Studio Legale Moscarini · Roma — Dal 1966

Avvocato malasanità Roma: assistenza a pazienti e familiari

Un intervento chirurgico con complicanze inattese, una diagnosi arrivata in ritardo, un’infezione contratta durante il ricovero, la perdita di una persona cara dopo le cure: è naturale chiedersi se esista un diritto al risarcimento per errore medico. Lo Studio Legale Moscarini assiste pazienti e familiari nelle richieste di risarcimento danni da responsabilità sanitaria nei confronti di ospedali, cliniche private, ASL e professionisti, partendo sempre dai documenti clinici e dalla valutazione medico-legale.

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Di cosa si occupa lo Studio in materia di responsabilità medica

Lo Studio segue paziente e familiari in tutte le fasi del risarcimento danni da errore medico, dalla ricostruzione dei fatti al giudizio.

Errore diagnostico, terapeutico e chirurgico

Rientrano qui la diagnosi omessa o tardiva che ha fatto perdere possibilità di cura, la terapia sbagliata, l’errore nell’esecuzione di un intervento, la complicanza prevedibile non gestita, gli errori legati al parto. Il punto decisivo non è soltanto l’esistenza di un errore, ma il nesso causale tra la condotta sanitaria e il danno: occorre dimostrare che, con una prestazione corretta, l’esito sarebbe stato diverso. La valutazione si costruisce con il medico legale, confrontando i fatti con linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali.

Infezioni ospedaliere

Un’infezione contratta durante il ricovero o dopo un intervento può dare diritto al risarcimento quando è riconducibile alla struttura. Conta l’organizzazione: protocolli di prevenzione, sanificazione, sorveglianza, tempestività di diagnosi e terapia. La struttura, per liberarsi, deve dimostrare di aver adottato le misure richieste; per questo, oltre alla cartella clinica, va acquisita la documentazione sulle procedure di controllo delle infezioni del reparto.

Consenso informato

La legge 219/2017 stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito senza il consenso libero e informato della persona, che deve conoscere diagnosi, prognosi, benefici e rischi, alternative possibili. Il consenso va documentato per iscritto o con videoregistrazione e inserito nella cartella clinica. Un modulo generico non sempre basta. La violazione del consenso può costituire un danno autonomo anche se l’intervento è stato eseguito correttamente: va valutato cosa avrebbe deciso il paziente, se informato in modo completo.

Morte del paziente: la tutela dei familiari

Quando un errore medico causa il decesso, i familiari possono chiedere il risarcimento per morte da errore medico a due titoli: iure proprio, per il danno che subiscono personalmente (la perdita del rapporto con il congiunto, il pregiudizio economico se ne dipendevano), e iure hereditatis, come eredi, per i danni che il congiunto aveva già subito prima di morire. La legge Gelli-Bianco consente inoltre ai familiari di concordare con la direzione sanitaria il riscontro diagnostico, con la presenza di un medico di loro fiducia: un passaggio da valutare subito.

Cartella clinica e perizia medico-legale

La cartella clinica è il documento su cui si fonda tutta la pratica. Hai diritto di ottenerla: la legge 24/2017 (art. 4, comma 2) prevede che la direzione sanitaria fornisca la documentazione disponibile entro sette giorni dalla richiesta, con eventuali integrazioni entro trenta giorni. Lo Studio cura la richiesta, verifica che la documentazione sia completa e la affida a un medico legale di parte, affiancato se serve da un medico della branca coinvolta.

Rapporti con la struttura e l’assicurazione

Ospedali e cliniche devono essere assicurati (o adottare misure analoghe) e pubblicare sul proprio sito il nome dell’assicuratore. L’art. 12 della legge 24/2017 prevede l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore della struttura o del professionista, nei limiti del massimale; la sua operatività è legata al decreto attuativo sui requisiti minimi delle polizze e va verificata in relazione alla data dei fatti. Lo Studio gestisce la richiesta di risarcimento danni da errore medico e la trattativa.


Chi risponde dell’errore medico: struttura o medico?

La legge 8 marzo 2017, n. 24 (legge Gelli-Bianco) distingue due posizioni, con conseguenze pratiche per il paziente.

La struttura sanitaria, pubblica o privata, risponde secondo le regole della responsabilità contrattuale (art. 7, comma 1, che richiama gli artt. 1218 e 1228 del codice civile) per le condotte dei medici e degli operatori di cui si avvale, anche se non dipendenti o scelti dal paziente. Il paziente prova il rapporto con la struttura, il danno e il nesso causale con la prestazione; la struttura deve poi dimostrare di aver operato correttamente o che l’evento è dipeso da una causa a lei non imputabile. Il termine di prescrizione è quello ordinario di dieci anni (art. 2946 c.c.).

