Pignoramento conto corrente: limiti e franchigia 2026
Ricevere la notifica di un pignoramento del conto corrente bancario o postale rappresenta una delle situazioni finanziarie e personali più delicate per cittadini e imprenditori. Quando il c.d. pignoramento presso terzi viene notificato all’istituto di credito, la banca è tenuta per legge a vincolare le somme giacenti, limitando la disponibilità del correntista e bloccando l’operatività dell’intero conto fino a concorrenza del credito azionato.
Tuttavia, il pignoramento del conto corrente non costituisce una misura cieca o priva di garanzie per il debitore. Il nostro ordinamento giuridico, in attuazione dei principi costituzionali posti a tutela della dignità umana e del sostentamento vitale (artt. 2 e 38 Cost.), fissa precisi confini quantitativi ed esenzioni invalicabili. Per valutare correttamente la portata di un blocco bancario è indispensabile comprendere in che modo operano i pignoramento conto corrente limiti e quali franchigie siano previste per retribuzioni da lavoro e trattamenti pensionistici.
In questa guida fondamentale, analizziamo nel dettaglio la disciplina del pignoramento presso terzi alla luce dell’art. 545 del Codice di Procedura Civile, le novità in materia di riscossione esattoriale, la storica pronuncia della Corte di Cassazione n. 28520/2025 in materia di conti in rosso e vincolo dei 60 giorni, e le azioni concrete da intraprendere per opporsi a un vincolo sproporzionato o illegittimo.
In Sintesi: Punti Chiave
- FRANCHIGIA SUL SALDO PREGRESSO: Le somme giacenti su conto corrente antecedenti al pignoramento e derivanti da stipendio o pensione sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale.
- ACCREDITI SUCCESSIVI E VINCOLO DEI 60 GIORNI: Per le somme accreditate in data pari o successiva al pignoramento si applica il limite ordinario del quinto (ovvero le aliquote del 1/10 o 1/7 per il Fisco). La Cassazione (Sent. 28520/2025) ha chiarito che il pignoramento vincola anche i conti vuoti o in rosso per un periodo di 60 giorni.
- TUTELE E OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: Qualora la banca blocchi somme protette dalla franchigia o superi i tetti di legge, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo lo sblocco immediato delle somme illegittimamente trattenute.
Indice dei Contenuti
1. Come funziona il pignoramento del conto corrente e quali somme sono protette?
Il procedimento di pignoramento presso terzi prende forma quando un creditore, munito di un titolo esecutivo valido (come un decreto ingiuntivo esecutivo, una sentenza o una cartella di pagamento) e del relativo atto di precetto, notifica l’atto esecutivo sia al debitore sia all’istituto di credito o alle Poste Italiane. Dal giorno della notificazione dell’atto ex art. 543 c.p.c., la banca assume gli obblighi di custode relativamente alle somme giacenti sul conto del debitore ex art. 546 c.p.c.
L’effetto immediato dell’atto di pignoramento è la indisponibilità della provvista fino a concorrenza dell’importo del credito azionato, aumentato delle spese di procedura. Tuttavia, affinché l’esecuzione forzata non privi l’individuo dei mezzi minimi necessari per la propria sopravvivenza, l’articolo 545 del Codice di Procedura Civile disciplina rigide soglie di impignorabilità parziale.
1.1 Qual è la franchigia per lo stipendio già depositato sul conto?
La franchigia di impignorabilità sulle somme giacenti su conto corrente derivanti da stipendio o salario accreditati prima della notifica del pignoramento è pari al triplo della misura mensile dell’assegno sociale. Questo significa che l’istituto di credito non può vincolare in alcun modo le giacenze bancarie fino a concorrenza di tale somma, potendo pignorare esclusivamente l’importo che supera tale tetto legale.
Per comprendere concretamente il meccanismo di tutela, consideriamo che la soglia viene determinata moltiplicando per tre l’importo dell’assegno sociale annualmente aggiornato dall’INPS (che per l’anno di riferimento si aggira attorno ai 534,41 euro mensili, fissando il triplo a circa 1.603,23 euro).
