Quando l’amministratore di srl paga le spese legali di tasca sua?

Quando guidi una società, sei abituato a pensare che il tuo patrimonio personale sia al sicuro dai debiti aziendali, grazie allo schermo dell’autonomia patrimoniale. Tuttavia, le recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno evidenziato una deroga importante che riguarda la responsabilità amministratore srl spese legali: se decidi di promuovere o prosegui una causa giudiziaria per conto della società pur sapendo che è del tutto priva di fondamento, rischi di dover pagare le spese di tasca tua, in solido con l’azienda.

Il nodo giuridico ruota attorno all’abuso dello strumento processuale. Quando un amministratore trascina la società in un contenzioso palesemente perso, spesso al solo scopo di guadagnare tempo o posticipare i pagamenti, compie un atto di gestione imprudente che non lede soltanto la società, ma danneggia direttamente i creditori e la controparte processuale, costretti a subire i costi e i tempi di una lite inutile.

In questo articolo analizzeremo l’evoluzione della giurisprudenza che ha portato al superamento dello schermo societario per le spese di giudizio. Vedremo come la Cassazione applica la condanna in solido dell’amministratore sia nei giudizi ordinari sia nelle procedure concorsuali, spiegando quali condotte specifiche fanno scattare questo rischio patrimoniale e come difendersi.

1. Lo schermo societario e i suoi limiti processuali

L’autonomia patrimoniale perfetta rappresenta la colonna portante delle società di capitali, concepita per incoraggiare l’iniziativa d’impresa limitando il rischio economico al capitale conferito dai soci. In una S.r.l., infatti, è la società che risponde delle proprie obbligazioni esclusivamente con il proprio patrimonio sociale, tenendo distinto e intatto quello delle persone fisiche che la gestiscono o vi partecipano. Tuttavia, questo schermo protettivo non è un’armatura impenetrabile né un salvacondotto per compiere atti abusivi a danno di terzi. L’ordinamento stabilisce dei limiti precisi che, se superati, espongono l’amministratore a una diretta responsabilità patrimoniale e risarcitoria.

La separazione tra la società e la persona dell’amministratore opera fintantoché quest’ultimo agisce nel rispetto dei canoni di diligenza professionale e lealtà richiesti dal codice civile. Quando l’azione si traduce in un comportamento palesemente fraudolento, lo schermo cessa di proteggere l’autore materiale dell’atto, ripristinando il normale regime di responsabilità per fatto illecito. Questo vale non solo per i contratti commerciali o le obbligazioni fiscali, ma anche all’interno dello stesso processo civile.

1.1 Il principio della responsabilità limitata e il suo abuso

“Tanto se la causa va male, risponde solo la società e io non rischio nulla.”

Questo è il ragionamento, purtroppo assai diffuso, che spinge molti amministratori a intraprendere o resistere in giudizio con estrema leggerezza, trascurando ogni canone di prudenza. Lo schermo societario nasce per proteggere dal rischio d’impresa fisiologico, come un investimento sfortunato o una fluttuazione di mercato imprevista, ma non è stato creato per coprire la malafede o l’abuso dello strumento giudiziario. Quando decidi di avviare un’azione legale pretestuosa per conto della società, non stai esercitando un legittimo diritto di difesa, ma stai strumentalizzando la personalità giuridica dell’ente per arrecare un danno ingiusto a terzi, forte del fatto che l’azienda è magari già insolvente o priva di beni aggredibili. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente eroso questa presunzione di impunità, stabilendo che le regole del processo non possono essere piegate a scopi fraudolenti o puramente dilatori.

