Gare di ingegneria e quota del 35%: equo compenso e anomalia

Partecipare alle gare d’appalto per l’affidamento di incarichi tecnici richiede una pianificazione economica impeccabile: quando formuli la tua offerta per l’equo compenso servizi di ingegneria, ogni singolo centesimo di ribasso deve essere sostenibile, giustificato e conforme ai rigorosi vincoli posti dall’ordinamento giuridico. Troppo spesso studi professionali, raggruppamenti temporanei e società di progettazione affrontano la competizione con strategie aggressive, confidando nella possibilità di comprimere al massimo i costi accessori per sbaragliare la concorrenza, senza considerare le conseguenze devastanti che un ribasso sconsiderato produce in sede di gara.

Il quadro normativo e operativo è profondamente mutato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo (D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), che ha introdotto nel Codice dei Contratti Pubblici l’art. 41, comma 15-bis. Questa disposizione ha formalizzato una netta e inderogabile dicotomia nella struttura economica dell’appalto: il 65% della base d’asta assume la natura di prezzo fisso intangibile a presidio delle tariffe minime inderogabili stabilite dalla Legge n. 49 del 2023, mentre soltanto il restante 35% del corrispettivo può essere assoggettato al libero confronto concorrenziale tra i partecipanti.

Questa apparente flessibilità sul 35% nasconde tuttavia un’insidia micidiale che può condurre alla repentina esclusione della tua offerta: azzerare o abbattere drasticamente la componente ribassabile non costituisce di per sé un lasciapassare automatico per l’aggiudicazione. La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali ha infatti chiarito che un ribasso totalitario non può mai risolversi in una traslazione surrettizia dei costi vivi sulla quota protetta del compenso, trasformando il subprocedimento di verifica dell’anomalia in un banco di prova rigorosissimo in cui hai l’onere qualificato di documentare ogni singola voce economica. In questa guida completa analizziamo le regole sostanziali e processuali per difendere la congruità della tua offerta tecnica ed economica alla luce delle più recenti sentenze emesse dai giudici amministrativi.

In Sintesi: Punti Chiave

  • La ripartizione 65/35 vincola le offerte: L’art. 41 comma 15-bis del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il 65% della base d’asta nei servizi di ingegneria è un prezzo fisso non ribassabile, mentre il ribasso si applica unicamente sul restante 35% destinato a spese generali, oneri accessori e indagini.
  • Divieto di erosione indiretta del compenso: Sebbene la lex specialis consenta di ribassare la quota del 35% fino al 100%, l’offerta è anomala ed esclusa se le spese reali vive vengono coperte drenando i compensi della quota fissa, abbattendone il valore effettivo.
  • Struttura monofasica e onere di spiegare provando: Nella verifica di anomalia ex art. 110, il RUP non è tenuto a chiedere chiarimenti a catena; il concorrente deve allegare fin da subito pezze d’appoggio documentali certe come preventivi di laboratorio e contratti di fornitura.
  • Il lavoro diretto dei soci esclude automatismi espulsivi: Le stazioni appaltanti non possono presumere l’anomalia per ribassi parziali se le attività e le indagini sono svolte direttamente dai soci della società di ingegneria remunerati tramite utili e non stipendi da lavoro dipendente.

1. Il nuovo assetto normativo: la ripartizione 65/35 e la tutela dei compensi

1.1 Come funziona la divisione tra prezzo fisso e quota ribassabile?

L’art. 41 comma 15-bis del D.Lgs. 36/2023 divide la base d’asta stabilendo che il 65% del corrispettivo costituisce una componente fissa e non ribassabile a presidio dell’equo compenso, mentre solo il restante 35% relativo alle spese e alle indagini può essere oggetto di ribasso economico. Questa architettura contrattuale nasce dalla complessa necessità di coordinare la Legge n. 49 del 21 aprile 2023, recante la disciplina generale sull’equo compenso delle prestazioni professionali, con i principi concorrenziali di matrice europea recepiti dal Codice dei Contratti Pubblici.

