Tassazione criptovalute 2026: le regole della nuova stangata al 33%
Il mercato delle valute digitali ha subìto una trasformazione radicale in Italia a partire dal primo gennaio di quest’anno, costringendo i risparmiatori e i trader ad abbandonare definitivamente la convinzione che le transazioni online potessero sfuggire al controllo del Fisco. L’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative ha inasprito l’imposizione fiscale e introdotto meccanismi di tracciamento automatizzato a livello europeo che non lasciano più spazio all’improvvisazione. Chiunque detenga asset virtuali si trova oggi davanti alla necessità di comprendere le nuove regole della tassazione criptovalute 2026 per evitare pesanti contestazioni amministrative.
Il nodo giuridico principale ruota attorno a tre novità fondamentali: l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze, la totale cancellazione della soglia di esenzione che in passato proteggeva i piccoli investitori, e l’avvio dello scambio automatico di dati fiscali previsto dalla direttiva europea DAC8. Questo cortocircuito normativo trasforma il monitoraggio delle proprie attività finanziarie in un adempimento cruciale, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha ora gli strumenti per rilevare i wallet non dichiarati e procedere a accertamenti induttivi calcolando il costo storico di acquisto pari a zero.
Questo articolo offre una guida chiara e pratica per comprendere le nuove aliquote fiscali, valutare l’eccezione delle stablecoin regolate e capire come compilare correttamente il Quadro RW della dichiarazione dei redditi. Spiegheremo inoltre l’importanza di ricostruire la reportistica delle proprie transazioni per disinnescare la pretesa tributaria induttiva e i percorsi legali disponibili per regolarizzare le posizioni passate senza incorrere in sanzioni catastrofiche.
In Sintesi: Punti Chiave
- L’Aliquota Ordinaria al 33%: Dal 1° gennaio 2026, l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate da cripto-attività sale dal 26% al 33%, posizionando l’Italia tra le giurisdizioni a maggior carico fiscale in Europa.
- Abolizione della Franchigia: Scompare definitivamente la soglia di esenzione di 2.000 euro; ogni plusvalenza derivante da vendita o conversione in euro è imponibile fin dal primo euro di guadagno.
- Stablecoin in Euro al 26%: I token di moneta elettronica (EMT) ancorati all’euro e conformi alla normativa MiCAR beneficiano della tassazione agevolata ridotta al 26%, costituendo una legittima scappatoia fiscale.
- Monitoraggio Obbligatorio (Quadro RW): Tutte le cripto-attività detenute all’estero o su wallet privati devono essere dichiarate nel Quadro RW per il monitoraggio e il pagamento dell’IVACA (0,2% patrimoniale), a prescindere dal realizzo.
- Scambio Dati automatico (DAC8): Gli exchange centralizzati e i prestatori di servizi invieranno in automatico all’Agenzia delle Entrate l’anagrafica, i saldi e le operazioni degli utenti, eliminando ogni residuo anonimato.
Indice dei Contenuti
1. La riforma del 2026 e l’aumento dell’aliquota
L’innalzamento della tassazione sul capital gain derivante dalle criptovalute rappresenta una delle novità più discusse e controverse della recente manovra finanziaria. Il legislatore italiano, allineandosi a una politica di forte contrazione fiscale e disincentivazione degli asset digitali volatili non regolamentati in ambito europeo, ha modificato il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) cancellando di fatto le tutele di favore precedentemente riservate ai piccoli e medi risparmiatori privati.
1.1 Chi deve pagare la nuova aliquota del 33%?
La nuova aliquota dell’imposta sostitutiva al 33% si applica a tutte le persone fisiche, enti non commerciali e società semplici residenti in Italia che realizzano plusvalenze o proventi imponibili derivanti dalla vendita, dal riscatto, dalla permuta o dalla detenzione di cripto-attività dal 1° gennaio 2026.
Questo significa che se vendi Bitcoin o altre criptovalute ricavandone un guadagno rispetto al tuo prezzo storico di acquisto, quel profitto verrà tassato con una percentuale fissa del 33%, molto più alta rispetto alla tassazione ordinaria sulle rendite finanziarie (come le azioni) che resta ferma al 26%. Per capire come si calcola questa imposta, occorre specificare che si realizza plusvalenza imponibile solo nel momento in cui cedi le valute virtuali in cambio di valuta reale (come l’euro) oppure quando le utilizzi per acquistare un bene o un servizio nel mondo fisico.