Se alla data di notifica del pignoramento sul conto corrente risulta una giacenza complessiva di 1.200 euro derivante da retribuzione da lavoro dipendente, l’intero saldo rimane completamente libero e impignorabile, perché inferiore al triplo dell’assegno sociale. La banca non può applicare alcun blocco su tale somma. Se invece il saldo giacente è pari a 3.000 euro, il pignoramento potrà colpire soltanto la quota eccedente la franchigia dei 1.603,23 euro, ossia esattamente 1.396,77 euro.
Focus Normativo — Articolo 545, comma 8, c.p.c. — La Franchigia sul Saldo Pregresso
Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Il pignoramento eseguito in violazione di tali limiti è parzialmente inefficace ed è rilevato d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.
1.2 Come si calcola il limite di pignorabilità per le pensioni?
Per i trattamenti pensionistici e le indennità di quiescenza si applica una duplice tutela: il doppio dell’assegno sociale (con il minimo di 1.000 euro) alla fonte, ed il triplo dell’assegno sociale se la pensione è già accreditata sul conto. La disciplina previdenziale assicura così che il pensionato non si veda mai privato del proprio minimo vitale.
Quando il pignoramento colpisce somme giacenti sul conto corrente depositate prima della notifica e provenienti da trattamenti pensionistici, la regola ricalca la franchigia prevista per gli stipendi: la provvista è aggredibile soltanto per la quota che supera il triplo dell’assegno sociale. Qualora invece l’ente erogatore (INPS o Cassa di previdenza) riceva direttamente il pignoramento prima dell’accredito in banca, si applica la soglia di salvaguardia assoluta pari al doppio della misura mensile dell’assegno sociale.
Come confermato dalla giurisprudenza di merito, una volta che le somme pensionistiche affluiscono al conto corrente, esse non perdono la propria speciale tutela, a patto che il conto sia alimentato in modo chiaro da tali entrate previdenziali.
Focus Giurisprudenziale — Franchigia sul triplo dell’assegno sociale per pensioni accreditate su conto corrente
La sentenza. Corte d’Appello di Bologna, n. 970 dell’8 aprile 2026
Il caso. Un’anziana contribuente ha subito un pignoramento presso terzi eseguito dal concessionario della riscossione sul proprio conto corrente postale, alimentato unicamente dalla pensione di invalidità. Il saldo giacente era pari a 1.324,45 euro. Il Tribunale di prime cure ha rigettato l’opposizione sostenendo che la riscossione esattoriale non fosse soggetta ai limiti generali dell’art. 545 c.p.c.
La questione. Se la franchigia del triplo dell’assegno sociale ex art. 545, comma 8, c.p.c. trovi applicazione anche nell’esecuzione esattoriale quando il conto corrente è alimentato da trattamenti pensionistici.
La decisione della Corte. La Corte d’Appello di Bologna ha accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado. I giudici hanno chiarito che nell’esecuzione esattoriale, laddove le somme giacenti derivino da pensione, si applica l’integrale disciplina di garanzia dell’art. 545 c.p.c. Essendo il saldo presente sul conto (1.324,45 euro) inferiore alla franchigia del triplo dell’assegno sociale (pari a 1.623,03 euro per l’anno di riferimento), il pignoramento è stato dichiarato integralmente inefficace con ordine di restituzione immediata delle somme.
Il principio di diritto. I limiti alla pignorabilità stabiliti dall’art. 545, comma 8, c.p.c. a tutela del minimo vitale si applicano a tutte le procedure esecutive, comprese quelle esattoriali.
Cosa significa in pratica per te. Se sul tuo conto corrente è depositata una pensione ed il saldo è inferiore a tre volte l’assegno sociale, la banca o le Poste non possono versare un solo euro al creditore o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Tabella di Confronto: Limiti di Pignorabilità del Conto Corrente
2. Accrediti successivi, conti in rosso e la svolta dei 60 giorni
Mentre le somme presenti sul conto al momento della notifica beneficiano della franchigia sul saldo pregresso, una disciplina specifica regola i versamenti di stipendio e pensione che arrivano sul conto corrente in data pari o successiva al pignoramento. Per questi accrediti futuri non si applica più la franchigia del triplo dell’assegno sociale, ma riprendono vigore i limiti percentuali ordinari del quinto (20%) previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la banca che agisce in veste di terzo pignorato deve mantenere una gestione distinta tra la provvista storica giacente alla data della notifica e i flussi finanziari di nuova erogazione.
