Sfratto per morosità e tutela del locatore: tempi e fasi
Quando un conduttore smette di versare il canone di locazione concordato, il proprietario si trova ad affrontare una situazione di grave pregiudizio economico ed incertezza patrimoniale. In questi contesti, la normativa processuale italiana predispone lo strumento dello sfratto per morosità e tutela del locatore, un procedimento sommario volto a sciogliere il vincolo contrattuale e rientrare tempestivamente nel possesso dell’immobile.
La gestione del procedimento di convalida non è tuttavia esente da insidie e complessità tecniche: una difesa non accurata o la mancanza dei requisiti essenziali dell’azione rischiano di paralizzare l’iniziativa giudiziale, trasformando un rito speciale e celere in un lungo e dispendioso contenzioso ordinario. Conoscere le condizioni di ammissibilità, i limiti del termine di grazia e le preclusioni difensive del conduttore è essenziale per proteggere i tuoi diritti di proprietario.
In questa guida esaminiamo nel dettaglio la disciplina dello sfratto per morosità, analizzando le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito del 2026 e fornendoti le strategie pratiche per ottenere l’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. e liberare il tuo immobile nel minor tempo possibile.
In Sintesi: Punti Chiave
- Presupposto di Contratto Attivo: Il procedimento speciale ex art. 658 c.p.c. richiede l’esistenza di un contratto valido ed in corso; se il contratto si è già risolto consensualmente, il rito speciale è inammissibile.
- Incompatibilità tra Grazia ed Opposizione: Se l’inquilino propone opposizione alla convalida, perde irreversibilmente il diritto di richiedere il termine di grazia per sanare la morosità.
- Divieto di Autoriduzione del Canone: Il conduttore non può sospendere o ridurre arbitrariamente i pagamenti eccependo controcrediti o difetti dell’immobile non giudizialmente accertati.
- Ordinanza Provvisoria di Rilascio: In mancanza di opposizione fondata su prova scritta, il giudice emette ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., immediatamente esecutiva per l’esecuzione forzata.
Indice dei Contenuti
1. I presupposti dello sfratto per morosità e tutela del locatore
Il procedimento di intimazione di sfratto per morosità è un meccanismo processuale speciale concepito dal legislatore per garantire una tutela rapida al proprietario che subisce l’inadempimento dell’inquilino. Per poter accedere a questo rito sommario occorre che sussistano rigorosi presupposti formali e sostanziali, la cui assenza comporta l’inammissibilità dell’azione e l’impossibilità di beneficiare dell’ordinanza di convalida.
1.1 Quando è ammissibile il procedimento di sfratto per morosità?
Il procedimento di sfratto per morosità è ammissibile esclusivamente in presenza di un contratto di locazione valido, efficace ed in corso di esecuzione al momento dell’intimazione giudiziale.
Per incardinare correttamente l’azione ex art. 658 c.p.c., devi disporre innanzitutto di un contratto di locazione scritto e regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. La legge sancisce infatti la nullità testuale di qualsiasi accordo locatizio verbale o privo di registrazione fiscale. In assenza di un titolo valido e registrato, non potrai mai avvalerti dello sfratto speciale per morosità, ma dovrai intraprendere un’azione ordinaria di occupazione senza titolo, caratterizzata da tempi di sviluppo processuale notevolmente più lunghi.
Un secondo elemento essenziale riguarda l’entità della morosità azionata. Nelle locazioni ad uso abitativo, l’art. 5 della Legge n. 392/1978 stabilisce che costituisce motivo di risoluzione il mancato pagamento anche di una sola mensilità del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza pattuita, oppure l’omesso versamento degli oneri accessori (spese condominiali) quando l’importo sia superiore a due mensilità del canone. Nelle locazioni commerciali, invece, si applica il principio generale della gravità dell’inadempimento valutato dal giudice ai sensi dell’art. 1455 c.c.
È fondamentale evidenziare che la causa petendi dello sfratto per morosità risiede nella richiesta simultanea di accertamento dell’inadempimento e di pronuncia della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore. Il rito sommario presuppone quindi che il rapporto negoziale sia attivo e suscettibile di essere sciolto dal provvedimento del giudice.