1.2 Quando l’azione giudiziaria diventa un illecito gestorio

Marco è l’amministratore unico della Beta S.r.l., un’impresa edile che deve pagare una fattura di 50.000 euro a un fornitore per materiali già ricevuti e utilizzati. Consapevole che la società si trova in gravi difficoltà economiche e rischia il fallimento, Marco decide di contestare in giudizio la fattura sollevando eccezioni del tutto pretestuose, al solo scopo di guadagnare due anni di tempo prima di una sentenza definitiva di condanna. In questo scenario, la scelta di Marco di avviare una causa infondata non è una legittima scelta commerciale o difensiva, ma un vero e proprio illecito gestorio. Chi amministra una società ha il dovere di agire con diligenza e correttezza (art. 2476 c.c.); intraprendere un contenzioso privo di serietà significa disperdere risorse societarie in spese legali inutili e aumentare passività ed esposizioni verso terzi, configurando un comportamento contrario ai doveri di leale e prudente gestione.

L’illecito si consuma nel momento in cui l’amministratore decide consapevolmente di esporre la società a spese legali insostenibili e inevitabili sanzioni, arrecando un danno al patrimonio sociale e, riflessamente, alla garanzia dei creditori. Si tratta di una violazione dei doveri di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, che apre la strada ad azioni di responsabilità ordinaria.

Per approfondire

Comprendere come si distribuiscono le sanzioni e i debiti al momento della chiusura aziendale è essenziale per comprendere il rigore del fisco e dei giudici verso l’organo amministrativo. Leggi l’approfondimento sulla responsabilità dei soci dopo la cancellazione della S.r.l..

2. La lite temeraria e la responsabilità dell’amministratore

Il codice di procedura civile sanziona severamente l’abuso dello strumento giudiziale attraverso l’istituto della responsabilità aggravata per lite temeraria. Questa figura colpisce chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave, costringendo la controparte a difendersi in un processo inutile. La peculiarità di questa sanzione risiede nel fatto che, tradizionalmente, essa colpisce la “parte” in senso formale, ovvero la società. Tuttavia, la giurisprudenza recente ha compiuto un passo decisivo a tutela del mercato e dei creditori, estendendo la condanna alle spese e il risarcimento del danno direttamente all’amministratore persona fisica che ha concretamente deciso e firmato la procura per la lite pretestuosa.

2.1 La lite temeraria e il danno ai creditori

Ti sei mai chiesto chi subisce davvero il costo di una causa pretestuosa promossa da una società insolvente?

La risposta è semplice: la controparte che vince la causa, la quale si trova ad aver speso migliaia di euro in avvocati per difendersi, senza alcuna reale possibilità di recuperare tali spese dal patrimonio vuoto della società soccombente. L’articolo 96 c.p.c. prevede che il giudice possa condannare la parte soccombente a risarcire i danni da lite temeraria e a pagare una somma equitativa a titolo sanzionatorio. Ma se la società è una scatola vuota, tale condanna resta un provvedimento inefficace. Proprio per evitare questa ingiustizia, i giudici hanno chiarito che l’amministratore che conferisce il mandato al difensore compie un atto personale di gestione: se decide di agire in mala fede, risponde a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c. o ex art. 2476, comma 7, c.c., poiché ha arrecato un danno diretto al terzo creditore abusando del processo e dello schermo societario.

2.2 La condanna alle spese e il superamento dello schermo societario

Nel solco di questa evoluzione, la giurisprudenza ha progressivamente ammesso che l’amministratore possa essere condannato in solido con la società al pagamento delle spese di lite. Questo orientamento non scardina il principio della responsabilità limitata nelle ordinarie transazioni commerciali, ma interviene come sanzione specifica per condotte processuali illecite. Un amministratore non può trincerarsi dietro lo schermo societario per compiere atti abusivi che esulano dal normale rischio d’impresa, poiché il processo è un servizio pubblico che non può essere intasato con pretese dilatorie. La condanna solidale alle spese processuali rappresenta l’applicazione pratica del principio per cui chi compie l’abuso risponde con il proprio patrimonio personale dei danni causati a terzi.

