Cosa sono i requisiti speciali negli appalti del D.Lgs. 36
La selezione degli operatori economici nelle gare pubbliche rappresenta una fase cruciale per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni. Al centro di questo processo si collocano i requisiti speciali negli appalti del D.Lgs. 36/2023, disciplinati in modo organico dall’articolo 100 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici. A differenza dei requisiti di ordine generale (artt. 94-98), che attengono all’onorabilità e all’affidabilità morale dell’impresa, i requisiti speciali hanno lo scopo di qualificare l’operatore sotto il profilo tecnico e finanziario.
L’articolo 100 individua tre categorie distinte: l’idoneità professionale (la capacità di svolgere un’attività pertinente), la capacità economico-finanziaria (la solidità patrimoniale) e la capacità tecnico-professionale (l’esperienza e le risorse). Su questo impianto è intervenuto in modo significativo il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024), modificando i regimi temporali per la comprova del fatturato e dell’esperienza pregressa, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione (favor partecipationis).
Questo approfondimento analizza in dettaglio la disciplina dell’articolo 100, alla luce delle recenti innovazioni normative e degli ultimi orientamenti giurisprudenziali e di ANAC. Esamineremo la distinzione fondamentale tra fatturato globale e specifico, le regole per il sistema di qualificazione SOA nei lavori pubblici e le corrette modalità di applicazione dell’avvalimento, fornendo uno strumento operativo per imprese e Stazioni Appaltanti.
Indice dei Contenuti
I Requisiti Speciali negli Appalti del D.Lgs. 36: Quadro Normativo
Differenza tra Requisiti Generali (Art. 94-98) e Speciali (Art. 100)
Approfondimento: Requisiti Generali
Oltre ai requisiti speciali (Art. 100), è cruciale conoscere le cause di esclusione (requisiti generali), automatiche e non, e gli strumenti di self-cleaning. Leggi la guida sulle cause di esclusione.
L’architettura del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) distingue nettamente due categorie di requisiti che l’operatore economico deve possedere per partecipare a una gara e aggiudicarsi un appalto.
- I Requisiti di Ordine Generale (disciplinati dagli artt. 94 a 98) attengono all’affidabilità morale e all’onorabilità dell’operatore. Si tratta di una valutazione “in negativo”, volta a certificare l’assenza delle c.d. cause di esclusione (es. condanne penali, gravi illeciti fiscali o contributivi, situazioni di conflitto d’interesse). Questi requisiti sono tassativi e validi per qualsiasi tipo di procedura.
- I Requisiti di Ordine Speciale (disciplinati dall’art. 100) attengono invece alla qualificazione tecnica e patrimoniale dell’operatore. Si tratta di una valutazione “in positivo”, volta a verificare che l’impresa possieda le competenze, le risorse e la solidità necessarie per eseguire quello specifico contratto.
La ratio dell’Articolo 100 Codice Contratti: Selezionare l’Operatore Qualificato
La finalità dell’articolo 100 del Codice dei Contratti è chiara: permettere alla Stazione Appaltante di selezionare un contraente non solo “onorabile”, ma anche concretamente “capace”. La norma, infatti, non vuole escludere, ma qualificare. L’obiettivo è trovare un equilibrio tra due principi cardine:
- Da un lato, il favor partecipationis, ovvero il principio di massima partecipazione e apertura al mercato, per garantire la concorrenza.
- Dall’altro, l’esigenza della Pubblica Amministrazione di affidare l’esecuzione di opere, servizi o forniture a soggetti dotati della necessaria solidità finanziaria e competenza tecnica, a garanzia del buon esito del contratto e del corretto utilizzo delle risorse pubbliche.
Il Principio di Proporzionalità e Attinenza come Limite alla Discrezionalità
Per bilanciare le esigenze di cui sopra, il legislatore (art. 100, comma 2) affida alla Stazione Appaltante un potere discrezionale, ma lo vincola a due criteri inderogabili: i requisiti richiesti devono essere proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto. Questo principio di proporzionalità negli appalti è il vero fulcro della norma.
