Tabella Unica Nazionale: come cambia il risarcimento danni

In Italia, per decenni, chi ha subito un grave infortunio si è scontrato con una realtà paradossale: il risarcimento del proprio danno dipendeva in larga parte dal luogo in cui era avvenuto l’evento o dal tribunale chiamato a decidere. Una frattura invalidante o una lesione invalidante permanente potevano essere liquidate con cifre significativamente diverse a seconda che il giudizio pendesse dinanzi ai giudici di Milano, di Roma o di Venezia, creando una frammentazione applicativa difficilmente tollerabile sul piano dell’uguaglianza dei cittadini.

Per porre fine a questo “federalismo risarcitorio” e garantire un’omogeneità di trattamento su tutto il territorio nazionale, il legislatore ha finalmente introdotto la Tabella Unica Nazionale (TUN) per le lesioni macropermanenti, adottata con il D.P.R. 13 gennaio 2025, n. 12 ed entrata in vigore il 5 marzo 2025. Questo strumento rappresenta una svolta storica che ridefinisce le regole del calcolo del danno biologico e morale, uniformando i valori monetari da attribuire a ciascun punto di invalidità grave e limitando la discrezionalità delle compagnie assicurative nel formulare le offerte risarcitorie.

In questa guida ti spiegheremo in modo semplice cos’è la Tabella Unica Nazionale, quali lesioni vi rientrano e come si calcola in concreto il risarcimento del danno alla salute. Vedremo inoltre come la giurisprudenza più recente del 2026, guidata dalla Corte di Cassazione, abbia stabilito l’applicazione retroattiva d’ufficio della TUN anche alle cause in corso per incidenti avvenuti prima del 2025, offrendo nuove tutele concrete a tutti i danneggiati.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Cos’è la TUN: È il sistema unico di calcolo a punto variabile per liquidare il danno non patrimoniale per lesioni gravi (dal 10% al 100% di invalidità permanente) derivanti da circolazione stradale o malasanità.

  • Applicazione retroattiva: La Cassazione (sentenza n. 8630/2026) ha stabilito che la TUN rappresenta il parametro equitativo di riferimento e si applica d’ufficio anche ai sinistri verificatisi prima dell’entrata in vigore.

  • Danno Biologico e Morale: La tabella unifica i due risarcimenti prevedendo una quota base per la lesione fisica e un incremento percentuale automatico ma personalizzabile per la sofferenza morale.

  • Personalizzazione: In presenza di conseguenze eccezionali e specifiche, documentate e allegate, il giudice può aumentare il risarcimento fino al 30% rispetto ai valori standard della tabella.

1. Cos’è la Tabella Unica Nazionale (TUN) e perché è nata?

La Tabella Unica Nazionale (spesso abbreviata in TUN) è lo strumento regolamentare previsto dall’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private per quantificare in denaro il danno non patrimoniale derivante da lesioni fisiche gravi, denominate tecnicamente macropermanenti. Fino a ieri, il panorama italiano era frammentato: in mancanza di una tabella unica dello Stato, ciascun tribunale utilizzava criteri propri per tradurre in euro i punti di invalidità, creando una situazione in cui i cittadini ricevevano risarcimenti molto diversi a seconda dell’ufficio giudiziario investito della causa. L’introduzione della TUN supera questa incertezza, garantendo che a parità di lesione e di età corrisponda lo stesso importo risarcitorio in qualsiasi parte d’Italia.

1.1 Dal “federalismo” dei tribunali locali allo standard nazionale: quali sono i vantaggi?

La Tabella Unica Nazionale supera definitivamente le storiche disparità di calcolo tra i vari tribunali italiani, sostituendo i diversi parametri locali (come le note Tabelle di Milano o di Roma) con un unico sistema di liquidazione equitativa valido per tutti i cittadini su scala nazionale.

