Lavori straordinari in condominio: paga chi vende o chi compra?

Acquistare un appartamento in condominio rappresenta un momento di grande entusiasmo, ma può trasformarsi in un incubo burocratico ed economico se, a poche settimane dal rogito notarile, l’amministratore recapita una richiesta di pagamento a cinque cifre per interventi di ristrutturazione della facciata o del tetto. Di fronte a una richiesta imprevista, la domanda sorge spontanea e immediata: chi deve saldare l’importo tra chi ha venduto l’immobile e chi l’ha appena comprato?

Il nodo giuridico fondamentale ruota attorno al momento di insorgenza dell’obbligo di pagamento e alla natura della delibera assembleare. Molto spesso il venditore sostiene di non dover pagare perché i lavori sono stati eseguiti dopo la vendita, mentre l’acquirente contesta il fatto che le decisioni siano state prese prima che egli diventasse proprietario, generando un classico contenzioso immobiliare.

In questo approfondimento, lo Studio Legale Moscarini analizza in modo chiaro la regola d’oro stabilita dalla Corte di Cassazione e dai Giudici di merito: la netta distinzione tra il piano dei rapporti con il Condominio (governato dal vincolo di solidarietà dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione c.c.) e il piano dei rapporti interni tra le parti, esaminando la rilevanza negoziale delle clausole inserite nel rogito notarile.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Momento di insorgenza dell’obbligo: Per le spese straordinarie, il debito nasce al momento della delibera assembleare costitutiva che approva i lavori, sceglie l’impresa e fissa il prezzo, e non quando le opere vengono eseguite.

  • Solidarietà passiva dell’acquirente: Ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c., chi subentra risponde in solido con il venditore per i contributi dell’anno di gestione in corso e di quello precedente.

  • Inopponibilità al Condominio: Le clausole di accollo o esonero concordate tra le parti nel rogito hanno efficacia solo interna e non impediscono all’amministratore di agire nei confronti dell’acquirente, salvo il diritto di regresso di quest’ultimo verso l’alienante.

1. La nascita dell’obbligo di pagamento: delibera programmatica vs delibera costitutiva

Nel diritto condominiale, la gestione delle spese per la conservazione e il rifacimento dei beni comuni risponde a regole precise che variano in modo sostanziale a seconda della natura dell’intervento. Mentre per le spese ordinarie (come l’illuminazione delle scale, il servizio di pulizia o l’acquisto del combustibile per il riscaldamento) l’obbligo di pagamento sorge in modo continuo e contestuale al compimento dell’attività gestionale, le opere di straordinaria manutenzione e le innovazioni richiedono un atto formale dell’assemblea dei condomini.

Comprendere quando nasce esattamente il debito è l’elemento chiave per determinare chi, tra venditore e acquirente, sia tenuto a sostenere l’onere economico dei lavori nell’ambito delle spese straordinarie condominio venditore acquirente. Per la legge civilistica (articolo 1135 del codice civile), l’assemblea ha la facoltà esclusiva di approvare le opere straordinarie e di costituire obbligatoriamente il relativo fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori.

1.1 Quando sorgono le spese straordinarie condominiali?

Nelle spese straordinarie in condominio tra venditore e acquirente, l’obbligo di contribuzione sorge esclusivamente nel momento in cui l’assemblea approva la delibera definitiva avente valore costitutivo, che individua l’opera, sceglie la ditta appaltatrice e fissa il prezzo dell’appalto, e non quando i lavori vengono materialmente eseguiti.

Questa distinzione è fondamentale: l’insorgenza del debito non coincide con la data in cui il muratore inizia ad allestire i ponteggi o la ditta inizia gli scavi, né con il momento in cui l’amministratore di condominio emette e invia le bollette di pagamento agli immobili. Il fatto costitutivo dell’obbligazione coincide sempre con la volontà negoziale espressa dai condomini in assemblea.

Se una persona vende l’appartamento un mese dopo che l’assemblea ha validamente deliberato la ristrutturazione della facciata e scelto l’impresa appaltatrice, l’obbligo economico grava integralmente sul venditore, anche se i lavori inizieranno sei mesi dopo l’atto di vendita e le fatture verranno emesse a favore del nuovo proprietario.

