Orario sostegno alunni disabili: diritto al tempo scuola pieno

Il diritto all’istruzione ed all’integrazione scolastica degli studenti con disabilità costituisce uno dei pilastri fondamentali del nostro sistema costituzionale e di civiltà sociale. Quando un bambino o un ragazzo con disabilità grave si iscrive a scuola, la frequenza delle lezioni non rappresenta soltanto un momento di apprendimento nozionistico, ma l’alveo primario in cui si sviluppano la sua personalità, la sua autonomia relazionale ed il suo senso di inclusione nella comunità dei pari.

Se ti trovi nella condizione di genitore di un alunno portatore di handicap o assisti una famiglia nell’accesso ai servizi scolastici, conosci bene l’angoscia che si prova all’inizio di ogni anno scolastico. Troppo spesso gli istituti scolastici comunicano verbalmente o per iscritto l’impossibilità di garantire l’orario completo di lezioni, invitando la famiglia a riprendere il figlio in anticipo o a farlo entrare in ritardo per “carenza di docenti di sostegno”.

In questa guida giuridica prodotta dallo Studio Legale Moscarini analizziamo i principi inderogabili che regolano l’orario sostegno alunni disabili, le tutele previste dal Decreto Legislativo 66/2017 e dalla Legge 104/1992, nonché i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della Giustizia Amministrativa che sanzionano severamente le decurtazioni orarie come condotte discriminatorie.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Natura di Diritto Fondamentale Inviolabile: Il diritto del minore disabile alla fruizione dell’intero orario scolastico è protetto dagli artt. 3, 34 e 38 della Costituzione e non può essere compresso per vincoli di bilancio o carenze datoriali d’organico.
  • Vincolatività Assoluta del PEI (Art. 7 D.Lgs. 66/2017): Le ore di sostegno quantificate nel Piano Educativo Individualizzato approvato dal GLO costituiscono un debito d’organico inderogabile per gli Uffici Scolastici Regionali (Consiglio di Stato n. 3410/2025).
  • Divieto di Uscita Anticipata o Orario Ridotto: Imporre la frequenza parziale o la presenza a scuola soltanto nelle ore coperte dal docente di sostegno integra una discriminazione indiretta sanzionabile ex L. 67/2006 (Cassazione Ord. n. 4812/2026).
  • Tutele d’Urgenza e Risarcimento del Danno: I genitori possono agire con ricorso d’urgenza (art. 700 c.p.c. o TAR) per ottenere la nomina immediata del docente ed il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dal minore (Trib. Roma n. 8920/2025).

1. Inquadramento Giuridico dell’Orario Sostegno Alunni Disabili e del Diritto al Tempo Scuola

L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità rappresenta un principio cardine dell’ordinamento giuridico italiano. A partire dalla storica Legge n. 517 del 1977 e dalla successiva Legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, il legislatore ha scelto di superare definitivamente qualsiasi forma di scolarizzazione speciale o differenziata, affermando il diritto di ogni studente con handicap all’inserimento nelle classi ordinarie della scuola pubblica.

Il fulcro del sistema risiede nella garanzia del diritto all’istruzione sancito dagli articoli 34 e 38 della Costituzione italiana.

L’insegnamento di sostegno non è una prestazione assistenziale concessa in via di mera benevolenza dall’amministrazione scolastica, ma un presidio tecnico-didattico obbligatorio finalizzato a rimuovere gli ostacoli dello sviluppo della personalità (art. 3 co. 2 Cost.).

1.1 Cos’è l’orario di sostegno per gli alunni disabili ed a quali garanzie risponde?

L’orario di sostegno per gli alunni disabili è il monte ore di affiancamento didattico specializzato assegnato dal PEI per garantire il pieno tempo scuola della classe.

Nel sistema scolastico italiano, l’orario sostegno alunni disabili viene definito sulla base della diagnosi funzionale e del Profilo di Funzionamento dell’alunno, trovando la sua quantificazione ufficiale all’interno del Piano Educativo Individualizzato (PEI). L’assegnazione delle ore di sostegno didattico è strutturata per rispondere alle esigenze specifiche del discente, garantendo la contitolarità del docente di sostegno nella classe e promuovendo l’autonomia, la comunicazione e la socializzazione.

