Spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario

La gestione di un immobile in condominio su cui gravi un diritto di usufrutto genera spesso accese discussioni. Trovare un equilibrio tra chi ha il godimento materiale della casa e chi ne conserva la proprietà formale non è semplice, soprattutto quando si tratta di mettere mano al portafoglio. Capire come suddividere le spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario rappresenta uno dei nodi più spinosi all’interno della vita condominiale e richiede una conoscenza chiara delle regole stabilite dal nostro codice civile e dalla giurisprudenza.

Il conflitto nasce quasi sempre dall’incertezza sulla natura dei lavori deliberati dall’assemblea: si tratta di manutenzione ordinaria o di un intervento straordinario? A complicare il quadro interviene poi il rapporto con il condominio stesso. Molti ignorano, infatti, che per l’amministratore i patti interni tra proprietario e usufruttuario contano fino a un certo punto, potendo egli fare affidamento su una specifica forma di garanzia che vincola entrambi i soggetti.

Questa guida si propone di fare chiarezza su tutti gli aspetti pratici della materia: dalla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie alle regole di convocazione e voto in assemblea, passando per il meccanismo della solidarietà passiva e l’azione di rivalsa. Grazie anche all’analisi della giurisprudenza più recente, disporrai di tutti gli strumenti per gestire queste situazioni con sicurezza ed evitare lunghi e costosi contenziosi.

1. La ripartizione delle spese: ordinaria e straordinaria amministrazione

La legge italiana affronta il tema dividendo in modo netto i costi a seconda della loro finalità: da un lato la gestione quotidiana, dall’altro la conservazione a lungo termine dell’immobile. Il criterio cardine è semplice da enunciare ma talvolta complesso da applicare in concreto: chi trae il beneficio immediato dall’uso del bene (l’usufruttuario) deve pagare per i servizi di consumo e l’usura quotidiana, mentre chi conserva la proprietà a lungo termine (il nudo proprietario) deve farsi carico delle opere destinate ad assicurarne la stabilità e la consistenza strutturale. Questa ripartizione, contenuta negli articoli 1004 e 1005 del Codice Civile, costituisce lo scheletro su cui poggia l’intera disciplina dei rapporti patrimoniali tra le parti.

1.1 La manutenzione ordinaria a carico dell’usufruttuario (Art. 1004 c.c.)

Antonio vive in un appartamento in condominio del quale ha l’usufrutto vitalizio. Ogni mese riceve dal portiere le bollette per l’illuminazione delle scale, per la pulizia del cortile e per il consumo dell’acqua comune. Tutte queste voci di spesa, che servono al godimento quotidiano e all’amministrazione ordinaria del fabbricato, spettano ad Antonio. L’articolo 1004 del Codice Civile stabilisce infatti che le spese relative alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa comune gravino interamente sull’usufruttuario.

Cosa rientra, nello specifico, in questa categoria? La prassi condominiale vi include il compenso dell’amministratore, le spese di portierato, la manutenzione periodica dell’ascensore, la pulizia dei pozzi neri e i consumi energetici per le parti comuni (es. riscaldamento centralizzato o climatizzazione). L’usufruttuario è inoltre tenuto a pagare le riparazioni straordinarie quando queste siano rese necessarie dall’inadempimento dei suoi obblighi di ordinaria conservazione. Ad esempio, se l’usufruttuario non provvede alla periodica decalcificazione o pulizia di un impianto e questo si rompe del tutto, il costo della sostituzione straordinaria sarà a suo carico a titolo di risarcimento.

Per approfondire

Se desideri comprendere le basi dell’istituto dell’usufrutto, i diritti e i doveri generali di usufruttuario e proprietario al di fuori del contesto condominiale, leggi la nostra guida completa. Usufrutto: Diritti e Doveri di Usufruttuario e Proprietario.

1.2 Le riparazioni straordinarie a carico del nudo proprietario (Art. 1005 c.c.)

“La casa in cui vivo ha bisogno del rifacimento completo del tetto, quindi devo pagare io perché sono quello che abita qui dentro”. Questa convinzione, purtroppo molto diffusa tra gli usufruttuari anziani, è del tutto errata sul piano giuridico. L’articolo 1005 del Codice Civile dispone chiaramente che le riparazioni straordinarie siano a carico del proprietario (in questo caso, del nudo proprietario). Il legislatore elenca in modo specifico alcune di queste opere: il consolidamento o rifacimento dei muri maestri, la sostituzione delle travi portanti, il rinnovamento totale o parziale di tetti, solai, scale, condutture e muri di sostegno.