Questo passaggio offre tre vantaggi fondamentali per chi ha subito un danno alla salute. In primo luogo, la prevedibilità del risarcimento: conoscendo la percentuale di invalidità e l’età del danneggiato, è possibile calcolare in anticipo e con precisione la somma dovuta, indicando un valore monetario stabile. In secondo luogo, l’unificazione aumenta il potere contrattuale del danneggiato nei confronti delle compagnie di assicurazione, che non possono più speculare sulle differenze interpretative tra le tabelle locali per formulare offerte al ribasso. Infine, lo standard unico tutela il principio costituzionale di uguaglianza, assicurando che la lesione del diritto alla salute sia risarcita con gli stessi valori monetari sia a Milano che a Palermo.

Per comprendere appieno come si collocano queste novità nel sistema risarcitorio, è essenziale ricordare la distinzione generale tra le diverse tipologie di pregiudizio che la legge riconosce alla vittima di un illecito.

Per approfondire

Comprendere la distinzione tra la perdita economica immediata e la sofferenza fisica o morale è il primo passo per quantificare correttamente ogni voce di risarcimento. Leggi l’approfondimento sulle differenze tra danno patrimoniale e non patrimoniale.

1.2 Quali lesioni rientrano nel calcolo delle macropermanenti (10-100%)?

Le lesioni macropermanenti sono quelle menomazioni all’integrità psico-fisica della persona a cui è associata una percentuale di invalidità permanente compresa tra il 10% e il 100%, accertata mediante una perizia medico-legale.

La legge distingue nettamente le lesioni in base alla loro gravità. Sotto la soglia del 9% di invalidità permanente si parla di “lesioni di lieve entità” o micropermanenti (come il classico colpo di frusta), liquidate secondo i criteri dell’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni. Al di sopra del 9%, ossia a partire dal 10% di invalidità permanente, si entra nel campo delle macropermanenti. Rientrano in questa categoria i postumi di gravi traumi stradali, le amputazioni, le lesioni neurologiche o motorie severe, e i danni biologici significativi derivanti da errori medici. In questi casi, l’incidenza della menomazione sulla vita quotidiana del danneggiato e sulle sue relazioni sociali cresce in modo più che proporzionale rispetto alla percentuale assegnata, giustificando un sistema di calcolo progressivo e più tutelante rispetto a quello delle lesioni lievi.

2. Come si calcola in concreto il risarcimento con la nuova tabella?

La Tabella Unica Nazionale opera secondo una formula matematica basata sul sistema a punto variabile. Il valore in euro di ciascun punto percentuale di invalidità non è fisso, ma è una funzione crescente della gravità dei postumi permanenti (più è alta l’invalidità, più vale ogni singolo punto) ed è una funzione decrescente dell’età del soggetto leso (più il danneggiato è giovane al momento del fatto, più alto sarà il risarcimento, poiché dovrà convivere con i postumi per un tempo più lungo in base alle tavole di mortalità ISTAT).

2.1 Come si quantifica il danno biologico permanente e temporaneo?

Il risarcimento complessivo del danno biologico si compone di una quota per l’invalidità permanente – calcolata moltiplicando il valore del punto tabellare decurtato in base all’età – e di una quota per l’inabilità temporanea, dovuta per ogni giorno di malattia.

Per calcolare il danno permanente, il medico-legale assegna un punteggio di invalidità. La tabella assegna a quel punteggio un valore economico di partenza (il punto base), il quale cresce in modo progressivo: ad esempio, un punto di invalidità al 20% vale proporzionalmente più di un punto al 10%. Questo valore base viene poi moltiplicato per un coefficiente demografico che si riduce con l’avanzare dell’età dell’infortunato.

A questa somma si deve aggiungere il risarcimento per il danno biologico temporaneo, che ristora i giorni trascorsi in ospedale o in convalescenza prima della guarigione clinica. Ai sensi dell’art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private, viene liquidata una diaria giornaliera fissa per ogni giorno di inabilità assoluta (al 100%), proporzionalmente ridotta per i giorni di inabilità parziale (al 75%, 50% o 25%).

Il processo di determinazione ed elaborazione del risarcimento segue un percorso strutturato a tappe che parte dall’evento lesivo e si conclude con la liquidazione del danno.

Il Percorso di Calcolo del Risarcimento

1

Consulenza Medico-Legale (CTU)

Il medico specialista visita il danneggiato e redige una perizia che fissa la percentuale di invalidità permanente (10-100%) e i giorni di inabilità temporanea.