Prima dell’intervento del Decreto Correttivo n. 209 del 2024, le stazioni appaltanti si trovavano di fronte a interpretazioni contrastanti: da un lato chi riteneva le tariffe dell’Allegato I.13 del tutto vincolanti e insuscettibili di qualsiasi ribasso economico, dall’altro chi privilegiava la massima apertura al mercato ammettendo offerte al ribasso sull’intero corrispettivo. Con l’introduzione del comma 15-bis dell’art. 41, il legislatore ha sancito una linea di demarcazione netta. Il 65% dell’importo stimato per i servizi di architettura e ingegneria è blindato nella formula del prezzo fisso ex art. 108, comma 5, del D.Lgs. 36/2023: tale importo non può essere toccato né direttamente né indirettamente da alcuna offerta dei concorrenti.

La ratio di questa previsione è tutelare la qualità delle prestazioni intellettuali e impedire la mortificazione economica del lavoro professionale, in ossequio al principio di risultato fissato dall’art. 1 del Codice e al divieto di prestazioni gratuite nei confronti della pubblica amministrazione posto dall’art. 8, comma 2. Quando partecipi a queste procedure, la consultazione preventiva di un avvocato per appalti pubblici a Roma ti permette di verificare che la lex specialis rispetti pedissequamente questa ripartizione e che le formule di attribuzione del punteggio economico non introducano distorsioni capaci di vanificare la garanzia di legge.

1.2 Quali voci compongono la quota variabile del 35%?

La quota comprimibile del 35% comprende esclusivamente le spese generali, gli oneri accessori e i costi vivi per indagini geognostiche o prove di laboratorio, escludendo rigorosamente i compensi professionali per la progettazione e la manodopera tecnica che restano blindati nella quota del 65%. È solo su questa porzione residuale del valore a base di gara che gli operatori economici possono sviluppare la propria proposta economica e concorrere per il punteggio di prezzo.

All’interno di questo 35%, la stazione appaltante raggruppa le componenti che non remunerano l’attività intellettuale pura del progettista, del direttore dei lavori o del coordinatore della sicurezza, bensì l’apparato strumentale e operativo indispensabile all’esecuzione della commessa. Rientrano tipicamente in questa voce i costi per rilievi topografici, saggi sulle strutture, perforazioni geognostiche, prove di laboratorio su materiali da costruzione, spese di trasferta, riproduzione elaborati e costi generali di funzionamento della struttura tecnica. L’offerta economica si concentra unicamente su questo segmento, con la precisazione che la stazione appaltante deve assegnare al punteggio economico un peso ponderale contenuto entro il limite massimo del 30%.

Comprendere la ripartizione contabile tra quota fissa e quota variabile è indispensabile per impostare l’offerta senza esporsi a censure contabili o contestazioni da parte dei concorrenti e della commissione giudicatrice.

Struttura del Corrispettivo nei Servizi di Ingegneria (Art. 41 co. 15-bis)

Componente del Compenso Quota Percentuale Regime di Ribassabilità Finalità Giuridica
Compenso Professionale Puro 65% dell’importo a base d’asta Prezzo fisso NON ribassabile (art. 108 c. 5) Garanzia dell’equo compenso ex L. 49/2023 e divieto di prestazioni gratuite.
Spese Generali e Oneri Accessori 35% dell’importo a base d’asta Ribassabile in sede di offerta economica Confronto concorrenziale su efficienze logistiche, organizzative e strumentali.

2. Equo compenso servizi di ingegneria e divieto di erosione indiretta

2.1 È consentito azzerare completamente la quota variabile in gara?

L’azzeramento della quota variabile non è vietato in astratto dai bandi di gara, ma espone l’operatore a un gravissimo rischio di esclusione nella verifica di anomalia se la stazione appaltante accerta che le spese reali azzerate vengono coperte drenando i compensi della quota fissa. In assenza di un divieto espresso contenuto nel disciplinare di gara, offrire il massimo ribasso possibile sulla componente comprimibile (pari al 100% della quota del 35%) non determina l’esclusione automatica nella fase di apertura delle buste economiche.

