Licenziamento per assenza alla visita fiscale: quando è nullo?
La gestione del periodo di malattia rappresenta uno degli aspetti più delicati del rapporto di lavoro, in cui si incrociano le tutele dello stato di salute del dipendente e il potere di controllo del datore di lavoro. Molto spesso, la ricezione di una contestazione disciplinare e il conseguente licenziamento per assenza alla visita fiscale generano profonda ansia, specialmente quando la mancata esecuzione del controllo medico non dipende da una reale assenza del lavoratore, ma da disguidi logistici o problemi tecnici di comunicazione.
Il nodo giuridico centrale risiede nel valore probatorio da attribuire ai verbali redatti dai medici fiscali dell’INPS e nel limite di proporzionalità della sanzione espulsiva irrogata dall’azienda. Fino a poco tempo fa, il datore di lavoro tendeva ad applicare acriticamente il licenziamento per giusta causa sulla base della mera attestazione di irreperibilità del medico, costringendo il lavoratore a dover smentire un atto pubblico. La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026, ha ridisegnato i confini di questa materia, stabilendo che le diciture ambivalenti del medico non fanno fede privilegiata dell’assenza fisica del dipendente.
Questo articolo offre una guida completa sulle regole di comportamento che il lavoratore deve seguire per evitare sanzioni in malattia, analizzando come la giurisprudenza valuta i guasti al citofono condominiale e l’allontanamento per visite mediche. In questa guida scoprirai nel dettaglio perché la nuova pronuncia della Cassazione rappresenta un argine fondamentale a tutela del posto di lavoro, ridistribuendo l’onere della prova e limitando il ricorso al licenziamento disciplinare in favore delle sanzioni conservative previste dai contratti collettivi.
In Sintesi: Punti Chiave
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Fede privilegiata limitata: Il verbale del medico fiscale dell’INPS fa piena prova fino a querela di falso solo dell’accesso eseguito, ma non delle diciture valutative e ambigue come “sconosciuto all’indirizzo”.
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Onere della prova al datore: Ai fini del licenziamento disciplinare, spetta all’azienda dimostrare l’effettiva irreperibilità colpevole del dipendente, non potendosi limitare a richiamare i verbali INPS.
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Dovere di diligenza in caso di guasto: Se il citofono è rotto, il dipendente deve adottare accorgimenti idonei (come l’affissione di un avviso col proprio recapito) per rendersi reperibile al medico.
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Proporzionalità e CCNL: L’allontanamento ingiustificato per terapie mediche non preventivamente comunicato viola gli obblighi del CCNL, ma deve essere punito con sanzioni conservative ed esclude il licenziamento.
Indice dei Contenuti
1. La malattia del dipendente e l’obbligo di reperibilità
Il dipendente assente per malattia beneficia della sospensione temporanea della prestazione lavorativa principale, conservando il diritto alla retribuzione o all’indennità previdenziale. Tuttavia, questo stato non esonera il lavoratore dall’adempimento di precisi doveri accessori, primo fra tutti quello di rendersi reperibile presso il proprio domicilio per consentire i controlli medici disposti dall’INPS o dal datore di lavoro. Questo dovere costituisce una specificazione dei principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro, richiedendo al lavoratore una condotta attiva e collaborativa, volta a non vanificare gli accertamenti sanitari.
1.1 Quali sono le fasce orarie della visita fiscale?
Le fasce orarie della visita fiscale, durante le quali il dipendente ha l’obbligo di reperibilità domiciliare, variano tra settore privato (ore 10:00-12:00 e 17:00-19:00) e settore pubblico (ore 9:00-13:00 e 15:00-18:00), e si applicano per tutti i giorni della settimana compresi i festivi. Durante questi intervalli temporali, la reperibilità deve essere effettiva. Ciò significa che non è sufficiente trovarsi genericamente nei pressi dell’abitazione, ma occorre essere in condizione di ricevere il medico fiscale e di sottoporsi alla visita di controllo.
