Lavori in edilizia libera: quali interventi non richiedono CILA?
Quando decidi di rinnovare la tua abitazione, ammodernare un terrazzo o installare una protezione dal sole per la bella stagione, una delle prime domande che ti poni riguarda la burocrazia edilizia ed il timore di commettere un abuso senza saperlo. Negli ultimi anni il legislatore italiano ha intrapreso un percorso di forte semplificazione, culminato con la tipizzazione di numerose opere di manutenzione straordinaria in edilizia libera che possono essere eseguite liberamente, senza dover richiedere permessi al Comune o presentare pratiche burocratiche complesse.
Tuttavia, l’espressione “edilizia libera” viene fin troppo spesso fraintesa dai cittadini, generando la falsa convinzione che l’assenza di un titolo abilitativo equivalga ad un’assoluta anarchia costruttiva. Il confine tra un intervento libero e un’opera soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o Permesso di Costruire è estremamente sottile: basta aggiungere un impianto di riscaldamento ad una vetrata o fissare in modo permanente un pannello per trasformare un semplice riparo in una ristrutturazione pesante punibile con l’ordine di demolizione.
In questa guida approfondita, aggiornata con le ultime novità normative del Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024 convertito in L. 105/2024) e con l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato e dai Giudici di Merito, ti spieghiamo esattamente quali lavori rientrano nella manutenzione straordinaria in edilizia libera, come installare correttamente vetrate panoramiche (VEPA) e pergotende, e quali errori evitare per proteggere la tua casa ed il valore del tuo immobile.
In Sintesi: Punti Chiave
- Assenza di Titoli Abilitativi: I lavori in edilizia libera non richiedono CILA, SCIA né Permesso di Costruire, ma devono sempre rispettare le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e i vincoli di settore.
- VEPA e Pergotende Ammesse: Le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) su balconi, logge e porticati e le pergotende bioclimatiche sono esenti da CILA purché non creino uno spazio stabilmente chiuso con nuova volumetria o superficie utile.
- Il Limite degli Impianti: Se una vetrata o una pergotenda viene dotata di impianti di riscaldamento o climatizzazione fissi, la giurisprudenza la qualifica come nuova stanza abitabile, facendo scattare l’obbligo del permesso di costruire.
- Vincoli e Condominio: L’edilizia libera non sovverte il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004) né il decoro architettonico condominiale ex art. 1122 c.c.
Indice dei Contenuti
1. Cos’è l’edilizia libera e come funziona il regime dei titoli edilizi
Il sistema urbanistico ed edilizio italiano si fonda su una regola generale: qualunque opera idonea a trasformare il territorio o l’aspetto esterno di un edificio richiede un preventivo controllo amministrativo da parte del Comune. Tale controllo si esprime attraverso titoli abilitativi ad ampiezza crescente, che vanno dalla semplice comunicazione asseverata al formale permesso di costruire rilasciato dallo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). Nell’ambito di questo quadro normativo, l’attività edilizia libera rappresenta la categoria di interventi a più basso impatto, per la quale il legislatore ha scelto di eliminare del tutto l’obbligo di presentare domande o comunicazioni preventive.
1.1 Quali sono i titoli abilitativi necessari per i lavori in casa?
Per eseguire lavori edilizi nella propria abitazione esistono quattro distinti regimi amministrativi stabiliti dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001): l’Attività Edilizia Libera (senza comunicazione), la CILA per la manutenzione straordinaria leggera, la SCIA per le modifiche strutturali ed il Permesso di Costruire per le nuove costruzioni e gli ampliamenti volumetrici.
Per orientarsi correttamente ed evitare errori che potrebbero compromettere la regolarità urbanistica della tua casa, è indispensabile conoscere la gerarchia dei quattro regimi edilizi previsti dall’ordinamento italiano:
- Attività Edilizia Libera (Art. 6 D.P.R. 380/2001): Comprende tutte le opere ordinarie, la sostituzione delle finiture, l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA), pergotende e impianti solari solari/fotovoltaici. Non richiede alcun titolo amministrativo né l’intervento obbligatorio di un tecnico abilitato.
