Come difendersi dal copyright trolling per le foto del sito
Immagina di aprire la casella di posta elettronica della tua azienda e trovare una mail formale, dai toni perentori e intimidatori, inviata da un’agenzia estera mai sentita prima, che ti accusa di aver violato il diritto d’autore per una foto pubblicata anni fa sul tuo blog. Questa comunicazione ti chiede il pagamento immediato di centinaia o migliaia di euro per chiudere la transazione in via stragiudiziale, minacciando in alternativa a un’azione legale dai costi esorbitanti. Se ti trovi in questa situazione, hai a che fare con una pratica commerciale aggressiva e seriale e devi assolutamente sapere come difendersi dal copyright trolling per evitare di sborsare somme non dovute.
Il nodo giuridico centrale risiede nel fatto che la rete rende estremamente facile copiare e riprodurre immagini, ma non tutto ciò che si trova online è liberamente utilizzabile. Tuttavia, molte delle diffide seriali inviate da agenzie internazionali (come PicRights, Copytrack o simili) sfruttano la scarsa conoscenza delle norme da parte dei proprietari di siti web per esigere risarcimenti gonfiati su immagini che la legge italiana qualifica come “fotografie semplici”, le quali godono di una tutela fortemente limitata e subordinata a rigidi requisiti di forma.
Questo articolo offre una guida di autodifesa chiara e accessibile per capire quando la richiesta di pagamento è infondata, come verificare la reale titolarità dei diritti e come sfruttare la recente e rivoluzionaria giurisprudenza dei Tribunali italiani (a partire dalla sentenza n. 5635/2024 del Tribunale di Milano) per respingere le pretese speculative, analizzando anche la responsabilità dei dipendenti e le policy aziendali da adottare.
Indice dei Contenuti
Il fenomeno del copyright trolling in Italia: come difendersi dal copyright trolling
Il progresso tecnologico e la digitalizzazione selvaggia hanno profondamente mutato il modo in cui le opere dell’ingegno circolano in rete. Oggi, la stragrande maggioranza delle imprese, dei professionisti e dei privati gestisce canali social, blog o siti web vetrina a scopo promozionale, spesso inserendo a corredo dei propri testi delle fotografie prelevate in buona fede dai comuni motori di ricerca. Questa facilità di reperimento ha tuttavia aperto la strada a una prassi commerciale aggressiva nota a livello internazionale come copyright trolling. Si tratta di un modello operativo in cui soggetti specializzati nell’acquisizione e nella gestione seriale di diritti d’autore scansionano la rete in modo sistematico per individuare violazioni minori e inviare diffide standardizzate con pesanti richieste risarcitorie. Comprendere i limiti giuridici di queste pretese è il primo e più importante passo per evitare contenziosi onerosi e ingiustificati.
1.1 Chi sono i “troll del copyright” e come operano
“Riceviamo continuamente segnalazioni da parte di clienti spaventati per mail provenienti da agenzie estere che esigono pagamenti immediati per una foto inserita sul loro sito.”
Questo è il tipico incipit con cui molti imprenditori si rivolgono al nostro Studio. Il modus operandi di queste agenzie di copyright trolling segue un pattern ben preciso e altamente automatizzato. Attraverso l’uso di complessi crawler software (ragni della rete), queste società scansionano costantemente il web, eseguendo una ricerca inversa delle immagini presenti nel loro database. Non appena il sistema rileva una corrispondenza, anche su una pagina web risalente a dieci anni prima e priva di qualsiasi traffico significativo, genera in automatico una diffida. La comunicazione iniziale, recapitata tramite posta elettronica ordinaria o PEC, contiene lo screenshot del sito web, la foto contestata e la richiesta di un pagamento immediato (spesso calcolato su listini prezzi esorbitanti redatti autonomamente dall’agenzia) per transigere l’infrazione in via stragiudiziale. Il tono della lettera è volutamente formale e perentorio, volto a incutere timore e a forzare una transazione immediata per evitare di adire le vie legali, i cui costi di difesa supererebbero di gran lunga la somma richiesta per la chiusura del caso.
I Campanelli d’Allarme della Diffida Speculativa
Automatizzazione Massiva
La contestazione giunge tramite e-mail standardizzate inviate in blocco da sistemi automatici che non valutano il contesto di utilizzo.