L’operatore economico che si spinge fino al ribasso integrale persegue l’obiettivo di conseguire il punteggio economico massimo disponibile per la gara. Tuttavia, ciò che appare formalmente legittimo sul piano delle regole di compilazione dell’offerta economica diventa oltremodo scivoloso non appena la graduatoria provvisoria attiva il subprocedimento di congruità. La stazione appaltante ha il dovere di accertare se l’azzeramento del corrispettivo per indagini, prove materiali e costi generali corrisponda a una reale capacità dell’impresa di azzerare i relativi costi, oppure se costituisca un mero artificio contabile destinato a scaricare i costi vivi sul compenso professionale.

Se il concorrente deve necessariamente sopportare esborsi monetari per eseguire saggi, prove di trazione su barre d’acciaio o analisi chimiche presso laboratori autorizzati, l’azzeramento della voce di rimborso impone una spiegazione ineccepibile: con quali risorse finanziarie verranno liquidate queste prestazioni se l’amministrazione non riconosce alcun rimborso?

2.2 Quando il ribasso totalitario trasla i costi sui compensi minimi?

La traslazione illecita si verifica quando l’operatore, dopo aver offerto un ribasso del 100% sulla quota variabile, dimostra nei giustificativi di sostenere comunque spese vive di commessa imputandole alla quota del 65%, riducendo di fatto la remunerazione netta del professionista sotto i minimi tariffari. È questo il punto focale su cui si è espressa la giustizia amministrativa di vertice.

Quando nei documenti giustificativi l’operatore economico scompone il corrispettivo residuo e afferma che le spese generali di studio, gli oneri per l’esecuzione dei carotaggi geologici e persino l’utile d’impresa verranno finanziati trattenendo una quota del corrispettivo professionale teoricamente spettante ai progettisti, si compie una palese erosione sostanziale dell’equo compenso. Il compenso formalmente intatto sulla carta viene decurtato nella realtà economica della commessa, aggirando il divieto di ribasso sancito dalla legge. Tale operazione si traduce in una forma di concorrenza sleale e dumping tariffario, poiché l’aggiudicazione verrebbe conquistata comprimendo quella soglia minima di dignità economica che il legislatore ha sottratto alla disponibilità delle parti.

Questo principio fondamentale è stato consacrato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5741 del 10 aprile 2025, che ha tracciato il confine tra legittima economia d’impresa e violazione dell’ordine pubblico economico.

Focus Giurisprudenziale — Ribasso del 100% sulle spese accessorie ed erosione dell’equo compenso

La sentenza: Consiglio di Stato, Sezione Terza, n. 5741 del 10 aprile 2025

Il caso. Un raggruppamento temporaneo di imprese partecipava a una procedura di gara aperta indetta dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la demolizione e ricostruzione di un immobile a Roma. Il disciplinare di gara prevedeva una base d’asta distinta tra compensi professionali incomprimibili per circa 381.802 euro e spese ed oneri accessori ribassabili per circa 107.947 euro. Il concorrente offriva un ribasso del 100% sull’importo delle spese accessorie; tuttavia, in sede di giustificativi della verifica di anomalia, l’operatore inseriva all’interno della voce destinata ai compensi professionali i costi generali di commessa, le spese di indagine e il proprio utile d’impresa, riducendo di fatto la retribuzione effettiva dei professionisti a 282.840 euro.

La questione. È legittimo che l’operatore economico applichi un ribasso del 100% sulla quota delle spese accessorie e giustifichi la copertura economica delle indagini e delle spese generali imputandole alla quota intangibile riservata ai compensi professionali? Inoltre, a quale organo compete condurre il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi del nuovo Codice dei Contratti Pubblici?

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha chiarito che un ribasso integrale delle spese accessorie non può trasformarsi, attraverso le giustificazioni fornite dal concorrente, in una surrettizia erosione della quota intangibile destinata ai compensi professionali minimi. I giudici di Palazzo Spada hanno statuito che imputare costi generali, spese di indagine e margini di utile alla voce dei compensi protetti legittima la stazione appaltante ad adottare un giudizio negativo di congruità dell’offerta per violazione della lex specialis e dell’equo compenso. Il Consiglio di Stato ha altresì stabilito che il subprocedimento di verifica dell’anomalia rientra nella competenza esclusiva del Responsabile Unico del Progetto e non della commissione giudicatrice, la quale non può procedere a verifiche preventive generalizzate su tutti i partecipanti prima dell’attribuzione dei punteggi.

