Revocazione della donazione per ingratitudine: come funziona
Donare una casa, un terreno o una somma di denaro a un figlio, a un coniuge o a una persona cara è un atto di grande generosità con cui decidi di spogliarti spontaneamente di una parte del tuo patrimonio. Tuttavia, quando i rapporti affettivi si incrinano e subentrano aspri rancori, offese umilianti o condotte ostili, potresti chiederti se sia possibile tornare sui tuoi passi e riavere indietro quanto hai donato. La revocazione della donazione per ingratitudine è lo strumento eccezionale con cui la legge consente di cancellare gli effetti del regalo a fronte di comportamenti intollerabili del beneficiario.
Nel nostro ordinamento i contratti hanno forza di legge tra le parti e non possono essere sciolti per un semplice ripensamento (art. 1372 c.c.). Chi dona compie una scelta tendenzialmente irrevocabile; tuttavia, proprio perché l’attribuzione nasce da una liberalità disinteressata, il codice civile impone al donatario un fondamentale dovere morale di riconoscenza, sanzionando le condotte di estrema gravità che feriscono ingiustificatamente la dignità e il patrimonio del donante.
In questa guida ti spieghiamo come funziona l’azione giudiziale di revoca, quando le offese e l’abbandono integrano la vera ingiuria grave secondo i giudici, quali sono le rigorose regole per le donazioni assistenziali e perché il rispetto dei termini di decadenza è decisivo per recuperare i tuoi beni.
In Sintesi: Punti Chiave
- Tassatività dei casi di revoca: l’art. 801 c.c. consente di revocare la donazione solo per fatti gravissimi (omicidio tentato, calunnia, ingiuria grave, grave pregiudizio doloso al patrimonio e rifiuto di alimenti). Il semplice pentimento o il litigio familiare non bastano.
- L’ingiuria grave richiede disistima pubblica: le offese verbali non devono essere mere reazioni emotive a provocazioni del donante, ma devono manifestare un sentimento durevole di disprezzo reso palese a terzi.
- Donazione modale e assistenza: se il donatario non rispetta l’obbligo di accudire il donante, la risoluzione è possibile solo se prevista espressamente nel contratto notarile ex art. 793 c.c. Non si può convertire l’inadempimento in ingratitudine.
- Decadenza perentoria di un anno: l’azione va promossa entro un anno dal giorno in cui il donante ha acquisito la piena e sicura consapevolezza del fatto lesivo (art. 802 c.c.).
Indice dei Contenuti
1. Cos’è la revocazione della donazione per ingratitudine e quando si applica
La legge italiana attribuisce alla donazione una natura contrattuale solenne: quando trasferisci la proprietà di un immobile o cedi delle quote societarie dinanzi al notaio alla presenza di due testimoni, l’atto produce un effetto traslativo immediato e definitivo. Non puoi pretendere la restituzione del bene semplicemente perché hai cambiato idea, perché ti trovi in difficoltà economica o perché il legame affettivo con chi ha ricevuto il regalo si è raffreddato. La donazione non è un prestito condizionato all’affetto eterno.
Tuttavia, l’ordinamento non tollera che chi ha beneficiato di un arricchimento gratuito calpesti i più elementari doveri di rispetto e solidarietà verso il suo benefattore. Per questa specifica ragione gli artt. 800 e 801 del Codice Civile introducono una sanzione civile straordinaria: l’azione di revoca per ingratitudine, che consente al donante o ai suoi eredi di rivolgersi al giudice per far dichiarare inefficace l’atto e ottenere la restituzione del bene.
1.1 Quali sono i casi legali di ingratitudine previsti dal codice civile?
La legge elenca in modo tassativo e insuperabile i soli comportamenti che consentono di chiedere la revoca della donazione, precludendo qualsiasi estensione analogica ad altre situazioni. L’art. 801 c.c. stabilisce che la domanda può essere proposta esclusivamente quando il donatario ha commesso uno dei seguenti atti:
- Ha commesso o tentato di commettere l’omicidio volontario del donante, del coniuge, di un discendente o di un ascendente dello stesso, oppure si è reso colpevole di omicidio nei loro confronti;
- Ha denunciato calunniosamente una di queste persone per un reato punibile con l’ergastolo o con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, o ha testimoniato falsamente contro di loro in un procedimento penale;
- Si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante;
- Ha dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante;
- Ha indebitamente rifiutato di somministrare gli alimenti al donante che versava in stato di bisogno, nei limiti previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile.