Infine, la legittimazione ad agire spetta al locatore sia esso unico proprietario oppure coerede. Come chiarito dalla recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Roma, Sentenza n. 2283 del 12 febbraio 2026), in presenza di una pluralità di coeredi locatori, ciascuno di essi vanta pieni poteri gestori e si presume operare con il consenso implicito degli altri, potendo promuovere autonomamente l’intimazione di sfratto senza dover chiamare in causa l’intera compagine ereditaria.
1.2 Cosa accade se il contratto si è già risolto prima del giudizio?
Qualora il contratto di locazione sia già cessato o risolto consensualmente prima della notifica, la domanda di sfratto per morosità è inammissibile e richiede le forme del rito ordinario.
Quando tra proprietario e conduttore interviene un accordo di risoluzione anticipata del contratto, oppure quando le parti hanno già sottoscritto una scrittura privata che stabilisce la cessazione del rapporto ed una data futura di riconsegna dell’immobile, il vincolo negoziale cessa di produrre i suoi effetti tipici. Se in seguito al predetto accordo l’inquilino non rilascia i locali o non versa le somme pattuite, il locatore non può notificare l’intimazione di sfratto per morosità.
Questo fondamentale principio è stato ribadito con estremo rigore dal Tribunale di Rimini con la Sentenza n. 314 del 22 maggio 2026. Il Giudice romagnolo ha statuito che la presenza di un contratto valido ed efficace al momento dell’introduzione della domanda costituisce un presupposto indefettibile dell’azione sommaria: in assenza di un contratto in essere, l’azione costitutiva di risoluzione viene meno e l’intero procedimento per convalida risulta radicalmente inammissibile.
Nello stesso solco si colloca anche la Sentenza n. 198 del 26 marzo 2026 del Tribunale di Rimini, la quale ha specificato che il rito speciale dello sfratto non è suscettibile di applicazione analogica ad altre situazioni giuridiche. Se il contratto si è risolto consensualmente prima dell’atto di citazione, i rimedi codicistici propri della morosità — come la concessione del termine di grazia o l’attestazione della persistenza della morosità — risulterebbero privi di senso, poiché presuppongono un contratto da salvare o da sciogliere. In tali circostanze, l’unica strada percorribile dal proprietario è l’azione ordinaria di adempimento o di restituzione dell’immobile.
Focus Giurisprudenziale — Inammissibilità dello sfratto per morosità in assenza di contratto attivo
La sentenza: Tribunale civile Rimini, n. 314 del 22 maggio 2026
Il caso. Un locatore intimava sfratto per morosità nei confronti del conduttore di un immobile ad uso commerciale per il mancato pagamento dei canoni. Nel corso del giudizio emergeva che il contratto originario era stato consensualmente risolto anni prima ed i locali erano stati poi restituiti durante la causa.
La questione. È ammissibile il procedimento speciale di sfratto per morosità se il contratto di locazione si è risolto consensualmente prima della notifica della citazione?
La decisione della Corte. Il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza del presupposto fondamentale del rito speciale.
Il principio di diritto. Il procedimento di sfratto per morosità costituisce un’azione costitutiva volta alla risoluzione del rapporto per inadempimento. Presupposto indefettibile è l’esistenza di un contratto di locazione valido, efficace ed in corso di esecuzione al momento della proposizione della domanda.
Cosa significa in pratica per te. Se hai già firmato un accordo di risoluzione consensuale con l’inquilino moroso, non puoi notificare lo sfratto per morosità ma devi agire con le azioni ordinarie di rilascio e recupero crediti.
Confronto tra Rito Speciale di Sfratto e Rito Ordinario Locatizio
2. La fase sommaria e l’udienza di convalida
Una volta notificato l’atto di intimazione di sfratto contestualmente al citare in udienza l’inquilino, la causa perviene alla prima udienza sommaria dinanzi al giudice designato. Questa udienza rappresenta lo snodo cruciale dell’intera procedura, in cui le posizioni delle parti si cristallizzano ed il locatore può ottenere il titolo esecutivo per lo sgombero.
2.1 Come si svolge l’udienza di convalida e quali sono le scelte del conduttore?
All’udienza di convalida il conduttore può comparire e sanare la morosità, richiedere un termine di grazia, proporre opposizione oppure rimanere contumace determinando la convalida.