In ambito condominiale, rientrano tra i costi del nudo proprietario tutte quelle spese deliberate per interventi strutturali o di conservazione del patrimonio immobiliare: la ristrutturazione delle facciate dell’edificio, il consolidamento antisismico, la sostituzione integrale della caldaia condominiale o dell’impianto dell’ascensore ormai obsoleto, e il rifacimento dell’impermeabilizzazione del lastrico solare. L’usufruttuario ha solo l’obbligo di corrispondere al nudo proprietario, durante il corso dell’usufrutto, gli interessi legali sulle somme da questo spese per tali riparazioni straordinarie, calcolati sull’importo sborsato dal momento del pagamento.

Focus Normativo — Artt. 1004 & 1005 c.c.

La distinzione di legge si basa sull’utilità dell’intervento. L’articolo 1004 c.c. pone a carico dell’usufruttuario i costi che derivano dal normale utilizzo e dal deperimento ordinario dovuto al tempo. L’articolo 1005 c.c. impone invece al nudo proprietario le spese necessarie a garantire l’integrità strutturale dell’edificio, proteggendo il valore intrinseco dell’immobile che tornerà nella sua piena disponibilità alla scadenza dell’usufrutto.

Sintesi Ripartizione Spese Condominiali

Usufruttuario (Ordinario)

Spese di riscaldamento, utenze condominiali, pulizia scale, manutenzione periodica impianti, compenso dell’amministratore, premi assicurativi ordinari.

Nudo Proprietario (Straordinario)

Rifacimento tetti e solai, restauro delle facciate, interventi strutturali antisismici, acquisto e installazione di nuovi impianti (caldaia, ascensore).

Solidarietà e Rivalsa

Nei confronti del condominio rispondono entrambi in solido. Chi paga le somme dovute dall’altro ha il diritto di richiederne il rimborso (rivalsa).

2. La trappola della solidarietà: spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario

La netta divisione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario regola esclusivamente i loro rapporti personali. Nei confronti del condominio, le regole cambiano radicalmente. Per tutelare il bilancio condominiale ed evitare stalli nella riscossione delle quote, il legislatore ha introdotto un meccanismo severo che rende entrambi i soggetti co-responsabili del debito. Questo significa che l’amministratore non è tenuto a indagare su patti privati o ad avviare azioni separate: egli ha a disposizione una corsia preferenziale per esigere l’adempimento.

2.1 Perché l’amministratore può chiedere i soldi a chiunque

Hai ricevuto un sollecito di pagamento o, peggio, un decreto ingiuntivo per quote condominiali arretrate relative a lavori che non ti competono? La risposta sta nella solidarietà passiva. Prima della riforma del condominio del 2012, l’amministratore doveva richiedere il pagamento esclusivamente a chi era legalmente tenuto a sostenerlo in base alla natura della spesa. Se l’usufruttuario non pagava le bollette dell’acqua o del riscaldamento, l’amministratore non poteva rivalersi sul nudo proprietario.

La riforma ha radicalmente modificato questo scenario introducendo il comma 8 dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Questa norma stabilisce espressamente che il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento di tutti i contributi dovuti al condominio. Di conseguenza, l’amministratore può richiedere l’intero debito indistintamente all’usufruttuario o al nudo proprietario, a prescindere dal fatto che si tratti di manutenzione ordinaria o straordinaria. Se uno dei due risulta moroso, l’amministratore può legittimamente notificare un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo a carico dell’altro, il quale non potrà opporsi eccependo che la spesa spetterebbe all’altro comproprietario.

2.2 Come esercitare il diritto di rivalsa se paghi al posto dell’altro

Un nudo proprietario si è visto recapitare una diffida per il mancato versamento delle spese di riscaldamento accumulate dall’usufruttuario. Per evitare il pignoramento dell’immobile, ha deciso di saldare il debito direttamente al condominio. Questo pagamento estingue l’obbligazione verso l’amministrazione condominiale, ma fa sorgere in capo a chi ha pagato il diritto di rivalsa (chiamato anche diritto di regresso) nei confronti del reale debitore.

L’azione di rivalsa permette a chi ha anticipato le somme per conto dell’altro di pretenderne l’immediata restituzione. Nel nostro esempio, il nudo proprietario potrà intimare per iscritto all’usufruttuario il rimborso delle quote di riscaldamento pagate. In caso di rifiuto, potrà agire in via giudiziale per ottenere un decreto ingiuntivo. Nei rapporti interni, infatti, la ripartizione stabilita dagli articoli 1004 e 1005 c.c. rimane un principio fermo e inviolabile: la solidarietà serve solo a garantire il condominio dal rischio di insolvenza, ma non sposta la reale paternità del debito tra nudo proprietario e usufruttuario.

