Diritto all’oblio e deindicizzazione: criteri della Cassazione

Se digitando il tuo nome e cognome su un motore di ricerca compaiono articoli di cronaca relativi a vicende giudiziarie ormai concluse o a fatti risalenti nel tempo che danneggiano ingiustamente la tua reputazione personale e professionale, ti trovi di fronte al complesso tema del diritto all’oblio e deindicizzazione. Nella società dell’informazione globale, la rete internet possiede una memoria potenzialmente infinita e indelebile, capace di cristallizzare l’immagine di una persona in un singolo episodio del passato e di riproporla senza limiti temporali a chiunque effettui una rapida ricerca sul web.

Questa costante reperibilità digitale genera un inevitabile conflitto tra diritti costituzionali di primario rilievo: da un lato, la tutela della dignità, della riservatezza e dell’identità personale del singolo cittadino (artt. 2 e 3 Cost.); dall’altro, la libertà di manifestazione del pensiero, il diritto di cronaca giornalistica e l’interesse della collettività a conservare la memoria storica dei fatti di rilevanza pubblica (art. 21 Cost.). Per risolvere questa tensione, il legislatore europeo e la giurisprudenza della Corte di Cassazione hanno elaborato specifici criteri di bilanciamento che non impongono la cancellazione indiscriminata della storia, ma offrono strumenti mirati di tutela.

In questa guida approfondita esaminiamo in modo chiaro e operativo come funzionano le tutele previste dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), quali sono i presupposti fissati dalla Suprema Corte per ottenere la rimozione dei link dai motori di ricerca, cosa prevede l’art. 64-ter introdotto dalla Riforma Cartabia per chi è stato assolto o archiviato e quali adempimenti processuali devi compiere per tutelare efficacemente la tua identità digitale senza commettere errori fatali.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Natura del diritto all’oblio: Non consiste nella cancellazione assoluta o nella censura della memoria storica, ma nel diritto a non rimanere esposti a tempo indeterminato a una rappresentazione non più attuale della propria persona («biografia telematica»).
  • Meccanismo della deindicizzazione: Si attua dissociando il nome e cognome dell’interessato dai risultati forniti dai motori di ricerca (right not to be found easily). La notizia rimane presente sul sito sorgente o nell’archivio storico del giornale.
  • Riforma Cartabia (art. 64-ter disp. att. c.p.p.): Chi ottiene una sentenza di proscioglimento o un decreto di archiviazione ha diritto a richiedere alla cancelleria del giudice un’apposita attestazione che costituisce titolo formale per richiedere la deindicizzazione a Google.
  • Requisito processuale a pena di nullità: Qualsiasi diffida stragiudiziale o ricorso giudiziario contro i motori di ricerca deve obbligatoriamente indicare gli specifici indirizzi telematici (URL) da rimuovere, a pena di totale nullità dell’atto.

1. Cos’è il diritto all’oblio e deindicizzazione: il quadro normativo

La tutela della persona nella società contemporanea non può prescindere dalla gestione dei dati che la riguardano nello spazio digitale. Quando un fatto di cronaca viene pubblicato sui media, la sua divulgazione originaria è pienamente legittima se rispetta i tradizionali canoni del diritto di cronaca: la verità oggettiva del fatto, l’utilità sociale dell’informazione e la continenza formale dell’esposizione. Tuttavia, il trascorrere del tempo trasforma radicalmente il valore di quella notizia, facendo emergere l’esigenza di proteggere il percorso di vita e la reputazione dell’individuo.

1.1 Qual è la differenza tra diritto all’oblio e diritto alla riservatezza?

Il diritto alla riservatezza protegge la sfera intima e i fatti privati dalla curiosità altrui, mentre il diritto all’oblio tutela l’evoluzione dell’identità personale impedendo che vicende del passato continuino a definire ingiustamente il presente. Si tratta di due prerogative distinte, benché entrambe radicate negli articoli 2 e 3 della Costituzione e negli articoli 7 e 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Mentre la riservatezza tradizionale opera in chiave statica (mantenere il riserbo su vicende che non sono mai state legittimamente divulgate), l’oblio digitale si muove in una prospettiva marcatamente dinamica ed evolutiva. Esso presuppone che una notizia sia stata in origine lecitamente diffusa nell’esercizio della cronaca, ma che, per effetto del decorso del tempo, abbia progressivamente esaurito la propria funzione informativa. In tale scenario, l’individuo ha il diritto a non rimanere incatenato a tempo indeterminato a una biografia telematica inattuale e lesiva della propria immagine sociale.

