Terzo Trasportato Art 141 Codice Assicurazioni: Risarcimento

Se ti sei trovato coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiavi come passeggero a bordo dell’auto di un amico, di un familiare o di un collega di lavoro, ti sarai certamente chiesto a chi rivolgerti per ottenere il risarcimento dei danni fisici e materiali subiti. Quando le dinamiche dello scontro sono controverse e i conducenti si rinfacciano reciprocamente la colpa, il rischio maggiore per te è quello di rimanere bloccato in estenuanti perizie e lunghe controversie prima di vedere liquidato il dovuto.

Nel nostro ordinamento giuridico, chi viaggia come passeggero gode di una posizione di tutela privilegiata e rafforzata. Il legislatore italiano, all’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. n. 209/2005), ha stabilito il principio secondo cui la vittima deve essere risarcita prima di ogni altra valutazione di merito (vulneratus ante omnia reficiendus), consentendoti di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente all’assicurazione dell’auto su cui viaggiavi, a prescindere da chi abbia torto tra i conducenti.

In questa guida analizziamo nel dettaglio come funziona la procedura per il terzo trasportato art 141 codice assicurazioni, quali sono i presupposti fissati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, cosa rientra nella nozione di caso fortuito, come quantificare il danno biologico e quali passi pratici devi compiere per ottenere il massimo indennizzo senza ritardi.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Azione Diretta verso l’Assicuratore del Vettore: Il passeggero danneggiato richiede il risarcimento direttamente all’assicurazione dell’auto su cui viaggiava, senza dover attendere che si accerti chi ha torto o chi ha ragione.
  • Requisito dei Due Veicoli Coinvolti: L’art. 141 si applica quando nell’incidente sono coinvolti almeno due veicoli (anche senza scontro fisico diretto); per i sinistri a veicolo singolo opera invece l’art. 144 cod. ass.
  • Nozione Ristretta di Caso Fortuito: L’unica esimente per l’assicuratore sono gli eventi naturali o umani del tutto estranei alla circolazione; la colpa dell’altro conducente non esclude l’obbligo di pagare il passeggero.
  • Onere Probatorio Semplificato: Al terzo trasportato basta provare di essere stato a bordo del veicolo al momento dell’impatto, il danno patito e il nesso causale con il sinistro.

1. Che cos’è la tutela del terzo trasportato art 141 codice assicurazioni e come funziona l’azione diretta

Nel sistema della responsabilità civile automobilistica (RCA), la figura del terzo trasportato occupa una posizione di particolare favore. Chi viaggia a bordo di un veicolo in qualità di passeggero è un soggetto completamente estraneo alla conduzione del mezzo, il quale non ha alcun potere di controllo sulla circolazione stradale e subisce in via del tutto passiva le conseguenze dannose dello scontro. Per questa ragione, l’ordinamento giuridico adotta il principio di derivazione comunitaria vulneratus ante omnia reficiendus: la vittima deve essere risarcita prima di ogni altra valutazione di merito.

L’art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private disciplina espressamente il risarcimento del danno subito dal terzo trasportato art 141 codice assicurazioni, stabilendo che «salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro».

Questa norma introduce una procedura di liquidazione autonoma e diretta. Il passeggero non è costretto a ricostruire la dinamica dell’incidente, a individuare quale tra i guidatori abbia violato il codice della strada o a citare in giudizio più conducenti: la legge individua nell’assicuratore del vettore il referente economico primario e immediato per il ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.

1.1 Chi è considerato terzo trasportato nel sinistro stradale?

È considerato terzo trasportato qualsiasi persona che al momento del sinistro si trovi a bordo del veicolo a titolo di cortesia, contrattuale o lavorativo, purché sia persona diversa dal conducente materiale del mezzo.

La qualifica di terzo trasportato spetta a qualunque occupante dell’abitacolo o passeggero di un motoveicolo, a prescindere dal titolo per cui ha preso posto a bordo. Rientrano pienamente in questa categoria il trasportato a titolo di mera cortesia (l’amico o il conoscente a cui è stato offerto un passaggio), il trasportato a titolo oneroso (il cliente di un taxi, di un NCC o di un autobus) e il dipendente trasportato durante l’orario di lavoro per esigenze di servizio.