Focus Giurisprudenziale — Delibera costitutiva delle spese straordinarie e momento genetico del debito

La sentenza. Corte di Cassazione, Sezione II, n. 8255 del 28 marzo 2025

Il caso. Un’acquirente veniva chiamata dal condominio a pagare la quota di lavori straordinari sui cornicioni deliberati in via preliminare prima della compravendita, ma formalizzati con contratto d’appalto e riparto spese solo successivamente alla vendita. L’acquirente agiva in rivalsa verso i venditori.

La questione. Ci si chiedeva se, ai fini del riparto tra alienante e acquirente, l’obbligo sia nato con la delibera preliminare che constatava la necessità delle opere o con la delibera definitiva che ha scelto l’impresa e il relativo corrispettivo.

La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei venditori, stabilendo che per assumere valore costitutivo dell’obbligazione la delibera assembleare deve approvare l’intervento, individuare l’impresa esecutrice e stabilire il prezzo preciso dell’opera. Le semplici delibere preparatorie non spostano il debito sul venditore.

Il principio di diritto. Ai fini dell’individuazione del soggetto obbligato a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria dell’edificio nei rapporti interni tra alienante ed acquirente, rileva la data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione dell’intervento con valore costitutivo della relativa obbligazione.

Cosa significa in pratica per te. Se stai acquistando casa e scopri che in passato l’assemblea ha discusso di ristrutturare il tetto ma non ha ancora scelto la ditta né votato il preventivo finale, sappi che la spesa graverà su di te se l’approvazione definitiva avverrà dopo il tuo rogito.

1.2 Qual è la differenza tra delibera programmatica e costitutiva?

La differenza risiede nell’efficacia vincolante dell’atto: la delibera programmatica si limita a rilevare la necessità di un intervento e a richiedere preventivi tecnici, mentre la delibera costitutiva approva il progetto definitivo, assegna l’appalto e determina in modo vincolante il costo a carico dei condomini.

Spesso nella prassi condominiale si svolgono varie assemblee preparatorie prima di avviare un grande cantiere. I verbali di queste riunioni riportano discussioni su studi di fattibilità, nomine di tecnici per il computo metrico o manifestazioni d’intento. Ebbene, la giurisprudenza ha chiarito a più riprese che queste delibere di mera intenzione non creano alcun debito in capo ai condomini proprietari in quel momento.

Come confermato anche dal Giudice di merito (Tribunale di Napoli, sentenza n. 4293 del 1° maggio 2025), se l’assemblea si limita ad approfondire i preventivi o incarica l’amministratore di negoziare sconti con le imprese senza assumere una decisione definitiva sull’appalto, l’obbligazione non è ancora nata. Soltanto quando la maggioranza assembleare vota l’approvazione dell’offerta con la delibera costitutiva, nasce l’obbligo vincolante per chi è proprietario in quel preciso istante.

Focus Giurisprudenziale — Irrilevanza della discussione dei preventivi in assemblea senza approvazione dell’appalto

La sentenza. Tribunale civile Napoli, n. 4293 del 1 maggio 2025

Il caso. Due acquirenti citavano in giudizio i venditori per farsi rimborsare le spese di adeguamento dell’impianto ascensore pagate al condominio, sostenendo che l’assemblea straordinaria ne avesse discusso prima della compravendita.

La questione. Occorreva stabilire se il semplice inserimento all’ordine del giorno dei preventivi prima del rogito fosse sufficiente a imputare l’onere economico al venditore.

La decisione della Corte. Il Tribunale ha rigettato la domanda degli acquirenti, osservando che dal verbale risultava unicamente l’invito all’amministratore a verificare i costi e trattare sconti con la ditta. In assenza di approvazione dell’opera e del prezzo, la delibera costitutiva è intervenuta dopo la vendita, ponendo la spesa a carico del compratore.

Il principio di diritto. Non è sufficiente che l’assemblea abbia posto all’ordine del giorno la discussione su determinati lavori e che l’amministratore abbia informato sui preventivi di spesa. L’obbligo per le spese straordinarie sorge solo con l’approvazione definitiva dell’esecuzione dei lavori.