L’articolo 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ha disciplinato espressamente questo istituto qualificandolo come «diritto alla cancellazione» (o diritto all’oblio), stabilendo che l’interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione o la limitazione dei dati quando questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o quando non sussista più alcun legittimo interesse prevalente al trattamento.

Focus Normativo — L’Articolo 17 del GDPR e l’Articolo 21 della Costituzione

L’art. 17 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) riconosce all’interessato il diritto alla cancellazione dei propri dati personali («diritto all’oblio») quando i dati non siano più necessari per le finalità originarie o quando venga revocato il consenso. Il paragrafo 3 dello stesso articolo stabilisce tuttavia che tale diritto non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione (tutelato in Italia dall’art. 21 Cost.) ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

1.2 Quando la rievocazione storica viola il diritto alla reputazione?

La rievocazione storica viola la reputazione quando divulga a distanza di molti anni i dati anagrafici e identificativi dei protagonisti senza che sussista un interesse pubblico attuale e concreto alla loro menzione. A chiarire questo fondamentale principio sono state le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la celebre sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019.

Le Sezioni Unite hanno operato una netta demarcazione concettuale tra il diritto di cronaca in senso stretto (che presuppone l’attualità del fatto e giustifica la piena identificazione dei soggetti coinvolti) e la successiva attività di rievocazione storiografica o divulgativa. Quando una testata giornalistica decide di riproporre vicende drammatiche o procedimenti penali risalenti a decenni prima nell’ambito di rubriche retrospettive, l’iniziativa editoriale è certamente lecita sul piano generale ex art. 21 Cost., ma deve svolgersi, di regola, in forma anonima.

L’interesse della collettività a conoscere un fatto del passato o ad approfondire una vicenda storica non implica affatto l’interesse a conoscere l’identità attuale del soggetto che quel fatto ha compiuto, specialmente se la persona ha espiato la propria pena e ha intrapreso un positivo percorso di reinserimento sociale e professionale. La menzione esplicita del nome e cognome torna ad essere legittima soltanto qualora il protagonista rivesta oggi un ruolo pubblico di primo piano (es. un esponente politico, un magistrato, un dirigente di alto livello) o qualora un evento recente abbia rinnovato in modo diretto e oggettivo l’attualità della notizia storica.

Focus Giurisprudenziale — Rievocazione storica, tutela dell’onore e divieto di identificazione nominale

La sentenza: Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 19681 del 22 luglio 2019

Il caso. Un cittadino, condannato per un delitto passionale commesso ventisette anni prima, dopo aver scontato dodici anni di reclusione e aver ricostruito la propria vita sociale e lavorativa come artigiano, citava in giudizio un quotidiano per la pubblicazione di un articolo che rievocava dettagliatamente l’omicidio indicando espressamente le sue generalità all’interno di una rubrica settimanale di fatti storici della città.

La questione. Se la ripubblicazione retrospettiva a distanza di decenni costituisca legittimo esercizio del diritto di cronaca o se integri una violazione del diritto all’oblio che impone l’anonimizzazione del protagonista.

La decisione della Corte. Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso, cassando la sentenza d’appello e statuendo che la rievocazione storica non gode della medesima latitudine del diritto di cronaca e deve avvenire di norma senza l’indicazione dei nomi dei protagonisti.

Il principio di diritto. In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza, nella forma del diritto all’oblio, e rievocazione storica, la riproposizione di notizie del passato non costituisce esercizio del diritto di cronaca; la menzione degli elementi identificativi è lecita solo in presenza di un attuale interesse pubblico legato al ruolo pubblico del soggetto o a fatti sopravvenuti che rinnovino la notizia, dovendo altrimenti prevalere il diritto dell’interessato a non vedere lesa la propria dignità.

Cosa significa in pratica per te. Nessun giornale o sito web può ripubblicare impunemente vecchie notizie giudiziarie indicando il tuo nome per scopi di archivio o curiosità storica se non ricopri cariche pubbliche e se la vicenda non presenta una rinnovata attualità sociale.

