Immobile ereditato occupato da un erede: spetta l’indennità?
Alla morte dei genitori, uno dei momenti più delicati e complessi nella gestione del patrimonio familiare si verifica quando uno solo dei figli o dei coeredi continua ad abitare nell’immobile caduto in successione, oppure ne trattiene in via esclusiva le chiavi impedendo agli altri di accedervi. In queste situazioni, chi rimane escluso dalla disponibilità della casa si chiede frequentemente se l’occupante sia tenuto a versare un affitto mensile e se sia possibile richiedere l’indennità di occupazione immobile ereditato per tutto il tempo trascorso dall’apertura della successione.
Dal punto di vista del diritto civile, la risposta non è così immediata come si potrebbe immaginare, in quanto l’erede residente non si trova nella posizione di un abusivo privo di titolo, ma esercita una facoltà che gli deriva direttamente dalla sua qualità di comproprietario dell’asse ereditario. Tuttavia, il regime di comunione non può trasformarsi in un privilegio illimitato a danno degli altri legittimari, i quali vantano diritti di pari grado sul bene e non devono subire passivamente il godimento esclusivo altrui.
In questa guida pratica, illustriamo nel dettaglio come funziona la disciplina dell’uso della cosa comune, quali sono i requisiti tassativi individuati dalla giurisprudenza per far scattare l’obbligo indennitario, da quale momento esatto decorrono i conteggi e quali passi legali intraprendere per tutelare la propria quota e giungere allo scioglimento della comunione ereditaria.
In Sintesi: Punti Chiave
- Nessun automatismo economico: Il semplice fatto che un coerede abiti nell’immobile ereditato non fa sorgere automaticamente l’obbligo di pagare un canone o un indennizzo agli altri contitolari inerti.
- Il ruolo decisivo della diffida formale: L’indennità di occupazione immobile ereditato decorre unicamente dalla data in cui gli altri coeredi notificano una formale manifestazione di dissenso o richiedono la disponibilità del bene, ponendo fine alla tolleranza.
- Criteri di calcolo dell’importo: La somma dovuta equivale alla frazione del valore locativo di mercato dell’immobile, ripartita in proporzione alle quote di comproprietà degli eredi rimasti esclusi dal godimento.
- Chiara separazione delle spese: L’occupante è tenuto a pagare interamente le utenze domestiche, la TARI e le spese condominiali ordinarie, mentre IMU e ristrutturazioni straordinarie rimangono pro-quota a carico di tutti i proprietari.
Indice dei Contenuti
1. Il diritto di uso della casa ereditata e i suoi limiti
Al momento dell’apertura della successione, la proprietà dell’immobile caduto in eredità si trasferisce pro-quota in capo a tutti i chiamati che abbiano accettato l’eredità. Si forma così una comunione ereditaria, una situazione di contitolarità indivisa in cui ciascun erede possiede una quota astratta dell’intero bene. Nel quotidiano, tuttavia, è frequente che uno dei coeredi (spesso il figlio che già conviveva con i genitori o che non dispone di un’altra abitazione) mantenga la detenzione esclusiva dell’immobile.
Per comprendere se e in quali termini tale situazione sia lecita, occorre far riferimento ai principi generali del codice civile previsti in materia di comunione ordinaria, che regolano il rapporto tra le facoltà individuali del singolo comproprietario e i diritti spettanti alla collettività dei coeredi.
1.1 Un erede può abitare nella casa ereditata senza il consenso degli altri?
Sì, un erede può abitare nell’immobile ereditato anche senza una preventiva autorizzazione scritta degli altri coeredi, in quanto il godimento della cosa comune costituisce esercizio diretto del suo diritto di comproprietà. Tuttavia, tale utilizzo è legittimo solo a condizione che non alteri la destinazione dell’immobile e non impedisca agli altri contitolari di farne parimenti uso.
Nel nostro ordinamento giuridico, il coerede che occupa l’immobile di famiglia non si trova in una posizione di abusività o di occupazione senza titolo (sine titulo). La sua detenzione poggia su un valido titolo reale: la comproprietà pro-indiviso del bene. L’articolo 1102 del codice civile stabilisce infatti che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, con l’unico vincolo di rispettarne la destinazione economica e di consentire agli altri di fruire analogamente del bene secondo il loro diritto.
