Appalti: esclusione RTI e sostituzione della mandante

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) costituisce, nell’architettura del diritto dei contratti pubblici, lo strumento privilegiato per favorire l’accesso al mercato delle commesse pubbliche, consentendo a operatori economici diversi di aggregare le proprie capacità tecnico-finanziarie. Tuttavia, la natura plurisoggettiva di tale istituto ha storicamente generato una delle criticità più complesse nella gestione delle gare: la sorte del raggruppamento a fronte della perdita dei requisiti o di vicende patologiche che colpiscano uno solo dei suoi componenti. Per anni, la giurisprudenza e la prassi si sono dibattute tra il dogma dell’immutabilità soggettiva del concorrente e l’esigenza sostanziale di non disperdere offerte valide per formalismi rigidi.

L’avvento del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) ha segnato un cambio di paradigma radicale, spostando il baricentro del sistema dalla “caccia all’errore” sanzionatoria alla salvaguardia della commessa, in ossequio al principio del risultato. La disciplina odierna, in particolare attraverso l’articolo 97, offre strumenti inediti per gestire le crisi interne alla compagine, regolamentando con precisione l’esclusione del RTI e la sostituzione della mandante in scenari che, sotto il vigore del D.Lgs. 50/2016, avrebbero condotto inesorabilmente all’espulsione dell’intero operatore. Questa analisi si propone di esaminare nel dettaglio le nuove dinamiche, i limiti operativi e le recenti interpretazioni giurisprudenziali che stanno ridefinendo i confini tra ciò che è sanabile e ciò che resta, invece, una causa di esclusione insuperabile.

Indice dei Contenuti

1. Il Nuovo Assetto Normativo: L’Art. 68 e la Natura del RTI

L’analisi della disciplina relativa all’esclusione e alla sostituzione di un componente all’interno di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non può prescindere da una disamina preliminare della natura giuridica e della struttura ontologica dell’istituto, così come ridisegnate dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici. L’articolo 68 del D.Lgs. 36/2023 rappresenta, in tal senso, la norma cardine che definisce il perimetro di azione degli operatori economici riuniti, segnando, per molti aspetti, una soluzione di continuità rispetto al previgente articolo 48 del D.Lgs. 50/2016.

1.1 Analisi ontologica del Raggruppamento nel nuovo Codice

Il legislatore del 2023, recependo le spinte euro-unitarie volte alla massima partecipazione e alla flessibilità organizzativa, ha delineato il raggruppamento temporaneo non come un soggetto giuridico autonomo e distinto dalle imprese che lo compongono, bensì come un modello organizzativo funzionale alla presentazione di un’offerta unitaria. Il comma 1 dell’articolo 68 stabilisce espressamente che è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tale fase, l’elemento qualificante è l’impegno, sottoscritto da tutti gli operatori, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, in caso di aggiudicazione.

Una delle innovazioni più significative, seppur derivante da un’evoluzione pretoria già in atto, riguarda il superamento della rigida distinzione tra raggruppamenti “orizzontali” e “verticali” basata su quote minime di qualificazione in capo alla mandataria. La Corte di Giustizia UE (sentenza 28 aprile 2022, C-640/20) aveva già censurato l’automatismo per cui la mandataria doveva possedere i requisiti in misura maggioritaria. L’attuale assetto normativo, pur mantenendo la distinzione funzionale tra esecutore delle prestazioni principali e secondarie, sposta l’attenzione sulla capacità “complessiva” del raggruppamento di soddisfare le richieste della stazione appaltante, liberando gli operatori da vincoli quantitativi interni non richiesti dalle direttive europee.

Approfondimento sui Raggruppamenti

Per una panoramica completa sulla disciplina generale, la struttura e la ratio degli RTI secondo il D.Lgs. 36/2023, leggi il nostro articolo dedicato: I Raggruppamenti (RTI e ATI) nel Nuovo Codice Appalti.

Focus Normativo – Art. 68, comma 3, D.Lgs. 36/2023
“I raggruppamenti temporanei non possono essere obbligati ad avere una forma giuridica specifica ai fini della presentazione di un’offerta o di una domanda di partecipazione.”