Il Ciclo di Vita di una Notizia: Dalla Cronaca all’Oblio Digitale

1

Fase della Cronaca Immediata (Giorno 0 – Pochi Mesi)

Prevale incondizionatamente il diritto di cronaca ex art. 21 Cost. Sussiste il pieno interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e all’identificazione dei soggetti coinvolti.

2

Fase della Sedimentazione e Archiviazione (1 – 5 Anni)

L’interesse di cronaca sfuma verso la finalità documentaristica. L’articolo rimane legittimamente online negli archivi dei giornali, ma sorge il dovere di aggiornare gli esiti favorevoli.

3

Fase dell’Oblio e Deindicizzazione (Oltre 5 – 10 Anni)

Il diritto all’oblio prevale sull’accesso generalizzato. Scatta il diritto alla deindicizzazione dai motori di ricerca (right not to be found easily), salvo ruoli pubblici rilevanti.

4

Rievocazione Storica a Lungo Termine

Se la vicenda viene nuovamente raccontata come fatto storico (Cass. SS.UU. 19681/2019), sussiste l’obbligo inderogabile di omettere il nome e i dati identificativi del protagonista.

2. La deindicizzazione dai motori di ricerca: funzionamento e presupposti

Nel mondo del web, la modalità principale con cui le persone accedono alle informazioni non è la consultazione diretta degli archivi dei singoli quotidiani, bensì la ricerca per parole chiave sui motori generalisti come Google o Bing. È proprio in questo snodo tecnologico che il bilanciamento giuridico assume la sua configurazione più moderna ed efficace.

2.1 Come opera la deindicizzazione rispetto alla cancellazione della notizia?

La deindicizzazione dissocia il nome e cognome dell’interessato dai risultati forniti dal motore di ricerca, lasciando l’articolo intatto sul sito sorgente ma impedendo che emerga digitando le generalità della persona. Questo meccanismo realizza quello che la giurisprudenza di legittimità ha felicemente battezzato come il right not to be found easily (diritto a non essere reperiti agevolmente in rete).

Con l’ordinanza n. 9147 del 19 maggio 2020 e la sentenza n. 36021 del 27 dicembre 2023, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che la deindicizzazione rappresenta il vero punto di equilibrio tra il diritto all’oblio e la tutela costituzionale dell’archivio storico giornalistico. Se un giudice ordinasse la cancellazione fisica dell’articolo dal database del giornale, verrebbe sacrificata in modo sproporzionato la memoria storica e la libertà di espressione ex art. 21 Cost.

Al contrario, deindicizzando la pagina web dai motori generalisti, si impedisce l’accesso casuale e indiscriminato di chi digita il nome del soggetto per futili motivi o per curiosità personale. L’articolo resta comunque conservato nell’archivio storico della testata ed è consultabile da studiosi, storici o giornalisti che effettuino ricerche mirate per data, argomento o all’interno del motore interno del giornale stesso. In tal modo, il gestore del motore di ricerca (qualificato dalla Corte di Giustizia UE come titolare autonomo del trattamento nel caso Google Spain) deve garantire il rispetto della privacy senza compromettere l’integrità dell’informazione sorgente.

In questo scenario, gli strumenti posti a presidio del diritto all’oblio e deindicizzazione consentono di ripristinare il corretto allineamento tra la tua immagine pubblica e la realtà attuale, evitando che la memoria digitale si trasformi in una condanna perpetua e ingiustificata.

Focus Giurisprudenziale — Deindicizzazione dai motori di ricerca vs cancellazione dall’archivio storico

La sentenza: Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 9147 del 19 maggio 2020

Il caso. Un amministratore di società, che aveva patteggiato una pena per reati societari quasi due anni prima, agiva in giudizio contro una testata online chiedendo l’integrale cancellazione dell’articolo relativo alla vicenda dal database del giornale poiché appariva tra i primi risultati su Google.

La questione. Se il soggetto protagonista di una vicenda giudiziaria possa esigere la cancellazione materiale dell’articolo dall’archivio online della testata o se la tutela debba limitarsi alla deindicizzazione dai motori di ricerca.

La decisione della Corte. La Suprema Corte ha cassato la sentenza del Tribunale che aveva ordinato la cancellazione dell’articolo, affermando che l’archivio digitale gode di protezione costituzionale per finalità documentaristiche e che il rimedio corretto è unicamente la deindicizzazione dai motori di ricerca generali.