Quando l’intimato viene citato a comparire, si aprono quattro scenari processuali ben distinti. Nel primo caso, l’inquilino non compare all’udienza oppure compare e non si oppone: il Giudice, previa attestazione in udienza da parte del legale del locatore che la morosità persiste, pronuncia ordinanza di convalida dello sfratto, apponendo la formula esecutiva che fissa la data entro cui l’immobile deve essere rilasciato.
Nel secondo scenario, il conduttore si costituisce in giudizio e decide di effettuare il saldo integrale del debito accumulato direttamente in udienza, comprensivo dei canoni scaduti, degli interessi legali e delle spese giudiziali liquidate dal giudice. Questo adempimento estingue la morosità ed arresta la procedura di sfratto, facendo proseguire regolarmente il contratto di locazione.
Nel terzo scenario, l’inquilino dichiara di trovarsi in difficoltà economiche e richiede la concessione del termine di grazia per sanare la morosità in un momento successivo. Infine, la quarta ipotesi si verifica quando il conduttore propone formale opposizione alla convalida, contestando la sussistenza dell’inadempimento o eccependo ragioni d’invalida costituzione del rapporto.
Per approfondire
Scopri quali sono i limiti alla richiesta tardiva dei canoni di locazione arretrati e quando l’inerzia del locatore rischia di configurare abuso del diritto. Leggi l’approfondimento sui canoni arretrati ed abuso del diritto.
2.2 Il conduttore può autoridursi il canone per presunti difetti dell’immobile?
La legge vieta al conduttore di autoridursi o sospendere il pagamento del canone di locazione adducendo presunti controcrediti o difetti dell’immobile non accertati giudizialmente.
Una delle difese più frequenti sollevate dagli inquilini morosi per paralizzare lo sfratto consiste nell’eccepire la presenza di vizi, infiltrazioni o difetti nell’immobile, sostenendo di aver legittimamente ridotto o sospeso il versamento del canone mensile in ragione del minor godimento del bene. La giurisprudenza di legittimità e di merito è incrollabile nel ritenere del tutto illegittima la condotta di autoriduzione del canone.
Come ribadito con assoluta chiarezza dal Tribunale di Roma con la Sentenza n. 2887 del 19 febbraio 2026, nel contratto di locazione non è consentito al conduttore operare una compensazione unilaterale tra i crediti del locatore (certi, liquidi ed esigibili, derivanti dall’obbligo primario di pagamento) e presunti controcrediti da verificare in ordine a miglioramenti o vizi del bene. L’obbligo di pagare il corrispettivo pattuito costituisce la controprestazione fondamentale del conduttore per il godimento dell’immobile: soltanto l’assoluta ed totale impossibilità di godere della casa giustifica la sospensione dell’adempimento.
Se l’immobile presenta difetti che ne riducono parzialmente l’utilità, l’inquilino ha l’onere di azionare le vie legali ordinarie per chiedere la riduzione giudiziale del canone o il risarcimento del danno, ma non può mai farsi giustizia da solo autoriducendosi l’importo dovuto. L’autoriduzione arbitraria integra un grave inadempimento contrattuale ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la pronuncia dello sfratto.
Focus Giurisprudenziale — Illegittimità dell’autoriduzione del canone e compensazione dei crediti
La sentenza: Tribunale civile Roma, n. 2887 del 19 febbraio 2026
Il caso. Due locatrici intimavano sfratto per morosità per mancato pagamento dei canoni. I conduttori si opponevano contestando la metratura dell’immobile ed eccependo controcrediti per presunte migliorie apportate al locale.
La questione. Può il conduttore sospendere o ridurre il pagamento del canone pattuito compensandolo con propri presunti controcrediti per migliorie?
La decisione della Corte. Il Tribunale ha respinto integralmente l’opposizione dei conduttori ed ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Il principio di diritto. Sussiste l’impossibilità di operare la compensazione tra crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti dai canoni di locazione e controcrediti contestati e non accertati. L’autoriduzione arbitraria del canone è sempre illegittima.
Cosa significa in pratica per te. Se l’inquilino smette di pagare o ti versa solo una parte del canone sostenendo che la casa ha dei difetti, il giudice accoglierà il tuo sfratto perché la legge gli vieta di farsi giustizia da solo.
Le 4 Scelte dell’Inquilino all’Udienza di Convalida
1. Mancata Opposizione
L’inquilino non si presenta o non contesta. Il giudice convalida lo sfratto ed emette il titolo esecutivo.