Se il comportamento tenuto da chi ha ricevuto il bene non rientra con precisione millimetrica in una di queste cinque categorie, la domanda giudiziale viene inesorabilmente respinta. Non puoi chiedere la revoca se tuo figlio non ti telefona più la domenica, se tua figlia ha deciso di sposare una persona che non approvi o se il beneficiario ha espresso opinioni politiche o religiose opposte alle tue.
Focus Normativo — Art. 801 Codice Civile — Revocazione per ingratitudine
La revocazione può essere domandata se il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui, ovvero gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, 435 e 436.
1.2 Che differenza c’è tra ingiuria penale e ingiuria grave civile?
L’ingiuria grave civile richiesta dall’art. 801 c.c. non coincide con l’offesa verbale o con il reato penale, ma richiede la manifestazione esteriore di una disistima profonda, durevole e palese a terzi. Con la depenalizzazione del reato di ingiuria intervenuta nel 2016, la fattispecie civile ha assunto una piena e marcata autonomia. I giudici hanno chiarito che non basta un insulto pronunciato nel corso di un’accesa discussione domestica o un momento di rabbia passeggera: è indispensabile che il donatario esprima un radicato sentimento di avversione e disprezzo morale verso il donante, tale da ripugnare alla coscienza sociale e al generale dovere di riconoscenza.
Un ulteriore elemento decisivo è la esteriorizzazione dell’ingratitudine: l’offesa e il disprezzo devono essere resi manifesti dinanzi alla collettività o a terze persone estranee alla ristretta cerchia familiare, screditando pubblicamente la dignità e la figura morale del donante. Se il diverbio resta confinato in una chat privata o tra quattro mura, difficilmente potrà integrare il presupposto dell’art. 801 c.c.
Inoltre, i giudici valutano sempre il contesto complessivo dei rapporti: se le parole aspre del donatario rappresentano una reazione emotiva a comportamenti scandalosi, biasimevoli o provocatori tenuti dallo stesso donante, l’ingiuria grave è esclusa e la donazione rimane pienamente valida.
Focus Giurisprudenziale — Ingiuria grave, disistima esteriorizzata e scriminante della provocazione
La sentenza: Tribunale civile Napoli, n. 7896 del 12 maggio 2026
Il caso. Un genitore ultraottantenne conveniva in giudizio i propri tre figli chiedendo la revocazione per ingratitudine delle donazioni con cui aveva trasferito loro numerosi appartamenti e locali commerciali. L’attore deduceva frequenti scatti d’ira, messaggi ingiuriosi ricevuti su WhatsApp dalla figlia (“ignobile”, “cattivo”, “vergogna”) e un asserito totale abbandono materiale e alimentare. I figli si difendevano dimostrando che le espressioni risentite erano scaturite dall’estrema esasperazione per la condotta scandalosa del padre (il quale frequentava giovani prostitute facendosi riprendere in video osceni poi recapitati ai familiari e diffusi nel quartiere) e provando di aver sempre pagato le cure mediche, le bollette e la spesa alimentare del genitore.
La questione. Se messaggi ingiuriosi privati integrino l’ingiuria grave ex art. 801 c.c. quando costituiscano una reazione emotiva a comportamenti gravemente scandalosi e provocatori dello stesso donante, e quando non sussista abbandono materiale.
La decisione della Corte. Il Tribunale di Napoli ha respinto integralmente la domanda del donante, condannandolo alle spese di lite. Il giudice ha chiarito che l’ingiuria civile richiede un sentimento durevole di disistima morale reso palese a terzi e che la condotta deplorevole del donante, tale da gettare vergogna sulla famiglia, giustifica la reazione emotiva dei figli, escludendo l’ingiustificata avversione sanzionata dall’art. 801 c.c.; è stata altresì smentita la mancata somministrazione di alimenti alla luce dei continui esborsi documentati dai figli.
