Contratto di convivenza e patti patrimoniali: la casa e le spese
La scelta di condividere la propria vita e la propria abitazione senza formalizzare il legame attraverso il matrimonio rappresenta oggi una realtà consolidata e diffusa nel nostro ordinamento. Tuttavia, la quotidianità di una coppia di fatto si scontra spesso con una diffusa convinzione: l’idea che la spontaneità dell’unione affettiva renda superflua qualsiasi regolamentazione formale dei beni, del denaro e degli impegni economici assunti insieme.
Nel momento in cui la vita a due richiede investimenti significativi, come l’acquisto di una casa, la ristrutturazione di un immobile di proprietà esclusiva o l’accensione di un mutuo, l’assenza di regole scritte espone entrambi i partner a gravissimi rischi patrimoniali. In mancanza di un accordo formale, infatti, la legge e la giurisprudenza presumono che ogni esborso ordinario sia stato effettuato per spirito di solidarietà morale e materiale, impedendone la restituzione al momento dell’eventuale separazione.
La stipula di un contratto di convivenza e patti patrimoniali redatti su misura costituisce lo strumento giuridico più efficace per tutelare i sacrifici economici di ciascuno, prevenire liti laceranti e assicurare un equilibrio trasparente sia durante la relazione, sia nell’ipotesi in cui il progetto di vita comune dovesse interrompersi. In questa guida analizziamo nel dettaglio come funzionano questi accordi, cosa dice la giurisprudenza più recente e come proteggere concretamente il tuo patrimonio.
In Sintesi: Punti Chiave
- Autonomia e certezza economica: il contratto di convivenza ex Legge 76/2016 permette ai conviventi di fatto di scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni e fissare le regole di contribuzione alle necessità della vita in comune.
- Presunzione di gratuità e irripetibilità: le spese ordinarie e l’ospitalità nella casa comune si presumono gratuite e integrano obbligazioni naturali non rimborsabili; solo un patto scritto espresso garantisce la restituzione delle somme anticipate.
- Limiti rigorosi e buona fede: i giudici applicano alla lettera le clausole sottoscritte, escludendo pretese indennitarie non pattuite e sanzionando le condotte sleali volte a pilotare l’avveramento forzoso delle condizioni negoziali.
Indice dei Contenuti
1. Cos’è il contratto di convivenza e quali patti patrimoniali ammette
La Legge 20 maggio 2016, n. 76 (nota a tutti come Legge Cirinnà) ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina specifica volta a dare riconoscimento formale alle coppie di fatto. Prima di questa riforma, chi decideva di convivere senza sposarsi si trovava in un vero e proprio vuoto di tutele legali: i diritti patrimoniali erano affidati unicamente all’elaborazione dei tribunali, con esiti spesso imprevedibili e frammentari. Con i commi da 36 a 65 dell’art. 1 della Legge 76/2016, il legislatore ha istituito il contratto di convivenza, un negozio giuridico formale con cui le parti possono regolare liberamente, ma con efficacia vincolante, la gestione economica della propria vita insieme.
1.1 Chi può stipulare un accordo di convivenza?
Per stipulare un valido contratto di convivenza è indispensabile essere due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti insieme con iscrizione anagrafica nello stesso stato di famiglia e libere da vincoli matrimoniali o unioni civili.
Quando decidi di formalizzare la tua convivenza, il primo passo non è contrattuale ma anagrafico. La legge richiede infatti che il legame di coppia sia attestato da una dichiarazione resa all’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza comune. Non basta frequentarsi o trascorrere insieme i fine settimana: occorre la stabile coabitazione sotto lo stesso tetto.
Inoltre, la norma pone rigidi paletti di libertà di stato. Se uno dei due partner è ancora formalmente legato da un precedente matrimonio (anche se separato legalmente, in attesa della sentenza definitiva di divorzio) o da un’unione civile, la stipula del contratto è preclusa a pena di nullità radicale. La legge vuole infatti evitare sovrapposizioni tra i doveri nascenti dal matrimonio non ancora sciolto e i nuovi impegni assunti all’interno della coppia di fatto. La tutela della Legge Cirinnà spetta indistintamente a coppie eterosessuali e omosessuali, garantendo a tutte pari dignità e sicurezza giuridica.