1.2 Il mandato collettivo e la responsabilità solidale

Il cuore pulsante del raggruppamento risiede nel mandato collettivo speciale con rappresentanza. Ai sensi dell’articolo 68, comma 5, il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata ed è per sua natura gratuito e irrevocabile. La sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante, salvo il caso di inadempimento della mandataria stessa, ipotesi che apre a scenari di sostituzione interna o di pagamento diretto nei confronti delle mandanti.

Il conferimento del mandato genera un regime di responsabilità solidale particolarmente rigoroso, disciplinato dal comma 9 dell’articolo 68. L’offerta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale non solo nei confronti della stazione appaltante, ma anche nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori. Questo aspetto è cruciale per comprendere la ratio delle norme sulla sostituzione: se la mandataria risponde per l’intero operato del raggruppamento, il sistema deve offrirle strumenti (come l’estromissione o la sostituzione previste dall’art. 97) per “sanare” la compagine in caso di défaillance di una mandante, al fine di non subire le conseguenze di una responsabilità oggettiva per fatti altrui che condurrebbe all’esclusione dell’intera offerta.

Va sottolineato che, ai sensi del comma 7, al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti per tutte le operazioni dipendenti dall’appalto fino all’estinzione di ogni rapporto. Tuttavia, la norma introduce una clausola di salvaguardia per la Pubblica Amministrazione: la stazione appaltante può sempre far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai singoli mandanti.

1.3 La distinzione tra requisiti “complessivi” e requisiti dell’esecutore

Un passaggio fondamentale per la corretta gestione delle cause di esclusione riguarda la distinzione tra requisiti di partecipazione “complessivi” e requisiti di esecuzione. L’articolo 68, comma 11, stabilisce che i raggruppamenti sono ammessi alla gara se gli imprenditori partecipanti abbiano “complessivamente” i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali.

Tuttavia, il medesimo comma pone un limite invalicabile: ferma restando la capacità complessiva del gruppo, è necessario che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare. Questa previsione, letta in combinato disposto con il comma 2 (che impone di specificare in sede di offerta le parti del servizio o della fornitura eseguite dai singoli), crea un vincolo sinallagmatico tra la quota di esecuzione e la qualificazione soggettiva.

In caso di perdita dei requisiti da parte di una mandante (es. una violazione fiscale o un illecito professionale), la possibilità di sostituzione o riduzione del raggruppamento dovrà necessariamente confrontarsi con questo principio: se il raggruppamento, privato del membro “difettoso”, non è più in grado di coprire con i propri requisiti l’intera prestazione o se il soggetto subentrante non possiede le qualifiche per la specifica quota di esecuzione lasciata scoperta, l’operazione di salvataggio non potrà perfezionarsi.

2. La Patologia del Raggruppamento: Cause di Esclusione e Crisi

La vita del raggruppamento temporaneo può essere turbata dall’insorgere o dall’emersione di cause che, colpendo uno dei componenti, rischiano di inficiare la partecipazione dell’intera compagine. Il D.Lgs. 36/2023 ha razionalizzato il sistema delle cause di esclusione, distinguendo nettamente tra cause automatiche e non automatiche, e ponendo l’accento sul momento temporale in cui tali cause si manifestano.

2.1 Tassonomia delle cause escludenti: automatiche vs non automatiche

Gli articoli 94 e 95 del Codice delineano il quadro delle irregolarità che impediscono la contrattazione con la Pubblica Amministrazione.

Le Cause di Esclusione Automatica (Art. 94) operano in presenza di fattispecie tassative rispetto alle quali la stazione appaltante non dispone di margini di discrezionalità: verificato il fatto, deve procedere all’esclusione (salvo l’attivazione dei rimedi di cui all’art. 96 o 97). Rientrano in questa categoria:

  • Le condanne penali definitive per reati specifici (art. 94, c. 1);
  • Le misure di prevenzione antimafia e le infiltrazioni mafiose (art. 94, c. 2);
  • Le gravi violazioni fiscali e contributive definitivamente accertate (art. 94, c. 6).

