Come ottenere il riconoscimento della malattia professionale INAIL
La tutela della salute nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali del nostro ordinamento giuridico, un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 32 della Costituzione e declinato in modo rigoroso dalla legislazione speciale e dall’art. 2087 del Codice Civile. Tuttavia, quando l’ambiente lavorativo, l’organizzazione aziendale o le specifiche mansioni svolte diventano la causa diretta o la concausa efficiente di una patologia, il lavoratore si trova spesso ad affrontare un percorso burocratico e medico-legale irto di ostacoli. In questo scenario, comprendere esattamente come ottenere il riconoscimento della malattia professionale INAIL diviene essenziale non solo per accedere alle giuste prestazioni economiche, sanitarie e riabilitative previste dalla legge, ma anche per veder riconosciuta la lesione della propria integrità psicofisica derivante dal lavoro prestato.
A differenza dell’infortunio sul lavoro, che si manifesta in modo repentino, imprevisto e violento, la malattia professionale agisce in modo subdolo, progressivo e silente nel tempo. Questa intrinseca “causa lenta” rende la dimostrazione del nesso eziologico — ossia il legame eziologico diretto tra l’attività lavorativa svolta e l’insorgenza della patologia — una delle sfide giuridiche e probatorie più complesse nell’intero ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale. L’ordinamento italiano, principalmente attraverso il d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (il cosiddetto Testo Unico INAIL) e la successiva, vastissima elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione, ha delineato un sistema assicurativo e probatorio estremamente articolato, fondato storicamente sulla cruciale distinzione tra patologie “tabellate” e patologie “non tabellate”.
Il presente approfondimento si pone l’obiettivo di illustrare, con il massimo rigore scientifico ma con un approccio eminentemente operativo, l’intero iter procedurale, amministrativo e giudiziario che il prestatore d’opera deve affrontare. Analizzeremo nel dettaglio i presupposti giuridici del sistema tabellare e i mutamenti dell’onere della prova, sviscereremo le tempistiche perentorie di denuncia, i precisi doveri dei medici certificatori e le responsabilità dei datori di lavoro. Infine, esamineremo la fase patologica del procedimento: dalle dinamiche dell’istruttoria medico-legale fino alle conseguenze di un eventuale diniego da parte dell’Istituto, illustrando i rimedi del ricorso amministrativo e le rigide regole che governano la prescrizione dell’azione giudiziaria. Attraverso il costante richiamo alle più recenti e dirimenti pronunce della Suprema Corte, forniremo una bussola tecnico-giuridica indispensabile per orientarsi in una materia tanto delicata quanto decisiva per la dignità del lavoratore.
Indice dei Contenuti
1. La Natura della Malattia Professionale: Definizione e Differenze con l’Infortunio
In via sostanziale, si definisce malattia professionale quella patologia che trova la sua causa, in via esclusiva o prevalente, in un rischio presente nell’ambiente o nell’organizzazione di lavoro, ed è intrinsecamente legata alle mansioni svolte dal prestatore d’opera. Affinché scatti la tutela assicurativa pubblica, è necessario che l’attività lavorativa abbia rappresentato la conditio sine qua non per l’insorgenza della menomazione psicofisica.
Il Testo Unico INAIL (d.P.R. 1124/1965) traccia una netta linea di demarcazione tra l’infortunio sul lavoro e la malattia professionale, sebbene applichi a quest’ultima, per le parti non disciplinate in modo speciale, le medesime norme dettate per gli infortuni. La differenza ontologica risiede nel fattore temporale dell’esposizione al rischio. L’infortunio è caratterizzato da una causa violenta: un evento traumatico, repentino e concentrato nel tempo, che produce una lesione immediata. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa lenta: l’azione nociva del fattore patogeno (es. polveri, agenti chimici, rumore, vibrazioni o microtraumi ripetuti) si diluisce nel tempo, agendo sull’organismo del lavoratore in modo progressivo e continuativo.