Focus Normativo — Art. 1102 c.c. — Uso della cosa comune
L’articolo 1102 del codice civile dispone che ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Questo significa che l’uso diretto e più intenso da parte di un solo coerede non costituisce un illecito civile, a meno che non si trasformi in un impedimento concreto per gli altri comproprietari.
Ne consegue che, in assenza di contestazioni o di espresse richieste di utilizzo da parte degli altri fratelli o coeredi, il fatto che uno solo di essi viva nella casa non configura di per sé un danno. La legge presuma infatti che, fino a prova contraria, gli altri coeredi abbiano acconsentito o abbiano implicitamente tollerato l’uso esclusivo del bene.
1.2 Qual è il confine tra pari uso e abuso della cosa comune?
Il confine tra uso legittimo ed abuso della cosa comune viene superato quando il coerede occupante trasforma la propria detenzione in un possesso esclusivo ed ostativo, rifiutando la consegna delle chiavi, cambiando la serratura d’ingresso o respingendo le richieste degli altri contitolari di accedere al bene o di trarne utilità.
Il concetto di “pari uso” previsto dall’articolo 1102 c.c. non impone che tutti i coeredi debbano necessariamente abitare simultaneamente all’interno dello stesso appartamento — evenienza spesso impossibile per ragioni oggettive di spazio. Il pari uso può essere attuato anche mediante modalità indirette o turnarie (ad esempio l’utilizzo dell’immobile in periodi alternati o la decisione condivisa di locarlo a terzi per spartirsi il canone).
Quando tuttavia un coerede si appropria del bene in modo da escludere totalmente gli altri, ad esempio modificando le serrature senza consegnare le duplicazioni o vietando l’accesso per inventariare i beni ereditarî, l’uso legittimo trascende in condotta ostativa ed abusiva. È proprio in questo momento che la comproprietà perde il suo carattere fisiologico e fa sorgere in capo agli eredi estromessi il diritto di reagire in sede civile.
Per approfondire
Prestare attenzione all’inerzia prolungata nel tempo: scopri quali sono i limiti e le condizioni rigorose stabilite dalla Cassazione prima che l’occupazione dell’immobile ereditato possa trasformarsi in usucapione in favore del singolo erede. Usucapione dei beni ereditari tra coeredi.
2. L’indennità di occupazione: presupposti e calcolo
Quando la convivenza o la tolleranza tra i coeredi si interrompe, nasce la necessità di quantificare il pregiudizio patrimoniale subito da chi è rimasto privo del godimento dell’immobile. In ambito successorio, l’istituto di riferimento è rappresentato dai cosiddetti frutti civili indiretti (art. 723 c.c.), ossia il corrispettivo economico che il comproprietario occupante deve versare agli altri partecipanti per aver goduto in via esclusiva di un bene comune.
Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di Cassazione e dei Tribunali di merito è rigorosa nel precisare che l’indennità di occupazione immobile ereditato non è una sanzione automatica né una componente che si calcola d’ufficio dal giorno della morte del de cuius.
2.1 Da quando decorre l’obbligo di pagare l’indennità al coerede?
L’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione al coerede decorre unicamente dalla data in cui quest’ultimo notifica o invia una formale richiesta o diffida scritta con cui manifesta la volontà di utilizzare il bene o di non tollerarne più l’uso esclusivo. L’indennità non decorre mai in automatico dall’apertura della successione.
Questo è uno dei punti centrali e più fraintesi della materia. Molti coeredi ritengono erroneamente di poter richiedere arretrati indennitari per anni di occupazione pregressa durante i quali non hanno mai mosso obiezioni. Come chiarito di recente sia dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 31626/2025) sia dai Giudici di merito, l’inerzia prolungata degli eredi non occupanti viene interpretata dal diritto come acquiescenza o presunzione di gratuità dell’uso altrui.
Per far scattare il “contatore” dei frutti civili occorre dunque rompere tale presunzione. Solo dal momento in cui viene recapitata all’occupante una diffida a formale raccomandata o PEC — in cui si richiede la riconsegna delle chiavi, l’uso turnario o il pagamento di una quota di indennizzo — l’occupazione da lecita si trasforma in fonte di credito risarcitorio o indennitario.
Focus Giurisprudenziale — Indennità di occupazione tra coeredi: decorrenza e rifiuto della mediazione
La sentenza. Tribunale civile di Novara, n. 120 del 27 marzo 2026
Il caso. Due comproprietari di un appartamento ereditario citavano in giudizio la terza coerede che occupava in via esclusiva l’immobile. Gli attori chiedevano il rilascio del bene ed il pagamento dell’indennità di occupazione a far data dall’apertura della successione, evidenziando che la convenuta aveva altresì rifiutato di partecipare alla mediazione obbligatoria.