Focus Giurisprudenziale

La sentenza. Cass. civ., Sez. I, n. 28483/2025 del 27 ott

Il caso. L’amministratore unico di una società di capitali in grave stato di dissesto economico proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva rigettato il reclamo della società, sollevando motivi palesemente infondati e in parte incomprensibili, allo scopo di ritardare l’avvio della liquidazione giudiziale. La questione. Se fosse possibile condannare direttamente e personalmente alle spese l’amministratore che firma la procura speciale per un ricorso in cassazione manifestamente pretestuoso della società, superando lo schermo della personalità giuridica dell’ente. La decisione della Corte. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato l’amministratore in solido con la società al pagamento delle spese di giudizio. La Corte ha stabilito che la condanna solidale costituisce una misura idonea a sanzionare l’abuso dello strumento giudiziale compiuto dal legale rappresentante. Il principio di diritto. Il legale rappresentante di una società risponde in solido con l’ente per le spese di giudizio qualora promuova un’impugnazione in sede di legittimità agendo con mala fede o colpa grave, desumibili dalla palese inammissibilità o infondatezza del ricorso, in quanto la condotta di abuso del processo è addebitabile alla persona fisica che ha conferito il mandato. Cosa significa in pratica per te. Se firmi una procura alle liti per un ricorso palesemente infondato, non puoi sperare che le spese processuali ricadano solo sulla società: il giudice può condannarti a pagarle personalmente di tasca sua in solido con la società.

Responsabilità Processuale: Società vs Amministratore

Profilo La Società (S.r.l.) L’Amministratore (Persona Fisica)
Ruolo nel processo Parte in senso formale e sostanziale. Legale rappresentante che conferisce la procura.
Titolo di responsabilità Soccombenza (art. 91 c.p.c.) e lite temeraria (art. 96 c.p.c.). Abuso del processo in solido (art. 51 c.c.i.i. o art. 94 c.p.c.).
Patrimonio aggredibile Solo il patrimonio della società (autonomia perfetta). Patrimonio personale e privato dell’amministratore.
Criterio soggettivo Soccombenza oggettiva per le spese ordinarie. Mala fede o gravi motivi (abuso consapevole).

3. Il caso specifico delle impugnazioni concorsuali: l’Articolo 51, comma 15, C.C.I.I.

Nel contesto delle procedure fallimentari e della liquidazione giudiziale, la tentazione di usare il processo in modo dilatorio si fa ancora più forte. L’amministratore di una società ormai insolvente sa bene che la condanna alle spese in capo all’ente non ha più alcun valore pratico, poiché il patrimonio è destinato a essere ripartito tra i creditori e non vi sono risorse libere. Per neutralizzare questa speculazione processuale, il legislatore ha introdotto una norma speciale e severissima nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, volta a colpire direttamente la persona fisica che assume le decisioni processuali abusive.

Questa norma speciale punta a responsabilizzare l’organo amministrativo nell’istante in cui decide se prestare acquiescenza alla sentenza di liquidazione o se contestarla in appello. L’obiettivo è quello di tutelare l’interesse pubblico alla celere e ordinata chiusura delle procedure di insolvenza.

3.1 L’azione speciale nel Codice della Crisi

Il legislatore delegato, con la riforma del Codice della Crisi d’Impresa, ha introdotto un presidio specifico per disincentivare le impugnazioni opportunistiche promosse dagli organi delle società decotte. La norma di riferimento è l’art. 51, comma 15, c.c.i.i. Questa disposizione stabilisce che, in caso di reclamo contro la sentenza che dichiara l’apertura della liquidazione giudiziale, il giudice debba accertare d’ufficio se sussiste la mala fede dell’amministratore che ha conferito la procura al difensore. Se l’accertamento dà esito positivo, il giudice dispone la condanna solidale del legale rappresentante alle spese legali dell’intero giudizio. La ratio della norma è chiarissima: impedire che l’amministratore usi il diritto di difesa come uno strumento per ostacolare i creditori, confidando sul fatto che i costi del giudizio graveranno sulla massa concorsuale anziché sul suo patrimonio personale.

