Danno da Cose in Custodia e Caso Fortuito Art 2051 CC
Se ti è mai capitato di camminare lungo una via cittadina e cadere improvvisamente a causa di un profondo avvallamento del manto stradale non segnalato, o se hai subito ingenti danni nel tuo appartamento per un’infiltrazione d’acqua proveniente dal terrazzo condominiale, sai bene quanto questi incidenti possano risultare frustranti e dannosi. In tutti questi casi, per ottenere il giusto ristoro economico devi comprendere con esattezza a chi spetti risarcire il danno e quali siano i requisiti probatori richiesti dalla legge.
Nel nostro ordinamento civile, la disciplina di riferimento è dettata dall’art. 2051 del Codice Civile, rubricato «Danno cagionato da cosa in custodia». La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito in modo pacifico che tale disposizione configura un’ipotesi speciale di responsabilità oggettiva: il soggetto che esercita il potere di controllo e governo sulla cosa risponde dei danni da essa prodotti indipendentemente da ogni sua specifica colpa o negligenza, a meno che non riesca a fornire la rigorosa prova liberatoria del caso fortuito. La materia della responsabilità danno cose custodia caso fortuito rappresenta dunque uno dei terreni applicativi più dibattuti e rilevanti del diritto civile.
In questa guida esaminiamo la disciplina della responsabilità danno cose custodia caso fortuito, spiegandoti la nozione di custode e il criterio di imputazione oggettivo ex art. 2051 c.c., il riparto dell’onere della prova tra danneggiato e custode, i requisiti essenziali del caso fortuito (fatto naturale eccezionale, condotta del terzo o fatto della vittima), l’incidenza del tuo comportamento alla luce dell’art. 1227 c.c. e dei doveri costituzionali di solidarietà e cautela, nonché le più recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione e delle Corti di merito.
In Sintesi: Punti Chiave
- Natura Oggettiva della Responsabilità: L’art. 2051 c.c. prescinde dall’accertamento della colpa o della diligenza del custode, fondandosi unicamente sul potere di governo della cosa e sul nesso di causa materiale tra il bene e il danno (Cassazione civile n. 11152/2023).
- Onere Probatorio a Carico del Danneggiato: La vittima deve provare il fatto storico, l’entità delle lesioni o del danno economico e il nesso di derivazione causale con la res in custodia, senza dover dimostrare l’omessa vigilanza (Cassazione civile n. 16558/2024).
- Prova Liberatoria del Caso Fortuito: Il custode va esente da responsabilità solo se dimostra un fattore estraneo, imprevedibile ed eccezionale (calamità naturale, fatto del terzo o colpa esclusiva della vittima) idoneo a degradare la cosa a mera occasione dell’evento.
- Concorso di Colpa e Conoscenza dei Luoghi: La condotta incauta del danneggiato rileva ex art. 1227 c.c., ma la mera familiarità o vicinanza ai luoghi non esonera il custode da responsabilità in assenza di un comportamento gravemente imprudente (Cassazione civile n. 11441/2026).
Indice dei Contenuti
1. Inquadramento normativo sulla responsabilità danno cose custodia caso fortuito
La responsabilità per i danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia rappresenta una delle fattispecie di maggior rilievo nell’ambito della responsabilità civile extracontrattuale.
L’art. 2051 del Codice Civile sancisce un principio fondamentale: ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La ratio della norma risiede nell’allocazione del rischio in capo a colui che, traendo beneficio o esercitando il controllo materiale sulla cosa, si trova nella posizione ottimale per prevenire eventi lesivi a carico della collettività.
Nel sistema della responsabilità danno cose custodia caso fortuito, la tutela del cittadino è rafforzata rispetto alla clausola generale dell’art. 2043 c.c., poiché chi subisce il danno non è gravato dall’onere di dimostrare la colpa soggettiva, l’imperizia o la negligenza dell’ente o del privato custode.
La corretta individuazione della figura del custode costituisce il presupposto indefettibile per incardinare l’azione risarcitoria nei confronti del reale legittimato passivo.
