Risarcimento danni per risoluzione della locazione: la guida
La gestione di un immobile concesso in locazione comporta spesso imprevisti economici complessi, specialmente quando il conduttore decide di interrompere il rapporto contrattuale prima del tempo o si rende moroso al punto da rendere inevitabile la procedura di sfratto. Per il proprietario, trovarsi improvvisamente con i locali vuoti e privi di reddito rappresenta una perdita patrimoniale immediata, che vanifica le legittime aspettative di guadagno legate al rispetto del programma contrattuale concordato.
Dal punto di vista giuridico, si pone quindi il problema di stabilire se e in che misura sia possibile pretendere dal conduttore inadempiente il pagamento dei canoni che sarebbero maturati fino alla naturale scadenza del contratto. Per lungo tempo, i proprietari si sono scontrati con interpretazioni giurisprudenziali contrastanti, oscillanti tra chi riteneva che la riconsegna materiale delle chiavi estinguesse ogni obbligo di pagamento futuro e chi, al contrario, riconosceva un diritto al risarcimento integrale senza alcuna limitazione.
La Corte di Cassazione, con una storica pronuncia a Sezioni Unite emessa all’inizio del 2025, ha finalmente fatto chiarezza su questa delicata controversia, definendo i confini del diritto al risarcimento e stabilendo regole precise in merito all’onere probatorio che grava sul locatore. Questo articolo offre una guida completa per comprendere quando sia possibile richiedere il danno da mancato guadagno, quali siano i limiti posti dalla legge e come preparare la documentazione necessaria per tutelare i propri diritti in giudizio.
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In Sintesi: Punti Chiave
- Rilascio e Risarcimento: Il rilascio anticipato dell’immobile dovuto a inadempimento non cancella il diritto del locatore a chiedere il risarcimento dei canoni futuri persi.
- Nessun Automatismo: Non esiste un danno automatico coincidente con la somma di tutti i canoni residui fino alla scadenza; il risarcimento copre solo il periodo di sfitto forzato.
- Onere della Prova: Spetta al locatore dimostrare di essersi attivato in buona fede per cercare un nuovo inquilino (ad esempio tramite agenzie o annunci).
- Mitigazione del Danno: In base all’art. 1227 c.c., il risarcimento è escluso o ridotto se il locatore rifiuta proposte di locazione congrue senza un valido motivo.
Indice dei Contenuti
1. Il nodo della risoluzione anticipata e l’interesse positivo
La risoluzione di un contratto di locazione a causa dell’inadempimento del conduttore si inserisce nella cornice generale della tutela contrattuale dei contratti sinallagmatici di durata. Quando il locatore si attiva per sciogliere il vincolo negoziale a causa della morosità dell’inquilino, l’obiettivo non è soltanto quello di riottenere il possesso dell’immobile, ma anche di ricevere il risarcimento per la lesione dell’interesse contrattuale positivo, ossia il beneficio economico complessivo che la regolare esecuzione del contratto gli avrebbe assicurato.
1.1 Cosa succede quando l’inquilino abbandona l’immobile prima del tempo?
Il locatore ha diritto a ottenere il risarcimento del danno per i canoni a scadere non percepiti a causa dell’anticipata cessazione del contratto, a condizione che dimostri di non essere rimasto inerte e di aver cercato con diligenza un nuovo conduttore.
Quando l’inquilino rilascia anticipatamente l’immobile o viene sfrattato per morosità, il proprietario subisce un danno futuro legato alla perdita del flusso finanziario pattuito. In base ai principi generali sanciti dall’articolo 1223 del Codice civile, il risarcimento deve comprendere il mancato guadagno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento. Tuttavia, il mero rilascio non fa sorgere in automatico il diritto a una rendita fino alla scadenza del contratto: il danno effettivo si misura solo in relazione al tempo strettamente necessario a ricollocare l’immobile sul mercato a condizioni analoghe. Non è possibile pretendere che l’ex conduttore paghi a scatola chiusa l’affitto per anni se il proprietario decide di tenere l’immobile sfitto per proprio piacimento o di utilizzarlo per finalità personali.
1.2 Qual è la differenza tra danni da ritardata restituzione e fallimento del contratto?
L’obbligo di risarcire il maggior danno previsto dall’articolo 1591 del Codice civile non si applica dopo la riconsegna dell’immobile, in quanto tale norma sanziona unicamente il ritardo nella restituzione fisica del bene e non la risoluzione anticipata del rapporto.
È fondamental opera una netta distinzione tra due situazioni giuridiche differenti per non incorrere in errori nel formulare le domande risarcitorie. La prima situazione è disciplinata dall’articolo 1591 del Codice civile, che colpisce il conduttore in mora a restituire la cosa: in questo caso, l’inquilino deve corrispondere il canone concordato fino al momento dell’effettiva riconsegna, oltre all’eventuale maggior danno derivante dalla ritardata riconsegna (ad esempio, se il locatore ha perso un’offerta d’affitto più alta). La seconda situazione, oggetto della recente svolta giurisprudenziale, riguarda invece la fase successiva alla riconsegna: una volta che il locatore rientra in possesso dell’immobile, l’articolo 1591 c.c. cessa di trovare applicazione. Il risarcimento per i canoni a scadere non si fonda sul ritardo della restituzione, ma sul fallimento del programma contrattuale provocato dall’inadempimento, il quale deve essere quantificato secondo le regole generali sui danni contrattuali.
Esempio Pratico — Rilascio Anticipato del Negozio
Il Caso
Marco ha concesso in locazione commerciale un locale per un periodo di 6 anni a un canone mensile di 1.500 euro. Dopo soli 2 anni, la società conduttrice smette di pagare l’affitto e rilascia anticipatamente l’immobile riconsegnando le chiavi, costringendo Marco ad agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto e la condanna al pagamento delle somme perse.
