Licenziamento prima del superamento del comporto: c’è reintegra

Il timore di perdere la propria occupazione a causa di un periodo di assenza prolungato è una delle preoccupazioni più grandi per chi affronta una malattia o le conseguenze di un infortunio. Ti trovi improvvisamente a dover gestire non solo i problemi di salute, ma anche la paura costante che un giorno, aprendo la casella di posta, tu possa trovare una lettera che interrompe bruscamente la tua vita professionale. Questa ansia è spesso alimentata dalla scarsa chiarezza con cui le aziende calcolano i giorni di assenza e, purtroppo, non è raro che un datore di lavoro intimi un licenziamento prima del superamento del comporto a causa di grossolani errori nei conteggi.

Il nodo giuridico centrale risiede nell’equilibrio, previsto dal nostro ordinamento, tra il tuo diritto costituzionale alla salute e all’assistenza e il diritto del datore di lavoro a poter contare su una prestazione lavorativa continua per organizzare l’impresa. Il Codice Civile protegge il lavoratore vietando il recesso durante lo stato morboso, ma questo scudo ha un limite di tempo, chiamato periodo di comporto. Quando questo limite viene superato, il datore riacquista il potere di licenziarti. Tuttavia, cosa succede se l’azienda sbaglia a calcolare questo periodo, magari conteggiando giornate che per legge dovevano essere escluse, e ti licenzia prima che il termine sia realmente scaduto?

Questo articolo ti offre una guida prima di tutto pratica e dettagliata per capire come tutelarti se ricevi un licenziamento prematuro. Analizzeremo le recentissime ordinanze della Corte di Cassazione del 2026, le quali hanno stabilito che l’errore di calcolo del datore di lavoro rende il recesso nullo in modo assoluto. Vedremo perché lo stato soggettivo dell’azienda — anche se ha agito in totale buona fede — non conta e come la Corte Costituzionale abbia ripristinato il tuo diritto a riavere il posto di lavoro e a ricevere tutti gli stipendi persi con la tutela reintegratoria piena, superando i vecchi limiti imposti dal Jobs Act.

1. Il periodo di comporto: cosa e come si calcola

Il periodo di comporto è lo strumento giuridico con cui la legge garantisce la stabilità del tuo rapporto di lavoro durante i periodi di malattia o infortunio. Come stabilito dall’art. 2110 del Codice Civile, il datore di lavoro non può licenziarti liberamente finché la tua assenza rimane entro una determinata soglia temporale. Si tratta di un limite rigido che ha lo scopo preciso di tutelare il tuo diritto costituzionale alla salute, permettendoti di curarti senza l’incubo di perdere da un giorno all’altro la tua fonte di reddito. Solo una volta decorso interamente questo periodo il datore di lavoro può legittimamente esercitare il diritto di recesso, a patto che non vi siano altre cause di nullità. Sebbene la regola possa sembrare semplice, la determinazione esatta di questa soglia è fonte di enormi controversie pratiche, poiché varia significativamente a seconda del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato e del metodo di calcolo impiegato per conteggiare i singoli giorni di assenza.

1.1 Comporto secco e comporto per sommatoria

Per comprendere come funziona la tutela della tua salute sul lavoro, devi prima distinguere i due diversi meccanismi di calcolo del comporto: il comporto secco e il comporto per sommatoria. Il comporto secco fa riferimento a un singolo episodio morboso continuativo. Si applica quando ti assenti per un’unica malattia ininterrotta, senza mai rientrare in servizio (ad esempio, a causa di una grave operazione chirurgica o di una degenza ospedaliera prolungata). In questa ipotesi, il calcolo è lineare e consiste nel verificare che il numero totale di giorni consecutivi di assenza non superi il limite fissato dal contratto collettivo per una singola malattia.

Il comporto per sommatoria (detto anche frazionato), al contrario, si applica quando la tua storia clinica è caratterizzata da più episodi morbosi distinti intervallati da rientri in servizio. In questo caso, le assenze non sono consecutive, ma si sommano l’una all’altra. Questo meccanismo serve a evitare che un dipendente possa eludere il limite del comporto alternando brevi periodi di malattia a singoli giorni di presenza. Il contratto collettivo di settore stabilisce un tetto massimo di assenze cumulative che non puoi superare all’interno di un determinato arco temporale di riferimento (solitamente un anno o un triennio). Se la somma di tutte le tue assenze frammentate supera questo tetto all’interno del periodo considerato, il licenziamento diventa possibile.