1.1 Chi è il custode del bene e quale natura ha la responsabilità ex art. 2051 c.c.?
Custode è chiunque eserciti un effettivo e non occasionale potere di governo, vigilanza e disponibilità materiale o giuridica sul bene.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la nozione di custodia non presuppone necessariamente la titolarità del diritto di proprietà, bensì un rapporto di fatto qualificato con la cosa:
- Enti Pubblici e Comuni: per i beni demaniali e patrimoniali aperti al pubblico transito, quali strade comunali, piazze, marciapiedi e parchi urbani;
- Condomini e Proprietari Immobiliari: per le parti comuni dell’edificio (lastrici solari, scale, facciate, cortili, tubature condominiali e ascensori);
- Locatari e Conduttori: per le parti interne dell’immobile locate e per gli arredi sui quali il conduttore esercita il controllo quotidiano;
- Gestori di Strutture Ricettive e Centri Commerciali: per i locali commerciali, le aree di parcheggio e le pertinenze aperte ai clienti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023, ha ribadito che la responsabilità del custode ha natura oggettiva e non presunta: per la sua configurazione è sufficiente accertare la sussistenza del nesso causale tra la cosa e il danno, restando del tutto irrilevante la condotta diligente del custode.
Il custode non può quindi esonerarsi dimostrando di aver tenuto una condotta prudente, ma deve provare l’intervento di un fattore estraneo non dominabile.
1.2 Quali elementi deve provare il danneggiato per ottenere il risarcimento?
Il danneggiato deve provare l’evento storico, il danno patito e il nesso di derivazione causale materiale tra la cosa in custodia e l’evento lesivo.
Sul piano probatorio, la posizione processuale del danneggiato ex art. 2051 c.c. è agevolata rispetto all’art. 2043 c.c., ma non esente da rigore istruttorio:
- La prova del danno subito: lesioni fisiche certificate dai medici, postumi di invalidità permanente o temporanea, oppure spese di ripristino materiale dei beni danneggiati;
- La prova dell’evento storico: data, ora, luogo esatto e dinamica dell’incidente, documentata da rilievi fotografici e dichiarazioni testimoniali;
- Il nesso causale materiale (la causalità della res): dimostrazione che la cosa in custodia ha svolto un ruolo attivo e determinante nella produzione del danno, a causa del suo dinamismo interno o di un’anomalia intrinseca (es. asfalto viscido, tombino sporgente, mattonella sconnessa).
Come confermato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione ord. n. 16558 del 13 giugno 2024), qualora la vittima non fornisca la prova del nesso causale tra la cosa e il danno, la domanda deve essere respinta in radice, senza che sia necessario accertare l’eventuale caso fortuito.
Non basta quindi provare di essere caduti in prossimità di una strada comunale: occorre dimostrare che la caduta è stata cagionata in via diretta dalla specifica anomalia della sede viaria.
2. La nozione di caso fortuito e la prova liberatoria del custode
Il solo limite alla responsabilità oggettiva del custode è rappresentato dalla prova positiva del caso fortuito.
Il caso fortuito non si identifica con la semplice mancanza di colpa del custode, ma costituisce un elemento impeditivo autonomo che spezza la catena di causalità tra la cosa e il danno.
Quando interviene il caso fortuito, la res cessa di essere la causa determinante dell’evento e assume il ruolo secondario di mera occasione materiale del sinistro.
2.1 Quali requisiti deve possedere il caso fortuito per escludere la responsabilità?
Il caso fortuito deve essere un fattore esterno alla sfera di custodia, autonomo, eccezionale, oggettivamente imprevedibile ed inevitabile.
La prova liberatoria posta a carico del custode richiede la dimostrazione rigorosa di specifici caratteri oggettivi:
- Estraneità alla sfera di controllo: il fattore causale deve collocarsi al di fuori dell’ordinaria disponibilità materiale del custode;
- Autonomia causale: l’evento sopravvenuto deve essere dotato di un’efficienza causale assorbente, tale da rendere la cosa uno sfondo inerte dell’accaduto;
- Imprevedibilità ed inevitabilità oggettiva: la circostanza non poteva essere prevista né evitata da nessun custode posto nelle medesime condizioni mediante l’ordinaria diligenza tecnica.