Pretese Spropositate
Vengono richieste somme a tre o quattro zeri per singola immagine, giustificate da listini interni non concordati né approvati.
Pressione Psicologica
Minacce costanti di azioni giudiziarie imminenti in caso di mancato pagamento entro scadenze strettissime (spesso 7-14 giorni).
1.2 L’intervento delle Autorità e i limiti dell’abuso del diritto
Qual è il confine tra la legittima tutela di un’opera intellettuale e la condotta abusiva volta al mero profitto? L’ordinamento italiano ed europeo pongono dei limiti precisi a tutela dell’utilizzatore in buona fede. A livello nazionale, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – Antitrust) è intervenuta in diverse occasioni contro note agenzie di gestione del copyright, sanzionandone le condotte commerciali aggressive e fuorvianti, che configuravano pratiche scorrette volte a costringere gli utenti a pagare risarcimenti non dovuti attraverso l’attivazione di contenziosi strumentali.
A livello europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), con la celebre sentenza resa nella causa C-597/19 (Mircom), ha confermato che, sebbene la tutela del diritto d’autore sia un principio costituzionalmente protetto, l’acquisizione sistematica di diritti al solo fine di richiedere risarcimenti seriali ed esercitare pressioni minatorie può integrare un abuso del diritto. Il giudice ha l’obbligo di verificare se l’action risarcitoria promossa dal presunto titolare miri effettivamente a tutelare l’integrità dell’opera intellettuale o se rappresenti un mero meccanismo speculativo di arricchimento a danno del mercato digitale.
Regolazione dei Mercati Digitali
Come l’Unione Europea interviene sui giganti tecnologici per imporre l’interoperabilità, così le autorità e le corti europee stanno gradualmente regolamentando le condotte abusive in rete, arginando le pretese speculative legate all’uso di archivi e banche dati digitali. Leggi l’approfondimento sull’obbligo di interoperabilità Apple iCloud.
La distinzione cruciale tra opera fotografica e fotografia semplice
Per comprendere le fondamenta della tua strategia di difesa, devi necessariamente addentrarti nella distinzione tecnica che la legge italiana compie tra le diverse categorie di riproduzioni fotografiche. La Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941 – LDA) non tutela tutte le immagini allo stesso modo. Essa suddivide le produzioni in tre macro-categorie: le opere fotografiche creative, le fotografie semplici e le mere riproduzioni fotografiche (escluse da qualsiasi forma di tutela). Questa tripartizione è di fondamentale importanza, poiché le regole sulla durata della protezione e, soprattutto, sui requisiti necessari per opporre i diritti d’autore ai terzi variano radicalmente a seconda della qualificazione dello scatto.
2.1 Quando uno scatto è un’opera dell’ingegno?
Una fotografia professionale, ben inquadrata e con una perfetta gestione della luce, è automaticamente considerata un’opera d’arte protetta dal diritto d’autore? La risposta è negativa. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in modo granitico che per accedere alla tutela massima prevista per le opere dell’ingegno (art. 2, n. 7, LDA), l’immagine deve essere caratterizzata da creatività e originalità. Ciò significa che lo scatto non deve limitarsi a riprodurre in modo oggettivo ed esteticamente gradevole la realtà circostante, ma deve contenere quel quid pluris che rivela la personalità dell’autore, trasmettendo un messaggio autonomo e una soggettiva interpretazione del soggetto ritratto che susciti particolari suggestioni nell’osservatore.
La maestria tecnica, la cura della prospettiva o la notorietà del soggetto ritratto non sono requisiti sufficienti a elevare un’immagine a opera d’ingegno, trattandosi di competenze ordinarie dei professionisti del settore. Un caso emblematico è stato affrontato e deciso di recente dalla Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33599/2024, in cui è stata analizzata la natura giuridica della celebre foto scattata nel 1992 che ritrae i magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. La Corte ha confermato che, nonostante l’immenso valore storico, sociale e l’eccezionalità assoluta dei soggetti rappresentati, lo scatto è privo di una un’autonoma impronta creativa personale del fotografo e va qualificato unicamente come fotografia semplice.