Un ulteriore aspetto pratico fondamentale riguarda il momento di insorgenza. Per l’infortunio, la data coincide con l’evento lesivo; per la malattia professionale, la legge stabilisce che la “manifestazione” della patologia, ai fini del calcolo dei termini di prescrizione e decadenza, si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia stessa.
Focus Normativo: L’Assicurazione Obbligatoria (Art. 3 d.P.R. 1124/1965)
L’art. 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 costituisce la norma cardine del sistema. Esso stabilisce che “l’assicurazione è altresì obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella allegato n. 4, le quali siano contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa…”. La norma prevede inoltre un meccanismo flessibile, demandando a successivi decreti ministeriali l’aggiornamento periodico delle tabelle e degli elenchi delle patologie indennizzabili, per adeguarli alla continua evoluzione della scienza medico-legale e alla scoperta di nuovi fattori di rischio.
Schema 1: Infortunio vs Malattia Professionale
Infortunio sul Lavoro
- Causa Violenta: Evento improvviso e traumatico.
- Fattore Temporale: Concentrato nel tempo (minuti, ore).
- Manifestazione: Immediata o a brevissima latenza.
Malattia Professionale
- Causa Lenta: Azione graduale del fattore nocivo.
- Fattore Temporale: Diluito in mesi o decenni di esposizione.
- Manifestazione: Progressiva, spesso con patologie a lunga latenza.
2. Il Sistema Tabellare INAIL e il Cuore del Nesso Causale
Il vero fulcro del contenzioso previdenziale risiede nella dimostrazione del nesso causale, ovvero la prova che la patologia sia l’effetto diretto dell’attività lavorativa. Originariamente, il legislatore aveva optato per un sistema chiuso: solo le malattie e le lavorazioni esplicitamente elencate in specifiche tabelle garantivano la copertura assicurativa. Questo approccio, tuttavia, impediva la tutela per le “nuove” malattie derivanti dal progresso industriale e tecnologico.
La svolta epocale è giunta con la storica sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 1988. I giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità del sistema laddove non prevedeva la tutela anche per le malattie atipiche, trasformando di fatto il regime in un sistema misto. Oggi, pertanto, l’assicurazione è obbligatoria anche per patologie diverse da quelle tabellate, a condizione che il lavoratore riesca a provare la causa di lavoro. Questa rivoluzione ha generato un doppio binario probatorio di fondamentale importanza pratica e giuridica.
2.1 Le Malattie Tabellate: La Presunzione Legale di Origine Lavorativa
Per le patologie comprese nelle tabelle INAIL (attualmente regolate dal D.M. 9 aprile 2008 e successivi aggiornamenti), il legislatore ha operato a monte una valutazione scientifica astratta. La tabellazione rappresenta la “cristallizzazione di giudizi scientifici specifici” volti ad agevolare il lavoratore. Di conseguenza, se l’inclusione in tabella riguarda sia la malattia che la lavorazione svolta, scatta in automatico una presunzione legale di origine professionale.
Il prestatore d’opera è esonerato dal dover dimostrare la dipendenza della malattia dal lavoro: è sufficiente provare in giudizio l’esistenza della patologia e l’effettiva adibizione alla lavorazione nociva nei limiti temporali indicati. Sarà l’INAIL, per negare l’indennizzo, a dover fornire una rigorosa prova contraria, dimostrando che la malattia è derivata in via esclusiva da fattori patogeni extralavorativi (cd. diagnosi differenziale).
Focus Giurisprudenziale: La forza della presunzione tabellare
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è granitica nel delineare i confini dell’onere probatorio per le malattie tabellate:
- Il principio di equivalenza causale: Nel sistema previdenziale, non si richiede che il rischio lavorativo sia la causa esclusiva. È sufficiente che sia una concausa concorrente. Per superare la presunzione, l’INAIL deve provare l’efficacia causale esclusiva di un fattore extralavorativo (es. il fumo di tabacco non basta a escludere il nesso se concorre con l’amianto per il carcinoma polmonare) (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 4 febbraio 2020, n. 2523).
