Qual è la differenza tra Direttore Lavori e Direttore Esecuzione?
Qual è la differenza tra Direttore Lavori e Direttore Esecuzione?
Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti 2023 (D.Lgs. 36/2023), la distinzione tra le figure professionali che operano nella fase esecutiva dei contratti pubblici è diventata ancora più netta e funzionale. Tra queste, comprendere la differenza tra il Direttore Lavori (DL) e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) è fondamentale per stazioni appaltanti, operatori economici e professionisti. Sebbene entrambi svolgano funzioni di controllo per conto del RUP (Responsabile Unico del Progetto), il legislatore ha delineato ambiti di competenza distinti, legati indissolubilmente alla natura dell’appalto: il DL opera nell’ambito dei lavori, mentre il DEC è la figura chiave per servizi e forniture.
Questo articolo analizza in dettaglio i compiti, le responsabilità e le differenze normative tra i due ruoli, alla luce delle disposizioni dell’Allegato II.14.
Indice dei Contenuti
Il Quadro Normativo: RUP, DL e DEC nel D.Lgs. 36/2023
1.1 La Distinzione Fondamentale: Lavori vs. Servizi e Forniture
Il D.Lgs. 36/2023 opera una scelta chiara: l’esecuzione dei contratti pubblici è diretta dal RUP (Responsabile Unico del Progetto), il quale si avvale di due figure professionali distinte in base alla natura dell’appalto. Come specificato dall’art. 114, la norma traccia una distinzione fondamentale:
- Il Direttore dei Lavori (DL) è la figura preposta al controllo tecnico, contabile e amministrativo per i contratti di lavori.
- Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) esercita le medesime funzioni (controllo tecnico-contabile e amministrativo) per i contratti di servizi e forniture.
Questa separazione supera le precedenti ambiguità e allinea le competenze professionali richieste alla specificità della prestazione da controllare: da un lato la “regola d’arte” costruttiva, dall’altro la qualità della prestazione o la conformità del bene.
Box Normativo 1: Art. 114 D.Lgs. 36/2023 – I Pilastri della Direzione
Comma 1 (Ruolo RUP): “L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori…”
Comma 2 (Definizione DL): “Per la direzione e il controllo dell’esecuzione dei contratti relativi a lavori le stazioni appaltanti nominano, prima dell’avvio della procedura per l’affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori…”
Comma 7 (Definizione DEC): “Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell’esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede […] al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell’esecuzione del contratto…”
1.2 Il Ruolo Centrale del RUP nella Fase Esecutiva
L’art. 114, comma 1, pone in capo al RUP la direzione generale dell’esecuzione del contratto. Il RUP ha il compito di controllare i “livelli di qualità delle prestazioni” e di accertare il corretto svolgimento delle funzioni affidate ai suoi ausiliari (DL o DEC, collaudatore, coordinatore della sicurezza). Il Direttore dei Lavori e il Direttore dell’Esecuzione operano quindi come organi tecnici specialistici del RUP, dotati di autonomia operativa ma tenuti al rispetto delle disposizioni di servizio da quest’ultimo impartite.
1.3 L’Importanza del D.Lgs. 36/2023 Allegato II.14
Se l’articolo 114 definisce “chi fa cosa”, è l’Allegato II.14 a definire “come lo fa”. Questo allegato tecnico è il vero manuale operativo sia del DL che del DEC. Esso stabilisce nel dettaglio le attività e i compiti demandati alle due figure, dalla consegna dei lavori (per il DL) o l’avvio della prestazione (per il DEC), alla gestione della contabilità, al controllo dei materiali, fino alla gestione delle varianti, delle riserve e all’ultimazione della prestazione. L’allegato è diviso in sezioni specifiche, una per i lavori (Capo I) e una per servizi e forniture (Capo II).
Schema 1: Confronto Ruoli (DL vs DEC) nel D.Lgs. 36/2023
| Caratteristica | Direttore dei Lavori (DL) | Direttore Esecuzione Contratto (DEC) |
|---|---|---|
| Ambito | Contratti di Lavori | Contratti di Servizi e Forniture |
| Rif. Normativo | Art. 114, c. 2-6; Allegato II.14 (Capo I) | Art. 114, c. 7-10; Allegato II.14 (Capo II) |
| Rapporto col RUP | Nominato dalla S.A. su proposta del RUP | Coincide con il RUP (di norma) |
| Obiettivo | Controllo esecuzione a “regola d’arte”, conformità al progetto e contabilità | Controllo qualità prestazioni e conformità contrattuale |
| Supporto | Ufficio Direzione Lavori (Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere) | Direttori Operativi (eventuali, su indicazione del DEC) |
Il Direttore dei Lavori (DL): Analisi dei Compiti Specifici
Il Direttore dei Lavori è la figura centrale per la corretta esecuzione dei contratti di lavori pubblici. L’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ne dettaglia minuziosamente i compiti, confermandone il ruolo di organo tecnico primario a tutela della stazione appaltante.
