Infortunio in itinere: quando spetta l’indennizzo INAIL
Ogni giorno milioni di lavoratori si spostano dalla propria abitazione per raggiungere la sede di lavoro, affrontando i rischi della circolazione stradale e dei trasporti pubblici. Quando durante questo tragitto si verifica un incidente stradale o una caduta lesiva, la legge riconosce una forma speciale di tutela previdenziale ed assicurativa gestita dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, nota come garanzia per l’infortunio in itinere.
Tuttavia, l’accesso alle prestazioni economiche e sanitarie non è automatico e genera frequentemente accesi contenziosi con l’ente assicuratore. La contestazione più diffusa riguarda i requisiti di operatività della copertura: l’INAIL tende infatti a negare la prestazione qualora il lavoratore abbia utilizzato un mezzo proprio senza dimostrarne la stretta necessità, oppure quando l’incidente si sia verificato a seguito di una deviazione dal percorso ordinario, sollevando dubbi sulla sussistenza del nesso tra il rischio della strada e la prestazione lavorativa.
In questa guida approfondita analizziamo il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato in materia di infortunio in itinere indennizzo inail. Illustriamo i criteri con cui la giurisprudenza di legittimità e di merito valuta la necessità del mezzo privato, i casi di deviazione giustificata per doveri familiari, il regime della prova in giudizio e le modalità per richiedere il risarcimento del danno differenziale civilistico nei confronti dei soggetti responsabili.
In Sintesi: Punti Chiave
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Copertura Assicurativa nel Tragitto: La tutela dell’infortunio in itinere copre il normale percorso di andata e ritorno dalla dimora al luogo di lavoro, il tragitto tra due luoghi di lavoro o il percorso verso il luogo di consumazione dei pasti. -
Uso del Mezzo Privato e Bicicletta: Il ricorso al mezzo proprio è indennizzabile se necessitato da carenza di mezzi pubblici o ritmi lavorativi; la bicicletta e i velocipedi si intendono sempre necessitati per legge. -
Deviazioni per Obblighi Familiari: Le interruzioni del tragitto dirette ad accompagnare i figli a scuola sono considerate necessitate e non fanno decadere il diritto alla prestazione INAIL. -
Risarcimento del Danno Differenziale: L’indennizzo erogato dall’INAIL non esclude il diritto di agire in sede civile per ottenere dal terzo responsabile o dal datore di lavoro il risarcimento del danno biologico e morale differenziale.
Indice dei Contenuti
1. Infortunio in Itinere ed Indennizzo INAIL: Il Quadro Normativo
1.1 Quando spetta l’indennizzo INAIL in itinere?
L’indennizzo per infortunio in itinere spetta a tutti i lavoratori assicurati quando l’evento lesivo si verifica lungo il tragitto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro, purché il percorso sia quello normale, effettuato in orari compatibili con il turno e senza interruzioni non necessitate.
La disciplina generale dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro trova la sua fonte primaria nel Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Per decenni la copertura dei sinistri avvenuti durante gli spostamenti quotidiani è stata frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la quale ha progressivamente ampliato il concetto di occasione di lavoro di cui all’art. 2 del T.U. INAIL, qualificando il tragitto verso l’azienda come un’attività propedeutica ed indispensabile all’esecuzione della prestazione.
La svolta legislativa è giunta con l’articolo 12 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha recepito ed integrato i principi giurisprudenziali introducendo una tipizzazione espressa all’interno del Testo Unico. La norma stabilisce che l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. La ratio dell’istituto risiede nella volontà del legislatore di proteggere il lavoratore dal cosiddetto rischio della strada, trasformandolo da rischio generico in rischio professionale protetto qualora sussista un collegamento causale e teleologico con la prestazione lavorativa.