Cosa significa in pratica per te. Quando leggi i verbali delle ultime assemblee, controlla la dizione esatta: se vedi scritto “l’assemblea rinvia l’esame dei preventivi” non c’è ancora obbligo; se trovi “l’assemblea approva il preventivo della ditta X per euro Y”, la spesa è già nata e spetta al venditore.

Confronto tra Delibera Programmatica e Delibera Costitutiva

Caratteristica Delibera Programmatica (Preparatoria) Delibera Costitutiva (Esecutiva)
Contenuto tipico Valutazione della necessità dei lavori, incarico di perizia a un tecnico, richiesta preventivi. Scelta dell’impresa appaltatrice, approvazione del contratto, importo complessivo e il riparto.
Nascita del debito Nessuna insorgenza di debito per le opere di ristrutturazione. Nasce l’obbligazione contributiva vincolante per tutti i condomini.
Imputazione al Venditore NO. Se prima del rogito c’è solo questa delibera, il venditore non risponde dei lavori. SÌ. Se intervenuta prima del rogito, la spesa grava interamente sul venditore.

2. I rapporti tra condominio e acquirente: il vincolo di solidarietà dell’art. 63 disp. att. c.c.

Quando si analizza la questione delle spese straordinarie condominio venditore acquirente, occorre tenere ben distinti due piani giuridici che troppo spesso vengono sovrapposti: il piano dei rapporti esterni con l’amministratore di condominio e il piano dei rapporti interni tra le parti contrattuali. L’amministratore di condominio, infatti, non è tenuto a verificare chi sia il debitore finale in base alle clausole private del rogito, ma applica rigorosamente le norme sul recupero crediti in materia condominiale.

Per tutelare la continuità della gestione delle parti comuni ed evitare che il condominio rimanga privo di liquidità a causa di compravendite o avvicendamenti nei titoli di proprietà, il legislatore ha introdotto una speciale garanzia a favore del credito condominiale espressa dall’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.1 Cosa stabilisce l’art. 63 delle disposizioni di attuazione c.c.?

L’articolo 63, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

Questo significa che l’amministratore di condominio ha il potere legale di richiedere l’intero importo dei debiti condominiali insoluti sia al venditore (dante causa) sia al nuovo acquirente (avente causa). Verso il condominio, l’acquirente non può difendersi eccependo che i debiti sono stati causati dal vecchio proprietario o che non era a conoscenza delle morosità preesistenti.

Se l’amministratore ottiene un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’articolo 63, primo comma, nei confronti dell’attuale proprietario per spese deliberate o scoperte di recente, l’acquirente è costretto a pagare l’importo ingiunto e non può opporsi vittoriosamente al condominio sostenendo che le opere erano state decise dal venditore.

Per approfondire

Per comprendere come contestare una decisione assembleare irregolare o un vizio di convocazione che incide sulla ripartizione delle spese straordinarie, consulta la nostra guida pratica. Leggi la nostra guida completa sull’impugnazione delle delibere condominiali.

2.2 Come si calcola l’anno in corso e quello precedente?

Il calcolo dell’anno in corso e dell’anno precedente previsti dall’art. 63 disp. att. c.c. si riferisce rigorosamente al periodo dell’esercizio della gestione condominiale e non al semplice anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

Se il condominio ha un esercizio contabile che va dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno successivo, e l’acquisto dell’appartamento avviene a marzo 2026, l’anno in corso è la gestione 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026, mentre l’anno precedente è la gestione 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025. Tutte le spese maturate o contabilizzate in questo arco temporale possono essere richieste direttamente al nuovo acquirente.

Come chiarito dal Tribunale civile di Modena con la sentenza n. 586 del 30 aprile 2026, l’amministratore non può estendere la solidarietà oltre i due anni di gestione inserendo nel bilancio consuntivo corrente i “saldi degli esercizi precedenti”. La mera riportabilità a bilancio dei vecchi debiti del venditore non costituisce un nuovo titolo contro l’acquirente: per i debiti risalenti a tre o quattro anni prima, l’amministratore deve agire esclusivamente nei confronti del vecchio proprietario.

Focus Giurisprudenziale — Calcolo dell’esercizio condominiale e limiti alla solidarietà dell’acquirente

La sentenza. Tribunale civile Modena, n. 586 del 30 aprile 2026

Il caso. Un acquirente all’asta si vedeva ingiungere dal condominio il pagamento di saldi condominiali vecchi di tre anni che l’amministratore aveva riportato come “saldo esercizi precedenti” nel rendiconto consuntivo approvato di recente.