- Attinenza: Predica un collegamento sostanziale tra il requisito richiesto e la prestazione oggetto della commessa. Ad esempio, non è attinente richiedere esperienza in “sanificazione” per una gara di “pulizia generica”.
- Proporzionalità: Esige che la richiesta non sia “abnorme” o “eccessiva” rispetto al valore e alla complessità del contratto. Richiedere un fatturato minimo di 10 milioni di euro per un appalto da 50.000 euro sarebbe palesemente sproporzionato e limitativo della concorrenza.
Come sottolineato dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3663/2024), pur dovendo favorire l’accesso al mercato, i requisiti non possono essere annacquati al punto da consentire l’affidamento di commesse a soggetti palesemente sprovvisti delle competenze necessarie.
BOX GIURISPRUDENZIALE N. 1: Principio di Tassatività e Requisiti Speciali
Una recente e fondamentale pronuncia del TAR Lazio (sentenza n. 21577 del 2 dicembre 2024) ha chiarito un dubbio interpretativo cruciale: il principio di tassatività delle cause di esclusione (previsto dall’art. 10 del Codice) non si applica ai requisiti di ordine speciale.
Il Tribunale ha specificato che l’art. 10 vieta alla S.A. di inventare nuove cause di esclusione (relative ai requisiti generali, es. morali e penali), che sono solo quelle previste dalla legge. La definizione dei requisiti speciali (art. 100), invece, è lasciata alla discrezionalità della Stazione Appaltante. Tale discrezionalità non è illimitata, ma è sindacabile dal giudice solo se viola i principi di proporzionalità, attinenza, ragionevolezza e non arbitrarietà.
Approfondimento: La Verifica dei Requisiti
La verifica dei requisiti (Art. 99) è stata innovata all’insegna della digitalizzazione e del FVOE, riducendo gli oneri burocratici. Scopri come funziona la verifica.
Le Tre Categorie di Requisiti Speciali (Art. 100 Comma 1)
L’articolo 100, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 elenca le tre categorie di requisiti di ordine speciale che le Stazioni Appaltanti possono richiedere per qualificare gli operatori economici. I commi successivi ne dettagliano il contenuto e i limiti.
SCHEMA 1: Le Tre Categorie di Requisiti Speciali a Confronto
| Requisito | Riferimento Normativo (Art. 100) | Come si dimostra (Esempio) |
|---|---|---|
| 1. Idoneità Professionale | Comma 3 | Iscrizione alla CCIAA o Albi professionali per attività “pertinente”. |
| 2. Capacità Economico-Finanziaria | Comma 11 (primo periodo) | Fatturato globale (nei migliori 3 degli ultimi 5 anni). |
| 3. Capacità Tecnico-Professionale | Comma 11 (secondo periodo) | Esecuzione di contratti analoghi (negli ultimi 10 anni). |
1. Idoneità Professionale (Comma 3): L’Iscrizione e il Criterio di “Pertinenza”
Questo è il requisito “abilitativo” di base. La S.A. richiede all’operatore di dimostrare la propria idoneità professionale mediante l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio (CCIAA), negli albi delle imprese artigiane o presso i competenti ordini professionali.
Il punto chiave, introdotto dal D.Lgs. 36/2023, è che l’iscrizione deve essere per un’attività pertinente all’oggetto dell’appalto, anche se non coincidente. Questo recepisce un importante orientamento giurisprudenziale: non è necessaria una perfetta sovrapposizione tra l’oggetto sociale dichiarato e l’oggetto della gara. È sufficiente che l’attività richiesta sia compresa, anche se non in via esclusiva, nell’attività esercitata dall’impresa. Ad esempio, i codici ATECO hanno valore indiziario ma non vincolante per escludere un operatore la cui attività sia comunque pertinente.