Per ottenere il riconoscimento del diritto ed accedere alla prestazione dell’infortunio in itinere indennizzo inail, è indispensabile che il sinistro presenti una connessione diretta con l’attività di lavoro. L’evento lesivo non deve essere riconducibile a scelte arbitrarie o di mero comodo del dipendente, le quali spezzerebbero il nesso di causalità dando luogo al rischio elettivo. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito, la valutazione dell’occasione di lavoro richiede un attento esame delle circostanze di tempo e di luogo in cui si è svolto lo spostamento.
Focus Normativo — Art. 2 D.P.R. n. 1124/1965 e Art. 12 D.Lgs. n. 38/2000
L’art. 2, comma 3, del T.U. INAIL sancisce che l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al lavoro. La legge stabilisce che le interruzioni e le deviazioni si intendono necessitate se dovute a forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti. Inoltre, l’utilizzo del mezzo privato è coperto purché necessitato, mentre l’uso della bicicletta (velocipede) è considerato sempre necessitato per legge in ragione dei positivi riflessi ambientali.
1.2 Qual è il percorso coperto dall’assicurazione sul tragitto casa-lavoro?
Il percorso coperto dall’assicurazione INAIL coincide con l’itinerario ordinario e diretto che collega la dimora del lavoratore alla sede di lavoro, nonché con il tragitto che collega due diversi luoghi di lavoro o l’itinerario verso la mensa aziendale.
La nozione di percorso normale non va intesa in senso rigidamente geografico come la via più breve in assoluto, bensì come l’itinerario ragionevolmente prescelto dal lavoratore in base alle condizioni del traffico, alla praticabilità della rete viaria e alla sicurezza della circolazione. Il punto di partenza dell’itinerario protetto è la dimora abituale o la residenza del dipendente, comprese le pertinenze private come il portone di casa, il cortile o il garage condominiale. Ne consegue che la copertura assicurativa si attiva nel momento preciso in cui il lavoratore varca la soglia della propria abitazione per intraprendere lo spostamento.
La legge contempla tre tipologie distinte di tragitti indennizzabili: in primo luogo, il percorso di andata e ritorno tra l’abitazione ed la sede lavorativa; in secondo luogo, il tragitto che collega due diverse sedi di lavoro per i lavoratori titolari di più rapporti d’impiego plurimi o per i dipendenti inviati in missione; in terzo luogo, qualora la struttura aziendale sia priva di un servizio di mensa interno o convenzionato, il percorso di andata e ritorno tra il posto di lavoro e il luogo abituale di consumazione dei pasti durante la pausa prevista.
È fondamentale evidenziare che la tutela opera anche nella fase finale dello spostamento quando il lavoratore, sceso dal mezzo proprio o pubblico, prosegue a piedi per raggiungere il cancello aziendale. La giurisprudenza ha confermato che l’evento lesivo occorso nell’ultimo tratto pedonale rientra appieno nella garanzia previdenziale, risultando del tutto superfluo in tale specifica ipotesi verificare la necessità del veicolo utilizzato per la tratta precedente, poiché la lesione si è verificata durante la deambulazione pedonale diretta al lavoro.
2. Uso del Mezzo Privato e Deviazioni dal Percorso Ordinario
2.1 Quando è considerato necessitato l’uso dell’automobile o della moto?
L’uso del mezzo proprio è considerato necessitato quando non sono presenti trasporti pubblici idonei, quando gli orari dei bus non coincidono con i turni lavorativi, o quando l’utilizzo del veicolo risponde ad esigenze personali e familiari meritevoli di tutela.
Uno dei principali terreni di scontro tra i lavoratori infortunati e l’istituto assicuratore riguarda la legittimità del ricorso al mezzo di trasporto privato, quali l’autovettura, il motociclo o lo scooter. L’art. 2 del T.U. n. 1124/1965 subordina la copertura all’utilizzo del mezzo proprio “purché necessitato”. L’INAIL applica spesso un’interpretazione rigida della norma, sostenendo che il mezzo pubblico costituisce lo strumento normale di mobilità che garantisce il minor livello di esposizione al rischio stradale, con la conseguenza che l’uso dell’auto privata costituirebbe una libera scelta del lavoratore priva di indennizzabilità.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha definitivamente superato questo rigore concettuale affermando il principio della necessità relativa. La Corte di Cassazione ha stabilito che la necessità non deve essere intesa come una forza maggiore o un’impossibilità fisica assoluta di fruire dei mezzi pubblici, bensì come un giudizio di ragionevolezza fondato su molteplici fattori concreti. Tra questi rientrano l’inesistenza o l’inadeguatezza delle linee pubbliche, l’eccessiva gravosità degli orari di coincidenza, la distanza notevole dalla fermata più vicina, ma anche le esigenze personali di bilanciamento tra vita privata ed attività lavorativa.