La questione. Il condominio sosteneva che l’approvazione del nuovo bilancio rendesse l’acquirente responsabile anche dei debiti vecchi riportati a nuovo.

La decisione della Corte. Il Tribunale ha accolto l’opposizione dell’acquirente, confermando che l’anno in corso e l’anno precedente vanno intesi come esercizi di gestione condominiale e che l’amministratore deve provare il fatto costitutivo del debito entro il biennio. I debiti anteriori non si trasferiscono all’acquirente solo perché inseriti nei prospetti contabili successivi.

Il principio di diritto. La mera circostanza che il rendiconto condominiale riporti i saldi della gestione precedente non integra gli estremi dell’atto costitutivo dell’obbligazione dell’acquirente, non rilevando il momento della contabilizzazione ma quello del fatto costitutivo.

Cosa significa in pratica per te. Se l’amministratore ti chiede di saldare quote insolute di quattro anni fa lasciate dal venditore affermando che “sono a bilancio approvato”, sappi che per legge la tua solidarietà passiva si ferma agli ultimi due anni di gestione.

Esempio Pratico — La Richiesta dell’Amministratore a Marco (Acquirente)

Il Caso

Marco acquista da Stefano un appartamento ad aprile 2026. A giugno 2026 l’amministratore gli notifica una richiesta di pagamento di 4.000 euro per lavori straordinari al tetto approvati con delibera definitiva nel 2024 (due anni prima dell’acquisto) e mai pagati da Stefano.

La Norma Applicabile

L’art. 63, comma 4, disp. att. c.c. impone la solidarietà dell’acquirente per l’anno in corso e il precedente. Nei rapporti interni tra le parti, la spesa straordinaria grava su chi era proprietario al momento della delibera costitutiva (Stefano).

La Soluzione

Marco deve pagare il Condominio se il debito rientra nel biennio di gestione, ma ha il diritto legale immediato di agire in regresso contro Stefano per farsi rimborsare integralmente la somma dei 4.000 euro pagati.

3. I rapporti interni tra venditore e acquirente: accordi nel rogito e rivalsa

Se da un lato l’amministratore di condominio può richiedere il pagamento all’acquirente in forza del vincolo di solidarietà passiva, dall’altro lato si apre la questione dei rapporti personali tra le parti negoziali. In sede di stipula dell’atto pubblico di compravendita, venditore e acquirente sono liberi di regolare convenzionalmente la ripartizione dei costi futuri e passivi attraverso specifiche clausole contrattuali di garanzia, manleva o accollo.

La giurisprudenza di legittimità e di merito (Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 428 del 9 giugno 2026; Tribunale di Roma, sentenza n. 5517 del 10 aprile 2026) ha chiarito con estrema precisione i confini e l’efficacia di questi patti privati.

3.1 Chi deve pagare i lavori straordinari secondo il contratto di vendita?

Nei rapporti interni tra le parti, salvo diversa e specifica pattuizione scritta inserita nel rogito notarile, risponde delle spese per lavori straordinari chi era proprietario al momento dell’approvazione della delibera costitutiva dell’appalto.

Le parti contraenti possono concordare regole in deroga al principio generale nell’esercizio della loro autonomia negoziale. Ad esempio, il venditore e il compratore possono stabilire nel contratto preliminare o definitivo che:

  1. Le spese per lavori straordinari già deliberati restano a carico del venditore, che si impegna a saldare le relative rate man mano che verranno scadenziate;
  2. L’acquirente accetta di farsi carico anche dei lavori già deliberati in cambio di uno sconto concordato sul prezzo di vendita dell’immobile;
  3. Il venditore garantisce che non sussistono delibere di straordinaria manutenzione approvate e che, qualora emergano spese antecedenti, provvederà a rimborsare integralmente l’acquirente.

Se il contratto stipulato davanti al notaio contiene la clausola con cui “il venditore dichiara che tutte le spese straordinarie finora deliberate restano a suo esclusivo carico”, l’acquirente che sia stato costretto a pagare il condominio ha un titolo contrattuale incontestabile per ottenere la restituzione delle somme dal venditore.

