Avvalimento consorzio stabile: come funziona e quali limiti
Nel complesso panorama degli appalti pubblici, la figura del consorzio stabile rappresenta un fondamentale strumento di aggregazione per le imprese, consentendo loro di competere per commesse altrimenti irraggiungibili. Tuttavia, una delle questioni più dibattute e strategicamente rilevanti riguarda la possibilità per questi soggetti di agire come impresa ausiliaria. La domanda al centro del dibattito è netta: l’avvalimento di un consorzio stabile è legittimo quando i requisiti “prestati” non sono maturati direttamente dall’organismo consortile, ma derivano dal patrimonio tecnico ed economico delle singole imprese consorziate?
Questa problematica ruota attorno all’interpretazione dell’art. 67, comma 7, del D.Lgs. 36/2023 e ha generato notevoli incertezze operative, culminate con un intervento chiarificatore del legislatore tramite il cosiddetto “Decreto Correttivo” (D.Lgs. 209/2024). Recenti e autorevoli sentenze, come la pronuncia del T.A.R. Lombardia, n. 1097/2025, e, in termini ancora più espliciti, del Consiglio di Stato, n. 367/2025, hanno tracciato un solco interpretativo chiaro per le procedure soggette alla disciplina originaria del Codice.
Questo articolo analizza in dettaglio come funziona l’istituto, quali sono i limiti emersi dalla giurisprudenza e quali sono le implicazioni delle recenti modifiche normative, offrendo una guida ragionata per orientarsi tra la disciplina passata e quella futura.
Indice dei Contenuti
Il Contesto Normativo: Art. 67 del D.Lgs. 36/2023
Per comprendere appieno la portata della questione relativa all’avvalimento di un consorzio stabile, è indispensabile partire dalla sua natura giuridica e dal meccanismo di qualificazione che lo contraddistingue. Il consorzio stabile è un soggetto autonomo, con una propria personalità giuridica, che opera sul mercato come un’unica impresa aggregando le capacità delle singole consorziate. Questa sua peculiarità si riflette direttamente sulle modalità con cui acquisisce i requisiti per partecipare alle gare d’appalto.
1.1 Il ruolo del consorzio stabile e il cumulo alla rinfusa
Il meccanismo ordinario e generale di qualificazione dei consorzi stabili è noto come “cumulo alla rinfusa”. In base a questo principio, il consorzio può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria sommando quelli posseduti dalle singole imprese consorziate, a prescindere dal fatto che queste siano state designate o meno per l’esecuzione del contratto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il consorzio stabile “si può giovare, senza necessità di ricorrere all’avvalimento, dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del cumulo alla rinfusa”. Le singole imprese, infatti, non sono considerate “terze” rispetto al consorzio, ma parti integranti dello stesso.
1.2 L’originaria formulazione del comma 7 e i dubbi interpretativi
La questione si complica quando il consorzio, forte dei requisiti “cumulati”, intende agire come ausiliario per un’altra impresa. La norma di riferimento, nella sua versione originaria e applicabile ai casi analizzati dalla giurisprudenza in commento, è l’art. 67 comma 7 d.lgs 36/2023. La sua formulazione, apparentemente laconica, ha dato adito a interpretazioni contrastanti.
Il dubbio principale, sollevato da diversi operatori e anche dall’ANAC in un parere del 2023, era se l’espressione “requisiti maturati dallo stesso consorzio” dovesse intendersi in senso restrittivo. Secondo questa lettura, un consorzio avrebbe potuto prestare solo i requisiti ottenuti tramite l’esecuzione diretta di lavori con la propria struttura, escludendo quindi quelli acquisiti tramite il cumulo alla rinfusa. Ciò avrebbe di fatto limitato enormemente la capacità del consorzio stabile come ausiliario.
Box Normativo 1: Art. 67, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023 (Formulazione originaria)
«Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.»
Per Approfondire: L’istituto dell’avvalimento è un meccanismo complesso e fondamentale. Per una guida completa, leggi: “Avvalimento nel Codice Appalti 2023: Guida Completa”.