Esistono tuttavia specifiche ipotesi di esclusione dall’obbligo di reperibilità, rigidamente individuate dalla disciplina regolamentare. Tali esenzioni riguardano principalmente i dipendenti affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, i soggetti con stati patologici connessi a situazioni di invalidità civile riconosciuta pari o superiore al 67%, o le assenze dovute a infortuni sul lavoro regolarmente accertati dall’INAIL.
1.2 Quali precauzioni deve adottare il lavoratore?
Il lavoratore in malattia deve adottare tutte le precauzioni idonee a garantire la reperibilità, assicurando la corretta e completa indicazione del proprio indirizzo nel certificato medico e verificando la perfetta funzionalità del citofono condominiale con l’indicazione chiara del proprio nome sul campanello esterno. La diligenza richiesta al dipendente non è meramente passiva, ovvero limitata all’attesa in casa, ma si estende a doveri di tipo pratico e logistico. Questo significa che, al momento della redazione del certificato medico da parte del medico curante, il lavoratore deve accertarsi che l’indirizzo inserito sia completo di ogni dettaglio necessario: numero civico, scala, interno, frazione ed eventuali specificità del luogo che potrebbero trarre in inganno un soggetto esterno.
La giurisprudenza valuta con notevole rigore l’incuria del lavoratore nella gestione di questi aspetti pratici. Ad esempio, se l’abitazione si trova in contesti complessi (come basi militari, comprensori chiusi o aree rurali prive di chiara toponomastica), l’omessa specificazione di queste informazioni nel certificato viene considerata una condotta colpevole che impedisce il controllo. Il dipendente deve inoltre assicurarsi che il proprio nominativo sia chiaramente leggibile sulla cassetta delle lettere e sul citofono esterno dell’edificio, al fine di non generare equivoci per l’operatore sanitario incaricato dell’accesso domiciliare.
I Tre Pilastri della Reperibilità Diligente
Indirizzo Completo
Verificare che il certificato di malattia telematico riporti con esattezza via, numero civico, scala, interno, comune e CAP dell’abitazione.
Citofono e Nome leggibili
Garantire che il proprio cognome sia chiaramente visibile sul campanello condominiale e sulla cassetta postale, per evitare errori del medico.
Reale Reperibilità
Essere fisicamente presenti in casa durante le fasce, svegli e pronti a rispondere, salvo casi documentati di forza maggiore.
Focus Giurisprudenziale — Omissione Dettagli Domicilio
La sentenza. Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, Sentenza n. 107 del 31 luglio 2025
Il caso. Una lavoratrice assente per malattia risultava irreperibile a quattro controlli fiscali consecutivi disposti dall’INPS. I verbali dei medici verbalizzavano che l’indirizzo indicato nel certificato (via Risorgimento 2, Ghedi) non recava il nome della donna né sul citofono esterno né sulla cassetta delle lettere. Successivamente si accertava che l’abitazione si trovava in realtà all’interno di una base militare aeronautica (Villaggio Azzurro), ma la dipendente non aveva specificato tale rilevante dettaglio nei certificati di malattia trasmessi.
La questione. Se l’omissione di indicazioni topografiche indispensabili nel certificato medico configuri una condotta colpevole della dipendente atta a giustificare la decadenza dal trattamento economico di malattia, a fronte di prove testimoniali e fotografiche contrarie prodotte dal lavoratore in corso di causa.
La decisione della Corte. La Corte d’Appello ha confermato la decadenza dal trattamento economico, declaring inammissibile la querela di falso proposta dalla lavoratrice. I giudici hanno stabilito che i verbali dei medici fiscali, in quanto atti pubblici, fanno piena prova delle circostanze materiali riscontrate (come l’assenza del nome sul citofono). Le fotografie prodotte dalla dipendente erano prive di data certa ed elementi identificativi del luogo, non potendo scardinare la valenza probatoria dell’atto pubblico.
Il principio di diritto. Il dovere di diligenza impone al lavoratore in malattia di fornire indicazioni domiciliari complete e precise nel certificato telematico. L’omissione di dettagli indispensabili per individuare la residenza, qualora renda impossibile il controllo medico, configura un’irreperibilità imputabile alla colpa del dipendente, con conseguente legittimità della perdita dell’indennità previdenziale.
