Rottamazione 2026: definizione agevolata carichi fiscali
Introduzione alla Definizione Agevolata Carichi Fiscali 2026 (Art. 23 Bozza Legge Bilancio)
La gestione dei debiti fiscali rappresenta una sfida costante per cittadini e imprese. In questo contesto, la bozza del Disegno di Legge di Bilancio 2026 (versione 18.10.2025) introduce all’articolo 23 una nuova misura di definizione agevolata, spesso definita “Rottamazione”, destinata ai carichi affidati all’Agente della Riscossione. Questa proposta normativa, salvo cambiamenti dell’ultima ora, mira a offrire una possibilità concreta per regolarizzare le posizioni debitorie accumulate nel tempo, prevedendo significative riduzioni su sanzioni e interessi.
Questo articolo si propone come guida completa alla definizione agevolata dei carichi fiscali 2026, analizzando nel dettaglio le disposizioni contenute nella bozza dell’Art. 23, i debiti ammissibili, le modalità di pagamento, le scadenze procedurali e gli effetti dell’adesione. È fondamentale sottolineare che le informazioni qui riportate si basano su una bozza di legge, suscettibile di modifiche durante l’iter parlamentare di approvazione.
Indice dei Contenuti
Debiti Inclusi ed Esclusi nella Rottamazione Cartelle Esattoriali 2026
L’articolo 23 della bozza di Legge di Bilancio 2026 definisce in modo specifico quali debiti possono rientrare nella definizione agevolata e quali ne sono esclusi. Comprendere l’ambito di applicazione è il primo passo fondamentale per valutare l’opportunità di aderire alla misura.
1.1 L’arco temporale: i carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023
Il perimetro temporale della definizione agevolata è molto ampio: riguarda tutti i singoli carichi affidati agli Agenti della Riscossione (come Agenzia delle Entrate-Riscossione) in un periodo di 24 anni, precisamente dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2023. Questo intervallo estende significativamente l’ambito rispetto a precedenti misure simili.
1.2 Tipologie di debiti ammessi alla definizione agevolata
Non tutti i debiti affidati nel periodo indicato sono automaticamente inclusi. La norma specifica chiaramente le tipologie ammesse:
- Debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (es. IRPEF, IRES, IVA non versate a saldo).
- Debiti derivanti dalle attività di liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 600/1973 (per le imposte dirette) e degli articoli 54-bis e 54-ter del D.P.R. 633/1972 (per l’IVA). Si tratta, in sostanza, degli esiti dei controlli automatizzati inviati dall’Agenzia delle Entrate (c.d. “avvisi bonari” non pagati e iscritti a ruolo).
- Debiti derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). Tuttavia, sono esclusi i contributi richiesti a seguito di accertamento ispettivo. Rientrano, quindi, principalmente i contributi omessi risultanti da dichiarazioni o calcoli automatici.
Estratto Normativo – Art. 23, Comma 1 (Ambito Oggettivo)
“1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti […] versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.”
1.3 Cosa resta fuori: limiti e possibili esclusioni
Dalla formulazione della norma, si evince che restano esclusi dalla definizione agevolata:
- I debiti derivanti da accertamenti fiscali (es. avvisi di accertamento per IRPEF, IRES, IVA, IRAP).
- I debiti per contributi INPS richiesti a seguito di accertamento (es. verbale ispettivo).
- Le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea.
- I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti (danno erariale).
- Le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
- Le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea (es. dazi doganali) e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
- I tributi locali (IMU, TARI, ecc.) qualora l’ente locale (Comune, Provincia, Regione) non deliberi specificamente l’applicazione della definizione agevolata ai propri carichi affidati alla riscossione, come previsto dall’Art. 24 della stessa bozza di legge.
- I carichi affidati all’Agente della Riscossione successivamente al 31 dicembre 2023.
- I debiti relativi a carichi inclusi nella “Rottamazione Quater” (Legge 197/2022) o nella successiva riammissione (Legge 15/2025) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute a quella data. Questi piani proseguono regolarmente e non possono essere oggetto della nuova definizione agevolata.