Con particolare riferimento alle violazioni fiscali, l’Allegato II.10 definisce “grave” la violazione che comporta un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a 5.000 euro e “definitivamente accertata” quella contenuta in sentenze o atti amministrativi non più soggetti a impugnazione. È fondamentale notare che, per evitare l’esclusione, l’estinzione del debito o l’impegno vincolante al pagamento devono essersi perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

Le Cause di Esclusione Non Automatica (Art. 95), invece, rimettono alla stazione appaltante una valutazione discrezionale sull’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico. Tra queste spiccano:

  • I gravi illeciti professionali (art. 95, c. 1, lett. e), dettagliati all’art. 98;
  • Le gravi violazioni fiscali o contributive non definitivamente accertate (art. 95, c. 2), la cui gravità va valutata anche in relazione al valore dell’appalto (superiore al 10% del valore dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro).

Schema: Matrice delle Cause di Esclusione e Impatto sul RTI

Tipologia Causa Esempi Principali Discrezionalità SA Impatto sul RTI
Automatica (Art. 94) Violazioni fiscali definitive (>5k€), Antimafia, Condanne penali definitive Nessuna (Atto vincolato) Esclusione immediata se non sanata tempestivamente ex Art. 97
Non Automatica (Art. 95) Violazioni fiscali non definitive, Gravi illeciti professionali, Conflitto interessi Alta (Valutazione di affidabilità) Contraddittorio procedimentale; possibilità di misure di self-cleaning

Il Principio di Tassatività

Come bilanciare la selezione rigorosa con la massima concorrenza? Scopri come l’Art. 10 influenza la legittimità delle espulsioni nel nostro approfondimento: Cause di Esclusione Appalti: il Principio di Tassatività.

2.2 Il momento dell’insorgenza: la distinzione temporale

Un aspetto critico, messo in luce dalla giurisprudenza più recente (Consiglio di Stato n. 6944/2024 e TAR Lazio n. 23457/2024), riguarda il momento in cui la causa di esclusione si cristallizza. La disciplina dell’articolo 97 del Codice distingue nettamente tra:

  • Cause preesistenti alla presentazione dell’offerta: In questo caso, l’operatore economico ha l’onere stringente di comunicare la causa escludente contestualmente alla presentazione dell’offerta e di comprovare le misure adottate (o l’impossibilità di adottarle prima). La mancata comunicazione di una causa di esclusione già esistente (es. una cartella esattoriale definitiva notificata mesi prima) preclude spesso la possibilità di ricorrere ai meccanismi di sostituzione, venendo meno il presupposto della buona fede e della trasparenza.
  • Cause sopravvenute in corso di gara: Se la causa di esclusione (es. una condanna penale o un diniego di qualificazione) interviene dopo la presentazione dell’offerta ma prima dell’aggiudicazione, l’operatore deve adottare e comunicare tempestivamente le misure di estromissione o sostituzione.

Come vedremo nel prosieguo, la distinzione tra “carenza originaria” (ab origine) e “perdita sopravvenuta” costituisce oggi il vero spartiacque tra la possibilità di salvare il raggruppamento tramite la sostituzione della mandante e l’inevitabile esclusione dalla procedura.

3. L’Articolo 97 D.Lgs. 36/2023: Esegesi della Norma Cardine

L’articolo 97 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici rappresenta la cristallizzazione normativa di un lungo percorso giurisprudenziale volto a mitigare la rigidità del principio di immodificabilità soggettiva. Rubricato “Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti”, esso introduce un meccanismo procedimentale che trasforma la crisi di un componente da evento letale per l’intero raggruppamento a incidente di percorso gestibile, purché affrontato con tempestività e trasparenza.

3.1 Analisi del Comma 1: Gli oneri dichiarativi preventivi

Il primo comma dell’articolo 97 disciplina la fase “preventiva” e gli oneri comunicativi. La norma stabilisce che il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa di esclusione (automatica o non automatica) o dal venir meno di un requisito, a condizione che siano rispettati precisi adempimenti formali.

Se la causa escludente si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico ha l’onere stringente di comunicarla alla stazione appaltante contestualmente all’offerta stessa, indicando il soggetto interessato e comprovando di aver adottato le misure di cui al comma 2 (estromissione o sostituzione) o l’impossibilità di adottarle prima di quella data. Questo passaggio è cruciale: la mancata dichiarazione di una causa preesistente (es. una violazione fiscale già definitivamente accertata) preclude l’attivazione del meccanismo di salvezza, configurandosi come una violazione del principio di leale collaborazione e, potenzialmente, come falsa dichiarazione o omissione di informazioni rilevanti.