2.1 Nomina e Ufficio di Direzione Lavori
Il DL viene nominato dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima dell’avvio della procedura di affidamento (Art. 114, c. 2). Di norma, l’incarico è affidato a dipendenti della stazione appaltante o di altre PA. Solo in caso di carenza di personale, competenze specifiche o per lavori complessi, si ricorre a professionisti esterni.
Data la complessità dell’intervento, il DL può essere affiancato da un “Ufficio di Direzione dei Lavori”, composto da uno o più Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere, oltre a eventuali specialisti informatici per la gestione digitale (BIM).
2.2 Il Controllo Tecnico-Operativo: Consegna e Alta Sorveglianza
La funzione cardine del DL è il “controllo tecnico, contabile e amministrativo” sull’esecuzione, affinché i lavori siano realizzati “a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto” (Art. 114, c. 3). Questo si traduce in una serie di compiti operativi fondamentali:
- Attestazione e Consegna dei Lavori: Prima dell’avvio, il DL rilascia al RUP un’attestazione sullo stato dei luoghi e sull’assenza di impedimenti. Successivamente, redige il verbale di consegna dei lavori in contraddittorio con l’esecutore.
- Accettazione dei Materiali: Ha la responsabilità di controllare e accettare i materiali, verificandone la conformità alle prescrizioni progettuali e alle norme, potendo rifiutare quelli non idonei.
- Emissione di Ordini di Servizio: Impartisce all’esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni necessarie per gli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto, annotandole sui documenti contabili e comunicandole al RUP.
Questa attività si configura come un dovere di “alta sorveglianza”, che, come chiarito dalla giurisprudenza, non richiede la presenza quotidiana e continua in cantiere, ma impone al DL di verificare, tramite visite periodiche e contatti diretti, l’osservanza delle regole dell’arte e la corrispondenza dei lavori al progetto.
2.3 La Gestione di Varianti, Sospensioni e Riserve
Il DL è il gestore tecnico delle modifiche contrattuali. Fornisce al RUP l’ausilio per gli accertamenti relativi a modifiche e varianti e propone le soluzioni tecniche necessarie. È fondamentale sottolineare che, salvo modifiche di dettaglio non comportanti spesa, il DL non può ordinare varianti senza autorizzazione.
Analogamente, il DL dispone la sospensione dei lavori (per circostanze previste dalla legge) redigendo un apposito verbale e comunica tempestivamente al RUP le contestazioni e le riserve iscritte dall’appaltatore, corredate da una propria relazione riservata.
Approfondimento: La Sospensione dell’Esecuzione
La sospensione è uno degli eventi più delicati nell’esecuzione di un appalto, con precise regole procedurali (D.Lgs. 36/2023) a carico del Direttore dei Lavori e del RUP. Leggi la guida completa sulla sospensione.
2.4 Il Pilastro del Controllo Tecnico Contabile negli Appalti di Lavori
Uno dei compiti più delicati è il controllo della spesa (Allegato II.14, Art. 1, c. 3). Il DL assicura la corretta gestione contabile attraverso la compilazione precisa e tempestiva dei documenti contabili, che sono considerati atti pubblici.
Le sue attività includono:
- La classificazione e misurazione delle lavorazioni eseguite.
- La trascrizione dei rilievi nel Registro di Contabilità.
- L’emissione degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL), che permettono al RUP di emettere i certificati di pagamento degli acconti.
2.5 I Collaboratori: Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere
Per assicurare una vigilanza capillare, l’Ufficio di Direzione Lavori si avvale di due figure chiave che rispondono direttamente al DL:
- Direttori Operativi: Collaborano con il DL nel verificare la regolarità delle lavorazioni. A loro possono essere affidati compiti specifici come l’aggiornamento del cronoprogramma, l’analisi delle cause di difetti esecutivi o la direzione di lavorazioni specialistiche.
- Ispettori di Cantiere: Sono gli “occhi” del DL sul campo. Devono essere presenti a tempo pieno durante le fasi di lavoro che richiedono un controllo quotidiano. Verificano i materiali, la regolare esecuzione dei lavori, l’attività dei subappaltatori e assistono alle prove di laboratorio e ai collaudi.