L’orario scolastico dell’alunno con disabilità deve corrispondere integralmente a quello previsto per i compagni di classe (es. 27, 30 o 40 ore settimanali a seconda dell’ordinamento scolastico e del tempo pieno).

L’insegnante di sostegno contitolare non è il “docente esclusivo” dell’alunno disabile, ma una risorsa specializzata assegnata alla classe per consentire la piena partecipazione dell’alunno a tutte le attività formative previste dal piano dell’offerta formativa.

1.2 Può la scuola ridurre l’orario scolastico o disporre l’uscita anticipata per carenza di docenti?

No, la scuola non può in alcun modo ridurre l’orario di frequenza o imporre l’uscita anticipata dell’alunno disabile adducendo la mancanza del docente di sostegno.

Una prassi purtroppo diffusa in molti istituti scolastici consiste nel richiedere ai genitori di riprendere il figlio a metà giornata o di non farlo entrare nelle prime ore di lezione allorché il docente di sostegno assegnato sia assente o l’organico di sostegno non sia stato ancora nominato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

La giurisprudenza costituzionale e di legittimità è assolutamente unanime nello stabilire che qualsiasi riduzione del tempo scuola dell’alunno disabile motivata dalla mancanza di personale costituisce un atto palesemente illegittimo.

La scuola ha l’obbligo di garantire la permanenza dell’alunno in aula per l’intero orario normale di lezione, organizzando la sostituzione del docente o avvalendosi della contitolarità degli altri insegnanti della classe, senza mai poter sbarrare la porta dell’istituto o marginalizzare lo studente.

Focus Giurisprudenziale — Inviolabilità del Tempo Scuola e Divieto di Tagli

La sentenza: Corte di Cassazione, Sezione Civile, n. 4812 del 18 febbraio 2026

Il caso. I genitori di uno studente affetto da autismo grave agivano in giudizio contro il Ministero dell’Istruzione poiché la dirigenza scolastica aveva disposto l’uscita del figlio alle ore 12:00 per tre giorni a settimana, adducendo che la copertura del sostegno copriva soltanto 12 ore rispetto alle 30 ore della classe.

La questione. È legittima la riduzione dell’orario di frequenza scolastica di un alunno con disabilità in presenza di una copertura parziale dei posti di sostegno?

La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e confermato l’illegittimità del provvedimento scolastico. I Giudici hanno chiarito che il diritto al tempo scuola pieno è un diritto soggettivo perfetto dell’alunno, il cui esercizio non può essere subordinato a vincoli di bilancio o carenze d’organico.

Il principio di diritto. La contrazione dell’orario scolastico dell’alunno disabile per mancanza di insegnanti di sostegno costituisce una discriminazione indiretta ai sensi della Legge 67/2006; l’Amministrazione è tenuta a garantire la frequenza integrale ed il risarcimento del danno.

Cosa significa in pratica per te. Se la scuola ti chiede di ritirare tuo figlio prima del termine delle lezioni perché manca il sostegno, puoi opporiti fermamente: la scuola sta commettendo un illecito ed un atto discriminatorio.

Tabella Comparativa: Organico di Diritto vs Organico di Fatto ed Assegnazione Sostegno

Fase di Assegnazione Organico di Diritto (Preventivo) Organico di Fatto (Effettivo/Deroga)
Definizione e Quantificazione Calcolo dei posti di sostegno assegnati dal Ministero su base regionale in bilancio. Adeguamento dei posti in deroga per coprire il 100% delle ore PEI.
Vincolo di Bilancio Soggetto ai limiti di spesa ed ai tetti ministeriali programmati. Nessun vincolo: prevale la tutela del diritto alla salute e studio.
Ruolo del PEI (Art. 7 D.Lgs. 66/17) Proposta provvisoria formulata dal GLO entro il mese di giugno. Fissazione vincolante delle ore effettive entro ottobre.
Rimedi per i Genitori Segnalazione preventiva al Dirigente Scolastico ed al GLO. Diffida formale e ricorso al TAR / Giudice del Lavoro ex art. 700 c.p.c.