Cosa significa in pratica per te. Quando comunichi lo stato di malattia, assicurati che il medico curante compili il modulo INPS indicando frazione, interno o nomi sul citofono diversi dal tuo. Se vivi in un comprensorio o in una zona militare, inserire solo via e numero civico non basta e ti espone al rischio concreto di perdere l’indennità.
2. I verbali INPS e il valore probatorio delle annotazioni
Per comprendere la portata delle tutele per il dipendente, occorre analizzare la natura giuridica del verbale redatto dal medico fiscale al termine del tentativo di accesso domiciliare. Trattandosi di un atto redatto da un medico convenzionato con l’ente previdenziale (INPS) nell’esercizio di funzioni pubbliche di accertamento, il documento assume la qualifica di atto pubblico ai sensi del codice civile. Questa qualificazione comporta una specifica disciplina processuale per quanto riguarda l’efficacia delle dichiarazioni e delle attestazioni in esso contenute, con riflessi diretti sulla stesura delle contestazioni disciplinari promosse dal datore di lavoro.
2.1 Il verbale del medico fa piena prova dell’assenza?
Il verbale redatto dal medico fiscale dell’INPS fa piena prova fino a querela di falso esclusivamente per i fatti materiali constatati direttamente dal medico, come l’accesso allo stabile e il citofono premuto, ma non costituisce prova assoluta dell’effettiva e intenzionale assenza fisica del dipendente. L’art. 2700 c.c. attribuisce una fede privilegiata esclusivamente alla provenienza del documento e alle attività compiute o constatate direttamente dal medico (ad esempio, l’essersi recato in via Roma 10 alle ore 11:15 o l’aver premuto il pulsante del citofono). La fede privilegiata non si estende, al contrario, alle valutazioni soggettive, alle supposizioni o alla verità sostanziale di fatti che non sono stati percepiti direttamente con certezza.
Pertanto, se il medico attesta nel verbale di aver suonato e di non aver ricevuto risposta, tale atto prova soltanto che nessuno ha risposto in quel preciso momento. Non costituisce invece una prova oggettiva e indiscutibile dell’assenza fisica del dipendente dall’appartamento. Il lavoratore, di conseguenza, è pienamente ammesso a fornire la prova contraria – dimostrando ad esempio di essere stato presente all’interno ma impossibilitato a udire lo squillo – senza dover preliminarmente avviare il gravoso procedimento penale e civile della querela di falso avverso il verbale INPS.
2.2 Cosa succede in caso di diciture ambigue del medico?
Le annotazioni del medico fiscale contenenti formule ambigue o valutative come “sconosciuto all’indirizzo” non fanno fede privilegiata e non possono fondare in via automatica un provvedimento disciplinare di licenziamento, dovendo essere liberamente valutate dal giudice del lavoro nell’ambito di un quadro indiziario complessivo. Molto spesso, il medico fiscale, riscontrando difficoltà nell’individuazione del nome sul campanello, compila il verbale barrando caselle o inserendo annotazioni sintetiche. La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che tali espressioni contengono un elevato grado di ambivalenza: esse possono indicare sia che il dipendente si sia allontanato, sia che il medico abbia commesso un errore materiale nel cercare il campanello o che il citofono fosse momentaneamente non funzionante.
Il giudice del lavoro ha il potere-dovere di interpretare il reale significato delle espressioni utilizzate nel verbale, valutando il documento all’interno di un quadro indiziario complessivo. Elementi di riscontro fondamentali in favore del lavoratore sono l’annotazione di “impossibilità a lasciare l’invito” (se il medico non riesce a inserire l’avviso cartaceo nella buca delle lettere pur essendo questa accessibile, ciò depone a favore di un errore di localizzazione dello stabile) e la circostanza che controlli medici eseguiti in date contigue siano andati regolarmente a buon fine. Inoltre, proprio per prevenire sanzioni estreme come il licenziamento per assenza alla visita fiscale, il giudice analizza se la condotta datoriale sia improntata a buona fede.