Schema 2: Il Workflow del Direttore Lavori (Allegato II.14)
Il Direttore dell’Esecuzione (DEC) in Servizi e Forniture
Per gli appalti di servizi e forniture, il D.Lgs. 36/2023 introduce la figura speculare del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), i cui compiti sono dettagliati nel Capo II dell’Allegato II.14. La sua funzione è assicurare il coordinamento e il controllo tecnico-contabile, garantendo la conformità delle prestazioni e dei beni al contratto.
3.1 La Regola Generale: la Coincidenza tra DEC e RUP
La principale differenza rispetto al Direttore dei Lavori risiede nel rapporto con il RUP. L’articolo 114, comma 7, stabilisce che, “di norma”, le funzioni del DEC sono svolte direttamente dal RUP. Questa scelta legislativa mira a snellire le procedure per appalti (come servizi e forniture) spesso meno complessi dal punto di vista tecnico-esecutivo rispetto ai lavori.
In questo scenario, è lo stesso RUP che, avvalendosi eventualmente di direttori operativi, si occupa del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile, impartendo ordini di servizio e gestendo l’esecuzione contrattuale.
3.2 Eccezioni: Quando la Nomina di un DEC diverso dal RUP è Obbligatoria
La regola della coincidenza non è assoluta. L’articolo 114, comma 8, rimanda all’Allegato II.14 il compito di individuare i contratti di servizi e forniture di “particolare importanza” per cui è necessaria la nomina di un DEC diverso dal RUP. L’allegato stabilisce tale obbligo in casi specifici, tra cui:
- Appalti di servizi e forniture di importo superiore alle soglie europee.
- Interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico.
- Prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze (es. servizi di ingegneria, architettura, IT).
- Appalti ad alta intensità di manodopera (es. servizi di pulizia, ristorazione).
In questi casi, la nomina di un DEC autonomo, interno o esterno alla PA, diventa essenziale per garantire un controllo specialistico ed efficace.
Schema 3: La Relazione tra RUP e DEC (Art. 114)
REGOLA GENERALE (Art. 114, c. 7)
ECCEZIONE (Art. 114, c. 8)
3.3 Compiti Specifici: Controllo Qualità e Verifica Conformità
I compiti del DEC ricalcano quelli del DL, ma sono adattati alla natura immateriale dei servizi o alla serialità delle forniture. Le sue attività principali (Allegato II.14, Capo II) sono:
- Avvio dell’Esecuzione: Redige il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, che attesta la disponibilità delle aree, degli strumenti o delle condizioni necessarie per l’inizio della prestazione.
- Controllo della Qualità: È il compito centrale. Il DEC deve assicurare la regolare esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e gli standard qualitativi (es. Service Level Agreement – SLA). Deve verificare la qualità del servizio/fornitura, l’adeguatezza delle prestazioni e il rispetto dei tempi.
- Gestione Contabile: Accerta le prestazioni eseguite (in termini di quantità e qualità) ai fini del pagamento degli acconti, tenendo la contabilità e comunicando l’esito al RUP per l’emissione dei certificati di pagamento.
- Gestione di Modifiche e Contestazioni: Propone al RUP modifiche e varianti contrattuali e gestisce le contestazioni e le riserve tecniche dell’esecutore, trasmettendo al RUP una propria relazione.
Profili di Responsabilità del Direttore Lavori e Direttore Esecuzione
La distinzione nei compiti si riflette inevitabilmente sui profili di responsabilità. Sebbene l’Allegato II.14 delinei una responsabilità specifica anche per il Direttore dell’Esecuzione (es. per controlli di qualità omessi), la giurisprudenza più consolidata si è formata sulla figura del Direttore dei Lavori. I principi, tuttavia, sono ampiamente applicabili per analogia anche al DEC.
4.1 L’Obbligazione di Mezzi e la Diligenza Qualificata
A differenza dell’appaltatore, che è tenuto a un’obbligazione di risultato (il completamento dell’opera a regola d’arte), il Direttore dei Lavori (e il DEC) risponde per un’obbligazione di mezzi. Ciò significa che non è responsabile per il semplice fatto che l’opera presenti vizi, ma solo se tali vizi sono dovuti a una sua colpa professionale nell’attività di controllo.
La giurisprudenza, tuttavia, richiede al DL non la diligenza generica del “buon padre di famiglia” (art. 1176 c.c.), ma una diligenza qualificata e specialistica, commisurata alla natura dell’incarico. La Cassazione parla di “diligentia quam in concreto”: il professionista deve utilizzare tutte le sue peculiari competenze tecniche per assicurare il risultato che il committente si aspetta.