Focus Giurisprudenziale — Creatività contro Eccezionalità del Soggetto
La sentenza. Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 33599 del 20 dicembre 2024
Il caso. Un fotografo professionista citava in giudizio la RAI chiedendo il risarcimento del danno per l’utilizzo non autorizzato, in trasmissioni televisive e online, del celebre scatto fotografico che ritrae insieme i magistrati Falcone e Borsellino durante un convegno pubblico del 1992 su “Mafia e Politica”.
La questione. Stabilire se una fotografia che immortala un istante storico unico, di inestimabile valore testimoniale, possa essere considerata opera d’ingegno protetta ex art. 2 n. 7 LDA per il solo fatto di ritrare soggetti eccezionali e di essere scattata con ottima tecnica professionale.
La decisione della Corte. La Cassazione ha respinto il ricorso del fotografo, confermando la qualificazione dell’immagine come fotografia semplice. La Corte ha statuito che la foto non presentava alcun elemento creativo o soggettiva rielaborazione dell’autore, limitandosi a cristallizzare in modo fedele e oggettivo la realtà esterna del convegno.
Il principio di diritto. Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia risiede unicamente nella capacità creativa del fotografo e nella sua personale impronta soggettiva, non nella rilevanza o eccezionalità del soggetto ritratto, né nell’abilità puramente tecnica dell’inquadratura e della luce.
Cosa significa in pratica per te. Anche le foto scattate da professionisti a personaggi storici o eventi di rilievo non sono automaticamente opere d’ingegno. Se mancano elementi di creatività soggettiva, restano “fotografie semplici” e per essere tutelate devono rispettare precisi obblighi di forma.
2.2 Le fotografie semplici e i diritti connessi
Se l’immagine non è creativa, rientra nella categoria delle fotografie semplici disciplinate dagli articoli 87 e seguenti della LDA. Questa categoria comprende le immagini di persone, elementi o aspetti della vita naturale e sociale ottenute mediante processo fotografico o analogo, a condizione che vi sia un pur minimo apporto professionale ed esecutivo del fotografo (escludendo le mere riproduzioni fotografiche meccaniche di documenti o oggetti ex art. 87 comma 2 LDA).
Per le fotografie semplici, la legge riconosce al fotografo i diritti connessi di riproduzione, diffusione e commercializzazione, ma introduce tutele notevolmente ridotte rispetto alle opere d’arte:
- Durata limitata: il diritto esclusivo dura soltanto venti anni dalla data di produzione dello scatto, a differenza dei settanta anni post mortem dell’autore previsti per le opere d’ingegno creative (art. 92 LDA).
- Mancanza del diritto morale: il fotografo non può opporsi alle modifiche o rivendicare la paternità morale dell’immagine nei termini stringenti riservati alle opere dell’ingegno.
- Opponibilità condizionata: l’esercizio di questi diritti e la possibilità di contestare l’uso illecito a terzi sono subordinati all’adempimento di specifici oneri formali al momento della pubblicazione dell’immagine.
Differenze di Tutela: Opere Fotografiche vs Fotografie Semplici
L’arma di difesa dell’articolo 90 LDA e la buona fede: come difendersi dal copyright trolling
Molti imprenditori e professionisti cadono nell’errore di ritenere che la ricezione di una contestazione formale comporti automaticamente l’obbligo di risarcire il presunto danno. In realtà, la normativa italiana offre una formidabile barriera difensiva a tutela dell’utilizzatore basata sul rispetto dei requisiti di forma e sulla presunzione di buona fede. Se l’immagine è qualificabile come fotografia semplice (e nella stragrande maggioranza dei casi di copyright trolling lo è), la legge impone rigorosi oneri in capo a chi ne rivendica i diritti economici. Se questi oneri non sono stati adempiuti, la pretesa risarcitoria avanzata dalle agenzie speculatrici perde completamente di fondamento giuridico ed è destinata a essere respinta in sede giudiziale.
3.1 Le indicazioni obbligatorie sulla fotografia
“Ti sei mai chiesto perché alcune immagini online hanno scritte in sovrimpressione mentre altre sono completamente pulite?”