2

Applicazione dei Parametri TUN

Si individua il valore monetario corrispondente al punto di invalidità permanente, moltiplicandolo per il coefficiente legato all’età del danneggiato.

3

Liquidazione del Danno Totale

Al danno biologico permanente si sommano le diarie dell’inabilità temporanea, la sofferenza morale accertata e le eventuali spese mediche sostenute.

2.2 In che modo viene valutato e risarcito il danno morale?

Il danno morale rappresenta la sofferenza soggettiva interiore e il dolore d’animo causati dalle lesioni subite, e viene liquidato nella TUN attraverso una specifica tabella che incrementa in via percentuale la quota base del danno biologico.

La Tabella Unica Nazionale compie una scelta strutturale importante: per evitare duplicazioni risarcitorie, unisce la liquidazione del danno biologico e del danno morale all’interno di un unico impianto complessivo (la Tabella 2 dell’allegato II del D.P.R. 12/2025). Tuttavia, come chiarito costantemente dai giudici, il danno morale mantiene la sua autonomia concettuale rispetto al danno biologico (che è la lesione dinamico-relazionale visibile esternamente). La sofferenza interiore non richiede perizie mediche ma deve essere provata, anche tramite presunzioni basate sulla gravità della lesione. La TUN prevede che, in presenza di lesioni macropermanenti, il punto base biologico possa essere aumentato in percentuale per include il danno morale, con variazioni minime, medie e massime stabilite per ciascun grado di invalidità.

Un esempio pratico dell’applicazione concreta di queste regole è offerto da una recente decisione di merito che ha applicato la tabella per quantificare un danno grave.

Focus Giurisprudenziale — Liquidazione Danno con TUN

Tribunale civile Catania, Sezione Terza, Sentenza n. 1456 del 24 marzo 2026

Il caso. Un ciclomotorista veniva urtato da un’autovettura in fase di sorpasso urbano nel maggio del 2020, riportando una grave frattura pluriframmentaria della spalla destra, con postumi permanenti importanti.

La questione. Poiché il sinistro era avvenuto nel 2020, ma la causa veniva decisa nel 2026, si discuteva se fosse possibile liquidare il danno non patrimoniale applicando la nuova Tabella Unica Nazionale (entrata in vigore nel 2025), nonostante l’art. 5 del D.P.R. 12/2025 limiti formalmente l’applicazione diretta ai sinistri successivi.

La decisione della Corte. Il Tribunale di Catania ha ritenuto applicabile la nuova Tabella Unica Nazionale in via equitativa. Il giudice ha accertato un danno biologico permanente del 20% in capo al danneggiato (che aveva 54 anni al momento del sinistro) e ha quantificato il danno non patrimoniale complessivo in euro 71.544,49 (importo che comprende la sorte capitale base del danno biologico e morale pari a euro 64.565,79, rivalutata ed integrata con gli interessi compensativi all’attualità della decisione), preferendo la TUN al sistema tabellare milanese precedentemente utilizzato.

Il principio di diritto. La Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti, pur trovando applicazione diretta in diritto solo per sinistri successivi al 5 marzo 2025, costituisce in via equitativa e con preferenza rispetto al sistema tabellare preesistente il valido e necessario criterio di riferimento per la valutazione ex art. 1226 c.c. delle cause pendenti.

Cosa significa in pratica per te. Se hai subito un grave incidente stradale anche diversi anni fa ed il tuo giudizio è ancora aperto, il giudice può liquidare il tuo risarcimento applicando i nuovi valori della Tabella Unica Nazionale, garantendoti un calcolo più moderno ed uniforme rispetto alle vecchie tabelle locali.

3. L’applicazione retroattiva della TUN alle cause pendenti

Uno dei temi più discussi tra gli operatori del diritto riguarda l’efficacia temporale delle nuove tabelle. L’articolo 5 del decreto regolamentare prevede che la TUN si applichi ai sinistri avvenuti dopo il 5 marzo 2025. Questa formulazione ha inizialmente spinto molte compagnie di assicurazione a sostenere l’inapplicabilità dello strumento a tutti i giudizi in corso per incidenti stradali o casi di malasanità accaduti prima di quella data. Tuttavia, la giurisprudenza ha rapidamente superato questo approccio letterale.

