Studio Legale Moscarini · Roma — Dal 1966

Avvocato condominio Roma: delibere, spese, amministratore e liti tra condomini

Se cerchi un avvocato condominio a Roma, di solito hai già un problema concreto: una delibera che non condividi, un riparto di spese che ti sembra sbagliato, un’infiltrazione dal lastrico solare, un vicino rumoroso, oppure, se amministri un edificio, condomini che non pagano. Lo Studio Legale Moscarini, fondato a Roma nel 1966, assiste sia i singoli condomini sia i condomini e i loro amministratori, in sede stragiudiziale, in mediazione e in giudizio.

Nel diritto condominiale i tempi contano: una delibera annullabile si impugna entro trenta giorni e prima del giudice serve, di regola, la mediazione. Il primo passo è leggere i documenti e capire quale strada è ancora aperta.

Hai ricevuto un verbale di assemblea o un decreto ingiuntivo del condominio?
Inviaci la documentazione: lo Studio ti indicherà termini, rischi e possibili soluzioni. Richiedi una valutazione del caso →


Avvocato condominiale a Roma: di cosa si occupa lo Studio

Lo Studio assiste sia il condomino che contesta una decisione o subisce un danno, sia il condominio che deve far rispettare le regole comuni e incassare le quote.

Impugnazione delle delibere condominiali

La prima domanda è sempre: la delibera è annullabile o nulla? Le delibere contrarie alla legge o al regolamento (vizi di convocazione o di maggioranza, riparti che violano i criteri legali) sono di regola annullabili e vanno impugnate entro trenta giorni, che decorrono dalla data dell’assemblea per chi era presente e ha votato contro o si è astenuto, e dalla comunicazione del verbale per gli assenti (art. 1137 c.c.). La nullità riguarda casi più gravi, come la delibera che incide sulla proprietà esclusiva o esorbita dai poteri dell’assemblea, e non è soggetta a quel termine. Lo Studio verifica il vizio, attiva la mediazione e, se serve, chiede la sospensione della delibera.

Hai dubbi su una delibera appena approvata?
Fai verificare subito i termini.

Recupero delle quote dei condomini morosi

L’amministratore, anche senza autorizzazione dell’assemblea, può chiedere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo sulla base dello stato di ripartizione approvato (art. 63 disp. att. c.c.) e, salvo dispensa dell’assemblea, deve agire per la riscossione forzosa entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio in cui il credito è compreso (art. 1129 c.c.). Lo Studio assiste gli amministratori dalla diffida al decreto ingiuntivo e all’esecuzione, e difende il condominio nelle opposizioni. Assiste anche il condomino che riceve un’ingiunzione, verificando se le somme corrispondono a quanto approvato e quali contestazioni sono ancora possibili.

Amministri un condominio con quote insolute?
Contatta lo Studio.

Contestazioni contro l’amministratore di condominio

L’assemblea può revocare l’amministratore in ogni tempo. Se non lo fa, ciascun condomino può chiedere la revoca giudiziale quando l’amministratore non rende il conto della gestione o commette gravi irregolarità: l’art. 1129 c.c. ne elenca diverse, come l’omessa convocazione dell’assemblea per il rendiconto o la confusione tra patrimoni. Nei casi indicati dalla norma, se la domanda è accolta, chi ha agito ha titolo alla rivalsa delle spese legali verso il condominio. Lo Studio assiste nella raccolta dei documenti (registri, estratti conto, rendiconti) e, se ne ricorrono i presupposti, nell’azione di responsabilità per i danni da cattiva gestione.

L’amministratore non ti dà risposte?
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Spese condominiali e tabelle millesimali

Le spese per le parti comuni si ripartiscono in proporzione al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione; quelle per beni che servono i condomini in misura diversa, in proporzione all’uso; quelle per scale, cortili o impianti che servono solo una parte dell’edificio, a carico di chi ne trae utilità (art. 1123 c.c.). Lo Studio esamina rendiconti e tabelle millesimali, valuta se l’errore va fatto valere impugnando la delibera o chiedendo la revisione delle tabelle, e assiste chi compra o vende con lavori straordinari già deliberati.

Il riparto delle spese non ti torna?
Fai esaminare rendiconto e tabelle.

Infiltrazioni, danni, rumori e immissioni

Infiltrazioni dal lastrico o dalle tubazioni comuni, muffa, cadute nelle parti comuni: il primo nodo è stabilire chi risponde, tra condominio, singolo condomino e impresa. Per rumori, odori e fumi provenienti da altre unità il riferimento è il limite della normale tollerabilità (art. 844 c.c.), da valutare in concreto. Lo Studio raccoglie le prove (fotografie, segnalazioni, perizie), cura la richiesta di risarcimento e, se c’è urgenza, valuta l’accertamento tecnico preventivo o i provvedimenti d’urgenza.

Hai subito un danno in condominio?
Contatta lo Studio.