1.4 Caso specifico: Multe stradali e sanzioni amministrative
Un trattamento particolare è riservato alle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (multe stradali). Per questi specifici carichi, la definizione agevolata prevista dall’Art. 23 non opera sulla sanzione in sé (il capitale della multa va pagato per intero), ma si applica limitatamente agli interessi (comunque denominati, inclusi quelli previsti dalla Legge 689/1981 e gli interessi di mora ex D.P.R. 602/1973) e alle somme maturate a titolo di aggio. In pratica, aderendo per una multa stradale, si pagherà l’importo originario della sanzione più le spese di notifica ed esecutive, ma verranno stralciati tutti gli interessi accumulati e l’aggio.
Schema Riepilogativo: Debiti Ammessi alla Definizione Agevolata 2026 (Art. 23 Bozza LdB)
| Tipologia Debito | Periodo Affidamento Carico | Ammesso? | Note / Cosa si Paga |
|---|---|---|---|
| Imposte da dichiarazioni annuali (IRPEF, IRES, IVA non versate a saldo) | 01/01/2000 – 31/12/2023 | ✔ Sì | Capitale + Spese notifica/esecutive |
| Imposte da controlli automatici (36-bis, 36-ter, 54-bis, 54-ter) | 01/01/2000 – 31/12/2023 | ✔ Sì | Capitale + Spese notifica/esecutive |
| Contributi INPS (non da accertamento) | 01/01/2000 – 31/12/2023 | ✔ Sì | Capitale + Spese notifica/esecutive |
| Contributi INPS da accertamento | 01/01/2000 – 31/12/2023 | ✘ No | Esclusi dalla norma |
| Imposte da avvisi di accertamento | 01/01/2000 – 31/12/2023 | ✘ No | Esclusi dalla norma |
| Multe stradali (Violazioni Codice della Strada) | 01/01/2000 – 31/12/2023 | ⚠ Sì (Parziale) | Capitale (multa) + Spese notifica/esecutive. Stralcio solo di interessi e aggio. |
| Tributi locali (IMU, TARI, ecc.) | 01/01/2000 – 31/12/2023 | Dipende | Ammessi solo se l’Ente locale delibera l’applicazione (Art. 24 Bozza LdB) |
| Debiti da recupero Aiuti di Stato, danno erariale, condanne penali | N/A | ✘ No | Generalmente esclusi dalle normative precedenti (anche se non esplicitato nell’Art. 23 attuale) |
| Debiti da Rottamazione Quater/Riammissione Quater con rate pagate al 30/09/25 | Fino al 30/06/2022 | ✘ No | Proseguono con il piano originario |
Stralcio Sanzioni Interessi: Cosa si Paga Effettivamente
Il vantaggio principale della definizione agevolata 2026 risiede nel significativo abbattimento del debito dovuto. Aderendo alla misura, il contribuente estingue i carichi pendenti versando solo una parte dell’importo originariamente richiesto. Vediamo nel dettaglio come avviene il calcolo e quali voci vengono eliminate.
2.1 Il calcolo del dovuto: Pagamento capitale spese notifica ed esecutive
La norma stabilisce che per estinguere i debiti inclusi nella definizione agevolata, il contribuente deve versare:
- Le somme dovute a titolo di capitale: si tratta dell’importo originario dell’imposta o del contributo omesso, al netto di sanzioni e interessi.
- Le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive eventualmente già avviate dall’Agente della Riscossione (es. costi per pignoramenti, fermi amministrativi).
- Le somme maturate a titolo di rimborso delle spese di notificazione della cartella di pagamento.
In caso di rateizzazione, a questi importi si aggiungono gli interessi al tasso del 4% annuo, calcolati a decorrere dal 1° agosto 2026 sulla quota capitale rateizzata.
2.2 Le somme cancellate: Sanzioni, interessi di mora e aggio
Il beneficio economico della misura deriva dallo stralcio sanzioni interessi e di altre voci accessorie. Nello specifico, aderendo alla definizione agevolata, vengono integralmente cancellate e non dovranno essere pagate:
- Le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di sanzioni (sia tributarie che contributive).
- Le somme affidate a titolo di interessi (diversi da quelli da rateizzazione previsti dalla definizione agevolata stessa).
- Gli interessi di mora, previsti dall’articolo 30 del D.P.R. 602/1973.
- Le sanzioni e le somme aggiuntive sui crediti previdenziali (come quelle previste dall’art. 27, c. 1, D.Lgs. 46/1999 per l’INPS).
- Le somme maturate a titolo di aggio della riscossione (previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999).