Diversa è la disciplina applicabile ai velocipedi. Con la modifica introdotta dalla Legge n. 221/2015, l’uso della bicicletta e dei mezzi di mobilità sostenibile (compresi i monopattini elettrici) si intende sempre ed in ogni caso necessitato ai fini dell’infortunio in itinere indennizzo inail. Il legislatore ha voluto incentivare la mobilità ecologica esonerando il lavoratore ciclista dall’onere di provare la carenza dei mezzi pubblici. Qualora invece l’infortunio avvenga a bordo di una moto o auto di proprietà, grava sul lavoratore l’onere di allegare le ragioni specifiche che hanno reso indispensabile o ragionevole la scelta del veicolo privato.
Focus Giurisprudenziale — Valutazione della Necessità del Mezzo Privato e Mezzi Pubblici
Il principio. Art. 12 del d.lgs. n. 38/2000 e giurisprudenza costante sulla necessità del mezzo privato
Il caso. Un lavoratore dipendente cadeva dal monopattino privato nel tragitto verso la sede lavorativa a causa di una buca stradale, riportando postumi invalidanti. L’INAIL negava l’indennizzo sostenendo che sul medesimo tragitto erano operativi mezzi di trasporto pubblico idonei.
La questione. L’uso del mezzo privato è indennizzabile qualora siano presenti linee pubbliche perfettamente fruibili in orari compatibili con il turno?
La decisione della Corte. Il Tribunale ha rigettato il ricorso del lavoratore evidenziando che, in presenza di linee di trasporto pubblico attive con fermate accessibili e orari compatibili, il ricorso al mezzo proprio privo di ragioni di necessità reale o familiare costituisce una libera scelta che esclude la copertura INAIL.
Il principio di diritto. L’indennizzabilità dell’infortunio in itinere con mezzo privato presuppone la prova della necessità relativa; l’esistenza di valide alternative pubbliche sul percorso esclude l’occasione di lavoro se l’uso del veicolo proprio risponde a mera comodità.
Cosa significa in pratica per te. Prima di utilizzare l’auto o lo scooter per andare al lavoro, accertati di poter dimostrare l’assenza o l’inadeguatezza dei mezzi pubblici rispetto al tuo turno lavorativo per evitare il rigetto della pratica da parte dell’INAIL.
2.2 Quali deviazioni per esigenze familiari o per accompagnare i figli sono ammesse?
Le deviazioni dall’itinerario principale sono ammesse ed indennizzabili quando sono necessitate da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali ed improrogabili della vita quotidiana o dall’adempimento di doveri genitoriali e familiari.
In linea generale, l’interruzione volontaria del tragitto o la modifica dell’itinerario abituale per svolgere commissioni personali (come fare acquisti, fare una sosta al bar per ragioni ricreative o sbrigare pratiche private) interrompe la garanzia previdenziale, facendo ricadere il sinistro nell’ambito del rischio elettivo. La legge fa tuttavia salve le ipotesi in cui l’interruzione o la deviazione sia “necessitata”. L’art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 individua come deviazioni necessitate quelle dovute a motivi di forza maggiore (es. deviazioni stradali per cantieri o incidenti), all’adempimento di obblighi penalmente sanzionati o a primarie esigenze di salute.
