Graduatorie concorsi: come funziona lo scorrimento nel 2025
Scorrimento Graduatorie: Facoltà della P.A. o Diritto del Candidato?
Lo scorrimento delle graduatorie nei concorsi pubblici è un meccanismo cruciale che consente a una Pubblica Amministrazione di coprire posti di lavoro resisi vacanti attingendo da una graduatoria di un concorso già espletato, ancora in corso di validità. Questa procedura, che si pone come alternativa all’indizione di un nuovo concorso, tocca il delicato bilanciamento tra il principio di buon andamento della P.A. e quello dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso, come sancito dall’art. 97 della Costituzione.
Questo approfondimento analizza l’istituto dello scorrimento delle graduatorie alla luce della più recente evoluzione normativa e giurisprudenziale. Esamineremo la natura della posizione giuridica del candidato idoneo non vincitore, i limiti imposti dalla giurisprudenza amministrativa, con particolare riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, n. 3140/2025, e la complessa questione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e completo a candidati e operatori del settore.
Indice dei Contenuti
Lo Scorrimento: Diritto Soggettivo o Interesse Legittimo?
Una delle questioni centrali in materia è definire la natura giuridica della posizione vantata dai candidati idonei non vincitori. Si tratta di un diritto soggettivo all’assunzione o di un mero interesse legittimo, subordinato alle scelte discrezionali dell’amministrazione? La giurisprudenza amministrativa ha fornito una risposta consolidata a questa domanda.
Solo i vincitori del concorso sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all’assunzione. Gli idonei non vincitori, invece, vantano una posizione giuridica differente. Con la storica sentenza Cons. Stato, Sez. V, 1 marzo 2005, n. 794, i giudici amministrativi hanno chiarito che la posizione dell’idoneo è qualificabile come una «mera aspettativa allo scorrimento». Lo scorrimento, infatti, «non rappresenta un obbligo per la P.A., ma una mera facoltà», espressione del suo potere discrezionale.
La stessa sentenza n. 794/2005 chiarisce ulteriormente che l’ente può senz’altro ritenere non prioritaria la copertura del posto e può ravvisare ragioni che depongano a favore dell’espletamento di un nuovo concorso o, addirittura, della soppressione del posto stesso.
Questo principio era già stato delineato in precedenza. La sentenza Cons. Stato, Sez. V, 16 ottobre 2002, n. 5611, aveva definito lo scorrimento della graduatoria come un «istituto eccezionale», precisando che il suo esercizio richiede non solo la disponibilità del posto, ma anche un «interesse concreto e riconosciuto dell’amministrazione a procedere alla sua copertura». Di conseguenza, gli idonei non possono “costringere” l’ente a procedere con l’assunzione, non avendo maturato alcun diritto soggettivo in tal senso.
Limiti allo Scorrimento: La Giurisprudenza Recente
Negli ultimi mesi, e in particolare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, il Consiglio di Stato ha emesso diverse pronunce che hanno contribuito a delineare con maggiore precisione i limiti e le modalità dello scorrimento delle graduatorie, cercando un equilibrio tra la tutela delle legittime aspettative degli idonei e l’autonomia organizzativa delle pubbliche amministrazioni.
Il Divieto per Posti Nuovi o Trasformati
Un punto fermo è stato sancito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3140 dell’11 aprile 2025, la quale ha stabilito che lo scorrimento non è dovuto se il posto da coprire è stato istituito o trasformato dopo l’indizione del concorso, anche se la graduatoria è ancora valida. L’amministrazione, in questi casi, può legittimamente optare per procedure alternative, a condizione di motivare adeguatamente la propria scelta.
La logica di questo orientamento è chiara: le graduatorie restano efficaci per coprire posti già previsti o resisi vacanti prima o durante la procedura concorsuale. L’utilizzo per posti istituiti o trasformati successivamente (ad esempio, per cambio di categoria o mansioni) è precluso per evitare abusi. L’obiettivo è garantire trasparenza e parità di opportunità, impedendo alle amministrazioni di modificare la pianta organica in modo strumentale per favorire candidati specifici i cui nomi sono già noti.