Il Principio del “Cumulo alla Rinfusa”
(Requisiti propri)
(Requisiti propri)
(Requisiti propri)
Consorzio Stabile
(Soggetto giuridico autonomo)
Attestazione SOA Unificata
(Basata sul cumulo dei requisiti)
La Sentenza del T.A.R. Milano n. 1097/2025
La sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, del 28 marzo 2025, n. 1097, offre un’analisi puntuale della questione, fornendo un’interpretazione chiara della norma nella sua vigenza originaria. Il caso esaminato dal Collegio milanese è emblematico delle controversie sorte attorno a questo istituto.
2.1 Il caso: la contestata nullità del contratto di avvalimento
La vicenda trae origine da una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di manutenzione, aggiudicata all’impresa B.C.G. S.r.l.. La seconda classificata, E. S.r.l., impugnava l’aggiudicazione sostenendo, tra i vari motivi, la nullità del contratto di avvalimento stipulato dall’aggiudicataria. L’impresa B.C.G., infatti, per integrare i requisiti di qualificazione richiesti (in particolare l’attestazione SOA in categoria OG3), si era avvalsa di un consorzio stabile, il C.S.A.
Secondo la tesi della ricorrente, il consorzio ausiliario non avrebbe potuto “prestare” tale requisito in quanto non lo aveva maturato “in proprio” tramite esecuzione diretta, bensì lo possedeva solo in virtù del meccanismo del cumulo alla rinfusa, attingendo dalle proprie consorziate. Di conseguenza, il contratto di avvalimento sarebbe stato nullo per violazione dell’art. 67, comma 7, del Codice.
Per Approfondire: L’attestazione SOA è essenziale per la qualificazione. Scopri come funziona nel dettaglio: “Attestazione SOA: Come Funziona la Qualificazione negli Appalti”.
2.2 La decisione del Collegio e il richiamo alla giurisprudenza
Il T.A.R. ha respinto la censura, ritenendola infondata. I giudici hanno affermato con chiarezza che le attestazioni SOA oggetto del contratto erano state correttamente messe a disposizione dal C.S.A., anche se quest’ultimo aveva maturato i requisiti tramite le proprie consorziate in forza del principio del “cumulo alla rinfusa”. Il Collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale consolidato, formatosi anche sotto il vigore del precedente Codice (D.Lgs. 50/2016), secondo cui un consorzio stabile può legittimamente concedere in avvalimento la propria attestazione SOA.
La chiave di volta del ragionamento risiede nel non poter dare della norma una lettura in contrasto con i principi generali del Codice e della disciplina europea. Poiché il legislatore ha previsto il “cumulo alla rinfusa” come strumento di qualificazione ordinario per i consorzi, limitarne poi l’utilizzo in sede di avvalimento creerebbe una contraddizione interna al sistema e una barriera all’accesso al mercato.
Box Giurisprudenziale 1: Massima della Sentenza T.A.R. Lombardia, n. 1097/2025
«[…] non potendosi dare di tale disposizione una lettura distonica rispetto ai commi precedenti e avendo il Legislatore stabilito che i consorzi stabili si qualificano tramite “cumulo alla rinfusa” senza alcuna limitazione, il riferimento ai requisiti maturati “dallo stesso consorzio” in relazione all’oggetto di avvalimento va interpretato nel senso di ricomprendere anche i requisiti maturati per il tramite delle consorziate, pena, altrimenti, l’introduzione di limiti all’avvalimento difficilmente compatibili con la disciplina eurounitaria e oggi ancor di più con i principi del libero accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare […]»
L’Avvalimento del Consorzio Stabile (Interpretazione Pre-Correttivo)
Consorzio Stabile (Ausiliario)
Titolare di Attestazione SOA “cumulata”
(Secondo la Giurisprudenza)
Impresa Concorrente (Ausiliata)
Utilizza il requisito per la gara
Avvalimento Consorzio Stabile: L’Interpretazione Tradizionale
La decisione del T.A.R. Milano non è un’iniziativa isolata, ma si inserisce in un filone giurisprudenziale solido e coerente, culminato in recenti e chiarissime pronunce del Consiglio di Stato. Questa interpretazione si fonda su una precisa ricostruzione della natura del consorzio stabile e del suo rapporto con le imprese che lo compongono, distinguendolo nettamente da altre fattispecie vietate dall’ordinamento.