2. Capacità Economico Finanziaria (Comma 11): Solidità e Affidabilità
La capacità economico finanziaria serve a dimostrare che l’impresa ha la solidità patrimoniale e finanziaria necessaria per sostenere l’esecuzione del contratto, garantendo la S.A. contro il rischio di fallimenti o interruzioni del servizio.
Fino all’adozione di un apposito regolamento (previsto dall’art. 226-bis), il comma 11 pone dei paletti precisi, che analizzeremo in dettaglio nel prossimo capitolo. Lo strumento principale per questa verifica è il fatturato globale, ovvero il volume d’affari complessivo dell’impresa. Altri strumenti possono essere idonee referenze bancarie o, in casi specifici, la prova di una copertura assicurativa per i rischi professionali.
3. Capacità Tecnico Professionale (Comma 11): Esperienza e Risorse
La capacità tecnico professionale attesta che l’impresa possiede l’esperienza pregressa, le risorse umane e i mezzi tecnici necessari per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.
Anche in questo caso, il comma 11 (come modificato dal Decreto Correttivo) fissa i criteri principali. Il più rilevante è l’aver eseguito contratti analoghi a quello in affidamento. Questo requisito serve a comprovare che l’operatore si è già misurato con prestazioni simili, possedendo il know-how specifico del settore. Altri elementi possono includere l’indicazione dei titoli di studio e professionali dei dirigenti, la dotazione di attrezzature tecniche o le certificazioni di qualità (es. ISO 9001).
Le Novità del Decreto Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024)
Il Decreto Correttivo Appalti (D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) ha introdotto modifiche mirate all’articolo 100, comma 11, con l’evidente scopo di favorire la massima partecipazione alle gare. Le innovazioni principali riguardano i regimi temporali per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
SCHEMA 2: Le Innovazioni del Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024)
| Elemento del Requisito | Regime Precedente (Originario D.Lgs. 36/2023) | Regime Attuale (Dopo D.Lgs. 209/2024) |
|---|---|---|
| Periodo Calcolo Fatturato Globale (Capacità Economica) |
Ultimi 3 anni precedenti la gara. | Migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti la gara. |
| Periodo Esperienza Tecnica (Capacità Tecnica) |
Ultimi 3 anni (termine ridotto che aveva creato criticità). | Ultimi 10 anni dalla data di indizione della gara. |
| Qualificazione Fatturato Specifico | Norma ambigua, spesso confuso con la capacità economica. | Chiarito come requisito di Capacità Tecnico-Professionale (art. 100, c. 11, ultimo periodo). |
Analisi Art. 100 Comma 11: Le Modifiche su Capacità Economico Finanziaria
Il comma 11, in regime transitorio (fino al futuro regolamento), disciplina i requisiti per servizi e forniture. La norma stabilisce che le S.A. possono richiedere requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico professionale. Le modifiche del Correttivo si sono concentrate proprio su questo comma.
Fatturato Globale: Il Criterio dei “Migliori 3 anni degli ultimi 5 anni”
La modifica più rilevante per la capacità economico finanziaria è l’estensione del periodo di riferimento per il fatturato globale. Non si guardano più rigidamente gli ultimi tre esercizi, ma l’operatore può selezionare i suoi tre anni migliori all’interno della finestra degli ultimi cinque.
Questa norma premia le imprese che hanno avuto fluttuazioni di fatturato (magari a causa di crisi di mercato o investimenti) ma che possiedono comunque una solidità complessiva, ampliando notevolmente la platea dei possibili concorrenti.
Il Limite del “Doppio del Valore Stimato” (TAR Veneto 1884/2025)
L’art. 100, c. 11, stabilisce che il fatturato globale richiesto non può essere “superiore al doppio del valore stimato dell’appalto”. Per anni, questa norma è stata interpretata ambiguamente, portando talvolta all’esclusione di imprese “troppo grandi”.
La giurisprudenza e l’ANAC hanno definitivamente chiarito la portata di questo limite.