- La prova liberatoria dell’INAIL: Per malattie a latenza come il mesotelioma pleurico, il nesso è “presunto per legge” per espressa previsione normativa. L’istituto non può invocare carenze probatorie del lavoratore se questi dimostra l’adibizione alla mansione nociva (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 20 settembre 2019, n. 23517).
- Il rischio ambientale: La presunzione scatta anche se il lavoratore non manipolava direttamente l’agente patogeno (es. amianto), ma operava nello stesso ambiente in cui esso era disperso. Il rischio ambientale è sufficiente per attivare la tutela (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 13 dicembre 2021, n. 39751).
- I limiti della presunzione: Tuttavia, se la malattia tabellata ha origini organizzative (es. disturbo post-traumatico da stress per “costrittività organizzativa”), il lavoratore deve comunque provare l’oggettiva sussistenza degli eventi vessatori o di dequalificazione nell’ambiente lavorativo. La malattia in sé non è prova dell’illecito organizzativo (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 14 ottobre 2025, n. 27444).
2.2 Le Malattie Non Tabellate: Il Rigoroso Onere della Prova a Carico del Lavoratore
Quando la malattia denunciata non rientra nelle tabelle INAIL, o non vi rientra la specifica lavorazione svolta, il quadro probatorio si ribalta drasticamente. In questo caso, decade ogni presunzione legale. Il lavoratore che intende ottenere le prestazioni previdenziali diviene il soggetto su cui grava interamente l’onere di provare il nesso eziologico.
Non è sufficiente prospettare in giudizio la mera “possibilità” teorica che il lavoro abbia causato il danno. La giurisprudenza richiede una dimostrazione rigorosa, da valutare in termini di “ragionevole certezza” o “probabilità qualificata”. Il prestatore deve ricostruire in modo minuzioso la propria storia lavorativa (anamnesi), l’intensità e la durata dell’esposizione al fattore nocivo, supportando le proprie ragioni con solide evidenze medico-legali e con la letteratura scientifica di settore.
Focus Giurisprudenziale: La ragionevole certezza nelle malattie atipiche
Nelle patologie multifattoriali o atipiche, le maglie del riconoscimento sono estremamente strette:
- Esclusione della presunzione: Se l’assicurato non prova l’assegnazione specifica alla mansione nociva o se la malattia non è in tabella, l’onere della prova grava sul prestatore secondo i criteri ordinari dell’art. 2697 c.c. (Cass. Civ., Sez. VI, ord. 26 agosto 2021, n. 23505).
- Malattie ad eziologia multifattoriale: Per malattie degenerative causate da più fattori (come le discopatie), la prova del legame con il lavoro non può basarsi su semplici ipotesi teoriche, ma su una “probabilità qualificata” che escluda o minimizzi l’incidenza di processi di invecchiamento o predisposizioni genetiche (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 21 agosto 2020, n. 17576).
- Il grado rilevante di probabilità: Nelle malattie atipiche (es. neuropatie), il giudice deve valutare la natura dei macchinari, la durata della prestazione e l’assenza di fattori extralavorativi alternativi. Solo in presenza di un compendio probatorio grave, preciso e concorde la possibilità scientifica si eleva a certezza giuridica (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. 17 ottobre 2018, n. 26041).
Schema 2: Onere della Prova a Confronto
Malattie Tabellate
- Regime Giuridico: Presunzione legale a favore del lavoratore.
- Cosa deve provare il lavoratore: Esistenza della malattia + adibizione alla lavorazione tabellata.
- Cosa deve provare l’INAIL: Esistenza di una causa extralavorativa esclusiva per negare l’indennizzo.
Malattie Non Tabellate
- Regime Giuridico: Nessuna presunzione legale.
- Cosa deve provare il lavoratore: Malattia, nocività dell’ambiente e ragionevole certezza del nesso causale.
- Ruolo dell’INAIL: Valuta la solidità della prova portata dall’assicurato, potendo negare l’origine in caso di eziologia dubbia o multifattoriale.