La questione. Il semplice godimento esclusivo da parte di un coerede genera automaticamente un obbligo indennitario sin dal decesso del genitore? Da quale momento decorre l’indennità in presenza di condotta ostativa?
La decisione della Corte. Il Tribunale di Novara ha accolto la domanda ma ha limitato la decorrenza dell’indennità al momento della prima richiesta formale di rilascio inviata dagli attori. Il Giudice ha ribadito che il mero godimento non è illecito, ma l’obbligo di corrispondere i frutti civili sorge quando concorrono due presupposti: la manifestazione di volontà dei coeredi di fruire del bene ed il comportamento ostativo dell’occupante (valutabile anche alla luce del rifiuto ingiustificato di presentarsi in mediazione ex art. 116 c.p.c.).
Il principio di diritto. L’indennità di occupazione della cosa comune decorre dalla data della prima formale richiesta di disponibilità o rilascio inoltrata dal comproprietario escluso, ed è quantificata sul valore locativo di mercato proporzionato alle quote di proprietà.
Cosa significa in pratica per te. Se tuo fratello occupa la casa dei genitori ereditata, non attendere anni prima di protestare: l’indennità economica ti spetterà soltanto a partire dal giorno in cui gli invierai una formale diffida scritta.
2.2 Come si calcola l’ammontare dell’indennità di occupazione?
L’ammontare dell’indennità di occupazione si calcola individuando il valore locativo di mercato dell’immobile (ossia il canone mensile che la casa frutterebbe se fosse data in locazione a terzi) e moltiplicandolo per la quota di comproprietà spettante al coerede escluso.
Se ad esempio un appartamento ereditato tra tre fratelli in parti uguali (1/3 ciascuno) ha un valore di mercato locativo stimato in 1.200 euro al mese, la quota teorica complessiva sui frutti è pari a 1.200 euro. Poiché l’occupante è titolare di 1/3 della proprietà (pari a 400 euro di valore d’uso figurativo), l’indennità netta che egli dovrà versare a ciascuno degli altri due fratelli sarà di 400 euro mensili (per un totale di 800 euro al mese a carico dell’occupante).
La stima del valore locativo viene solitamente effettuata da un perito di fiducia o, in sede giudiziale, mediante una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) che tiene conto dell’ubicazione, dello stato manutentivo, delle dimensioni e dei prezzi di mercato correnti nella zona.
Focus Giurisprudenziale — Rigetto della pretesa indennitaria retroattiva e dies a quo coincide con la diffida
La sentenza. Tribunale civile di Cosenza, n. 885 del 19 giugno 2026
Il caso. Una coerede agiva in giudizio chiedendo la condanna dei due fratelli (che occupavano l’immobile di famiglia proseguendovi un’attività commerciale) al pagamento dell’indennità di occupazione a far data dalla morte del de cuius avvenuta sette anni prima, o in subordine dalla diffida inviata di recente.
La questione. È ammissibile richiedere gli arretrati dell’indennità di occupazione per gli anni in cui la coerede è rimasta inerte senza mai richiedere le chiavi o manifestare dissenso?
La decisione della Corte. Il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda principale e accolto esclusivamente quella subordinata. Ha stabilito che l’inerzia septennale integrava presunzione di tolleranza e che l’indennità decorreva tassativamente dalla data della diffida formale del 2022, calcolata sulla base della perizia del CTU proporzionata alla quota di 1/6 spettante all’attrice.
Il principio di diritto. In assenza di precedenti contestazioni o richieste di godimento diretto, l’indennità di occupazione non può retroagire alla data di apertura della successione ma decorre dalla formale messa in mora.
Cosa significa in pratica per te. Gli anni passati in silenzio senza inviare solleciti scritti sono persi dal punto di vista economico: i giudici non riconoscono l’indennità per il periodo di acquiescenza tacita.
Per riassumere visivamente i requisiti indispensabili per l’ottenimento dell’indennità, si veda lo schema sottostante:
Presupposti per Ottenere l’Indennità di Occupazione
1. Diffida Formale
Invio di una raccomandata A/R o PEC che contesti l’uso esclusivo e richieda l’uso comune o il rilascio.
2. Condotta Ostativa
Rifiuto dell’occupante di consegnare le chiavi o di consentire il godimento diretto/indiretto del bene.
