Esclusione del socio per gravi inadempienze nelle S.n.c. e S.a.s.

Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s. e società semplici) ed in talune fattispecie di società di capitali, l’elemento fiduciario e la reciproca lealtà tra i soci costituiscono il presupposto indispensabile per il funzionamento dell’impresa comune. La disciplina dell’esclusione socio gravi inadempienze 2286 cc rappresenta il fondamentale strumento di autotutela riconosciuto alla compagine sociale.

Quando un socio viola in modo grave gli obblighi derivanti dal contratto sociale, non esegue i conferimenti promessi, compie atti di concorrenza sanzionabili o pone in essere condotte osecutive che paralizzano la gestione aziendale, la legge attribuisce alla maggioranza dei soci la facoltà di deliberarne lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente a sua persona.

In questa guida ti spieghiamo quali sono i presupposti di gravità dell’inadempimento richiesti dal Codice Civile, le modalità di votazione ed i requisiti di motivazione della delibera, le tutele del socio escluso tramite il giudizio di opposizione ex art. 2287 c.c. ed i criteri per il calcolo ed il pagamento della quota patrimoniale di liquidazione ex art. 2289 c.c.

In Sintesi: Punti Chiave

  • Presupposto di Gravità (Art. 2286 c.c.): L’inadempimento deve incidere negativamente sul rapporto di fiducia e sulla gestione sociale.
  • Delibera a Maggioranza per Teste: Votazione per teste escluso l’inadempiente con comunicazione analitica motivata.
  • Opposizione Giudiziale (Art. 2287 c.c.): Ricorso al Tribunale entro 30 giorni dalla notifica con richiesta di sospensiva.
  • Liquidazione della Quota (Art. 2289 c.c.): Diritto al rimborso in denaro entro 6 mesi basato sulla situazione patrimoniale effettiva.

1. La disciplina dell’esclusione socio gravi inadempienze 2286 cc

La trattazione dell’esclusione socio gravi inadempienze 2286 cc attiene al diritto societario delle società di persone ed alla tutela della continuazione dell’impresa commerciale.

1.1 Quali condotte configurano la grave inadempienza del socio?

La grave inadempienza è qualsiasi violazione degli obblighi di legge o del contratto sociale che comprometta il perseguimento dello scopo comune.

L’art. 2286 del Codice Civile individua le cause fondamentali di esclusione facoltativa del socio, tra cui l’omesso versamento dei conferimenti in denaro, beni o servizi promessi nel contratto sociale, la violazione del divieto di concorrenza per conto proprio o di terzi ex art. 2301 c.c., e le condotte osecutive sistematiche volte a paralizzare l’attività aziendale.

La valutazione della gravità dev’essere effettuata in concreto dal giudice di merito, analizzando se l’inadempimento abbia reso impossibile o gravemente difficoltoso il sereno svolgimento dell’attività sociale. La condotta del socio dev’essere tale da pregiudicare l’organizzazione d’impresa e l’oggetto sociale.

Come chiarito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 22556/2023, l’inadempimento del socio dev’essere tale da compromettere irreparabilmente la stabilità dell’organizzazione societaria e l’elemento di fiducia reciproca.

Il rigore dell’accertamento previene deliberazioni pretestuose o ritorsive adottate dalla maggioranza nei confronti dei soci di minoranza.

L’esclusione costituisce l’estrema sanzione societaria volta a preservare la continuità d’impresa.

1.2 In cosa consiste la lesione dell’affectio societatis?

L’affectio societatis è l’elemento fiduciario di reciproca collaborazione tra i soci indispensabile per l’esistenza della società.

Nelle società di persone (S.n.c., S.a.s. e società semplici), la persona del socio assume un valore preminente rispetto al solo capitale conferito. La lesione dell’affectio societatis si verifica quando il socio rompe l’alleanza contrattuale ed il clima di fiducia reciproca con gli altri compagni d’impresa.

Comportamenti ingiuriosi, denunce infondate all’autorità giudiziaria, sottrazione di opportunità commerciali o conflitti personali reiterati impediscono la normale gestione societaria e determinano la paralisi del funzionamento degli organi.

La giurisprudenza della Suprema Corte ritiene che il venir meno della fiducia sia un elemento costitutivo ed intrinseco della grave inadempienza sancita dall’art. 2286 c.c.

Se il socio si comporta come un soggetto ostile ed avverso alla società, la maggioranza ha il diritto legittimo di chiederne l’allontanamento definitivo dal contratto sociale.

L’esclusione opera come rimedio manutentivo del contratto sociale per salvare l’azienda dall’estinzione e dallo scioglimento.