2. La Quantificazione delle Ore nel PEI ed il Divieto di Tagli Datoriali

La procedura di assegnazione delle risorse di sostegno è stata profondamente riformata dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (come modificato dal D.Lgs. 96/2019).

Al centro dell’intero sistema si colloca il Piano Educativo Individualizzato (PEI), il documento tecnico-didattico che individua gli strumenti, le strategie educative e la quantificazione del numero di ore di sostegno didattico e di assistenza specialistica necessarie per l’alunno.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito in modo inequivocabile la natura vincolante delle decisioni assunte nel PEI.

2.1 Come vengono stabilite le ore di sostegno nel Piano Educativo Individualizzato (PEI)?

Le ore di sostegno vengono deliberate dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO) sulla base delle esigenze reali dell’alunno ed in stretta collaborazione con i genitori ed i medici ASL.

Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 66/2017, il PEI non è un atto unilaterale del Dirigente scolastico o dell’Ufficio Scolastico Regionale, ma un provvedimento collegiale elaborato dal GLO. Del GLO fanno parte obbligatoriamente i docenti contitolari della classe, i genitori dell’alunno disabile, le figure professionali sanitarie dell’ASL che seguono il minore ed eventuali specialisti privati di fiducia.

In quella sede il team multidisciplinare valuta il Profilo di Funzionamento dell’alunno e stabilisce in modo analitico di quante ore di sostegno didattico (es. 18, 22 o 24 ore settimanali) ed assistenziali (assistente all’autonomia ed alla comunicazione) il minore necessiti per frequentare la scuola in condizioni di pari opportunità.

Una volta approvato dal GLO, il prospetto delle ore entra a far parte integrante del diritto allo studio dell’alunno.

2.2 Quali sono le responsabilità dell’Ufficio Scolastico e del Dirigente in caso di decurtazioni?

L’Ufficio Scolastico Regionale ed il Dirigente hanno l’obbligo di assegnare integralmente le ore deliberate nel PEI, senza poter operare riduzioni per ragioni finanziarie.

Quando il PEI approvato viene inviato dal Dirigente scolastico agli Uffici Scolastici Regionali (USR) per la quantificazione dell’organico di fatto, accade non di rado che gli USR riducano d’ufficio le ore richieste (ad esempio concedendo soltanto 10 o 12 ore di sostegno a fronte delle 22 deliberate dal GLO).

Il Consiglio di Stato (Sent. n. 3410/2025) ha ribadito l’assoluta illegittimità di questo operato.

Gli Uffici Scolastici non dispongono di alcun potere di rivalutare nel merito le scelte tecnico-didattiche compiute dal GLO. L’Amministrazione ha il dovere istituzionale di istituire i posti in deroga necessari per coprire il 100% delle ore deliberate. Il Dirigente scolastico che si limiti a prendere atto dei tagli ministeriali senza attivare le procedure in deroga si espone a responsabilità per omissione ed a ricorsi giudiziali d’urgenza.

Per approfondire

Consulta la guida alle tutele lavorative ed ai permessi per chi assiste familiari e minori con disabilità. Tutele e Diritti del Caregiver Lavoratore.

Focus Giurisprudenziale — Inderogabilità delle Ore Quantificate nel PEI

La sentenza: Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 3410 del 15 aprile 2025

Il caso. I genitori di un alunno affetto da disabilità psichica impugnavano la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale che aveva decurtato da 22 a 11 le ore di sostegno settimanali previste nel PEI redatto dal GLO del plesso scolastico.

La questione. Può l’Ufficio Scolastico Regionale ridurre discrezionalmente le ore di sostegno stabilite dal GLO per rispettare i limiti di organico provinciale?

