Grave illecito professionale negli appalti: quando scatta l’esclusione?

La partecipazione alle gare pubbliche di appalto rappresenta una leva strategica fondamentale per la crescita e il fatturato di migliaia di imprese in Italia, ma richiede il rispetto di regole di trasparenza e integrità sempre più stringenti. Nell’ambito delle procedure di gara, uno dei motivi di maggior contenzioso riguarda l’esclusione disposta dalla Pubblica Amministrazione per presunto grave illecito professionale appalti e per supposte omissioni reticenti o informative rese in sede di compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Per molti anni, sotto l’impero del vecchio Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), le imprese partecipanti si sono trovate ad affrontare un clima di forte incertezza giurisprudenziale, in cui la semplice svista o l’omessa menzione di una penale contrattuale di modesta entità o di un procedimento penale non definitivo veniva automaticamente equiparata a una dichiarazione falsa, conducendo all’esclusione immediata ed all’iscrizione nel casellario ANAC. Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e le recenti integrazioni del Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024), il legislatore ha introdotto una svolta garantista, superando la teoria delle esclusioni automatiche per sviste formali e tipizzando le fattispecie rilevanti.

In questa guida approfondita, analizziamo nel dettaglio quando un fatto pregresso costituisce realmente un grave illecito professionale appalti, quali sono i rigorosi limiti all’onere di motivazione della Stazione Appaltante e come l’impresa concorrente possa tutelare la propria ammissione alla gara sfruttando le misure di ravvedimento operoso o self-cleaning previste dall’articolo 96 del Codice.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Superamento degli automatismi: Nel D.Lgs. 36/2023 l’omessa o reticente dichiarazione nel DGUE non determina mai l’esclusione automatica del concorrente dalla gara d’appalto.
  • Tipizzazione tassativa dell’art. 98: L’illecito professionale grave rileva soltanto se rientra nelle fattispecie tassativamente previste dalla legge ed è dimostrato tramite i mezzi di prova tipici prescritti.
  • Onere della P.A.: La Stazione Appaltante deve motivare espressamente la reale incidenza dell’illecito sull’affidabilità e sull’integrità dell’impresa nello specifico appalto.
  • Tutela via Self-Cleaning: L’impresa può evitare l’esclusione adottando tempestive ed idonee misure organizzative o risarcitorie ai sensi dell’art. 96 del Codice.

1. Il nuovo quadro delle cause di esclusione nel D.Lgs. 36/2023

La disciplina dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle gare d’appalto ha subito un profondo riassetto ad opera del D.Lgs. 36/2023. L’obiettivo primario del legislatore è stato quello di semplificare le procedure e codificare in modo netto e rigoroso le situazioni idonee a determinare l’estromissione dell’impresa concorrente, garantendo il pieno rispetto dei principi di risultato (art. 1), fiducia (art. 2) e buona fede (art. 5). In questo contesto, le cause di esclusione sono state nettamente scisse in due categorie autonome: le cause di esclusione automatica di cui all’articolo 94 e le cause di esclusione non automatica previste dall’articolo 95 del Codice.

Nel sistema previgente, le stazioni appaltanti godevano di una discrezionalità ampissima, spesso sfociata in provvedimenti espulsivi rigidi basati su semplici difetti formali nelle dichiarazioni rese nel DGUE. Nel nuovo Codice, al contrario, la fattispecie del grave illecito professionale appalti è stata integralmente ridefinita attraverso l’articolo 98, che stabilisce le tre condizioni inderogabili affinché la Pubblica Amministrazione possa legittimamente disporre l’esclusione di un operatore economico.

1.1 Quali sono le cause di esclusione non automatica negli appalti pubblici?

Le cause di esclusione non automatica negli appalti pubblici sono le situazioni di grave illecito professionale, conflitto di interessi, distorsione della concorrenza, accordi tra concorrenti e gravi infrazioni di sicurezza o ambientali, che la Stazione Appaltante ha il facoltativo onere di valutare ed accertare con idonei mezzi di prova.

A differenza delle ipotesi automatiche (come una condanna penale definitiva per mafia o corruzione), l’art. 95, comma 1, lettera e) stabilisce che l’esclusione per grave illecito professionale appalti richiede che la Stazione Appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’offerente ha commesso una condotta idonea a rendere dubbia la sua integrità o affidabilità professionale.