La risposta a questo dubbio risiede proprio nell’articolo 90 della Legge sul Diritto d’Autore. La norma dispone che, per poter esercitare i diritti connessi sulla fotografia semplice ed opporli ai terzi, gli esemplari dell’immagine devono recare in modo chiaro e visibile tre specifiche indicazioni:
- Il nome del fotografo o della ditta da cui egli dipende, o del committente;
- La data dell’anno di produzione della fotografia;
- Il nome dell’autore dell’opera d’arte eventualmente fotografata.
Il comma 2 dello stesso articolo sancisce una regola di importanza capitale: in mancanza di tali indicazioni, la riproduzione della fotografia da parte di terzi non è considerata abusiva e non è dovuto alcun compenso per l’utilizzo, a meno che il titolare dei diritti non provi la malafede del riproduttore.
Questa fondamentale regola di tutela dell’affidamento è stata applicata in modo rigoroso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024. I giudici milanesi hanno rigettato integralmente la richiesta di una ditta fotografica che pretendeva oltre 25.000 euro di risarcimento da una società per l’utilizzo di 142 immagini di manager sul proprio sito. La pronuncia ha chiarito che, poiché le testate cessionarie avevano messo in rete le foto prive di watermark o indicazioni di paternità ex art. 90, l’utilizzatore convenuto era in presunta buona fede. Il Tribunale ha specificato che la ditta attrice non poteva invocare l’opponibilità dei diritti mostrando che i dati identificativi erano presenti nel proprio database riservato accessibile unicamente tramite password, in quanto tale modalità non rende conoscibili i dati ex art. 90 LDA al pubblico generico della rete.
Focus Normativo — L’Articolo 90 della Legge n. 633/1941 (LDA)
La norma subordina la tutela delle fotografie semplici all’apposizione sull’immagine del nome dell’autore e dell’anno di produzione. In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione è lecita e gratuita per legge. Questa formalità serve a tutelare l’affidamento dei terzi che navigano online, consentendo loro di conoscere chi detiene i diritti ed evitare violazioni incolpevoli. Chi intende agire per abusiva riproduzione deve provare che, nonostante l’assenza dei dati visibili sulla foto, l’utilizzatore conosceva comunque l’altrui diritto (prova della malafede).
Focus Giurisprudenziale — La Svolta del Tribunale di Milano
La sentenza. Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Impresa A, sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024
Il caso. Una ditta individuale di fotografia conveniva in giudizio una società commerciale accusandola di aver utilizzato abusivamente 142 immagini di noti amministratori delegati e manager sul portale web “topmanagers.it”, chiedendo un risarcimento danni pari a 25.986,00 euro.
La questione. Valutare se le fotografie di manager abbiano natura creativa e se, qualificate come foto semplici, la ditta attrice potesse opporre il diritto esclusivo di riproduzione a fronte del fatto che le immagini circolavano su internet prive di watermark e indicazioni di copyright.
La decisione della Corte. Il Tribunale ha rigettato in toto le richieste della ditta fotografica. I giudici hanno qualificato i ritratti come fotografie semplici ed hanno accertato che le immagini erano state reperite sul web prive di watermark e di riferimenti ex art. 90 LDA. Di conseguenza, l’utilizzo da parte del terzo era da considerarsi del tutto lecito.
Il principio di diritto. Per le fotografie semplici, la mancata apposizione sull’esemplare dei dati dell’art. 90 LDA (o di un digital watermark ineliminabile) osta all’opponibilità del diritto d’autore a terzi. La presenza dei dati in un’area riservata accessibile solo con password non rileva ai fini della conoscibilità pubblica.
Cosa significa in pratica per te. Se ricevi una richiesta di risarcimento forzato per una fotografia semplice, controlla se l’immagine da te scaricata conteneva scritte visibili dell’autore o della data. Se la foto era priva di tali contrassegni, la richiesta economica del troll del copyright è infondata.
3.2 La prova della mala fede dell’utilizzatore
“Se una foto è online ed è coperta da copyright, allora chiunque la usi commette sempre un illecito e deve pagare.”