3. Come Ottenere il Riconoscimento della Malattia Professionale INAIL: La Procedura Passo dopo Passo
Comprendere esattamente come ottenere il riconoscimento della malattia professionale INAIL significa, prima di tutto, padroneggiare le rigide tempistiche burocratiche imposte dalla legge. L’avvio dell’iter amministrativo coinvolge tre soggetti principali: il medico certificatore, il lavoratore assicurato e il datore di lavoro. Il mancato rispetto delle procedure o dei termini prescritti può compromettere irreparabilmente il diritto alle prestazioni economiche per il periodo pregresso.
3.1 Il Primo Passo: Il Certificato Medico e gli Obblighi di Segnalazione
L’iter ha inizio nel momento in cui il lavoratore (o ex lavoratore) si rivolge a un medico (sia esso il medico curante di base, lo specialista ospedaliero o il medico competente aziendale) accusando sintomi riconducibili all’attività lavorativa. Qualora il medico riscontri un’eziologia professionale, è tenuto a redigere il Primo certificato medico di malattia professionale, che deve riportare la diagnosi clinica, il sospetto nesso causale, le mansioni lavorative riferite dal paziente e la data di prima manifestazione della sintomatologia.
Focus Normativo: L’Obbligo di Denuncia del Medico (Art. 139 d.P.R. 1124/1965)
L’art. 139 del d.P.R. 1124/1965 istituisce un preciso dovere legale in capo alla classe medica. Esso stabilisce che “È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca la esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro…”. La segnalazione deve essere inoltrata all’Ispettorato del Lavoro e all’ASL territorialmente competente. Si tratta di un obbligo di salute pubblica e prevenzione, che sussiste per qualsiasi medico a prescindere dal consenso del lavoratore o dalla sua regolarità contrattuale.
3.2 La Denuncia del Lavoratore al Datore di Lavoro (Tempi e Modalità)
Una volta ottenuto il certificato medico, l’onere principale si sposta sul prestatore d’opera. Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di denunciare l’insorgenza della malattia al proprio datore di lavoro entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di manifestazione della patologia (ovvero, come visto, dal primo giorno di completa astensione dal lavoro). La consegna del certificato con le relative indicazioni deve avvenire preferibilmente con modalità tracciabili (PEC, raccomandata A/R o consegna a mani con ricevuta di protocollo).
Il ritardo nella consegna non fa decadere il diritto assoluto alla prestazione INAIL (salvo l’intervento della prescrizione triennale), ma comporta, ai sensi del Testo Unico, la perdita dell’indennità economica per i giorni di assenza antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha formalmente avuto notizia della patologia.
3.3 L’Inoltro Ufficiale: Gli Obblighi Inderogabili del Datore di Lavoro verso l’INAIL
Ricevuta la documentazione e la notizia dal dipendente, il datore di lavoro deve procedere alla trasmissione telematica all’INAIL della vera e propria Denuncia di malattia professionale. Questo adempimento deve essere completato entro 5 giorni dalla ricezione del certificato medico. È fondamentale sottolineare che tale obbligo datoriale è di natura puramente procedurale e inderogabile: al datore non è consentito alcun sindacato discrezionale. Egli non può rifiutarsi di inoltrare la pratica ritenendo infondato il sospetto di origine lavorativa; spetterà esclusivamente all’Istituto assicuratore valutare il nesso causale.
Schema 2: L’Iter di Denuncia in 3 Step
Step 1: Il Medico
Visita il paziente, redige il primo certificato telematico (o cartaceo) e adempie all’obbligo di segnalazione agli enti (ASL/ITL).
Step 2: Il Lavoratore
Entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia, consegna i riferimenti del certificato medico al proprio datore di lavoro.
Step 3: Il Datore
Entro 5 giorni dalla ricezione, inoltra la denuncia ufficiale all’INAIL, obbligatoriamente e senza alcun sindacato di merito.