L’articolo 98 del D.Lgs. 36/2023 integra tale previsione stabilendo che l’esclusione può essere disposta ed accertata soltanto se concorrono contestualmente tre condizioni tassative:

  1. La presenza di elementi sufficienti ad integrare uno dei gravi illeciti professionali espressamente previsti e tipizzati dalla legge;
  2. La concreta ed effettiva idoneità dell’illecito ad incidere negativamente sull’affidabilità o sull’integrità dell’impresa nello specifico contratto da affidare;
  3. La presenza di adeguati mezzi di prova rigorosamente prescritti dal comma 6 dell’articolo 98.

In assenza anche di una sola di queste tre condizioni, il provvedimento espulsivo emesso dalla P.A. risulta viziato per violazione di legge e per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione.

1.2 Qual è la differenza tra cause automatiche ed illecito professionale grave?

La differenza fondamentale risiede nel fatto che le cause automatiche di cui all’art. 94 determinano l’immediata estromissione del concorrente vincolando la P.A. a un mero riscontro documentale, mentre l’illecito professionale di cui agli artt. 95 e 98 richiede una complessa e motivata valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.

Per comprendere appieno la portata della tutela legale riconosciuta alle imprese, è utile fare riferimento alla tabella di confronto sottostante, che evidenzia i tratti distintivi tra i due regimi giuridici:

Confronto tra Cause di Esclusione Automatica e Non Automatica

Profilo Giuridico Cause Automatiche (Art. 94 D.Lgs. 36/2023) Grave Illecito Professionale (Artt. 95 e 98)
Meccanismo di operatività Esclusione vincolata ed automatica di diritto. Esclusione discrezionale previa valutazione motivata.
Fattispecie tipiche Condanne penali irrevocabili, reati di mafia, falsa attestazione ANAC. Sanzioni AGCM, risoluzioni contrattuali, condotte fuorvianti, reati non definitivi art. 98.
Onere di motivazione della P.A. Minimo: è sufficiente attestare la presenza del titolo ostativo. Rafforzato: deve spiegare perché il fatto incide sull’affidabilità.
Rilevanza dell’omessa dichiarazione L’iscrizione nel casellario ANAC per falso esclude la gara. L’omissione non è automatica; rileva solo se idonea a fuorviare la P.A.

Focus Giurisprudenziale — Triplice Condizione Motivazionale dell’Esclusione

La sentenza. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 5748 del 2026

Il caso. Un’amministrazione comunale aveva disposto l’esclusione di una società partecipante ad una gara d’appalto per l’affidamento di servizi di manutenzione, sul presupposto che l’impresa avesse omesso di dichiarare nel DGUE una risoluzione contrattuale subita due anni prima da un’altra stazione appaltante.

La questione. Se la semplice omessa menzione della risoluzione contrattuale pendente legittimi l’esclusione automatica per illecito professionale, prescindendo dall’analisi in concreto della gravità del precedente inadempimento.

La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell’impresa ed annullato l’esclusione, rilevando che nel nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) la P.A. non può limitarsi a sanzionare l’omissione informativa nel DGUE, ma deve motivare in ordine a tutte e tre le condizioni di cui all’art. 98, comma 2.

Il principio di diritto. Nel regime del D.Lgs. 36/2023 è illegittimo il provvedimento di esclusione che sanzioni l’omessa dichiarazione come fatto di per sé ostativo, senza che la Stazione Appaltante abbia preliminarmente dimostrato la gravità dell’illecito pregresso, l’idoneità a compromettere l’integrità dell’offerente ed il possesso di adeguate prove tipiche.

Cosa significa in pratica per te. Se la Stazione Appaltante ti esclude dalla gara eccependo che non hai dichiarato un episodio contestato del passato, il provvedimento è annullabile dinanzi al TAR se la P.A. non dimostra rigorosamente perché quel fatto ti renda inaffidabile per il nuovo lavoro.