3. Perizia di Stima
Determinazione del valore locativo figurativo di mercato da ripartire pro-quota tra gli eredi esclusi.
3. Il riparto delle spese: utenze, TARI, IMU e ristrutturazioni
Un altro motivo di forte scontro tra i coeredi riguarda la gestione delle spese inerenti l’immobile. Chi deve pagare le bollette di luce e gas? A chi spetta il versamento della TARI e dell’IMU? E come ci si regola per le spese condominiali e le riparazioni dello stabile?
La legge applica un criterio di ripartizione rigoroso, fondato sulla netta distinzione tra le spese legate al godimento effettivo dell’immobile e quelle connesse alla titolarità del diritto di proprietà.
3.1 Chi paga le utenze domestiche e la tassa sui rifiuti (TARI)?
Le utenze domestiche (luce, gas, acqua, internet) e la tassa sui rifiuti (TARI) spettano interamente ed esclusivamente al coerede occupante, poiché sono spese direttamente generate dall’uso abitativo personale dell’immobile.
In base alla normativa tributaria e civilistica, la TARI trova il suo presupposto nell’occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti. Pertanto, l’unico soggetto passivo tenuto al pagamento nei confronti del Comune o al rimborso verso gli altri eredi è chi vive nell’appartamento. Analogamente, le bollette relative ai consumi di energia e acqua devono essere volturate a nome dell’occupante o rimborsate da quest’ultimo per intero.
Gli altri coeredi che non risiedono nell’immobile non devono contribuire in alcun modo a tali spese di consumo.
3.2 Come si dividono le spese condominiali e le riparazioni straordinarie?
Le spese condominiali ordinarie gravano sull’occupante in quanto legate al godimento dei servizi comuni, mentre le spese condominiali straordinarie, le opere di manutenzione pesante e le imposte sulla proprietà (IMU) devono essere divise tra tutti i coeredi in proporzione alle rispettive quote di ereditate.
La giurisprudenza distingue nettamente tra la gestione ordinaria e la conservazione del capitale immobiliare:
- Spese ordinarie e condominio corrente: Pulizia scale, luce condominiale, ascensore e piccola manutenzione spettano a chi utilizza la casa.
- Spese straordinarie: Il rifacimento del tetto, della facciata, la sostituzione della caldaia centrale o i lavori di adeguamento sismico/strutturale costituiscono interventi a beneficio del valore di tutti i comproprietari. Tali spese devono pertanto essere anticipate o rimborsate pro-quota da tutti i coeredi ex art. 1110 c.c.
- Tassazione IMU: L’imposta municipale propria è dovuta da ciascun coerede in ragione della propria quota di possesso (salve eventuali agevolazioni per l’occupante qualora l’immobile costituisca abitazione principale, se applicabili).
Focus Giurisprudenziale — TARI e spese ordinarie spettano all’occupante, straordinarie al comproprietario
La sentenza. Tribunale civile di Taranto, n. 2223 del 23 ottobre 2025
Il caso. Sei coeredi agivano contro il fratello residente nell’immobile di famiglia per ottenere l’indennità di occupazione. Il convenuto chiedeva in via riconvenzionale che gli altri fratelli rimborsassero pro-quota le spese da lui sostenute per TARI, utenze e condominio.
La questione. Il coerede occupante ha diritto a chiedere il rimborso delle tasse sui rifiuti e delle spese condominiali ordinarie agli altri comproprietari esclusi?
La decisione della Corte. Il Tribunale di Taranto ha accolto la domanda di indennità formulata dagli attori e rigettato la domanda riconvenzionale del convenuto. Il Giudice ha affermato che la TARI ed i consumi domestici gravano solo sull’utilizzatore effettivo e che quest’ultimo non può pretendere alcun rimborso pro-quota per gli oneri di gestione ordinaria derivanti dall’uso personale del bene.
Il principio di diritto. Il coerede che occupa in via esclusiva un immobile caduto in successione risponde in via esclusiva della TARI e delle spese legate all’uso; solo le spese straordinarie di conservazione del bene possono essere liquidate in sede di resa del conto o divisione.