4. L’Istruttoria Medico-Legale e le Prestazioni Economiche INAIL
Completata la fase di segnalazione, l’INAIL avvia formalmente il procedimento amministrativo di accertamento. L’ente acquisisce tutta la documentazione medica, la cartella clinica, l’anamnesi lavorativa e, ove necessario, sottopone al lavoratore (e all’azienda) specifici questionari mirati a delineare l’esatta conformazione delle mansioni e l’effettiva esposizione al rischio. Il passaggio nevralgico di questa fase è la convocazione a visita medico-legale presso gli ambulatori dell’Istituto.
I medici dell’INAIL sono chiamati a valutare due elementi imprescindibili: l’esistenza e la qualificazione clinica della patologia, nonché il grado di efficienza causale del lavoro (applicando le logiche presuntive per le malattie tabellate e valutando le prove fornite per le atipiche, come delineato nei capitoli precedenti). Se l’istruttoria si conclude con un esito favorevole (riconoscimento dell’origine professionale), l’Istituto quantifica il grado di menomazione dell’integrità psicofisica (il cosiddetto danno biologico).
In base alle attuali tabelle delle menomazioni, le prestazioni erogabili variano a seconda della gravità dei postumi permanenti accertati. Per patologie lievi che non lasciano postumi o generano una menomazione inferiore al 6%, non è previsto alcun indennizzo economico per il danno biologico (ma resta la tutela sanitaria). Per postumi compresi tra il 6% e il 15%, il lavoratore ha diritto a un indennizzo in capitale (una somma una tantum proporzionata all’età e al grado di invalidità). Superata la soglia del 16%, scatta il diritto a una rendita mensile vitalizia, che indennizza sia il danno biologico sia le conseguenze patrimoniali legate alla perdita di capacità lavorativa.
5. La Fase Patologica: Il Diniego, i Ricorsi e la Prescrizione
Non sempre l’istruttoria medico-legale si conclude con un esito favorevole. L’INAIL può emettere un provvedimento di rigetto qualora ritenga insussistente la patologia, carente il nesso eziologico con l’attività lavorativa, oppure può riconoscere un grado di menomazione (danno biologico) inferiore alle aspettative o alla soglia minima indennizzabile. In queste ipotesi si apre la cosiddetta “fase patologica” del procedimento, che impone al lavoratore di attivare tempestivamente i rimedi oppositivi previsti dalla legge, prestando la massima attenzione ai rigorosi termini di prescrizione.
5.1 L’Opposizione Amministrativa (Ricorso ex art. 104)
Il primo strumento di tutela a disposizione dell’assicurato è l’opposizione amministrativa, disciplinata dall’art. 104 del d.P.R. 1124/1965. Qualora il lavoratore non condivida il provvedimento dell’Istituto, può presentare ricorso chiedendo la revisione del giudizio. La prassi medico-legale esige che tale opposizione non sia generica, ma venga rigorosamente supportata da una certificazione medica di parte che illustri in modo analitico i motivi del dissenso (sulla diagnosi, sulla valutazione del nesso causale o sulla quantificazione percentuale del danno biologico).
La presentazione dell’opposizione porta generalmente alla convocazione per una visita medica collegiale (alla quale il lavoratore ha il diritto di farsi assistere dal proprio medico di fiducia o dal medico del patronato). Solo una volta esaurita questa fase amministrativa, sia in caso di nuovo diniego espresso sia in caso di inerzia prolungata dell’ente, sarà possibile adire l’Autorità Giudiziaria.
5.2 L’Azione Giudiziaria e il Calcolo della Prescrizione Triennale
Se il ricorso amministrativo non sortisce l’effetto sperato, il lavoratore ha la facoltà di depositare un ricorso dinanzi al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere l’accertamento giudiziale dell’origine professionale della malattia e la condanna dell’INAIL all’erogazione delle relative prestazioni. Il vero scoglio di questa fase è rappresentato dal rigido meccanismo della prescrizione.
Focus Normativo: La Prescrizione Triennale (Art. 112 d.P.R. 1124/1965)
L’art. 112 del Testo Unico prevede espressamente che “l’azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”. Si tratta di un lasso di tempo estremamente breve, il cui superamento estingue definitivamente il diritto del lavoratore a percepire rendite o indennizzi, rendendo inammissibile l’azione in sede civile.