Anche il proprietario del veicolo, qualora al momento del sinistro viaggi a bordo come passeggero affidando la guida a un terzo soggetto, conserva la qualifica di terzo trasportato e ha diritto di agire nei confronti della propria compagnia assicuratrice per il ristoro delle lesioni personali subite. L’unico soggetto escluso dalla tutela dell’art. 141 cod. ass. è colui che si trovava fisicamente alla guida del mezzo al momento dell’impatto, per il quale valgono le ordinarie regole di responsabilità aquiliana.

Come ribadito dalla giurisprudenza consolidata, la qualità di trasportato è il presupposto di fatto costitutivo dell’azione: l’attore deve fornire la prova certa della propria presenza a bordo, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’ordinanza n. 8101 del 26 marzo 2024.

1.2 A quale compagnia assicurativa devi chiedere il risarcimento?

Devi inoltrare la richiesta di risarcimento direttamente all’impresa di assicurazione che copre la responsabilità civile del veicolo sul quale stavi viaggiando come passeggero al momento del sinistro.

L’azione diretta si esercita nei confronti dell’assicuratore del vettore (il veicolo ospitante). Questa scelta legislativa è finalizzata a semplificare radicalmente l’iter burocratico e contenzioso per il passeggero: invece di dover attendere i verbali delle autorità o le perizie cinematiche per capire se la colpa sia del guidatore della propria auto o di quello della vettura antagonista, il danneggiato si rivolge al garante assicurativo del mezzo su cui si trovava.

Una volta ricevuto il risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore, la compagnia che ha pagato ha diritto di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del conducente effettivamente responsabile del sinistro (art. 141, comma 4, cod. ass.). La ripartizione interna delle colpe e il rimborso delle somme anticipate avvengono esclusivamente tra le compagnie assicuratrici, senza arrecare alcun disturbo o ritardo al passeggero infortunato.

Come evidenziato dal Tribunale Civile di Pavia con la sentenza n. 101 del 26 gennaio 2022, l’assicuratore del vettore non può eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva sostenendo che il proprio assicurato non abbia alcuna colpa nello scontro: l’obbligo di risarcire il terzo trasportato sorge ex lege per il solo fatto del trasporto su un veicolo coinvolto nel sinistro.

2. I presupposti dell’art. 141 cod. ass. e il limite invalicabile del caso fortuito

Sebbene l’art. 141 cod. ass. delinei un canale privilegiato per il passeggero, l’applicazione concreta della norma è stata a lungo oggetto di vivaci dibattiti dottrinali e giurisprudenziali. I punti di maggiore attrito riguardavano l’applicabilità dell’azione ai sinistri con un solo veicolo e la corretta interpretazione della clausola di «salvezza del caso fortuito».

A dirimere in modo definitivo ogni contrasto interpretativo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la storica sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, la quale ha fissato le coordinate ermeneutiche vincolanti per tutti i giudici di merito.

La Suprema Corte ha stabilito che la speciale tutela dell’art. 141 cod. ass. opera come strumento aggiuntivo rispetto alle azioni ordinarie, strutturato sul meccanismo dell’anticipazione risarcitoria e della successiva rivalsa.

2.1 Quanti veicoli devono essere coinvolti per applicare l’art. 141?

Per applicare l’art. 141 cod. ass. è indispensabile che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, anche in assenza di un urto o di uno scontro materiale diretto tra di essi.

La presenza di almeno due veicoli è il presupposto logico e strutturale dell’azione diretta del terzo trasportato. Il meccanismo disegnato dalla legge si fonda infatti sulla coesistenza di due distinti centri di imputazione assicurativa: l’assicuratore del vettore che anticipa la liquidazione e l’assicuratore del veicolo antagonista contro cui esperire la rivalsa per la quota di responsabilità accertata.