Un tema di straordinaria rilevanza pratica concerne l’accompagnamento dei figli a scuola o presso l’asilo prima di recarsi al lavoro. Per anni l’INAIL ha contestato la copertura di tali tragitti considerandoli deviazioni personali. Con la Circolare n. 62 del 2014, l’istituto ha adeguato la propria prassi agli orientamenti dei giudici di merito e di legittimità, riconoscendo che l’accompagnamento dei figli minori costituisce l’adempimento di un preciso dovere genitoriale e di custodia presidiato dall’ordinamento anche sul piano penale (art. 591 c.p.).
La giurisprudenza più recente ha confermato che la breve deviazione compiuta per lasciare i figli presso la struttura scolastica rientra tra i comportamenti giurisprudenzialmente protetti. Ai fini del riconoscimento dell’indennizzo, il giudice valuta la linearità del percorso globale, la compatibilità temporale tra la sosta scolastica e l’orario d’inizio del turno di lavoro, nonché la proporzionalità del tragitto aggiuntivo percorso rispetto alla rotta diretta.
Focus Giurisprudenziale — Deviazione dal Tragitto per Accompagnare i Figli a Scuola
La sentenza. Tribunale Lavoro di Napoli, Sentenza n. 2708 del 25 marzo 2026
Il caso. Un lavoratore subiva un incidente stradale mentre si recava al lavoro dopo aver effettuato una deviazione dal percorso diretto per accompagnare il figlio a scuola. L’INAIL respingeva la domanda di indennizzo per interruzione non necessitata.
La questione. La deviazione effettuata dal genitore per adempiere ai doveri di cura verso i figli minori rientra tra le cause necessitate che mantengono attiva la tutela INAIL?
La decisione della Corte. Il Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso del lavoratore affermando che l’accompagnamento del figlio a scuola costituisce una deviazione necessitata ex art. 2 T.U. n. 1124/1965, fondata sul soddisfacimento di obblighi familiari costituzionalmente protetti.
Il principio di diritto. Sussiste il nesso di causalità lavorativa e la copertura INAIL per l’infortunio in itinere occorso lungo la deviazione diretta al plesso scolastico del figlio minore, rientrando l’atto negli obblighi familiari primari e necessitati.
Cosa significa in pratica per te. Se subisci un incidente mentre porti i tuoi figli a scuola prima di andare al lavoro, hai diritto alla copertura INAIL; occorre documentare l’iscrizione scolastica e la compatibilità degli orari.
Confronto tra Situazioni Indennizzabili ed Esclusioni dalla Tutela INAIL
3. Prestazioni Erogate dall’INAIL e Risarcimento del Danno Differenziale
3.1 Quali indennizzi eroga l’INAIL in caso di inabilità temporanea o permanente?
L’INAIL corrisponde un’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dal quarto giorno successivo al sinistro ed indennizza il danno biologico permanente in capitale per menomazioni tra il 6% ed il 15% o mediante rendita vitalizia dal 16% in su.
Il sistema di tutela sociale assicurativa garantito dall’INAIL si articola in prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative. Durante la fase di astensione dal lavoro per infortunio, al dipendente spetta la copertura retributiva: il giorno dell’evento è interamente a carico del datore di lavoro, i successivi tre giorni (periodo di carenza) sono indennizzati dal datore secondo quanto previsto dai singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, mentre a partire dal quarto giorno subentra l’INAIL mediante la corresponsione dell’indennità per inabilità temporanea assoluta, pari al 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e rivalutata al 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.
Qualora l’incidente stradale o la caduta abbiano cagionato postumi invalidanti di natura permanente, trova applicazione la disciplina del danno biologico introdotta dall’art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000. Le menomazioni dell’integrità psicofisica vengono valutate in base all’apposita tabella delle menomazioni INAIL: per i gradi di invalidità inferiori al 6% non è previsto alcun indennizzo economico (micro-permanenti sotto soglia); per i gradi compresi tra il 6% ed il 15% l’ente eroga un indennizzo in capitale una tantum parametrato alla gravità della menomazione e all’età dell’infortunato; per le invalidità pari o superiori al 16% viene costituita una rendita vitalizia composta da due quote (una per il danno biologico e una per l’incapacità lavorativa). Per la corretta gestione delle prassi è indispensabile fare riferimento alla disciplina dell’infortunio in itinere indennizzo inail.