- CILA – Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (Art. 6-bis D.P.R. 380/2001): Si applica agli interventi di manutenzione straordinaria “leggera”, ossia opere che rinnovano parti dell’immobile o modificano la distribuzione interna (apertura/spostamento di porte e tramezzi) senza alterare la volumetria complessiva e senza toccare la struttura portante. Richiede l’asseverazione di un tecnico (geometra, architetto o ingegnere).
- SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Art. 22 D.P.R. 380/2001): È necessaria per la manutenzione straordinaria “pesante” e il restauro conservativo che interessano le parti strutturali dell’edificio (travi, pilastri, solai, muri maestri). Consente di iniziare i lavori immediatamente dopo la presentazione.
- Permesso di Costruire (Art. 10 D.P.R. 380/2001): È il titolo abilitativo formale richiesto per le nuove costruzioni, la ristrutturazione urbanistica e tutti gli interventi che comportano aumento di volumetria o superficie utile ovvero cambi di destinazione d’uso urbanisticamente rilevanti.
I 4 Regimi dell’Edilizia Residenziale in Italia
Edilizia Libera
Nessuna comunicazione o titolo abilitativo. Opere ordinarie, VEPA, pergotende e barriere architettoniche.
CILA
Manutenzione straordinaria leggera. Spostamento pareti interne e frazionamenti senza toccare la struttura.
SCIA
Manutenzione straordinaria pesante. Modifiche a travi, pilastri, solai e prospetti vincolati.
Permesso di Costruire
Provvedimento espresso del Comune per nuove volumetrie, ampliamenti e ristrutturazioni pesanti.
1.2 Quando la manutenzione straordinaria diventa edilizia libera?
La manutenzione straordinaria rientra nella manutenzione straordinaria in edilizia libera nei soli casi espressamente individuati dall’articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e dal Glossario Unico delle opere libere (D.M. 2 marzo 2018), ossia quando le opere rinnovano o sostituiscono impianti ed elementi accessori senza alterare la sagoma, la volumetria o i prospetti originari.
La distinzione tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria in edilizia libera risiede nell’entità e nell’innovazione tecnologica dell’intervento. Mentre la manutenzione ordinaria riguarda la mera riparazione o rinnovamento delle finiture preesistenti (tinteggiatura, sostituzione pavimenti, riparazione sanitari), le opere di manutenzione straordinaria in edilizia libera consentono di introdurre elementi tecnologici nuovi o migliorativi a condizione che non creino nuova superficie utile.
Focus Normativo — Art. 6 D.P.R. 380/2001 e D.M. 2 marzo 2018
L’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia stabilisce che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo i lavori di manutenzione ordinaria, l’eliminazione delle barriere architettoniche (senza ascensori esterni), l’installazione di pompe di calore aria-aria sotto i 12 kW, la posa di pannelli solari e fotovoltaici al di fuori della zona A (centri storici), la realizzazione di pavimentazioni esterne contenute entro l’indice di permeabilità e le opere di arredo pertinenziale. Il Glossario dell’Edilizia Libera ha precisato 58 categorie dettagliate di interventi esenti da CILA.
Per comprendere la portata di queste semplificazioni, occorre considerare che l’integrazione di impianti o la sostituzione di serramenti esterni con altri di forma e colore identici rientra nell’attività libera. Se tuttavia decidi di regolarizzare una difformità pregresso o un intervento edilizio eseguito nel passato, dovrai far riferimento alle procedure previste per lo stato legittimo dell’immobile.
Per approfondire
Per comprendere come il Decreto Salva Casa permette di regolarizzare le piccole difformità pregresse prima di avviare nuovi lavori, scopri i dettagli della nostra analisi sulla sanatoria semplificata. Leggi la guida completa alla Sanatoria del Decreto Salva Casa.