2. Sanatoria Banco Judicis
Il conduttore salda tutto il debito in udienza (canoni, interessi e spese). Il processo si estingue.
3. Termine di Grazia
Richiede fino a 90 giorni per pagare. Valido solo per locazioni abitative senza opposizione.
4. Formale Opposizione
Contesta la domanda. Se non ha prova scritta, scatta l’ordinanza di rilascio provvisoria ex art. 665 c.p.c.
3. Termine di grazia, opposizione e ordinanza di rilascio
La gestione delle difese avversarie richiede un’elevata prontezza tecnica da parte del legale che ti assiste. Quando l’inquilino tenta di prendere tempo per rinfocolare le sue ragioni, la legge offre strumenti decisivi al locatore per bloccare le manovre dilatorie ed ottenere subito il provvedimento di rilascio.
3.1 Come funziona il termine di grazia e quando è escluso?
Il termine di grazia consente al conduttore di sanare la morosità entro 90 giorni nelle sole locazioni abitative, ma è totalmente escluso in caso di opposizione alla convalida.
Nelle locazioni ad uso abitativo disciplinate dalla Legge n. 392/1978, l’art. 55 concede al conduttore la facoltà di chiedere al giudice un termine perentorio — non superiore a novanta giorni — per provvedere al pagamento dei canoni scaduti e delle relative spese. Qualora l’inquilino adempia nei termini fissati dall’ordinanza giudiziale, la morosità è sanata ed il contratto riprende vigore. Tale beneficio può essere accordato per non più di tre volte nell’arco di un quadriennio. Nelle locazioni commerciali (ad uso diverso da quello abitativo), invece, la sanatoria giudiziale ed il termine di grazia non sono mai applicabili.
Tuttavia, esiste un principio fondamentale di natura processuale che devi conoscere per tutelare i tuoi interessi: sussiste un’assoluta ed irreversibile incompatibilità logica tra la richiesta del termine di grazia e l’opposizione alla convalida dello sfratto.
Come affermato dal Tribunale di Venezia con la Sentenza n. 433 del 15 gennaio 2026 (in linea con la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ordinanza n. 5540/2012), la concessione del termine di grazia presuppone il riconoscimento del debito e la non contestazione della pretesa del locatore. Di conseguenza, qualora il conduttore si costituisca in giudizio formulando opposizione alla convalida ed al contempo richieda il termine di grazia, il Giudice non può in alcun modo concedere il beneficio del rinvio, ed è tenuto a pronunciarsi tempestivamente sull’istanza di rilascio formulata dal proprietario.
Focus Giurisprudenziale — Incompatibilità tra termine di grazia ed opposizione alla convalida
La sentenza: Tribunale civile Venezia, n. 433 del 15 gennaio 2026
Il caso. Un locatore intimava sfratto per morosità. Il conduttore si costituiva documentando pagamenti tardivi, si opponeva alla convalida dello sfratto ed allo stesso tempo chiedeva al giudice la concessione del termine di grazia.
La questione. Può il giudice concedere il termine di grazia ex art. 55 L. 392/1978 se l’inquilino si oppone contestualmente alla convalida dello sfratto?
La decisione della Corte. Il Tribunale ha negato la concessione del termine di grazia ed ha emesso l’ordinanza provvisoria di rilascio in favore del locatore.
Il principio di diritto. La richiesta di termine di grazia è incompatibile con l’opposizione alla convalida dello sfratto per morosità: qualora il conduttore sollevi opposizione, il giudice non può concedere alcun termine di sanatoria.
Cosa significa in pratica per te. Se l’inquilino si oppone al tuo sfratto accampando scuse, la legge gli toglie la possibilità di chiedere i 90 giorni di rinvio per pagare ed il tuo avvocato può chiedere l’ordinanza immediata di sgombero.
Per approfondire
Scopri le regole per il risarcimento dei danni ed il ripristino dell’immobile in buono stato al momento della riconsegna. Leggi l’approfondimento sui danni al rilascio dell’immobile locato.
3.2 Come si ottiene l’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c.?
Se l’opposizione del conduttore non è fondata su prova scritta, il locatore ha diritto ad ottenere immediatamente l’ordinanza provvisoria di rilascio dell’immobile con riserva delle eccezioni.