3.1 La nuova tabella si applica anche ai sinistri avvenuti prima del 2025?

Sì, la Tabella Unica Nazionale si applica anche ai sinistri stradali e ai casi di responsabilità sanitaria avvenuti prima del 5 marzo 2025, a condizione che la liquidazione del danno non sia ancora stata definita con una sentenza passata in giudicato.

La ragione giuridica di questa retroattività di fatto risiede nella natura stessa del debito da risarcimento danni, che è un debito di valore. La quantificazione del danno biologico e morale deve essere effettuata all’attualità, ossia con riferimento al momento in cui il giudice emette la decisione. Poiché la liquidazione equitativa ex articolo 1226 c.c. richiede al giudice di utilizzare i parametri più aggiornati e uniformi disponibili al momento della sentenza, la TUN – rappresentando il massimo standard di omogeneità risarcitoria voluto dallo Stato – deve essere applicata d’ufficio per orientare la stima monetaria, superando le previgenti tabelle dei singoli tribunali.

3.2 Cosa ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8630 del 2026?

La Corte di Cassazione ha statuito che la Tabella Unica Nazionale, anche per i sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore, costituisce il parametro equitativo privilegiato per la liquidazione del danno biologico da lesione alla salute ai sensi degli articoli 1226 e 2056 c.c.

Il pronunciamento della Suprema Corte nel 2026 ha risolto definitivamente il contrasto interpretativo. La Cassazione ha chiarito che, sebbene la TUN non possa avere un’efficacia retroattiva diretta sul piano strettamente normativo (a causa del limite formale posto dall’articolo 5 del decreto), essa opera come parametro privilegiato del potere equitativo del giudice. Ciò significa che il magistrato, chiamato a determinare il valore economico di una lesione alla salute, ha il dovere di ispirarsi alla TUN in via indiretta, al fine di garantire un trattamento uniforme sul territorio nazionale. Discostarsi dalla nuova tabella per applicare i vecchi criteri locali è possibile solo fornendo una motivazione analitica su circostanze del tutto peculiari ed eccezionali, pena la nullità della decisione per violazione delle regole sulla valutazione equitativa del danno.

Focus Giurisprudenziale — Rinvio Pregiudiziale su Efficacia TUN

Corte di Cassazione, Sezioni Civili, Sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026

Il caso. Nel corso di una causa civile per il risarcimento delle lesioni gravi riportate da un automobilista in un incidente avvenuto nel 2022, il Tribunale di Milano sollevava rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte chiedendo chiarimenti sull’applicabilità della neonata Tabella Unica Nazionale a sinistri passati.

La questione. Se il giudice del merito potesse o dovesse applicare d’ufficio i valori monetari della TUN (D.P.R. n. 12/2025) in via equitativa indiretta per liquidare il danno derivante da un fatto illecito anteriore al 5 marzo 2025.

La decisione della Corte. Le Sezioni Civili della Cassazione hanno stabilito che la TUN rappresenta il parametro equitativo di riferimento e di rango superiore. L’applicazione indiretta della tabella regolamentare alle liquidazioni pendenti non viola il principio di irretroattività, poiché si limita a strutturare le modalità di stima del danno senza incidere sulla nascita del diritto risarcitorio.

Il principio di diritto. La Tabella Unica Nazionale (T.U.N.) costituisce il parametro equitativo privilegiato per la valutazione equitativa del danno alla salute ex art. 1226 c.c., trovando applicazione anche per i sinistri anteriori alla sua entrata in vigore.

Cosa significa in pratica per te. La Corte di Cassazione ha blindato il tuo diritto a ricevere un risarcimento calcolato con le tabelle nazionali vigenti al momento della sentenza, impedendo alle assicurazioni di liquidare i vecchi sinistri stradali con criteri superati o penalizzanti.

4. L’estensione della TUN oltre la circolazione stradale

Un’altra importante evoluzione giurisprudenziale riguarda il campo di applicazione oggettivo della Tabella Unica Nazionale. Sebbene la TUN sia nata storicamente per i sinistri derivanti dalla circolazione stradale e dei natanti (in base alla delega contenuta nel Codice delle Assicurazioni Private), i giudici ne hanno progressivamente esteso i confini a tutti i casi di lesione del diritto alla salute, a prescindere dalla causa dell’infortunio.