Non è tuttavia necessario che i veicoli si siano fisicamente scontrati. Come precisato dal Tribunale Civile di Bari con la sentenza n. 3174 del 26 luglio 2023, la norma opera anche in presenza di sinistri senza collisione, nei quali la manovra repentina o irregolare di un secondo veicolo abbia costretto il conducente del vettore a una deviazione d’emergenza o a un impatto contro ostacoli fissi.

Se invece l’incidente vede coinvolto un unico veicolo (come nel caso di una fuoriuscita autonoma di strada o di ribaltamento solitario), l’art. 141 non trova applicazione. In tale eventualità, il passeggero deve agire con l’azione diretta ordinaria ex art. 144 cod. ass. contro l’assicurazione del proprio vettore, beneficiando della presunzione di colpa gravante sul conducente ex art. 2054, comma 1, c.c., come confermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’ordinanza n. 1044 del 12 gennaio 2024 e dal Tribunale Civile di Palmi con la sentenza n. 689 del 26 settembre 2023.

Focus Giurisprudenziale

La sentenza: Corte di Cassazione, n. 35318 del 30 novembre 2022

Il caso. Il coniuge di una passeggera deceduta a seguito dell’uscita autonoma di strada dell’autovettura da lui stesso condotta agiva in giudizio contro la compagnia assicuratrice del mezzo invocando l’art. 141 cod. ass. per ottenere il risarcimento del danno subito iure proprio. Nel sinistro non era coinvolto alcun altro veicolo e la responsabilità esclusiva del conducente emergeva dai rilievi di polizia.

La questione. L’azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cod. ass. è esperibile anche nei sinistri monoveicolo e in favore dei congiunti che agiscono iure proprio per danni da perdita del rapporto parentale?

La decisione della Corte. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno rigettato il ricorso, affermando che l’art. 141 cod. ass. richiede necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli e che la tutela speciale non si estende ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato, ferma restando l’esperibilità dell’art. 144 cod. ass.

Il principio di diritto. L’azione diretta ex art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni e mira ad assicurare una tutela rafforzata a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti. Tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur senza scontro materiale, realizzandosi mediante l’anticipazione del risarcimento e la successiva rivalsa. Nel sinistro con un solo veicolo l’azione compete esclusivamente ex art. 144 cod. ass. Il caso fortuito opponibile è circoscritto a fattori naturali o umani estranei alla circolazione, non coincidente con la colpa dell’altro conducente.

Cosa significa in pratica per te. Se subisci lesioni come passeggero in un incidente che ha coinvolto due o più auto, puoi chiedere i soldi direttamente all’assicurazione dell’auto su cui viaggiavi anche se il guidatore dell’altra auto è l’unico responsabile; se invece l’auto è uscita di strada da sola, devi agire con l’azione ordinaria ex art. 144 cod. ass.

2.2 Cosa si intende per caso fortuito secondo le Sezioni Unite?

Il caso fortuito che esonera l’assicuratore del vettore dal risarcire il passeggero consiste esclusivamente in fattori naturali o condotte umane imprevedibili del tutto estranee alla circolazione dei veicoli.

L’inciso iniziale dell’art. 141 cod. ass. fa salva l’ipotesi di «sinistro cagionato da caso fortuito». In passato, alcune compagnie assicurative sostenevano che la colpa esclusiva del terzo conducente antagonista (ad esempio una mancata precedenza a un incrocio) integrasse un caso fortuito idoneo a liberare l’assicuratore del vettore. Questa tesi avrebbe svuotato di significato l’intera tutela dell’art. 141, costringendo il passeggero a lunghe indagini sulla colpa.

Le Sezioni Unite hanno chiarito in modo inequivocabile che la condotta colposa dell’altro conducente non è caso fortuito. La nozione di fortuito rilevante ex art. 141 è limitata agli eventi naturali straordinari (un fulmine, una tromba d’aria improvvisa, una frana) o a fattori umani eccezionali ed estranei al traffico (un masso lanciato da un cavalcavia, un malore improvviso e imprevedibile che escluda la coscienza).