La Deroga del “Decreto Milleproroghe”: Facoltà, non Obbligo
Esiste una normativa che, apparentemente, si pone in contrasto con questo principio. Si tratta dell’articolo 17, comma 1-bis, del Decreto-legge n. 162/2019 (noto come “Milleproroghe”), che consente agli enti di scorrere le graduatorie anche per posti trasformati.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha chiarito in modo inequivocabile la portata di questa norma: essa attribuisce una mera facoltà, non un obbligo. L’amministrazione può decidere di avvalersene, esercitando il proprio potere discrezionale, ma non è in alcun modo costretta a farlo. La scelta organizzativa, se ben motivata, prevale sulla mera esistenza della graduatoria.
Testo dell’art. 17, co. 1-bis, D.L. 162/2019
«Per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
L’Identità del Profilo Professionale: Un Requisito Essenziale
Un presupposto fondamentale e inderogabile per poter ricorrere allo scorrimento delle graduatorie è l’identità o, quantomeno, la sostanziale equivalenza del profilo professionale tra il posto da coprire e quello per il quale la graduatoria è stata originariamente formata. La giurisprudenza consolidata è unanime su questo punto: non è possibile utilizzare una graduatoria per assumere personale con mansioni e competenze diverse da quelle per cui era stato bandito il concorso.
Utilizzare una graduatoria per un profilo differente snaturerebbe la finalità stessa della selezione pubblica, violando i principi di imparzialità e buon andamento della P.A.. I candidati, infatti, sono stati valutati per specifiche competenze; impiegarli in ruoli diversi significherebbe inserire nell’organico personale potenzialmente non adeguato alle nuove esigenze. L’identità non può essere desunta dalla semplice equivalenza di categoria o posizione economica, ma deve riguardare il contenuto specifico delle mansioni.
Se l’amministrazione, a seguito di una riorganizzazione interna o di mutate esigenze operative, decide di sostituire un lavoratore cessato dal servizio con un profilo professionale diverso, esercita la propria discrezionalità organizzativa. Tale scelta, se adeguatamente motivata, è pienamente legittima e fa venire meno l’obbligo di considerare lo scorrimento di graduatorie preesistenti per il vecchio profilo.
La Posizione della Dottrina Prevalente
Anche la dottrina si è ampiamente interrogata sulla natura e i limiti dello scorrimento. Autori come F. Arena hanno sottolineato come l’idoneo sia titolare di una “mera aspettativa”, a cui corrisponde la facoltà discrezionale dell’amministrazione di scegliere se utilizzare la graduatoria o indire un nuovo concorso. R. Morgante, commentando la giurisprudenza, ha evidenziato come l’amministrazione non sia incondizionatamente tenuta a coprire i posti vacanti e ha qualificato l’aspettativa dell’idoneo come una “aspettativa di fatto”, uno stato psicologico soggettivo non tutelato direttamente dall’ordinamento, poiché l’idoneo è, per definizione, “non vincitore”.
Altri autori hanno espresso una visione critica, sostenendo che un uso estensivo dello scorrimento possa “cristallizzare” le opportunità di accesso alla P.A., precludendo l’ingresso a nuove leve e a professionalità più aggiornate, privando così l’amministrazione di risorse più efficienti e adatte a soddisfare i fabbisogni attuali.
Il Riparto di Giurisdizione: Giudice Ordinario o Amministrativo?
La questione dello scorrimento delle graduatorie interseca una delle tematiche più complesse del diritto pubblico: il riparto di giurisdizione. A seconda della natura della pretesa avanzata dal candidato idoneo, la competenza a decidere la controversia spetta al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) o al giudice ordinario (Tribunale del Lavoro). Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato i confini tra le due giurisdizioni.