Box Giurisprudenziale 1: Cass. civ., n. 18405/2025 – La Natura della Responsabilità del DL
“La responsabilità dell’appaltatore e del progettista-direttore dei lavori prescelto dal committente derivano da due distinti contratti, essendo governate l’una dal rapporto di appalto, l’altra dal contratto d’opera professionale.”
“il direttore dei lavori per conto del committente presti un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Tuttavia, questi è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, con la conseguenza che deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere ponderato, non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla luce della diligentia quam in concreto.”
4.2 La Responsabilità Civile Contrattuale verso il Committente
Il rapporto che lega il DL (o il DEC) alla stazione appaltante è un contratto d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.). Di conseguenza, egli risponde direttamente verso il committente per l’inadempimento dei suoi doveri di vigilanza. Se il professionista omette di vigilare, di impartire le opportune disposizioni all’appaltatore, di controllarne l’operato o di segnalare tempestivamente al committente gravi inadempienze, incorre in responsabilità contrattuale. Tale azione è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), a differenza dei termini più brevi (art. 1667 e 1669 c.c.) previsti per l’azione contro l’appaltatore.
4.3 La Responsabilità Solidale con l’Appaltatore: la Visione della Cassazione
Il committente danneggiato da vizi dell’opera può agire sia contro l’appaltatore (per errata esecuzione) sia contro il Direttore dei Lavori (per omessa vigilanza). La giurisprudenza costante riconosce un vincolo di responsabilità solidale (art. 2055 c.c.) tra le due figure, in quanto i rispettivi inadempimenti hanno concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso.
Il DL, infatti, non è un “nudus minister” (mero esecutore di ordini) del committente, ma ha il dovere di intervenire con le sue competenze tecniche. Ciò significa che, anche in presenza di un errore di progetto (se evidente) o di un errore dell’impresa, il DL ha l’obbligo di rilevarlo e segnalarlo, adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare il difetto. Se non lo fa, la sua omissione si affianca all’azione dell’appaltatore nel causare il danno.
Box Giurisprudenziale 2: Cass. civ., n. 27045/2024 – L’Obbligo di Vigilanza Attiva
“Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli.”
“Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo…”
4.4 Cenni sulla Responsabilità Penale ed Erariale
Oltre alla responsabilità civile, il DL (e il DEC, per quanto applicabile) è esposto ad altri profili sanzionatori:
- Responsabilità Penale: Può sorgere in caso di violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008), qualora, pur non essendo il Coordinatore per la Sicurezza (CSE), interferisca con le sue funzioni o, con la sua condotta omissiva, contribuisca a un infortunio. Può inoltre rispondere di reati urbanistici o edilizi (D.P.R. 380/2001) per opere realizzate in difformità.
- Responsabilità Amministrativo-Contabile (Danno Erariale): Operando come organo tecnico della PA, il DL risponde davanti alla Corte dei Conti per il danno economico causato all’amministrazione. Ciò avviene, ad esempio, in caso di contabilizzazione di lavori non eseguiti o eseguiti male (che generano pagamenti indebiti all’impresa) o in caso di negligenze che portano a contenziosi, riserve o perizie di variante con aggravio di costi.
Conclusioni: Perché la differenza tra Direttore Lavori e Direttore Esecuzione è cruciale
Comprendere appieno la differenza tra il Direttore Lavori e il Direttore dell’Esecuzione non è un mero esercizio teorico, ma un’esigenza pratica imposta dal D.Lgs. 36/2023. Il Nuovo Codice Appalti ha voluto specializzare il controllo, legandolo indissolubilmente alla natura della prestazione: l’esecuzione “a regola d’arte” di un’opera edile (DL) richiede competenze e procedure diverse dal controllo sulla “qualità” di un servizio complesso o sulla “conformità” di una fornitura tecnologica (DEC).
Per le stazioni appaltanti, questa distinzione impone una scelta attenta dei professionisti e una corretta configurazione dei ruoli (specialmente nel decidere se il DEC debba coincidere o meno con il RUP). Per i professionisti, implica la consapevolezza di un impianto di responsabilità (civile, penale ed erariale) sempre più specifico e legato non a una presenza formale, ma a un obbligo sostanziale di vigilanza attiva e qualificata. Ignorare queste differenze significa esporre l’appalto a rischi di cattiva esecuzione, contenziosi e gravi danni economici.
Domande Frequenti (FAQ)
Hai dubbi sulla gestione di un appalto?
La gestione della fase esecutiva degli appalti pubblici richiede competenza specialistica per prevenire contenziosi, riserve e responsabilità erariali.
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