Questa radicata convinzione comune è smentita dalle regole sull’onere probatorio. Poiché la mancanza delle indicazioni ex art. 90 LDA esclude la natura abusiva della riproduzione, per ottenere il risarcimento il fotografo deve dimostrare la mala fede del terzo. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la mala fede non coincide con la mera imprudenza di chi preleva foto dalla rete senza indagarne la provenienza. Come ribadito dalla Corte d’Appello di Perugia con la sentenza n. 483 del 8 settembre 2025, la mala fede postula la consapevolezza effettiva ed inequivocabile, da parte del riproduttore, dell’altrui diritto esclusivo al momento dell’utilizzo dell’immagine.
Chi agisce in giudizio deve fornire la prova rigorosa di questa consapevolezza. A tal fine, i giudici di Perugia hanno stabilito che l’avviso generico presente su motori di ricerca come Google Immagini (“le immagini potrebbero essere soggette a copyright”) è del tutto irrilevante ed inidoneo a integrare la malafede del riproduttore, in quanto si tratta di un avvertimento standardizzato applicato indistintamente a qualsiasi file grafico indicizzato in rete. La consapevolezza e la conseguente mala fede scattano solo dal momento in cui l’utilizzatore riceve una comunicazione o diffida formale e specifica contenente l’avviso della titolarità dei diritti ed i riferimenti precisi delle immagini, continuando ciononostante a pubblicare o a non rimuovere i contenuti dal proprio sito.
Questo principio dell’onere probatorio è stato riaffermato con forza anche dal Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile – Sezione Specializzata Impresa, con la sentenza n. 1062 del 22 gennaio 2026. In tale vicenda, un fotografo aveva citato in giudizio un portale d’informazione chiedendo cinquemila euro di risarcimento per l’uso non autorizzato di alcune foto scaricate da Instagram. Il Tribunale ha respinto la domanda proprio perché l’attore non aveva fornito la prova precisa e l’esatta individuazione di quale specifica immagine fosse stata abusivamente riprodotta tra le tante presenti online, confermando che l’azione risarcitoria richiede un’allegazione estremamente rigorosa.
Il Protocollo di Reazione se ricevi una Diffida per Copyright
Rimuovi Immediatamente l’Immagine
Procedi alla cancellazione immediata del file contestato dal tuo sito web e dal server. Questo dimostra la tua totale buona fede e impedisce il prolungarsi di una eventuale condotta abusiva addebitabile.
Richiedi Prove Certe della Titolarità e del Mandato
Rispondi formalmente pretendendo la prova documentale del contratto di licenza o della titolarità originale dell’opera in capo al fotografo, unitamente al mandato scritto dell’agenzia estera che dichiara di agire per suo conto.
Verifica la Mancanza dei Requisiti dell’Articolo 90 LDA
Analizza se l’immagine riprodotta sul tuo sito presentava scritte visibili, watermark o indicazioni di paternità ed anno. Se la foto era pulita e reperibile gratuitamente sui motori di ricerca, la pretesa è infondata.
Invia una Lettera di Riscontro Contestando la Pretesa
Evidenzia in una formale risposta l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 90 LDA e l’inesistenza di tua colpa o malafede, citando la consolidata giurisprudenza di merito in tuo favore per indurre l’agenzia ad archiviare il caso.
Quando la richiesta risarcitoria è fondata: quanto si paga davvero?
Cosa succede se, a seguito delle verifiche, emerge che l’immagine contestata conteneva effettivamente il watermark dell’autore o che i requisiti formali imposti dalla legge erano stati regolarmente adempiuti dal fotografo sulla piattaforma originale? In questi casi, la pubblicazione non autorizzata integra effettivamente un illecito civile per violazione dei diritti connessi ex art. 87 LDA. Tuttavia, anche di fronte a una violazione accertata, le aziende e i professionisti non devono necessariamente subire le esorbitanti e speculative pretese risarcitorie richieste nelle diffide stragiudiziali dalle agenzie di copyright trolling, potendo contare su criteri equi e oggettivi di quantificazione del danno applicati dai giudici italiani.
4.1 Il rispetto dei requisiti e la violazione accertata
“Immaginiamo che il titolare dei diritti abbia fatto tutto a regola d’arte, inserendo i dati richiesti direttamente sulla foto o nel testo immediatamente sottostante.”