2. L’omessa dichiarazione nel DGUE costituisce sempre grave illecito?

La questione più insidiosa per le imprese nella quotidiana prassi degli appalti riguarda la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Durante le fasi di verifica amministrativa, la Stazione Appaltante incrocia le autocertificazioni fornite dai concorrenti con le risultanze del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) e delle banche dati pubbliche. Laddove emerga la presenza di una circostanza non menzionata dal concorrente (un giudizio penale pendente, una sanzione dell’Antitrust o un contenzioso civile con un’altra P.A.), sorge il dubbio se tale reticenza costituisca essa stessa un grave illecito professionale appalti.

Nel vigore della disciplina storica, le stazioni appaltanti tendevano ad estromettere il concorrente sul semplice rilievo che l’omessa comunicazione avesse “violato il dovere di lealtà”. Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha spazzato via questo impianto punitivo informale attraverso l’articolo 96, comma 14, e l’articolo 98, commi 3 e 5.

2.1 L’omessa dichiarazione di un fatto pregresso porta all’esclusione automatica dalla gara?

No, l’omessa dichiarazione di un fatto pregresso nel DGUE non comporta mai l’esclusione automatica dalla gara d’appalto, poiché l’art. 96, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce espressamente che la mancata comunicazione non costituisce di per sé causa di esclusione.

La disposizione del nuovo Codice è chiarissima nel fissare un confine invalicabile a tutela dell’impresa. L’omissione dichiarativa o la non veridicità di comunicazioni rese nel corso della gara, se non riguardano notizie del tutto false destinate a condizionare l’aggiudicazione, non possono fondare alcun provvedimento espulsivo diretto.

L’articolo 96, comma 14 chiarisce infatti che l’omessa comunicazione “pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell’articolo 98”. Ciò significa che la reticenza dell’impresa non è un fatto escludente in sé, ma è solo un elemento di supporto che la Stazione Appaltante può utilizzare per rafforzare la valutazione di gravità riferita a un grave illecito professionale sostanziale che sia già tipizzato e dimostrato.

Per approfondire

Le regole di ammissione e di garanzia della massima partecipazione vigono in tutte le fasi della procedura di gara, compreso il rispetto dei requisiti tecnici ed il principio di equivalenza.

Leggi l’approfondimento sul principio di equivalenza negli appalti pubblici

2.2 Quando l’informazione omessa o fuorviante diventa idonea a giustificare l’esclusione?

L’informazione omessa o fuorviante giustifica l’esclusione solo quando l’impresa ha fornito con dolo o colpa grave notizie palesemente false suscettibili di influenzare la decisione della P.A. oppure quando l’omissione riguarda un illecito penale o contrattuale tipizzato ai sensi dell’art. 98, comma 3, lett. b).

Perché si possa configurare l’illecito professionale di cui all’art. 98, comma 3, lettera b), non è sufficiente una semplice dimenticanza formale su fatti secondari o privi di rilievo. È indispensabile che la condotta dell’operatore economico sia stata idonea a trarre in errore l’amministrazione aggiudicatrice, alterando il processo decisionale volto all’assegnazione dell’appalto. Come chiarito anche dalla giurisprudenza di legittimità, le imprese non sono tenute a dichiarare nel DGUE qualsiasi vicenda personale o giudiziaria irrilevante.

Focus Giurisprudenziale — Limiti agli Obblighi Dichiarativi sulle Vicende Penali

La sentenza. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 22493 del 2026

Il caso. Un’impresa di costruzioni era stata esclusa da una gara pubblica per aver omesso di indicare nel DGUE la pendenza di un’indagine penale a carico del proprio legale rappresentante per reati tributari, indagine non ancora sfociata in un rinvio a giudizio o in un provvedimento cautelare.

La questione. Se il concorrente abbia l’obbligo di dichiarare qualsiasi procedimento penale iscritto a suo carico, anche in fase di indagini preliminari, e se l’omissione integri di per sé un grave illecito professionale.

La decisione della Corte. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno confermato il principio secondo cui l’obbligo dichiarativo gravante sulle imprese non ha carattere indeterminato, ma è circoscritto alle fattispecie tassativamente previste dal Codice dei Contratti.