Il principio di diritto. Quando la lex specialis prevede l’incomprimibilità dei compensi professionali limitando la ribassabilità alle sole spese ed oneri accessori, un ribasso totalitario delle voci ribassabili che, attraverso i giustificativi prodotti in sede di verifica di anomalia, si riespanda di fatto erodendo la quota destinata ai compensi professionali mediante l’imputazione a tale voce di costi generali, spese di indagine e utile di impresa, legittima una valutazione negativa di non congruità dell’offerta.

Cosa significa in pratica per te. Non puoi utilizzare la quota del 65% come un serbatoio economico indistinto a cui attingere per pagare i costi vivi di laboratorio o le spese di trasferta che hai azzerato nell’offerta economica: se i tuoi giustificativi mostrano che il professionista incassa meno del compenso tabellare prefissato per far fronte agli oneri di commessa, la tua offerta verrà inesorabilmente considerata anomala ed esclusa dalla gara.

Per approfondire

Per comprendere nel dettaglio l’evoluzione del quadro normativo e le novità introdotte dall’art. 41 comma 15-bis del D.Lgs. 36/2023 nei bandi di gara pubblici, Leggi l’approfondimento sull’equo compenso dopo il Correttivo.

3. La verifica di anomalia: la struttura del procedimento e l’onere probatorio

3.1 Come si svolge il subprocedimento di congruità davanti al RUP?

La verifica di anomalia ha struttura rigorosamente monofasica ed è condotta dal Responsabile Unico del Progetto, il quale, dopo aver richiesto i chiarimenti al concorrente, può escludere direttamente l’offerta incongrua senza alcun obbligo di concedere ulteriori termini o disporre un secondo contraddittorio. La procedura disciplinata dall’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 si differenzia nettamente dai vecchi meccanismi a più fasi previsti dal previgente ordinamento, garantendo speditezza ed efficienza all’azione amministrativa.

Una volta accertato che l’offerta presenta indici di anomalia in ragione del ribasso offerto sulla quota variabile, il RUP attiva il subprocedimento richiedendo per iscritto le spiegazioni sui prezzi e sui costi proposti, assegnando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. L’operatore economico deve trasmettere in un’unica soluzione tutti gli elementi giustificativi a sostegno della propria offerta. Non esiste alcun diritto a un soccorso istruttorio a catena: se le giustificazioni presentate risultano carenti, generiche o prive di riscontro oggettivo, la stazione appaltante ha il potere e il dovere di pronunciare immediatamente l’esclusione dell’operatore economico senza dover rinnovare la richiesta o concedere proroghe.

In questo contesto, la tenuta del principio dell’equo compenso servizi di ingegneria non può essere elusa con espedienti formali o affermazioni di stile. L’istruttoria condotta dal RUP ha natura globale e sintetica, ma si arresta di fronte a insanabili incoerenze interne tra i costi effettivi dichiarati e le entrate certe garantite dall’appalto.

3.2 Perché sul concorrente grava l’onere qualificato di “spiegare provando”?

Sul professionista grava l’onere di spiegare provando la reale sostenibilità economica dell’offerta, producendo documenti oggettivi e verificabili come contratti di fornitura, listini di laboratorio o ammortamenti delle attrezzature, poiché le mere dichiarazioni generiche su presunte economie di scala non hanno alcun valore probatorio. Il semplice richiamo a formule di stile quali “organizzazione efficiente”, “sinergie di gruppo” o “strumentazione già completamente ammortizzata” viene costantemente ritenuto inidoneo dai giudici amministrativi.

Se hai azzerato la voce delle indagini geognostiche, devi essere in grado di dimostrare documentalmente per quale ragione non sosterrai costi: disponi di un laboratorio interno autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture? Hai sottoscritto contratti quadro a prezzi agevolati? I tuoi tecnici impiegheranno macchinari di proprietà i cui costi di esercizio sono specificamente quantificati? In mancanza di tale compendio documentale, il RUP deve presumere che i costi vivi graveranno inevitabilmente sul compenso professionale o che le prestazioni verranno eseguite in modo sommario, a danno della qualità dell’opera pubblica.