1.2 La trappola del triennio mobile e gli errori comuni

La vera e complessa trappola per i lavoratori — e spesso anche per gli uffici del personale delle aziende — è rappresentata dal calcolo del comporto per sommatoria all’interno del cosiddetto triennio mobile o anno mobile. A differenza del “periodo fisso” (in cui le assenze si azzerano, ad esempio, all’inizio di ogni anno solare), il periodo mobile richiede un calcolo a ritroso estremamente dinamico. Per verificare se hai superato il limite, il datore di lavoro non deve guardare l’anno civile in corso, ma deve calcolare a ritroso tre anni a partire dall’ultimo giorno di assenza per malattia, sommando tutti i giorni in cui sei stato assente in quell’arco di tempo.

Questa modalità di calcolo dinamico si presta a frequenti errori materiali e interpretativi. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, tra cui la rilevante sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 505 del 13 febbraio 2025, i datori di lavoro sbagliano spesso il “giorno di partenza” per il calcolo a ritroso, includendo periodi successivi alla data di superamento effettivo o conteggiando in modo errato i giorni a cavallo dei fine settimana. Un altro errore sistematico consiste nell’includere nel computo periodi che per legge devono rimanere rigorosamente esclusi, come i periodi di Cassa Integrazione Guadagni (CIG). Come ha autorevolmente chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18073 del 2025, durante la sospensione del lavoro per CIG viene meno il presupposto stesso del comporto, ossia l’attualità dell’obbligo di rendere la prestazione lavorativa, determinando una vera e propria conversione del titolo dell’assenza. Calcolare questi giorni come malattia comune è un errore grave che può invalidare l’intero conteggio aziendale.

I due metodi di calcolo del comporto

Il Comporto Secco

Si applica a un singolo episodio morboso continuativo (un’unica malattia senza interruzioni). Il limite di giorni viene calcolato in modo lineare dall’inizio alla fine dell’assenza.

Il Comporto per Sommatoria

Si applica a più assenze frammentate intervallate da rientri al lavoro. I giorni vengono sommati a ritroso all’interno di un arco temporale mobile (es. 3 anni) stabilito dal CCNL.

2. Licenziamento prima del superamento del comporto: chi paga l’errore?

Quando l’ufficio risorse umane o i consulenti dell’azienda compiono un errore di computo e notificano il licenziamento prima che il periodo di conservazione del posto sia effettivamente spirato, si apre un contenzioso delicatissimo. Sul piano logico e giuridico sorge una domanda fondamentale: a chi deve essere imputata la responsabilità di questo errore materiale? L’azienda potrebbe giustificarsi sostenendo di aver agito in buona fede sulla base dei dati a sua disposizione, soprattutto quando l’errore deriva da una successiva riqualificazione dei giorni di assenza da parte di enti terzi come l’INAIL. La Corte di Cassazione, con una serie di ordinanze storiche emesse nel 2026, ha affrontato e risolto definitivamente questa questione, stabilendo principi rigorosi che escludono qualsiasi rilevanza dello stato soggettivo del datore di lavoro e riequilibrano la tutela in favore del dipendente.

2.1 Il rischio d’impresa e l’irrilevanza della buona fede

Il principio cardine stabilito dalla Suprema Corte è che il corretto conteggio dei giorni di assenza costituisce un presupposto oggettivo per la legittimità del recesso. Di conseguenza, l’errore di calcolo compiuto dall’azienda — anche se avvenuto in totale buona fede e senza alcuna colpa o intenzione dolosa — non ha alcuna efficacia sanante. Come sancito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 17083 del 31 maggio 2026, le conseguenze negative derivanti da un calcolo errato delle assenze per malattia ricadono esclusivamente sul datore di lavoro, trovando la loro naturale giustificazione nel rischio d’impresa.