3.1 Perché il prestito dei requisiti “cumulati” è legittimo
Il punto centrale della giurisprudenza, ribadito con forza dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 367/2025, è un argomento di coerenza logica e giuridica. Se un consorzio stabile può eseguire le prestazioni contrattuali indifferentemente in proprio o tramite le consorziate designate, allo stesso modo può “prestare”, mediante avvalimento, i requisiti speciali che quelle stesse consorziate gli hanno conferito. Negare questa seconda possibilità significherebbe creare un’irragionevole asimmetria.
Il consorzio, infatti, è un soggetto giuridico autonomo che opera sul mercato in base a uno stabile rapporto organico con le imprese associate. La speciale relazione che lega il consorzio alle consorziate, basata su una causa mutualistica, realizza una forma peculiare di avvalimento che poggia direttamente sul vincolo consortile. È il consorzio in sé, come entità unitaria, a possedere e a garantire per i requisiti oggetto di avvalimento.
Box Giurisprudenziale 2: Il Principio di Diritto del Consiglio di Stato (Sent. n. 367/2025)
«D’altronde, se un Consorzio stabile può eseguire le prestazioni o in proprio o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ugualmente, può prestare (mediante avvalimento) i requisiti speciali che siano stati oggetto di conferimento da parte delle proprie consorziate e che siano da esso posseduti in proprio e comprovati dal rilascio in favore del medesimo dell’attestazione […]»
3.2 La distinzione con il divieto di avvalimento “a cascata”
L’obiezione principale a questa ricostruzione si basava sul presunto contrasto con il divieto di “avvalimento a cascata”. Tale istituto si verifica quando un’impresa ausiliaria, priva essa stessa del requisito che si impegna a prestare, ricorre a sua volta all’avvalimento di un terzo soggetto per ottenerlo. La giurisprudenza ha però chiarito perché questo schema non sia applicabile al caso del consorzio stabile.
L’errore, secondo il Consiglio di Stato, sta nel considerare le singole imprese consorziate come “soggetti terzi” rispetto al consorzio ausiliario. Essendo invece parti integranti della sua struttura organica, non si realizza alcun doppio passaggio o “cascata”. Il requisito appartiene al consorzio come soggetto unitario, il quale lo presta all’esterno. Peraltro, va notato come il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) non riproponga più l’espresso divieto di avvalimento a cascata presente nel vecchio codice, un’evoluzione normativa che indebolisce ulteriormente la tesi contraria.
Art. 67, Comma 7 – L’Evoluzione Normativa
Testo Originario (D.Lgs. 36/2023)
«Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio.»
Testo Modificato (D.Lgs. 209/2024)
«Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA.»
La Svolta del Decreto Correttivo Appalti (D.Lgs. 209/2024)
Nonostante l’orientamento giurisprudenziale fosse chiaro nel ritenere legittimo l’avvalimento di un consorzio stabile per i requisiti “cumulati”, il legislatore ha deciso di intervenire sulla materia in modo diretto. Con l’articolo 27 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (il cosiddetto “Decreto Correttivo”), è stata modificata la formulazione dell’art. 67, comma 7, del Codice, alterando significativamente il quadro normativo per il futuro.
4.1 La modifica al comma 7: l’introduzione dei requisiti maturati in proprio
La novella legislativa ha introdotto due elementi cruciali. In primo luogo, ha specificato che i requisiti oggetto di avvalimento devono essere stati maturati dal consorzio “in proprio”. In secondo luogo, ha stabilito l’obbligo che di tali requisiti sia fornita “specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA”.
Questa modifica ha di fatto ribaltato l’interpretazione precedente: per le procedure bandite dopo l’entrata in vigore del Correttivo, un consorzio stabile può agire come ausiliario solo per quei requisiti che ha conseguito direttamente con la propria struttura d’impresa (personale, attrezzature, ecc.), e non per quelli che possiede per effetto del cumulo alla rinfusa. L’ANAC si è prontamente adeguata, aggiornando le modalità di rilascio delle attestazioni SOA per dare evidenza di tali requisiti “propri”.
Box Normativo 2: Art. 67, comma 7, D.Lgs. n. 36/2023 (Testo post-Correttivo)
«Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio e di tali requisiti è fornita specifica indicazione nell’attestazione di qualificazione SOA. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.»