Se il fotografo o la sua agenzia pubblicano l’immagine sulla propria piattaforma commerciale (ad esempio un sito web di stock) corredandola dei requisiti prescritti dall’art. 90 LDA, il diritto esclusivo di riproduzione è pienamente opponibile a chiunque. In questa ipotesi, l’utilizzatore che preleva l’immagine e la pubblica sul proprio sito commette un illecito civile. Come chiarito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 9986 del 23 dicembre 2025, la tesi difensiva dell’utilizzatore che sostiene di aver trovato la foto su Google priva di indicazioni decade qualora l’attrice dimostri che sulla propria piattaforma originaria la fotografia era regolarmente munita del nome dell’autore e dell’anno di produzione. In tal caso, l’onere probatorio si sposta in capo all’utilizzatore, che deve fornire la prova documentale che la foto sia stata prelevata da una terza fonte che l’aveva rimessa in circolazione già priva delle indicazioni di copyright.
Focus Giurisprudenziale — Il Caso Ponte Vecchio e l’Adempimento dell’Art. 90 LDA
La sentenza. Tribunale di Milano, Sezione XIV Civile – Specializzata Impresa A, sentenza n. 9986 del 23 dicembre 2025
Il caso. Una società portoghese, licenziataria esclusiva delle opere di un fotografo professionista, agiva contro una società italiana per l’uso non autorizzato, sulla propria pagina social Facebook a scopi commerciali, di una fotografia ritraente il Ponte Vecchio di Firenze, chiedendo un risarcimento di € 2.930,00.
La questione. Stabilire se la foto, priva di watermark visibile a schermo sul profilo Facebook, potesse godere di tutela e come quantificare il danno economico per 4 mesi di pubblicazione non autorizzata, a fronte della pronta rimozione dopo la diffida.
La decisione della Corte. Il Tribunale ha accertato la violazione del diritto connesso, rilevando che sul sito internet originario dell’attrice la foto era pubblicata recando in modo chiaro le indicazioni ex art. 90 LDA. La convenuta non aveva fornito prova che l’immagine fosse originariamente priva di tali riferimenti. I giudici hanno ridotto il risarcimento del danno a complessivi € 1.500,00.
Il principio di diritto. Qualora la fotografia sia immessa sul mercato originario corredata delle indicazioni richieste dall’art. 90 LDA, la riproduzione da parte di terzi è abusiva. Il risarcimento del danno deve essere calcolato non in base alle tariffe unilaterali del titolare, ma in via equitativa ricorrendo alle tariffe SIAE ed escludendo penali in caso di pronta rimozione.
Cosa significa in pratica per te. Se commetti una violazione perché l’immagine conteneva originariamente i dati di legge, la rimozione immediata dopo la diffida è essenziale per contenere il risarcimento del danno, che non potrà essere commisurato alle richieste pretestuose e inflazionate dell’agenzia di copyright trolling.
4.2 Il ricalcolo del danno: i listini privati contro le tariffe SIAE
“Se la violazione sussiste, devi davvero pagare la somma astronomica richiesta nella lettera dell’agenzia?”
La risposta è negativa. Uno dei capisaldi del modello di business del copyright trolling è l’applicazione di listini prezzi interni unilaterali e sproporzionati rispetto al valore reale di mercato dell’immagine, finalizzati a gonfiare a dismisura la richiesta economica iniziale. La giurisprudenza italiana, tuttavia, opera un netto distinguo tra le pretese speculative e il danno effettivo subito dal titolare dei diritti.
In caso di violazione accertata di una fotografia semplice, i Tribunali (tra cui spicca la citata sentenza del Tribunale di Milano n. 9986/2025) rigettano l’applicazione dei listini privati del fotografo e provvedono a liquidare il danno in via equitativa ricorrendo a parametri oggettivi di riferimento. Il parametro di elezione comunemente adottato dai magistrati è la Tabella 5 del Compendio delle norme e dei compensi SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori), relativa all’utilizzazione pubblicitaria di un’opera su internet. Tali compensi medi per l’uso web di una foto semplice si attestano su valori decisamente più contenuti (poche centinaia di euro per alcuni mesi di pubblicazione). Inoltre, la condotta collaborativa dell’utilizzatore, che rimuove tempestivamente l’immagine dopo la diffida, viene valutata positivamente per escludere penali o aumenti sul risarcimento dovuto.