Il principio di diritto. Non sussiste un dovere generale dell’impresa di dichiarare procedimenti penali privi di imputazione coatta o di decreto di rinvio a giudizio; l’omessa menzione di fatti penalmente irrilevanti ai sensi dell’art. 98 non comporta violazione dei doveri di informazione e non legittima l’esclusione dalla gara.

Cosa significa in pratica per te. Non devi temere l’esclusione se nel DGUE non hai menzionato semplici avvisi di garanzia o indagini penali ancora nella fase iniziale, poiché la legge richiede la dichiarazione soltanto in presenza degli atti penali tipici indicati dall’art. 98, comma 6, lett. g).

3. Quali fatti costituiscono grave illecito professionale (Art. 98 D.Lgs. 36/2023)

Una delle novità più apprezzate del nuovo Codice Appalti è la tipizzazione vincolante delle fattispecie che possono integrare il grave illecito professionale appalti. Il legislatore ha voluto porre fine alle pronunce fantasiose delle stazioni appaltanti, stabilendo che la P.A. può desumere la gravità dell’illecito esclusivamente al verificarsi di almeno uno degli elementi tassativamente previsti dall’articolo 98, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

Tale perimetro di tipicità rappresenta uno scudo di garanzia per l’impresa: se il fatto addebitato dalla P.A. non rientra nell’elenco legale o non è provato con i mezzi di prova tassativi indicati dal comma 6, l’esclusione dalla gara è palesemente illegittima.

3.1 Quali condotte precedenti rientrano nell’elenco tassativo dell’art. 98?

Le condotte che rientrano nell’elenco tassativo dell’art. 98 comprendono sanzioni AGCM o di settore, condotte fuorvianti, risoluzioni contrattuali o condanne al risarcimento danni per gravi inadempimenti, inadempimenti verso subappaltatori, omessa denuncia di estorsioni ed una serie definita di reati accertati o contestati.

Per agevolare l’analisi da parte degli amministratori e dei consulenti d’impresa, lo schema a card sottostante riassume la struttura fondamentale della prova e dei presupposti prescritti dal legislatore:

I Pilastri del Grave Illecito Professionale ex Art. 98

Sanzioni Autorità & Antitrust

Provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall’AGCM o da autorità di settore inerenti all’oggetto dell’appalto.

Risoluzioni & Risarcimenti

Significative e persistenti carenze nell’esecuzione di contratti precedenti sfociate in risoluzione o condanna ai danni.

Reati Contestati Tipici

Decreto di rinvio a giudizio o condanne non definitive per reati tributari, fallimentari, urbanistici o reati art. 94.

Focus Normativo — Tassatività dei Mezzi di Prova (Art. 98, comma 6 D.Lgs. 36/2023)

L’articolo 98, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 definisce in modo rigido ed esaustivo quali documenti costituiscono mezzi di prova adeguati per dimostrare il grave illecito professionale. Tra questi rientrano esclusivamente: provvedimenti sanzionatori esecutivi AGCM; indizi gravi, precisi e concordanti per condotte fuorvianti; sentenze di risoluzione contrattuale o risarcimento danni; atti di esercizio dell’azione penale (decreto di rinvio a giudizio ex art. 429 c.p.p. o misure cautelari). Qualsiasi semplice contestazione informale o notizia di stampa è priva di valore probatorio ed illegittima.

3.2 Le penali contrattuali e le contestazioni minori devono essere dichiarate?

No, le penali contrattuali minori e le riserve insorte nel corso di precedenti appalti non costituiscono grave illecito professionale e non vi è alcun obbligo legale di menzionarle nel DGUE.

Questo punto rappresenta una delle vittorie più significative per la tutela delle imprese concorrenti. La giurisprudenza amministrativa di merito ha chiarito a più riprese che l’applicazione di una penale per ritardo o la contestazione di un vizio dell’opera che non abbia condotto alla risoluzione del contratto per inadempimento non rientra nella nozione di “significativa o persistente carenza nell’esecuzione” di cui all’art. 98, comma 3, lett. c). Conseguentemente, l’impresa non ha alcun dovere di affollare il DGUE indicando qualsiasi contestazione secondaria subita nella propria storia operativa.