2.1 Cosa succede se il conto corrente pignorato è a zero o in rosso?
Se al momento del pignoramento il conto corrente ha un saldo pari a zero o presenta un saldo negativo (conto in rosso), la notifica rimane valida e cattura per 60 giorni qualsiasi accredito futuro. Si tratta di un chiarimento di dirompente impatto pratico sancito dalla Corte di Cassazione, che ha superato la vecchia tesi secondo cui il pignoramento su un conto privo di giacenza si estingueva istantaneamente.
La Suprema Corte ha precisato che la notifica dell’atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. instaura un vincolo d’indisponibilità di natura continuativa. Pertanto, anche se nel giorno dell’accesso del creditore il saldo contabile è negativo o nullo, la banca non può chiudere la pratica con un’attestazione negativa definitiva, ma deve congelare gli accrediti di stipendio o pensione che giungeranno sul conto nei 60 giorni successivi.
Su tali nuovi versamenti, la banca applicherà la trattenuta del quinto o le aliquote di legge, rilasciando al correntista la restante quota parte per il sostentamento mensile.
Focus Giurisprudenziale — Efficacia del pignoramento su conto corrente in rosso per 60 giorni
La sentenza. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, n. 28520 del 27 ottobre 2025
Il caso. Un creditore procedeva al pignoramento del conto corrente di un debitore presso una banca commerciale. Alla data della notificazione dell’atto, il conto corrente del debitore presentava un saldo in rosso (scoperto di conto). La banca dichiarava l’assenza di somme giacenti, ma nelle settimane successive affluivano nuovi bonifici stipendiali. Il debitore eccepiva la nullità del pignoramento per mancanza di provvista originaria.
La questione. Se il pignoramento del conto corrente con saldo pari a zero o in rosso si estingua immediatamente o se conservi efficacia vincolante sugli accrediti che sopravvengono successivamente.
La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha stabilito che il pignoramento del conto corrente non esaurisce i suoi effetti con la prima verifica del saldo, ma genera un vincolo di custodia della durata di 60 giorni. Pertanto, il conto in rosso o a zero rimane comunque assoggettato al pignoramento: tutte le somme a titolo di stipendio o pensione che vi affluiscono nei 60 giorni successivi vengono vincolate nei limiti di legge del quinto, dovendo la banca accantonare la parte pignorabile.
Il principio di diritto. Il pignoramento presso terzi di conto corrente bancario crea un vincolo d’indisponibilità con efficacia estesa a 60 giorni dalla notifica, idoneo a catturare le somme che vi affluiscano successivamente, anche se la giacenza iniziale sia nulla o negativa.
Cosa significa in pratica per te. Se il tuo conto corrente è in rosso e ricevi un pignoramento, non pensare che il blocco sia inefficace: qualsiasi stipendio o pensione accreditato entro i successivi due mesi verrà decurtato nei limiti della quota pignorabile.
Schema a Flusso: Il Ciclo di Efficacia del Pignoramento (60 Giorni)
Notifica dell’Atto al Terzo (Banca/Poste)
L’atto viene notificato alla banca ex art. 543 c.p.c. La banca verifica il saldo giacente alla data della notifica.
Verifica della Franchigia sul Saldo Pregresso
Se lo stipendio/pensione è già sul conto, le somme fino a 3 volte l’assegno sociale sono intoccabili. L’eccedenza viene bloccata.
Finestra di Vincolo sui Nuovi Accrediti (60 Giorni)
Sui conti in rosso o vuoti, per 60 giorni ogni nuovo accredito di stipendio o pensione subisce il vincolo del quinto (20%).