Gestione aziendale del rischio: dipendenti, agenzie e policy interne
Il rischio legato alla violazione del copyright digitale non si esaurisce sul piano della pura difesa giudiziale o stragiudiziale delle imprese, ma tocca da vicino l’organizzazione del personale e la contrattualistica. Moltissimi contenziosi legati all’uso illecito di immagini nascono all’interno degli uffici marketing aziendali o a causa di attività commissionate ad agenzie esterne di comunicazione. Per un’azienda, dunque, comprendere come si articola la responsabilità civile per i fatti dei dipendenti e come blindare i rapporti contrattuali è un’esigenza fondamentale per prevenire e gestire efficacemente i rischi legati alle pretese dei troll del copyright.
5.1 Chi risponde dell’errore del dipendente o del collaboratore?
“Un tuo dipendente dell’ufficio marketing scarica una foto da internet e la inserisce sul sito aziendale, causando una richiesta di risarcimento.”
Chi risponde civilmente del danno cagionato a terzi? La regola generale in materia di responsabilità da fatto illecito nei rapporti di lavoro subordinato è dettata dall’articolo 2049 del Codice Civile, il quale stabilisce la responsabilità oggettiva e solidale del datore di lavoro per i danni arrecati dai propri dipendenti e commessi nell’esercizio delle mansioni a cui sono adibiti. Di conseguenza, qualora un lavoratore inserisca un’immagine protetta sul sito o sui social aziendali, il titolare dell’azienda risponderà in prima persona dinanzi alle richieste di risarcimento del fotografo.
Focus Normativo — L’Articolo 2049 c.c. (Responsabilità dei Preponenti)
La norma sancisce la responsabilità solidale e incondizionata dei datori di lavoro per i fatti illeciti compiuti dai dipendenti durante le loro attività lavorative. Si tratta di una forma di responsabilità oggettiva che non ammette prova contraria: l’imprenditore risponde del rischio d’impresa connesso all’attività dei propri collaboratori, compresi gli errori digitali che violano i diritti di privativa intellettuale o industriale di terzi.
Una volta risarcito il danno, il datore di lavoro può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del dipendente per recuperare la somma pagata? Nel diritto del lavoro italiano, la rivalsa del datore di lavoro sul lavoratore per i danni causati a terzi è fortemente circoscritta. Il dipendente risponde dei danni arrecati al patrimonio aziendale unicamente in caso di dolo o colpa grave (ad esempio qualora abbia violato consapevolmente e reiteratamente precise direttive aziendali scritte), mentre è esclusa qualsiasi rivalsa per colpa lieve (la semplice disattenzione o l’errore materiale). L’azienda, fermo restando l’impossibilità di trattenere somme dallo stipendio senza un titolo esecutivo, potrà in ogni caso attivare un formale procedimento disciplinare ex art. 7 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) per violazione dei doveri di diligenza e fedeltà, irrogando le sanzioni proporzionate alla gravità dell’infrazione.
5.2 I contratti con le agenzie web e l’utilità delle social media policy
“Cosa succede se il sito web è stato realizzato e gestito da un’agenzia di marketing esterna?”
Qualora la creazione, l’aggiornamento dei contenuti e la gestione dell’iconografia del portale aziendale siano stati appaltati a un’agenzia web esterna, la responsabilità solidale verso il titolare del diritto d’autore permane in capo all’azienda proprietaria del sito web. Per questo motivo, nei contratti di appalto di servizi di marketing o di sviluppo software, è di vitale importanza inserire specifiche clausole di garanzia e di manleva. Tali pattuizioni contrattuali devono impegnare l’agenzia esterna a utilizzare esclusivamente materiali grafici originali o dotati di regolare licenza d’uso commerciale, obbligandola a risarcire e manlevare interamente l’azienda committente da qualsiasi pretesa economica, risarcitoria o spesa legale sollevata da terzi per presunte violazioni di copyright.
Diligenza Contrattuale negli Appalti
Così come nell’ambito dei contratti pubblici la corretta gestione delle responsabilità e dei requisiti di gara è essenziale per la regolarità dell’appalto, anche nei contratti privati con le agenzie di comunicazione è fondamentale blindare le clausole di responsabilità per scongiurare danni derivanti dall’operato di terzi. Leggi l’approfondimento sulle regole del subappalto e della contrattualistica.