2. Quali interventi specifici si possono fare senza permessi (VEPA, pergotende e impianti)
Negli ultimi anni la richiesta di spazi esterni vivibili ed efficienti dal punto di vista energetico ha spinto il legislatore a chiarire il regime applicabile a due delle strutture più diffuse nelle abitazioni italiane: le vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e le pergotende bioclimatiche. Il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024) ha riscritto le lettere b-bis) e b-ter) dell’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, fugando molti dei dubbi giurisprudenziali del passato.
2.1 Come installare vetrate panoramiche amovibili (VEPA) senza CILA?
L’installazione delle vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) rientra tassativamente nella manutenzione straordinaria in edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del D.P.R. 380/2001, a condizione che siano totalmente trasparenti, amovibili a pacchetto, posizionate su balconi, logge o porticati non pubblici e non generino nuova volumetria o spazi stabilmente chiusi.
La norma introdotta dal legislatore definisce in modo stringente le caratteristiche costruttive che una vetrata deve possedere per non richiedere la CILA o il permesso di costruire. Le VEPA devono assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche e parziale impermeabilizzazione. Devono inoltre garantire una naturale microaerazione ed un profilo estetico di minimo impatto visivo che non alteri le linee architettoniche dell’edificio.
Focus Giurisprudenziale — Vetrate VEPA e amovibilità
La sentenza. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 628 del 27 gennaio 2026
Il caso. Un Comune ordinava la demolizione delle vetrate trasparenti richiudibili a pacchetto installate sul terrazzo di una privato, sostenendo la necessità del permesso di costruire per la creazione di un nuovo volume abitabile.
La questione. Le vetrate scorrevoli in vetro privo di termoisolamento costituiscono edilizia libera o richiedono un titolo edilizio espresso?
La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del privato annullando l’ordine di demolizione. La Sezione ha stabilito che le vetrate trasparenti amovibili e retraibili a pacchetto rientrano nell’edilizia libera ex art. 6 TUE, in quanto valorizzano la fruizione temporanea dello spazio esterno senza creare un ambiente stanziale chiuso, a condizione che manchino allacciamenti agli impianti di riscaldamento o climatizzazione della casa.
Il principio di diritto. La chiusura di balconi o logge mediante vetrate trasparenti amovibili non configura un organismo edilizio rilevante se non determina una trasformazione stabile del territorio e non altera i volumi.
Cosa significa in pratica per te. Puoi installare vetrate VEPA sul tuo balcone senza chiedere la CILA al Comune, a patto che siano del tutto trasparenti, facili da impacchettare e prive di termosifoni o condizionatori fissi dedicati.
2.2 Quali regole valgono per pergotende, tende da sole e bioclimatiche?
Le pergotende, le tende da sole e le pergole bioclimatiche con elementi orientabili o teli retrattili sono considerate opere di protezione dal sole in edilizia libera (art. 6, comma 1, lett. b-ter D.P.R. 380/2001), purché la struttura di sostegno sia un elemento meramente accessorio rispetto alla tenda principale.
Il Decreto Salva Casa ha espressamente inserito nel Testo Unico dell’Edilizia la lettera b-ter), consacrando l’orientamento giurisprudenziale maturato in materia di pergotende. L’elemento qualificante dell’opera deve risiedere nella tenda (in tessuto o materiale plastico) o nelle lamelle orientabili volte a riparare dal sole e dalla pioggia, mentre la struttura in alluminio o legno deve svolgere una funzione puramente ancillare di sostegno.
Focus Giurisprudenziale — Pergotende con chiusure laterali in vetro
La sentenza. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 4148 del 14 maggio 2024
Il caso. Il Comune ordinava la demolizione delle vetrate scorrevoli a pacchetto collocate sui lati di una pergotenda installata sul terrazzo di un immobile residenziale.
La questione. L’aggiunta di vetrate scorrevoli amovibili trasforma la pergotenda in un’opera abusiva soggetta a permesso di costruire?
La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado annullando l’ordine di demolizione. Le tamponature laterali realizzate con vetrate apribili e richiudibili a pacchetto non perdono la funzione di chiusura precaria e non configurano nuova volumetria se destinate al solo riparo temporaneo dagli agenti atmosferici.