Non commettere l’errore di pensare che le transazioni online non abbiano natura finanziaria a tutti gli effetti. La giurisprudenza ha da tempo affrontato la qualificazione di queste attività a tutela dei cittadini. Ad esempio, già in una fase iniziale, il Tribunale di Verona si era dovuto pronunciare sul fatto che le attività professionali di compravendita di moneta virtuale per conto di consumatori non potessero operare al di fuori delle tutele stabilite per i prodotti finanziari.
Focus Giurisprudenziale — Cambio criptovalute come servizio finanziario
La sentenza. Tribunale civile Verona, Sez. Civile, n. 195 del 24 gennaio 2017
Il caso. Alcuni risparmiatori avevano eseguito bonifici bancari a favore di una piattaforma online ricevendo in cambio bitcoin da investire in start-up. A causa della mancata restituzione delle somme, gli utenti avevano agito per ottenere la dichiarazione di nullità del contratto e la restituzione delle somme.
La questione. Se l’attività professionale di cambio tra moneta reale e criptovaluta effettuata a distanza nei confronti di consumatori rientri o meno nella disciplina protettiva dei servizi finanziari del Codice del Consumo.
La decisione della Corte. Il Tribunale ha accolto la domanda, statuendo che le operazioni di conversione di valuta fiat in criptovaluta costituiscono una prestazione di servizi finanziari a titolo oneroso a tutti gli effetti di legge.
Il principio di diritto. Il soggetto che converte valuta reale in criptovalute per conto di consumatori è qualificato come fornitore di servizi finanziari e deve osservare i rigidi obblighi di informativa precontrattuale, a pena di nullità relativa del contratto con obbligo di restituzione del tantundem.
Cosa significa in pratica per te. Se ti affidi a un intermediario o a una piattaforma per operare in cripto-attività, hai diritto a ricevere un’informativa scritta trasparente e precontrattuale sui rischi dell’investimento; in mancanza, il contratto può essere dichiarato nullo e puoi chiedere la restituzione delle somme.
1.2 Addio alla vecchia franchigia dei 2.000 euro: cosa cambia in pratica?
L’azzeramento definitivo della franchigia di esenzione comporta che ogni singola plusvalenza realizzata sulle criptovalute debba essere obbligatoriamente dichiarata e tassata fin dal primo euro di profitto, senza alcuna soglia minima di tolleranza o esenzione annuale per i piccoli investitori privati residenti in Italia.
Fino al 31 dicembre del 2025, la legge prevedeva una franchigia pari a 2.000 euro a favore dei contribuenti: se in un anno intero le tu plusvalenze crypto non superavano questa cifra, non dovevi pagare alcuna imposta sostitutiva. Con la riforma del 2026, questa tutela è stata cancellata. Se acquisti Bitcoin a 1.000 euro e lo rivendi a 1.050 euro ottenendo una plusvalenza di soli 50 euro, sarai obbligato a dichiarare quei 50 euro e a pagarvi sopra il 33% di imposta sostitutiva (pari a 16,50 euro). Questo obbliga ogni investitore a tenere traccia meticolosa di ogni singola transazione effettuata.
Per aiutarti a visualizzare l’impatto di questa modifica strutturale della tassazione criptovalute 2026, ho riepilogato le differenze sostanziali nel funzionamento dell’imposta sostitutiva tra il vecchio e il nuovo regime:
Novità Fiscali 2026
Se ti interessa approfondire l’orientamento della Cassazione sulle agevolazioni fiscali e la tassazione dei canoni immobiliari con contratti intestati a imprese, puoi consultare la nostra recente nota. Leggi l’analisi sulla cedolare secca e società.
2. La scappatoia legale delle stablecoin in euro
Il passaggio all’aliquota del 33% spinge gli investitori a cercare canali legittimi per ridurre il prelievo fiscale. La stessa normativa che ha introdotto il rincaro ha tuttavia previsto una differenziazione tra le criptovalute speculative e quelle progettate per mantenere un valore stabile agganciato a una valuta fiat, riconoscendo a una specifica categoria di token un trattamento più mite.