Il medico che opera nella struttura risponde invece secondo la responsabilità extracontrattuale (art. 7, comma 3, che rinvia all’art. 2043 c.c.), salvo che abbia assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente, come di regola il professionista scelto privatamente. Qui il paziente deve provare anche la colpa del medico, e la prescrizione è di cinque anni (art. 2947 c.c.), salvo il termine più lungo previsto quando il fatto costituisce reato.

Per questo, di regola, la domanda si rivolge in primo luogo alla struttura.


Avvocato malasanità Roma: come lavoriamo, dalla cartella clinica al giudizio

1. Ascolto e raccolta dei documenti

Ricostruiamo la storia clinica, richiediamo la cartella completa, individuiamo i soggetti coinvolti e verifichiamo subito la prescrizione.

2. Valutazione medico-legale

Il medico legale di parte esamina la documentazione: c’è stato un errore? Ha causato il danno? Quali postumi ha lasciato? Solo con una risposta motivata si decide se procedere.

3. Richiesta di risarcimento

Inviamo alla struttura una richiesta formale, documentata, che vale anche come atto di messa in mora e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.). Spesso si apre così una trattativa.

4. Consulenza tecnica preventiva o mediazione

Prima della causa la legge impone un passaggio obbligatorio (art. 8 L. 24/2017): il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. oppure, in alternativa, la mediazione. Il giudice nomina un collegio di consulenti medici (art. 15), che tenta anche la conciliazione; le assicurazioni devono partecipare e formulare un’offerta o motivarne il rifiuto.

5. Il giudizio

Se la conciliazione non riesce, o il procedimento non si chiude entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la causa può essere promossa con rito semplificato: per conservare gli effetti della domanda, il ricorso va depositato entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza dei sei mesi.


Tabelle risarcimento errore medico: come si quantifica il danno

Il danno non patrimoniale alla salute non si quantifica a discrezione: l’art. 7, comma 4, della legge 24/2017 rinvia alle tabelle previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private. Per le lesioni di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità) si applicano i criteri dell’art. 139; per le lesioni da 10 a 100 punti è stata adottata la tabella unica nazionale con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12, che si applica espressamente anche alla responsabilità sanitaria, per i fatti successivi alla sua entrata in vigore. Per i fatti anteriori e per i danni non coperti dalle tabelle di legge, come quello dei familiari per la perdita del congiunto, si applicano i criteri tabellari di elaborazione giurisprudenziale.

Si parte dalla percentuale di invalidità accertata dal medico legale e dall’età, si valuta l’eventuale personalizzazione e si aggiungono i danni patrimoniali (spese di cura e assistenza, perdita di capacità di guadagno). Una stima seria si fa solo dopo la perizia.


Prescrizione e documenti: cosa preparare prima del primo incontro

Termini da tenere sotto controllo

10 anni
per l’azione contro la struttura sanitaria (responsabilità contrattuale).
5 anni
per l’azione contro il medico dipendente o che opera nella struttura (responsabilità extracontrattuale), salvo il termine più lungo se il fatto è reato.
Da verificare
Il termine decorre, secondo l’orientamento consolidato, da quando il danno e la sua possibile origine sanitaria sono percepibili con l’ordinaria diligenza.
Da verificare
Una richiesta scritta di risarcimento interrompe la prescrizione.

Documenti da portare

Cartella clinica completa, verbali di pronto soccorso e lettere di dimissione
Moduli di consenso informato firmati
Referti, esami, certificati e ricevute delle spese sostenute
Una breve cronologia scritta dei fatti, con date e nomi dei sanitari
In caso di decesso: certificato di morte ed eventuale esito del riscontro diagnostico

Quanto costa una causa per risarcimento danni da errore medico?

I costi dipendono dalla complessità del caso e dalla fase in cui si chiude. Oltre al compenso dell’avvocato, determinato secondo i parametri forensi e concordato per iscritto, vanno considerati il medico legale di parte e le spese della consulenza tecnica d’ufficio. Dopo il primo esame dei documenti ricevi un preventivo chiaro. Per sapere come si forma il compenso puoi leggere la pagina su quanto costa una consulenza legale.

Esperienza Verificabile • Roma dal 1966

I Professionisti dello Studio per Malasanità, Responsabilità Medica e Risarcimento Danni Sanitari a Roma

Fondato a Roma nel 1966 dall’Avv. Prof. Lucio Valerio Moscarini (con sede in Via Sesto Rufo 23, Roma), lo Studio Legale Moscarini opera attraverso avvocati abilitati anche al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione, al Consiglio di Stato e al TAR Lazio, con incarichi nei Collegi Consultivi Tecnici (CCT) e nei giudizi ordinari e arbitrali.

Patrocinante in Cassazione (dal 2009) • Foro di Roma (dal 1997) • Laurea LUISS Guido Carli

Avv. Bruno Taverniti

Patrocinante in Cassazione dal 2009, segue il contenzioso in materia di responsabilità medica e sanitaria (Legge Gelli-Bianco, ATP ex art. 696-bis c.p.c., infezioni nosocomiali, consenso informato e risarcimento del danno biologico e parentale).