Il principio di diritto. Le tamponature laterali in vetro apribili integrano il regime di edilizia libera se conservano la natura precaria dello spazio esterno e non sono collegate ad impianti di condizionamento o riscaldamento.
Cosa significa in pratica per te. Se alla tua pergotenda aggiungi vetrate scorrevoli che si possono aprire completamente, la struttura rimane in edilizia libera e non occorre richiedere alcun permesso comunale.
Per essere certi che la posa di una pergotenda o di una pergola bioclimatica rientri nell’attività edilizia libera, è opportuno seguire una precisa sequenza di verifiche tecniche:
Checklist Operativa prima di Montare una Pergotenda
Verifica delle Caratteristiche della Struttura
Accertati che l’elemento di copertura sia una tenda retrattile o orientabile e che la struttura portante sia leggera e annessa all’immobile.
Esclusione di Impianti Fissi
Verifica che lo spazio esterno delimitato non venga dotato di riscaldamento canalizzato, termosifoni o condizionatori fissi collegati all’abitazione.
Controllo del Regolamento Condominiale
Consulta il regolamento di condominio per escludere divieti specifici sul colore dei teli o sul decoro estetico delle facciate.
Verifica dei Vincoli Paesaggistici
Se l’immobile si trova in area vincolata, richiedi l’autorizzazione paesaggistica o verifica l’esenzione ex D.P.R. 31/2017.
3. Quando l’edilizia libera scade nell’abuso edilizio e scatta la demolizione
Molti contenziosi amministrativi ed urbani nascono perché i proprietari, facendo affidamento sul concetto di “amovibilità”, trasformano una pergotenda o una vetrata VEPA in una vera e propria veranda abitabile permanente. Quando l’opera perde i requisiti della temporaneità e dell’amovibilità, l’intervento esce dall’ambito della manutenzione straordinaria in edilizia libera e viene riqualificato come ristrutturazione edilizia abusiva.
3.1 Quando una vetrata o pergotenda crea nuova volumetria abitabile?
Una vetrata panoramica o una pergotenda crea una nuova volumetria abitabile soggetta a Permesso di Costruire quando viene dotata di pannelli fissi (es. vetri bullonati), telai rigidi in muratura o allacciamenti permanenti agli impianti di riscaldamento e condizionamento dell’appartamento.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, ciò che rileva non è soltanto l’astratta smontabilità meccanica dei pannelli, bensì la destinazione d’uso stanziale e permanente impressa allo spazio esterno. Se il terrazzo viene isolato termicamente e dotato di termosifoni per essere vissuto come un salone in ogni stagione dell’anno, la superficie viene computata come utile abitativa, determinando un abuso edilizio non sanabile in edilizia libera.
Focus Giurisprudenziale — Impianti di riscaldamento ed abusi su vetrate
La sentenza. TAR Lombardia – Milano, Sez. II, Sentenza n. 2413 del 10 giugno 2026
Il caso. Il titolare di una struttura ricettiva impugnava un ordine di demolizione relativo ad una pergotenda perimetrata da vetrate scorrevoli, dotata di impianto di climatizzazione e riscaldamento per la somministrazione di alimenti in inverno.
La questione. La presenza di riscaldamento e l’uso continuativo trasformano una pergotenda con VEPA in una nuova volumetria commerciale?
La decisione della Corte. Il TAR Milano ha respinto il ricorso confermando l’ordine di demolizione. I giudici hanno chiarito che le VEPA rientrano nell’edilizia libera solo quando lo spazio non viene trasformato in un ambiente stanziale chiuso e riscaldato. La presenza di impianti di climatizzazione dimostra la volontà di creare una nuova superficie d’uso continuativo, che richiede il permesso di costruire.
Il principio di diritto. La fruizione stanziale favorita da impianti di riscaldamento fissi esclude la natura precaria e l’applicabilità del regime di edilizia libera ex art. 6 D.P.R. 380/2001.