3.2 Analisi del Comma 2: Il meccanismo di estromissione e sostituzione

Il secondo comma costituisce il cuore pulsante della riforma. Esso prevede che, se un partecipante si trova in una situazione di esclusione (artt. 94 e 95) o perde i requisiti speciali (art. 100), il raggruppamento può “comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti”.

La norma attribuisce alla stazione appaltante un potere-dovere di verifica: se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il raggruppamento non viene escluso. Al contrario, l’esclusione deve essere disposta con decisione motivata solo qualora le misure siano giudicate intempestive o insufficienti. Si passa, dunque, da un automatismo espulsivo a una valutazione discrezionale (tecnica) sulla idoneità della soluzione proposta dal raggruppamento per ripristinare la legalità e l’affidabilità della compagine.

3.3 La rivoluzione della sostituzione “esterna” (o additiva)

L’aspetto più dirompente dell’articolo 97, comma 2, risiede nell’uso della locuzione “sostituito con altro soggetto”. Questa formulazione supera definitivamente il divieto di “modifiche additive” che aveva caratterizzato l’interpretazione del previgente Codice (D.Lgs. 50/2016). Sotto il vecchio regime, la giurisprudenza prevalente ammetteva solo la modifica “per sottrazione” (c.d. riduzione), ossia l’uscita del componente difettoso e la ripartizione delle quote tra i membri superstiti, vietando l’ingresso di un soggetto terzo esterno al raggruppamento originario in fase di gara.

Il nuovo Codice, recependo l’interpretazione estensiva dell’art. 63 della Direttiva 2014/24/UE, sdogana la sostituzione con un soggetto esterno (c.d. sostituzione per addizione). Come confermato dalla giurisprudenza amministrativa più recente (TAR Campania, sez. I, 4 ottobre 2024, n. 5211), l’articolo 97 consente espressamente di introdurre un aliud soggettivo nella compagine, purché in possesso dei requisiti necessari, al fine di salvaguardare l’offerta e la concorrenza.

3.4 Il concetto di Immodificabilità Sostanziale dell’Offerta

La facoltà di sostituzione non è, tuttavia, priva di limiti. Il comma 2 dell’articolo 97 pone come condizione imprescindibile la salvaguardia dell’“immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”. Questo significa che l’ingresso del nuovo componente non può alterare i termini tecnici ed economici della proposta originaria.

Il subentrante deve accettare in toto l’offerta già formulata, senza poter rinegoziare prezzi, tempi o modalità esecutive. Sul piano tecnico, la sostituzione è particolarmente delicata se il membro uscente apportava know-how specifico o risorse qualitative oggetto di valutazione (es. un progettista con un particolare curriculum in un appalto integrato). In tali casi, il sostituto deve garantire standard equivalenti o superiori, senza però stravolgere la natura della proposta tecnica valutata dalla commissione.

Focus Normativo – Art. 97, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023

“1. […] Il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 e ha adempiuto ai seguenti oneri: a) in sede di presentazione dell’offerta […] ha comunicato alla stazione appaltante la causa escludente…; b) ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell’aggiudicazione…

2. Fermo restando l’articolo 96, se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo 100, il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d’appalto.”

Schema Sintetico: Il Meccanismo di Salvezza dell’Art. 97

1. CAUSA PREESISTENTE
(Prima dell’offerta)
  • Obbligo: Dichiarare la causa contestualmente alla presentazione dell’offerta.
  • Azione: Comprovare le misure di self-cleaning o sostituzione già adottate (o l’impossibilità di farlo prima).
  • Rischio: L’omessa dichiarazione comporta l’esclusione insanabile (falsa dichiarazione).
2. CAUSA SOPRAVVENUTA
(In corso di gara)
  • Obbligo: Comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante.
  • Azione: Adozione delle misure (Estromissione o Sostituzione con “altro soggetto”) prima dell’aggiudicazione.
  • Vantaggio: Possibilità di sostituzione “esterna” (additiva) ammessa dal nuovo Codice.