Il principio di diritto. L’archivio online di un giornale risponde a un pubblico interesse storico e documentaristico e non può essere oggetto di cancellazione; quando l’accesso generalizzato tramite motori di ricerca lede il diritto all’oblio, il rimedio appropriato all’esito del bilanciamento è la deindicizzazione dell’URL dai motori di ricerca generali e non l’eliminazione della notizia dall’archivio.

Cosa significa in pratica per te. Non puoi pretendere che un giornale cancelli la storia dal proprio archivio storico, ma hai il pieno diritto di pretendere che Google scolleghi il tuo nome da quell’articolo affinché non compaia più nelle ricerche sul tuo conto.

2.2 La deindicizzazione può essere estesa alle versioni extraeuropee dei motori?

Sì, le autorità giudiziarie e il Garante Privacy italiani possono ordinare la deindicizzazione globale anche sulle estensioni extraeuropee del motore di ricerca se l’interessato risiede o lavora all’estero. Questo principio di portata storica è stato sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 34658 del 24 novembre 2022.

La questione dei confini territoriali della deindicizzazione era stata affrontata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza Google c. CNIL (causa C-507/17) del 24 settembre 2019. In quella sede, i giudici di Lussemburgo avevano statuito che il GDPR impone al motore di ricerca di deindicizzare i link su tutte le versioni corrispondenti agli Stati membri dell’Unione europea e di adottare misure efficaci di geoblocking per gli utenti che si connettono dal territorio UE, lasciando tuttavia ai singoli ordinamenti nazionali la facoltà di ordinare misure ad efficacia extraterritoriale globale.

Recependo tale apertura sovranazionale, la Cassazione italiana ha stabilito che, qualora il richiedente dimostri di avere interessi personali, professionali o commerciali radicati al di fuori dell’Unione Europea (ad esempio un manager che opera in Medio Oriente, Asia o nelle Americhe), la deindicizzazione limitata alle sole versioni europee (come google.it o google.fr) risulterebbe inefficace. In tali circostanze, l’ordine di rimozione deve estendersi a tutte le estensioni mondiali del motore di ricerca (compreso google.com) per assicurare una protezione effettiva e integrale della dignità della persona.

Focus Giurisprudenziale — Deindicizzazione extraterritoriale e ordine globale del Garante Privacy

La sentenza: Corte di Cassazione, Sezione I Civile, n. 34658 del 24 novembre 2022

Il caso. Un dirigente d’azienda italiano, operante stabilmente fuori dai confini europei nell’intermediazione di progetti industriali internazionali, otteneva dal Garante Privacy un ordine di deindicizzazione rivolto a Google su notizie giudiziarie archiviate. Google impugnava il provvedimento contestando l’ordine di deindicizzazione sulle versioni extraeuropee del motore.

La questione. Se il giudice o l’Autorità Garante italiana possano imporre al motore di ricerca una deindicizzazione con portata geografica mondiale.

La decisione della Corte. La Cassazione ha respinto le doglianze del motore di ricerca, confermando la piena legittimità dell’ordine di deindicizzazione esteso a tutte le versioni mondiali, europee ed extraeuropee.

Il principio di diritto. In tema di trattamento dei dati personali e diritto all’oblio, le autorità italiane possono ordinare al gestore del motore di ricerca una deindicizzazione globale su tutte le versioni extraeuropee, previo bilanciamento con la libertà d’informazione secondo gli standard costituzionali interni, allorché l’interessato alleghi e giustifichi di svolgere la propria attività professionale o risiedere fuori dall’Europa.

Cosa significa in pratica per te. Se la tua attività professionale o la tua vita privata si svolge a livello internazionale, puoi ottenere la rimozione dei link pregiudizievoli anche dalle versioni globali di Google consultate all’estero.

