorso istruttorio di tipo integrativo o sanante non può operare sui documenti che compongono l’offerta tecnica ed economica, a tutela del principio della par condicio competitorum e del principio di autoresponsabilità degli operatori economici.

Cosa significa in pratica per te. Non dimenticare mai di compilare e caricare tutti i moduli relativi al dettaglio economico richiesti dal bando. Anche se indichi correttamente il prezzo totale nel portale telematico, l’omissione delle tabelle analitiche comporta l’esclusione senza appello, senza alcuna possibilità di soccorso istruttorio.

4.2 Si possono modificare i prezzi dei singoli canoni per far quadrare l’offerta?

No, non è mai consentito modificare a posteriori i prezzi delle singole lavorazioni o prestazioni per far quadrare i conti interni e riallineare i prezzi analitici al ribasso complessivo dichiarato sul portale, in quanto tale operazione rappresenta una modifica contrattuale vietata e non la correzione di un mero errore materiale. Spesso, in caso di discordanze matematiche tra il totale offerto e la somma dei singoli canoni, le imprese tentano in sede di chiarimenti di rimodulare le singole voci (es. abbassando la quota noleggio e alzando la manutenzione) per far quadrare i conti. Come chiarito dalla sentenza del TAR Sicilia n. 483 del 14 febbraio 2025, tale operazione non rappresenta la rettifica di un errore materiale manifesto, bensì un aggiustamento ex post delle condizioni contrattuali che altera la par condicio competitorum.

Esempio Pratico — Il Ricalcolo delle Voci di Canone

Il Caso

Un operatore economico offre un ribasso complessivo del 67,1% per il noleggio di dispositivi diagnostici, ma nel file di dettaglio dei canoni inserisce cifre la cui somma non corrisponde al totale offerto. Richiesto di chiarimenti, il concorrente trasmette un nuovo foglio excel modificando i singoli canoni di noleggio e manutenzione al fine di allinearli alla percentuale dichiarata.

La Norma Applicabile

Trovano applicazione il divieto di modifica dell’offerta economica ex art. 101, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e il principio di autoresponsabilità del concorrente.

La Soluzione

La Stazione Appaltante non può accettare la rettifica delle singole voci dell’offerta ed è tenuta a disporre l’esclusione del concorrente dalla gara. La modifica dei canoni costituisce un aggiustamento ex post vietato dell’offerta economica che altera le condizioni di partecipazione.

Per approfondire

L’immodificabilità delle voci economiche garantisce anche il rispetto delle tariffe professionali e dell’equo compenso negli appalti pubblici. Leggi l’approfondimento sull’equo compenso.

Le tutele pratiche: la strategia per le imprese

Il soccorso istruttorio sulle offerte rappresenta senza dubbio uno degli aspetti più significativi del processo di digitalizzazione e semplificazione voluto dal legislatore del 2023. Per le imprese che partecipano alle gare, questo strumento costituisce una fondamentale rete di sicurezza contro automatismi espulsivi legati a errori puramente formali o sviste materiali. Tuttavia, come confermano i limiti rigorosi tracciati dalla più recente giurisprudenza amministrativa, questa rete opera solo in favore delle imprese che hanno operato con un livello minimo di diligenza. Le dimenticanze sostanziali, l’omissione di tabelle essenziali o il tentativo di riallineare i calcoli interni dopo la conoscenza delle offerte altrui rimangono condotte sanzionate con l’esclusione insindacabile.

L’insegnamento pratico per gli operatori economici è chiaro: è fondamentale dedicare la massima attenzione alla redazione di ogni singolo allegato dell’offerta. Qualora si riscontrino errori, occorre attivarsi immediatamente promuovendo l’istanza di rettifica ex art. 101, comma 4, prima che le rispettive buste vengano aperte. In caso di contestazioni da parte delle stazioni appaltanti, la consulenza specialistica dello Studio Legale Moscarini consente di valutare la correttezza del comportamento dell’amministrazione e proporre tempestivi ricorsi contro esclusioni illegittime o aggiudicazioni basate su offerte modificate illegalmente.

Domande Frequenti (FAQ)

Posso correggere un errore nel calcolo dell’offerta economica dopo che le offerte tecniche sono state aperte?
Cosa succede se dimentico di inserire un prezzo unitario richiesto a pena di esclusione?
La Stazione Appaltante è obbligata a chiedermi chiarimenti in caso di dubbi sulla mia offerta economica?
Posso presentare un documento di datazione successiva per dimostrare l’errore materiale?
Posso rettificare un errore materiale nell’offerta tecnica dopo che le offerte sono state aperte?
Che differenza c’è tra soccorso procedimentale e soccorso correttivo?
Posso modificare la ripartizione interna dei prezzi se il totale dell’offerta economica non cambia?
Come devo presentare la richiesta di rettifica dell’offerta economica?

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 24 marzo 2026, n. 2721 (Il termine perentorio per la rettifica dell’offerta economica decorre dall’apertura della busta economica, consentendo la correzione prima di tale momento anche a valutazioni tecniche concluse).
  • Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 12 maggio 2026, n. 4225 (L’offerta tecnica è immodificabile a partire dal termine di apertura della busta tecnica e la sua integrazione non può fondarsi su fonti esterne o giustificazioni rese in anomalia).
  • Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS), Sentenza 5 gennaio 2026, n. 3 (Ammissibilità del soccorso procedimentale sollecitato dalla Stazione Appaltante per chiarire discrepanze evidenti tra portale telematico e offerta sottoscritta).
  • Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – Roma, Sezione II-ter, Sentenza 13 gennaio 2026, n. 513 (L’omessa allegazione delle tabelle dei prezzi unitari rende l’offerta economica indeterminata ed è carenza essenziale non sanabile via soccorso).
  • Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia – Palermo, Sezione I, Sentenza 14 febbraio 2025, n. 483 (Inammissibilità della rimodulazione dei singoli canoni di prezzo presentata in sede di chiarimenti per far coincidere la somma con il ribasso totale dichiarato).
  • Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari, Sezione I, Sentenza 10 aprile 2025, n. 641 (La rettifica richiede l’identificabilità dell’errore materiale all’interno del testo stesso dell’offerta senza ricostruzioni ipotetiche a cura dell’amministrazione).
  • Tribunale Amministrativo Regionale Valle D’Aosta – Aosta, Sentenza 8 gennaio 2025, n. 4 (Perentorietà del termine di sbarramento temporale per la correzione dell’offerta tecnica e divieto assoluto di rimodulazione in anomalia).
  • Tribunale Amministrativo Regionale Veneto – Venezia, Sezione I, Sentenza 12 marzo 2025, n. 255 (Inammissibilità del soccorso istruttorio in presenza di errori non manifesti la cui correzione richiede una complessa ricostruzione negoziale).

A cura di:

Avv. Paola De Virgiliis

Avv. Paola De Virgiliis — Avvocata esperta in appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per lo Studio Legale Moscarini cura l’analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.