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dei genitori ed annullato la decurtazione. I Giudici amministrativi hanno riaffermato che il PEI costituisce l’unico atto tecnico idoneo a quantificare il fabbisogno dell’alunno ed attribuisce un credito di risorse vincolante ed inderogabile per l’Amministrazione.

Il principio di diritto. Il PEI vincola l’Amministrazione scolastica a garantire la copertura totale delle ore di sostegno individuate dal GLO; le esigenze di contenimento della spesa pubblica non possono comprimere il diritto fondamentale all’inclusione scolastica.

Cosa significa in pratica per te. Se l’Ufficio Scolastico o la scuola tagliano le ore indicate nel PEI di tuo figlio, la loro decisione è illegittima ed annullabile dinanzi al TAR con assegnazione immediata dei docenti in deroga.

Iter Operativo: Come Tutelare il Diritto al Tempo Scuola Integrale

1

Verifica Verbali GLO ed Estratto PEI

Richiesta immediata di copia conforme del PEI approvato e del verbale GLO per accertare il numero esatto di ore di sostegno ed assistenza deliberate per l’anno scolastico.

2

Diffida Formale ad Adempiere al Dirigente Scolastico ed all’USR

Invio a mezzo PEC di una formale lettera di diffida a firma legale che intima l’adeguamento dell’orario ed il rifiuto di qualsiasi ingresso/uscita fuori orario.

3

Ricorso Giudiziale d’Urgenza (TAR o Giudice del Lavoro)

Incrocio dell’azione giudiziale ai sensi della L. 67/2006 contro le condotte discriminatorie, per ottenere l’ordinanza cautelare ed il risarcimento del danno.

3. La Discriminazione Indiretta e la Giurisprudenza di Legittimità

La tutela degli studenti con disabilità ha compiuto un salto di qualità fondamentale con l’applicazione della Legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

L’articolo 2 di questa legge sanziona sia la discriminazione diretta (il rifiuto esplicito di iscrivere l’alunno) sia la discriminazione indiretta.

Questa seconda ipotesi si realizza quando una disposizione, un criterio, una prassi o un comportamento apparentemente neutro mette la persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone.

3.1 Perché la contrazione dell’orario di sostegno integra una condotta discriminatoria?

Ridurre l’orario scolastico dell’alunno disabile o condizionarne la frequenza alla presenza del sostegno configura una grave condotta discriminatoria indiretta.

Se agli alunni neurotipici viene garantita la permanenza in aula per tutte le 30 ore settimanali previste dall’orario scolastico, mentre all’alunno con disabilità viene consentito l’accesso soltanto per le 12 o 15 ore coperte dal docente di sostegno, si produce una palese disparità di trattamento.

L’alunno disabile viene infatti privato di una porzione determinante della socializzazione e del percorso educativo di classe.

Il fatto che la contrazione dell’orario sia motivata dalla mancanza di risorse di bilancio o da ritardi amministrativi nella nomina dei supplenti non elide la natura discriminatoria della condotta: l’Amministrazione non può addossare sui minori vulnerabili le inefficienze della propria macchina organizzativa.

3.2 Qual è l’orientamento della Corte di Cassazione sulle ore di sostegno (Ord. n. 4812/2026)?

La Corte di Cassazione ha stabilito che il diritto all’orario completo di sostegno è un diritto assoluto e non comprimibile, condannando il Ministero al risarcimento dei danni.

Con l’Ordinanza n. 4812 del 18 febbraio 2026, le Sezioni Civili della Corte di Cassazione hanno ribadito un orientamento di portata storica.

I Giudici di Piazza Cavour hanno qualificato la pretesa all’assegnazione delle ore di sostegno ed alla fruizione dell’intero orario di lezioni come posizione di diritto soggettivo perfetto direttamente tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario ed al Giudice Amministrativo.

La Suprema Corte ha affermato che le scelte della scuola che riducono l’orario scolastico dell’alunno disabile per ragioni di bilancio violano l’art. 3 della Costituzione e la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (ratificata in Italia con Legge 18/2009).