4.1 La tabella nazionale si applica anche per i casi di responsabilità medica?

Sì, la Tabella Unica Nazionale trova diretta applicazione anche nella responsabilità medico-sanitaria per effetto del richiamo espresso contenuto nella Legge Gelli-Bianco (Legge n. 24/2017).

La Legge Gelli-Bianco ha espressamente stabilito che il risarcimento del danno biologico conseguente all’attività degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie o sociosanitarie deve essere liquidato applicando le tabelle uniche previste dagli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni. Di conseguenza, l’entrata in vigore della TUN nel 2025 ha uniformato anche la liquidazione del danno da malasanità su tutto il territorio nazionale. Che si tratti di un incidente stradale o di un errore chirurgico grave in ospedale, i valori monetari del risarcimento per le lesioni macropermanenti sono oggi i medesimi, garantendo coerenza sistematica al risarcimento della salute.

Per approfondire gli aspetti legati alla mediazione e alle tutele specifiche nei confronti delle strutture sanitarie, puoi consultare la nostra guida dedicata.

Per approfondire

Comprendere la differenza tra l’errore del singolo medico e la responsabilità organizzativa della struttura ospedaliera è fondamentale per impostare la corretta strategia risarcitoria. Leggi l’approfondimento sulla responsabilità medica e la mediazione.

4.2 Si può usare la tabella per danni extrastradali ed extracontrattuali?

Sì, in forza dei principi costituzionali di uguaglianza e di uniformità risarcitoria, la TUN si applica in via equitativa indiretta a tutte le lesioni macropermanenti, incluse quelle derivanti da infortuni sul lavoro, aggressioni o fatti illeciti extrastradali.

Se una persona subisce una grave lesione alla salute per motivi del tutto estranei alla strada (ad esempio, scivolando su un pavimento bagnato in un centro commerciale o venendo aggredita), il danno biologico permanente non patrimoniale deve essere risarcito. La Corte di Cassazione, con la citata pronuncia n. 8630/2026, ha chiarito che non vi è alcuna ragione logica o costituzionale per liquidare in modo diverso la lesione della salute a seconda dell’evento generatore. Pertanto, la TUN opera come parametro equitativo generale per l’applicazione dell’articolo 1226 c.c. anche in tutti i casi di illecito civile generico (ex art. 2043 c.c.).

La giurisprudenza di merito ha recepito questo orientamento applicando la tabella in ambiti extrastradali.

Focus Giurisprudenziale — Applicazione Extrastradale della TUN

Tribunale civile Venezia, Sezione Prima, Sentenza n. 14936 del 25 giugno 2026

Il caso. Una ciclista veniva investita da una motocarrozzetta sprovvista di copertura assicurativa che invadeva la corsia opposta. A causa dell’assenza di assicurazione del veicolo responsabile (sinistro del 2019), la danneggiata – che riportava postumi permanenti del 10% – conveniva in giudizio l’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per ottenere il risarcimento.

La questione. Se fosse possibile applicare la Tabella Unica Nazionale a una liquidazione formalmente gestita dal Fondo di Garanzia per un sinistro stradale pregresso del 2019.

La decisione della Corte. Il Tribunale di Venezia ha applicato la TUN in via equitativa indiretta per quantificare sia il danno permanente del 10% sia il danno biologico temporaneo, liquidando una somma complessiva di euro 29.441,06 (comprensiva sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale liquidato in solido a carico del Fondo) e confermando che la TUN costituisce il parametro di stima equitativa generale per tutti i danni biologici gravi.

Il principio di diritto. La TUN, quale parametro del potere equitativo del giudice ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., trova applicazione indiretta generalizzata anche a liquidazioni formalmente estranee al suo ambito di applicazione diretta.

Cosa significa in pratica per te. Anche se il tuo danno biologico deriva da un incidente gestito dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada o da un illecito civile generico non coperto direttamente da assicurazione auto, il giudice utilizzerà la Tabella Unica Nazionale per calcolare equamente il tuo risarcimento.