2.1 Come funziona la tassazione agevolata al 26%?
La tassazione agevolata al 26% si applica in via esclusiva alle plusvalenze derivanti da token di moneta elettronica (EMT) che sono agganciati a una valuta ufficiale (como l’euro) e che risultano emessi da operatori autorizzati e certificati secondo le rigide disposizioni del regolamento europeo MiCAR.
Questa deroga è stata voluta dal legislatore per favorire l’utilizzo di strumenti digitali stabili che possano fungere da reali mezzi di pagamento ed evitare lo spostamento di capitali al di fuori dei confini monetari europei. Di fatto, se utilizzi stablecoin regolate in euro per le tue transazioni o per i tuoi scambi intermedi, l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota ridotta del 26%. Ciò significa che se vendi Bitcoin per comprare una stablecoin in euro certificata dall’Unione Europea, puoi conservare il tuo capitale al riparo dalla volatilità e, al momento del riscatto finale in contanti, beneficerai di un risparmio d’imposta del 7% rispetto al Bitcoin ordinario.
Per comprendere questa distinzione, è fondamentale inquadrare i diversi concetti fiscali degli asset digitali. La legge separa in modo netto le criptovalute comuni da quelle destinate a agire come vera e propria moneta elettronica.
Focus Giurisprudenziale — Obbligo del Quadro RW anche prima della riforma del 2023
La sentenza. Corte di Giustizia Tributaria di Modena, Sez. I, n. 582 del 14 marzo 2025
Il caso. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento a un contribuente, irrogando sanzioni per l’omessa compilazione del Quadro RW relativamente ad attività in valute virtuali detenute su exchange esteri per l’annualità 2021.
La questione. Se gli obblighi di monitoraggio fiscale previsti dall’articolo 4 del D.L. 167/1990 si applicassero alle criptovalute già prima dell’introduzione di una disciplina fiscale ad hoc con la Legge di Bilancio 2023.
La decisione della Corte. I giudici tributari hanno rigettato il ricorso del contribuente, confermando che le criptovalute costituiscono a tutti gli effetti attività finanziarie estere suscettibili di produrre reddito imponibile in Italia, rientrando nell’obbligo del Quadro RW.
Il principio di diritto. L’obbligo di monitoraggio fiscale nel Quadro RW opera per tutte le attività finanziarie detenute all’estero idonee a generare redditi in Italia, a prescindere dall’esistenza di una specifica norma di inquadramento fiscale per la singola tipologia di asset nel periodo d’imposta di riferimento.
Cosa significa in pratica per te. Se hai detenuto criptovalute su exchange esteri negli anni precedenti al 2023 e non le hai dichiarate nel Quadro RW, il Fisco può comunque notificarti sanzioni amministrative dal 3% al 15% per omesso monitoraggio, rendendo necessaria una sanatoria tramite ravvedimento operoso.
2.2 Quali requisiti devono rispettare le stablecoin MiCAR?
Le stablecoin devono essere necessariamente emesse da enti di credito o istituti di moneta elettronica autorizzati in Unione Europea e devono essere garantite da una riserva liquida che offra all’investitore un diritto di riscatto immediato al valore nominale della valuta fiat ufficiale corrispondente.
Molti investitori utilizzano stablecoin popolari come USDT o USDC, ritenendole uno scudo contro le oscillazioni del mercato. Tuttavia, nel 2026, l’Agenzia delle Entrate applica l’aliquota maggiorata del 33% a questi token se sono ancorati a una valuta estera come il dollaro o se i loro emittenti non sono registrati ed autorizzati secondo le rigide regole MiCAR. Per usufruire del 26%, la stablecoin in cui converti i tuoi asset deve essere legata all’euro e depositata presso riserve bancarie certificate nell’area UE. Convertire le proprie crypto speculative in stablecoin non regolamentate non ti proteggerà dalla stangata fiscale.