Per approfondire
Come funziona il controllo sulla veridicità della patologia e quali sono i limiti imposti al datore di lavoro. Leggi l’approfondimento sul disconoscimento del certificato di malattia.
Focus Giurisprudenziale — Valore Probatorio Verbale INPS
La sentenza. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026
Il caso. Un sales manager veniva licenziato per giusta causa a seguito di tre episodi di irreperibilità alle visite fiscali domiciliari. In due occasioni il medico INPS aveva verbalizzato l’esito “sconosciuto/irreperibile all’indirizzo”, mentre nella terza occasione il dipendente si era allontanato dal domicilio per sottoporsi a fisioterapia senza preavviso all’azienda. I giudici di merito annullavano il licenziamento, ordinando la reintegrazione.
La questione. Se i verbali con esito “sconosciuto all’indirizzo” facciano piena prova dell’assenza ingiustificata del dipendente ai fini disciplinari e se la mancata comunicazione preventiva di allontanamento per cure legittimi il licenziamento.
La decisione della Corte. La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando l’illegittimità del licenziamento. La Corte ha stabilito che le annotazioni come “sconosciuto all’indirizzo” costituiscono formule ambigue e non attestano in via diretta l’assenza fisica del dipendente, essendo interpretabili liberamente dal giudice del merito alla luce del quadro indiziario (nel caso di specie, altri accessi contigui erano andati a buon fine e il medico non era stato in grado di lasciare l’invito cartaceo).
Il principio di diritto. In tema di licenziamento disciplinare, i verbali dei medici fiscali godono di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. solo per i fatti materiali attestati come avvenuti alla presenza del medico. Le diciture valutative ed ambigue non fanno piena prova dell’assenza fisica, gravando sul datore l’onere di provare l’effettiva irreperibilità colpevole. Le violazioni degli obblighi del CCNL per allontanamento non comunicato sono punibili solo con sanzioni conservative.
Cosa significa in pratica per te. Se ricevi una contestazione per assenza alla visita fiscale in cui il medico dichiara di non averti trovato perché “sconosciuto”, l’azienda non ha in mano una prova assoluta per licenziarti. Se eri in casa e dimostri che in altre date il medico ha regolarmente trovato il tuo citofono, puoi impugnare con successo l’eventuale licenziamento.
3. Il citofono condominiale rotto e la diligenza del lavoratore
Nelle realtà urbane e condominiali, il guasto al citofono esterno dello stabile rappresenta una delle cause più frequenti di mancata effettuazione della visita fiscale. Quando l’apparecchio acustico non funziona, il medico fiscale dell’INPS si trova impossibilitato a contattare l’interno dell’abitazione e, di conseguenza, a superare il portone d’ingresso del condominio. In queste situazioni, il confine tra la colpevolezza del lavoratore per incuria e l’impossibilità oggettiva di ricevere la visita di controllo deve essere valutato con estrema attenzione sul piano giuridico.
3.1 Il citofono guasto giustifica l’assenza al controllo?
Il guasto del citofono condominiale non costituisce di per sé una scusante automatica per la mancata effettuazione della visita fiscale, ma esclude la colpa del lavoratore qualora questi si sia attivato con diligenza adottando accorgimenti alternativi per consentire al medico di segnalare il proprio arrivo. La giurisprudenza della Cassazione stabilisce che il dipendente in malattia deve adoperarsi con diligenza per superare gli ostacoli materiali. Di conseguenza, il semplice fatto che il citofono sia rotto non è di per sé sufficiente a discolpare il dipendente, qualora quest’ultimo rimanga inerte, disinteressandosi della reperibilità e confidando passivamente nel guasto tecnico come scusante per non sottoporsi al controllo medico.