L’imprenditore è colui che organizza i fattori produttivi e ne assume i relativi rischi; tra questi vi è anche quello di incorrere in valutazioni fattuali o contabili errate che portino all’illegittima estromissione del lavoratore. Questo significa che non puoi essere tu a pagare le conseguenze di una disattenzione o di un errore contabile dell’ufficio amministrativo. Se l’azienda ti licenzia pensando che tu abbia superato i giorni a tua disposizione, ma i calcoli corretti dimostrano il contrario, il licenziamento rimane irrimediabilmente illegittimo e nullo, senza che il datore possa invocare la scusabilità dello sbaglio ex art. 1218 c.c. per esonerarsi dalla responsabilità risarcitoria.

2.2 La fine della cristallizzazione degli effetti

Un altro argomento spesso sollevato dalle difese aziendali riguarda la natura giuridica del licenziamento, che è un negozio unilaterale recettizio. Secondo questa tesi, la legittimità dell’atto dovrebbe essere valutata e “cristallizzata” esclusivamente al momento in cui la lettera di licenziamento giunge a conoscenza del lavoratore. Se a quella data, secondo i registri aziendali, il comporto risultava superato, il licenziamento avrebbe dovuto considerarsi valido.

La Cassazione ha rigettato fermamente questa impostazione. Sempre nell’ordinanza n. 17083/2026, i giudici di legittimità hanno chiarito che la recettizietà dell’atto rileva unicamente ai fini del perfezionamento del negozio e della decorrenza dei suoi effetti (come il termine per impugnarlo), ma non può congelare la legittimità dell’atto, impedendo un successivo accertamento. Il caso emblematico è quello in cui, in una data successiva al licenziamento, l’INAIL accolga un ricorso del lavoratore riconoscendo la natura professionale di un infortunio che era stato inizialmente registrato come malattia comune. Questo accertamento ha efficacia retroattiva: le giornate di infortunio vengono formalmente scorporate dal computo del comporto ordinario, determinando ex post il mancato superamento del limite. L’errore di qualificazione originario, benché incolpevole al momento del recesso, travolge la validità del licenziamento poiché l’azienda non ha fornito la prova del fatto costitutivo del potere di recedere, come stabilito anche dall’ordinanza di Cassazione n. 13725 del 2026.

Focus Giurisprudenziale — Ricalcolo INAIL postumo e reintegra piena

La sentenza. Cass. civ., sez. lav., n. 7969 del 31 marzo 2026

Il caso. Una società ceramica aveva licenziato una dipendente ritenendo superato il periodo di comporto per malattia comune. Successivamente al licenziamento, l’INAIL aveva accolto il ricorso in opposizione della lavoratrice, riconoscendo che un periodo di assenza era da ricondurre a infortunio sul lavoro. Di conseguenza, scorporando tale periodo, il limite del comporto non risultava in realtà superato.

La questione. Se la buona fede del datore di lavoro, derivante da un calcolo basato su dati corretti al momento dell’intimazione del recesso (prima del ricalcolo INAIL), possa escludere la nullità del licenziamento o quanto meno ridurre la misura del risarcimento del danno spettante alla lavoratrice.

La decisione della Corte. La Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, confirming la nullità del licenziamento. I giudici hanno chiarito che il superamento del comporto è un presupposto oggettivo e che la buona fede datoriale non rileva. Al lavoratore spetta la tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 23/2015, senza alcuna riduzione o attenuazione delle sanzioni.

Il principio di diritto. Il licenziamento per superamento del comporto intimato prima del maturare del limite temporale è nullo per violazione di norma imperativa (art. 2110 c.c.). L’errore oggettivo di calcolo ricade sul datore di lavoro, e lo stato soggettivo di buona fede non attenua le sanzioni reintegratorie e risarcitorie piene.

Cosa significa in pratica per te. Se il tuo licenziamento è causato da un errore di conteggio dei giorni (anche se dovuto a un ricalcolo dell’infortunio da parte dell’INAIL avvenuto dopo che sei stato licenziato), il licenziamento è nullo. Hai diritto a riprendere il tuo posto di lavoro e a ricevere tutti gli stipendi che avresti dovuto percepire dal giorno dell’estromissione a quello del rientro.