Come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza n. 33441 del 22 dicembre 2025 e dal Tribunale Civile di Torre Annunziata con la sentenza n. 184 del 23 gennaio 2025, l’azione diretta è pienamente ammissibile anche quando il passeggero allega nell’atto di citazione la colpa totale del veicolo antagonista: l’assicurazione del vettore deve risarcire il danno e far valere le proprie ragioni in sede di rivalsa.

Parimenti, il Tribunale Civile di Taranto, con la sentenza n. 1190 del 21 maggio 2025, ha confermato che lo scoppio di uno pneumatico o di un ruotino durante la marcia non integra gli estremi del caso fortuito liberatorio qualora concorra con l’impatto tra più veicoli, rigettando le eccezioni della compagnia.

Focus Giurisprudenziale

La sentenza: Corte di Cassazione, n. 33441 del 22 dicembre 2025

Il caso. Un terzo trasportato agiva in giudizio ex art. 141 cod. ass. contro l’assicuratore del vettore per ottenere il risarcimento delle lesioni subite in un incidente, dichiarando espressamente che la colpa esclusiva dello scontro apparteneva al veicolo antagonista. Il Tribunale d’appello dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che la colpa esclusiva del terzo integrasse il caso fortuito.

La questione. L’allegazione della responsabilità esclusiva del conducente del veicolo antagonista rende inammissibile l’azione diretta ex art. 141 cod. ass. integrando l’esimente del caso fortuito?

La decisione della Corte. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello con rinvio, ribadendo la piena ammissibilità dell’azione diretta verso l’assicuratore del vettore a prescindere dalle colpe dei conducenti.

Il principio di diritto. L’azione diretta conferita dall’art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 al terzo trasportato nei confronti dell’assicuratore del vettore è ammissibile sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti e anche quando venga allegata la responsabilità esclusiva del conducente antagonista. La nozione di caso fortuito riguarda esclusivamente l’incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando irrilevante la condotta colposa dell’altro guidatore.

Cosa significa in pratica per te. Non devi temere di perdere il diritto all’indennizzo rapido se l’altro automobilista ha commesso un’infrazione gravissima: la compagnia della macchina su cui viaggiavi è tenuta per legge a pagarti, rivalendosi poi per l’intero importo sull’assicurazione del responsabile.

3. Quali danni spettano al passeggero e la procedura di liquidazione

La tutela prevista dall’art. 141 cod. ass. garantisce il ristoro integrale di tutti i pregiudizi subiti dal passeggero a causa del sinistro stradale, entro il limite del massimale minimo di legge di cui all’art. 128 cod. ass. (attualmente pari a oltre 6 milioni di euro per danni alla persona e oltre 1,3 milioni di euro per danni alle cose).

Il risarcimento copre l’intero spettro delle conseguenze dannose patrimoniali e non patrimoniali, offrendo una protezione economica omnicomprensiva.

Qualora il risarcimento complessivo ecceda il massimale minimo di legge del vettore, il trasportato conserva la facoltà di richiedere l’eccedenza all’assicuratore del responsabile civile ai sensi dell’art. 141, comma 3, cod. ass., coordinandosi con la disciplina del massimale e del concorso di creditori ex art. 140 cod. ass., come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza n. 27075 del 14 settembre 2022.

3.1 Quali voci di danno patrimoniale e non patrimoniale vengono risarcite?

Al terzo trasportato spetta il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo, del danno morale da sofferenza soggettiva, del danno patrimoniale emergente e del lucro cessante.

Il danno non patrimoniale comprende in primo luogo il danno biologico, inteso come lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale. Per le lesioni di lieve entità (micropermanenti fino a 9 punti di invalidità) la liquidazione avviene secondo le tabelle ministeriali di cui all’art. 139 cod. ass., mentre per le lesioni di non lieve entità (macropermanenti dal 10% al 100%) si applicano i criteri delle Tabelle del Tribunale di Milano o di Roma.