Il calcolo del triennio, tuttavia, non è lineare, poiché il legislatore (all’art. 111 T.U.) prevede che la prescrizione rimanga sospesa durante l’intera liquidazione amministrativa della pratica. Sulla determinazione esatta del momento in cui tale sospensione cessa e il cronometro della prescrizione riprende a correre, la Suprema Corte è intervenuta per dirimere un acceso contrasto interpretativo.
Focus Giurisprudenziale: La sospensione della prescrizione e il cd. “silenzio-rigetto”
In passato si riteneva che, trascorsi 150 giorni dall’avvio dell’iter amministrativo senza risposte dall’INAIL, si formasse un “silenzio-rigetto” che faceva automaticamente ripartire i 3 anni di prescrizione. La Cassazione ha radicalmente mutato questo orientamento a tutela dell’assicurato:
- Nessun silenzio-rigetto automatico: L’inutile decorso dei 150 giorni previsti per la conclusione del procedimento non rappresenta un’ipotesi di silenzio significativo e non determina la cessazione della sospensione della prescrizione (Cass. Civ., Sez. Lav., ord. 11 ottobre 2022, n. 29532).
- Procedibilità vs Prescrizione: Il decorso dei 150 giorni rende semplicemente “procedibile” l’azione giudiziaria (il lavoratore può agire in giudizio), ma non riavvia il termine di prescrizione.
- Ripresa del termine: La prescrizione riprende a decorrere esclusivamente dalla ricezione del provvedimento espresso dell’INAIL. Il dies a quo coincide con il momento in cui la determinazione dell’Istituto (accoglimento parziale o diniego) perviene nella formale sfera di conoscibilità dell’assicurato.
Schema 4: Casi Reali a Confronto (Asbestosi vs Disturbo Psichico)
Caso 1: Mesotelioma Pleurico (Amianto)
Un operaio edile in pensione scopre di avere un mesotelioma dopo aver lavorato decenni nei cantieri navali.
- Inquadramento: Malattia espressamente Tabellata.
- Vantaggio: Si applica la presunzione legale. Basta provare di aver lavorato nel cantiere navale a contatto con l’agente patogeno.
- Ostacolo INAIL: L’Istituto deve dimostrare che la malattia deriva esclusivamente da fattori extralavorativi, prova estremamente complessa nei casi di amianto.
Caso 2: Disturbo da Costrittività Organizzativa
Un impiegato sviluppa un grave disturbo post-traumatico da stress a causa di sistematico svuotamento delle mansioni.
- Inquadramento: Malattia Non Tabellata (o a genesi organizzativa complessa).
- Svantaggio: Nessuna presunzione legale in automatico. La malattia in sé non prova nulla.
- L’Onere: Il lavoratore deve dimostrare con “ragionevole certezza” i comportamenti vessatori aziendali (documenti, testimoni) e il legame clinico diretto con il disturbo psichico.
6. Conclusioni: L’Importanza di una Tutela Legale Tempestiva
Affrontare il complesso iter burocratico e medico-legale descritto in questa guida richiede non solo una profonda conoscenza della normativa previdenziale, ma anche una scrupolosa attenzione ai dettagli clinici e processuali. Come abbiamo analizzato, la corretta gestione dei termini perentori di denuncia e la tempestiva raccolta del quadro probatorio sono elementi determinanti. In un sistema giurisprudenziale in cui l’onere della prova può variare radicalmente a seconda della patologia, affidarsi tempestivamente a professionisti qualificati è il passo più sicuro per portare a compimento in modo efficace l’iter per il riconoscimento della malattia professionale INAIL. Un supporto legale specializzato permette di evitare decadenze fatali, di interloquire alla pari con l’Istituto e di garantire al lavoratore la massima tutela possibile del proprio diritto costituzionale alla salute e al giusto ristoro economico.
7. Domande Frequenti (FAQ)
Hai contratto una patologia a causa del lavoro?
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