Tuttavia, l’adempimento del dovere di reperibilità non richiede sforzi straordinari o condotte impossibili. Se il guasto è improvviso o non riparabile nell’immediatezza, la condotta del lavoratore che pone in essere misure alternative ragionevoli esclude la sussistenza di un comportamento colpevole. Tali misure devono essere finalizzate a consentire al medico fiscale di mettersi in contatto con il dipendente pur in presenza del guasto tecnico del campanello condominiale, dimostrando la buona fede e lo spirito collaborativo del lavoratore in malattia.
3.2 Quali rimedi salvano il lavoratore dal licenziamento?
Per scongiurare il licenziamento in caso di citofono condominiale non funzionante, il lavoratore deve affiggere sul portone d’ingresso un avviso scritto e visibile recante la segnalazione del guasto, l’indicazione che egli è in casa e un recapito telefonico cellulare per essere contattato. L’accorgimento più idoneo e raccomandato dalla giurisprudenza di merito consiste nell’affiggere sul citofono rotto, o lateralmente all’ingresso principale del condominio, un foglio in cui si dichiara che il citofono dell’interno specifico è momentaneamente guasto. Nel biglietto occorre indicare espressamente che il lavoratore si trova all’interno e fornire un recapito telefonico cellulare a cui il medico può fare riferimento all’arrivo.
Sebbene il medico fiscale dell’INPS non sia obbligato per legge a telefonare al numero indicato, la presenza di tale cartello dimostra l’assenza di colpevolezza del dipendente. Inoltre, qualora il medico non riesca ad accedere ma la cassetta delle lettere sia accessibile dall’esterno dello stabile, egli è tenuto a inserire l’avviso cartaceo per la visita medica ambulatoriale del giorno successivo. Se il medico si limita ad andarsene senza lasciare l’invito pur potendo farlo, la contestazione di irreperibilità formulata dall’INPS e dall’azienda decade per evidente violazione delle procedure da parte del medico stesso.
Esempio Pratico — Il Citofono Guasto
Il Caso
Marco, operaio metalmeccanico in malattia, abita al terzo piano di un condominio il cui citofono esterno è guasto. Marco affigge sul portone d’ingresso un biglietto leggibile con scritto: “Il citofono dell’interno 12 (Marco Rossi) è guasto. Sono in casa in malattia. In caso di visita fiscale, vi prego di contattarmi al numero cellulare 333-123456”. Il medico INPS arriva, vede il citofono rotto, ignora il biglietto, non effettua la chiamata e redige verbale di irreperibilità senza lasciare alcun invito in cassetta. L’azienda licenzia Marco per assenza ingiustificata.
La Norma Applicabile
Ai sensi dell’art. 1375 c.c., il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. Il dovere di diligenza del lavoratore in malattia (art. 1176 c.c.) impone di cooperare per l’adempimento del controllo, ma non a livelli esorbitanti. Il medico fiscale ha inoltre l’obbligo di depositare l’invito cartaceo a visita ambulatoriale qualora le cassette postali siano raggiungibili.
La Soluzione
Il licenziamento di Marco è illegittimo. Egli ha dimostrato la massima diligenza possibile e la buona fede. La mancata esecuzione del controllo è imputabile all’errore logistico del medico che non ha telefonato e non ha depositato l’avviso in cassetta. Marco ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro e al risarcimento del danno.
Focus Giurisprudenziale — Citofono Guasto e Misure Alternative
La sentenza. Tribunale del Lavoro di Catania, Sentenza n. 4690 del 21 ottobre 2024
Il caso. Un dipendente assente per malattia veniva dichiarato irreperibile alla visita fiscale domiciliare. Il medico dell’INPS attestava nel verbale di aver tentato l’accesso ma di non aver potuto eseguire il controllo a causa del citofono condominiale guasto, dichiarando altresì l’impossibilità di lasciare l’invito cartaceo. Il lavoratore ricorreva contro il taglio dell’indennità previdenziale dimostrando di aver affisso un cartello col proprio numero di cellulare per farsi chiamare e provando che le cassette postali erano poste all’esterno del condominio, quindi pienamente accessibili dal medico.