Il principio di diritto. Ai fini della revocazione della donazione ex art. 801 c.c., l’ingiuria grave non si valuta in astratto ma richiede un’ingratitudine esteriorizzata e durevole; essa è esclusa quando le espressioni offensive del donatario costituiscano una reazione comprensibile a comportamenti oggettivamente riprovevoli o scandalosi posti in essere dal donante che abbiano leso il decoro familiare.
Cosa significa in pratica per te. Se ti comporti in modo provocatorio o tieni condotte che creano grave imbarazzo e discredito ai tuoi familiari, non puoi pretendere di togliere loro gli immobili donati facendo leva su frasi rabbiose o messaggi di sfogo inviati privatamente: la legge non tutela il donante che provoca la reazione dei propri figli.
Per approfondire
Se invece sei un creditore e temi che il tuo debitore abbia donato i suoi beni a terzi appositamente per sottrarli al pignoramento, scopri come funziona l’azione revocatoria ordinaria per rendere inefficace l’atto. Leggi la guida all’azione revocatoria ordinaria.
2. Assistenza negata e liti familiari: quando la revoca viene respinta
Molto spesso le donazioni tra congiunti nascono con l’aspettativa implicita o esplicita di ricevere cure, compagnia e supporto materiale nella vecchiaia. Il genitore anziano dona l’appartamento al figlio o al nipote confidando che quest’ultimo si occupi di lui fino all’ultimo giorno. Quando questa aspettativa viene delusa, il donante si sente tradito e vorrebbe sciogliere il vincolo.
Tuttavia, l’ordinamento distingue rigorosamente tra la delusione di un’aspettativa morale soggettiva e la violazione di un vero e proprio obbligo contrattuale formalizzato nell’atto di donazione.
2.1 Cosa succede se il donatario non rispetta l’onere di cura e assistenza?
L’inadempimento dell’onere assistenziale nella donazione modale consente di risolvere il contratto solo se la risoluzione per inadempimento è stata espressamente prevista nel rogito notarile ex art. 793, comma 4, c.c. È uno degli errori più frequenti e fatali nella pratica: quando doni un bene puoi apporvi un “modo” o “onere” (ad esempio l’impegno ad assisterti spiritualmente e materialmente per tutta la vita). Se però il notaio non inserisce nel contratto la clausola risolutiva espressa, tu o i tuoi eredi non potrete chiedere la risoluzione per inadempimento.
In questi casi, molti donanti tentano di aggirare l’ostacolo qualificando il mancato accudimento come un atto di ingratitudine o come un grave danno patrimoniale ex art. 801 c.c.
La giurisprudenza ha chiuso nettamente ogni spiraglio a questa scorciatoia: la revoca per ingratitudine e la risoluzione della donazione modale sono istituti giuridici totalmente diversi e non possono essere confusi. L’assistenza organizzata mediante l’impiego di badanti o con il supporto delle risorse pensionistiche del donante, specie se autorizzata dal Giudice Tutelare, non costituisce né ingiuria né illecito doloso.
Focus Giurisprudenziale — Donazione modale, onere assistenziale e divieto di estensione all’ingratitudine
La sentenza: Tribunale civile Lagonegro, n. 483 del 28 maggio 2026
Il caso. Gli eredi di un sacerdote convenivano in giudizio il nipote e il fratello del donante chiedendo la revocazione per ingratitudine ex artt. 800 e 801 c.c. di una donazione modale immobiliare stipulata nel 2011, nella quale era stato imposto ai donatari l’onere dell’assistenza spirituale e materiale vitalizia. Gli attori lamentavano che il nipote, nominato nel frattempo amministratore di sostegno dell’anziano prelato, non aveva prestato l’assistenza con risorse proprie ma aveva impiegato oltre 73.000 euro prelevati dai conti del beneficiario (per spese mediche, ausiliari e l’installazione di un ascensore), deducendo un grave pregiudizio patrimoniale.
La questione. Se l’asserito inadempimento dell’onere assistenziale e l’impiego dei fondi del donante autorizzati dal Giudice Tutelare possano integrare il grave pregiudizio patrimoniale doloso ex art. 801 c.c. in assenza di clausola risolutiva espressa ex art. 793 c.c.