BOX GIURISPRUDENZIALE N. 2: La Sentenza ‘Sblocca-Fatturato’ (TAR Veneto, n. 1884/2025)
Con la sentenza n. 1884 del 24 ottobre 2025, il TAR Veneto ha stabilito un principio fondamentale: il limite del “doppio del valore stimato dell’appalto” (art. 100, c. 11) non è un tetto massimo per l’operatore, ma un limite massimo alla richiesta della Stazione Appaltante.
In sintesi: la S.A. non può richiedere un fatturato minimo superiore al doppio del valore della gara (es. per una gara da 100.000 €, non può chiedere più di 200.000 € di fatturato minimo). Tuttavia, un operatore con un fatturato di 500.000 € non solo può partecipare, ma non può essere escluso per questo. Interpretare la norma come un “tetto massimo” porterebbe, come nota il TAR, al paradosso di escludere le imprese economicamente più solide, violando i principi di concorrenza e proporzionalità.
BOX PARERE ANAC: Illegittimo il Requisito del ‘Patrimonio Netto’ (Delibera n. 411/2024)
L’ANAC, con la Delibera n. 411 del 2024, ha rafforzato questo approccio. L’Autorità ha censurato una Stazione Appaltante che, oltre al fatturato, aveva richiesto un “patrimonio netto minimo” spropositato (20 milioni di euro).
L’ANAC ha definito tale requisito come “normativamente non contemplato” e “notevolmente sproporzionato”. La capacità economico-finanziaria si dimostra, secondo l’art. 100, primariamente attraverso il fatturato globale (con il limite del doppio del valore), e l’introduzione di requisiti atipici e sproporzionati come il patrimonio netto costituisce una barriera illegittima alla concorrenza.
Capacità Tecnico Professionale: L’Estensione a 10 Anni per i Contratti Analoghi
La seconda modifica chiave del Decreto Correttivo Appalti riguarda la capacità tecnico professionale. La versione originale del D.Lgs. 36 aveva ridotto drasticamente il periodo di riferimento per dimostrare l’esecuzione di “contratti analoghi” agli ultimi 3 anni.
Il Correttivo ha ripristinato un orizzonte temporale più ampio e realistico, stabilendo che la S.A. può richiedere l’esecuzione di contratti analoghi negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura. Questo permette a imprese qualificate, che magari non hanno svolto *quel* preciso servizio negli ultimi 36 mesi, di dimostrare comunque la loro consolidata esperienza nel settore.
BOX PARERE ANAC: Stop al Fatturato Specifico sul Triennio (Delibera n. 284/2025)
L’ANAC, con la Delibera n. 284 del 23 luglio 2025, ha ulteriormente consolidato questa interpretazione. L’Autorità ha censurato la prassi di alcune Stazioni Appaltanti di richiedere il c.d. “fatturato specifico” (che, come vedremo, è un requisito tecnico) nel breve periodo del triennio.
L’ANAC ha chiarito che il requisito dell’esperienza pregressa (sia esso chiamato “fatturato specifico” o “contratti analoghi”) deve essere comprovato sulla base della finestra temporale prevista dalla norma per la capacità tecnica, ovvero l’ultimo decennio, e non sul triennio (che era previsto per il solo fatturato globale prima del Correttivo).
SCHEMA 3: Caso Pratico – Calcolo Requisiti (Gara indetta nel 2025)
Una S.A. indice una gara per un servizio di consulenza nel 2025.
- Valore Stimato Appalto: € 100.000
- Requisito Idoneità Professionale: Iscrizione CCIAA per “Servizi di consulenza alle imprese” (pertinente).
- Requisito Capacità Economica (Legittimo): Richiesta di Fatturato Globale minimo di € 200.000 (pari al doppio del valore).
- Requisito Capacità Tecnica (Legittimo): Aver eseguito contratti analoghi per € 80.000 nel periodo 2015-2025 (ultimi 10 anni).
Verifica Impresa “Alfa Srl”:
L’impresa Alfa Srl ha la corretta iscrizione CCIAA e ha eseguito contratti analoghi per 90.000 € nel 2017 (requisito tecnico OK).