Accanto al danno biologico, il passeggero ha diritto alla liquidazione della sofferenza interiore (danno morale) e alla personalizzazione del danno in presenza di conseguenze straordinarie sulle proprie abitudini di vita. Come evidenziato dal Tribunale Civile di Napoli con la sentenza n. 9891 del 30 ottobre 2025, per ottenere la personalizzazione o il risarcimento di ripercussioni esistenziali specifiche occorre un’allegazione puntuale e circostanziata dei fatti.

Sul fronte del danno patrimoniale, vengono rimborsate tutte le spese mediche e terapeutiche documentate (visite specialistiche, esami diagnostici, farmaci, fisioterapia, ticket), le spese di trasporto e i danni materiali agli oggetti personali indossati o trasportati (abbigliamento, occhiali, smartphone). Se le lesioni hanno causato un’inabilità lavorativa con contrazione dei ricavi, spetta altresì il lucro cessante da perdita della capacità lavorativa specifica.

3.2 Cosa succede se il veicolo antagonista non è assicurato o fugge?

Se l’altro veicolo coinvolto nel sinistro non è assicurato o si dà alla fuga senza essere identificato, l’art. 141 cod. ass. resta pienamente applicabile e la compagnia del vettore deve risarcirti.

Uno dei vantaggi più significativi dell’art. 141 cod. ass. risiede nella sua efficacia protettiva anche nelle situazioni di illegalità o clandestinità dell’altro mezzo. Se la vettura con cui si è verificato l’incidente risulta sprovvista di polizza RCA obbligatoria o se il conducente scappa rendendosi irreperibile, il passeggero non è costretto ad attivare la complessa procedura contro il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Il terzo trasportato può agire direttamente e con la massima celerità contro la compagnia assicuratrice del veicolo su cui si trovava. Sarà poi quest’ultima, una volta liquidato il danno, a esercitare l’azione di rivalsa nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia ex art. 283 cod. ass.

Come confermato dal Tribunale Civile di Nola con la sentenza n. 1223 del 26 marzo 2026, l’assenza di copertura assicurativa del veicolo antagonista non determina alcuna inammissibilità della domanda del terzo trasportato, garantendo la totale intangibilità del suo diritto all’indennizzo.

Focus Giurisprudenziale

La sentenza: Tribunale Civile di Nola, n. 1223 del 26 marzo 2026

Il caso. Un terzo trasportato a bordo di un veicolo regolarmente assicurato conveniva in giudizio il vettore e la sua compagnia ex art. 141 cod. ass. per ottenere il ristoro delle lesioni riportate in un sinistro stradale. Il veicolo antagonista che aveva causato l’incidente violando la precedenza risultava privo di assicurazione RCA. Il Giudice di Pace rigettava la domanda ritenendo inapplicabile l’art. 141 cod. ass. per assenza di polizza sul mezzo antagonista. Il passeggero proponeva appello.

La questione. L’azione diretta ex art. 141 cod. ass. è esperibile dal terzo trasportato anche quando il veicolo del presunto responsabile civile è privo di copertura assicurativa?

La decisione della Corte. Il Tribunale Civile di Nola ha accolto integralmente l’appello, riformando la sentenza di primo grado e condannando l’assicuratore del vettore al risarcimento di tutti i danni in favore del passeggero, oltre alle spese legali del doppio grado.

Il principio di diritto. In tema di azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni Private, l’assenza di copertura assicurativa del veicolo antagonista non determina l’inammissibilità della domanda. Il requisito del coinvolgimento di almeno due veicoli non esige che entrambi siano assicurati, potendo operare il meccanismo di rivalsa nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ex art. 283 cod. ass. L’onere probatorio del trasportato si limita alla prova della presenza a bordo e del danno patito per effetto del sinistro.

Cosa significa in pratica per te. Se sei passeggero su un’auto e vieni tamponato da un’auto non assicurata o da un pirata della strada, non devi attendere i tempi lunghi del Fondo Vittime della Strada: vieni liquidato direttamente dalla compagnia dell’auto su cui viaggiavi.