Focus Giurisprudenziale — Rischio d’impresa e irrilevanza della buona fede datoriale

La sentenza. Cass. civ., sez. lav., n. 17083 del 31 maggio 2026

Il caso. Un’azienda aveva licenziato un dipendente ritenendo superato il periodo di comporto (pari a 274 giorni) in base alle assenze registrate (230 giorni). A seguito di un ricalcolo dell’INAIL, ben 45 giorni di assenza precedentemente imputati a malattia comune sono stati riqualificati come inabilità temporanea da infortunio sul lavoro. Di conseguenza, le assenze effettive per malattia comune scendevano a 185 giorni, ampiamente sotto la soglia contrattuale.

La questione. Se il datore di lavoro possa difendersi sostenendo che al momento della notifica del licenziamento (negozio unilaterale recettizio) la situazione di fatto deponeva in modo incolpevole per il superamento del comporto, e se tale buona fede escluda la sanzione della nullità.

La decisione della Corte. La Cassazione ha confermato l’illegittimità e la nullità del licenziamento. Ha chiarito che la natura recettizia del licenziamento non cristallizza la sua legittimità al momento della notifica. Il corretto calcolo è un presupposto oggettivo, e l’errore di computo — anche se incolpevole o causato da ricalcoli INAIL successivi — ricade sul datore come rischio d’impresa.

Il principio di diritto. La valutazione sulla sussistenza dei presupposti del licenziamento deve basarsi sul dato oggettivo e reale delle assenze. Le conseguenze dell’errore, pur incolpevole, ricadono sul datore di lavoro a titolo di rischio d’impresa, escludendo l’operatività della buona fede o della scusabilità del calcolo errato.

Cosa significa in pratica per te. Anche se il datore di lavoro ha calcolato i tuoi giorni in assoluta buona fede basandosi sui certificati medici all’epoca disponibili, se un successivo ricalcolo (ad esempio dell’INAIL) dimostra che eri sotto il limite di comporto, il tuo licenziamento è nullo. Non spetta a te subire le conseguenze degli errori di calcolo dell’azienda.

3. Le conseguenze: perché il licenziamento pre-comporto è nullo

Ricevere un licenziamento in cui i calcoli del periodo di conservazione del posto sono errati non rappresenta una semplice irregolarità procedurale o una carenza di motivazione. Per il diritto del lavoro, intimare il recesso prima che il lavoratore abbia esaurito il tempo a sua disposizione per curarsi costituisce una lesione diretta di un diritto fondamentale. Ma quali sono le reali conseguenze pratiche che l’ordinamento prevede a tua tutela in questo scenario? Per molti anni, soprattutto a partire dal 2015, si è assistito a una forte spaccatura del sistema rimediale, a seconda che il dipendente fosse stato assunto prima o dopo l’entrata in vigore del Jobs Act. Questa spaccatura determinava una profonda ingiustizia: a parità di errore nel calcolo, alcuni lavoratori riottenevano il proprio posto mentre altri dovevano accontentarsi di un indennizzo economico. Fortunatamente, i recenti interventi della Corte Costituzionale e l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità hanno sanato questa disparità.

3.1 La svolta della Corte Costituzionale n. 22/2024

Per comprendere la portata delle tutele a tua disposizione, devi fare un passo indietro e analizzare la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2024. Il decreto legislativo n. 23 del 2015 (il cosiddetto Jobs Act), che disciplina i contratti a tutele crescenti per gli assunti dal 7 marzo 2015, prevedeva una distinzione penalizzante. All’articolo 2, limitava l’applicazione della tutela reintegratoria piena (il diritto a riavere il posto di lavoro) ai soli casi di nullità “espressamente” previsti dalla legge.

Poiché l’art. 2110 c.c. stabilisce il divieto di licenziamento prima della scadenza del comporto ma non contiene una clausola che usi esplicitamente la parola “nullità”, la dottrina e parte della giurisprudenza ritenevano che questa violazione costituisse una “nullità virtuale” (derivante dalla violazione di una norma imperativa) e che quindi non desse diritto alla reintegra, bensì a una semplice indennità risarcitoria. La Corte Costituzionale ha rimosso questa disparità dichiarando l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui conteneva l’avverbio “espressamente”. Di conseguenza, la distinzione tra nullità testuali e virtuali è venuta meno: ogni licenziamento nullo per violazione di una norma imperativa di legge dà oggi diritto alla tutela reintegratoria.