Verifica Fatturato Globale:
- Fatturato 2024: € 50.000
- Fatturato 2023: € 80.000
- Fatturato 2022: € 40.000
- Fatturato 2021: € 90.000
- Fatturato 2020: € 10.000
Grazie al D.Lgs. 209/2024, l’impresa sceglie i suoi migliori 3 anni (2023, 2021, 2024) per un totale di 80k + 90k + 50k = € 220.000. L’impresa è ammessa, poiché supera i 200.000 € richiesti. Con la vecchia norma (ultimi 3 anni: 2024, 2023, 2022), avrebbe totalizzato solo € 170.000 e sarebbe stata esclusa.
Distinzione Cruciale: Fatturato Globale vs. Fatturato Specifico
Una delle principali fonti di contenzioso e di incertezza operativa sotto il vigore del precedente codice (D.Lgs. 50/2016) era la corretta qualificazione del “fatturato specifico” (o “fatturato nel settore di attività”). Il nuovo D.Lgs. 36/2023, come interpretato dai primi pareri ANAC (es. Delibera 284/2025), ha finalmente cristallizzato una distinzione netta, con impatti diretti sull’istituto dell’avvalimento.
Fatturato Globale: Requisito di Capacità Economica
Come analizzato, il fatturato globale (richiesto ai sensi dell’art. 100, c. 11, primo periodo) è l’indicatore scelto dal legislatore per misurare la capacità economico-finanziaria. Rappresenta la solidità complessiva dell’impresa, la sua forza patrimoniale e la capacità di gestire flussi finanziari adeguati alla commessa.
Fatturato Specifico: Requisito di Capacità Tecnico Professionale
Il “fatturato specifico” (ovvero l’aver eseguito “contratti analoghi”, come indicato dall’art. 100, c. 11, secondo periodo) non misura la solidità economica, bensì l’esperienza concreta nel settore. È, a tutti gli effetti, un indicatore della capacità tecnico-professionale.
Chiedere a un’impresa di dimostrare di aver fatturato 100.000 € in servizi analoghi negli ultimi 10 anni non serve a capire se l’impresa è solida finanziariamente (potrebbe avere un fatturato globale di milioni), ma serve a capire se quell’impresa sa fare quel mestiere, se possiede il know-how e l’esperienza specifica.
Le Conseguenze in Tema di Avvalimento (di Garanzia vs. Operativo)
Questa distinzione non è una mera classificazione teorica, ma ha un impatto pratico fondamentale sull’istituto dell’avvalimento (art. 104).
- Avvalimento di Garanzia (per Fatturato Globale): Poiché il fatturato globale è un requisito di capacità economica, è ammesso il c.d. “avvalimento di garanzia”. L’impresa ausiliaria “presta” la sua solidità finanziaria, mettendo a disposizione le proprie risorse economiche e impegnandosi solidalmente, senza dover trasferire mezzi o personale.
- Avvalimento Operativo (per Fatturato Specifico): Poiché il fatturato specifico è un requisito tecnico (esperienza), non è sufficiente una garanzia astratta. È necessario un “avvalimento operativo”: l’impresa ausiliaria deve mettere concretamente a disposizione dell’impresa concorrente le risorse (personale, mezzi, know-how) che hanno generato quell’esperienza e quel fatturato specifico, e che sono necessarie per l’esecuzione del contratto.
SCHEMA 4: Distinzione Fatturati e Conseguenze sull’Avvalimento
FATTURATO GLOBALE
- Natura: Capacità Economico-Finanziaria
- Scopo: Dimostrare la solidità patrimoniale
- Norma: Art. 100, c. 11 (primo periodo)
- Periodo: Migliori 3 / Ultimi 5 anni
- Avvalimento: DI GARANZIA (prestito di solidità)
FATTURATO SPECIFICO
- Natura: Capacità Tecnico-Professionale
- Scopo: Dimostrare l’esperienza (know-how)
- Norma: Art. 100, c. 11 (secondo periodo)
- Periodo: Ultimi 10 anni
- Avvalimento: OPERATIVO (messa a disposizione di risorse)
Il Sistema di Qualificazione SOA per i Lavori (Commi 4-9)
Approfondimento: Guida all’Attestazione SOA
L’attestazione SOA è il ‘passaporto’ obbligatorio per i lavori sopra i 150.000 €, certificando la capacità tecnica ed economica dell’impresa. Approfondisci il funzionamento della SOA.