Questa severa impostazione probatoria è stata confermata e scolpita dal TAR Campania Napoli, sentenza n. 4432 del 13 maggio 2026.

Focus Giurisprudenziale — Struttura monofasica della verifica di anomalia e onere di spiegare provando

La sentenza: Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli, Sezione Prima, n. 4432 del 13 maggio 2026

Il caso. Una società di ingegneria partecipava a una procedura telematica aperta indetta dall’Agenzia del Demanio per la sottoscrizione di accordi quadro triennali relativi a servizi di ingegneria e architettura negli immobili interessati dal fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. L’appalto prevedeva la divisione tra il 65% a prezzo fisso e il 35% ribassabile per rilievi e indagini geognostiche e strutturali. La società offriva un ribasso del 100% sulla quota del 35%, quantificando tuttavia nei propri atti un costo effettivo per l’esecuzione delle indagini pari a circa 68.000 euro. A fronte della richiesta di chiarimenti del RUP, l’operatore economico giustificava l’azzeramento richiamando generiche economie di scala, disponibilità di strumentazione ammortizzata e ottimizzazione logistica, senza produrre alcuna pezza d’appoggio documentale. L’amministrazione escludeva la società per incongruità dell’offerta, rilevando che i costi vivi delle indagini finivano per erodere la quota del 65% costituente equo compenso.

La questione. La stazione appaltante è tenuta a reiterare la richiesta di spiegazioni o a formulare ulteriori quesiti istruttori prima di escludere un concorrente la cui risposta sia ritenuta generica? È legittima l’esclusione disposta quando i costi vivi di un’indagine azzerata nell’offerta economica gravano sulla quota fissa del compenso professionale?

La decisione della Corte. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha rigettato integralmente il ricorso della società di ingegneria, confermando la piena legittimità del provvedimento di esclusione. Il collegio ha affermato che il procedimento di verifica dell’anomalia ex art. 110 del D.Lgs. 36/2023 ha struttura monofasica: l’amministrazione, acquisiti i giustificativi, non ha alcun obbligo di richiedere chiarimenti supplementari. Il tribunale ha stabilito che sul concorrente grava un rigoroso onere di “spiegare provando”, non potendo le giustificazioni risolversi in mere asserzioni prive di riscontro oggettivo. Inoltre, i giudici hanno ribadito che la quota del 65% costituisce equo compenso inderogabile di ordine pubblico economico: coprire i costi delle indagini comprimendo tale quota rende l’offerta insanabilmente anomala, a prescindere dal fatto che l’appalto nel suo complesso possa generare un margine di utile.

Il principio di diritto. In materia di verifica dell’anomalia dell’offerta, il procedimento disciplinato dall’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 ha struttura monofasica: la stazione appaltante, dopo aver acquisito le spiegazioni dell’operatore economico, non è tenuta a formulare ulteriori richieste di chiarimento o a reiterare la richiesta istruttoria, potendo direttamente escludere l’offerta qualora le giustificazioni fornite non siano idonee a dimostrarne la sostenibilità. Sul concorrente grava un onere di “spiegare provando”: le giustificazioni devono essere specifiche, credibili e documentate e la copertura dei costi propri della componente del 35% attingendo alla quota fissa del 65% non ribassabile viola il principio dell’equo compenso e rende l’offerta non congrua.

Cosa significa in pratica per te. Se decidi di azzerare o abbattere radicalmente le voci relative alle indagini di commessa, devi allegare alla tua risposta al RUP contratti vincolanti già sottoscritti con i laboratori, schede cespiti comprovanti l’ammortamento completo dei macchinari e computi metrici dettagliati sui costi di esercizio: se fornisci spiegazioni vaghe o teoriche non avrai una seconda opportunità e la tua esclusione sarà definitiva e insindacabile dal giudice amministrativo.