3.2 La tutela reintegratoria piena anche post Jobs Act

La caduta dell’avverbio “espressamente” ha avuto un impatto dirompente proprio sulle tutele applicabili al licenziamento per superamento anticipato del comporto. Come confermato dall’orientamento dei tribunali di merito (tra cui spicca la sentenza del Tribunale di Bari n. 1406 del 2026), al lavoratore assunto sotto il regime del Jobs Act a cui sia stato intimato un licenziamento nullo per mancato superamento del comporto si applica la tutela reintegratoria piena prevista dall’art. 2 del D.Lgs. 23/2015.

Questa tutela comporta conseguenze estremamente protettive per te:

  • Il giudice ordina al datore di lavoro la tua reintegrazione immediata nel posto di lavoro precedentemente occupato.
  • Il datore di lavoro viene condannato a versarti un’indennità risarcitoria totale, commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per tutto il periodo dall’estromissione fino al giorno dell’effettiva reintegra, senza alcun limite massimo di mensilità (dedotto solo quanto eventualmente percepito per altre attività lavorative, il cosiddetto aliunde perceptum).
  • L’azienda è condannata al versamento integrale dei contributi previdenziali e assistenziali per tutto il periodo.
  • In alternativa alla reintegra fisica, ti è data la facoltà di esercitare l’opzione per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità, risolvendo il rapporto di lavoro ma ottenendo un risarcimento aggiuntivo a quello ordinario, come avvenuto nel caso deciso dall’ordinanza di Cassazione n. 7969/2026.

Approfondimento: Lavoratori Disabili

Se la malattia o l’infortunio sono legati a una condizione di disabilità riconosciuta, si applicano tutele e limiti aggiuntivi che il datore deve rispettare per evitare discriminazioni. Leggi la nostra analisi sui limiti del comporto per i disabili.

I 3 passi per contestare il licenziamento nullo per comporto

1

Impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni

Devi inviare una comunicazione scritta all’azienda (tramite PEC o raccomandata A/R) in cui dichiari di voler contestare il licenziamento, interrompendo il primo termine di decadenza.

2

Ricostruzione contabile e medica dei giorni di assenza

Con il supporto di un legale, devi analizzare i cedolini paga, i certificati telematici INPS e le comunicazioni INAIL per ricalcolare con precisione millimetrica l’effettivo comporto.

3

Deposito del ricorso in tribunale entro 180 giorni

Se l’accordo transattivo non va a buon fine, devi depositare il ricorso giudiziale ex art. 414 c.p.c. per far dichiarare la nullità del recesso e ottenere la reintegrazione.

4. Le assenze che non contano: malattia professionale e disabilità

Una delle ragioni più frequenti per cui il conteggio del comporto operato dall’azienda si rivela errato risiede nella mancata depurazione delle assenze. Non tutti i giorni in cui rimani a casa con un certificato medico sono uguali di fronte alla legge. Il calcolo del comporto per malattia comune, infatti, non deve includere determinate categorie di assenza che l’ordinamento tutela in modo speciale. Quando l’ufficio risorse umane somma indistintamente ogni giorno di assenza segnalato dall’INPS, commette un errore contabile e di qualificazione che invalida il licenziamento. Ma quali sono queste assenze protette che devi assolutamente conoscere e pretendere che vengano scorporate dal conteggio del tuo datore di lavoro? Le risposte si trovano nella normativa e nei più recenti orientamenti giurisprudenziali del 2025 e 2026.

4.1 Quando la malattia è causata dal lavoro

La prima e fondamentale categoria di assenze da escludere dal comporto è quella relativa a malattie o infortuni causati dalla colpa del datore di lavoro. Se l’assenza del dipendente è riconducibile alla violazione, da parte dell’azienda, dell’obbligo di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (sancito dall’art. 2087 c.c.), quelle giornate non possono essere conteggiate nel comporto. Come ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 8072 del 27 marzo 2025, se la patologia professionale o l’infortunio derivano, ad esempio, dall’omesso apprestamento di adeguate misure di prevenzione (come la mancanza di formazione sui rischi o la mancata fornitura di idonei dispositivi di protezione), il datore di lavoro non può computare quelle assenze per giustificare il recesso.