1.2 Quali accordi economici si possono inserire nel contratto?
Nel contratto di convivenza i partner possono scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, stabilire le quote di contribuzione alle spese quotidiane e straordinarie in proporzione ai rispettivi redditi e disciplinare l’uso e l’amministrazione della casa familiare comune.
L’aspetto più innovativo dell’accordo risiede nella facoltà di adottare il regime della comunione dei beni previsto dal codice civile per i coniugi (artt. 177 e seguenti c.c.). Se non stipuli alcun patto, infatti, tra conviventi di fatto vige automaticamente la separazione assoluta: ogni acquisto resta di proprietà esclusiva di chi lo ha pagato, anche se effettuato con il contributo occulto o morale dell’altro. Con il contratto, invece, puoi decidere che tutti gli acquisti compiuti durante la convivenza diventino comuni al 50%.
È inoltre possibile concordare nei minimi dettagli come ciascuno debba partecipare al menage familiare: ad esempio, stabilendo che chi ha un reddito da lavoro più alto sostenga le rate del mutuo o le utenze domestiche, mentre chi si dedica prevalentemente alla cura della casa o della prole fornisca il proprio apporto lavorativo ed economico in misura concordata. Ciò che invece non si può inserire nel contratto sono accordi di natura strettamente personale (come obblighi di fedeltà o scelte sull’educazione morale dei figli) o clausole limitative della libertà personale: ogni pattuizione contraria all’ordine pubblico o a norme imperative rende nullo l’accordo.
I Tre Pilastri del Contratto di Convivenza
Regime dei Beni
Possibilità di scegliere espressamente la comunione legale dei beni ex art. 177 c.c., rendendo comuni gli acquisti futuri, oppure mantenere la separazione definendo quote di comproprietà mirate.
Spese e Contribuzione
Definizione chiara e proporzionata delle modalità di contribuzione al bilancio domestico, alle bollette, ai viaggi e al mantenimento quotidiano della famiglia di fatto.
Gestione dell’Immobile
Regolamentazione del diritto di abitare nella casa familiare, riparto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria e accordi preventivi in caso di cessazione del rapporto.
Focus Normativo — Art. 1, commi 50-53, Legge 20 maggio 2016, n. 76
Il contratto di convivenza deve essere redatto a pena di nullità per atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai fini dell’opponibilità ai terzi e ai creditori, il professionista che ha redatto o autenticato l’atto ha l’obbligo di trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe.
2. La casa comune e le spese tra conviventi: cosa succede alla rottura?
Il momento in cui una relazione affettiva giunge al termine è fisiologicamente doloroso e complesso. Quando la rottura interviene dopo anni di vita comune, la separazione emotiva si intreccia quasi inevitabilmente con la resa dei conti economica. Chi ha pagato le rate del mutuo sulla casa intestata all’altro? Chi ha finanziato i lavori di ristrutturazione del bagno o della cucina? Chi ha messo a disposizione il proprio appartamento senza mai pretendere un affitto? Senza una convenzione preventiva, il rischio di veder tramutare anni di condivisione in un’aspra contesa giudiziaria è altissimo.
2.1 Le spese sostenute durante la convivenza sono rimborsabili?
Di regola le spese ordinarie sostenute durante la convivenza per il vitto, la gestione della casa e i bisogni comuni non possono essere chieste indietro, poiché la legge le qualifica come obbligazioni naturali fondate sui doveri morali e sociali della coppia.
In base all’art. 2034 del Codice Civile, non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace. Questo principio, noto come irripetibilità dell’obbligazione naturale (soluti retentio), trova costante applicazione nelle convivenze di fatto: il denaro sborsato per la spesa alimentare, per le utenze di luce e gas, per i viaggi insieme o per piccole migliorie dell’arredamento costituisce espressione della solidarietà e del progetto comune di vita. Non puoi, quindi, pretendere a posteriori il rimborso di queste somme presentandone lo scontrino all’ex partner.
Tuttavia, la regola cambia radicalmente quando l’esborso travalica i limiti di proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni patrimoniali delle parti. Se un partner investe ingenti somme di denaro per ristrutturare radicalmente l’immobile esclusivo dell’altro o per estinguere una quota sostanziale del mutuo, tale conferimento esorbita dal mero dovere morale quotidiano. Per evitare contestazioni e fraintendimenti, la soluzione più sicura è formalizzare tali apporti all’interno di un accordo scritto che chiarisca fin dall’inizio se si tratti di un prestito a restituzione garantita o di una donazione.