Per strutturare i giustificativi di gara senza incorrere nelle sanzioni espulsive del RUP, è essenziale seguire un percorso sequenziale rigoroso di validazione contabile.

Protocollo di Verifica dell’Offerta: I 4 Step di Congruità

1

Calcolo e Isolamento della Quota Fissa del 65%

Verifica che il corrispettivo professionale puro rimanga integro al 100% del suo valore tabellare, senza alcuna decurtazione o imputazione impropria di spese generali di studio.

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2

Puntuale Analisi delle Spese Accessorie nel 35%

Scomposizione millimetrica di tutte le attività operative di commessa: rilievi topografici, indagini strutturali, carotaggi, prove geognostiche e oneri di trasferta.

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3

Produzione dei Riscontri Documentali Oggettivi

Allegazione di convenzioni con laboratori certificati, preventivi firmati per indagini, registro beni ammortizzabili per attrezzature di proprietà e contratti di consulenza specialistica.

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4

Dimostrazione dell’Utile Netto di Impresa

Esposizione del margine di guadagno residuo, dimostrando che l’utile d’impresa non è fittizio ma deriva dall’efficienza operativa e da una reale remunerazione del rischio.

4. Le eccezioni ammesse: ribassi inferiori al 100% e apporto diretto dei soci

4.1 Quando la stazione appaltante non può disporre l’esclusione automatica?

La stazione appaltante non può procedere all’esclusione automatica in presenza di ribassi rilevanti ma parziali della quota del 35%, gravando sulla pubblica amministrazione l’obbligo di valutare analiticamente le singole voci di costo senza presumere in astratto l’avvenuta erosione della quota intangibile del compenso. Esiste una netta demarcazione tra la condotta di chi azzera totalmente le spese e chi, pur offrendo una percentuale di sconto assai elevata (come l’80% o l’85%), preserva una copertura finanziaria autonoma per gli oneri accessori.

Nelle ipotesi di ribasso parziale, la stazione appaltante non può trincerarsi dietro la comoda presunzione che qualsiasi sconto consistente eroda inevitabilmente la tariffa professionale. La presunzione assoluta di lesione dell’equo compenso è ammessa dalla giurisprudenza unicamente nell’ipotesi estrema di ribasso del 100% non documentato. Quando residua una quota monetaria di compenso variabile, il RUP ha l’onere di confrontare le spiegazioni del concorrente con i prezzi correnti di mercato, verificando se le specifiche voci di spesa trovino capienza nella frazione di corrispettivo non ribassata o nelle economie dichiarate.

Se la commissione o il responsabile del procedimento escludono il concorrente limitandosi a formule generiche sull’astratta insostenibilità dell’offerta, il provvedimento espulsivo è viziato per difetto di istruttoria e violazione del principio di proporzionalità. In tali frangenti, la salvaguardia dell’equo compenso servizi di ingegneria deve sempre armonizzarsi con la libertà d’impresa e con il principio del risultato sancito dall’art. 1 del Codice.

4.2 Come incide il lavoro professionale svolto direttamente dai soci?

L’esecuzione delle attività e delle indagini svolta direttamente dai soci professionisti con attrezzature proprie abbatte legittimamente i costi di commessa senza violare l’equo compenso, poiché i soci sono remunerati con gli utili d’impresa e i dividendi societari anziché con salari contrattualizzati di manodopera terza. Questa specificità rappresenta una leva fondamentale per le società tra professionisti (STP) e per le società di ingegneria.

A differenza dell’impresa che deve sostenere costi fissi di manodopera contrattualizzata (retribuzioni, contributi previdenziali e oneri assistenziali da indicare obbligatoriamente nell’offerta), i soci professionisti che operano sul campo non generano un costo orario inderogabile per la società. L’apporto lavorativo del socio trova remunerazione nel riparto finale degli utili di bilancio e nella distribuzione dei dividendi. Pertanto, se una società di ingegneria dimostra che i rilievi strutturali o le indagini non distruttive saranno eseguite personalmente dagli ingegneri soci utilizzando strumentazione già presente nell’attivo societario, il costo vivo per la manodopera esterna o per il noleggio delle apparecchiature è effettivamente pari a zero, senza che ciò intacchi minimamente il compenso professionale.