La decisione della Corte. Il Tribunale di Lagonegro ha rigettato integralmente la domanda attrice. Il giudice ha sancito che la risoluzione per inadempimento dell’onere è ammessa ex art. 793, comma 4, c.c. solo se espressamente pattuita nell’atto pubblico e non può essere surrettiziamente trasformata in causa di revocazione per ingratitudine; inoltre, il grave pregiudizio patrimoniale richiede il dolo specifico di danneggiare il donante per odio o animosità, requisito escluso dagli esborsi autorizzati dall’autorità giudiziaria nell’interesse della salute del donante.
Il principio di diritto. L’inadempimento del modus assistenziale apposto a una donazione non coincide con l’ingratitudine e non legittima la revoca ex art. 801 c.c. in difetto di espressa previsione contrattuale della clausola risolutiva ex art. 793, co. 4, c.c.; il grave pregiudizio patrimoniale presuppone la prova del dolo specifico di colpire le sostanze del donante e un danno proporzionalmente grave rispetto al suo patrimonio complessivo.
Cosa significa in pratica per te. Se intendi donare una casa a un congiunto pretendendo in cambio che si prenda cura di te per sempre, devi pretendere che il notaio inserisca nell’atto la clausola risolutiva espressa: se la clausola manca e il donatario delega le cure a terzi o usa la tua pensione per mantenerti, non potrai revocare la donazione per ingratitudine.
2.2 Le crisi matrimoniali e le pretese di divorzio possono giustificare la revoca?
Le condotte contrarie ai doveri matrimoniali tenute dal donatario verso il proprio coniuge e le pretese economiche formulate in sede di divorzio non integrano ingiuria grave contro la suocera donante. Un’altra fattispecie ricorrente riguarda i regali fatti ai generi o alle nuore nell’ottica di favorire la serenità della neonata famiglia (ad esempio la donazione di quote dell’azienda artigiana familiare o la comproprietà della casa coniugale).
Quando la coppia si separa, il donante terzo (spesso la madre del marito) tenta di revocare la donazione accusando la nuora di aver tradito la fiducia della famiglia, di non essersi dedicata all’attività d’impresa e di aver preteso assegni di mantenimento elevati per i figli.
I tribunali hanno stabilito con chiarezza che l’ingiuria grave deve colpire direttamente la persona del donante: come affermato dal Tribunale di Cremona (sentenza n. 397 del 20 giugno 2024), le vicende che attengono esclusivamente alla crisi coniugale, all’inadempimento dei doveri matrimoniali verso il marito o alla quantificazione del mantenimento della prole riguardano la sfera giuridica interna della coppia e non costituiscono offesa all’onore della suocera. La delusione delle aspettative affettive del donante non è causa di revocazione.
Cosa Costituisce Ingratitudine Grave e Cosa Non Giustifica la Revoca
Esempio Pratico — La figlia esasperata rispetto al donatario ostile
Il Caso
Giovanni dona due case: una alla figlia Elena e una al nipote Luca. Poco dopo, Giovanni inizia a frequentare persone malavitose del quartiere, sperpera il denaro in scommesse e si fa filmare ubriaco davanti al portone di casa offendendo i vicini. Elena, esasperata per il disdoro che ricade sulla famiglia, invia al padre messaggi vocali durissimi chiamandolo “vergogna” ed “egoista”, continuando però a pagargli le medicine. Luca, al contrario, comincia a diffondere pubblicamente menzogne in paese affermando che Giovanni è un ladro e un truffatore, istiga i creditori ad aggredirlo e gli nega gli alimenti benché Giovanni sia rimasto indigente.
La Regola Giuridica
L’art. 801 c.c. esige un’ingiuria grave caratterizzata da disprezzo morale gratuito reso manifesto a terzi. La reazione contingente a comportamenti scandalosi del donante è scriminata dalla provocazione. Al contrario, l’attacco denigratorio pubblico immotivato unito al rifiuto degli alimenti integra la fattispecie di ingratitudine.
La Soluzione Pratica
Il Tribunale rigetta la richiesta di revoca contro Elena: i suoi messaggi sono stati provocati dalla condotta scandalosa del padre. Accoglie invece con sentenza costitutiva la revoca della donazione contro Luca, condannandolo a restituire l’immobile a Giovanni.