L’onere della prova grava interamente sul custode: se permangono dubbi sull’origine del danno o sulla dinamica causale, le conseguenze economiche restano a carico del custode in virtù del criterio oggettivo di allocazione del rischio.
Focus Giurisprudenziale
La sentenza: Corte di Cassazione, n. 16558 del 13 giugno 2024
Il caso. Un automobilista conveniva in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura, sostenendo che durante il transito una pietra del lastricato stradale si era improvvisamente sollevata colpendo e danneggiando il cerchione della ruota posteriore. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale in sede di appello riformava la decisione respingendo la richiesta per mancata dimostrazione della dinamica del fatto e del nesso di derivazione causale tra il manto stradale e il danno. L’automobilista proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione delle regole sulla custodia ex art. 2051 c.c.
La questione. Qual è l’ordine logico di accertamento tra la prova del nesso causale a carico del danneggiato e la prova del caso fortuito a carico del custode?
La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’automobilista, confermando la sentenza di merito favorevole all’ente comunale.
Il principio di diritto. In tema di responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c., la cui natura è oggettiva, grava in via prioritaria sul danneggiato l’onere di provare l’evento dannoso e il nesso di derivazione causale tra la cosa in custodia e il danno patito. La mancata dimostrazione del fatto e del nesso causale da parte dell’attore esclude in radice l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., rendendo superfluo qualunque esame in ordine alla sussistenza del caso fortuito liberatorio.
Cosa significa in pratica per te. Prima di contestare la responsabilità dell’ente proprietario della strada, devi raccogliere prove certe che dimostrino inequivocabilmente che il danno è stato causato in via diretta dall’anomalia del bene custodito e non da una dinamica estranea.
2.2 Come rilevano i fatti naturali eccezionali e il fatto del terzo estraneo?
Eventi atmosferici di violenza straordinaria o condotte illecite repentine di terzi integrano il caso fortuito se non tempestivamente prevenibili.
Il caso fortuito può manifestarsi sotto due tipologie principali:
- Il fatto naturale eccezionale (forza maggiore): precipitazioni di portata alluvionale mai registrata in passato, trombe d’aria o terremoti che determinano il crollo immediato di alberi o manufatti prima che il custode possa intervenire con misure di sicurezza;
- Il fatto del terzo: la condotta illecita o negligente di un terzo estraneo (es. sversamento istantaneo di sostanze oleose sulla carreggiata pochi minuti prima del passaggio dei veicoli, o manomissione dolosa di un impianto).
Tuttavia, se la situazione di pericolo provocata dall’evento naturale o dal terzo permane per un lasso di tempo apprezzabile senza che il custode provveda a segnalarla o a rimuoverla, la condizione di dissesto si trasforma in una nuova condizione ordinaria della cosa, della quale il custode risponde pienamente ex art. 2051 c.c.
Focus Giurisprudenziale
La sentenza: Tribunale civile di Lecce, n. 1064 del 19 marzo 2026
Il caso. Una cittadina conveniva in giudizio un Comune chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di una rovinosa caduta su un marciapiede pubblico, provocata da un basolo in pietra non ancorato al suolo che si era improvvisamente spostato sotto il suo peso. La caduta provocava una grave frattura dell’omero con postumi permanenti. Il Comune contestava la domanda eccependo l’estensione della rete viaria e l’assenza di colpa. I testimoni confermavano che la sconnessione del basolo non era visibile né segnalata.
La questione. Il Comune può andare esente da responsabilità per i danni causati da beni demaniali invocando l’ampiezza del territorio e la mancanza di segnalazioni preventive del dissesto?
La decisione del Tribunale. Il Tribunale civile di Lecce ha accolto integralmente la domanda dell’attrice, condannando il Comune a risarcire i danni non patrimoniali e patrimoniali quantificati in oltre 16.000 euro.