Questo principio chiarificatore è stato scolpito dal TAR Campania Napoli, sentenza n. 3960 del 13 maggio 2026, la quale ha annullato l’esclusione disposta illegittimamente dall’amministrazione.

Focus Giurisprudenziale — Indagini svolte direttamente dai soci e divieto di esclusione automatica

La sentenza: Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli, Sezione Prima, n. 3960 del 13 maggio 2026

Il caso. Una società di ingegneria prendeva parte alla procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio per accordi quadro di servizi tecnici di rilievo, progettazione e miglioramento sismico negli immobili dei Campi Flegrei. L’operatore economico offriva un ribasso dell’85% sulla quota ribassabile del 35% del corrispettivo. In sede di verifica di anomalia, la società spiegava che la quasi totalità delle indagini non distruttive sarebbe stata eseguita direttamente dai soci ingegneri con attrezzature diagnostiche già in possesso della società, senza costi per manodopera terza o noleggi, mentre i costi residui per le indagini di laboratorio trovavano idonea copertura nella frazione del 15% di quota variabile rimasta a disposizione. La stazione appaltante disponeva l’esclusione della società, assumendo che i costi per le indagini non potessero essere azzerati e che gravassero inevitabilmente sulla quota del 65% del compenso professionale non ribassabile.

La questione. Può la stazione appaltante escludere automaticamente un concorrente che offre un ribasso dell’85% sulla quota variabile presumendo l’erosione dell’equo compenso? Ha valore giustificativo la dichiarazione che le prestazioni saranno eseguite direttamente dai soci della società di ingegneria mediante l’impiego di beni strumentali propri?

La decisione della Corte. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso della società di ingegneria e ha annullato il provvedimento di esclusione per difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Il TAR ha affermato che la presunzione di automatica erosione dell’equo compenso si applica unicamente nell’ipotesi estrema di ribasso al 100% della quota variabile; in presenza di ribassi parziali (pur elevati, come l’85%), l’amministrazione ha l’obbligo di svolgere un’istruttoria approfondita sulle singole voci di costo. In particolare, la stazione appaltante deve verificare la reale fattibilità dell’esecuzione diretta ad opera dei soci, giacché tale modalità non comporta costi di manodopera subordinata in quanto i soci sono remunerati con l’utile d’impresa e i dividendi, e verificare se la quota residua non ribassata copra le spese vive residue.

Il principio di diritto. In presenza di un ribasso elevato ma non integrale della quota ribassabile, la stazione appaltante non è esonerata dall’obbligo di condurre una verifica specifica e adeguatamente motivata della congruità dell’offerta, non potendo limitarsi ad affermare in via astratta che i costi azzerati o compressi graverebbero sulla componente fissa del corrispettivo. Tale presunzione di erosione dell’equo compenso è configurabile solo nell’ipotesi estrema di ribasso integrale al 100% della quota ribassabile. La stazione appaltante è tenuta a valutare se le prestazioni oggetto di ribasso possano essere concretamente eseguite dall’operatore economico mediante l’impiego diretto dei propri soci, atteso che tale apporto non comporta ex se costi di manodopera, essendo i soci retribuiti attraverso l’utile d’impresa e i dividendi societari.

Cosa significa in pratica per te. Se partecipi alla gara tramite una società di ingegneria o una società tra professionisti, puoi valorizzare al massimo l’apporto operativo diretto dei tuoi soci per giustificare ribassi incisivi sulla quota accessoria: allega l’organigramma aziendale, l’elenco delle attrezzature societarie di proprietà e la delibera assembleare sui compiti operativi dei soci, dimostrando che i margini dell’operazione saranno remunerati tramite gli utili d’impresa senza generare costi stipendiali a carico della commessa.

Per quantificare in modo preciso e trasparente la compatibilità economica della tua offerta prima di inviarla alla stazione appaltante, puoi quantificare in autonomia la soglia massima di ribasso ammissibile utilizzando il nostro calcolatore per l’equo compenso e revisione prezzi negli appalti.