A differenza di quanto previsto per servizi e forniture, per l’esecuzione di lavori pubblici il D.Lgs. 36/2023 conferma, in regime transitorio, il sistema unico di qualificazione basato sull’attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione). Si tratta di un sistema di qualificazione ex ante, gestito da organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC.
Ambito di Applicazione: Lavori superiori a 150.000 €
L’obbligo di possedere l’attestazione SOA non si applica a tutti i lavori, ma solo a quelli di importo pari o superiore a 150.000 euro. Per i lavori di importo inferiore a tale soglia, l’operatore economico dimostra i requisiti di capacità (esperienza, attrezzature, organico) secondo quanto previsto dall’Allegato II.12 (art. 28), generalmente tramite autocertificazione al momento dell’offerta.
L’Attestazione SOA come “Condizione Necessaria e Sufficiente”
Il cuore del sistema è definito dal comma 4 dell’art. 100. Il possesso dell’attestazione SOA, per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare, è “condizione necessaria e sufficiente” per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione.
Questo principio, di enorme importanza pratica, significa che la Stazione Appaltante non può richiedere all’operatore economico requisiti ulteriori o diversi (es. fatturati specifici, esecuzione di servizi analoghi) rispetto a quelli già verificati e certificati dalla SOA per quella determinata categoria (es. OG 1) e classifica di importo (es. Class. III).
BOX NORMATIVO N. 1: Art. 100, Comma 4 – La “Sufficienza” dell’Attestazione SOA
Il comma 4, quinto periodo, dell’art. 100 D.Lgs. 36/2023 recita:
“Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto.”
Questa disposizione vincola la Stazione Appaltante, impedendole di aggravare il procedimento richiedendo prove già assolte in sede di qualificazione SOA, e tutela l’operatore che ha ottenuto l’attestazione.
Durata (5 anni) e Verifiche Intermedie (3 anni)
La qualificazione SOA non è illimitata. La norma (art. 100, comma 7) stabilisce che l’attestazione ha una durata di cinque anni.
Tuttavia, è prevista una verifica obbligatoria entro il terzo anno dal rilascio, finalizzata a comprovare il mantenimento dei requisiti di ordine generale, della capacità economico-finanziaria e delle dotazioni tecniche e umane. L’omissione di tale verifica triennale comporta la sospensione dell’efficacia dell’attestazione. Per ottenere l’attestazione, l’impresa può documentare l’esperienza pregressa (lavori eseguiti) in un arco temporale esteso, fissato in via transitoria ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
L’Avvalimento (Art. 104) per i Requisiti Speciali Appalti D.Lgs. 36
Approfondimento: Guida all’Avvalimento
L’avvalimento (Art. 104) è lo strumento che consente a un operatore di ‘prendere in prestito’ i requisiti di cui è carente da un’altra impresa. Leggi la guida completa sull’avvalimento.
L’istituto dell’avvalimento, disciplinato dall’art. 104 del Codice, consente a un operatore economico (ausiliato) di soddisfare i requisiti speciali di cui è carente, utilizzando le capacità di un altro operatore (ausiliaria). Questo strumento è fondamentale per garantire la massima partecipazione alle gare, ma la sua applicazione dipende dalla natura del requisito “prestato”.
Come analizzato nel capitolo precedente, la distinzione tra capacità economica e tecnica è la chiave per comprendere le due principali forme di avvalimento.