L’art. 665 c.p.c. costituisce l’arma difensiva più potente nelle mani del locatore quando l’inquilino tenta di prolungare la causa sollevando opposizioni pretestuose. La norma stabilisce che, se il conduttore propone opposizione ma le sue eccezioni non sono fondate su prova scritta (come una ricevuta di pagamento firmata dal proprietario o un accordo scritto di riduzione), il Giudice, su istanza del locatore, pronuncia ordinanza provvisoria di rilascio, non soggetta ad impugnazione.
L’ordinanza ex art. 665 c.p.c. ha natura di provvedimento con riserva delle eccezioni del convenuto: essa consente al locatore di notificare il titolo ed il precetto di rilascio, ed avviare subito le operazioni di esecuzione forzata tramite l’Ufficiale Giudiziario, senza dover attendere l’esito dell’intero giudizio di merito.
Una volta emessa l’ordinanza di rilascio, il Giudice dispone il mutamento del rito ai sensi dell’art. 426 c.p.c., fissando l’udienza per il prosieguo della causa secondo le forme del rito del lavoro (art. 447-bis c.p.c.) ed assegnando alle parti i termini per l’espletamento della procedura di mediazione obbligatoria. Come precisato dal Tribunale di Roma (Sentenza n. 2283/2026), la mediazione non rappresenta un ostacolo iniziale: essa è espressamente esclusa nella fase sommaria e va esperita soltanto nella successiva fase di merito, garantendo così che il locatore ottenga il suo titolo di rilascio senza inutili rallentamenti preliminari.
Iter Procedurale dello Sfratto per Morosità
Intimazione e Citazione
Notifica dell’atto di intimazione di sfratto con invito a comparire all’udienza sommaria.
Udienza di Convalida
Emissione dell’ordinanza di convalida (se contumace) o dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. (se c’è opposizione infondata).
Notifica Titolo e Precetto
Notifica della formula esecutiva e dell’atto di precetto con termine di 10 giorni per il rilascio spontaneo.
Esecuzione dell’Ufficiale Giudiziario
Preavviso di rilascio ed accessi dell’Ufficiale Giudiziario con l’assistenza della Forza Pubblica fino alla riconsegna delle chiavi.
4. Le strategie pratiche per la tutela del locatore
Pianificare un’azione tempestiva e priva di difetti procedurali è l’unico modo per contrarre i tempi di giacenza dell’inquilino moroso all’interno dell’immobile. Ecco una serie di indicazioni operative elaborate dall’esperienza sul campo dello Studio Legale Moscarini.
4.1 Quali cautele adottare prima di notificare l’atto di intimazione?
Prima di avviare l’azione giudiziale, occorre verificare scrupolosamente la regolarità della registrazione contrattuale e la correttezza della notifica.
La primissima verifica da compiere riguarda la continuità dei versamenti dell’imposta di registro. Sebbene la mancata registrazione delle proroghe annuali o delle annualità successive non determini la nullità del contratto negoziale (Tribunale di Roma, Sentenza n. 2887/2026), l’assenza della prima registrazione originaria rende l’atto nullo e paralizza la domanda sommaria. È bene conservare sempre la ricevuta RLI rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.
In secondo luogo, devi inviare una lettera formale di diffida e messa in mora tramite PEC oppure raccomandata A/R con avviso di ricevimento. Sebbene non costituisca un presupposto processuale obbligatorio prima dell’atto di intimazione, la diffida preventiva consente spesso di verificare la disponibilità del conduttore ad una riconsegna bonaria ed evita contestazioni in ordine alla buona fede dell’iniziativa giudiziale.
Infine, accertati di affidare la notifica dell’atto di citazione ad un legale esperto nel rito locatizio: la notifica dello sfratto richiede l’osservanza di rigide formalità (come l’invio dell’avviso informativo ex art. 660 c.p.c. tramite raccomandata in caso di notifica a mani dell’Ufficiale Giudiziario o tramite portale PEC), la cui omissione comporta la nullità della citazione ed il rinvio dell’udienza.
4.2 Come velocizzare il recupero dell’immobile e dei canoni non pagati?
Per massimizzare la tutela patrimoniale, occorre richiedere contestualmente l’emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere fino all’effettivo rilascio.