Focus Giurisprudenziale — Scrittura privata tra conviventi, restituzione del mutuo e gratuità dell’ospitalità
La sentenza: Tribunale civile Bolzano, Sez. II, n. 1074 del 17 dicembre 2025
Il caso. Durante una convivenza ultradecennale, una donna acquistava un immobile a Merano per 530.000 euro, versando 380.000 euro con propri risparmi (71,70%), mentre il compagno accendeva un mutuo di 150.000 euro (28,30%) impegnandosi ad estinguerlo. Con scrittura privata del 2009, le parti convenivano che, in caso di morte, al figlio dell’uomo sarebbe spettato il 28,30% del valore commerciale del bene; mentre in caso di cessazione della convivenza perché “insopportabile o improseguibile”, la donna avrebbe dovuto restituire all’uomo la sola somma capitale versata per il mutuo entro un anno dal rilascio dell’immobile. Nel 2022, cessata l’unione, la donna rimborsava 150.000 euro. L’uomo la citava in giudizio pretendendo ulteriori 66.495 euro per la rivalutazione commerciale della quota. La donna chiedeva in via riconvenzionale 95.815 euro a titolo di indennità per l’ospitalità decennale goduta dall’uomo nella propria abitazione.
La questione. Se il convivente che ha finanziato il mutuo possa pretendere la plusvalenza dell’immobile oltre il testo contrattuale e se il proprietario possa esigere un’indennità retroattiva per l’ospitalità prestata al partner.
La decisione della Corte. Il Tribunale di Bolzano ha rigettato sia la domanda dell’uomo sia la domanda riconvenzionale della donna, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Il principio di diritto. L’interpretazione letterale del contratto (art. 1362 c.c.) è prioritaria e vincolante: avendo le parti pattuito la restituzione del solo capitale per l’ipotesi di rottura affettiva, non è ammessa alcuna estensione analogica delle clausole successorie previste per l’evento morte. Al contempo, le prestazioni personali e la coabitazione rese nell’ambito della convivenza costituiscono espressione della comunione di vita tutelata dall’art. 2 Cost. e si qualificano come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. o donazioni indirette, con conseguente presunzione di gratuità dell’ospitalità e inammissibilità di qualsiasi pretesa di indennità di occupazione.
Cosa significa in pratica per te. Se contribuisci economicamente all’acquisto della casa del tuo partner, devi specificare nel contratto se hai diritto solo al capitale versato o anche alla rivalutazione del valore dell’immobile. Inoltre, l’ex compagno proprietario non potrà mai chiederti arretrati per aver vissuto sotto lo stesso tetto, salvo accordi scritti contrari.
2.2 L’ex partner può pretendere un’indennità per aver ospitato l’altro?
L’ex partner proprietario dell’immobile non può pretendere alcuna indennità economica o canone per l’ospitalità offerta durante la convivenza, salvo che tale compenso sia stato espressamente e inequivocabilmente concordato per iscritto tra le parti.
Spesso, al culmine di una separazione conflittuale, il partner proprietario esclusivo della casa tenta di rivalersi sull’altro sostenendo di avergli offerto alloggio per mesi o anni e chiedendo una quantificazione economica parametrata al valore locativo dell’immobile. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha sbarrato fermamente la strada a simili pretese.
Come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la convivenza di fatto è una formazione sociale protetta dall’art. 2 della Costituzione. All’interno di essa, la messa a disposizione dell’abitazione costituisce un adempimento spontaneo dei doveri di assistenza morale e materiale: pretendere un corrispettivo a posteriori significherebbe degradare un consorzio familiare a un mero contratto di locazione o affittacamere. Solo se i conviventi hanno stipulato un formale contratto di convivenza prevedendo espressamente un’indennità di occupazione per il periodo transitorio successivo allo scioglimento, tale importo potrà essere legittimamente azionato.