Vademecum: 3 Strategie di Difesa dell’Offerta Economica

Evita l’Azzeramento al 100%

Mantieni sempre un margine variabile residuo (es. ribasso all’80-85%) per coprire gli oneri imprevisti ed evitare la presunzione automatica di erosione della tariffa professionale.

Certifica l’Opera dei Soci

Dimostra che i rilievi diagnostici e i coordinamenti tecnici sono eseguiti direttamente dai soci di studio, allegando le polizze assicurative e l’estratto del libro soci.

Accordi Preventivi di Laboratorio

Allega accordi vincolanti e listini calmierati con laboratori geotecnici certificati per provare che i costi delle indagini esterne sono interamente coperti e sostenibili.

Conclusioni

La partecipazione alle gare pubbliche per l’affidamento di incarichi tecnici impone oggi un equilibrio perfetto tra competitività economica e rigore formale: garantire il rispetto dell’equo compenso servizi di ingegneria senza rinunciare a un’offerta competitiva costituisce l’unico percorso idoneo a mettere al riparo la tua aggiudicazione dai ricorsi dei concorrenti e dai rilievi del RUP. La regola del 65/35 introdotta dal Correttivo non deve essere interpretata come una formula astratta, ma come un limite operativo invalicabile che condiziona l’intera vita contrattuale.

Come hanno sancito in modo univoco il Consiglio di Stato e il TAR Campania nelle sentenze esaminate, spingere il ribasso fino ad azzerare le spese e le indagini espone l’operatore economico all’onere perentorio e non prorogabile di “spiegare provando”. L’amministrazione escluderà l’offerta non appena emerga il sospetto fondato che i costi operativi vengano compensati riducendo la remunerazione del lavoro professionale o drenando la quota a prezzo fisso. Al contrario, articolare ribassi congrui supportati da prove contrattuali certe o dall’apporto professionale diretto dei soci costituisce una strategia difensiva efficace per superare brillantemente il subprocedimento di congruità.

Di fronte alla complessità tecnica del procedimento di anomalia e alla rigorosa struttura monofasica dell’art. 110, pianificare l’offerta economica sin dalla fase di predisposizione della documentazione di gara con l’assistenza di professionisti legali specializzati è la scelta determinante per tutelare gli investimenti del tuo studio e consolidare la vittoria della commessa pubblica.

Domande Frequenti (FAQ)

È consentito offrire un ribasso del 100% sulla quota del 35% nei servizi di ingegneria?

Cosa accade se il RUP non mi assegna un secondo termine per chiarire i giustificativi?

Una società di ingegneria può giustificare i costi azzerati con il lavoro diretto dei soci?

La stazione appaltante può escludere automaticamente un ribasso dell’85% sulla quota del 35%?

Quali documenti sono indispensabili per superare l’onere di “spiegare provando”?

Hai ricevuto una richiesta di giustificativi dal RUP per la tua offerta?

Il subprocedimento di anomalia nei servizi di ingegneria non concede una seconda opportunità: una difesa carente o mal documentata comporta l’esclusione definitiva dalla gara d’appalto. Lo Studio Legale Moscarini assiste società di ingegneria, architetti e stazioni appaltanti nella redazione e verifica dei giustificativi di congruità economica e nella difesa giudiziale dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali e al Consiglio di Stato, garantendo un preventivo trasparente e analitico prima di ogni incarico.

Cosa portare al primo incontro in Studio: Disciplinare di gara e bando d’appalto; offerta economica e tecnica presentata; richiesta formale di chiarimenti notificata dal RUP; computo analitico delle voci di costo e preventivi dei laboratori o fornitori di commessa.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza n. 5741 del 10 aprile 2025
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli, Sezione Prima, sentenza n. 4432 del 13 maggio 2026
  • Tribunale Amministrativo Regionale Campania Napoli, Sezione Prima, sentenza n. 3960 del 13 maggio 2026

A cura di:

Avv. Paola De Virgiliis

Avvocata esperta in appalti pubblici e contrattualistica pubblica. Per lo Studio Legale Moscarini cura l’analisi della disciplina dei contratti pubblici e della relativa giurisprudenza amministrativa.