Focus Giurisprudenziale — Valutazione in concreto della gravità dell’inadempimento e lesione dell’affectio societatis

La sentenza: Cassazione civile Sez. I, ordinanza n. 22556 del 26 luglio 2023

Il caso. Una società in nome collettivo aveva escluso un socio contestandogli plurimi addebiti: prelievi non restituiti, rifiuto di prestare garanzie personali, uso improprio di beni sociali, attività concorrenziale e condotte pregiudizievoli nei rapporti bancari. Tribunale e Corte d’appello dichiaravano illegittima la delibera, ritenendo le condotte in parte generiche, in parte risalenti, in parte legittime o comuni ad altri soci.

La questione. Con quali criteri il giudice di merito deve valutare la gravità dell’inadempienza del socio ex art. 2286 c.c.?

La decisione della Corte. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, confermando l’illegittimità dell’esclusione.

Il principio di diritto. Nelle società di persone l’esclusione per gravi inadempienze è un rimedio speciale e sostitutivo della risoluzione per inadempimento, inapplicabile al contratto sociale perché fondato non sulla corrispettività ma sulla comunione di scopo. Il parametro della gravità va commisurato all’interesse della società e valutato in relazione al pregiudizio per il fine sociale: l’inadempienza è grave non solo quando impedisca del tutto il raggiungimento dell’oggetto sociale, ma anche quando incida negativamente sulla situazione della società, rendendo meno agevole il conseguimento dello scopo. La valutazione in concreto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Cosa significa in pratica per te. Se un tuo socio di S.n.c. o S.a.s. ti fa concorrenza sleale, ruba clienti o blocca la società, puoi riunire gli altri soci e deliberare la sua esclusione dalla società per giusta causa.

Cause di Esclusione del Socio nelle Società di Persone

Tipologia di Esclusione Presupposti ed Ipotesi Legali Procedura Operativa
Esclusione Facoltativa (Art. 2286 C.C.) Grave inadempimento, interdizione, inabilitazione o perimento della cosa conferita. Delibera a maggioranza dei soci per teste con comunicazione al socio escluso.
Esclusione di Diritto (Art. 2288 C.C.) Dichiarazione di fallimento/liquidazione giudiziale o liquidazione quota da parte del creditore. Automatica ope legis senza necessità di delibera assembleare dei soci.
Esclusione in Società Bisocio (Art. 2287 c. 3) Grave inadempienza del socio in una società composta da soli due componenti. Domanda giudiziale ed iscrizione al Tribunale da parte del socio adempiente.

2. Il procedimento deliberativo e le maggioranze ex art. 2287 c.c.

La legge prescrive regole rigorose sul calcolo delle quote e sulla forma della comunicazione della delibera.

2.1 Come si calcola la maggioranza dei soci per l’esclusione?

La delibera di esclusione dev’essere approvata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste, senza contare il socio da escludere.

L’art. 2287 del Codice Civile prevede un criterio di voto espressamente derogatorio rispetto al principio capitalistico generale. Nelle società di persone, ogni socio esprime un singolo voto individuale a prescindere dal valore o dalla percentuale della propria quota di partecipazione al capitale sociale.

Il socio nei cui confronti è avviato il procedimento di esclusione per grave inadempimento viene escluso dal calcolo della maggioranza e non ha il diritto di partecipare al voto espresso sulla propria posizione. Nelle società formate da tre o più componenti, l’esclusione richiede l’accordo della maggioranza numerica dei restanti soci (ad esempio 2 soci su 3).

La delibera assembleare o la manifestazione di volontà scritta dev’essere consacrata in un apposito verbale motivato firmato dai soci maggioritari. Come chiarito dalla Cassazione nella sentenza n. 7612/2015, il rispetto della maggioranza per teste costituisce un elemento costitutivo di validità della decisione.

Il principio del voto per teste garantisce il rispetto della pari dignità di tutti i soci e della natura personale del vincolo societario.

2.2 Quali sono i requisiti formali della comunicazione di esclusione?

La delibera deve specificare analiticamente le contestazioni ed dev’essere notificata formalmente al socio.

Ai fini della validità e dell’efficacia della delibera di esclusione del socio ex art. 2287 c.c., l’atto ha natura strettamente recettizia e produce i propri effetti decorsi 30 giorni dalla data di avvenuta notifica o ricezione (tramite PEC o raccomandata A/R con avviso di ricevimento).

La comunicazione dev’essere corredata da una specifica ed analitica motivazione in ordine ai fatti, alle date ed alle condotte contestate, non essendo ammesse formule generiche o clausole di stile. L’indicazione dettagliata degli addebiti consente al socio di esercitare consapevolmente il proprio diritto di difesa ed eventualmente di proporre tempestiva opposizione in Tribunale.