Consentire all’azienda di licenziare un dipendente per assenze causate dalle sue stesse inadempienze organizzative significherebbe legittimare un comportamento contraddittorio e lesivo della dignità del lavoratore. Questo principio si applica anche a patologie psicofisiche derivanti da condizioni ambientali nocive, ritmi lavorativi insostenibili o comportamenti vessatori in ufficio.

Approfondimento: Danno da Stress

Se la patologia che ti costringe ad assentarti è causata da ritmi insostenibili o vessazioni in ufficio, puoi chiedere il risarcimento del danno anche in assenza di un vero e proprio mobbing. Leggi il nostro articolo sul risarcimento per stress da lavoro.

4.2 L’onere della prova e i limiti della tutela

Tuttavia, l’esclusione delle assenze dal comporto per responsabilità datoriale non opera in via automatica. Come ha chiarito la sentenza del Tribunale di Firenze n. 813 del 1 aprile 2026, non basta che tu affermi genericamente che la tua patologia sia stata causata dallo stress del lavoro o da un ambiente d’ufficio ostile. Grava interamente sul lavoratore l’onere di provare in modo rigoroso e specifico tre elementi:

  1. L’esistenza della patologia o del danno alla salute.
  2. Il comportamento illecito o la specifica inadempienza del datore di lavoro alle regole di sicurezza o di correttezza (art. 2087 c.c.).
  3. Il nesso di causalità, ossia la prova scientifica e medica che lo stato di malattia sia la diretta conseguenza di quel comportamento aziendale e non di fattori personali o preesistenti.

Se non fornisci questa prova dettagliata in giudizio, il tribunale respingerà la tua contestazione e considererà legittimo il computo di quei giorni operato dal datore di lavoro, con conseguente validità del licenziamento. Si tratta di un limite processuale rigido che richiede una preparazione strategica del ricorso fin dalle prime battute.

4.3 Disabilità e obbligo di accomodamento ragionevole

Un secondo e importantissimo filone di tutela riguarda le assenze collegate a una condizione di disabilità. La giurisprudenza europea e nazionale ha stabilito che applicare lo stesso identico periodo di comporto per malattia sia ai lavoratori non disabili che ai lavoratori disabili può costituire una discriminazione indiretta ai sensi della Direttiva 2000/78/CE. Come chiarito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 15747/2024 e n. 15282/2024, e in linea con le pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (come la sentenza n. 689 del 2025), il datore di lavoro non può applicare rigidamente il comporto contrattuale standard a un disabile.

Prima di procedere al recesso, l’azienda ha il preciso dovere di ricercare ed attuare accomodamenti ragionevoli volti a consentire la conservazione del posto di lavoro. Questi accomodamenti possono includere lo scorporo dal computo dei giorni di assenza strettamente legati alle terapie della disabilità, la concessione di periodi di aspettativa aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL, o la modifica temporanea delle mansioni o degli orari di lavoro (es. concessione dello smart working o turni fissi). Se l’azienda licenzia il dipendente disabile ignorando questo dovere di interlocuzione e di ricerca di soluzioni alternative, il licenziamento è discriminatorio e, come tale, nullo con diritto alla reintegra piena.

Focus Giurisprudenziale — Rigore dell’onere probatorio per lo scorporo dei giorni

La sentenza. Tribunale di Firenze, sez. lav., n. 813 del 1 aprile 2026

Il caso. Una lavoratrice aveva impugnato il licenziamento intimato per il superamento del comporto (262 giorni di assenza complessivi), sostenendo che le assenze non dovessero essere conteggiate poiché originate da uno stato patologico (depressione e ansia) causato dalle condotte illegittime e stressanti del datore di lavoro.

La questione. A chi spetti l’onere di dimostrare la nocività delle condizioni di lavoro e il nesso di causa con lo stato di malattia, e se la semplice sussistenza di una malattia a carattere ansioso sia sufficiente a escludere le assenze dal comporto.