3. Danno al patrimonio, termini di decadenza e restituzione del bene
Oltre all’ingiuria morale e alla violazione degli obblighi alimentari, l’art. 801 c.c. contempla il caso in cui il donatario abbia dolosamente arrecato un grave pregiudizio al patrimonio del donante. Tuttavia, anche sotto questo profilo, i giudici adottano un’interpretazione estremamente rigorosa per impedire che normali contese economiche sfocino nella caducazione della liberalità.
Inoltre, chi intende promuovere l’azione deve fare i conti con un termine di decadenza brevissimo e insensibile a trattative informali.
3.1 Come si valuta il grave pregiudizio arrecato al patrimonio del donante?
Il grave pregiudizio economico deve essere causato con il deliberato scopo di danneggiare il donante per animosità o odio e va parametrato alla consistenza economica globale del donante stesso. Non basta contestare al donatario una cattiva gestione economica, un mancato rendiconto di una delega bancaria o una pretesa appropriazione di somme nell’ambito di un mandato gestorio.
I giudici richiedono due condizioni inscindibili:
- Il dolo specifico: occorre dimostrare che il donatario ha agito con la specifica intenzione malvagia di colpire e impoverire il benefattore;
- Il canone di proporzionalità: la gravità del danno non si valuta in cifra assoluta, ma in percentuale rispetto al patrimonio totale del donante.
Se ad esempio un soggetto facoltoso possiede compendi immobiliari per decine di milioni di euro, la sottrazione o la contestazione di somme pur rilevanti (anche nell’ordine di centinaia di migliaia di euro) non costituisce quel grave pregiudizio idoneo a giustificare la revoca della donazione della villa o dell’immobile di pregio.
Focus Giurisprudenziale — Decadenza annuale dalla rottura fiduciaria e proporzionalità del pregiudizio patrimoniale
La sentenza: Corte d’appello civile Venezia, n. 217 del 07 febbraio 2025
Il caso. Un professore universitario donava alla propria assistente e mandataria una villa di pregio con corte esclusiva in Asolo. A distanza di anni il donante promuoveva l’azione di revocazione per ingratitudine deducendo che la donna si era appropriata senza autorizzazione di 800.000 euro mediante un bonifico verso una società svizzera, oltre ad aver effettuato prelievi bancomat ingiustificati; la donataria replicava che la somma costituiva un acconto sulla provvigione pattuita per la vendita di un compendio immobiliare in Germania del valore di circa 29 milioni di euro. Il donante sosteneva di non essere decaduto dall’azione poiché aveva avuto contezza peritale definitiva della mancata mediazione solo molti mesi dopo.
La questione. Quando decorre il termine di decadenza annuale ex art. 802 c.c. in caso di revoca delle procure bancarie e se una contestazione patrimoniale di 800.000 euro costituisca grave pregiudizio su un patrimonio multimilionario.
La decisione della Corte. La Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’appello del donante. I giudici hanno dichiarato l’azione estinta per decadenza, poiché la revoca delle procure e le contestuali diffide legali di restituzione provavano la piena consapevolezza del disconoscimento del credito già oltre un anno prima della citazione; nel merito ha chiarito che le condotte appropriative non integrano ingiuria morale e che l’esborso di 800.000 euro non è proporzionalmente grave a fronte di un patrimonio di oltre 29 milioni di euro.
Il principio di diritto. Il termine annuale di decadenza ex art. 802 c.c. decorre dalla piena e sicura conoscenza del fatto materiale lesivo, palesata dalla rottura del vincolo fiduciario e dalle diffide di restituzione; il grave pregiudizio al patrimonio ex art. 801 c.c. richiede il dolo specifico di colpire il donante e va valutato in proporzione alla consistenza patrimoniale complessiva di quest’ultimo.
Cosa significa in pratica per te. Se scopri che la persona a cui hai donato un immobile ha prelevato somme dal tuo conto o ha trattenuto denaro senza autorizzazione, devi agire immediatamente entro un anno dalle prime diffide o dalla revoca delle deleghe: se aspetti perizie o audit contabili perderai per sempre il diritto di revocare la donazione.
3.2 Entro quando bisogna agire in giudizio e come si recupera l’immobile?
L’azione di revocazione deve essere proposta tassativamente entro un anno dal giorno in cui hai acquisito la piena e sicura consapevolezza del fatto che legittima la revoca (art. 802 c.c.). Si tratta di un termine perentorio di decadenza che non può essere sospeso o interrotto da trattative amichevoli o speranze di riconciliazione familiare. Se lasci trascorrere dodici mesi da quando hai avuto contezza certa dell’offesa grave, della condotta scandalosa o del fatto materiale, l’azione diventa improcedibile e il bene resta definitivamente al donatario.