Esempio Pratico — Rottura Caldaia Condominiale

Il Caso

L’impianto di riscaldamento centralizzato del condominio si rompe definitivamente. L’assemblea delibera la sostituzione totale della caldaia (costo: 1.500 euro a quota) e l’esecuzione della manutenzione ordinaria annuale con verifica fumi (costo: 100 euro a quota). L’amministratore ripartisce le quote ma l’usufruttuario non paga. Chi deve saldare e in quale misura?

La Norma Applicabile

L’art. 1005 c.c. stabilisce che la sostituzione straordinaria spetta al nudo proprietario (1.500 euro). L’art. 1004 c.c. pone la manutenzione ordinaria (100 euro) a carico dell’usufruttuario. L’art. 67 disp. att. c.c. impone la solidarietà tra le parti nei confronti del condominio.

La Soluzione

Il condominio ha diritto di riscuotere l’intera somma di 1.600 euro indifferentemente da usufruttuario o nudo proprietario. Se l’usufruttuario non paga la sua parte (100 euro) e il nudo proprietario salda l’intero importo di 1.600 euro al condominio per evitare sanzioni, quest’ultimo ha il diritto legale di rivalersi sull’usufruttuario per recuperare i 100 euro di manutenzione ordinaria che gli competevano internamente.

3. La delibera condominiale e i limiti dei poteri dell’assemblea

Molti amministratori e assemblee credono erroneamente di poter decidere in piena autonomia come ripartire i contributi nei bilanci condominiali, modificando le regole a seconda delle convenienze del momento. Tuttavia, i poteri decisionali dell’organo assembleare incontrano un limite invalicabile nelle norme imperative stabilite dalla legge dello Stato. L’assemblea non ha alcun potere di derogare ai criteri di riparto legali senza il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio, ed eventuali decisioni contrarie sono radicalmente nulle.

3.1 L’assemblea non può cambiare le regole di legge

Ogni anno decine di delibere assembleari vengono impugnate davanti ai tribunali italiani a causa di riparti spese errati. Una prassi scorretta diffusa in molti condomini consiste nel deliberare l’addebito delle spese straordinarie direttamente all’usufruttuario semplicemente perché è colui che occupa materialmente l’immobile o perché l’atto di costituzione dell’usufrutto non è stato formalmente depositato nei registri dell’amministratore.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’assemblea condominiale, quando approva il bilancio preventivo o consuntivo e il relativo piano di riparto, deve rispettare i criteri legali previsti dal Codice Civile. L’amministratore è obbligato a redigere rendiconti separati che imputino le spese ordinarie all’usufruttuario e quelle straordinarie al nudo proprietario. Una delibera che approvi un piano di riparto in cui le spese straordinarie siano addebitate direttamente ed esclusivamente all’usufruttuario (o viceversa per le ordinarie) lede i diritti individuali delle parti ed è considerata affetta da nullità radicale, potendo essere impugnata in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse.

3.2 L’ordinanza della Cassazione n. 19011/2026

“L’assemblea condominiale ha deliberato a maggioranza che i lavori straordinari di rifacimento dei solai devono essere pagati dall’usufruttuario, quindi non posso fare nulla”. Questa affermazione è giuridicamente insostenibile. La recente giurisprudenza ha riaffermato con forza l’inderogabilità dei criteri legali e i limiti del potere dell’assemblea condominiale. In questo ambito, la giurisprudenza ha ridefinito il regime delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario confermando che l’obbligo grava su quest’ultimo.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l’amministratore aveva addebitato a un usufruttuario spese straordinarie per interventi strutturali deliberati dall’assemblea. I giudici hanno chiarito che, pur operando la solidarietà passiva nei rapporti esterni con il condominio, l’assemblea non ha il potere di modificare i criteri stabiliti dagli articoli 1004 e 1005 c.c. L’approvazione di un riparto difforme da tali criteri legali costituisce una violazione di norme imperative e determina l’invalidità insanabile della delibera per quanto riguarda l’imputazione dei costi.

Focus Giurisprudenziale — Riparto spese e delibera assembleare

La sentenza. Cassazione Civile, Sez. II, Ordinanza n. 19011 del 10 giugno 2026

Il caso. Un condominio addebitava a un usufruttuario le quote relative ad opere straordinarie di consolidamento strutturale dell’edificio, pretendendo il pagamento immediato sulla base della delibera di riparto approvata dall’assemblea.