IL LIMITE INVALICABILE (Comma 2)
“Fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta presentata”
(Nessuna modifica a prezzi, tempi o soluzioni tecniche essenziali)

4. Evoluzione Giurisprudenziale: Dal Divieto Assoluto alla “Sostituibilità Procedimentalizzata”

L’attuale assetto normativo non nasce dal nulla, ma è il frutto di una complessa elaborazione giurisprudenziale che, negli anni, ha progressivamente eroso il dogma dell’immodificabilità soggettiva, spostando l’attenzione dalla “identità” del concorrente alla “sostanza” dell’offerta e alla tutela della concorrenza intesa come massima partecipazione.

4.1 Il punto di svolta: L’Adunanza Plenaria n. 2/2022

Un momento decisivo in questo percorso evolutivo è rappresentato dalla sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 25 gennaio 2022. Con tale pronuncia, il massimo consesso della giustizia amministrativa ha sancito il principio secondo cui la modifica soggettiva del raggruppamento è ammissibile non solo in fase di esecuzione (come già previsto dall’art. 48, commi 17-18 del vecchio Codice), ma anche in corso di gara.

L’Adunanza Plenaria ha chiarito che il principio di immodificabilità non è un fine in sé, ma uno strumento a tutela della par condicio e delle verifiche preliminari sui requisiti. Pertanto, laddove la modifica non eluda tali controlli (es. per carenza originaria non dichiarata) ma sopravvenga per fatti imprevisti (perdita requisiti in corso di gara), essa deve essere consentita per evitare che l’intero raggruppamento subisca incolpevolmente l’effetto contagio della crisi di un solo membro. Sebbene l’AP 2/2022 si riferisse principalmente alla “riduzione” (modifica per sottrazione), essa ha posto le basi teoriche per l’apertura alla sostituzione esterna poi codificata dal D.Lgs. 36/2023.

4.2 Il ruolo della Corte di Giustizia UE

Fondamentale è stato anche l’impulso della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Con la sentenza C-642/20 del 28 aprile 2022 e la precedente C-210/20 del 3 giugno 2021 (riferita all’avvalimento ma estensibile per analogia), i giudici di Lussemburgo hanno affermato che il diritto eurounitario osta a normative nazionali che prevedano l’esclusione automatica dell’operatore economico per la perdita dei requisiti di un suo consorziato o ausiliario, senza concedere la possibilità di sostituirlo.

Secondo la Corte, il principio di proporzionalità impone che, prima di espellere un concorrente, gli sia data la chance di regolarizzare la propria posizione sostituendo l’elemento “patologico” della sua struttura, a condizione che ciò non alteri l’offerta presentata.

Focus Giurisprudenziale A – Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 2/2022

“L’art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016… consente la sostituzione, nella fase di gara, del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese… solo se tale sostituzione possa realizzarsi attraverso la mera estromissione del mandante… [Tuttavia] la modifica della compagine in senso riduttivo deve avvenire per esigenze proprie del raggruppamento… e non già per evitare la sanzione dell’esclusione dalla procedura di gara per difetto dei requisiti in capo ad un componente [se originario e non dichiarato].”

Nota: Questa sentenza ha aperto alla modifica in gara “per riduzione”. Il nuovo art. 97 D.Lgs. 36/2023 ha superato questo limite, ammettendo testualmente anche la sostituzione “con altro soggetto”.

5. Il Confine Rigido: Carenza Originaria vs Sopravvenuta (La Giurisprudenza 2024)

Nonostante l’apertura legislativa verso la conservazione del raggruppamento, la giurisprudenza amministrativa più recente ha tracciato una “linea rossa” invalicabile: la distinzione ontologica tra la perdita sopravvenuta di un requisito (o l’insorgenza sopravvenuta di una causa ostativa) e la carenza originaria dello stesso. Se l’articolo 97 del D.Lgs. 36/2023 è lo strumento per gestire gli accidenti che colpiscono l’operatore in itinere, esso non può trasformarsi in un meccanismo per sanare vizi genetici della partecipazione, pena la violazione radicale della par condicio.