Estratto Normativo – Art. 23, Comma 1 (Somme da Versare/Escluse)
“[…] possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.”
2.3 Come vengono considerati i pagamenti parziali pregressi
Ai fini della determinazione dell’importo da versare per la definizione agevolata, si tiene conto esclusivamente delle somme già versate a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella. Eventuali importi già pagati a titolo di sanzioni, interessi di mora o aggio prima dell’adesione non sono considerati ai fini della riduzione del debito da saldare con la definizione agevolata e restano definitivamente acquisiti, senza possibilità di rimborso.
Se un contribuente, per effetto di pagamenti parziali precedenti, ha già corrisposto integralmente quanto dovuto secondo le regole della definizione agevolata (cioè capitale e spese), per beneficiare comunque degli effetti (ad esempio, la cancellazione formale del debito residuo e l’estinzione delle procedure), deve comunque manifestare la volontà di aderire presentando l’apposita dichiarazione entro i termini previsti.
Schema Riepilogativo: Calcolo Importo Definizione Agevolata 2026
Importi da Versare
- Capitale (imposta/contributo originario)
- Spese di notifica cartella
- Spese per procedure esecutive avviate
- Eventuali interessi di rateizzazione (tasso 4% annuo, dal 01/08/2026, solo se si rateizza)
Importi Stralciati (Non dovuti)
- Sanzioni (tributarie e contributive)
- Interessi (diversi da quelli di rateizzazione della definizione)
- Interessi di mora (art. 30 DPR 602/73)
- Sanzioni e somme aggiuntive INPS (art. 27 Dlgs 46/99)
- Aggio della riscossione (art. 17 Dlgs 112/99)
Modalità di Pagamento: Soluzione Unica e Rateizzazione Debiti Agenzia Riscossione
Una volta determinato l’importo dovuto secondo le regole della definizione agevolata, l’articolo 23 della bozza di Legge di Bilancio 2026 offre ai contribuenti due alternative per il versamento: il pagamento in un’unica soluzione oppure una dilazione pluriennale. La scelta va indicata direttamente nella dichiarazione di adesione.
3.1 L’opzione del pagamento unico: scadenza 31 luglio 2026
Il contribuente può scegliere di saldare l’intero importo derivante dalla definizione agevolata in un’unica soluzione. In questo caso, il termine ultimo per effettuare il versamento è fissato al 31 luglio 2026. Optando per questa modalità, non sono dovuti interessi aggiuntivi.
3.2 La rateizzazione estesa: fino a 54 rate bimestrali
In alternativa al pagamento unico, la bozza normativa prevede una significativa flessibilità attraverso la rateizzazione debiti Agenzia Riscossione. È possibile dilazionare il pagamento fino a un massimo di cinquantaquattro (54) rate bimestrali di pari importo. La durata complessiva del piano rateale può quindi estendersi per 9 anni (54 rate / 6 rate annue). L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a cento euro. Le scadenze delle rate sono così definite:
- Prima rata: 31 luglio 2026.
- Seconda rata: 30 settembre 2026.
- Terza rata: 30 novembre 2026.
- Dalla quarta alla cinquantunesima rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2027.
- Dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata: 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.
3.3 Interessi sulla rateizzazione: il tasso del 4% annuo
Optando per il pagamento rateale, sulle somme dilazionate sono dovuti gli interessi. Il tasso di interesse è fissato al 4 per cento annuo, con decorrenza dal 1° agosto 2026. È importante notare che, scegliendo la rateizzazione prevista dalla definizione agevolata, non si applicano le disposizioni relative alla rateizzazione ordinaria dei carichi (articolo 19 del D.P.R. 602/1973).
3.4 Canali di pagamento disponibili
Il versamento delle somme dovute (in unica soluzione o le singole rate) potrà essere effettuato tramite:
- Domiciliazione bancaria sul conto corrente indicato dal debitore, secondo le modalità che saranno specificate dall’Agente della Riscossione nella comunicazione degli importi dovuti.
- Utilizzo di moduli di pagamento precompilati, che l’Agente della Riscossione metterà a disposizione sul proprio sito internet istituzionale.
- Pagamento diretto presso gli sportelli dell’Agente della Riscossione.