Parti comuni, opere abusive e regolamento

Ogni condomino può usare le parti comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne uguale uso (art. 1102 c.c.); nelle opere sulla propria unità non può danneggiare le parti comuni né pregiudicare stabilità, sicurezza o decoro architettonico dell’edificio (art. 1122 c.c.). Verande, appropriazioni di cortili e sottotetti, canne fumarie: lo Studio assiste chi subisce l’abuso e il condominio che chiede il ripristino, e affianca le assemblee sul regolamento. I profili edilizi e urbanistici sono seguiti insieme all’area amministrativa dello Studio.

Un condomino si è appropriato di uno spazio comune?
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Come procede un avvocato per le cause di condominio

Una lite condominiale può durare anni e lascia strascichi tra vicini: lo Studio cerca prima l’accordo, senza perdere i termini per agire.

1. Analisi dei documenti e dei termini

Verbali, convocazioni, regolamento, tabelle, rendiconti, corrispondenza. Al primo esame individuiamo le scadenze: impugnazione, dissenso dalle liti, opposizione a decreto ingiuntivo.

2. Diffida e mediazione obbligatoria

Nelle controversie in materia di condominio la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 D.Lgs. 28/2010) e le parti sono assistite dagli avvocati. Il procedimento dura fino a sei mesi, prorogabili. L’amministratore può parteciparvi, ma l’accordo va approvato dall’assemblea (art. 5-ter D.Lgs. 28/2010). La domanda di mediazione, una volta comunicata alle altre parti, impedisce la decadenza per una sola volta.

3. Il giudizio

Se la mediazione non riesce, si agisce davanti al giudice competente, con atto di citazione o, quando ne ricorrono i presupposti, con il procedimento semplificato introdotto dalla riforma Cartabia (art. 281-decies c.p.c.). La scelta della forma non è neutra: incide anche sulla data che conta per rispettare il termine di impugnazione. In caso di urgenza si chiede la sospensione della delibera, ricordando che l’istanza proposta prima della causa non sospende il termine per impugnare.

4. Informazione costante

Ti spieghiamo costi, tempi e rischi di ogni scelta, compreso quello di sostenere le spese legali in caso di esito sfavorevole. Le decisioni si prendono insieme.


Impugnazione delibera condominiale: termini da non perdere e documenti da portare

Termini principali

30 giorni
per impugnare la delibera annullabile: dalla data dell’assemblea per dissenzienti e astenuti, dalla comunicazione del verbale per gli assenti (art. 1137 c.c.).
30 giorni
dalla notizia della delibera per notificare all’amministratore il dissenso dalla lite deliberata dall’assemblea e separare la propria responsabilità per le spese in caso di soccombenza (art. 1132 c.c.).
6 mesi
dalla chiusura dell’esercizio entro cui l’amministratore deve agire contro i morosi, salvo dispensa assembleare (art. 1129 c.c.).
Da verificare
Il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo indicato nel decreto stesso: va verificato appena ricevuta la notifica.

Cosa portare al primo incontro

Avviso di convocazione e verbale dell’assemblea contestata, con la prova della data in cui lo hai ricevuto
Regolamento di condominio e tabelle millesimali
Rendiconti, preventivi e piani di riparto degli ultimi esercizi
Corrispondenza con l’amministratore e con gli altri condomini, fotografie, perizie
Eventuali atti già ricevuti: diffide, domande di mediazione, decreti ingiuntivi

Quanto costa un avvocato condominiale e chi paga le spese legali

Il compenso dipende dal valore e dalla complessità della controversia e dalla fase (stragiudiziale, mediazione, giudizio). Lo Studio fornisce un preventivo scritto prima di iniziare, con riferimento ai parametri forensi: vedi la pagina quanto costa una consulenza legale.
Quando è il condominio a stare in giudizio, le spese legali sono di regola ripartite tra i condomini secondo i millesimi. Il condomino che non condivide la decisione di promuovere o resistere a una lite può dissociarsene nei modi e nei termini dell’art. 1132 c.c.; e, nei casi previsti dall’art. 1129 c.c., il condomino che ottiene la revoca giudiziale dell’amministratore ha titolo alla rivalsa delle spese legali verso il condominio.

Approfondimenti dal nostro blog

Guide e analisi pubblicate dallo Studio per approfondire i singoli temi.

Delibere e assemblea

Morosità e spese

Amministratore

Danni, rumori e parti comuni

Calcolo termine 30 giorni impugnazione delibere, infiltrazioni e spese

Strumento di Calcolo Online
Calcola online la data ultima per impugnare la delibera assembleare o notificare il dissenso alle liti (con sospensione feriale).
Manutenzione ordinaria, straordinaria, portierato e tabelle di riparto: chi paga cosa e chi risponde verso il condominio.
La regola dell’art. 1126 c.c. (1/3 e 2/3) per i terrazzi a livello e la responsabilità esclusiva sui balconi aggettanti.
Perché solo un regolamento condominiale di natura contrattuale con clausola espressa può vietare l’attività ricettiva.