Focus Normativo – L’Articolo 51, comma 15, C.C.I.I. e il correttivo 2024

L’art. 51, comma 15, del Codice della Crisi d’Impresa stabilisce una sanzione speciale per il legale rappresentante di società che propone impugnazioni concorsuali (es. contro l’apertura della liquidazione) in mala fede. Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 136/2024 (Decreto Correttivo), è stata inserita una clausola di salvaguardia che fa salvo quanto previsto dall’art. 96 c.p.c. (lite temeraria) e dalle norme del T.U. Spese di Giustizia, confermando che la responsabilità sanzionatoria dell’amministratore si somma a quella ordinaria della società, senza alcuna sovrapposizione o mutuo esonero.

3.2 La prova della mala fede secondo la Cassazione

“Se il ricorso viene rigettato, non c’è automatica mala fede dell’amministratore.”

Questo è l’argomento difensivo classico speso nei tribunali dai legali dei gestori societari per evitare la condanna. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con la recentissima ordinanza n. 14773 del 18 maggio 2026, ha stabilito che la mala fede non deve necessariamente essere provata con documenti che dimostrino l’intento doloso, ma può essere desunta in via presuntiva dalla stessa palese inammissibilità o manifesta infondatezza del ricorso. Quando i motivi di impugnazione sono contrari al diritto vivente e alla giurisprudenza consolidata, o risultano privi di qualsiasi logica giuridica, il ricorso si considera proposto in mala fede. L’amministratore che firma la procura in tali condizioni dimostra di aver agito per finalità esclusivamente dilatorie, sperando che le spese legali gravassero solo sulla società insolvente.

Focus Giurisprudenziale

La sentenza. Cass. civ., Sez. I, n. 14773/2026 del 18 mag

Il caso. L’amministratore di una società in liquidazione giudiziale presentava un ricorso per cassazione manifestamente infondato e privo di censure logiche al solo scopo di prolungare la procedura di liquidazione e differire i riparti tra i creditori. La questione. Se la mala fede dell’amministratore possa essere desunta in via presuntiva dalla mera proposizione di un ricorso inammissibile e manifestamente infondato, giustificando la condanna in solido ex art. 51, comma 15, c.c.i.i. La decisione della Corte. La Corte ha rigettato il ricorso e ha confermato la condanna dell’amministratore in solido con la S.r.l. al pagamento delle spese di lite. La Corte ha chiarito che l’inammissibilità palese costituisce indice sufficiente di malafede processuale. Il principio di diritto. La malafede del legale rappresentante che ha conferito la procura alle liti può essere desunta in via indiziaria dalla palese inammissibilità o infondatezza del ricorso, in quanto l’amministratore ha agito abusando della responsabilità limitata per riversare sulla massa dei creditori i costi dell’azione temeraria. Cosa significa in pratica per te. Quando decidi di impugnare un provvedimento concorsuale per la tua società, devi svolgere un vaglio rigoroso sulla fondatezza dei motivi con l’aiuto del tuo legale: se il ricorso viene ritenuto palesemente infondato, rispondi personalmente delle spese.

Il percorso della condanna solidale alle spese

1
Proposizione del ricorso abusivo

L’amministratore firma la procura alle liti per conto della S.r.l. avviando un’impugnazione palesemente infondata o inammissibile.

2
Valutazione della malafede

Il giudice rileva la strumentalità del ricorso, desumendola dalla contrarietà al diritto vivente e dall’assenza di valide ragioni difensive.

3
Condanna in solido

Il giudice rigetta il ricorso e condanna l’amministratore, in solido con la società, al pagamento delle spese legali a favore dei creditori.

Per approfondire

Scopri le conseguenze societarie e patrimoniali connesse alla fase finale dell’insolvenza e allo scioglimento dell’ente. Leggi l’articolo sullo scioglimento delle società in caso di liquidazione giudiziale.