Oltre alla tutela contrattuale nei rapporti esterni, le imprese devono dotarsi di una chiara social media policy interna. Si tratta di un regolamento aziendale scritto che stabilisce le linee guida comportamentali che i dipendenti devono seguire nell’utilizzo delle risorse informatiche e nella pubblicazione di contenuti. La policy deve vietare espressamente il prelievo incontrollato di immagini dai motori di ricerca, indicando i database di stock autorizzati dall’azienda (ove acquistare regolarmente licenze d’uso) e spiegando le nozioni elementari di diritto d’autore per prevenire alla radice il rischio di incorrere nelle maglie del copyright trolling.
Approfondimento Video
Guarda il nostro video per un riepilogo chiaro e diretto su questo argomento.
Come tutelare concretamente il tuo sito
Ricevere una diffida per violazione del diritto d’autore sulle immagini del proprio sito web è un’esperienza spiacevole che può destare fondato allarme. Tuttavia, come abbiamo visto, farsi prendere dal panico o pagare immediatamente la somma richiesta dalle agenzie di copyright trolling sono i comportamenti peggiori da adottare. La legge italiana e la recente giurisprudenza dei Tribunali di merito offrono validi strumenti difensivi basati sul rigoroso rispetto dei requisiti formali ex art. 90 LDA e sulla presunzione di buona fede dell’utilizzatore in assenza di contrassegni grafici inequivocabili.
Il consiglio operativo dello Studio Legale Moscarini è di procedere sempre con metodo: rimuovere subito l’immagine per escludere qualsiasi addebito futuro di malafede, richiedere le prove documentali della titolarità dei diritti ed i mandati di rappresentanza all’agenzia mittente, e verificare se l’immagine sul web presentava originariamente le indicazioni di legge obbligatorie. Qualora la pretesa economica risulti fondata, ricorda che il danno deve essere liquidato in termini di equità e proporzione facendo riferimento alle tariffe SIAE, e non ai listini arbitrari imposti dai troll della rete. Affrontare il problema con il supporto di un professionista qualificato ti consentirà di riscontrare la contestazione in modo ineccepibile, inducendo molto spesso le controparti ad abbandonare la vertenza.
Domande Frequenti (FAQ)
Cos’è il copyright trolling?
Cosa devo fare se ricevo una diffida da PicRights o Copytrack?
Se cancello subito l’immagine dal sito web, devo comunque risarcire?
Quali fotografie sono tutelate dal diritto d’autore in Italia?
Cos’è una fotografia semplice e qual è la sua protezione?
Cosa succede se mancano il nome dell’autore o la data sulla foto?
L’avviso di Google ‘l’immagine potrebbe essere soggetta a copyright’ prova la malafede?
Chi risponde se un dipendente carica sul sito aziendale una foto senza licenza?
Come si calcola il danno economico se l’uso della foto è effettivamente illecito?
Hai ricevuto una richiesta di risarcimento per violazione del copyright?
Non sottoscrivere transazioni precipitose e non cedere a intimidazioni speculative. Lo Studio Legale Moscarini offre assistenza legale specialistica, giudiziale e stragiudiziale, per valutare la fondatezza delle diffide da copyright trolling e proteggere la tua azienda da pretese risarcitorie infondate.
Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Legge 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul Diritto d’Autore – LDA), Articoli 2 n. 7, 87, 88, 90, 91, 92
- Codice Civile, Articolo 2049 (Responsabilità dei padroni e dei committenti)
Giurisprudenza citata
- Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sez. V, Sentenza del 17 giugno 2021, causa C-597/19 (Mircom)
- Corte di Cassazione, Sez. I Civile, ordinanza n. 33599 del 20 dicembre 2024
- Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa A, sentenza n. 5635 del 3 giugno 2024
- Tribunale di Milano, Sezione XIV Civile – Specializzata Impresa A, sentenza n. 9986 del 23 dicembre 2025
- Corte d’Appello di Perugia, Sezione Imprese, sentenza n. 483 del 8 settembre 2025
- Tribunale di Roma, Sezione XVII Civile – Sezione Specializzata Impresa, sentenza n. 1062 del 22 gennaio 2026