La mancata o generica specificazione dei motivi rende la delibera illegittima ed annullabile per violazione del diritto di difesa. Inoltre, la società non potrà introdurre nei giudizi successivi contestazioni o addebiti diversi rispetto a quelli formalmente notificati.

La notifica regolare rappresenta il momento a partire dal quale decorre il termine di decadenza di 30 giorni per il ricorso giudiziale.

Focus Giurisprudenziale — Obbligo di motivazione analitica della delibera ed efficacia recettizia ex art. 2287 c.c.

La sentenza: Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 7612 del 15 aprile 2015

Il caso. Una S.n.c. escludeva un socio addebitandogli la mancata partecipazione alle assemblee, l’ostruzionismo alle modifiche statutarie, il rifiuto di cedere la propria quota o di acquistare quelle altrui, l’impossibilità di condividere gli obiettivi strategici ed episodi di violenza risalenti nel tempo. La Corte d’appello annullava la delibera, ravvisando non gravi inadempienze ma una situazione di dissidio fra i soci.

La questione. Un dissidio insanabile fra i soci, con addebiti generici e risalenti, integra le «gravi inadempienze» che consentono l’esclusione?

La decisione della Corte. La Cassazione ha rigettato il ricorso della società e dei soci amministratori, confermando l’annullamento della delibera.

Il principio di diritto. L’art. 2286 c.c., prevedendo come causa di esclusione le gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, non esclude il riferimento agli obblighi generali di esecuzione del contratto secondo buona fede e correttezza. Occorre però un inadempimento imputabile, colpevole e grave: fatti indicati in modo generico, condotte risalenti nel tempo o il rifiuto di cedere la propria quota — che si colloca fuori dalle obbligazioni del socio — non integrano la fattispecie, risolvendosi in un prolungato dissidio fra soci, riconducibile semmai all’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ex art. 2272, n. 2, c.c.

Cosa significa in pratica per te. Se decidi di escludere un socio dalla tua società, devi scrivere nel verbale i fatti precisi (es. date, somme sottratte, contratti stipulati in concorrenza); se usi frasi generiche, il socio vincerà la causa in Tribunale.

I 4 Passi dell’Iter di Esclusione del Socio

1. Accertamento Fatti

Raccolta delle prove documentali sull’inadempimento o sulla concorrenza sleale del socio.

2. Delibera Maggioranza

Votazione per teste escluso l’inadempiente e redazione del verbale con motivazione analitica.

3. Notifica e 30 Giorni

Notifica della delibera via PEC ed attesa dei 30 giorni per l’eventuale opposizione al Tribunale.

4. Liquidazione Quota

Pagamento della somma patrimoniale spettante entro 6 mesi ex art. 2289 del Codice Civile.

3. L’opposizione giudiziale e la tutela del socio escluso

Il socio che ritiene di aver subito un’esclusione illegittima può ricorrere al Tribunale per ottenere la sospensiva e l’annullamento.

3.1 Come si propone l’opposizione al Tribunale entro 30 giorni?

L’opposizione si propone con atto di citazione o ricorso al Tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione.

Il socio escluso che intende contestare la delibera di estromissione ha a disposizione una tutela giurisdizionale urgente:

  • Termine Decadenziale: il ricorso o l’atto di citazione dev’essere notificato alla società entro il perentorio termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della delibera.
  • Richiesta di Sospensiva Cautelare: l’opponente può chiedere al Giudice del Tribunale Sezione Imprese di sospendere in via provvisoria l’efficacia della delibera di esclusione per evitare di essere estromesso dalla gestione nelle more della causa.
  • Giudizio di Merito: il Tribunale accerta se l’inadempimento sia sussistente e di gravità tale da giustificare l’esclusione.

Come chiarito dalla Cassazione (ordinanza n. 27229/2021), anche condotte tipicamente gestorie possono integrare i gravi inadempimenti, data la coincidenza fra socio e amministratore; l’onere della prova sui fatti addebitati grava interamente sulla società opponente.

Se l’opposizione viene accolta, la delibera viene annullata ed il socio è reintegrato con effetto retroattivo nel pieno dei propri diritti.

La tutela cautelare garantisce la continuità dell’esercizio dei diritti di socio.

3.2 Come funziona l’esclusione nelle società composte da due soli soci?

Nelle società bisocio l’esclusione non avviene con delibera, ma con ricorso promosso da un socio al Tribunale.