4. Il rapporto con l’articolo 94 c.p.c. e l’elemento soggettivo

Mentre il Codice della Crisi d’Impresa regola specificamente i giudizi relativi all’insolvenza, nei giudizi civili ordinari (cause commerciali, tributarie, o contrattuali comuni) opera una norma generale di fondamentale importanza: l’articolo 94 c.p.c. Questa norma consente la condanna alle spese dei rappresentanti legali, ma solleva un tema cruciale: quale sia il livello di colpa necessario per superare lo schermo societario ed esporre l’amministratore al pagamento di tasca propria.

I giudici valutano con estremo rigore la diligenza impiegata dall’amministratore nella scelta delle liti. Non si tratta solo di vincere o perdere una causa ordinaria, ma di verificare se il gestore abbia adempiuto al proprio dovere di corretta gestione societaria prima di impegnare l’ente in giudizio.

4.1 La regola generale dell’articolo 94 c.p.c.

Cosa succede se la società non si trova in una procedura concorsuale ma affronta un giudizio ordinario?

L’ordinamento risponde con l’art. 94 c.p.c., il quale stabilisce che i rappresentanti legali (e quindi anche gli amministratori di S.r.l.) possono essere condannati personalmente alle spese per gravi motivi che il giudice deve specificare in sentenza. La condanna può essere disposta anche in solido con la società rappresentata. Questa disposizione ha portata generale e si applica in tutti i giudizi civili. I gravi motivi consistono solitamente in violazioni macroscopiche delle regole processuali, come l’aver agito senza poteri di rappresentanza o in violazione dello statuto sociale, oppure nell’aver promosso una lite con palese imprudenza e violazione del grado minimo di diligenza professionale richiesto a un amministratore.

4.2 Il braccio di ferro sull’elemento soggettivo

I conflitti interpretativi si concentrano solitamente sul livello di colpa richiesto per punire l’amministratore. La giurisprudenza di legittimità ha dovuto chiarire il rapporto tra l’art. 94 c.p.c. e l’art. 51, comma 15, c.c.i.i. Se infatti l’articolo 94 c.p.c. fa riferimento a “gravi motivi”, che possono comprendere anche la colpa grave, la norma speciale concorsuale richiede espressamente la “mala fede”. Con l’ordinanza n. 8532 del 6 aprile 2026, la Cassazione ha tracciato una linea di confine netta, stabilendo che la norma concorsuale deroga alla norma generale. Di conseguenza, nei giudizi fallimentari e di liquidazione, la semplice colpa grave o imprudenza non basta a condannare l’amministratore: è necessaria la prova della malafede, ovvero della consapevolezza della totale infondatezza del ricorso e del suo intento abusivo.

Focus Giurisprudenziale

La sentenza. Cass. civ., Sez. I, n. 8532/2026 del 6 apr

Il caso. L’amministratore di una società era stato condannato in solido alle spese in sede di reclamo concorsuale sulla base dell’art. 94 c.p.c., ravvisando una colpa grave nella sua condotta difensiva. La questione. Se nelle impugnazioni concorsuali trovi applicazione la regola generale dell’art. 94 c.p.c. (che ammette la condanna per colpa grave) o la regola speciale dell’art. 51, comma 15, c.c.i.i. (che richiede la mala fede). La decisione della Corte. La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’amministratore, escludendo la condanna solidale alle spese legali. La Corte ha stabilito che la disciplina speciale concorsuale prevale e sostituisce integralmente quella generale. Il principio di diritto. In tema di impugnazioni concorsuali, l’art. 51, comma 15, c.c.i.i. costituisce norma speciale rispetto all’art. 94 c.p.c., con la conseguenza che la responsabilità personale delle spese in capo al legale rappresentante presuppone necessariamente l’accertamento della mala fede, rimanendo esclusa la sufficienza della colpa grave. Cosa significa in pratica per te. Se affronti un reclamo concorsuale, per essere condannato alle spese di tasca tua deve essere provato il dolo o l’intento strumentale. Nel giudizio civile ordinario, invece, la colpa grave (una negligenza macroscopica) può bastare a farti condannare ex art. 94 c.p.c.