Focus Giurisprudenziale — Contratto di convivenza per lavori di ristrutturazione e rigetto dell’indennità di occupazione
La sentenza: Tribunale civile Lecce, n. 2463 del 1 settembre 2025
Il caso. Due conviventi avevano sottoscritto nel marzo 2021 un contratto di convivenza ai sensi della Legge 76/2016, mediante il quale l’uomo finanziava con prestiti per complessivi 67.600 euro i lavori di ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva della compagna a Porto Cesareo, con obbligo per quest’ultima di restituire le somme entro un anno in caso di rottura. Cessata la relazione, l’uomo otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo residuo di 50.000 euro. La donna si opponeva chiedendo di compensare tale debito con 3.000 euro a titolo di indennità di occupazione per i dieci mesi in cui l’ex compagno aveva continuato a godere dell’immobile senza pagare le utenze.
La questione. Se, a fronte di un contratto di convivenza che disciplina la restituzione dei prestiti edilizi, la proprietaria dell’immobile possa opporre in compensazione un’indennità per il godimento dell’immobile non prevista dal contratto.
La decisione della Corte. Il Tribunale di Lecce ha rigettato integralmente l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo a carico della donna e condannandola alle spese processuali.
Il principio di diritto. Il contratto di convivenza ex L. 76/2016 costituisce l’accordo con cui le parti compiono una scelta consapevole circa l’assetto dei loro reciproci interessi patrimoniali. In assenza di una specifica previsione contrattuale, non sussiste alcun titolo idoneo a legittimare la pretesa restitutoria di un’indennità di occupazione. La fruizione della casa da parte del convivente rientra nell’assistenza materiale e nei doveri morali e sociali dell’unione di fatto (art. 2 Cost. e art. 2034 c.c.), i quali producono effetti di spontaneità e irripetibilità anche nella fase immediatamente successiva alla cessazione del vincolo.
Cosa significa in pratica per te. Gli accordi scritti vincolano rigorosamente ciò che vi è contenuto: se presti dei soldi per ristrutturare l’immobile del convivente con obbligo di restituzione, il tuo credito è certo ed esigibile; l’altro non potrà inventare crediti per l’ospitalità passata se non erano stati previsti nel contratto.
Per approfondire
Scopri quali conseguenze patrimoniali comportano le donazioni indirette tra partner e come incidono sulla futura successione ereditaria. Leggi l’approfondimento sulle donazioni indirette e la collazione.
3. Come funziona il contratto di convivenza e patti patrimoniali dopo la crisi
Quando una convivenza di fatto si interrompe, l’autonomia negoziale delle parti non viene meno: al contrario, proprio nella fase successiva alla rottura il contratto assume un ruolo decisivo per liquidare le posizioni pendenti ed evitare interminabili giudizi civili. I partner possono scegliere di dare esecuzione alle pattuizioni già inserite nel contratto di convivenza originario, oppure sottoscrivere una scrittura privata transattiva volta a definire consensualmente le partite economiche rimaste aperte, come la vendita dell’immobile comune, la divisione dei ricavi al netto dei mutui o il rimborso di prestiti personali erogati durante l’unione.
3.1 Gli accordi patrimoniali post-convivenza necessitano dell’omologazione del giudice?
Gli accordi a contenuto esclusivamente patrimoniale stipulati tra ex conviventi per regolare i reciproci rapporti economici o dividere il ricavato della vendita della casa comune sono pienamente validi ed efficaci tra le parti senza necessità di omologazione, autorizzazione o vaglio da parte del tribunale.
A differenza di quanto avviene per i coniugi nella separazione o nel divorzio, dove l’accordo deve essere necessariamente sottoposto al controllo giudiziale o alla negoziazione assistita per acquisire efficacia, la coppia di fatto gode di una più ampia libertà contrattuale. In base all’art. 1322 del Codice Civile, i conviventi possono stipulare contratti atipici purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela: comporre le rispettive pretese di dare e avere al termine di una convivenza risponde a una causa lecita, trasparente e ineccepibile.
Questa autonomia opera anche se la coppia ha figli minori e vi è un contenzioso giudiziale aperto sull’affidamento o sul mantenimento della prole ex art. 337-bis c.c. Le pattuizioni di natura strettamente patrimoniale assunte tra adulti capaci restano indipendenti e immediatamente vincolanti: il debitore non può rifiutarsi di pagare eccependo la mancanza del timbro del giudice.