Elemento Distintivo Azione Diretta ex Art. 141 Cod. Ass. Azione Ordinaria ex Art. 144 Cod. Ass.
Soggetto Passivo (Compagnia Convenuta) Impresa di assicurazione del veicolo vettore (vettura ospitante) Impresa di assicurazione del veicolo responsabile civile (danneggiante)
Accertamento della Responsabilità Del tutto irrilevante ai fini del pagamento del passeggero Necessario per accertare la colpa e la quota di risarcimento
Presupposto Oggettivo del Sinistro Coinvolgimento di almeno due veicoli (con o senza collisione) Applicabile a qualsiasi sinistro (inclusi i sinistri monoveicolo)
Unica Eccezione Opponibile Solo caso fortuito da cause naturali o umane estranee al traffico Prova liberatoria ex art. 2054 c.c., colpa esclusiva o concorso
Litisconsorzio Necessario Assicuratore del vettore + Proprietario del veicolo vettore Assicuratore del responsabile + Proprietario del mezzo responsabile

4. Come richiedere il risarcimento e quali prove presentare

Per avviare correttamente la procedura di indennizzo per il terzo trasportato art 141 codice assicurazioni ed evitare eccezioni di improcedibilità da parte della compagnia assicuratrice, è essenziale rispettare le scansioni formali previste dal Codice delle Assicurazioni e predisporre un fascicolo probatorio accurato.

La procedura si articola in una fase stragiudiziale obbligatoria di messa in mora e, qualora l’offerta non sia congrua o venga ingiustamente negata, nella successiva fase giudiziale dinanzi al Giudice di Pace o al Tribunale competente per valore.

4.1 Qual è l’onere della prova a carico del terzo trasportato?

L’onere della prova a carico del terzo trasportato comprende esclusivamente la dimostrazione di essere stato a bordo del veicolo al momento del sinistro, l’accadimento dell’incidente e il nesso causale con le lesioni.

Il regime probatorio dell’art. 141 cod. ass. è di straordinario favore per il danneggiato. Il passeggero non ha l’onere di provare chi abbia torto, né di ricostruire le velocità dei mezzi, le precedenze o i punti d’urto sulla carreggiata.

Come chiarito dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’ordinanza n. 9240 del 22 marzo 2022 e dal Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere con la sentenza n. 3617 del 3 ottobre 2023, gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria che devi provare sono tre:

  1. La presenza a bordo: attestata dal verbale redatto dalle forze dell’ordine intervenute sul posto (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale), dal modulo CAI/CID firmato dai conducenti o dalle dichiarazioni testimoniali concordi;
  2. Il verificarsi del sinistro: con il coinvolgimento di almeno un secondo veicolo;
  3. Il danno e il nesso causale: certificato dal verbale di pronto soccorso redatto nell’immediatezza del fatto e dalla successiva documentazione clinica continua fino alla perizia medico-legale di parte.

Spetta invece integralmente all’assicuratore del vettore l’onere di provare l’eventuale caso fortuito per sottrarsi al risarcimento.

4.2 Come inviare la richiesta di risarcimento ex art. 148 cod. ass.?

La richiesta va inviata mediante PEC o raccomandata A/R all’assicuratore del vettore e, per conoscenza, all’assicuratore del veicolo antagonista, contenente tutti gli elementi indicati dall’art. 148 cod. ass.

La lettera di messa in mora deve contenere:

  • Le generalità complete del terzo trasportato, il codice fiscale e la residenza;
  • La data, il luogo, l’ora e la descrizione sommaria del sinistro con indicazione delle targhe dei veicoli coinvolti;
  • La dichiarazione di essere stato trasportato a bordo del veicolo assicurato con la compagnia destinataria;
  • La descrizione delle lesioni fisiche subite, con allegazione del certificato di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (o certificazione medica in corso di cura);
  • L’indicazione del reddito e dell’attività lavorativa svolta (per il danno patrimoniale);
  • L’attestazione della spettanza o meno di prestazioni previdenziali (INAIL o assicurazioni sociali private);
  • L’indicazione dei giorni e degli orari in cui il danneggiato si rende disponibile per essere sottoposto a visita medico-legale da parte del fiduciario della compagnia.