Cosa significa in pratica per te. Se non abiti nella casa ereditata, tuo fratello non può pretendere che tu gli paghi la bolletta della luce o la spesa della spazzatura: sono oneri a suo carico esclusivo.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva del riparto degli oneri economici tra i coeredi:
Tabella di Riparto Spese dell’Immobile Ereditato
4. Come sbloccare la situazione e sciogliere la comunione
Quando il dialogo tra familiari si interrompe e la presenza dell’occupante impedisce di locare o vendere la casa a terzi, è necessario attivare la procedura legale per la tutela dei diritti dei coeredi esclusi. La strategia legale dello Studio Legale Moscarini segue una linea progressiva, strutturata in quattro fasi principali volte a minimizzare i tempi ed i costi del contenzioso.
4.1 Come inviare una diffida formale e interrompere la tolleranza?
Per interrompere lo stato di tolleranza e far decorrere l’indennità di occupazione occorre inviare una formale raccomandata A/R o PEC redatta da un legale, con cui si richiede espressamente la consegna delle chiavi, l’uso turnario dell’immobile o il pagamento dell’indennità pro-quota.
La lettera di diffida deve contenere elementi precisi ed inequivocabili:
- La contestazione esplicita del godimento esclusivo ed ostativo attuato dall’occupante.
- La richiesta formale di poter accedere al bene per stimarne il valore o esercitare la contitolarità.
- La fissazione del termine a partire dal quale viene formalmente richiesto il versamento della quota mensile di frutti civili (con quantificazione provvisoria basata sul valore locativo di zona).
- L’invito a trovare un accordo per la vendita dell’immobile o la resa dei conti ereditaria.
Questa comunicazione ha il valore fondamentale di costituire in mora l’occupante e di determinare con certezza contabile il dies a quo per il calcolo delle somme dovute in sede giudiziale.
4.2 Cosa fare se l’occupante rifiuta di vendere o dividere la casa?
Se l’occupante rifiuta di liberare l’immobile o di concordarne la vendita, gli altri coeredi possono promuovere l’azione di divisione giudiziale dell’eredità (artt. 720 e 1111 c.c.), previo esperimento obbligatorio del procedimento di mediazione civile.
Nessun coerede può essere costretto a rimanere in comunione contro la sua volontà (art. 1111 c.c.). Qualora l’immobile sia divisibile in natura (ad esempio una villa bifamiliare), si procede al frazionamento; se invece si tratta di un singolo appartamento non comodamente divisibile (art. 720 c.c.), il Giudice valuta nell’ordine:
- L’assegnazione per intero ad uno dei coeredi: Se uno degli eredi (incluso l’occupante o un altro erede con quota maggiore) ne chiede l’attribuzione, il Giudice gli assegna la proprietà dell’intero bene, imponendogli il versamento di un conguaglio in denaro in favore degli altri fratelli.
- La vendita all’asta giudiziale: Se nessuno dei coeredi chiede l’assegnazione dell’immobile, il Tribunale ne dispone la vendita all’asta a terzi, ripartendo il ricavato netto tra tutti gli eredi in proporzione alle rispettive quote, detratte le eventuali indennità di occupazione e spese dovute dall’occupante in sede di resa del conto (art. 723 c.c.).
Percorso Legale per lo Scioglimento della Comunione
Diffida Scritta e Messa in Mora
Notifica formale per interrompere la tolleranza ed attivare la decorrenza dell’indennità di occupazione.
Mediazione Civile Obbligatoria
Procedura conciliativa davanti ad un organismo accreditato per tentare un accordo bonario di vendita o liquidazione della quota.
Giudizio di Divisione Ereditaria e Resa del Conto
Azione giudiziale per la stima dell’immobile, il conteggio dei frutti dovuti dall’occupante ed il riparto delle spese.
Assegnazione dell’Immobile o Vendita all’Asta
Attribuzione del bene ad un erede con conguaglio in denaro oppure liquidazione coattiva all’asta e divisione del ricavato.
Esempio Pratico — Rifiuto della vendita tra fratelli
Il Caso
Marco e Giulia ereditano in parti uguali l’appartamento dei genitori. Marco si trasferisce nell’immobile, cambia le serrature ed impedisce a Giulia di accedere, rifiutando sia di acquistare la quota della sorella sia di mettere in vendita la casa tramite agenzia immobiliare.
La Norma Applicabile
Articoli 1102, 720 e 1111 c.c.: l’uso esclusivo senza consenso ed ostacolando l’altro costituisce violazione del pari uso. Giulia ha il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione ereditaria ed il pagamento dei frutti civili a far data dalla diffida.