Foro di Roma • Nello Studio dal 1998 • Laurea con Lode (La Sapienza)

Avv. Giovanni Ercole Moscarini

Guida il contenzioso civile, contrattuale, societario, immobiliare e successorio dello Studio sin dal 1998, affiancando imprese e privati nella tutela patrimoniale e nelle controversie di particolare complessità dinanzi al Tribunale e alla Corte d’Appello di Roma.

Albo Avvocati di Roma (dal 2015) • Nello Studio dal 2010 • Laurea La Sapienza

Avv. Federico Palumbo

Cura il contenzioso civile in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, risarcimento danni, tutela del consumatore, proprietà e recupero crediti.


Approfondimenti dal nostro blog

Guide e analisi pubblicate dallo Studio per approfondire i singoli temi.

Il percorso per ottenere il risarcimento

Infezioni ospedaliere

Consenso informato e nesso causale


Aree collegate

Altre aree di attività dello Studio che spesso si intrecciano con questa materia.

Per strutture sanitarie e professionisti: .
Per le altre controversie di responsabilità civile e risarcimento del danno: .

Domande frequenti

Entro quando va chiesto il risarcimento danni per errore medico?

Contro la struttura sanitaria la prescrizione è di dieci anni, perché la sua responsabilità è contrattuale. Contro il medico che opera nella struttura, la cui responsabilità è extracontrattuale, il termine è di cinque anni, salvo il termine più lungo se il fatto è reato. Il decorso inizia, di regola, da quando il danno e la sua possibile causa sanitaria diventano conoscibili. Una richiesta scritta di risarcimento interrompe la prescrizione.

Come si fa una richiesta di risarcimento danni per errore medico?

Si parte dalla cartella clinica e da una valutazione medico-legale su errore, nesso causale e danno, poi si invia alla struttura una richiesta formale documentata. Se non si raggiunge un accordo, prima della causa è obbligatorio il ricorso per consulenza tecnica preventiva (art. 696-bis c.p.c.) o, in alternativa, la mediazione, come prevede l’art. 8 della legge 24/2017. Solo dopo si può avviare il giudizio.

Quanto tempo ha l’ospedale per consegnare la cartella clinica?

L’art. 4, comma 2, della legge 24/2017 prevede che la direzione sanitaria fornisca la documentazione sanitaria disponibile entro sette giorni dalla richiesta dell’interessato, preferibilmente in formato elettronico; le eventuali integrazioni vanno fornite entro il termine massimo di trenta giorni. Possono chiederla il paziente e gli altri aventi diritto, ad esempio gli eredi. Lo Studio può curare la richiesta e verificarne la completezza.

Quando spetta il risarcimento per infezione ospedaliera?

Quando l’infezione è stata contratta durante il ricovero o in occasione di un intervento e la struttura non riesce a dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione richieste: protocolli, sanificazione, sorveglianza, diagnosi e terapia tempestive. Il paziente deve provare il collegamento tra la permanenza in struttura e l’infezione, con il supporto del medico legale.

Chi ha diritto al risarcimento in caso di morte per errore medico?

I familiari stretti possono chiedere il risarcimento del danno che subiscono personalmente per la perdita del congiunto (iure proprio), anche di natura economica se ne dipendevano. Gli eredi possono inoltre far valere i danni che il defunto aveva subito prima del decesso (iure hereditatis). Sono domande distinte, da impostare con attenzione fin dall’inizio.

Se ho firmato il consenso informato posso chiedere il risarcimento?

Sì, se c’è stato un errore nell’esecuzione della prestazione: il consenso riguarda i rischi del trattamento eseguito correttamente, non autorizza la negligenza. Inoltre la firma di un modulo non dimostra di per sé che l’informazione sia stata completa e comprensibile, come richiede la legge 219/2017. Se l’informazione è stata carente, può esserci un danno autonomo da lesione del diritto di scegliere, da valutare caso per caso.

Posso agire direttamente contro l’assicurazione dell’ospedale?

L’art. 12 della legge 24/2017 riconosce al danneggiato l’azione diretta contro l’impresa che assicura la struttura o il professionista, nei limiti del massimale e fermo il passaggio obbligatorio della consulenza preventiva o della mediazione. Nel giudizio deve partecipare anche la struttura assicurata. L’operatività dell’azione è legata al decreto attuativo sulle polizze: la sua utilizzabilità va verificata in base alla data dei fatti e alla copertura in essere.

Avvocato malasanità Roma: richiedi una valutazione del caso

Se ritieni che un trattamento sanitario abbia causato un danno a te o a un tuo familiare, lo Studio Legale Moscarini può esaminare la documentazione e indicarti con franchezza se e come procedere.

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