Cancellazione dalla Fonte vs Deindicizzazione vs Aggiornamento

Tipologia di Rimedio Soggetto Destinatario Effetto Pratico e Giuridico Presupposti Applicativi
Cancellazione alla Fonte Editore del sito / Testata giornalistica Eliminazione materiale e definitiva dell’articolo dal web Notizia illecita, falsa, diffamatoria o priva di finalità archivistica
Deindicizzazione dai Motori Motore di ricerca (Google, Bing, ecc.) Rimozione dell’URL dai risultati ottenuti cercando nome e cognome Decorso del tempo, esaurimento interesse pubblico, assoluzione
Aggiornamento e Rettifica Editore della testata giornalistica online Integrazione dell’articolo con l’esito definitivo favorevole Sopravvenuta archiviazione, assoluzione o prescrizione del reato

3. Cronaca giudiziaria, Riforma Cartabia e archivi storici dei giornali

Il settore in cui il diritto all’oblio manifesta la sua maggiore delicatezza sociale è senza dubbio la cronaca giudiziaria. La pubblicazione della notizia di un arresto o di un rinvio a giudizio produce un impatto devastante sulla vita dell’indagato. Quando il procedimento penale si conclude con il proscioglimento o l’archiviazione, la mancata rimozione o il mancato aggiornamento di quelle notizie rischia di perpetuare una condanna morale ingiusta ed eterna.

3.1 Come incide la Riforma Cartabia per gli imputati prosciolti o archiviati?

La Riforma Cartabia ha introdotto l’art. 64-ter delle disposizioni di attuazione del c.p.p., consentendo a chi è stato assolto o archiviato di ottenere dalla cancelleria un’attestazione ufficiale che vale come titolo per la deindicizzazione. Questa disposizione rappresenta una delle più importanti innovazioni legislative volte a dare attuazione diretta all’art. 17 del GDPR nel processo penale italiano.

In base al nuovo comma 1 dell’art. 64-ter disp. att. c.p.p. (introdotto dal D.Lgs. 150/2022), la persona nei cui confronti sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione del provvedimento giudiziario o che ne sia disposta la deindicizzazione sul web rispetto a ricerche condotte a partire dal proprio nominativo.

Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione nelle sentenze n. 31859 dell’11 dicembre 2024 e n. 14488 del 30 maggio 2025, l’attestazione ex art. 64-ter non attribuisce un diritto assoluto e automatico di censura. Il diritto all’oblio non può essere invocato durante la pendenza delle indagini o del processo penale, poiché la collettività ha il diritto di essere informata sullo svolgimento dell’azione penale. Solo dopo che la vicenda è stata definitivamente chiusa con esito liberatorio, l’attestazione rilasciata dalla cancelleria consente di superare la presunzione di interesse pubblico e di pretendere dai motori di ricerca la rimozione immediata dei link non più attuali.

Esempio Pratico — Indagato Assolto e Persistenza di Notizie Online

Il Caso Concreto

Un ingegnere viene indagato nel 2018 per presunte irregolarità in un appalto pubblico con grande risalto sui media locali. Nel 2023 il Giudice per le Indagini Preliminari archivia integralmente il procedimento per totale infondatezza della notizia di reato. Nonostante ciò, cercando il suo nome su Google nel 2026 continuano ad apparire in prima pagina gli articoli del 2018 senza alcuna menzione dell’archiviazione.

La Norma e la Procedura Applicabile

Art. 64-ter disp. att. c.p.p. e art. 17 GDPR: l’interessato richiede l’annotazione di cancelleria sul decreto di archiviazione, diffida gli editori all’aggiornamento dell’archivio storico (ex art. 5 GDPR) e notifica a Google la formale richiesta di deindicizzazione degli specifici URL.

La Soluzione Giuridica

Google è tenuto a deindicizzare gli URL entro 30 giorni. Gli editori devono inserire in calce agli articoli una nota informativa sull’archiviazione. In caso di rifiuto ingiustificato, il professionista può adire il Garante Privacy o il Tribunale ordinario ottenendo l’inibitoria e il risarcimento del danno subito dopo la diffida.

3.2 Quali obblighi hanno gli editori nella gestione degli archivi online?

Gli editori non sono obbligati a cancellare gli articoli dall’archivio storico, ma hanno il dovere inderogabile di aggiornarli con l’esito liberatorio a fronte di una richiesta documentata dell’interessato. Questa regola di condotta è stata delineata dalla giurisprudenza di merito, tra cui spiccano le sentenze del Tribunale di Roma (n. 14007 del 3 luglio 2019) e del Tribunale di Palermo (n. 3546 del 28 maggio 2026).

La conservazione della notizia storica nell’archivio digitale del quotidiano costituisce legittima manifestazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione. L’editore non può essere costretto a monitorare d’ufficio l’evoluzione di milioni di processi penali per aggiornare spontaneamente i propri archivi. Pertanto, la semplice permanenza di un articolo risalente nel tempo non costituisce di per sé un illecito civile generatore di danno.