5. Personalizzazione e oneri di allegazione: come ottenere un risarcimento maggiore?

I valori contenuti nella Tabella Unica Nazionale representano la liquidazione per le conseguenze ordinarie che derivano da un determinato grado di invalidità. Tuttavia, la legge riconosce che la menomazione fisica può colpire la vita del danneggiato in modo molto più severo e anomalo rispetto alla media. In questi casi eccezionali, è possibile richiedere una personalizzazione in aumento del risarcimento.

5.1 Quando il giudice può aumentare il risarcimento fino al 30%?

Il giudice può aumentare l’importo del risarcimento calcolato con la TUN fino al 30% solo in presenza di circostanze eccezionali e specifiche che stravolgono gli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato, debitamente allegate e provate in causa.

Per ottenere la personalizzazione ex articolo 138, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, non basta lamentare le normali sofferenze o limitazioni che colpiscono chiunque subisca quel tipo di invalidità. Tali conseguenze ordinarie sono infatti già interamente remunerate dal valore tabellare standard. È necessario dimostrare che la menomazione incide in maniera del tutto peculiare e anomalo su specifici aspetti della vita personale. Per fare chiarezza, occorre distinguere tra ciò che è ricompreso nella liquidazione standard e ciò che legittima l’aumento percentuale.

Pregiudizi Ordinari vs. Pregiudizi Eccezionali

Pregiudizi Ordinari (Già compresi nella TUN base) Pregiudizi Eccezionali (Diritto alla personalizzazione +30%)
Sofferenza fisica e dolore quotidiano legati alle lesioni accertate. Compromissione documentata di un hobby specifico e caratterizzante svolto da anni.
Limitazioni motorie medie riscontrabili in soggetti della stessa età. Perdita documentata della possibilità di svolgere sport amatoriali ad alto livello.
Rinuncia generica ad attività ricreative ordinarie non specifiche. Stravolgimento grave e dimostrato della vita familiare e intima della vittima.

5.2 Quali prove e documenti devi presentare per dimostrare il danno morale?

Per ottenere il risarcimento del danno morale o della personalizzazione del danno biologico, devi fornire perizie tecniche, relazioni mediche, certificati specialistici, diari clinici e prove testimoniali che attestino la specificità della sofferenza subita.

Il risarcimento del danno morale non patrimoniale non può mai essere presunto in modo astratto o automatico. Sebbene in presenza di lesioni gravissime operi una presunzione semplice di sofferenza, qualora la controparte contesti la voce risarcitoria, il danneggiato ha l’onere di allegare e provare concretamente la sofferenza psichica. Questo significa che occorre produrre perizie psicologiche o psichiatriche, documentazione medica che attesti trattamenti di supporto psicologico o l’assunzione di farmaci specifici, e testimonianze di parenti e colleghi che descrivano lo stato emotivo e relazionale della vittima dopo l’evento illecito.

Un esempio pratico chiarirà come impostare correttamente le prove in un giudizio risarcitorio.

Esempio Pratico — La prova della personalizzazione

Il Caso

Roberto, un fotografo naturalista di 30 anni appassionato di arrampicata sportiva a livello agonistico amatoriale (con iscrizione a gare regionali e premi), perde la mobilità del pollice sinistro in un incidente stradale causato da una mancata precedenza. La CTU medico-legale gli riconosce un’invalidità permanente del 12% a causa della limitazione articolare.

La Norma Applicabile

L’articolo 138, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private, che consente di personalizzare in aumento il danno biologico fino al 30% in presenza di specifiche incidenze negative sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato.

La Soluzione

Il legale di Roberto produce l’iscrizione pluriennale all’associazione sportiva e il calendario delle gare a cui non ha potuto partecipare. Il tribunale liquida il danno biologico permanente standard con la TUN per un valore di circa 32.000 euro. In aggiunta, accogliendo le prove sulla rinuncia forzata all’arrampicata (aspetti dinamico-relazionali eccezionali), applica una personalizzazione del 20% in aumento (ulteriori 6.400 euro), elevando il risarcimento a 38.400 euro complessivi oltre al danno morale.