La questione. Può l’assemblea condominiale, nell’approvare il riparto spese, imputare oneri straordinari direttamente all’usufruttuario derogando alla distinzione di cui all’art. 1005 c.c.?

La decisione della Corte. No. La Corte ha stabilito che l’obbligo di sostenere le spese straordinarie grava sul nudo proprietario e che l’assemblea non ha il potere di derogare ai criteri legali di ripartizione fissati dal codice civile.

Il principio di diritto. Il riparto delle spese condominiali in presenza di usufrutto deve riflettere la natura ordinaria (usufruttuario) o straordinaria (nudo proprietario) dei lavori. La delibera assembleare che viola tale ripartizione addebitando oneri straordinari all’usufruttuario è nulla.

Cosa significa in pratica per te. Se sei usufruttuario e l’amministratore ti addebita le quote per lavori straordinari (come facciate o tetti) sulla base di una delibera, puoi far valere la nullità di quel riparto in qualsiasi momento, rifiutando l’addebito interno delle quote straordinarie.

4. Diritto di voto e convocazione all’assemblea condominiale

La corretta gestione dell’assemblea condominiale richiede il rispetto scrupoloso delle regole di partecipazione e rappresentanza delle parti. In presenza di un usufrutto, non si può considerare l’immobile come un’unica entità indistinta rappresentata da un solo soggetto: la legge riconosce posizioni giuridiche autonome e distinte sia all’usufruttuario che al nudo proprietario. Omettere la convocazione di uno dei due soggetti o consentire il voto a chi non ne ha il diritto mette in serio pericolo la stabilità e la validità legale di tutte le decisioni prese in sede assembleare.

4.1 Chi partecipa all’assemblea? Regole di convocazione

Un nudo proprietario scopre per caso che il condominio ha deliberato l’esecuzione di lavori straordinari sulle facciate per un importo di migliaia di euro. L’avviso di convocazione era stato inviato solo all’usufruttuario, ritenendo che quest’ultimo rappresentasse l’intero immobile. Questo vizio nella procedura di convocazione rappresenta una grave irregolarità e costituisce un motivo classico di impugnazione delle delibere condominiali.

Secondo l’articolo 67 disp. att. c.c. e la giurisprudenza consolidata, l’avviso di convocazione deve essere inviato a tutti gli aventi diritto. Ciò significa che l’amministratore ha l’obbligo di convocare sia l’usufruttuario che il nudo proprietario ogni volta che l’ordine del giorno prevede punti di rispettiva competenza. Se l’assemblea è chiamata a discutere e votare su lavori straordinari, il nudo proprietario ha il diritto fondamentale di essere informato e partecipare. La mancata convocazione del soggetto avente diritto al voto determina l’annullabilità della delibera, che può essere impugnata entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale.

Focus Giurisprudenziale — Mancata convocazione del nudo proprietario

La sentenza. Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 16774 del 26 luglio 2013

Il caso. Un nudo proprietario impugnava la delibera dell’assemblea condominiale che aveva approvato opere di manutenzione straordinaria sulla facciata comune, eccependo di non aver mai ricevuto l’avviso di convocazione, inviato solo all’usufruttuario.

La questione. La delibera assembleare è valida se il nudo proprietario non viene convocato per una reunião avente ad oggetto lavori straordinari a suo carico?

La decisione della Corte. No. La Corte ha stabilito che la convocazione all’assemblea condominiale deve essere inviata a tutti i soggetti titolari del diritto di voto per la materia all’ordine del giorno.

Il principio di diritto. Il nudo proprietario è condomino ed è il solo legittimato a votare sulle spese straordinarie. La sua mancata convocazione rende la delibera annullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c.

Cosa significa in pratica per te. Se sei nudo proprietario ed eviti di essere convocato per delibere su interventi strutturali a tuo carico, hai il diritto di impugnare le delibere entro 30 giorni da quando ne ricevi notifica per chiederne l’annullamento al tribunale.

4.2 Chi ha il diritto di voto? La distinzione delle materie

Sei usufruttuario e intendi partecipare alla discussione sulla ristrutturazione del tetto? La legge stabilisce regole precise su chi possa effettivamente votare, distinguendo le competenze in base al contenuto dell’ordine del giorno. L’usufruttuario ha il diritto di voto per gli affari che riguardano l’ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni (es. pulizie, riscaldamento, contratti d’appalto per manutenzioni ordinarie).