Approfondimento collegato

Esamina i diritti al congedo biennale retribuito ed i limiti del datore di lavoro per i genitori caregiver. Guida al Congedo Straordinario Legge 104.

Focus Giurisprudenziale — Condanna del Ministero al Risarcimento dei Danni e Ripristino Ore

La sentenza: Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Discriminazioni, n. 8920 del 14 novembre 2025

Il caso. I genitori di un’alunna della scuola primaria affetta da sindrome di Down citavano in giudizio il Ministero dell’Istruzione poiché la scuola aveva autorizzato la frequenza per sole 15 ore settimanali rispetto alle 30 ore della classe, a causa della nomina parziale del docente di sostegno.

La questione. Quali sono i rimedi ed i risarcimenti spettanti al minore disabile in caso di contrazione dell’orario scolastico da parte dell’istituzione scolastica?

La decisione della Corte. Il Tribunale di Roma ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta del Ministero, ordinando l’immediata attribuzione del docente per tutte le 30 ore ed il risarcimento di 8.000 euro a titolo di danno non patrimoniale per la lesione del diritto alla socializzazione del minore.

Il principio di diritto. La privazione dell’orario scolastico pieno lesiona l’integrità psicofisica e relazionale dello studente disabile; il Ministero risponde dei danni non patrimoniali cagionati al minore ed alla famiglia.

Cosa significa in pratica per te. Se tuo figlio ha subito una riduzione dell’orario di lezioni, oltre ad ottenere le ore di sostegno mancanti puoi richiedere il risarcimento del danno per il pregiudizio patito.

Esempio Pratico: L’Uscita Anticipata Rifiutata Legittimamente dai Genitori

Il Caso

Laura è la mamma di Luca, un bambino frequentante la prima media. Il Dirigente Scolastico comunica alla mamma che, poiché il docente di sostegno copre soltanto 18 ore, il bambino dovrà uscire tutti i giorni alle ore 12:00 anziché alle 14:00.

La Valutazione Giuridica

La richiesta del Dirigente è del tutto illegittima. Luca ha diritto a frequentare l’intera giornata scolastica ed a partecipare alle attività del gruppo classe con la contitolarità dei docenti curriscolari anche nelle ore non coperte dal sostegno.

La Soluzione Operativa

Laura notifica una diffida redatta dall’avvocato. La scuola ritira immediatamente la nota e l’Ufficio Scolastico assegna le ore mancanti in deroga, garantendo a Luca il tempo scuola completo.

4. Strumenti di Tutela Giudiziale e Risarcimento del Danno

Qualora la scuola persista nel rifiuto di erogare le ore del PEI o continui a richiedere ingressi e uscite scaglionati, la famiglia non deve subire passivamente questa violazione.

Il nostro ordinamento offre due rimedi giudiziali ad altissima efficacia ed a tempi rapidissimi per ripristinare la legalità scolastica.

4.1 Come possono agire i genitori per ottenere il ripristino immediato delle ore di sostegno?

I genitori possono proporre ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Giudice del Lavoro o ricorso antidiscriminatorio ex L. 67/2006 dinanzi al TAR.

La scelta dello strumento processuale dipende dalla natura dell’organismo resistente ed al tipo di violazione lamentata.

Attraverso il ricorso d’urgenza ex art. 700 del Codice di Procedura Civile o il ricorso cautelare monocratico al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale), il legali della famiglia richiedono al Giudice di emettere un provvedimento d’urgenza inaudita altera parte entro pochissimi giorni dal deposito degli atti.

Il Giudice ordinerà all’Ufficio Scolastico Regionale ed al Ministero dell’Istruzione di nominare ad horas il docente di sostegno in deroga per la copertura completa delle ore PEI, minacciando sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine.

4.2 Quali danni non patrimoniali sono risarcibili in caso di violazione del diritto al tempo scuola?

I genitori ed il minore disabile hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, del danno biologico e del danno da perdita di chance relazionale.

Oltre al ripristino materiale dell’orario sostegno alunni disabili, le famiglie possono azionare la richiesta di risarcimento dei danni sofferti.

La giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma n. 8920/2025; TAR Campania n. 4512/2025) ha riconosciuto che l’ingiustificata esclusione del minore dalla vita scolastica determina un danno esistenziale e relazionale diretto. Il minore subisce infatti una regresso nel percorso di autonomia ed una sofferenza psicologica legata alla sensazione di rifiuto e diversità rispetto ai compagni.

Anche i genitori che sono stati costretti a rinunciare a giornate di lavoro per riprendere il figlio da scuola hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e delle spese sostenute.

Approfondimento scientifico

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5. Conclusioni

Il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di orario sostegno alunni disabili evidenzia una tutela rigorosa, monolitica ed insuperabile.

I principi cardine stabiliti dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali italiani possono essere così riassunti:

  1. Il diritto all’istruzione ed al tempo scuola pieno per l’alunno disabile è un diritto assoluto e non comprimente;
  2. Le ore di sostegno stabilite nel PEI approvato dal GLO costituiscono un obbligo inderogabile per gli Uffici Scolastici Regionali;
  3. Qualsiasi riduzione dell’orario o richiesta di uscita anticipata per mancanza di docenti integra una discriminazione indiretta punibile dalla legge;
  4. I genitori hanno a disposizione ricorsi d’urgenza cautelari per ottenere l’immediata assegnazione delle ore ed il risarcimento dei danni.

In presenza di tagli alle ore di sostegno, richieste di orario ridotto o difficoltà nella formulazione del PEI, la consulenza tempestiva dello Studio Legale Moscarini consente di inviare le necessarie diffide legali ed agire in giudizio per garantire a tuo figlio il rispetto integrale dei suoi diritti scolastici.

6. Domande Frequenti (FAQ)

Può la scuola obbligare l’alunno disabile ad un orario di frequenza ridotto?

Chi stabilisce quante ore di sostegno spettano ad un alunno disabile?

Può l’Ufficio Scolastico Regionale tagliare le ore indicate nel PEI?

Cosa fare se la scuola chiede di prendere l’alunno in anticipo?

La mancanza di insegnanti di sostegno è una discriminazione?

In quanto tempo si può ottenere l’assegnazione del sostegno per via giudiziale?

È possibile richiedere il risarcimento dei danni alla scuola o al Ministero?

L’alunno disabile può partecipare alle uscite didattiche ed alla mensa?

Tagli alle ore di sostegno o orario scolastico ridotto?

Gli avvocati dello Studio Legale Moscarini offrono assistenza giudiziale d’urgenza in tutta Italia per difendere il diritto allo studio degli alunni disabili e contrastare ogni forma di discriminazione scolastica.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza n. 4812 del 18 febbraio 2026 — Qualifica la riduzione dell’orario scolastico come discriminazione indiretta ed il tempo scuola come diritto soggettivo perfetto.
  • Consiglio di Stato, Sezione VI, Sentenza n. 3410 del 15 aprile 2025 — Afferma l’inderogabilità e la vincolatività delle ore di sostegno deliberate nel PEI.
  • TAR Lazio (Roma), Sezione Terza Bis, Sentenza n. 1254 del 28 gennaio 2026 — Dichiara illegittima l’uscita anticipata dello studente in assenza del docente di sostegno.
  • Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Discriminazioni, Sentenza n. 8920 del 14 novembre 2025 — Condanna il Ministero al risarcimento del danno non patrimoniale per la riduzione dell’orario lezioni.
  • TAR Campania (Napoli), Sezione Quarta, Sentenza n. 4512 del 8 settembre 2025 — Sancisce l’illegittimità dell’esclusione dell’alunno disabile dalla mensa e dal tempo prolungato.

A cura di:

Studio Legale Moscarini

Studio legale attivo a Roma specializzato in Diritto Amministrativo, Civile, Diritto del Lavoro e Tutela dei Diritti Fondamentali. Offriamo assistenza giudiziale e stragiudiziale per il riconoscimento dei posti di sostegno scolastico in deroga ed il contrasto alle discriminazioni delle persone con disabilità.