Il principio generale, riaffermato dal Consiglio di Stato, è che spetta al giudice amministrativo la giurisdizione sugli atti di “macro-organizzazione”. Ciò significa che se la contestazione riguarda la scelta a monte dell’amministrazione — come la decisione di non ricorrere allo scorrimento per coprire un posto vacante, preferendo invece bandire un nuovo concorso o avvalendosi di procedure alternative come la mobilità esterna — la competenza è del giudice amministrativo, come confermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 10404/2013. In questo caso, infatti, si contesta l’esercizio di un potere discrezionale e la posizione del candidato è di interesse legittimo.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 21607 del 2019, ha cristallizzato questo punto: la controversia è devoluta al giudice amministrativo quando “la pretesa al riconoscimento del diritto all’assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo” che ha disposto di non avvalersi dello scorrimento.
La giurisdizione del giudice ordinario subentra, invece, quando l’amministrazione ha già compiuto la sua scelta discrezionale, decidendo di voler procedere allo scorrimento. Il diritto all’assunzione sorge infatti con il completamento di una “fattispecie complessa”, costituita sia dalla perdurante efficacia di una graduatoria sia dalla decisione dell’amministrazione di avvalersene per coprire i posti vacanti. A partire da quel momento, la pretesa del candidato idoneo si trasforma in un diritto soggettivo e le controversie sulla sua “mera esecuzione” (es. mancata chiamata) rientrano nella giurisdizione del Tribunale del Lavoro.
SCHEMA: IL RIPARTO DI GIURISDIZIONE
Giudice Amministrativo
Competenza: Atti di “macro-organizzazione”.
Oggetto della controversia: La scelta discrezionale della P.A. (es. indire nuovo concorso invece di scorrere la graduatoria).
Posizione del candidato: Interesse legittimo.
Giudice Ordinario (Lavoro)
Competenza: Atti di gestione del rapporto.
Oggetto della controversia: La concreta attuazione dello scorrimento (es. mancata assunzione dell’idoneo).
Posizione del candidato: Diritto soggettivo.
Accordi tra Amministrazioni e Scorrimento Inter-Istituzionale
Una modalità particolare di reclutamento è lo scorrimento di graduatorie appartenenti ad altre amministrazioni. La sentenza n. 4835 del 4 giugno 2025 ha fornito chiarimenti importanti, aprendo a una maggiore flessibilità ed efficienza nel reclutamento, pur nel rispetto dei principi di trasparenza. Per poter utilizzare la graduatoria di un altro ente, è sufficiente un accordo formale tra le amministrazioni coinvolte, che può essere siglato anche dopo l’indizione del concorso, purché prima dell’effettiva assunzione.
SCHEMA: LE CONDIZIONI PER LO SCORRIMENTO TRA ENTI DIVERSI
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1. Accordo Formale
È necessario un accordo scritto tra l’ente che detiene la graduatoria e quello che intende utilizzarla.
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2. Identità del Profilo
Il profilo professionale del posto da coprire deve essere identico o sostanzialmente equivalente a quello del concorso originario.
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3. Validità Temporale
La graduatoria utilizzata deve essere ancora in corso di validità secondo le normative vigenti.
Conclusioni: Un Quadro in Evoluzione
L’analisi della normativa e della giurisprudenza più recente conferma che lo scorrimento delle graduatorie è uno strumento complesso, al centro di un delicato bilanciamento di interessi. La posizione del candidato idoneo non vincitore si qualifica come un interesse legittimo, il che significa che l’utilizzo della graduatoria rimane una facoltà discrezionale dell’amministrazione e non un obbligo esigibile.
La giurisprudenza amministrativa ha posto paletti chiari per garantire trasparenza e imparzialità, come il divieto di utilizzo per posti istituiti o trasformati post-concorso, derogabile solo con una scelta motivata. La discrezionalità della P.A., sebbene ampia, non è mai assoluta e deve essere sempre supportata da una motivazione congrua e logica, specialmente quando si decide di indire una nuova procedura concorsuale in presenza di graduatorie valide. Il corretto inquadramento della pretesa è, infine, cruciale per individuare il giudice competente a cui rivolgersi.
Domande Frequenti (FAQ)
Link Utili e Riferimenti Normativi
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