La Soluzione
Giulia notifica a Marco una diffida formale chiedendo il rilascio o 500 € al mese (pari alla metà del canone locativo di mercato di 1.000 €). Successivamente avvia la mediazione obbligatoria e, a fronte dell’ennesimo rifiuto di Marco, promuove il giudizio di divisione ereditaria. Il Giudice dispone la vendita all’asta della casa e condanna Marco a versare a Giulia 500 € mensili calcolati dalla data della prima diffida fino al giorno dell’effettivo rilascio.
Conclusioni
In conclusione, la gestione dell’immobile ereditato utilizzato in via esclusiva da un solo comproprietario richiede tempestività e chiarezza da parte degli eredi esclusi. Il nostro ordinamento non punisce l’uso del bene comune, ma non tollera che l’inerzia o la prevaricazione di un singolo coerede si traducano nel danno economico degli altri.
Se ti trovi in una situazione di stallo con un coerede che abita nell’immobile di famiglia e si rifiuta di trovare un accordo per la locazione o la vendita, il primo passo fondamentale è formalizzare immediatamente il proprio dissenso per attivare la decorrenza dell’indennità di occupazione immobile ereditato. In un secondo momento, qualora il confronto stragiudiziale non dia esito, il ricorso alla mediazione ed alla divisione ereditaria permetterà di sbloccare il valore del patrimonio ed ottenere il conguaglio di tutte le somme spettanti.
Lo Studio Legale Moscarini assiste quotidianamente i propri clienti nella risoluzione delle controversie ereditarie e nella tutela dei diritti di comproprietà, fornendo un supporto tecnico e strategico mirato ad azzerare le conflittualità ed a velocizzare i tempi di liquidazione del compendio ereditario.
Domande Frequenti (FAQ)
Mio fratello vive nella casa ereditata: deve pagarmi un affitto in automatico?
Posso chiedere gli arretrati dell’indennità per gli anni passati?
Come si calcola l’indennità di occupazione spettante a ciascun coerede?
Chi deve pagare la TARI e le bollette dell’immobile ereditato?
Come si dividono l’IMU e le spese condominiali straordinarie?
Cosa posso fare se l’occupante ha cambiato le serrature di casa?
Posso costringere un coerede a vendere l’immobile ereditato?
È obbligatoria la mediazione prima di andare in Tribunale per la divisione?
Hai un immobile ereditato occupato da un altro erede?
Lo Studio Legale Moscarini ti assiste nell’invio della diffida formale, nel calcolo dell’indennità di occupazione spettante e nella gestione della procedura di divisione ereditaria.
Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Articolo 1102 Codice Civile (Uso della cosa comune e limiti del pari uso)
- Articolo 720 Codice Civile (Immobili non comodamente divisibili e assegnazione)
- Articolo 723 Codice Civile (Resa del conto e frutti della comunione)
- Articolo 1111 Codice Civile (Diritto allo scioglimento della comunione)
Giurisprudenza citata
- Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 2423 del 09/02/2015 — Stabilisce che il semplice uso esclusivo ex art. 1102 c.c. non produce un danno in re ipsa senza una formale richiesta di pari uso da parte degli altri comproprietari.
- Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Ordinanza n. 31626 del 2025 — Riconferma che l’indennità decorre dalla manifestazione di volontà del coerede escluso di non tollerare più l’uso esclusivo.
- Corte di Cassazione, Sez. II Civile, Sentenza n. 12662 del 13/05/2025 — Chiarisce che l’occupante non è detentore sine titulo ma esercita una facoltà legittima della comproprietà.
- Tribunale civile di Novara, Sentenza n. 120 del 27/03/2026 — Fissa la decorrenza dell’indennità alla prima richiesta formale di rilascio ed evince il comportamento ostativo dal mancato confronto in mediazione.
- Tribunale civile di Cosenza, Sentenza n. 885 del 19/06/2026 — Rigetta le pretese indennitarie retroattive all’apertura della successione per presunzione di tolleranza.
- Tribunale civile di Taranto, Sentenza n. 2223 del 23/10/2025 — Stabilisce che TARI ed utenze gravano interamente sull’occupante, mentre le straordinarie vanno ripartite pro-quota.
- Tribunale civile di Napoli Nord, Sentenza n. 864 del 12/03/2026 — Rigetta la richiesta di indennizzo per mancata prova di formali richieste di godimento diretto.
- Tribunale civile di Roma, Sentenza n. 747 del 16/01/2025 — Subordina il rimborso delle spese al partecipante alla prova della necessità dei lavori e del previo interpello.