L’art. 658 c.p.c. concede al proprietario la facoltà di richiedere, nello stesso atto di intimazione dello sfratto, l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per l’incasso dei canoni scaduti e di quelli che mureranno fino alla riconsegna dell’immobile. Chiedere l’ingiunzione di pagamento contestualmente allo sfratto ti consente di ottenere in tempi rapidissimi un titolo per pignorare i beni dell’inquilino (conti correnti, stipendi, quinti dello stipendio o veicoli).
Se l’inquilino rilascia spontaneamente l’immobile durante il corso della causa, la materia del contendere sulla domanda di rilascio si dichiara cessata (Tribunale di Roma n. 2283/2026 e n. 2887/2026), ma il giudizio prosegue regolarmente per la condanna del conduttore al saldo integrale dei canoni dovuti e delle spese di lite.
Inoltre, al momento della riconsegna delle chiavi, pretendi sempre la redazione di un verbale di riconsegna con inventario, sottoscritto da entrambe le parti o redatto alla presenza di testimoni, nel quale prendere atto dello stato manutentivo dell’immobile e fotografare eventuali danni da risarcire.
Esempio Pratico — Recupero Immobile ed Inadempimento del Conduttore
Il Caso
Marco affitta un appartamento a Giorgio con regolare contratto registrato. Dopo alcuni mesi, Giorgio smette di pagare il canone adducendo che lo scalda-bagno non funziona perfettamente ed autoriducendosi il canone a zero per 4 mesi di seguito.
La Norma Applicabile
Artt. 658 e 665 c.p.c., art. 5 L. 392/1978 ed orientamento giurisprudenziale (Trib. Roma n. 2887/2026): l’autoriduzione del canone è vietata e non ammette compensazioni unilaterali.
La Soluzione
Marco notifica lo sfratto per morosità. All’udienza Giorgio si oppone accampando i vizi del boiler senza prova scritta: il Giudice rigetta l’opposizione, nega il termine di grazia ed emette ordinanza di rilascio provvisoria in favore di Marco, con contestuale decreto ingiuntivo per i canoni arretrati.
Conclusioni
Affrontare la morosità dell’inquilino richiede la massima determinazione giuridica ed una rigorosa conoscenza delle tutele processuali offerte dall’ordinamento. La procedura dello sfratto per morosità e tutela del locatore garantisce al proprietario un percorso rapido ed efficace per sciogliere il contratto di locazione e rientrare nel possesso dell’immobile, a condizione che l’azione sia fondata su un contratto valido ed in corso d’esecuzione.
Come evidenziato dalle più recenti decisioni giurisprudenziali del 2026, tentativi dilatori del conduttore come l’autoriduzione arbitraria del canone o la richiesta del termine di grazia in sede di opposizione vengono fermamente neutralizzati dai Giudici di merito attraverso l’emissione dell’ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. Muoversi con tempestività insieme ad un professionista specializzato rappresenta la garanzia principale per tutelare la redditività del tuo patrimonio immobiliare.
Domande Frequenti (FAQ)
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Articolo 658 Codice di Procedura Civile (Intimazione di sfratto per morosità)
- Articolo 665 Codice di Procedura Civile (Ordinanza provvisoria di rilascio)
- Articolo 55 Legge 27 luglio 1978, n. 392 (Termine di grazia e sanatoria della morosità)
- Articoli 1453 e 1455 Codice Civile (Risoluzione del contratto per inadempimento)
Giurisprudenza citata
- Tribunale civile Rimini, Sentenza n. 314 del 22 maggio 2026 — Inammissibilità dello sfratto per morosità in assenza di contratto attivo.
- Tribunale civile Rimini, Sentenza n. 198 del 26 marzo 2026 — Inapplicabilità del rito speciale ai contratti già risolti consensualmente.
- Tribunale civile Venezia, Sentenza n. 433 del 15 gennaio 2026 — Incompatibilità tra richiesta di termine di grazia ed opposizione alla convalida.
- Tribunale civile Roma, Sentenza n. 2887 del 19 febbraio 2026 — Illegittimità dell’autoriduzione del canone e compensazione di crediti non accertati.
- Tribunale civile Roma, Sentenza n. 2283 del 12 febbraio 2026 — Legittimazione del singolo coerede locatore ed esclusione della mediazione sommaria.