Qualora la società di persone (es. S.n.c.) sia costituita da due soli soci al 50%:

  • Non è possibile applicare la regola del voto a maggioranza per teste ex art. 2287, comma 1, c.c., in quanto si verificherebbe un perenne pareggio (1 voto contro 1 voto).
  • L’art. 2287, comma 3, c.c. stabilisce che l’esclusione del socio inadempiente è pronunciata direttamente dal Tribunale su domanda dell’altro socio adempiente.
  • Si instaura un processo di cognizione ordinario in cui il giudice pronuncia una sentenza costitutiva di scioglimento del rapporto sociale.

La decisione giudiziale sostituisce la delibera assembleare.

Come confermato dalla Cassazione (ordinanza n. 22742/2021), l’esclusione unilaterale in una società bisocio è nulla ed inefficace.

La pronuncia del giudice ripristina la legalità nella gestione della società a due soci.

Focus Giurisprudenziale — Esclusione del socio nelle società di persone composte da due soli soci ed azione giudiziale ex art. 2287 c. 3

La sentenza: Cassazione civile Sez. VI-1, ordinanza n. 22742 dell’11 agosto 2021

Il caso. In una società in nome collettivo composta da due soli soci, entrambi proponevano reciproche domande giudiziali di esclusione. Al socio ricorrente si addebitavano la mancata emissione degli scontrini fiscali, l’utilizzo di un’altra società a lui riconducibile per evadere ordini diretti alla società e l’omesso pagamento dei canoni di locazione dell’immobile sociale.

La questione. Quali condotte, nella società con due soli soci, compromettono l’affectio societatis al punto da giustificare l’esclusione pronunciata dal giudice?

La decisione della Corte. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’esclusione pronunciata dai giudici di merito.

Il principio di diritto. Nella società con due soli soci l’esclusione è pronunciata dal Tribunale su domanda, ai sensi dell’art. 2287, comma 3, c.c. Integrano gravi inadempienze, determinando la sostanziale assenza di affectio societatis, le condotte idonee a compromettere la fiducia fra i soci: la mancata emissione degli scontrini, che ostacola la verifica dei ricavi e favorisce manovre distrattive; l’utilizzo di altra società riconducibile al socio per evadere ordini diretti alla società; il mancato tempestivo pagamento dei canoni di locazione, che espone la società a pregiudizio. La valutazione della gravità è apprezzamento di fatto riservato ai giudici di merito.

Cosa significa in pratica per te. Se hai una società a due soci e vuoi cacciare il tuo socio per gravi colpe, non puoi farlo da solo inviandogli una PEC: devi fare causa in Tribunale e chiedere al Giudice di pronunciarne l’esclusione.

Opposizione all’Esclusione: Società Plurisocio vs Società Bisocio

Società con 3 o Più Soci

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza per teste. Il socio escluso riceve la notifica e può fare opposizione al Tribunale entro 30 giorni chiedendo la sospensiva.

Società con 2 Soli Soci

Nessuna delibera stragiudiziale è possibile. Il socio adempiente deve proporre ricorso/atto di citazione al Tribunale per ottenere la sentenza di esclusione.

4. La liquidazione della quota patrimoniale ex art. 2289 c.c.

L’estromissione del socio per inadempimento non fa decadere il suo diritto di credito sulla quota di capitale.

4.1 Come si determina il valore della quota del socio uscente?

La quota dev’essere liquidata in base alla situazione patrimoniale effettiva della società al giorno dello scioglimento.

Ai sensi dell’art. 2289 del Codice Civile:

  • Valore Reale ed Effettivo: il calcolo della quota non avviene sui valori contabili del bilancio d’esercizio, ma sulla reale situazione patrimoniale ed economica della società al momento dell’esclusione.
  • Computo dell’Avviamento e Plusvalenze: nella stima della quota occorre calcolare il valore attuale degli immobili, dei macchinari e dell’avviamento commerciale maturato dalla società.
  • Ripartizione delle Operazioni in Corso: il socio escluso partecipa agli utili ed alle perdite delle operazioni societarie in corso di svolgimento al momento dello scioglimento.

La Cassazione (sentenza n. 17759/2016) ha confermato che la violazione degli obblighi dell’amministratore può integrare anche grave inadempienza del socio; la stima della quota è di norma affidata ad una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) contabile.

L’esclusione per colpa non cancella i diritti patrimoniali maturati nel periodo di partecipazione.

La società può compensare il valore della quota con i danni causati dal socio.

4.2 Entro quanto tempo la società deve pagare la somma spettante?

Il pagamento della somma di danaro che spetta al socio escluso deve avvenire entro 6 mesi dallo scioglimento.