Oltre alle somme a titolo di invalidità, l’istituto garantisce le cure sanitarie necessarie, la fornitura di presidi protesici, il rimborso delle spese mediche sostenute e certificate, nonché specifici assegni di incollocabilità ed assistenza personale continuativa per i casi di menomazione gravissima. Qualora dal sinistro derivi il decesso del lavoratore, ai superstiti (coniuge e figli) spetta la rendita a superstiti ed un assegno una tantum per le spese funerarie.
3.2 Come si calcola ed ottiene il risarcimento del danno differenziale civilistico?
Il risarcimento del danno differenziale si ottiene azionando la responsabilità civile del terzo danneggiante o del datore di lavoro per richiedere la differenza tra il danno integrale civilistico (calcolato con le Tabelle del Tribunale) e l’indennizzo corrisposto dall’INAIL.
L’assicurazione obbligatoria INAIL presenta una funzione essenzialmente indennitaria ed assistenziale, la quale non soddisfa sempre integralmente i pregiudizi subiti dalla vittima di un incidente stradale. L’articolo 10 del D.P.R. n. 1124/1965 sancisce l’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro, ma stabilisce al contempo che la responsabilità civile permane intatta qualora l’evento sia derivato da reato perseguibile d’ufficio o violazione delle norme di prevenzione (art. 2087 c.c.), nonché quando l’incidente sia stato cagionato dalla colpa di un terzo trasportato o del conducente dell’altro veicolo coinvolto nella circolazione.
Il danno differenziale si configura come la somma algebrica risultante dalla sottrazione dell’importo indennizzato dall’INAIL rispetto al valore totale del risarcimento spettante secondo le regole del diritto civile. In sede civilistica, la liquidazione del danno alla salute avviene applicando le Tabelle dei Tribunali (come la Tabella Unica Nazionale o le Tabelle di Milano), le quali contemplano voci di danno non coperte dall’INAIL, tra cui il danno morale soggettivo (patemi d’animo e sofferenza interiore), la personalizzazione del danno biologico per incidenza su aspetti dinamico-relazionali, ed il danno patrimoniale emergente e lucrante calcolato sulla retribuzione effettiva anziché convenzionale.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito i criteri di scomputo dell’indennizzo INAIL dal risarcimento civile. La detrazione deve avvenire per poste omogenee: l’indennizzo INAIL erogato a titolo di danno biologico va scomputato esclusivamente dal valore del danno biologico civilistico, senza che l’ente possa intaccare la quota di risarcimento spettante al danneggiato a titolo di danno morale o di danno patrimoniale puro. Ciò assicura che la persona infortunata ottenga il ristoro integrale del pregiudizio patito senza subire indebite riduzioni.
Procedura per il Riconoscimento ed il Calcolo del Danno Differenziale
Invio telematico del certificato medico di primo soccorso all’INAIL e denuncia da parte del datore di lavoro entro 2 giorni dall’evento.
Visita presso la sede INAIL per la stabilizzazione dei postumi, valutazione della menomazione e liquidazione dell’indennizzo temporaneo o permanente.
Perizia medico-legale di parte civilistica per la stima del danno globale secondo le Tabelle di Milano (comprensive di danno morale e personalizzazione).
Azione risarcitoria nei confronti della compagnia assicurativa del terzo responsabile del sinistro stradale o del datore di lavoro per la somma differenziale residua.
4. L’Onere della Prova nel Contenzioso contro l’INAIL
4.1 Come provare la sussistenza dei presupposti in caso di rigetto dell’INAIL?
In caso di rigetto amministrativo da parte dell’INAIL, il lavoratore ha l’onere di allegare e provare in giudizio il nesso eziologico dell’itinerario, la compatibilità degli orari e la necessità dell’uso del mezzo proprio mediante testimonianze, verbali di polizia e perizie stradali.