Per orientarti nella scelta degli strumenti da utilizzare nel tuo portafoglio per contenere il carico fiscale, puoi fare riferimento a questo schema delle categorie di asset digitali:
Criptovalute speculative (BTC, ETH)
Aliquota: 33%
Si applica a tutti i token volatili e speculativi su cui realizzi un guadagno rispetto al costo storico di acquisto, senza alcuna franchigia annuale.
Stablecoin USD (USDT, USDC)
Aliquota: 33%
Anche se sono stabili, le stablecoin ancorate al dollaro o emesse da soggetti non regolamentati in UE scontano l’aliquota tributaria maggiorata.
EMT Euro MiCAR (Stablecoin EUR)
Aliquota: 26%
I token agganciati all’euro emessi da istituti europei godono della tassazione agevolata, costituendo uno strumento efficiente di stoccaggio.
3. L’obbligo del monitoraggio fiscale e il Quadro RW
Molti contribuenti sono convinti che la dichiarazione al Fisco sia obbligatoria solo nel momento in cui si decide di prelevare i soldi per portarli sul proprio conto corrente. Si tratta di un grave errore concettuale che può costare sanzioni rovinose sul patrimonio complessivo, indipendentemente dal fatto che si sia o meno realizzato un profitto.
3.1 Quali crypto attività devono essere dichiarate?
Devi dichiarare obbligatoriamente all’interno del Quadro RW della tua dichiarazione dei redditi qualsiasi tipologia di cripto-attività detenuta all’estero presso exchange centralizzati, oppure memorizzata su chiavi private e wallet non-custodial personali, indipendentemente dal fatto che tu abbia effettuato vendite o generato plusvalenze imponibili.
Il Quadro RW risponde all’obbligo del monitoraggio fiscale dei capitali detenuti oltre confine o al di fuori del sistema bancario nazionale. Le criptovalute, per loro stessa natura digitale e per la collocazione dei nodi delle blockchain o dei server dei gestori (come Binance o Kraken), sono considerate dal Fisco come attività detenute all’estero. Questo obbligo sussiste sempre, anche se i tuoi investimenti sono in perdita. Persino i wallet personali di cui possiedi le chiavi private (come i portafogli fisici Ledger o Trezor) devono essere inseriti in dichiarazione, indicando il valore di mercato degli asset al 31 dicembre.
La giurisprudenza di merito ha affrontato il tema della custodia dei token, confermando che il deposito presso una piattaforma centralizzata toglie all’utente la disponibilità materiale delle chiavi private, configurando un possesso che deve essere dichiarato in quanto gestito all’estero da soggetti terzi.
Focus Giurisprudenziale — Natura del deposito delle criptovalute presso gli exchange
La sentenza. Tribunale civile Firenze, Sez. Fallimentare, n. 18 del 21 gennaio 2019
Il caso. A seguito di un attacco informatico che aveva causato un gravissimo ammanco di asset digitali su una piattaforma exchange, alcuni clienti creditori avevano richiesto il fallimento della società italiana gestore del portale.
La questione. Se il rapporto tra la piattaforma di exchange (che accentra i token in un unico wallet principale controllando le chiavi private) e gli utenti configuri un deposito regolare o un deposito irregolare ex art. 1782 c.c.
La decisione della Corte. Il Tribunale ha dichiarato il fallimento, stabilendo che il rapporto configura un deposito irregolare. Il gestore acquista la proprietà delle criptovalute ed ha l’obbligo di restituire il tantundem.
Il principio di diritto. Poiché le criptovalute sono beni fungibili ex art. 810 c.c. e vengono centralizzate dall’exchange privando l’utente delle chiavi private, la proprietà degli asset passa in capo alla piattaforma e sorge un debito di restituzione generico.
Cosa significa in pratica per te. Quando detieni i tuoi token su un exchange centralizzato, non possiedi tecnicamente quelle monete ma vanti solo un credito verso la piattaforma. Questo credito costituisce un’attività finanziaria estera da monitorare obbligatoriamente nel Quadro RW.
3.2 Come si calcola l’imposta sul valore delle cripto-attività (IVACA)?
L’IVACA si calcola applicando l’aliquota proporzionale dello 0,2% sul controvalore complessivo delle cripto-attività dichiarate nel Quadro RW al 31 dicembre di ogni anno d’imposta, procedendo poi al versamento all’Erario tramite il modello F24 con codice tributo specifico.