5.1 L’analisi della sentenza Consiglio di Stato n. 6944/2024

Una pronuncia fondamentale per comprendere i limiti della sostituzione è la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 2 agosto 2024, n. 6944. Il caso riguardava un raggruppamento escluso perché una mandante era gravata da gravi violazioni fiscali definitivamente accertate (cartelle esattoriali) già al momento della presentazione dell’offerta. Il raggruppamento, invocando l’articolo 97, aveva tentato di sostituire la mandante in corso di gara, sostenendo di non essere stato a conoscenza della situazione debitoria della partner.

Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione, chiarendo che l’articolo 97, comma 1, lettera a), consente la salvezza del raggruppamento a fronte di una causa escludente “antecedente” solo a una duplice condizione: che tale causa sia stata comunicata alla stazione appaltante contestualmente all’offerta e che il raggruppamento provi di aver adottato le misure di self-cleaning o l’impossibilità di farlo prima. Nel caso di specie, l’omessa dichiarazione del debito fiscale (preesistente) ha precluso l’attivazione del meccanismo di sostituzione.

5.2 Il caso TAR Lazio n. 23457/2024: i limiti della carenza originaria

Ancora più netta è la posizione espressa dal TAR Lazio, Roma, Sez. IV-ter, con la sentenza 24 dicembre 2024, n. 23457. La vicenda concerneva un RTI in cui le mandanti, al momento della domanda, erano prive della necessaria qualificazione SOA (requisito speciale), avendo solo presentato istanza di rinnovo/rilascio poi diniegata.

Il Tribunale ha stabilito che l’articolo 97 si applica alle ipotesi di “venir meno” (perdita sopravvenuta) di un requisito o di cause di esclusione soggettive (artt. 94-95), ma non può essere esteso alla carenza originaria di requisiti speciali di ordine tecnico-economico (art. 100). Ammettere la sostituzione di un’impresa che non ha mai avuto i requisiti per partecipare significherebbe consentire l’ingresso in gara di un soggetto non qualificato ab origine, in violazione del principio che impone il possesso dei requisiti fin dal momento della domanda.

5.3 Il concetto di “Incolpevole Ignoranza” del raggruppamento

Dall’analisi delle citate pronunce emerge un principio trasversale di autoresponsabilità: il raggruppamento risponde delle carenze dei suoi membri. La sostituzione è ammessa solo se la causa ostativa era ignota e non conoscibile con l’ordinaria diligenza.

Il Consiglio di Stato ha precisato che non basta dichiarare di “non sapere”; occorre dimostrare l’incolpevole ignoranza. Se la causa di esclusione era accertabile (es. richiedendo il certificato dei carichi pendenti o fiscali alla mandante prima di associarsi), la mancata conoscenza è colpevole e preclude la sostituzione. La presunzione è che il raggruppamento conosca la situazione dei propri componenti; per superarla servono dati oggettivi che provino l’impossibilità di sapere.

Focus Giurisprudenziale B – Limiti alla Sostituzione (Confronto 2024)

  • Consiglio di Stato n. 6944/2024: La sostituzione per cause preesistenti (es. debiti fiscali) è ammessa solo se dichiarate in sede di offerta. L’omessa dichiarazione per negligenza nel controllo dei partner porta all’esclusione.
  • TAR Lazio n. 23457/2024: L’art. 97 non si applica alla carenza originaria di requisiti speciali (SOA). Se il requisito mancava fin dall’inizio, l’offerta è inammissibile e non sanabile tramite sostituzione.

6. Casistiche Speciali e Settoriali

Oltre ai principi generali, l’operatore del diritto deve confrontarsi con specifiche fattispecie che presentano peculiarità normative e giurisprudenziali.

6.1 La sostituzione del progettista indicato negli appalti integrati

Una figura ibrida e spesso problematica è quella del progettista “indicato” negli appalti integrati. Pur non essendo un concorrente in senso stretto, il progettista qualifica l’offerta tecnica. Il TAR Campania, Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541 ha affrontato il caso della sostituzione di un progettista indicato colpito da cause di esclusione.

La sentenza ha chiarito che, anche per il progettista indicato, vale il principio della sostituibilità ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 36/2023. Essendo una figura essenziale per la qualificazione ma esterna alla struttura imprenditoriale del concorrente, la sua sostituzione è ammessa per evitare l’esclusione dell’operatore economico, sempre nel rispetto del limite dell’immodificabilità sostanziale dell’offerta tecnica. Se il nuovo progettista possiede requisiti equivalenti e non altera il progetto, la sostituzione è legittima.