Tuttavia, nel momento in cui la persona coinvolta invia una formale comunicazione corredata dal provvedimento di assoluzione o archiviazione, in capo al titolare della testata sorge l’obbligo giuridico di integrare tempestivamente la pagina web (mediante nota in calce, link di rettifica o aggiornamento del testo). Se l’editore rifiuta ingiustificatamente di provvedere o ritarda colpevolmente l’aggiornamento, la condotta diviene illecita ai sensi dell’art. 2043 c.c. e dell’art. 5 GDPR, esponendo la testata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali patiti dal soggetto a decorrere dalla data della richiesta.

4. Come agire in giudizio e verificare i requisiti per la tutela

Quando la via del dialogo stragiudiziale con il motore di ricerca o con le testate giornalistiche non produce i risultati sperati, l’ordinamento mette a disposizione strumenti processuali efficaci per imporre la rimozione dei contenuti lesivi. Tuttavia, la proposizione del ricorso esige il rispetto di rigide regole formali e probatorie.

4.1 Perché la domanda giudiziale deve indicare gli URL specifici a pena di nullità?

La domanda giudiziale deve indicare analiticamente ciascun indirizzo telematico (URL) di cui si chiede la deindicizzazione, a pena di totale nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto. Lo ha stabilito in modo perentorio la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 20861 del 21 luglio 2021.

Spesso i ricorrenti, assistiti da legali non specializzati nella materia digitale, formulano richieste generiche chiedendo al Tribunale di ordinare a Google la cancellazione di “tutti i risultati” o di “qualsiasi contenuto pregiudizievole” che appaia digitando il proprio nome. La Suprema Corte ha chiarito che una simile impostazione viola l’art. 163, comma 3, n. 3 del Codice di Procedura Civile e rende l’atto introduttivo radicalmente nullo.

Il motore di ricerca non può essere gravato di un generico dovere di censura o di indagine preventiva. Per consentire al convenuto di difendersi e al giudice di compiere il dovuto bilanciamento di interessi, è indispensabile che l’attore elenchi con precisione ciascuna pagina web contestata (Uniform Resource Locator), allegando per ognuna le ragioni per cui l’interesse pubblico alla conoscibilità è venuto meno (decorso del tempo, inesattezza, esito favorevole del procedimento penale).

Quando si decide di agire in sede giudiziaria a tutela del proprio diritto all’oblio e deindicizzazione, la rigorosa individuazione telematica costituisce dunque una condizione processuale inderogabile per evitare declaratorie di inammissibilità e condanne alle spese di lite.

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4.2 Chi continua a svolgere la professione può ottenere l’oblio?

Chi continua a svolgere pubblicamente la propria attività professionale incontra limiti molto più stringenti, poiché l’interesse pubblico della collettività alla conoscenza delle informazioni prevale sulla richiesta di oblio. Questo orientamento rigoroso è stato confermato dal Tribunale di Padova con la sentenza n. 264 del 9 aprile 2026 e dalla Cassazione con le sentenze n. 7559/2020 e n. 36021/2023.

Quando le notizie presenti online riguardano l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale che il soggetto continua ad esercitare e pubblicizzare nel presente (ad esempio medici, avvocati, formatori, amministratori di società), i cittadini e i potenziali clienti conservano un legittimo interesse a disporre di un quadro informativo completo, inclusivo di eventuali rilievi critici o indagini passate. In simili circostanze, il mero decorso del tempo non è sufficiente a fondare il diritto alla deindicizzazione.

Per le figure pubbliche o per gli operatori economici di rilievo, la deindicizzazione può essere concessa soltanto qualora le notizie risultino oggettivamente false, travisate o smentite da provvedimenti giudiziari definitivi (es. assoluzione con formula piena). In difetto di tali presupposti, la giurisprudenza rigetta le istanze di oblio condannando i richiedenti alla rifusione delle spese processuali.

I 3 Pilastri per Valutare la Richiesta di Deindicizzazione

1. Fattore Temporale

Decorso di un lasso di tempo significativo dalla prima pubblicazione, tale da aver estinto l’originario interesse di cronaca.

2. Ruolo Non Pubblico

Assenza di cariche pubbliche, mandati elettivi o ruoli di rilievo che giustifichino la persistente curiosità collettiva.