La questione. Se l’affissione di un cartello con recapito telefonico sul citofono rotto integri l’adempimento dell’obbligo di diligenza e se il medico fiscale sia tenuto a rilasciare l’avviso scritto di convocazione ambulatoriale in cassetta prima di dichiarare l’irreperibilità.
La decisione della Corte. Il Tribunale ha accolto in toto il ricorso del dipendente. Il giudice ha accertato che il lavoratore si era attivato con mezzi idonei e diligenti per garantire la propria reperibilità. Ha inoltre censurato la condotta del medico INPS, specificando che l’omesso deposito dell’invito cartaceo nella cassetta postale (risultata esterna ed accessibile) inficiava la validità del verbale di irreperibilità.
Il principio di diritto. In caso di guasto al citofono condominiale, costituisce adempimento dell’obbligo di reperibilità e diligenza l’affissione tempestiva di un avviso col numero di cellulare. Il medico fiscale impossibilitato ad accedere allo stabile è tenuto a lasciare l’invito a visita ambulatoriale nella cassetta postale se questa è accessibile, non potendo giustificare l’omissione con una generica e indimostrata impossibilità.
Cosa significa in pratica per te. Se il tuo citofono condominiale non funziona, scrivi subito un biglietto chiaro col tuo nome e numero di telefono e attaccalo sul portone d’ingresso. Fai una foto al biglietto affisso como prova della tua diligenza. Se il medico fiscale non ti contatta ma le cassette della posta erano accessibili, il verbale di assenza potrà essere annullato.
4. Allontanarsi per cure e terapie sanitarie senza preavviso
Un’altra problematica assai ricorrente riguarda l’allontanamento temporaneo del lavoratore in malattia dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. Spesso, lo stato patologico richiede accertamenti diagnostici urgenti, visite specialistiche o cicli di terapie riabilitative che devono necessariamente essere svolti in orari coincidenti con quelli fissati per le visite fiscali. In questi frangenti, la giurisprudenza distingue nettamente tra l’esigenza di tutela della salute del lavoratore e la violazione degli obblighi informativi contrattuali previsti dai contratti collettivi.
4.1 È possibile uscire di casa per fare terapie?
Il dipendente in malattia ha il pieno diritto di allontanarsi dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a visite specialistiche, esami clinici o terapie riabilitative, a condizione di munirsi di idonea attestazione medica che certifichi l’orario di esecuzione della prestazione sanitaria. Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) prevale sull’obbligo formale di reperibilità a domicilio. Di conseguenza, l’assenza alla visita fiscale è pienamente giustificata se il lavoratore dimostra di essersi allontanato per effettuare esami di laboratorio, visite dal medico curante o trattamenti di riabilitazione fisica (come sedute di massoterapia o fisioterapia) volti a favorire la guarigione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le prestazioni sanitarie che giustificano l’allontanamento non devono possedere necessariamente il carattere dell’indefettibilità o dell’assoluta urgenza salvavita. È sufficiente che si tratti di trattamenti e cure ritenuti utili o consigliati dal medico per la specifica patologia sofferta, rendendo l’assenza dal domicilio socialmente ed economicamente apprezzabile. Resta fermo che il lavoratore dovrà munirsi di idonea attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria, recante l’indicazione della data e dell’orario in cui è stata eseguita la prestazione, per poter giustificare l’assenza.
Un caso particolare, esaminato dalla Corte d’Appello di Catania con la sentenza n. 908 del 28 ottobre 2025, riguarda l’allegazione da parte del dipendente di essere stato presente in casa ma di non aver sentito il citofono in quanto addormentato a causa dell’effetto dei farmaci assunti. In questa circostanza, a differenza del guasto tecnico comprovato, la semplice e indimostrata giustificazione del sonno profondo o dell’effetto sedativo non è stata considerata sufficiente dai giudici di merito per scusare l’irreperibilità, evidenziando che spetta al lavoratore fornire la prova di un impedimento oggettivo ed esterno a lui non imputabile.