Quando l’INAIL respinge l’istanza di prestazione sostenendo l’insussistenza dell’infortunio in itinere, il lavoratore deve promuovere l’opposizione amministrativa ai sensi dell’art. 104 T.U. n. 1124/1965 e, in caso di ulteriore diniego o silenzio rigetto decorso il termine di 60 giorni, adire il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro. Nel processo previdenziale, il regime dell’onere probatorio gravante sul ricorrente ex art. 2697 c.c. appare particolarmente rigoroso, in quanto spetta all’infortunato dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del diritto alla prestazione.
I principali elementi di prova da depositare in giudizio comprendono: il verbale di intervento delle Autorità di Polizia o dei Carabinieri intervenuti sul luogo dell’incidente stradale; la documentazione attestante il turno di servizio assegnato nella giornata (cartellini marcatempo, ordini di servizio o attestazioni del datore di lavoro); i prospetti degli orari dei trasporti pubblici operanti sulla linea tra l’abitazione e l’azienda per comprovare l’assenza di corse utili; nonché le testimonianze dirette di colleghi o terzi che possano confermare la regolarità e la consuetudine del percorso seguito.
Nei giudizi aventi ad oggetto l’infortunio in itinere indennizzo inail, il Giudice del Lavoro dispone quasi sempre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) medico-legale per accertare il nesso causale tra la dinamica del sinistro e le lesioni riportate, nonché per quantificare la menomazione permanente dell’integrità psicofisica. Qualora il rigetto dell’INAIL sia stato motivato da asserite anomalie del tragitto, la perizia tecnica di parte ed i rilievi fotografici risulteranno decisivi per smentire la tesi dell’ente assicuratore e dimostrare la piena legittimità del comportamento tenuto dal lavoratore.
Focus Giurisprudenziale — Onere Probatorio per l’Infortunio con Veicolo Privato
La sentenza. Tribunale Lavoro di Lamezia Terme, Sentenza n. 38 del 20 gennaio 2026
Il caso. Un dipendente scolastico subiva un incidente stradale con l’auto di proprietà mentre rientrava a casa dopo la chiusura del plesso scolastico. L’INAIL riconosceva la temporanea ma negava l’indennizzo per inabilità permanente sostenendo la mancata prova del rischio lavorativo.
La questione. Come deve essere fornita la prova della compatibilità temporale del tragitto e della necessità del veicolo per superare il diniego dell’INAIL?
La decisione della Corte. Il Tribunale ha accolto la domanda del lavoratore condannando l’INAIL al pagamento dell’indennizzo in capitale per danno biologico pari al 10%. La prova è stata ritenuta raggiunta grazie alle testimonianze sui turni di servizio ed ai verbali dei Carabinieri intervenuti sul posto.
Il principio di diritto. Il lavoratore adempie all’onere probatorio dimostrando la corrispondenza oraria tra la fine del turno e l’incidente, la regolarità dell’itinerario e l’incompatibilità dei mezzi pubblici con l’orario di smontante dal servizio.
Cosa significa in pratica per te. Conserva sempre i turni di lavoro approvati e richiedi immediatamente il verbale alle forze dell’ordine intervenute per poter smontare le contestazioni dell’INAIL in sede di ricorso.
Esempio Pratico — Incidente in Moto nel Tragitto e Tutela Legale Integrale
Il Caso
Marco, operaio con turno d’inizio alle 06:00 del mattino, si reca in fabbrica a bordo del proprio scooter poiché a quell’ora i bus cittadini non sono ancora in servizio. Durante il tragitto viene travolto da un’automobile che svoltava vietando la precedenza. Marco riporta la frattura della gamba con postumi permanenti del 12%. L’INAIL respinge inizialmente la pratica sostenendo che avrebbe dovuto muoversi a piedi.