In presenza di una serie di offese reiterate e progressive nel tempo, la giurisprudenza riconosce che il termine annuale decorre dal momento in cui i comportamenti, considerati nel loro complesso, raggiungono una soglia di gravità tale da non essere più sopportabili secondo la coscienza comune.
Sul piano pratico del recupero dell’immobile:
- La domanda si propone mediante atto di citazione notificato al donatario dinanzi al Tribunale del luogo di residenza del convenuto;
- È fondamentale trascrivere immediatamente la citazione nei registri immobiliari ex art. 2652 n. 1 c.c.: la sentenza di revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi prima della trascrizione della domanda (art. 808 c.c.);
- Se la domanda viene accolta, il donatario deve restituire l’immobile nello stato in cui si trovava e i frutti maturati a partire dal giorno della domanda giudiziale; se nel frattempo ha alienato il bene a terzi prima della trascrizione, è obbligato a restituirne il valore economico equivalente (art. 807 c.c.).
Iter dell’Azione di Revocazione e Recupero del Bene
Rilevazione del fatto lesivo e raccolta probatoria
Il donante acquisisce la piena consapevolezza del fatto di ingratitudine (offese pubbliche documentate, atti di danno patrimoniale o rifiuto di alimenti). Da questo momento inizia a decorrere il termine annuale di decadenza ex art. 802 c.c.
Notifica dell’atto di citazione e trascrizione immobiliare
Notifica della citazione giudiziale al donatario ed immediata trascrizione della domanda presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari per rendere opponibile la causa a futuri acquirenti terzi.
Istruttoria giudiziale e vaglio di meritevolezza
Il Tribunale accerta l’effettiva sussistenza del dolo di danno, l’assenza di provocazioni scriminanti del donante e la tempestività dell’azione, valutando testimonianze e documenti.
Sentenza costitutiva e retrocessione del bene
La sentenza revoca la liberalità e ordina al donatario la restituzione dell’immobile e dei frutti, ovvero il pagamento dell’equivalente monetario qualora il bene sia stato alienato prima della trascrizione.
Conclusioni
La revocazione della donazione per ingratitudine rappresenta un rimedio giudiziale severo e ad altissima complessità probatoria, concepito per sanzionare non le ordinarie amarezze della vita familiare, ma la rottura irreparabile e dolosa dei doveri di riconoscenza sanciti dalla legge. L’orientamento consolidato dei giudici di merito testimonia come i tentativi di recuperare gli immobili donati facendo leva su litigi domestici, diverbi privati su chat o delusioni assistenziali siano destinati al rigetto se non supportati dalla prova rigorosa di un’offesa pubblica ingiustificata o di un danno patrimoniale dolosamente preordinato.
Se ritieni di essere stato vittima di una grave ingratitudine da parte di un donatario o se, al contrario, hai ricevuto una donazione e ti trovi ingiustamente citato in giudizio da un genitore o da un parente rancoroso, è indispensabile agire tempestivamente. La disamina approfondita dell’atto notarile di donazione, la verifica dell’eventuale clausola risolutiva e il computo millimetrico dei termini di decadenza consentono di definire la migliore strategia processuale a tutela della stabilità dei tuoi diritti patrimoniali.
Domande Frequenti (FAQ)
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Art. 801 Codice Civile — Revocazione per ingratitudine
- Art. 802 Codice Civile — Termine per la revocazione ed efficacia
- Art. 793 Codice Civile — Donazione modale e risoluzione per inadempimento
- Art. 807 Codice Civile — Effetti della revocazione
- Art. 808 Codice Civile — Effetti rispetto ai terzi
Giurisprudenza citata
- Tribunale civile Napoli, Sez. VIII, sentenza n. 7896 del 12 maggio 2026
- Tribunale civile Lagonegro, sentenza n. 483 del 28 maggio 2026
- Corte d’Appello civile Venezia, Sez. II, sentenza n. 217 del 07 febbraio 2025
- Tribunale civile Cremona, sentenza n. 397 del 20 giugno 2024