4.2 La mancata comunicazione preventiva comporta il licenziamento?
La mancata preventiva comunicazione dell’allontanamento per cure mediche al datore di lavoro viola le disposizioni informative contrattuali previste dal CCNL, ma integra un illecito di gravità ridotta che consente l’applicazione di sole sanzioni disciplinari di tipo conservativo ed esclude tassativamente il licenziamento. La maggior parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) impone al lavoratore l’obbligo di avvisare preventivamente l’impresa qualora debba assentarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità per motivi sanitari. Se il dipendente si allontana per fare terapie (es. per lombosciatalgia) senza avvisare in anticipo l’azienda, egli commette un illecito disciplinare per violazione degli obblighi informativi.
Tuttavia, come sancito dalla Cassazione nella sentenza n. 22621/2026, una simile violazione non può legittimare l’irrogazione della sanzione espulsiva del licenziamento in assenza di recidiva. Il comportamento del lavoratore che salta il controllo per fare cure reali, pur omettendo la comunicazione preventiva, deve essere sussunto nelle clausole dei CCNL che puniscono l’assenza ingiustificata ordinaria o le violazioni degli obblighi informativi con sanzioni meramente conservative (come il rimprovero scritto, la multa o la sospensione dal lavoro). Un eventuale licenziamento intimato su questa base risulterebbe sproporzionato ed illegittimo.
5. Il licenziamento per assenza alla visita fiscale e l’onere della prova
Il licenziamento per assenza alla visita fiscale viene intimato sotto forma di licenziamento disciplinare per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, sul presupposto che la violazione dell’obbligo di reperibilità integri un gravissimo inadempimento contrattuale tale da rompere il vincolo fiduciario. Tuttavia, sul piano processuale della controversia di lavoro, opera un regime di riparto dell’onere probatorio e di applicazione delle tutele radicalmente differente rispetto a quello previsto per la sola indennità economica INPS.
5.1 Chi deve dimostrare l’effettiva irreperibilità del dipendente?
Nel giudizio volto a contestare la sanzione espulsiva spetta esclusivamente al datore di lavoro fornire la prova rigorosa dell’effettiva e ingiustificata irreperibilità sul campo del dipendente, non potendosi l’azienda limitarsi a richiamare passivamente le risultanze e i verbali redatti dall’INPS. Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 604 del 1966, spetta sempre all’azienda dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della giusta causa addotta per recedere dal rapporto. Il datore di lavoro, pertanto, non può limitarsi a produrre in giudizio i verbali INPS e pretendere che sia il lavoratore a dover dimostrare di non essere fuggito da casa o di essere stato diligente.
Questo principio, ribadito con forza dalla Cassazione n. 22621/2026, segna una fondamentale distinzione con il contenzioso previdenziale. Nei confronti dell’INPS, per non perdere l’indennità di malattia, grava sul lavoratore l’onere di provare la sussistenza di circostanze a lui non imputabili. Ma nel contenzioso contro l’azienda per la perdita del posto di lavoro, l’onere probatorio è invertito: spetta al datore provare che il dipendente era realmente assente e che tale assenza era ingiustificata e colpevole. Se il verbale INPS è ambiguo, l’azienda perde la causa per mancato assolvimento dell’onere probatorio.
Rapporto Previdenziale vs Rapporto Disciplinare
5.2 Quando scatta la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro?
La tutela della reintegrazione nel posto di lavoro viene ordinata dal giudice del lavoro qualora la condotta addebitata al lavoratore rientri tra quelle che il contratto collettivo applicato punisce con sanzioni conservative, rendendo di conseguenza il provvedimento di licenziamento illegittimo per grave sproporzione. Nel regime dell’art. 18, comma 4, dello Statuto dei Lavoratori, il giudice che accerti l’illegittimità del licenziamento ordina la reintegrazione del dipendente e la condanna al risarcimento se il fatto contestato rientra tra le condotte punite dal contratto collettivo applicato con una sanzione conservativa. La contrattazione collettiva gioca quindi un ruolo chiave nel limitare il potere espulsivo.