Focus Giurisprudenziale — Accordo post-convivenza per la vendita della casa comune e validità senza omologazione
La sentenza: Tribunale civile Prato, n. 779 del 7 novembre 2023
Il caso. A seguito della cessazione di una convivenza con prole, le parti sottoscrivevano nel maggio 2021 una scrittura privata per regolare i rapporti economici: l’immobile adibito a casa familiare sarebbe stato venduto e il ricavato netto suddiviso al 50%, previa estinzione del mutuo residuo di 103.284 euro. Inoltre, il padre si impegnava a riversare alla madre gli assegni per i figli a carico percepiti sulla propria busta paga. Venduta la casa per 195.000 euro ed estinto il mutuo, l’uomo incassava il saldo netto di 63.791 euro ma versava alla donna solo 26.000 euro (trattenendo 5.895 euro spettanti alla compagna) e non le riversava 1.622 euro di assegni familiari accreditatigli dal datore di lavoro. Citato in giudizio per il pagamento di complessivi 7.518 euro, l’uomo eccepiva la nullità della scrittura sostenendo che fosse priva di causa e priva del necessario vaglio od omologazione del tribunale, pendendo tra le parti un giudizio di modifica ex art. 337-bis c.c.
La questione. Se una scrittura privata a contenuto patrimoniale stipulata tra ex conviventi necessiti del vaglio od omologazione giudiziale e se la pendenza di un giudizio sull’affidamento dei figli ne infici la validità.
La decisione del Tribunale. Il Tribunale di Prato ha accolto integralmente la domanda della donna, condannando l’uomo al pagamento di 7.518 euro oltre interessi legali e spese processuali.
Il principio di diritto. La scrittura privata stipulata tra ex conviventi more uxorio per regolare i rapporti di debito e credito scaturenti dalla cessata relazione è un atto di natura negoziale pienamente valido ed efficace tra le parti senza necessità di omologazione o vaglio giudiziale. La pendenza di un procedimento sui provvedimenti relativi alla prole non incide sulla validità delle obbligazioni pecuniarie assunte reciprocamente da soggetti capaci.
Cosa significa in pratica per te. Se raggiungi un accordo scritto con il tuo ex partner per vendere la casa comune o rimborsare delle somme, quell’accordo ha forza di legge tra voi fin dalla firma; non occorre attendere un giudice per pretenderne il rispetto.
3.2 Cosa accade se una clausola condizionale viene pilotata in malafede?
Se un ex convivente provoca artificiosamente l’avveramento di una clausola condizionale per addebitare spese o quote di mutuo all’altro partner in violazione della buona fede oggettiva, l’ordinamento paralizza la pretesa sanzionando il comportamento come vero e proprio abuso del diritto.
Spesso, nelle scritture private che liquidano la convivenza, vengono inserite clausole condizionali per tutelarsi da imprevisti futuri: ad esempio, stabilendo che le rate di un mutuo cointestato siano pagate mediante i canoni di locazione di un immobile a terzi, ma prevedendo che, qualora per qualsiasi motivo il canone non venga più riscosso, la rata debba essere divisa al 50% tra gli ex partner. Tali pattuizioni sono lecite, ma devono essere eseguite secondo il principio fondamentale di buona fede e correttezza nell’adempimento (artt. 1175 e 1375 c.c.).
La buona fede contrattuale impone a ciascuna parte di preservare e tutelare l’interesse dell’altra, vietando comportamenti egoistici o scorretti. Come chiarito dalla sentenza del Tribunale civile Torre Annunziata, Sez. II, n. 2731 del 5 dicembre 2025, se uno dei conviventi cede deliberatamente e senza alcuna valida ragione economica il contratto di locazione a un proprio familiare, rinunciando all’incasso mensile al solo scopo di attivare la clausola di riparto del mutuo a carico dell’ex compagno, pone in essere un forzoso avveramento della condizione (art. 1359 c.c.). In questo caso, il giudice dichiara inefficace la clausola manipolata ad arte e rigetta la richiesta di pagamento.
Inoltre, nella medesima pronuncia il Tribunale ha chiarito due regole di grande utilità pratica:
- Autonomia delle obbligazioni: se l’accordo prevede impegni distinti (ad esempio il rimborso di un prestito personale di 330 euro al mese da un lato e l’obbligo di liberare la casa familiare dall’altro), il partner non può rifiutarsi di pagare il debito adducendo il ritardo nel rilascio dell’immobile, trattandosi di doveri indipendenti con causa solidaristica.