Ai sensi dell’art. 148 cod. ass., l’assicuratore ha a disposizione 90 giorni dal ricevimento della richiesta completa per danni alla persona (ridotti a 60 giorni per i soli danni a cose o 30 giorni in caso di CID a doppia firma) per formulare un’offerta risarcitoria congrua o comunicare i motivi per cui non ritiene di fare offerta. Solo decorso inutilmente tale termine o a fronte di un’offerta non accettata, diventa possibile instaurare la causa giudiziale previa negoziazione assistita obbligatoria.

Nel giudizio risarcitorio, come statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’ordinanza n. 27078 del 14 settembre 2022, è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo su cui il passeggero viaggiava, la cui citazione in causa è inderogabile a pena di nullità insanabile.

1. Raccolta Prove

Acquisisci verbale delle Forze dell’Ordine, CAI, foto dello scontro e referti del Pronto Soccorso.

2. Richiesta ex Art. 148

Invia PEC completa di certificato medico di chiusura cure e disponibilità a visita medico-legale.

3. Visita Medico-Legale

Sottoponiti a visita con il medico fiduciario dell’assicurazione, assistito da un medico-legale di parte.

4. Liquidazione o Causa

Incassa l’offerta o avvia la negoziazione assistita e il giudizio citando assicuratore e proprietario.

5. Conclusioni: come tutelare i tuoi diritti dopo un sinistro da passeggero

La disciplina del terzo trasportato art 141 codice assicurazioni costituisce una conquista fondamentale di tutela per i cittadini, eliminando le incertezze e le lungaggini tipiche delle liti sulla responsabilità dei conducenti. Sapere di poter contare sull’assicurazione del veicolo vettore come interlocutore unico e obbligato per legge offre una sicurezza economica impareggiabile.

Tuttavia, per non incorrere in decadenze, contestazioni sull’entità delle lesioni o offerte risarcitorie al ribasso, è fondamentale gestire ogni fase con il massimo rigore tecnico: dalla redazione formale della messa in mora alla quantificazione puntuale del danno biologico attraverso una perizia medico-legale specialistica.

Se sei rimasto ferito in un incidente stradale mentre viaggiavi come passeggero, affidarsi a una consulenza legale qualificata ti consentirà di interloquire con fermezza con le compagnie assicuratrici, massimizzare il valore del risarcimento dovuto e ottenere la liquidazione in tempi certi e garantiti.

Domande Frequenti (FAQ)

Posso chiedere il risarcimento se chi guidava l’auto era mio amico o parente?
Cosa succede se il conducente della mia auto ha il 100% di colpa?
Cosa succede se non indossavo la cintura di sicurezza o il casco?
Posso scegliere di fare causa direttamente all’altro veicolo?
Qual è il termine di prescrizione per il risarcimento del terzo trasportato?
Cosa accade se l’auto esce di strada da sola senza altri veicoli?
L’assicurazione deve rimborsare anche le spese mediche e di fisioterapia?
Le spese legali dell’avvocato sono a carico dell’assicurazione?

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di Riferimento

  • Art. 141 D.Lgs. 209/2005 (Codice Assicurazioni): Risarcimento del terzo trasportato — azione diretta nei confronti dell’assicuratore del vettore a prescindere dall’accertamento delle responsabilità (Normattiva).
  • Art. 144 D.Lgs. 209/2005 (Codice Assicurazioni): Azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore del responsabile civile e litisconsorzio necessario del proprietario (Normattiva).
  • Art. 148 D.Lgs. 209/2005 (Codice Assicurazioni): Procedura di risarcimento e termini obbligatori per la formulazione dell’offerta economica (Normattiva).
  • Art. 2054 Codice Civile: Presunzione di colpa nella circolazione dei veicoli e prova liberatoria del caso fortuito (Normattiva).
  • Art. 283 D.Lgs. 209/2005 (Codice Assicurazioni): Intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada in caso di veicoli non identificati o privi di copertura assicurativa (Normattiva).