Per approfondire
Prima di arrivare al pignoramento, verifica se il decreto ingiuntivo alla base dell’esecuzione sia stato emesso su clausole trasparenti e legittime. Leggi l’approfondimento sul controllo delle clausole vessatorie nel decreto ingiuntivo.
2.2 Quali sono le regole per i conti correnti cointestati e i conti misti?
Nei conti correnti cointestati il pignoramento colpisce esclusivamente il 50% delle somme giacenti, mentre nei conti ‘misti’ si rischia di perdere la franchigia se sul conto affluiscono entrate non lavorative. La gestione dei conti a firme congiunte o disgiunte e la provenienza del denaro richiedono un’attenta analisi tecnica.
Per quanto concerne i conti cointestati, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 24707/2023) applica la presunzione di contitolarità delle quote in parti uguali ex art. 1298 c.c. Di conseguenza, se sul conto cointestato sono presenti 10.000 euro ed il pignoramento è notificato nei confronti di uno solo dei due cointestatari, la banca può vincolare al massimo 5.000 euro (la quota del debitore). L’altro cointestatario estraneo all’esecuzione conserverà la piena disponibilità della propria metà.
Una criticità sostanziale emerge invece per i conti cosiddetti misti. Se sul conto corrente sul quale viene accreditato lo stipendio confluiscono abitualmente altre entrate (come rimborsi spese societari, compensi da amministratore, proventi da vendite occasionali o canoni di locazione), la giurisprudenza di merito ritiene inapplicabile la franchigia dell’art. 545, comma 8, c.p.c. sul saldo pregresso. Poiché il denaro è bene fungibile, non è possibile identificare se la giacenza sia costituita da stipendio o da altre fonti non protette.
Focus Giurisprudenziale — Inapplicabilità della franchigia di impignorabilità sui conti correnti di natura mista
La sentenza. Tribunale di Ferrara, n. 859 del 24 settembre 2025
Il caso. Un’amministratrice di società ha subito un pignoramento del conto corrente su cui venivano accreditati sia il salario da lavoro dipendente sia rimborsi spese e compensi di amministrazione societaria. L’opponente ha chiesto l’applicazione della franchigia ex art. 545, comma 8, c.p.c. sostenendo che la giacenza derivasse prevalentemente da lavoro.
La questione. Se i limiti di pignorabilità sul saldo pregresso siano applicabili quando sul conto corrente affluiscono entrate eterogenee non riconducibili in via esclusiva a stipendio o pensione.
La decisione della Corte. Il Tribunale di Ferrara ha rigettato l’opposizione, affermando che nei conti correnti di natura “mista” si verifica una confusione patrimoniale che rende impossibile distinguere se la disponibilità residua al momento del pignoramento sia costituita da redditi da lavoro o da compensi societari. I compensi dell’amministratore societario non beneficiano dei tetti di impignorabilità (Cass. S.U. n. 1545/2017). Di conseguenza, la franchigia del triplo dell’assegno sociale non si applica al saldo pregresso nei conti misti.
Il principio di diritto. I limiti di impignorabilità relativa previsti dall’art. 545, comma 8, c.p.c. operano solo per conti correnti alimentati esclusivamente da somme da rapporto di lavoro o pensione; nei conti misti le giacenze pregresse sono integralmente pignorabili.
Cosa significa in pratica per te. Evita di far transitare sul conto su cui ricevi lo stipendio somme o bonifici estranei al rapporto di lavoro, altrimenti in caso di pignoramento rischierai di perdere la franchigia protettiva.
3. Le regole speciali per le cartelle esattoriali e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Quando il creditore procedere non è un soggetto privato ma l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per crediti tributari, sanzioni o contributi previdenziali omessi, si applicano regole speciali di pignoramento esattoriale di cui al D.P.R. n. 602/1973 (recentemente riordinato nel Testo Unico della Riscossione ex D.Lgs. n. 33/2025).
La riscossione pubblica dispone del potere di pignoramento diretto via PEC ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, ordinando all’istituto bancario di pagare direttamente l’importo dovuto entro 60 giorni, senza la preventiva udienza davanti al Giudice dell’Esecuzione.