Questa imposta sostituisce l’imposta di bollo dovuta per i conti correnti tradizionali e si applica sull’intero controvalore del portafoglio detenuto all’estero o su wallet privato. Se a fine anno possiedi criptovalute per un valore totale di 50.000 euro, dovrai versare 100 euro di IVACA, indipendentemente dal fatto che tu abbia o meno guadagnato. Inoltre, se decidi di vendere i tuoi token per convertire il ricavato in euro, dovrai calcolare la plusvalenza. Il calcolo richiede di sottrarre al valore di vendita il tuo costo storico di acquisto.
Se non possiedi documentazione idonea a dimostrare quanto hai pagato in origine le criptovalute al momento dell’acquisto (le cosiddette “prove d’acquisto”), l’Agenzia delle Entrate considererà il costo storico pari a zero, tassando l’intero valore di vendita al 33%.
Per capire come evitare questo scenario, esamina questo esempio pratico di calcolo:
Il Caso
Marco decide di liquidare una quota di Bitcoin per un controvalore di 10.000 euro. Ha acquistato quegli stessi Bitcoin tre anni fa a 4.000 euro su un exchange estero, ma nel frattempo la piattaforma ha chiuso o ha cancellato lo storico delle operazioni, lasciando Marco senza estratti conto ufficiali.
La Norma Applicabile
L’articolo 67 del TUIR stabilisce che il capital gain si calcola come differenza tra il prezzo di realizzo e il costo di acquisto. Tuttavia, in assenza di documentazione contabile certa (ricevute di bonifico, estratti dell’exchange), l’Amministrazione finanziaria presume un costo storico di acquisto pari a zero (accertamento induttivo).
La Soluzione
Se Marco non ha le prove: il Fisco tassa tutti i 10.000 euro al 33%, per un’imposta di 3.300 euro.
Se Marco presenta ricevute bancarie dei bonifici e schermate validate del wallet: la plusvalenza tassata scende a 6.000 euro (10.000 – 4.000) e l’imposta da pagare si riduce a 1.980 euro, risparmiando legalmente 1.320 euro.
4. La fine dell’anonimato con lo scambio dati DAC8
La convinzione che le criptovalute garantiscano una riservatezza impenetrabile è stata definitivamente smentita dall’evoluzione normativa internazionale. Il coordinamento tra le amministrazioni fiscali europee ha posto in essere un meccanismo di controllo incrociato che renderà effettivi gli accertamenti fiscali su scala globale.
4.1 Quali informazioni riceverà in automatico l’Agenzia delle Entrate?
L’Agenzia delle Entrate riceverà in via del tutto automatica dagli exchange esteri e dai prestatori di servizi l’anagrafica completa del contribuente italiano, i saldi di portafoglio di fine anno e i volumi monetari complessivi di tutte le operazioni di compravendita e trasferimento effettuate.
Questo flusso continuo di dati è disciplinato dalla direttiva europea DAC8 (recepita in Italia con il D.Lgs. 194/2025). Le piattaforme centralizzate di cripto-attività che operano con clienti residenti in Europa hanno l’obbligo di identificare i propri iscritti e richiedere un’autocertificazione della residenza fiscale. Tutti i dati finanziari raccolti a partire dal primo gennaio di quest’anno verranno inviati in modo centralizzato alle autorità fiscali degli Stati membri. Non sarà più possibile nascondere il possesso di asset digitali omettendo la compilazione del Quadro RW, poiché l’anagrafica del contribuente risulterà già in possesso degli uffici del Fisco.
Questo tipo di indagine automatizzata si affianca ai poteri ordinari di accertamento che l’amministrazione finanziaria esercita sui conti bancari tradizionali.
Tutela del Contribuente
Se desideri comprendere i poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria, i limiti stabiliti dalla legge per l’accesso a i dati bancari e come difenderti in sede di accertamento fiscale, consulta la nostra guida dedicata. Leggi l’approfondimento sui limiti delle indagini del Fisco.
4.2 Cosa rischia chi non dichiara e come mettersi in regola?
Chi omette di dichiarare le proprie cripto-attività rischia pesantissime sanzioni amministrative che vanno dal 3% al 15% del valore totale non inserito nel Quadro RW per ciascuna annualità, oltre al recupero dell’imposta sostitutiva evasa al 33% e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei redditi.