Giurisprudenza Citata e Precedenti di Merito

  • Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022: Principio nomofilattico sulla tutela rafforzata ex art. 141 cod. ass., presupposto del coinvolgimento di almeno due veicoli, esclusione della colpa dell’altro conducente dal caso fortuito e inapplicabilità ai sinistri a veicolo singolo.
  • Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 33441 del 22 dicembre 2025: Ammissibilità dell’azione diretta verso l’assicuratore del vettore anche a fronte dell’allegazione della colpa esclusiva del veicolo antagonista e riparto dell’onere probatorio.
  • Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 1044 del 12 gennaio 2024: Distinzione tra art. 141 cod. ass. e azione ordinaria ex art. 144 cod. ass. con presunzione di colpa ex art. 2054, comma 1, c.c. per incidenti monoveicolo.
  • Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 8101 del 26 marzo 2024: Regole sul litisconsorzio necessario e prova della qualità di trasportato a bordo del mezzo assicurato.
  • Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 27078 del 14 settembre 2022: Nullità dell’intero giudizio per mancata citazione del proprietario del veicolo assicurato quale litisconsorte necessario.
  • Corte di Cassazione, Sez. III Civile, ordinanza n. 9240 del 22 marzo 2022: Oggetto dell’onere della prova a carico del trasportato (presenza a bordo, sinistro e lesioni).
  • Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza n. 27075 del 14 settembre 2022: Coordinamento tra l’azione di rivalsa dell’assicuratore del vettore e i limiti del massimale di polizza ex art. 140 cod. ass.
  • Tribunale Civile di Nola, sentenza n. 1223 del 26 marzo 2026: Piena operatività dell’azione ex art. 141 cod. ass. anche se il veicolo antagonista è privo di assicurazione o non identificato con rivalsa verso il Fondo Vittime della Strada.
  • Tribunale Civile di Torre Annunziata, sentenza n. 184 del 23 gennaio 2025: Inconfigurabilità del caso fortuito per colpa dell’altro conducente e requisiti per la ripetizione delle spese legali stragiudiziali.
  • Tribunale Civile di Napoli, sentenza n. 9891 del 30 ottobre 2025: Requisiti formali e sostanziali della messa in mora stragiudiziale ex art. 148 cod. ass. e criteri di personalizzazione del danno biologico.
  • Tribunale Civile di Taranto, sentenza n. 1190 del 21 maggio 2025: Principio vulneratus ante omnia reficiendus e rigetto dell’eccezione di caso fortuito per scoppio ruotino in caso di collisione pluriveicolare.
  • Tribunale Civile di Santa Maria Capua Vetere, sentenza n. 3617 del 3 ottobre 2023: Vizio di ultrapetizione del giudice che accerti la responsabilità esclusiva del vettore nel giudizio introdotto dal passeggero.
  • Tribunale Civile di Palmi, sentenza n. 689 del 26 settembre 2023: Riqualificazione officiosa della domanda risarcitoria da art. 141 ad art. 144 cod. ass. per sinistro con un solo mezzo coinvolto.
  • Tribunale Civile di Bari, sentenza n. 3174 del 26 luglio 2023: Necessità imprescindibile del coinvolgimento di almeno due veicoli per l’operatività del meccanismo di rivalsa.
  • Tribunale Civile di Pavia, sentenza n. 101 del 26 gennaio 2022: Piena legittimazione passiva dell’assicuratore del vettore anche in totale assenza di colpa del conducente ospitante.

A cura di:

Avv. Bruno Taverniti

Avvocato presso lo Studio Legale Moscarini, esperto in Diritto delle Assicurazioni, Responsabilità Civile da Circolazione Stradale e Risarcimento del Danno alla Persona, con consolidata esperienza nella gestione stragiudiziale e giudiziale di sinistri complessi e contenziosi assicurativi.