Aree collegate

Altre aree di attività dello Studio che spesso si intrecciano con questa materia.

Compravendite, servitù, confini, azioni a difesa della proprietà.
Abusi edilizi, titoli abilitativi, rapporti con il Comune.
Contratti, responsabilità civile, recupero crediti.

Domande frequenti

Entro quanto tempo si impugna una delibera condominiale?

Le delibere annullabili vanno impugnate nel termine perentorio di trenta giorni, che per chi ha votato contro o si è astenuto decorre dalla data dell’assemblea e per gli assenti dalla comunicazione del verbale (art. 1137 c.c.). Trascorso il termine, la delibera non può più essere annullata. Le delibere nulle, invece, non sono soggette a questo termine. Conviene far esaminare il verbale appena lo si riceve.

Per impugnare una delibera dell’assemblea condominiale serve la mediazione obbligatoria?

Sì. Le controversie in materia di condominio rientrano tra quelle in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (art. 5 D.Lgs. 28/2010). La domanda di mediazione, una volta comunicata alle altre parti, impedisce la decadenza per una sola volta: per questo va depositata entro i trenta giorni. Se la mediazione si chiude senza accordo, occorre poi agire in giudizio rapidamente, senza dare per scontato di avere a disposizione molto tempo.

Qual è la procedura per impugnare una delibera condominiale?

In sintesi: verifica del vizio e del termine, domanda di mediazione presso un organismo, primo incontro con l’assistenza degli avvocati, e, se non si trova un accordo, atto introduttivo del giudizio. Dopo la riforma Cartabia il giudizio si introduce con atto di citazione oppure, quando ne ricorrono i presupposti, con ricorso nelle forme del procedimento semplificato. Se la delibera rischia di produrre un danno immediato, si può chiedere al giudice di sospenderne l’esecuzione.

Posso fare causa all’amministratore di condominio?

Sì, in diversi casi. Ciascun condomino può chiedere al giudice la revoca dell’amministratore se non rende il conto della gestione o commette gravi irregolarità, come l’omessa convocazione dell’assemblea per il rendiconto o la gestione che confonde il patrimonio del condominio con quello personale (art. 1129 c.c.). Nei casi previsti dalla norma, se la domanda è accolta il ricorrente ha titolo alla rivalsa delle spese legali verso il condominio. Si può inoltre agire per il risarcimento dei danni causati da una gestione negligente.

Il condominio può fare causa a un condomino?

Sì. L’amministratore rappresenta il condominio e può agire in giudizio sia contro i terzi sia contro i condomini, nei limiti delle sue attribuzioni o dei poteri conferiti dal regolamento o dall’assemblea (art. 1131 c.c.). I casi più frequenti sono il recupero delle quote non pagate e le azioni per il ripristino delle parti comuni occupate o modificate da un singolo condomino.

Come avviene la nomina dell’avvocato del condominio?

Per le azioni che rientrano nelle sue attribuzioni, come la riscossione dei contributi, l’amministratore può conferire l’incarico senza una delibera specifica. Per le liti che le eccedono serve una decisione dell’assemblea. In mediazione l’amministratore può partecipare, ma l’eventuale accordo deve essere approvato dall’assemblea con le maggioranze di legge (art. 5-ter D.Lgs. 28/2010).

Come si ripartiscono le spese dell’avvocato del condominio?

Di regola le spese legali sostenute dal condominio si ripartiscono tra i condomini come le altre spese comuni, in base ai millesimi. Il condomino che ha manifestato dissenso dalla lite può separare la propria responsabilità per il caso di soccombenza notificando un atto all’amministratore entro trenta giorni dalla notizia della delibera (art. 1132 c.c.). Se però la lite si conclude in modo favorevole e ne trae vantaggio, partecipa alle spese che non è stato possibile recuperare dalla controparte.

Quanto dura una causa condominiale?

Dipende dal tipo di controversia, dall’istruttoria e dal carico dell’ufficio giudiziario. La mediazione dura fino a sei mesi, prorogabili; il giudizio di merito può richiedere tempi più lunghi, soprattutto se serve una consulenza tecnica. Il decreto ingiuntivo per oneri condominiali si ottiene di norma in tempi più brevi. Lo Studio valuta sempre, prima di tutto, se c’è spazio per un accordo.

Avvocato condominio a Roma: dalla delibera alla sentenza

Che tu sia un condomino che vuole impugnare una delibera o un amministratore che deve recuperare le quote, lo Studio Legale Moscarini, che si occupa di diritto condominiale a Roma, può esaminare la tua situazione e indicarti termini, rischi e possibili soluzioni.

Studio Legale Moscarini – Via Sesto Rufo, 23 – 00136 Roma
Tel. 06 3974 2605 – info@studiomoscarini.it
Lunedì–venerdì, 9:30–19:30

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