3.1 Quali sono i limiti percentuali per i debiti con il Fisco?
Per i debiti esattoriali e tributari, il pignoramento delle retribuzioni e dei nuovi accrediti sul conto corrente segue aliquote ridotte a scaglioni: 1/10 per stipendi fino a 2.500 euro, 1/7 tra 2.500 e 5.000 euro, e 1/5 oltre i 5.000 euro. Questa disciplina (art. 72-ter D.P.R. 602/1973 e art. 171 D.Lgs. 33/2025) attenua la trattenuta ordinaria del 20% per i redditi di importo medio-basso.
Nel dettaglio, gli scaglioni di pignorabilità esattoriale operano secondo la seguente suddivisione:
- Fino a 2.500 euro nette mensili: il pignoramento della Riscossione non può superare un decimo (1/10, pari al 10%).
- Tra 2.505 euro e 5.000 euro nette mensili: il pignoramento non può superare un settimo (1/7, pari a circa il 14,28%).
- Oltre 5.000 euro nette mensili: si applica il limite ordinario del quinto (1/5, pari al 20%).
Tali percentuali ridotte rappresentano un’importante tutela per il lavoratore o il pensionato che debba affrontare cartelle di pagamento di ammontare elevato.
3.2 L’ultimo emolumento accreditato è davvero impignorabile per la riscossione?
Sì, nel pignoramento esattoriale eseguito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul conto corrente, l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditata è totalmente impignorabile. Lo stabilisce espressamente l’art. 72-ter, comma 2-bis del D.P.R. 602/1973 (e art. 171, comma 3, D.Lgs. 33/2025).
La norma prevede che gli obblighi di custodia e di versamento della banca non si estendano in alcun caso all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo. Se sul conto del debitore è presente una giacenza pari o inferiore all’importo dell’ultimo stipendio percepito nel mese, la banca non può versare alcuna somma all’Agente della Riscossione.
Come confermato dalla sentenza del Tribunale di Rovigo n. 32/2025 e dal Tribunale di Lecce n. 1047/2026, l’esenzione dell’ultimo emolumento opera automaticamente e costituisce un limite vincolante per l’istituto di credito.
Esempio Pratico — Calcolo della Franchigia e del Pignoramento Esattoriale
Il Caso
Marco ha un debito per cartelle esattoriali non pagate di 12.000 euro. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica un pignoramento ex art. 72-bis presso la sua banca. Alla data della notifica, sul conto corrente di Marco (alimentato solo da stipendio) giacciono 2.200 euro.
La Norma Applicabile
Si applicano l’art. 545, co. 8, c.p.c. (franchigia del triplo dell’assegno sociale pari a circa 1.603,23 euro) e l’art. 72-ter co. 2-bis D.P.R. 602/1973 (esenzione dell’ultimo emolumento accreditato).
La Soluzione
La banca deve garantire a Marco la franchigia intoccabile di 1.603,23 euro. Di conseguenza, la somma che la banca potrà trattenere sul saldo pregresso è pari unicamente a 596,77 euro (2.200 euro – 1.603,23 euro). Sui successivi stipendi accreditati entro 60 giorni, la trattenuta sarà limitata a un decimo (10%) poiché lo stipendio di Marco è inferiore a 2.500 euro.
4. Come sbloccare il conto corrente pignorato ed opporsi all’esecuzione
Se la banca applica un blocco totale ed illegittimo sul conto corrente ignorando la franchigia di legge, oppure se il creditore esegue un pignoramento sproporzionato sul conto ed un contemporaneo pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, il debitore ha il diritto di agire immediatamente per la tutela dei propri diritti.
La tutela contro i vincoli illegittimi non avviene in modo automatico attraverso semplici reclami verbali alla filiale, ma richiede l’attivazione degli idonei rimedi processuali davanti al Tribunale competente.
4.1 Come si propone l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.?
L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. è lo strumento principale con cui il debitore contesta il diritto del creditore di pignorare somme impignorabili o eccedenti la franchigia. Il ricorso si deposita davanti al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale del luogo di residenza o sede del terzo pignorato.