Il principio di diritto. La responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. trova applicazione a tutti i beni demaniali, compresi strade e marciapiedi, configurando una responsabilità oggettiva che prescinde dalla colpa dell’amministrazione. Il custode ha il dovere continuo di prevenire ed eliminare gli elementi di pericolo presenti sulla res. In assenza di segnalazioni di pericolo e di visibilità del dissesto da parte del pedone, il custode non può invocare il caso fortuito e risponde integralmente del pregiudizio arrecato.
Cosa significa in pratica per te. Se cadi su un marciapiede o una strada comunale a causa di un’insidia non visibile e non segnalata, hai diritto al pieno risarcimento dei danni dal Comune custode, poiché l’ente pubblico risponde oggettivamente della sicurezza dei propri beni.
3. La condotta del danneggiato e il concorso di colpa ex art. 1227 c.c.
Uno degli ambiti più complessi e frequenti nella prassi giudiziaria riguarda il ruolo svolto dal comportamento del soggetto danneggiato nell’eziologia del sinistro.
La condotta imprudente o disattenta della vittima non è indifferente per l’ordinamento: essa può assumere un rilievo tale da escludere totalmente la responsabilità del custode oppure determinare una riduzione proporzionale del risarcimento.
La valutazione del comportamento del danneggiato si fonda sul dovere inderogabile di solidarietà sociale e ragionevole cautela espresso dall’art. 2 della Costituzione.
3.1 Quando il comportamento della vittima interrompe il nesso causale?
La condotta gravemente imprudente della vittima interrompe il nesso causale quando il pericolo era chiaramente visibile ed evitabile con l’ordinaria diligenza.
Il principio di causalità adeguata impone di graduare l’efficienza causale della condotta della vittima secondo un criterio di proporzionalità inversa:
- Pericolo evidente e visibile: quanto più l’anomalia della cosa è percepibile e superabile adottando le normali cautele attese in base all’ora, alla luce e allo stato dei luoghi, tanto maggiore è l’incidenza causale del comportamento imprudente del danneggiato;
- Interruzione totale del nesso (caso fortuito per fatto del danneggiato): se il pedone o il conducente pone in essere un comportamento gravemente negligente, abnorme o disattento a fronte di un pericolo manifesto, tale condotta assurge a causa esclusiva dell’evento, escludendo ogni risarcimento;
- Concorso di colpa ex art. 1227 comma 1 c.c.: se la condotta della vittima ha solo concorso alla produzione del danno senza azzerare il ruolo attivo della res difettosa, il giudice riduce proporzionalmente l’importo risarcitorio in misura percentuale corrispondente alla gravità della colpa della vittima.
L’applicazione dell’art. 1227 c.c. può essere effettuata d’ufficio dal magistrato anche in assenza di espressa eccezione di parte.
Focus Giurisprudenziale
La sentenza: Corte d’Appello civile di Roma, n. 3080 del 15 aprile 2026
Il caso. Una donna anziana conveniva in giudizio un Comune per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di una caduta avvenuta su una strada comunale percorsa da acqua sorgiva e resa viscida da fango e muschio. Il Tribunale respingeva la domanda per difetto di prova del nesso causale e per interruzione del nesso determinata dalla condotta colposa della danneggiata, la quale risiedeva da decenni nei luoghi ed era perfettamente a conoscenza della presenza costante d’acqua sulla strada. Gli eredi impugnavano la decisione dinanzi alla Corte d’Appello.
La questione. In che misura la condotta imprudente del danneggiato a fronte di un pericolo visibile e conosciuto può interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno?
La decisione della Corte. La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello, confermando il rigetto della domanda risarcitoria.
Il principio di diritto. La condotta del danneggiato che entra in interazione con la cosa in custodia interrompe integralmente il nesso eziologico quando risulta violativa del dovere generale di ragionevole cautela ex art. 2 Cost., senza necessità che il comportamento sia abnorme, essendo sufficiente la colpa del leso. Accertata la visibilità e la prevedibilità del pericolo, la condotta della vittima che proceda senza la dovuta attenzione degrada la cosa in custodia a mera occasione materiale del fatto, escludendo la responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 c.c.