4.2 La tesi della “norma di interpretazione autentica”
Nel corso del giudizio analizzato, la parte ricorrente ha sostenuto un’argomentazione suggestiva: la modifica introdotta dal Correttivo non avrebbe avuto carattere innovativo, ma solo “interpretativo”. Secondo questa tesi, il legislatore non avrebbe creato una nuova regola, ma si sarebbe limitato a chiarire quale fosse sempre stato il significato corretto della norma originaria, sposando di fatto la linea più restrittiva. Se questa ricostruzione fosse stata accolta, la nuova e più severa disciplina avrebbe dovuto essere applicata retroattivamente anche al caso di specie, determinando la nullità del contratto di avvalimento e l’illegittimità dell’aggiudicazione.
L’Analisi del T.A.R. sulla Portata Innovativa della Nuova Legge
Di fronte alla tesi della natura interpretativa (e quindi retroattiva) del Decreto Correttivo, il T.A.R. Milano ha opposto un ragionamento “a contrario”, fondato su un argomento di logica giuridica ineccepibile. Il Collegio ha smontato la tesi del ricorrente non entrando nel merito dell’intenzione del legislatore, ma analizzando la struttura stessa della legge di modifica.
5.1 Il ruolo della disciplina transitoria come indice di non retroattività
L’elemento decisivo individuato dai giudici è la presenza, all’interno del Decreto Correttivo (art. 70), di un’apposita disposizione transitoria. Questa norma (che introduce l’art. 225-bis, comma 3, nel Codice) è stata creata specificamente per disciplinare il passaggio dalla vecchia alla nuova regolamentazione. Essa stabilisce espressamente che la versione originaria dell’art. 67 continua ad applicarsi ai “procedimenti in corso”, ovvero alle gare i cui bandi siano stati pubblicati prima dell’entrata in vigore del Correttivo.
Il T.A.R. sottolinea che una simile norma “non avrebbe ragion d’essere laddove la norma successiva avesse natura propriamente interpretativa”. Le disposizioni transitorie, infatti, servono proprio a regolare gli effetti nel tempo di un mutamento normativo, ovvero del passaggio da una regola a una regola diversa e nuova. La sua presenza è quindi la prova più evidente del fatto che il legislatore ha inteso innovare l’ordinamento e non semplicemente “chiarirlo”.
5.2 La conferma della vecchia interpretazione per il passato
Dimostrata la natura innovativa e non retroattiva della modifica, il T.A.R. ha concluso che l’intera procedura di gara in esame, essendosi conclusa prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, doveva essere giudicata esclusivamente sulla base della norma originaria. Di conseguenza, l’unica interpretazione applicabile era quella, ormai consolidata, fornita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, che riteneva pienamente legittimo l’avvalimento di un consorzio stabile per i requisiti ottenuti tramite cumulo.
La sentenza ha così cristallizzato un doppio regime: per tutte le procedure avviate prima del Correttivo, l’interpretazione rimane quella più ampia e permissiva; per quelle successive, invece, si applica la nuova e più restrittiva regola dei requisiti “in proprio”.
Conclusioni: Orientarsi tra Passato e Futuro
L’analisi della normativa e, soprattutto, della giurisprudenza amministrativa ha delineato un quadro chiaro e a due velocità per l’istituto dell’avvalimento di un consorzio stabile. Per tutte le procedure di gara il cui bando è stato pubblicato prima dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024), vige l’interpretazione consolidata e avallata dal Consiglio di Stato: il consorzio può legittimamente prestare i requisiti ottenuti tramite il “cumulo alla rinfusa” delle proprie consorziate.
Per il futuro, invece, la rotta è cambiata. La modifica all’art. 67, comma 7, ha introdotto un limite netto, circoscrivendo la possibilità di avvalimento ai soli requisiti maturati “in proprio” dal consorzio. Per operatori economici e stazioni appaltanti, la discriminante fondamentale diventa quindi la data di pubblicazione del bando, un vero e proprio spartiacque normativo che determina quale delle due discipline – quella giurisprudenziale o quella novellata – debba essere applicata.
Domande Frequenti (FAQ)
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Link Utili
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici)
- D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (c.d. Decreto Correttivo