Se l’Agenzia delle Entrate riceve i tuoi dati tramite DAC8 ed individua una mancata dichiarazione del Quadro RW per gli anni passati o per quello corrente, emetterà un avviso di accertamento esecutivo. Per evitare che le sanzioni arrivino a divorare l’intero valore del tuo portafoglio, la soluzione giuridica più efficace consiste nell’avvalersi del ravvedimento operoso prima che si ricevano lettere di invito o controlli formali. Presentando una dichiarazione integrativa e versando spontaneamente le imposte dovute con sanzioni ridotte, potrai sanare la tua posizione fiscale e disinnescare l’accertamento.
Per farlo in modo corretto ed inattaccabile, devi provvedere a una ricostruzione storica dettagliata di tutte le transazioni effettuate, certificando il prezzo di acquisto effettivo. Solo così eviterai che il Fisco applichi la tassazione induttiva sull’intero controvalore.
Nel contesto attuale, la pianificazione difensiva e la regolarizzazione delle posizioni tributarie rappresentano l’unico baluardo per tutelare i propri risparmi.
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Come proteggere il tuo patrimonio crypto
La stangata fiscale introdotta per il 2026 impone un cambio di paradigma per chiunque detenga o scambi asset digitali in Italia. L’innalzamento dell’aliquota sostitutiva al 33%, l’azzeramento della franchigia storica e l’operatività del tracciamento automatico europeo DAC8 riducono drasticamente i margini di tolleranza dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, come abbiamo analizzato in questa guida, la legge consente di mitigare il prelievo fiscale avvalendosi in modo strategico di stablecoin regolate in euro conformi al MiCAR, che beneficiano dell’aliquota agevolata del 26%. Per disinnescare il rischio di pesanti accertamenti induttivi (dove il Fisco presume un costo di carico pari a zero, tassando l’intero ricavato), la mossa fondamentale consiste nell’effettuare una ricostruzione documentale certificata delle proprie transazioni.
Se hai posizioni pregresse non dichiarate o necessiti di assistenza legale per gestire la conformità del tuo portafoglio crypto ed evitare sanzioni rovinose, la consulenza di un tributarista esperto dello Studio Legale Moscarini ti consentirà di individuare la migliore strategia di regolarizzazione.
Domande Frequenti (FAQ)
Devo pagare le tasse se le mie criptovalute sono in perdita?
Cosa rischio se non dichiaro le criptovalute nel Quadro RW?
Le transazioni da una criptovaluta all’altra sono tassate?
Posso compensare le perdite con le plusvalenze per pagare meno tasse?
Tutte le stablecoin godono dell’aliquota ridotta al 26%?
Cos’è lo scambio automatico di dati DAC8 e quando si applica?
Cosa succede se ho perso lo storico o le prove d’acquisto delle mie crypto?
Posso regolarizzare i miei portafogli crypto non dichiarati in passato?
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Articolo 67, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- Direttiva Ue 2023/2226 del 17 ottobre 2023 (DAC8)
- Articolo 4 e Articolo 5, Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167
- Articolo 1782 Codice Civile (deposito irregolare)
- Articolo 810 Codice Civile (definizione di beni)
Giurisprudenza citata
- Tribunale civile Firenze, Sez. Fallimentare, Sentenza n. 18 del 21 gennaio 2019 – Inquadra il deposito di cripto-attività presso exchange senza chiavi private come deposito irregolare con acquisto della proprietà del gestore e obbligo di restituzione del tantundem.
- Tribunale civile Verona, Sez. Civile, Sentenza n. 195 del 24 gennaio 2017 – Qualifica le operazioni professionali di cambio criptovalute/valuta reale come contratti di servizi finanziari soggetti agli obblighi informativi del Codice del Consumo.
- Corte di Giustizia Tributaria di Modena, Sez. I, Sentenza n. 582 del 14 marzo 2025 – Conferma la legittimità delle sanzioni per omessa compilazione del Quadro RW sulle criptovalute detenute all’estero anche per le annualità antecedenti alla riforma del 2023.