La decisione della Corte. Il Tribunale ha respinto la domanda della lavoratrice, confermando la legittimità del licenziamento. Il giudice ha chiarito che, sebbene le assenze dovute a responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. vadano escluse dal comporto, spetta interamente al lavoratore provare i comportamenti illeciti datoriali e il preciso nesso causale medico-scientifico tra questi e l’insorgenza della malattia. In mancanza di prove specifiche e di un accertamento di colpa del datore, le assenze vanno computate ordinariamente.

Il principio di diritto. Grava sul lavoratore l’onere di allegare e provare in modo specifico le condotte datoriali contrarie agli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. e il nesso causale con la patologia sofferta, al fine di legittimare lo scorporo delle assenze dal periodo di comporto.

Cosa significa in pratica per te. Non basta dire al giudice “mi sono ammalato per lo stress del lavoro” per annullare il licenziamento per superamento del comporto. Devi documentare e provare in modo rigoroso (attraverso perizie mediche, testimonianze e mail) i comportamenti illegittimi dell’azienda che hanno provocato direttamente la tua malattia.

Computabilità delle assenze nel periodo di comporto

Assenze INCLUSE nel Composto Assenze ESCLUSE dal Comporto
Malattia comune non professionale (influenza, patologie ordinarie) Malattia o infortunio causati da colpa del datore ex art. 2087 c.c.
Infortuni estranei al lavoro o non addebitabili a colpa aziendale Periodi di Cassa Integrazione Guadagni (CIG) attivi in azienda
Assenze per malattia generica del dipendente disabile Assenze per terapie salvavita o legate alla disabilità (ove previsto)

Come far valere i tuoi diritti se l’azienda commette errori di calcolo

Affrontare un periodo di malattia o riprendersi da un grave infortunio è già di per sé un’esperienza provante dal punto di vista fisico e personale. A questa fatica non deve aggiungersi il timore infondato di perdere il proprio posto di lavoro a causa di errori contabili commessi dall’azienda. I chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione nel 2026, con le storiche ordinanze n. 7969/2026 e n. 17083/2026, e la precedente sentenza n. 22/2024 della Corte Costituzionale hanno blindato la tutela dei dipendenti. L’errore nel calcolo del periodo di comporto ricade interamente sul rischio d’impresa, escludendo l’operatività della buona fede del datore di lavoro e ripristinando la tutela reintegratoria piena per tutti i lavoratori, indipendentemente dall’anno in cui sono stati assunti.

Tuttavia, per far valere questi diritti è indispensabile un atteggiamento proattivo. Non devi accettare passivamente i conteggi inviati dall’ufficio risorse umane. Se ricevi una lettera di licenziamento prima del superamento del comporto, devi attivarti immediatamente per richiedere l’estratto dei certificati telematici e procedere a una ricostruzione tecnica e legale dettagliata delle assenze, prestando attenzione alle scadenze di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per il deposito del ricorso. La tutela della tua salute e del tuo lavoro passa sempre per una verifica tempestiva e rigorosa.

5. Domande Frequenti (FAQ)

Cosa succede se il datore di lavoro sbaglia a contare i miei giorni di malattia e mi licenzia?

La buona fede del datore di lavoro che ha sbagliato i calcoli esclude la nullità?

Cosa accade se l’INAIL riconosce un infortunio sul lavoro dopo che sono stato licenziato?

Ho diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro anche se sono stato assunto con il Jobs Act?

I giorni di assenza per infortunio o malattia professionale si contano nel comporto?

Chi deve dimostrare che la mia malattia è stata causata dal lavoro?

Posso rifiutare la reintegrazione e chiedere una somma di denaro in sostituzione?

Quali sono i termini massimi per impugnare il licenziamento per malattia?

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Corte Costituzionale, sentenza n. 22 del 22 febbraio 2024
  • Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 7969 del 31 marzo 2026
  • Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 17083 del 31 maggio 2026
  • Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 8072 del 27 marzo 2025
  • Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, sentenza n. 813 del 1 aprile 2026
  • Corte d’Appello di Napoli, Sezione Lavoro, sentenza n. 505 del 13 febbraio 2025

A cura di:

Avv. Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per lo Studio Legale Moscarini cura approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.