Esempio Pratico – L’amministratore senza delibera assembleare

Il Caso

Giovanni, amministratore unico della Delta S.r.l., avvia una causa di responsabilità contro il precedente amministratore. Tuttavia, agisce senza la preventiva e obbligatoria delibera dell’assemblea dei soci. Il difetto di autorizzazione rende la domanda improcedibile. La controparte eccepisce il vizio e chiede la condanna di Giovanni alle spese.

La Norma Applicabile

Si applica l’articolo 94 c.p.c., che consente al giudicatore di condannare personalmente il rappresentante legale al pagamento delle spese di lite in presenza di “gravi motivi”, da ravvisarsi nella condotta gravemente imprudente di chi agisce in giudizio senza i poteri o in violazione delle regole societarie.

La Soluzione

Il Tribunale dichiara l’improcedibilità della causa e condanna Giovanni, quale rappresentante della Delta S.r.l., al pagamento delle spese processuali in favore del convenuto di tasca propria, escludendo che il costo possa essere ribaltato sul patrimonio societario.

Come proteggere il tuo patrimonio personale da amministratore

La gestione dei contenziosi di una società richiede estrema prudenza e una costante valutazione costi-benefici che non può limitarsi al piano meramente commerciale. Lo schermo societario protegge l’amministratore nell’esercizio ordinario e diligente dell’attività, ma crolla dinanzi all’abuso del processo e alle liti temerarie. Prima di firmare una procura alle liti o di impugnare una sentenza concorsuale, è indispensabile compiere una rigorosa due diligence con l’ausilio di legali qualificati per verificare la serietà dei motivi difensivi. Soltanto una condotta improntata a criteri di effettiva sostenibilità giuridica può escludere il rischio concreto della responsabilità amministratore srl spese legali e salvaguardare il tuo patrimonio personale da condanne solidali.

Questo significa che l’amministratore deve dotarsi di pareri scritti redatti da difensori abilitati prima di imbarcarsi in cause complesse, formalizzando in appositi verbali del consiglio di amministrazione i motivi di convenienza e fondatezza dell’azione processuale. Solo così, dimostrando di aver svolto un controllo preliminare diligente e documentato, si potrà escludere in radice la sussistenza della colpa grave o della mala fede processuale, proteggendo il proprio patrimonio privato da sanzioni solidali di soccombenza.

Domande Frequenti (FAQ)

Se la mia S.r.l. perde una causa ordinaria, rischio di pagare le spese legali con i miei beni personali?

L’amministratore risponde delle spese anche se la società viene posta in liquidazione giudiziale?

Che cos’è la mala fede processuale dell’amministratore?

Basta la colpa grave dell’amministratore per farlo condannare alle spese nelle liti concorsuali?

La colpa grave può bastare a condannare l’amministratore nelle cause civili ordinarie?

Se agisco su consiglio del legale della società, posso evitare la condanna personale?

La condanna in solido dell’amministratore richiede una causa autonoma promossa dai creditori?

Cosa succede se l’amministratore condannato in solido paga l’intero importo delle spese di lite?

Pensi che la tua società stia affrontando un contenzioso rischioso?

La gestione giudiziale di una S.r.l. richiede competenza e prudenza. Gli avvocati dello Studio Legale Moscarini offrono assistenza strategica per valutare la sostenibilità e la fondatezza delle cause societarie, prevenendo il rischio di responsabilità personale dell’organo amministrativo. Contattaci oggi stesso per una consulenza personalizzata.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 14773 del 18 maggio 2026
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, ordinanza n. 8532 del 6 aprile 2026
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 25402 del 16 settembre 2025

A cura di:

Avv. Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma, si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi per lo Studio Legale Moscarini privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.