Timeline Principale: Definizione Agevolata 2026
Periodo Debiti Ammessi
Carichi affidati all’Agente della Riscossione
01 Gennaio 2000 – 31 Dicembre 2023
Scadenza Domanda di Adesione
Termine ultimo per invio telematico
30 Aprile 2026
Comunicazione Importi da AdER
Invio prospetto somme dovute e scadenze rate
Entro 30 Giugno 2026
Scadenza Pagamento Unico / 1ª Rata
Prima scadenza fondamentale
31 Luglio 2026
Scadenze Rate Successive (fino a 54)
Pagamenti bimestrali
Sett 2026, Nov 2026, poi bimestralmente (Gen, Mar, Mag, Lug, Set, Nov) fino a Maggio 2035
Procedura e Scadenza Domanda Definizione Agevolata
L’accesso alla definizione agevolata 2026 è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza da parte del debitore, secondo modalità e termini precisi stabiliti dalla norma. È essenziale seguire correttamente la procedura per non perdere l’opportunità di beneficiare dello stralcio di sanzioni e interessi.
4.1 Come manifestare la volontà di adesione: modalità telematiche
Il debitore interessato deve manifestare la propria volontà di aderire alla definizione agevolata presentando una specifica dichiarazione all’Agente della Riscossione. La norma prevede che tale dichiarazione debba essere resa esclusivamente con modalità telematiche. Le specifiche tecniche e operative saranno pubblicate dall’Agente della Riscossione sul proprio sito internet istituzionale entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge. Per facilitare l’individuazione dei carichi definibili, l’Agente della Riscossione renderà disponibili i dati necessari nell’area riservata del proprio sito. Nella dichiarazione, il debitore dovrà anche scegliere il numero di rate in cui intende effettuare il pagamento, nel rispetto del limite massimo di 54.
4.2 Termine ultimo per la domanda: 30 aprile 2026
La scadenza domanda definizione agevolata è fissata perentoriamente al 30 aprile 2026. Entro tale data, la dichiarazione telematica deve essere inviata all’Agente della Riscossione. È prevista la possibilità di integrare una dichiarazione già presentata, purché l’integrazione avvenga sempre entro il termine del 30 aprile 2026 e con le medesime modalità telematiche.
4.3 Comunicazione dall’Agente della Riscossione: importi e scadenze rate
Una volta ricevute le dichiarazioni di adesione, l’Agente della Riscossione provvederà a elaborarle e comunicherà ai debitori, entro il 30 giugno 2026, l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. La comunicazione indicherà anche l’importo delle singole rate (se scelte) e le rispettive date di scadenza. Per i debitori che hanno presentato la dichiarazione tramite l’area riservata del sito istituzionale, la comunicazione sarà resa disponibile esclusivamente in tale area.
4.4 Gestione dei giudizi pendenti: sospensione e rinuncia
Qualora i carichi inclusi nella dichiarazione di definizione agevolata siano oggetto di contenziosi giudiziari, il debitore deve indicare tale pendenza nella dichiarazione stessa e assumere l’impegno a rinunciare ai medesimi giudizi. La presentazione della dichiarazione comporta la sospensione automatica del giudizio da parte del giudice, in attesa del pagamento della prima o unica rata. L’estinzione del giudizio si perfeziona con il versamento della prima o unica rata ed è dichiarata d’ufficio dal giudice su presentazione della documentazione attestante l’adesione e il pagamento. L’estinzione rende inefficaci eventuali sentenze non passate in giudicato.
Estratto Normativo – Art. 23, Comma 5 e 6 (Adesione e Giudizi Pendenti)
“5. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2026, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet […] in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate […].”
“6. Nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi […] e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che […] sono sospesi dal giudice. […] l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio […]. L’estinzione del giudizio comporta l’inefficacia delle sentenze di merito […] non passati in giudicato.”
Effetti dell’Adesione e Conseguenze della Decadenza
La presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata produce importanti effetti immediati sulla posizione debitoria del contribuente. Allo stesso tempo, è fondamentale conoscere le condizioni che portano alla perdita del beneficio (decadenza) e le relative conseguenze.
5.1 Effetti immediati: sospensione termini e procedure
A seguito della presentazione della dichiarazione, per i carichi definibili che ne sono oggetto, si verificano i seguenti effetti automatici:
- Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi ai carichi inclusi.
- Sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata). Alla data del 31 luglio 2026, tali dilazioni sono automaticamente revocate.