L’art. 2289, comma 4, c.c. fissa un termine solutorio inderogabile:

  • La società ha l’obbligo di versare la somma di denaro rappresentativa del valore della quota entro e non oltre 6 mesi dal giorno dell’esclusione.
  • In caso di ritardo nel pagamento, decorrono dal sesto mese gli interessi legali e moratori a favore del socio uscente.
  • Qualora l’inadempimento del socio abbia causato danni risarcibili alla società, gli amministratori possono sollevare l’eccezione di compensazione trattenendo le somme fino a concorrenza del credito risarcitorio.

La liquidazione della quota avviene unicamente in denaro e non mediante la restituzione dei beni conferiti in natura.

Se la società non adempie alla liquidazione entro 6 mesi, il socio escluso può notificare un decreto ingiuntivo o promuovere l’esecuzione forzata.

La certezza della tempestività del pagamento equilibra le ragioni dell’impresa e del socio uscente.

Esempio Pratico — Esclusione di un Socio di S.n.c. per Concorrenza Sleale

Il Caso

In una S.n.c. con 3 soci, uno dei componenti apre una ditta individuale concorrente sottraendo la clientela ed i contratti della società.

La Regola di Diritto

Artt. 2286 e 2287 c.c.: gli altri 2 soci deliberano a maggioranza per teste l’esclusione del terzo socio notificandogli il verbale analitico via PEC.

La Soluzione

Decorsi 30 giorni senza opposizione, l’esclusione diventa definitiva; la società liquida la quota entro 6 mesi compensando i danni subiti.

Conclusioni

In conclusione, la disciplina dell’esclusione socio gravi inadempienze 2286 cc contempera la necessità di salvaguardare la vita e la continuità aziendale con il diritto di difesa del socio e la conservazione del valore della sua quota. Gli artt. 2286, 2287 e 2289 del Codice Civile e le sentenze della Cassazione del 2026 stabiliscono un percorso preciso ed inderogabile: la delibera dev’essere motivata con addebiti analitici, votata a maggioranza per teste e notificata tempestivamente, lasciando 30 giorni per l’opposizione ed imponendo il pagamento della quota reale entro 6 mesi.

Se gestisci una società ed un tuo socio sta compiendo gravi violazioni o bloccando l’azienda, oppure se hai subito un’esclusione che ritieni illegittima, è fondamentale farsi assistere da avvocati esperti in Diritto Societario e Commerciale per tutelare i tuoi diritti in assemblea ed in Tribunale.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos’è l’esclusione facoltativa del socio ex art. 2286 c.c.?

Come si vota la delibera di esclusione del socio?

Entro quale termine il socio escluso può fare opposizione?

Cosa succede se la società è formata da due soli soci?

Il socio escluso perde il diritto al valore della sua quota?

Entro quanto tempo la società deve pagare la quota al socio escluso?

Come si calcola il valore effettivo della quota da liquidare?

La società può compensare la quota con i danni causati dal socio?

Chi deve provare la gravità delle colpe nel processo di opposizione?

Cosa succede se la delibera contiene addebiti generici?

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Cassazione civile Sez. I, ordinanza n. 22556 del 26 luglio 2023 — Rimedio speciale e sostitutivo della risoluzione; gravità commisurata all’interesse sociale e affectio societatis.
  • Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 7612 del 15 aprile 2015 — Il dissidio fra soci e gli addebiti generici non integrano gravi inadempienze; obbligo di specificazione della delibera di esclusione.
  • Cassazione civile Sez. VI-1, ordinanza n. 22742 dell’11 agosto 2021 — Condotte lesive dell’affectio societatis ed esclusione giudiziale nelle società composte da due soli soci.
  • Cassazione civile Sez. I, ordinanza n. 27229 del 7 ottobre 2021 — Le condotte gestorie possono integrare l’art. 2286 c.c.; riparto dell’onere della prova e sospensiva cautelare.
  • Cassazione civile Sez. I, sentenza n. 17759 del 8 settembre 2016 — Il socio-amministratore che distragga fondi sociali viola anche gli obblighi di socio; calcolo della quota patrimoniale e compensazione dei danni.

Contenuto rivisto il 19 agosto 2026: le pronunce giurisprudenziali citate sono state verificate una per una sulle banche dati e, dove necessario, aggiornate.

A cura di:

Avv. Giovanni Moscarini

Avvocato dello Studio Legale Moscarini specializzato in Diritto Commerciale, Societario e Contrattualistica d’Impresa. Assiste soci, amministratori ed imprese nelle controversie societarie, nelle delibere di esclusione e recesso, e nei giudizi di impugnazione dinanzi alle Sezioni Specializzate per le Imprese.