Cosa significa in pratica per te. Se ti muovi in un’area in cui il pericolo è manifesto e noto (come una strada visibilmente bagnata o dissestata), devi adottare la massima prudenza: procedere senza cautela può comportare la perdita totale del diritto al risarcimento.
3.2 Perché la familiarità con i luoghi non esclude automaticamente il risarcimento?
La mera residenza o conoscenza dei luoghi da parte della vittima non costituisce di per sé caso fortuito né prova di concorso di colpa.
Molto spesso gli enti pubblici e le compagnie assicuratrici respingono le richieste risarcitorie sostenendo che il danneggiato, abitando nelle vicinanze del luogo del sinistro, avrebbe dovuto conoscere il dissesto ed evitarlo.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11441 del 28 aprile 2026, ha categoricamente smentito questo automatismo difensivo:
- La circostanza che una persona transiti abitualmente su una determinata strada non comporta automaticamente la conoscenza della specifica buca o dell’insidia che ha causato il sinistro;
- Non si può presumere che l’insidia esistesse da tempo immemorabile né che il cittadino sia tenuto a memorizzare ogni micro-alterazione del fondo stradale;
- Il custode ha l’onere di provare una condotta concretamente negligente della vittima, non potendo limitarsi ad allegare la generica familiarità con i luoghi.
Pertanto, se la buca o la pietra sconnessa era nascosta dall’acqua piovana o dalle ombre serali, il diritto al risarcimento integrale rimane pienamente integro.
4. Guida pratica per la richiesta risarcitoria e la quantificazione dei danni
Affrontare un sinistro da cose in custodia richiede una strategia operativa precisa fin dai primi minuti successivi all’evento.
La tempestività nell’acquisizione delle prove è determinante per neutralizzare le eccezioni di caso fortuito sollevate dalle controparti e garantire il pieno ristoro dei pregiudizi sofferti.
Ecco le azioni concrete da compiere per strutturare una domanda risarcitoria solida e inattaccabile.
4.1 Quali prove documentali e testimoniali raccogliere nell’immediatezza del fatto?
È indispensabile fotografare l’anomalia della cosa, richiedere l’intervento delle autorità e conservare tutti i certificati medici del pronto soccorso.
Per documentare in modo inconfutabile la dinamica e il nesso eziologico, occorre:
- Rilievi fotografici dettagliati: scattare foto panoramiche del luogo e primi piani dell’insidia (buca, dislivello, basolo, macchia d’olio), inserendo un riferimento metrico visivo (es. una moneta o una penna);
- Intervento della Polizia Locale o Forze dell’Ordine: richiedere l’intervento immediato sul posto per redigere il verbale di constatazione dello stato dei luoghi;
- Raccolta delle generalità dei testimoni oculari: annotare nome, cognome e recapiti di chi ha assistito direttamente alla dinamica della caduta o del sinistro;
- Accesso immediato al Pronto Soccorso: farsi refertare indicando con precisione al personale sanitario le modalità dell’infortunio (es. caduta su buca stradale), affinché l’indicazione sia trascritta nell’anamnesi clinica.
La documentazione medica deve essere costantemente aggiornata con visite specialistiche, perizie medico-legali e ricevute di spesa fino alla completa guarigione con postumi stabilizzati.
Fotografie dell’insidia, verbale della Polizia Locale e acquisizione dei contatti dei testimoni oculari presenti.
Certificazione dei giorni di inabilità temporanea e quantificazione dei punti percentuali di danno biologico permanente.
Invio della messa in mora al custode e alla sua compagnia assicurativa con avvio della negoziazione assistita.
In caso di mancato accordo bonario, instaurazione del giudizio dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale competente.
4.2 Quali voci di danno patrimoniale e non patrimoniale possono essere liquidate?
La liquidazione del danno comprende il danno biologico permanente e temporaneo, il danno morale e le perdite economiche documentate.