Attraverso il ricorso ex art. 615 c.p.c., il debitore dimostra documentatamente la provenienza delle somme (estratto conto, buste paga o cedolini di pensione) ed eccepisce la parziale o totale inefficacia del pignoramento ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 545 c.p.c. Unitamente al ricorso, è possibile chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva o la liberazione immediata delle somme eccedenti la quota pignorabile.
La giurisprudenza ha confermato che l’inefficacia per violazione dei limiti di pignorabilità è parziale ed è rilevabile anche d’ufficio dal Giudice dell’Esecuzione in sede di dichiarazione del terzo o di udienza di assegnazione.
4.2 Si può chiedere la riduzione o la liberazione parziale delle somme?
Sì, ai sensi dell’articolo 496 del Codice di Procedura Civile, il debitore può chiedere al Giudice dell’Esecuzione la riduzione del pignoramento qualora il valore dei beni o dei conti vincolati superi l’ammontare del credito azionato e delle spese. La richiesta viene valutata sentite le parti con ordinanza del giudice.
Inoltre, quando il creditore notifica il pignoramento presso più banche contemporaneamente o notifica il pignoramento sia presso il datore di lavoro (con decurtazione del quinto alla fonte) sia sul conto corrente bancario ove affluisce il medesimo stipendio netto, si configura una duplicazione o un pignoramento cumulativo eccessivo. In tali circostanze, l’avvocato difensore può formulare istanza d’urgenza per la dichiarazione di inefficacia del secondo pignoramento o per la limitazione del vincolo ad una sola modalità esecutiva, salvaguardando la continuità di vita del debitore e del suo nucleo familiare.
Conclusioni
Il pignoramento conto corrente limiti rappresenta una disciplina di fondamentale bilanciamento tra il diritto del creditore a soddisfare le proprie pretese e la garanzia costituzionale che tutela il minimo vitale di ciascun cittadino. La legge e la consolidata giurisprudenza di legittimità fisse vincoli precisi: la franchigia del triplo dell’assegno sociale per i saldi pregressi da lavoro o pensione, le aliquote ridotte del decimo per i debiti esattoriali ed il vincolo dei 60 giorni per i conti in rosso.
Fronteggiare un pignoramento del conto richiede tempestività, analisi della provenienza della provvista e una rigorosa strategia di difesa davanti al Giudice dell’Esecuzione. Rivolgersi tempestivamente a professionisti esperti consente di sbloccare la quota di conto indebitamente congelata e di ripristinare la corretta operatività finanziaria personale o aziendale.
Domande Frequenti (FAQ)
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Articolo 545 Codice di Procedura Civile (Crediti impignorabili e limiti di pignorabilità)
- Articolo 546 Codice di Procedura Civile (Obblighi del terzo pignorato)
- Articolo 72-ter D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Limiti di pignorabilità nella riscossione esattoriale)
- Articolo 171 D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione)
Giurisprudenza citata
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025 (Efficacia per 60 giorni del pignoramento su conto corrente in rosso o con saldo zero).
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 24707 del 17 agosto 2023 (Presunzione di contitolarità al 50% sul pignoramento di conto cointestato).
- Corte di Cassazione, Sez. U., Sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 (Esclusione dei compensi di amministrazione dai limiti di impignorabilità lavorativa).
- Corte d’Appello di Bologna, Sez. Civile, Sentenza n. 970 dell’8 aprile 2026 (Applicabilità della franchigia del triplo dell’assegno sociale alle pensioni nei pignoramenti esattoriali).
- Tribunale di Ferrara, Sez. Civile, Sentenza n. 859 del 24 settembre 2025 (Inapplicabilità della franchigia di impignorabilità sui conti correnti misti).
- Tribunale di Rovigo, Sez. Civile, Sentenza n. 32 del 22 gennaio 2025 (Esenzione dell’ultimo emolumento accreditato nella riscossione esattoriale).
- Tribunale di Lecce, Sez. Civile, Sentenza n. 1047 del 18 marzo 2026 (Trattenuta del decimo sugli accrediti coevi al pignoramento).