3. Mappatura degli URL

Individuazione analitica e documentata di ciascun link da sottoporre a deindicizzazione o rettifica.

Conclusioni

Il corretto bilanciamento tra diritto all’oblio e deindicizzazione dai motori di ricerca rappresenta uno dei traguardi più alti della civiltà giuridica digitale. L’ordinamento non consente di riscrivere il passato né di censurare la memoria storica della collettività, ma garantisce a ciascun individuo il diritto fondamentale a non rimanere per sempre prigioniero di una rappresentazione telematica superata o lesiva del proprio onore.

Gli strumenti offerti dal GDPR, le novità introdotte dall’art. 64-ter disp. att. c.p.p. per chi ha ottenuto provvedimenti penali favorevoli e i solidi principi dettati dalla Corte di Cassazione assicurano una protezione reale ed efficace. Tuttavia, l’attivazione di queste tutele richiede una strategia rigorosa: dalla mappatura puntuale degli URL alla previa diffida formale, fino all’eventuale ricorso dinanzi al Garante per la Protezione dei Dati Personali o al Giudice Ordinario.

Se ritieni che la tua identità digitale sia ingiustamente compromessa da link o notizie non più attuali, un’analisi giuridica preventiva ti consentirà di individuare la strada più idonea per ripristinare la verità e tutelare la tua reputazione.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è la deindicizzazione da un motore di ricerca?

Chi può richiedere la deindicizzazione dei link a Google?

La deindicizzazione cancella definitivamente la notizia da internet?

Dopo quanto tempo è possibile invocare il diritto all’oblio?

L’assoluzione penale dà diritto automatico alla cancellazione degli articoli?

Cosa prevede l’art. 64-ter della Riforma Cartabia per gli imputati assolti?

Cosa posso fare se un giornale online non aggiorna una notizia superata?

È possibile ottenere la deindicizzazione anche fuori dall’Unione Europea?

Perché è obbligatorio indicare i singoli URL nella diffida o nel ricorso?

Chi continua a svolgere un’attività pubblica o professionale può ottenere l’oblio?

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 19681 del 22 luglio 2019: stabilisce la distinzione tra cronaca e rievocazione storica e l’obbligo di anonimizzazione dei protagonisti.
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 9147 del 19 maggio 2020: individua nella deindicizzazione dai motori generalisti il rimedio appropriato rispetto alla cancellazione dall’archivio.
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 34658 del 24 novembre 2022: riconosce la facoltà di ordinare la deindicizzazione globale extraeuropea per chi opera o risiede all’estero.
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 36021 del 27 dicembre 2023: definisce il concetto di right not to be found easily e i limiti applicabili alle figure apicali d’impresa.
  • Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza n. 31859 del 11 dicembre 2024: chiarisce che l’oblio non può essere invocato durante la pendenza del procedimento penale ma solo dopo la definizione.
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 14488 del 30 maggio 2025: precisa che il dies a quo per la valutazione del fattore temporale decorre dalla pubblicazione originaria.
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 20861 del 21 luglio 2021: statuisce la nullità dell’atto di citazione per difetto di indicazione specifica dei singoli URL da deindicizzare.
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 15160 del 31 maggio 2021: tutela il diritto a non vedersi attribuita una biografia telematica inattuale e fuorviante.
  • Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Ordinanza n. 7559 del 27 marzo 2020: conferma la legittimità dell’archivio storico online aggiornato e deindicizzato per soggetti economici.
  • Tribunale Civile di Roma, Sentenza n. 14007 del 3 luglio 2019: statuisce l’obbligo di aggiornamento dell’archivio storico a richiesta e nega la sussistenza del danno in re ipsa.
  • Tribunale Civile di Padova, Sentenza n. 264 del 9 aprile 2026: rigetta la deindicizzazione per le notizie attinenti all’attività professionale tuttora esercitata e pubblicizzata.
  • Tribunale Civile di Palermo, Sentenza n. 3546 del 28 maggio 2026: sancisce la necessità di una diffida documentata e specifica per configurare l’illecito risarcitorio dell’editore.

A cura di:

Avv. Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma, specializzato in diritto civile, responsabilità risarcitoria, diritti della personalità e privacy. Per lo Studio Legale Moscarini cura il contenzioso in materia di protezione dei dati personali, reputazione aziendale e tutela dell’identità digitale.