Avvalimento di Garanzia (Economico-Finanziario)
Quando un operatore è carente del requisito di capacità economico-finanziaria (tipicamente il fatturato globale), può ricorrere all’avvalimento di garanzia. In questo caso, l’ausiliaria non trasferisce mezzi o personale, ma “garantisce” per l’ausiliato, mettendo a disposizione la propria solidità patrimoniale e finanziaria e obbligandosi solidalmente con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante (art. 104, comma 2).
Avvalimento Tecnico-Operativo (Esperienza e Mezzi)
Quando il requisito mancante è di capacità tecnico-professionale (come il fatturato specifico, l’esecuzione di contratti analoghi, o il possesso di attrezzature), l’avvalimento di garanzia non è sufficiente. È necessario un avvalimento tecnico-operativo.
L’ausiliaria deve impegnarsi a mettere concretamente a disposizione dell’ausiliato, per tutta la durata dell’appalto, le risorse tecniche (es. macchinari) e umane (es. personale specializzato) di cui il concorrente è privo. L’impegno non può essere astratto, ma deve indicare nel dettaglio quali risorse saranno prestate, come chiarito anche dalla giurisprudenza (es. TAR Lazio, n. 4997/2025).
I Limiti all’Avvalimento per l’Idoneità Professionale
Una questione dibattuta riguarda l’idoneità professionale (Art. 100, c. 3). La giurisprudenza prevalente (es. TAR Lazio n. 4997/2025) ritiene che questo requisito, essendo legato allo status giuridico dell’impresa (l’iscrizione alla CCIAA o a un Albo), sia strettamente personale e non possa essere oggetto di avvalimento. Un’impresa di pulizie (ausiliato) non può partecipare a una gara per servizi di ingegneria avvalendosi dell’iscrizione all’Albo di un’impresa di ingegneria (ausiliaria).
Il requisito dell’iscrizione deve essere posseduto direttamente dal concorrente, in quanto attesta la sua stessa idoneità a essere un operatore di quel mercato.
BOX GIURISPRUDENZIALE N. 3: Il Principio di Continuità nel Possesso dei Requisiti
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 7 del 24 aprile 2024) ha ribadito un principio inderogabile: la continuità del possesso dei requisiti. L’operatore economico deve possedere tutti i requisiti (generali e speciali) in modo ininterrotto:
- Dal momento della presentazione dell’offerta (dies a quo);
- Per tutta la durata della procedura di gara;
- Fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto;
- Durante l’intera fase di esecuzione del contratto.
La perdita di un requisito in corso di procedura (salvo interruzioni minime e irrilevanti) determina l’esclusione dalla gara o la decadenza dall’aggiudicazione. Questo principio si applica anche all’avvalimento: se l’impresa ausiliaria perde i requisiti, l’ausiliato deve essere escluso, a meno che non riesca a sostituirla tempestivamente.
Conclusioni
La disciplina dei requisiti speciali negli appalti del D.Lgs. 36/2023, e in particolare dell’articolo 100, rappresenta il fulcro della selezione degli operatori economici, bilanciando l’apertura al mercato con la necessità di qualificazione. L’intervento del Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) ha ulteriormente affinato questo equilibrio, ampliando le finestre temporali per la dimostrazione della capacità economica (migliori 3 su 5 anni) e tecnica (10 anni).
Per le Stazioni Appaltanti, è fondamentale applicare questi requisiti nel pieno rispetto dei principi di proporzionalità e attinenza, evitando l’introduzione di barriere sproporzionate (come il patrimonio netto, censurato dall’ANAC). Per le imprese, è essenziale comprendere la distinzione tra capacità economica (fatturato globale) e tecnica (fatturato specifico), che determina le regole per un corretto avvalimento (di garanzia o operativo).
Domande Frequenti (FAQ)
Hai dubbi sui requisiti di una gara d’appalto?
La partecipazione alle gare pubbliche richiede un’analisi rigorosa dei requisiti. Un bando illegittimo o un’interpretazione errata dell’art. 100 possono comportare l’esclusione. Il nostro studio offre assistenza specializzata per la verifica dei bandi, la gestione dell’avvalimento e la tutela in caso di contenzioso.