- Inoperatività della penale per colpa reciproca e compensazione: se entrambi i conviventi violano le intese (uno ritarda il rilascio della casa per dieci mesi accumulando canoni e sanzioni, l’altro sospende i pagamenti delle rate), la clausola penale concordata non opera a favore di nessuno e il giudice procede d’ufficio alla compensazione contabile dare/avere tra i reciproci crediti.
Esempio Pratico — Clausole Condizionali e Buona Fede Contrattuale
Il Caso
Marco e Laura terminano la loro convivenza e firmano un accordo: il mutuo residuo della loro attività sarà pagato con l’affitto di un locale commerciale. L’accordo stabilisce che, se l’inquilino dovesse smettere di pagare, la rata sarà divisa a metà. Dopo pochi mesi Laura disdice senza motivo il contratto di locazione stipulandone uno gratuito con un parente e pretende che Marco paghi il 50% del mutuo.
La Norma Applicabile
Articoli 1175 e 1375 del Codice Civile (obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto) e art. 1359 del Codice Civile (la condizione si considera non avverata se la parte che aveva interesse favorevole ne ha provocato artificiosamente il verificarsi).
La Soluzione
Il giudice respinge la pretesa di Laura: la rinuncia fraudolenta all’affitto costituisce abuso del diritto e viola la buona fede contrattuale. La clausola non si applica e Laura non può addossare a Marco la metà della rata del mutuo provocata dal suo comportamento sleale.
Confronto Tutele: Convivenza di Fatto Senza Accordi vs Contratto Formale
Conclusioni: come tutelare il patrimonio nella convivenza
Condividere un progetto di vita senza matrimonio è una scelta di libertà che merita piena serenità, ma che non deve trasformarsi in una rinuncia inconsapevole alle tutele economiche essenziali. La giurisprudenza più recente ha tracciato confini netti: chi convive senza patti scritti si espone alla presunzione di gratuità degli esborsi quotidiani, con l’impossibilità di recuperare quanto versato per la casa o per le necessità comuni qualora la relazione dovesse interrompersi.
Affidarsi a un contratto di convivenza e patti patrimoniali strutturati con precisione tecnica permette invece di definire regole certe fin dal primo giorno, proteggendo il proprio patrimonio personale e prevenendo liti dolorose ed estenuanti. Che si tratti di scegliere la comunione dei beni, di concordare il rimborso di un mutuo o di stabilire le modalità di vendita dell’immobile comune dopo la crisi, la chiarezza contrattuale garantisce rispetto reciproco e sicurezza giuridica.
Domande Frequenti (FAQ)
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 2 (formazioni sociali e doveri di solidarietà)
- Legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1, commi 36-65 (disciplina delle convivenze di fatto e contratti di convivenza)
- Codice Civile, articoli 1175 e 1375 (doveri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto)
- Codice Civile, articolo 1322 (autonomia contrattuale e contratti atipici patrimoniali)
- Codice Civile, articolo 1359 (finzione di avveramento della condizione)
- Codice Civile, articolo 1362 (intenzione dei contraenti e priorità del senso letterale)
- Codice Civile, articolo 1453 (risolubilità del contratto per inadempimento)
- Codice Civile, articolo 2034 (obbligazioni naturali e irripetibilità delle prestazioni)
Giurisprudenza citata
- Tribunale civile Bolzano, Sez. II, sentenza n. 1074 del 17 dicembre 2025 (interpretazione letterale delle pattuizioni sulla restituzione della quota capitale del mutuo e gratuità dell’ospitalità tra conviventi).
- Tribunale civile Lecce, sentenza n. 2463 del 1 settembre 2025 (efficacia del contratto di convivenza ex L. 76/2016 per prestiti di ristrutturazione ed esclusione dell’indennità di occupazione non pattuita).
- Tribunale civile Prato, sentenza n. 779 del 7 novembre 2023 (piena validità dell’accordo di vendita della casa familiare e riparto al 50% senza necessità di omologazione giudiziale).
- Tribunale civile Torre Annunziata, Sez. II, sentenza n. 2731 del 5 dicembre 2025 (obbligo di buona fede nell’esecuzione del contratto post-convivenza e divieto di forzoso avveramento della condizione sul mutuo).