Focus Giurisprudenziale — Penali Minori ed Assenza di Obbligo Dichiarativo

La sentenza. TAR Campania, Napoli, Sezione I, Sentenza n. 4432 del 2026

Il caso. Una Stazione Appaltante aveva disposto l’esclusione di un’impresa prima classificata, adducendo che la stessa non aveva dichiarato nel DGUE l’applicazione di due penali per ritardo subite in un appalto di servizi svolto per un altro comune.

La questione. Se l’applicazione di penali contrattuali ordinarie configuri un fatto ostativo idoneo ad integrare l’illecito professionale e se sussista il dovere dell’impresa di dichiararle.

La decisione della Corte. Il TAR Campania ha accolto il ricorso dell’impresa ed annullato l’esclusione, affermando che le penali di modesta entità che non abbiano pregiudicato l’esito finale del contratto non costituiscono grave illecito professionale.

Il principio di diritto. Le stazioni appaltanti non possono sanzionare l’omessa dichiarazione nel DGUE di penali contrattuali o vizi minori che non sarebbero stati di per sé idonei a giustificare l’esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023.

Cosa significa in pratica per te. Non rischi l’esclusione per reticenza se nel DGUE non indichi scostamenti di tempi o penali di lieve entità regolarmente gestite ed assorbite nel corso di precedenti cantieri.

4. Come difendersi e l’operatività del Self-Cleaning (Art. 96)

Laddove nei confronti dell’impresa concorrente sussista o venga contestato un precedente fatto pregiudizievole (ad esempio una condanna non definitiva o una risoluzione contrattuale per inadempimento), il nuovo Codice Appalti mette a disposizione uno strumento di difesa straordinario: l’istituto del self-cleaning o ravvedimento operoso, disciplinato dall’articolo 96 del D.Lgs. 36/2023.

Attraverso il self-cleaning, l’operatore economico che si trovi in una situazione teoricamente idonea a determinare il grave illecito professionale appalti può evitare l’esclusione dimostrando di aver adottato tempestivamente ed efficacemente misure correttive idonee a prevenire il ripetersi della condotta ed a risarcire i danni causati.

4.1 Come funziona il ravvedimento operoso (self-cleaning) nel nuovo Codice Appalti?

Il ravvedimento operoso si attiva mediante la dimostrazione preventiva nel DGUE di aver risarcito o essersi impegnati a risarcire i danni, chiarito integralmente i fatti ed adottato provvedimenti organizzativi o tecnici idonei ad assicurare l’affidabilità dell’impresa.

Il procedimento per beneficiare del self-cleaning è scandito in passaggi precisi che l’impresa deve compiere con il supporto di consulenti legali esperti, come illustrato nello schema a flusso sottostante:

I 3 Passaggi del Self-Cleaning Vincente (Art. 96)

1

Risarcimento del Danno

Dimostrare di aver risarcito integralmente il danno causato dal pregresso inadempimento o di essersi formalmente impegnati a farlo mediante transazione o deposito risarcitorio.

2

Collaborazione Attiva

Aver chiarito i fatti e le circostanze in modo trasparente collaborando con le autorità investigative o con la Stazione Appaltante per l’accertamento della verità.

3

Misure Organizzative & Modello 231

Dimostrare la sostituzione dei soggetti responsabili dell’illecito, il rinnovo degli organi societari e l’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001.

4.2 Quali garanzie procedurali ha l’impresa di fronte a un preavviso di esclusione?

Di fronte a un preavviso di esclusione, l’impresa ha diritto al contraddittorio procedimentale, al soccorso istruttorio e all’obbligo per la Stazione Appaltante di motivare in modo specifico sulle ragioni di eventuale inidoneità delle misure di self-cleaning presentate.

Se la Stazione Appaltante intende disporre l’esclusione per grave illecito professionale, non può limitarsi ad emettere il provvedimento negativo, ma deve instaurare un vero e proprio contraddittorio preventivo. Qualora l’impresa abbia tempestivamente comunicato la sussistenza del fatto ed allegato le proprie misure di ravvedimento, la P.A. che ritenga tali misure insufficienti ha l’onere di motivarne espressamente le ragioni. Un rigetto generico o stereotipato delle difese presentate dall’impresa rende il provvedimento di esclusione immediatamente impugnabile dinanzi al TAR con ottime possibilità di accoglimento e di sospensiva cautelare.