La Norma Applicabile
Art. 2 D.P.R. n. 1124/1965 per il riconoscimento della necessità relativa del mezzo proprio; artt. 2043 e 2054 c.c. per la responsabilità civile del terzo automobilista in ordine al risarcimento del danno differenziale biologico e morale.
La Soluzione Legale
Attraverso il ricorso al Giudice del Lavoro, Marco ottiene la condanna dell’INAIL alla corresponsione dell’indennizzo in capitale per danno biologico pari al 12%. Contestualmente, azionando la responsabilità civile contro l’assicurazione dell’automobilista, riceve l’ulteriore risarcimento del danno differenziale a copertura del danno morale e del danno biologico integrale scomputando la sola quota INAIL.
5. Conclusioni e Consigli Pratici per i Lavoratori Infortunati
La disciplina che regola la materia dell’infortunio in itinere indennizzo inail costituisce un baluardo fondamentale per la sicurezza economica dei lavoratori dipendenti che affrontano quotidianamente i pericoli della circolazione stradale. Tuttavia, la tendenza dell’ente assicuratore a contestare la necessità dei mezzi privati e la tollerabilità delle deviazioni richiede una gestione tempestiva ed accurata dell’infortunio fin dai primi momenti successivi all’evento.
Qualora dovesse verificarsi un incidente stradale nel tragitto verso la sede lavorativa o durante il rientro a casa, è consigliabile seguire queste indicazioni operative fondamentali: richiedere sempre l’intervento delle Autorità (Polizia Locale o Carabinieri) sul luogo del sinistro per la redazione del verbale ufficiale; comunicare immediatamente l’evento al datore di lavoro fornendo il numero del certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso con la dicitura espressa di infortunio sul lavoro; conservare le prove dell’incompatibilità degli orari dei mezzi pubblici e le attestazioni dei turni di lavoro; ed infine consultare un legale esperto per valutare l’opportunità di richiedere il risarcimento del danno differenziale nei confronti dei terzi responsabili.
In questa guida abbiamo esaminato la normativa, la giurisprudenza di merito più recente ed i criteri pratici per tutelare i propri diritti. Lo Studio Legale Moscarini assiste quotidianamente i lavoratori e le loro famiglie nella fase di opposizione ai provvedimenti di rigetto dell’INAIL e nell’azione civile volte ad assicurare il ristoro integrale di tutti i danni patiti.
6. Domande Frequenti (FAQ)
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Lo Studio Legale Moscarini offre assistenza giudiziale e stragiudiziale specializzata per la contestazione dei verbali INAIL, la tutela dei diritti del lavoratore ed il recupero del risarcimento del danno differenziale.
Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Art. 2 e Art. 210 – Testo Unico INAIL)
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Art. 12 – Tipizzazione infortunio in itinere)
- Codice Civile (Art. 2087 e Art. 2054 – Tutela delle condizioni di lavoro e responsabilità civile)
Giurisprudenza citata
- Tribunale Lavoro di Napoli, Sentenza n. 2708 del 25 marzo 2026 (Riconoscimento deviazione necessitata per accompagnamento figli a scuola e necessità relativa del mezzo proprio).
- Tribunale Lavoro di Lamezia Terme, Sentenza n. 38 del 20 gennaio 2026 (Presupposti dell’infortunio in itinere ex art. 12 D.Lgs. 38/2000 e prova oraria della fine del turno).
- Giurisprudenza costante ex art. 12 d.lgs. n. 38/2000 (Esclusione della copertura in presenza di mezzi pubblici operativi e difetto della prova della necessità).
- Tribunale Lavoro di Trieste, Sentenza n. 89 del 7 maggio 2025 (Uso del mezzo privato dettato da esigenze di mera comodità personale ed esonero INAIL).
- Tribunale Lavoro di Cosenza, Sentenza n. 524 del 14 marzo 2025 (Operatività della tutela per il tratto pedonale dall’autovettura alla sede lavorativa).
- Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Ordinanza n. 16835 del 2017 (Principio di necessità relativa dell’uso del mezzo privato per ragioni familiari).