- Blocco all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche (restano validi quelli già iscritti prima della presentazione).
- Impossibilità di avviare nuove procedure esecutive (es. pignoramenti).
- Sospensione delle procedure esecutive eventualmente già avviate in precedenza, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. L’estinzione definitiva di tali procedure avviene con il pagamento della prima o unica rata.
5.2 Benefici per DURC e pagamenti PA
L’adesione alla definizione agevolata comporta anche vantaggi significativi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
- Il debitore non è considerato inadempiente ai fini della verifica della morosità per pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni (articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973).
- Ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applica la disposizione dell’articolo 54 del D.L. 50/2017, che consente il rilascio del DURC regolare in presenza di una definizione agevolata in corso e regolare nei pagamenti.
5.3 Quando si decade dal beneficio: il mancato pagamento di due rate
La bozza di Legge di Bilancio 2026 prevede condizioni specifiche per la decadenza dalla definizione agevolata. Il beneficio viene meno in caso di mancato o insufficiente versamento:
- Dell’unica rata, se si è scelta questa modalità.
- Di due rate, anche non consecutive, nel caso di pagamento rateale.
- Dell’ultima rata del piano, nel caso di pagamento rateale.
Rispetto ad alcune precedenti rottamazioni, la soglia di tolleranza sembra più ampia, richiedendo il mancato pagamento di due rate (anziché una sola in alcuni casi passati) per determinare la decadenza.
Estratto Normativo – Art. 23, Comma 14 (Cause di Decadenza)
“14. La definizione non produce effetti […] in caso di mancato o di insufficiente versamento: a) dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; b) di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; c) dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.”
5.4 Le conseguenze della decadenza: cosa succede al debito
La decadenza dalla definizione agevolata comporta conseguenze significative:
- Gli effetti della definizione cessano: il debito originario “risorge” per l’importo residuo comprensivo di sanzioni e interessi precedentemente stralciati.
- Riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza che erano stati sospesi.
- L’Agente della Riscossione prosegue l’attività di recupero del carico originario.
- I versamenti già effettuati nell’ambito della definizione agevolata vengono trattenuti e considerati come acconto sull’importo complessivamente dovuto dopo la decadenza, senza estinguere il debito residuo.
- Non è più possibile ottenere nuove dilazioni ordinarie (ex art. 19 DPR 602/73) per i carichi oggetto della definizione decaduta.
È quindi cruciale, una volta aderito, mantenere la regolarità dei pagamenti per non vanificare i benefici ottenuti.
Casi Particolari: Procedure Concorsuali e Riammissione da Rottamazioni Precedenti
L’articolo 23 della bozza di Legge di Bilancio 2026 prevede disposizioni specifiche per alcune situazioni particolari, come i debiti ricompresi in procedure di crisi o sovraindebitamento e la possibilità di “recuperare” debiti per i quali si era decaduti da precedenti definizioni agevolate.
6.1 Definizione agevolata nelle procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa
La norma consente di includere nella definizione agevolata anche i debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della Riscossione che rientrano in procedure concorsuali o di composizione della crisi. Nello specifico, si fa riferimento ai procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi:
- Del Capo II, Sezione Prima, della Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (la cosiddetta Legge sul sovraindebitamento per consumatori, professionisti e piccole imprese non fallibili).
- Della Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezioni Seconda e Terza, del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), relative alle procedure di composizione negoziale della crisi.
In questi casi, vi è la possibilità di effettuare il pagamento del debito derivante dalla definizione agevolata (anche se eventualmente falcidiato nell’ambito della procedura concorsuale) con le modalità e nei tempi previsti dal decreto di omologazione del piano o dell’accordo. Inoltre, le somme necessarie per aderire alla definizione agevolata in tali contesti sono considerate crediti prededucibili.
6.2 Riapertura dei termini per i decaduti da precedenti definizioni
Una delle novità rilevanti è la possibilità di includere nella nuova definizione agevolata 2026 anche i debiti relativi a carichi per i quali si era già tentata una precedente “rottamazione” o “saldo e stralcio”, ma dalla quale si è poi decaduti per mancato pagamento. La norma consente la riammissione per i debiti oggetto di dichiarazioni rese ai sensi di diverse precedenti normative, tra cui:
- Prima Rottamazione (art. 6, c. 2, D.L. 193/2016).