Come ribadito anche dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 128 del 2024), la contrattazione collettiva vincola il giudice nella selezione della tutela. Se le parti sociali hanno stabilito che l’assenza ingiustificata ordinaria o la mancata comunicazione dell’allontanamento per visite mediche non salvavita integrino illeciti punibili con sanzioni conservative (como la sospensione), il datore di lavoro non può licenziare il dipendente. L’eventuale licenziamento irrogato in violazione del codice disciplinare del CCNL è nullo ed innesca automaticamente la reintegra sul posto di lavoro.
Per approfondire
Come tutelarsi in caso di calcolo errato del periodo di comporto e nullità del licenziamento. Leggi l’approfondimento sul calcolo del periodo di comporto.
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Conclusioni
Il dovere di reperibilità in malattia costituisce una regola fondamentale a tutela dell’equilibrio del rapporto di lavoro, ma non può trasformarsi in uno strumento di abuso disciplinare. Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il licenziamento per assenza alla visita fiscale non può configurarsi come un automatismo basato sul verbale del medico INPS, gravando sempre sull’azienda l’onere di provare l’effettivo inadempimento colpevole e di rispettare il principio di proporzionalità sanzionatoria stabilito dai contratti collettivi.
Per il lavoratore, la prevenzione rimane la miglior difesa: verificare la completezza dei dati sul certificato di malattia e attivarsi con accorgimenti pratici e documentabili in caso di citofono guasto sono passaggi essenziali per tutelare i propri diritti. Qualora si riceva una contestazione disciplinare o un provvedimento di licenziamento a seguito di una visita fiscale non eseguita, è fondamentale analizzare attentamente le formule utilizzate nel verbale e le tutele del CCNL applicabile, al fine di impugnare tempestivamente il provvedimento illegittimo e far valere il diritto alla conservazione del posto.
Domande Frequenti (FAQ)
Se il citofono è rotto e il medico non mi trova, posso essere licenziato?
Il medico fiscale è obbligato a telefonarmi se trova il citofono rotto?
Cosa succede se il medico fiscale non lascia l’avviso cartaceo nella cassetta delle lettere?
Posso uscire di casa durante le fasce di reperibilità per fare fisioterapia?
Cosa rischio se esco per fare una visita medica senza avvisare prima l’azienda?
Chi deve dimostrare in tribunale che ero assente alla visita fiscale?
La sanzione dell’INPS per assenza alla visita fiscale coincide con il licenziamento?
Cosa significa che il verbale del medico fa “fede privilegiata”?
Cosa succede se sul citofono c’è scritto un nome diverso dal mio?
Se vengo licenziato per assenza alla visita fiscale, ho diritto ad essere reintegrato?
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Art. 2119 Codice Civile — Recesso per giusta causa.
- Art. 2700 Codice Civile — Efficacia dell’atto pubblico.
- Art. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300 — Tutela reale e risarcitoria.
- Art. 5 Legge 15 luglio 1966, n. 604 — Onere della prova del licenziamento.
Giurisprudenza citata
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 22621 del 2 luglio 2026 — Fissa il principio che le diciture valutative ed ambigue del verbale medico non provano l’assenza e che il licenziamento sproporzionato deve essere sanzionato con sanzioni conservative del CCNL e conseguente reintegra.
- Corte Costituzionale, Sentenza n. 128 del 2024 — Ribadisce l’inderogabilità in peius delle tutele del CCNL in sede di sanzione disciplinare conservativa ed esclusione del licenziamento.
- Tribunale del Lavoro di Catania, Sentenza n. 4690 del 21 ottobre 2024 — Riconosce la diligenza del lavoratore che affigge sul citofono guasto un biglietto col numero di telefono cellulare e l’obbligo del medico di inserire l’invito cartaceo.
- Corte d’Appello di Brescia, Sezione Lavoro, Sentenza n. 107 del 31 luglio 2025 — Conferma che l’omissione di dettagli toponomastici indispensabili nel certificato equivale a irreperibilità colpevole.
- Corte d’Appello di Catania, Sezione Lavoro, Sentenza n. 908 del 28 ottobre 2025 — Stabilisce che addurre genericamente di non aver sentito il citofono perché addormentati non scusa l’irreperibilità.