6.2 Il caso della Crisi d’Impresa (Concordato)

La gestione della crisi d’impresa all’interno di un RTI è un tema delicato, in cui si scontrano l’esigenza di continuità aziendale e la tutela della stazione appaltante. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 85/2020, ha ritenuto legittima la norma che impedisce alla mandataria di un RTI in concordato preventivo di partecipare alle gare, salvo autorizzazione, a causa del suo ruolo infungibile di garanzia.

Tuttavia, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2021 ha precisato che la presentazione di una domanda di concordato “in bianco” non è causa di esclusione automatica se l’impresa ottiene l’autorizzazione del tribunale a partecipare alla gara. In questo contesto, se l’autorizzazione non arriva o il piano non viene omologato, l’art. 97 D.Lgs. 36/2023 consente oggi la sostituzione dell’impresa in crisi (anche mandataria, nei limiti della compatibilità con l’esecuzione) per salvare l’offerta del raggruppamento.

6.3 La gestione dell’interdittiva antimafia sopravvenuta

L’interdittiva antimafia costituisce una causa di esclusione automatica ai sensi dell’art. 94, comma 2. Se tale misura colpisce una mandante in corso di gara, l’applicazione dell’art. 97, comma 2, è doverosa. La stazione appaltante non può espellere automaticamente l’RTI, ma deve permettere l’estromissione o la sostituzione dell’impresa colpita, in quanto l’evento è per sua natura sopravvenuto e spesso imprevedibile per gli altri partner. Questo approccio è coerente con la logica “curativa” del nuovo Codice, che mira a isolare l’elemento patologico preservando la parte sana dell’organismo imprenditoriale.

Focus Giurisprudenziale C – Progettisti e Concordato

  • TAR Campania n. 541/2024: “Se è ormai consentita la modificazione soggettiva del concorrente… appare contrario ai principi di ragionevolezza riservare un trattamento deteriore alla fattispecie in cui l’operatore economico… abbia scelto di avvalersi di un raggruppamento temporaneo di professionisti indicato per la progettazione”.
  • Adunanza Plenaria n. 9/2021: La presentazione di domanda di concordato in bianco non è causa di esclusione automatica; l’operatore deve richiedere l’autorizzazione al tribunale e informare la stazione appaltante.

7. Aspetti Procedurali Operativi per il RUP e l’Operatore

La gestione della fase “patologica” del raggruppamento richiede una rigorosa compliance procedurale. L’articolo 97 del Codice scandisce una tempistica precisa che non ammette deroghe, pena l’inefficacia delle misure rimediali.

7.1 Tempistiche: quando comunicare la variazione?

L’articolo 97, comma 1, impone un onere di comunicazione immediata e trasparente, differenziato in base al momento di insorgenza della causa:

  • Causa preesistente (Ante-Gara): La comunicazione deve avvenire contestualmente alla presentazione dell’offerta. Il raggruppamento deve indicare la causa, il soggetto colpito e comprovare le misure già adottate (o l’impossibilità di averle adottate prima). Come visto nella giurisprudenza del 2024, l’omessa dichiarazione in questa fase è fatale e non sanabile successivamente.
  • Causa sopravvenuta (In Gara): Se l’evento (es. interdittiva, perdita requisito, condanna) si verifica dopo la presentazione dell’offerta, il raggruppamento deve adottare e comunicare le misure di sostituzione/estromissione prima dell’aggiudicazione. La tempestività è valutata in relazione al momento in cui l’evento è divenuto noto o conoscibile.

Schema: Timeline Procedurale della Sostituzione

FASE 1: RILEVAZIONE
L’RTI rileva la causa di esclusione (o viene interpellato dalla SA tramite FVOE).
FASE 2: AZIONE (Art. 97 c. 1)
L’RTI comunica immediatamente l’evento e la misura adottata (Sostituzione o Estromissione).
FASE 3: VERIFICA ISTRUTTORIA
La SA valuta: 1) Tempestività; 2) Sufficienza della misura; 3) Immodificabilità dell’offerta.
ESITO POSITIVO
Ammissione del nuovo assetto e prosecuzione gara.