Per approfondire

Negli affidamenti sotto soglia e nelle procedure semplificate, le tutele del concorrente in materia di requisiti di ordine generale si integrano con le regole generali di partecipazione.

Leggi la nostra guida completa agli affidamenti sotto soglia ed all’articolo 50

5. Conclusioni

Il nuovo assetto delineato dal D.Lgs. 36/2023 in materia di grave illecito professionale appalti e di omessa dichiarazione nel DGUE rappresenta una fondamentale garanzia di civiltà giuridica per le imprese che operano nel mercato dei contratti pubblici. L’era delle esclusioni automatiche e punitive dettate da semplici disattenzioni compilative è tramontata: oggi la Stazione Appaltante può legittimamente escludere un concorrente soltanto se sussiste un illecito tipizzato dall’art. 98, provato con i mezzi tipici prescritti e concretamente idoneo a far venir meno la fiducia nell’esecuzione dell’appalto.

Per le imprese ed i loro consulenti, la strategia vincente consiste nell’adottare un approccio di trasparenza guidata: dichiarare con accuratezza i fatti che rientrano nelle categorie legali dell’art. 98 ed attivare immediatamente, nei casi a rischio, il protocollo di self-cleaning ai sensi dell’art. 96. Di fronte ad esclusioni pretestuose o fondate su valutazioni illegittime della P.A., la tempestiva reazione in sede amministrativa o giudiziale permette di tutelare l’aggiudicazione e di preservare la reputazione aziendale nel mercato delle commesse pubbliche.

6. Domande Frequenti (FAQ)

L’omessa dichiarazione di un procedimento penale pendente comporta l’esclusione automatica?

Le penali contrattuali per ritardo devono essere inserite nel DGUE?

Cos’è il self-cleaning e quando va presentato?

Quali sono i mezzi di prova che la P.A. deve possedere per escludere un concorrente?

Quanto tempo dura il periodo di rilevanza di un grave illecito professionale?

La Stazione Appaltante può applicare il soccorso istruttorio in caso di omissione nel DGUE?

Cosa fare se la Stazione Appaltante invia un preavviso di esclusione per grave illecito?

L’esclusione per grave illecito viene sempre iscritta nel casellario informatico ANAC?

Entro quale termine si deve impugnare l’esclusione da una gara d’appalto?

È possibile ottenere la sospensione dell’esclusione dinanzi al TAR prima della stipula?

Hai subito una contestazione o rischi l’esclusione da una gara d’appalto?

Lo Studio Legale Moscarini offre consulenza ed assistenza legale specializzata alle imprese nel settore del Diritto Amministrativo e degli Appalti Pubblici, affiancando i concorrenti nella compilazione del DGUE, nella redazione dei protocolli di Self-Cleaning e nel contenzioso dinanzi al TAR ed al Consiglio di Stato.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Ordinanza n. 22493 del 2026 — Sancisce i limiti dell’onere dichiarativo sulle indagini penali pendenti prive di imputazione coatta.
  • Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 5748 del 2026 — Afferma la necessità del triplice presupposto motivazionale ex art. 98 prima di disporre l’esclusione non automatica.
  • Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 4579 del 2026 — Sulla prova dell’idoneità della condotta fuorviante a condizionare concretamente il processo decisionale della P.A.
  • TAR Campania, Napoli, Sezione I, Sentenza n. 4432 del 2026 — Esclude l’obbligo di dichiarare nel DGUE penali contrattuali minori non sfociate in risoluzione.
  • TAR Lazio, Roma, Sezione III, Sentenza n. 11895 del 2026 — Sull’obbligo della P.A. di motivare analiticamente sulle misure di Self-Cleaning adottate dal concorrente.
  • TAR Piemonte, Torino, Sezione I, Sentenza n. 1454 del 2026 — Conferma la tassatività dei mezzi di prova prescritti dall’art. 98, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

A cura di:

Studio Legale Moscarini

Studio Legale con sede a Roma, fondato dall’Avv. Prof. Lucio Valerio Moscarini. Lo Studio offre consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto civile, amministrativo, tributario, societario e del lavoro, coniugando rigore scientifico e attenzione alle esigenze concrete di cittadini e imprese.