Cosa significa in pratica per te. Non devi mai estendere i tubi del riscaldamento o installare fancoil fissi dentro il terrazzo chiuso da vetrate amovibili: rischieresti la sanzione della demolizione per creazione di volume abusivo.
Per chiarire le conseguenze pratiche di una scelta errata, analizziamo un caso concreto di scuola:
Esempio Pratico — La chiusura fissa del terrazzo di Marco
Il Caso
Marco decide di chiudere il proprio balcone aggettante installando vetrate trasparenti, ma per risparmiare sceglie pannelli fissi fissati con tasselli e bulloni alle pareti e vi collega un radiatore elettrico fisso a parete.
La Norma Applicabile
Art. 6, lett. b-bis) D.P.R. 380/2001 e Art. 33 D.P.R. 380/2001 (Ristrutturazione abusiva). La legge richiede che le VEPA siano amovibili e non riscaldate per rientrare nell’edilizia libera.
La Soluzione
L’opera di Marco costituisce un abuso edilizio sanzionabile con la demolizione. Per rimanere nell’edilizia libera, Marco deve sostituire le vetrate fisse con pannelli VEPA amovibili a pacchetto e rimuovere l’impianto di riscaldamento fisso.
3.2 Cosa si rischia in presenza di vincoli paesaggistici o regolamenti condominiali?
L’esecuzione di opere in edilizia libera non esonera dal rispetto delle autorizzazioni paesaggistiche previste dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) né dai vincoli di decoro architettonico imposti dall’art. 1122 del Codice Civile.
Un errore diffusissimo consiste nel pensare che l’esenzione dal titolo edilizio comunale valga anche come deroga ai vincoli ambientali o condominiali. Se l’immobile ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico o storico (es. centri storici, parchi regionali, aree vincolate dalla Soprintendenza), prima di installare vetrate o tende occorre verificare se sia richiesta l’autorizzazione paesaggistica semplificata ex D.P.R. 31/2017. Come chiarito dal TAR Lazio con la sentenza n. 9579/2025, l’installazione di VEPA in zona vincolata priva del previo nulla osta della Soprintendenza comporta l’adozione dell’ordine di demolizione vincolato ex art. 27 TUE.
Allo stesso modo, nei condomìni la posa di vetrate o tende non deve ledere la stabilità dell’edificio né alterarne il decoro architettonico generale.
Per approfondire
Scopri cosa stabilisce la giurisprudenza in caso di violazione delle distanze legali e quali rimedi sussistono per evitare l’ordine di demolizione del Comune. Leggi la nostra analisi sulle distanze legali e la demolizione delle opere abusive.
4. Le novità del Decreto Salva Casa ed i consigli pratici prima di iniziare i lavori
Il Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024 convertito con L. 105/2024) ha introdotto un pacchetto di semplificazioni volto a sbloccare lo stato legittimo degli immobili italiani e agevolare la commercializzazione delle case, introducendo anche nuove tolleranze edilizie.
4.1 Come funzionano le tolleranze costruttive ed esecutive ex art. 34-bis TUE?
Le tolleranze costruttive previste dall’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 consentono un margine di difformità parametrica (altezza, superficie, distacchi) dal 2% al 6% a seconda della dimensione dell’immobile, senza che ciò costituisca abuso edilizio.
Il testo novellato del Testo Unico ha introdotto una scala riproporzionata di tolleranze parametriche che agevola i proprietari nelle singole unità abitative:
Tolleranze Costruttive ex Art. 34-bis D.P.R. 380/2001 (Lavori entro 24 Maggio 2024)
4.2 Quali verifiche preventive fare prima di montare opere trasparenti o pergotende?
Prima di iniziare qualsiasi intervento di installazione di VEPA o pergotende è fondamentale verificare lo stato legittimo dell’immobile, consultare il regolamento comunale ed effettuare una perizia tecnica con un professionista abilitato.