7.2 L’istruttoria della Stazione Appaltante

Di fronte alla richiesta di modifica soggettiva, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) non applica automatismi, ma esercita una discrezionalità tecnica. La Stazione Appaltante deve verificare:

  • Che il nuovo soggetto (in caso di sostituzione) possieda i requisiti generali e speciali necessari;
  • Che il raggruppamento residuo (in caso di estromissione) mantenga la qualificazione sufficiente per l’esecuzione dell’appalto;
  • Che l’offerta tecnica ed economica non subisca alterazioni sostanziali (es. cambio di tecnologie proprietarie o aumento dei costi).

Il diniego della sostituzione deve essere supportato da una motivazione rigorosa (art. 97 c. 2), che spieghi perché la misura proposta è insufficiente o tardiva.

7.3 Le conseguenze dell’inerzia

L’inerzia o l’occultamento sono sanzionati severamente. Se l’RTI non comunica la variazione e questa emerge dai controlli d’ufficio (es. tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico), la conseguenza è l’esclusione dalla gara per falsa dichiarazione o carenza dei requisiti, con possibile segnalazione all’ANAC e incameramento della garanzia provvisoria. La trasparenza è la “moneta” con cui l’operatore acquista il diritto alla sostituzione.

Cosa fare in caso di Esclusione?

Se la sostituzione viene negata e scatta il provvedimento espulsivo, è fondamentale conoscere gli strumenti di tutela giudiziale. Leggi la nostra guida pratica: Esclusione Gara: Come Fare? Guida ai Motivi e al Ricorso.

Schema: Caso Studio Pratico – La “Mandante Fiscale”

Scenario: Un RTI partecipa a una gara per lavori stradali. Dopo la presentazione dell’offerta, la mandante “Alfa” riceve la notifica definitiva di una cartella esattoriale per violazioni gravi (Art. 94 c. 6).

Comportamento ERRATO ❌

L’RTI tace, sperando che la SA non controlli o che Alfa rateizzi il debito in ritardo.

Esito: Esclusione dell’intero RTI per perdita requisiti e falsa dichiarazione (se si dichiara il falso in gara).

Comportamento CORRETTO ✅

La mandataria comunica immediatamente l’evento alla SA. Propone l’estromissione di Alfa e l’ingresso di “Beta” (che accetta l’offerta invariata).

Esito: La SA valuta Beta, verifica l’offerta e ammette la sostituzione. L’RTI resta in gara.

8. Conclusioni

L’analisi condotta evidenzia come il D.Lgs. 36/2023 abbia profondamente innovato la disciplina dei raggruppamenti, sancendo il passaggio da una logica formale ed espulsiva a una sostanziale e conservativa. L’esclusione del RTI e la sostituzione della mandante non sono più eventi definitivi, ma fasi di una crisi gestibile attraverso gli strumenti dell’articolo 97.

Tuttavia, questa flessibilità non è illimitata. La giurisprudenza del 2024 ha eretto barriere solide contro l’abuso: la distinzione tra carenza originaria (insanabile) e sopravvenuta (sanabile) e l’obbligo di diligenza nel controllo dei partner restano presidi fondamentali della par condicio. Per gli operatori economici, la raccomandazione è quella di investire nella verifica preventiva dei requisiti e nella tempestività delle comunicazioni; per le stazioni appaltanti, quella di abbandonare gli automatismi a favore di un’istruttoria motivata e orientata al risultato.

Domande Frequenti (FAQ)

È possibile sostituire una mandante priva di requisiti fin dall’inizio della gara?

Posso sostituire una mandante con un’impresa esterna al raggruppamento?

Cosa succede se la causa di esclusione colpisce la mandataria?

Le regole sulla sostituzione valgono anche per i progettisti indicati?

Quando deve essere comunicata la sostituzione alla Stazione Appaltante?

Hai bisogno di assistenza legale in materia di appalti?

Le procedure di esclusione e sostituzione nei raggruppamenti temporanei richiedono un’analisi tempestiva e strategica. Il nostro studio offre consulenza specializzata per gestire le criticità in gara e tutelare l’operatore economico.

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A cura di:

Avv. Federico Palumbo

Esperto in Diritto Amministrativo