Il risarcimento integrale del danno da custodia ex art. 2051 c.c. si articola nelle seguenti voci:
- Danno non patrimoniale (biologico): lesione all’integrità psico-fisica della persona valutata secondo le Tabelle del Tribunale di Milano o di Roma, distinta in inabilità temporanea assoluta/parziale e invalidità permanente;
- Danno morale ed esistenziale: sofferenza soggettiva interiore e stravolgimento delle abitudini di vita subito a causa dell’infortunio;
- Danno patrimoniale emergente: spese mediche, farmaceutiche, fisioterapiche, costi di perizia medico-legale e spese di riparazione dei beni materiali danneggiati (es. abiti, telefono, autovettura);
- Lucro cessante: perdita di guadagno derivante dall’incapacità lavorativa temporanea o dalla riduzione della capacità lavorativa specifica.
Come chiarito dal Tribunale di Lecce nella sentenza n. 1271 del 1 aprile 2026, la liquidazione dei danni presuppone la rigorosa prova documentale delle lesioni e delle spese sostenute, garantendo il pieno ristoro di tutti i pregiudizi causalmente collegati all’evento.
5. Conclusioni: sintesi operativa e strategie difensive per danneggiati e custodi
La responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. offre una tutela avanzata ed efficace per chi subisce lesioni o danni materiali a causa di beni altrui.
Per una corretta ed efficace gestione della controversia si raccomanda di:
- Per il danneggiato: non limitarsi a dichiarare la caduta, ma raccogliere prove testimoniali e fotografiche puntuali sul nesso causale e sull’anomalia della res;
- Evitare comportamenti imprudenti: prestare la dovuta attenzione allo stato dei luoghi per non incorrere nelle eccezioni di concorso di colpa ex art. 1227 c.c.;
- Per il custode: attivare piani di manutenzione periodica programmata e dimostrare l’adozione tempestiva di misure di prevenzione e segnalazione;
- Affidarsi a una consulenza legale specialistica: valutare con professionisti esperti la sostenibilità della domanda risarcitoria e la quantificazione medico-legale del danno prima di promuovere l’azione in giudizio.
La corretta interpretazione della responsabilità danno cose custodia caso fortuito consente di garantire la giusta tutela alle vittime e la corretta allocazione della responsabilità civile.
6. Domande Frequenti (FAQ)
Hai subito lesioni o danni materiali a causa di beni in custodia non custoditi o dissestati?
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Art. 2051 Codice civile — Danno cagionato da cosa in custodia e prova del caso fortuito
- Art. 2055 Codice civile — Responsabilità solidale tra più corresponsabili del danno
- Art. 2050 Codice civile — Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
- Art. 2052 Codice civile — Responsabilità per danno cagionato da animali
Giurisprudenza citata
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 11441 del 28 aprile 2026: la mera familiarità o residenza nei luoghi del danneggiato non integra il caso fortuito né il concorso di colpa ex art. 1227 c.c., gravando sul custode la prova di una concreta imprudenza.
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 16558 del 13 giugno 2024: natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 c.c. e riparto dell’onere probatorio sul nesso causale a carico del danneggiato.
- Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 11152 del 27 aprile 2023: la responsabilità oggettiva del custode prescinde dalla colpa; il caso fortuito degrada la cosa a mera occasione e la condotta della vittima rileva ex art. 1227 c.c. e art. 2 Cost.
- Corte d’Appello civile di Roma, sentenza n. 3080 del 15 aprile 2026: la condotta gravemente imprudente del pedone in presenza di pericolo noto e visibile interrompe il nesso causale e integra il caso fortuito liberatorio.
- Tribunale civile di Lecce, sentenza n. 1064 del 19 marzo 2026: responsabilità del Comune per caduta causata da basolo sconnesso non visibile e non segnalato sul marciapiede ed esclusione del fortuito.
- Tribunale civile di Potenza, sentenza n. 946 del 19 maggio 2025: rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale e fatto colposo esclusivo del pedone ex art. 1227 c.c.
- Tribunale civile di Lecce, sentenza n. 1271 del 1 aprile 2026: caduta su buca stradale, onere della prova del nesso causale e liquidazione del danno biologico e patrimoniale.