3.2 Le clausole del rogito sono opponibili all’amministratore di condominio?

No, le clausole e le pattuizioni private contenute nel rogito di compravendita hanno efficacia esclusivamente obbligatoria tra le parti contraenti e sono del tutto inopponibili all’amministratore di condominio.

L’amministratore di condominio è un terzo estraneo al contratto di compravendita stipulato dal notaio. Di conseguenza, egli non è vincolato da ciò che il venditore e il compratore hanno dichiarato nell’atto pubblico. Quando l’amministratore deve riscuotere i contributi approvati dal bilancio, egli non deve consultare i rogiti o verificare le clausole di manleva, ma fa riferimento esclusivo ai registri condominiali e all’art. 63 disp. att. c.c.

Come ribadito dalla Corte d’Appello di Potenza (sentenza n. 428 del 9 giugno 2026), se l’acquirente riceve un decreto ingiuntivo dal condominio per lavori la cui delibera costitutiva è successiva all’acquisto, egli deve pagare il condominio e non può eccepire all’amministratore l’esistenza di una dichiarazione del venditore che affermava “assenza di pendenze”. L’accordo privato attribuisce soltanto il diritto di rivalsa negoziale (azione di regresso) nei confronti dell’alienante.

Percorso Operativo di Azione e Rivalsa (Step-by-Step)

1

Notifica della Richiesta del Condominio

L’amministratore invia all’acquirente la richiesta di saldo o il decreto ingiuntivo per spese straordinarie del biennio.

2

Pagamento di Tutela al Condominio

L’acquirente provvede al pagamento forzato per evitare azioni esecutive o pignoramenti del Condominio sulla casa.

3

Azione Legale di Regresso contro il Venditore

L’acquirente diffida il venditore e, in caso di mancato rimborso, agisce in giudizio per ottenere la restituzione delle somme pagate oltre al risarcimento danni.

4. Guida pratica per la tutela al momento della compravendita immobiliare

Per prevenire controversie giudiziarie ed evitare di trovarsi coinvolti in lunghi contenziosi sul riparto delle spese straordinarie condominio venditore acquirente, è indispensabile adottare un approccio preventivo durante la fase delle trattative contrattuali. Sia l’acquirente sia il venditore dovrebbero seguire precise cautele prima di firmare il contratto preliminare (compromesso) e l’atto definitivo.

4.1 Quali documenti richiedere prima della firma del compromesso o del rogito?

Prima della firma del contratto preliminare o del rogito notarile, è fondamentale richiedere al venditore l’attestazione dello stato dei pagamenti condominiali rilasciata dall’amministratore e gli ultimi due verbali d’assemblea ordinaria e straordinaria.

In particolare, occorre effettuare una verifica documentale in quattro punti:

  • Dichiarazione dell’amministratore di condominio (art. 1130, n. 9 c.c.): Il venditore deve farsi rilasciare dall’amministratore un’attestazione scritta in cui si confermi che tutti i contributi ordinari e straordinari fino alla data della vendita risultano regolarmente saldati e che non vi sono liti giudiziarie in corso.
  • Verbali delle ultime assemblee (almeno 2 anni): L’acquirente deve leggere con attenzione i verbali per verificare se siano stati discussi o votati interventi straordinari (tetto, facciata, ascensore, centrale termica).
  • Esame della dizione delle delibere: Verificare se le delibere presenti nei verbali abbiano contenuto puramente informativo o se sia già stato scelto l’appaltatore con approvazione del preventivo.
  • Dichiarazione di stima nelle vendite giudiziarie: Se si acquista all’asta, occorre consultare l’art. 173-bis disp. att. c.p.c. della perizia di stima, che indica le spese straordinarie già deliberate.

4.2 Come comportarsi se arrivano spese arretrate dopo l’acquisto?

Se l’amministratore invia una richiesta di pagamento per spese straordinarie preesistenti dopo il rogito, occorre verificare subito la data della delibera costitutiva, inviare diffida formale al venditore e concordare eventualmente il pagamento con il condominio.