Prima di acquistare e montare strutture esterne, ti consigliamo di seguire questi semplici consigli operativi:
- Richiedi al venditore della struttura o al tuo tecnico di fiducia una dichiarazione scritta di conformità dell’opera ai requisiti di amovibilità e microaerazione dell’art. 6 TUE.
- Verifica presso l’ufficio tecnico del tuo Comune l’assenza di vincoli paesaggistici o di prescrizioni specifiche del regolamento edilizio locale.
- Se vivi in condominio, invia una comunicazione di cortesia all’amministratore allegando la scheda tecnica della pergotenda o delle VEPA per dimostrare la tutela del decoro architettonico.
Per approfondire
Per comprendere le implicazioni delle difformità edilizie sul valore di mercato e sulle vendite immobiliari, consulta la nostra guida sull’agibilità ed i rimedi di risoluzione del contratto. Scopri le tutele legali in caso di immobile privo di agibilità.
Conclusioni
Il regime della manutenzione straordinaria in edilizia libera rappresenta una straordinaria opportunità per migliorare l’efficienza energetica, il comfort ed la vivibilità delle abitazioni italiane senza dover sostenere i costi ed i tempi della burocrazia comunale. L’introduzione esplicita delle vetrate panoramiche amovibili (VEPA) e delle pergotende nel Testo Unico dell’Edilizia ad opera del Decreto Salva Casa ha messo al sicuro milioni di interventi realizzati sui balconi e sui terrazzi dei cittadini.
Tuttavia, la libertà concessa dal legislatore non deve trasformarsi in superficialità. Ricorda che la natura di edilizia libera viene meno non appena l’opera perde la propria amovibilità, crea uno spazio stabilmente chiuso o viene collegata ad impianti termici fissi. In questi casi, il Comune potrà applicare la sanzione della demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.
Prima di effettuare interventi complessi sul tuo immobile o in caso di contestazioni da parte del Comune o dei vicini di condominio, è sempre prudente consultare un professionista o un legale esperto in diritto immobiliare ed urbanistico per tutelare i tuoi diritti ed evitare costosi contenziosi.
Domande Frequenti (FAQ)
Hai subito una contestazione edilizia o vuoi verificare i tuoi lavori?
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) – Art. 6, 6-bis, 10, 22, 27, 34-bis
- Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 (Decreto Salva Casa)
- D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 e D.M. 2 marzo 2018 (Glossario Unico Edilizia Libera)
- Articolo 1122 del Codice Civile (Opere su parti di proprietà individuale in condominio)
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
Giurisprudenza citata
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 628 del 27 gennaio 2026 — Riconoscimento della natura di edilizia libera per le vetrate panoramiche amovibili VEPA scorrevoli prive di riscaldamento.
- Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 4148 del 14 maggio 2024 — Le tamponature laterali in vetro a pacchetto di una pergotenda rientrano nell’edilizia libera se trasparenti e precarie.
- Consiglio di Stato, Sez. VII, Sentenza n. 4397 del 28 aprile 2026 — L’uso congiunto di vetrate e tende retrattili che crei spazi stabilmente chiusi richiede il permesso di costruire.
- TAR Lombardia – Milano, Sez. II, Sentenza n. 2413 del 10 giugno 2026 — Esclusione dell’edilizia libera per strutture con impianti di climatizzazione dedicati all’uso stanziale.
- TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, Sentenza n. 2358 del 22 maggio 2026 — Valutazione unitaria degli abusi edilizi e limiti di applicazione della disciplina VEPA sui lastrici solari.
- TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, Sentenza n. 18615 del 22 ottobre 2025 — L’installazione di vetrate fissate con elementi bullonati alla pergotenda ne determina la trasformazione abusiva.
- TAR Lazio – Roma, Sez. II-ter, Sentenza n. 9579 del 16 maggio 2025 — Obbligo di autorizzazione paesaggistica per le VEPA in aree vincolate e sanzione della demolizione.
- TAR Puglia – Lecce, Sez. I, Sentenza n. 1249 del 15 settembre 2025 — Inapplicabilità dell’edilizia libera per le strutture vetrate di impianti commerciali permanenti.