- Rottamazione-bis (art. 1, c. 5, D.L. 148/2017).
- Rottamazione-ter (art. 3, c. 5, D.L. 119/2018).
- Saldo e Stralcio (art. 1, c. 189, L. 145/2018).
- Rottamazione-ter e Saldo e Stralcio per soggetti ISMEA (art. 16-bis, c. 1-2, D.L. 34/2019).
- Rottamazione-quater (art. 1, c. 235, L. 197/2022) e relativa riammissione (art. 3-bis, c. 1, D.L. 202/2024), ma solo se l’inefficacia si è determinata entro il 30 settembre 2025.
Questo permette, a chi non è riuscito a completare i piani di pagamento delle precedenti definizioni agevolate, di provare a regolarizzare nuovamente la propria posizione usufruendo delle condizioni (in particolare la lunga rateizzazione) previste dalla nuova misura.
6.3 Condizioni specifiche per l’accesso in caso di riammissione
È importante sottolineare un’esclusione specifica per la riammissione dalla Rottamazione-quater e dalla sua riapertura dei termini. Non possono essere inclusi nella nuova definizione agevolata 2026 i debiti relativi a carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 che erano stati inseriti in una dichiarazione per la Rottamazione-quater (o sua riammissione) se, alla data del 30 settembre 2025, risultano regolarmente pagate tutte le rate scadute fino a quel momento. In pratica, chi è in regola con i pagamenti della Quater a quella data, deve continuare con quel piano e non può “trasferirlo” nella nuova definizione agevolata. Solo chi è decaduto dalla Quater (o dalla sua riammissione) entro il 30 settembre 2025 può presentare domanda per la nuova misura 2026 per gli stessi carichi.
Conclusioni: Vantaggi e Punti Chiave della Definizione Agevolata 2026
La definizione agevolata dei carichi fiscali 2026, così come delineata nell’articolo 23 della bozza di Legge di Bilancio, si configura come un’importante opportunità per i contribuenti con debiti pregressi affidati all’Agente della Riscossione. Il meccanismo proposto offre vantaggi significativi, primo fra tutti lo stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora, permettendo di estinguere il debito versando unicamente il capitale originario e le spese procedurali.
Un altro punto di forza è la notevole flessibilità nel pagamento, con la possibilità di optare per una rateizzazione estesa fino a 54 rate bimestrali (9 anni), a differenza di precedenti misure che imponevano piani più brevi e onerosi acconti iniziali. Questo approccio mira a rendere più sostenibile l’adesione e a ridurre il rischio di decadenza, ulteriormente mitigato dalla previsione che la perdita del beneficio avvenga solo dopo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.
L’ampio arco temporale dei debiti ammissibili (dal 2000 al 2023) e la possibilità di riammettere anche i soggetti decaduti da precedenti rottamazioni ampliano notevolmente la platea dei potenziali beneficiari. Tuttavia, è cruciale prestare attenzione ai limiti specifici: la definizione riguarda solo determinate tipologie di debiti (principalmente da dichiarazioni, controlli automatici e contributi INPS non da accertamento) ed esclude somme derivanti da accertamenti fiscali o altre fattispecie particolari. Per le multe stradali, lo stralcio è limitato a interessi e aggio.
In conclusione, pur essendo basata su una bozza normativa suscettibile di modifiche, la definizione agevolata 2026 rappresenta uno strumento potenzialmente molto vantaggioso. È fondamentale per i contribuenti interessati monitorare l’iter di approvazione della legge, verificare attentamente la propria posizione debitoria per identificare i carichi ammissibili e, una volta confermata la misura, rispettare scrupolosamente le scadenze procedurali (domanda entro il 30 aprile 2026) e i termini di pagamento per non incorrere nella decadenza e perdere i benefici concessi. Una valutazione attenta e tempestiva è essenziale per sfruttare al meglio questa opportunità di regolarizzazione fiscale.
Domande Frequenti (FAQ)
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Link Utili e Riferimenti Normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni in materia di riscossione delle imposte sul reddito.
- D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo.
- D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 – Riordino del servizio nazionale della riscossione.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689 – Modifiche al sistema penale (rilevante per interessi su sanzioni amministrative).
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – Legge di Bilancio 2023 (istitutiva della Rottamazione Quater).