Ecco i quattro passi da compiere immediatamente:

  1. Richiedere copia dei verbali all’amministratore: Farsi consegnare il verbale dell’assemblea che ha approvato i lavori per verificare se la delibera costitutiva è antecedente o successiva al rogito.
  2. Inviare lettera raccomandata o PEC di diffida al venditore: Qualora la delibera risulti antecedente al rogito, diffidare formalmente il venditore a provvedere al pagamento diretto all’amministratore entro un termine perentorio (es. 15 giorni).
  3. Valutare la solidarietà passiva del biennio: Se il debito rientra nel biennio di gestione, concordare con l’amministratore il pagamento di tutela per evitare spese legali aggiuntive di decreto ingiuntivo.
  4. Promuovere l’azione di regresso con legale: Qualora il venditore si rifiuti di rimborsare le somme, rivolgersi a un legale per avviare la procedura di recupero credito e farsi restituire le somme ingiustamente versate.

5. Ripartizione delle spese straordinarie: la sintesi per tutelarsi

In conclusione, la ripartizione delle spese straordinarie condominiali tra chi vende e chi acquista un immobile risponde a un criterio di certezza giuridica stabilito dalla Corte di Cassazione: il debito per lavori di manutenzione straordinaria o ristrutturazione nasce unicamente con la delibera costitutiva che approva l’appalto e il relativo costo.

Nei rapporti con il Condominio, l’acquirente risponde in solido con il venditore per i contributi maturati nell’esercizio di gestione in corso e in quello precedente ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c. Tuttavia, nei rapporti interni tra le parti, chi era proprietario al momento della delibera costitutiva deve sopportare integralmente il costo dei lavori, consentendo al compratore che ha dovuto pagare il condominio di agire in regresso e farsi rimborsare ogni euro. Una corretta verifica preventiva dei verbali assembleari prima del rogito resta lo strumento più efficace per evitare sorprese e tutelare il proprio investimento immobiliare.

Domande Frequenti (FAQ)

Chi paga i lavori straordinari deliberati prima del rogito notarile?

L’amministratore di condominio può chiedere i soldi direttamente al vecchio proprietario?

Cosa succede se l’assemblea ha solo discusso i preventivi prima della vendita?

L’anno in corso e quello precedente coincidono con l’anno solare?

La clausola nel rogito che esonera il compratore protegge dal decreto ingiuntivo?

Se pago i debiti straordinari del venditore posso chiedere il rimborso?

Quali verbali d’assemblea bisogna chiedere prima di comprare casa?

Se i lavori vengono eseguiti dopo l’acquisto ma deliberati prima, chi risponde?

L’amministratore è tenuto a rilasciare la dichiarazione di liberatoria al venditore?

Cosa rischia il venditore che dichiara di non avere debiti pendenti nel rogito?

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Lo Studio Legale Moscarini offre consulenza e assistenza qualificata per la verifica delle delibere condominiali, la tutela contro decreti ingiuntivi e l’azione di regresso tra venditore e acquirente.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Corte di Cassazione, Sezione II civile, Sentenza n. 8255 del 28 marzo 2025: Sancisce che l’obbligo di pagamento delle spese straordinarie nasce con la delibera costitutiva che individua l’appalto e il corrispettivo.
  • Corte d’Appello civile di Potenza, Sentenza n. 428 del 9 giugno 2026: Conferma che l’art. 63 disp. att. c.c. rileva solo verso il Condominio e che i patti privati del rogito non sono opponibili all’amministratore.
  • Tribunale civile di Modena, Sentenza n. 586 del 30 aprile 2026: Chiarisce che l’anno in corso e l’anno precedente dell’art. 63 disp. att. c.c. si riferiscono agli esercizi di gestione condominiale.
  • Tribunale civile di Roma, Sentenza n. 5517 del 10 aprile 2026: Stabilisce che le spese straordinarie gravano su chi è proprietario al momento della delibera costitutiva, indipendentemente dall’esecuzione dei lavori.
  • Tribunale civile di Napoli, Sentenza n. 4293 del 1° maggio 2025: Esclude che le delibere preparatorie o di semplice trattativa con le imprese abbiano valore costitutivo del debito.

A cura di:

Studio Legale Moscarini

Studio Legale con sede a Roma, fondato dall’Avv. Prof. Lucio Valerio Moscarini. Lo Studio offre consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto civile, amministrativo, tributario, societario e del lavoro, coniugando rigore scientifico e attenzione alle esigenze concrete di cittadini e imprese.