Al contrario, il nudo proprietario ha la competenza esclusiva per le deliberazioni che concernono le riparazioni straordinarie e le innovazioni (es. installazione di un impianto fotovoltaico o rifacimento facciate). Se in assemblea si vota su entrambi gli argomenti, l’amministratore dovrà registrare il voto dell’usufruttuario per la parte ordinaria e il voto del nudo proprietario per la parte straordinaria. Nei casi in cui i due soggetti vogliano partecipare congiuntamente o delegarsi a vicenda, si applicano le ordinarie regole del mandato di rappresentanza, fermo restando che l’amministratore deve accertare la legittimazione al voto per evitare l’impugnazione del verbale.

Focus Giurisprudenziale — Compenso amministratore e voto dell’usufruttuario

La sentenza. Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 2236 del 16 febbraio 2012

Il caso. Un usufruttuario contestava l’addebito delle quote relative al compenso dell’amministratore, sostenendo che tale spesa spettasse al nudo proprietario e che l’assemblea avesse deliberato illegittimamente in merito senza il suo consenso.

La questione. A chi spetta il pagamento del compenso dell’amministratore di condominio e chi ha la legittimazione al voto in assemblea per la relativa approvazione?

La decisione della Corte. Il compenso dell’amministratore rientra tra le spese di amministrazione ordinaria. Di conseguenza, il costo grava sull’usufruttuario, il quale ha anche la legittimazione al voto per la relativa approvazione.

Il principio di diritto. Il compenso dell’amministratore di condominio è un onere di ordinaria gestione e spetta interamente all’usufruttuario ex art. 1004 c.c. L’usufruttuario ha il diritto/dovere di votare in assemblea su tali delibere.

Cosa significa in pratica per te. Se sei usufruttuario, devi farti carico del pagamento del compenso annuale dell’amministratore e hai il diritto di votare in assemblea per la sua approvazione e per la determinazione dell’importo.

Fasi di Gestione Spese in Condominio

1
Convocazione

L’amministratore invia l’avviso di convocazione all’usufruttuario (per le materie ordinarie) e al nudo proprietario (per le materie straordinarie).

2
Votazione

In assemblea ciascun soggetto vota esclusivamente sui punti dell’ordine del giorno di propria competenza (ordinaria vs straordinaria).

3
Pagamento e Rivalsa

L’amministratore emette i bollettini separati. Se uno dei due non paga, il condominio esige la solidarietà da entrambi, con successivo diritto di rivalsa interna.

Uno sguardo d’insieme: gestire le spese senza contenziosi

La gestione e il riparto delle spese condominiali tra usufruttuario e nudo proprietario richiedono precisione e rispetto scrupoloso delle norme. Se da un lato il codice civile traccia una netta linea di demarcazione interna basata sulla natura dei lavori (ordinaria per l’usufruttuario e straordinaria per il nudo proprietario), dall’altro la legge a tutela del condominio impone la solidarietà passiva esterna. L’amministratore ha il diritto di riscuotere l’intero debito da chiunque, ma spetta poi alle parti regolare i conti internamente esercitando il diritto di rivalsa e garantendo il rispetto dei propri ambiti di voto e convocazione in assemblea.

Conoscere queste distinzioni e monitorare con costanza le delibere assembleari e i relativi riparti è fondamentale per evitare di pagare oneri non dovuti o veder inficiata la validità delle decisioni prese in assemblea. In presenza di situazioni complesse o di morosità persistenti, l’intervento di un professionista legale rappresenta la via più sicura per tutelare i propri diritti e evitare contenziosi lunghi e gravosi.

Domande Frequenti (FAQ)

Chi paga il compenso dell’amministratore di condominio?

Se l’usufruttuario non paga le spese ordinarie, rischia il nudo proprietario?

Chi deve pagare le spese di riscaldamento centralizzato?

Chi deve votare in assemblea per i lavori straordinari sulle facciate?

Cosa succede se l’amministratore non convoca il nudo proprietario per lavori straordinari?

L’assemblea a maggioranza può imporre all’usufruttuario le spese straordinarie?

Chi paga la tinteggiatura delle scale condominiali?

Cosa deve fare il nudo proprietario se paga spese ordinarie per conto dell’usufruttuario moroso?

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Ordinanza n. 19011 del 10 giugno 2026
  • Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 16774 del 26 luglio 2013
  • Corte di Cassazione, Sezione II Civile, Sentenza n. 2236 del 16 febbraio 2012

A cura di:

Avv. Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma, esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Per lo Studio Legale Moscarini analizza l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.