Uno standard unico a tutela del danneggiato

L’introduzione della Tabella Unica Nazionale rappresenta una tappa storica e lungamente attesa per la tutela dei diritti dei danneggiati in Italia. Superando la storica frammentazione giudiziaria che penalizzava o favoriva ingiustificatamente i cittadini in base alla competenza territoriale, la TUN realizza finalmente l’uguaglianza del diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

Come dimostrato dalla più recente giurisprudenza della Cassazione del 2026, lo strumento nazionale si applica anche ai sinistri pregressi ancora sub iudice in via equitativa indiretta, imponendosi d’ufficio alle parti e ai magistrati. Chi ha subito una lesione macropermanente ha oggi il diritto di pretendere una liquidazione uniforme, coerente e slegata da particolarismi locali.

Tuttavia, la complessità tecnica del calcolo a punto variabile e la necessità di assolvere a rigorosi oneri di allegazione per la personalizzazione e per il danno morale richiedono un’assistenza legale qualificata. Lo Studio Legale Moscarini è a disposizione dei cittadini per valutare la congruità delle offerte risarcitorie ricevute dalle assicurazioni e impostare la migliore tutela in sede giudiziale e stragiudiziale.

Domande Frequenti (FAQ)

Chi decide la percentuale di invalidità permanente per calcolare il danno con la TUN?

La nuova Tabella Unica Nazionale si applica a tutti i tipi di incidenti?

Se il mio incidente è avvenuto prima del 2025, si usa la nuova tabella?

Le tabelle di Milano sono state cancellate del tutto?

Che cos’è il sistema a “punto variabile”?

Cosa succede se la compagnie assicurative mi offre un risarcimento inferiore alla TUN?

Il danno morale è risarcito automaticamente con la nuova tabella?

Quando posso chiedere la personalizzazione in aumento del 30%?

Hai subito una lesione grave e vuoi verificare la congruità del tuo risarcimento?

I professionisti dello Studio Legale Moscarini sono a tua disposizione per analizzare la perizia medico-legale, calcolare il risarcimento in base ai criteri della nuova Tabella Unica Nazionale e assisterti nella trattativa con la compagnie assicurativa o in giudizio.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Corte di Cassazione, Sezioni Civili, Sentenza n. 8630 del 7 aprile 2026 (Definisce la TUN come parametro equitativo di riferimento privilegiato e ne sancisce l’applicazione d’ufficio retroattiva).
  • Corte di Cassazione, Sez. Civile, Sentenza n. 11319 del 29 aprile 2025 (Chiarisce che la TUN rappresenta la formalizzazione di criteri equitativi immanenti all’ordinamento).
  • Tribunale civile Venezia, Sez. Prima, Sentenza n. 14936 del 25 giugno 2026 (Applica la TUN in via indiretta come criterio di valutazione equitativa a sinistro stradale pregresso del 2019).
  • Tribunale civile Venezia, Sez. Prima, Sentenza n. 1524 del 18 febbraio 2026 (Applica d’ufficio la TUN per liquidare il danno biologico dell’11% di un terzo trasportato nonostante la concorde esclusione operata dalle parti).
  • Tribunale civile Catania, Sez. Terza, Sentenza n. 1456 del 24 marzo 2026 (Quantifica equamente con la TUN un danno permanente del 20% relativo a un sinistro stradale del 2020).
  • Tribunale civile Bologna, Sez. Civile, Sentenza n. 3051 del 20 novembre 2025 (Applica la TUN per un danno macropermanente del 25% derivante da sinistro del 2021).
  • Tribunale civile Siena, Sez. Civile, Sentenza n. 439 del 7 luglio 2025 (Applica la TUN per lesione permanente del 13% e analizza l’onere probatorio in capo al danneggiato per il risarcimento del danno morale).

A cura di:

Studio Legale Moscarini

Studio Legale con sede a Roma, fondato dall’Avv. Prof. Lucio Valerio Moscarini. Lo Studio offre consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto civile, amministrativo, tributario, societario e del lavoro, coniugando rigore scientifico e attenzione alle esigenze concrete di cittadini e imprese.