La Norma Applicabile
Trova applicazione l’articolo 1453 c.c. che riconosce il risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata per inadempimento del debitore. Il risarcimento, ai sensi dell’articolo 1223 c.c., copre il mancato guadagno (lucro cessante) pari ai canoni che sarebbero scaduti fino alla fine del contratto (altri 4 anni), purché si dimostri che l’immobile non è rimasto sfitto per negligenza del proprietario.
La Soluzione
Marco ottiene la risoluzione e si attiva immediatamente affidando l’immobile a un’agenzia. Se l’immobile viene rilocato dopo 8 mesi, Marco potrà pretendere dall’ex inquilino il pagamento dei canoni persi in quegli 8 mesi (12.000 euro). Se il nuovo contratto prevede un canone inferiore (es. 1.200 euro), potrà pretendere anche la differenza (300 euro al mese) per i restanti anni di contratto originario.
Focus Giurisprudenziale — L’onere della ricerca attiva in capo al locatore
La sentenza. Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 530 del 14 gennaio 2014
Il caso. Una società proprietaria di un immobile ad uso commerciale agiva contro il conduttore moroso per richiedere il risarcimento del mancato guadagno relativo al periodo in cui l’immobile era rimasto sfitto dopo il rilascio, fino alla sua successiva vendita.
La questione. A chi spetta provare che l’immobile è rimasto sfitto a causa dell’inadempimento del conduttore e non per l’inerzia del locatore?
La decisione della Corte. La Cassazione rigettava la domanda di risarcimento avanzata dalla proprietaria. I giudici rilevavano che la società locatrice non aveva né allegato né provato di essersi in alcun modo attivata sul mercato per cercare un nuovo conduttore dopo la restituzione dell’immobile.
Il principio di diritto. Il danno risarcibile al locatore a titolo di lucro cessante per la mancata percezione dei canoni nel periodo successivo al rilascio costituisce conseguenza dell’inadempimento solo se la mancata rilocazione non dipenda dalla volontà del proprietario. Grava sul locatore l’onere della prova di avere inutilmente tentato di locare l’immobile, dando conto dei concreti propositi di utilizzazione del bene.
Cosa significa in pratica per te. Non basta che l’immobile resti sfitto dopo il rilascio per vederti riconosciuti i canoni futuri. Devi essere tu a dimostrare al giudice che hai provato attivamente a rilocare l’immobile (ad esempio inserendo annunci o dando mandato ad agenzie) e che tali tentativi non hanno avuto successo.
2. La svolta delle Sezioni Unite: risarcimento sì, ma senza automatismi
La stesura di linee guida chiare si è resa necessaria a causa di interpretazioni contrastanti in seno alla stessa Corte di Cassazione. Da un lato, si collocava un filone più rigido che considerava la riconsegna dell’immobile come un fatto estintivo di ogni danno futuro, sul presupposto che il locatore rientrasse nella piena disponibilità del bene. Dall’altro, un orientamento favorevole alla proprietà riconosceva il risarcimento come un effetto automatico dell’inadempimento, ponendo a carico del conduttore l’onere di provare che il locatore avrebbe potuto evitare il danno.
2.1 Perché la riconsegna delle chiavi non cancella il diritto al risarcimento?
La restituzione materiale delle chiavi dell’immobile al proprietario non estingue il suo diritto ad essere risarcito per i canoni a scadere, poiché la riconsegna del bene non compensa automaticamente la perdita della rendita locativa periodica.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il rilascio spontaneo o coatto dell’immobile a seguito della risoluzione del contratto non cancella il pregiudizio economico del locatore. Il patrimonio del proprietario subisce comunque una diminuzione rispetto alla situazione in cui si sarebbe trovato se il contratto fosse rimasto in vigore. La restituzione delle chiavi ripristina la disponibilità fisica del bene, ma non garantisce l’immediata ricollocazione economica del bene stesso. Pertanto, la condotta del conduttore che costringe alla risoluzione anticipata rimane la fonte del danno risarcibile. Questo significa che, anche se hai accettato la restituzione delle chiavi per evitare l’occupazione abusiva, mantieni intatto il diritto di avviare un’azione legale per richiedere il danno per il tempo in cui l’immobile rimarrà sfitto.
2.2 Come funziona la prova dell’attivazione sul mercato per il locatore?
Il locatore ha l’onere di provare il nesso causale tra l’inadempimento e il danno subito, fornendo elementi concreti che dimostrino i suoi sforzi diligenti per trovare un nuovo conduttore e rilocare l’immobile.
La novità più rilevante introdotta dalle Sezioni Unite riguarda la qualificazione giuridica di questo dovere. La Corte ha stabilito che la prova dell’attivazione sul mercato non costituisce un’eccezione di riduzione del danno ex art. 1227, comma 2 c.c. (la cui prova graverebbe sul conduttore), ma è un elemento costitutivo del nesso di causalità del danno ai sensi dell’articolo 1223 c.c., che spetta interamente al locatore dimostrare. In assenza di prove sull’immissione dell’immobile sul mercato delle locazioni, la domanda di risarcimento del lucro cessante deve essere rigettata per mancanza di prova dell’esistenza stessa del pregiudizio. Non si tratta di un’eccezione difensiva che deve sollevare il conduttore moroso, ma di un presupposto essenziale dell’azione giudiziaria che il locatore deve documentare con estrema attenzione fin dal principio.
Focus Giurisprudenziale — Le Sezioni Unite definiscono il risarcimento del lucro cessante
La sentenza. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 4892 del 25 febbraio 2025
Il caso. Una società locatrice, dopo aver ottenuto la riconsegna spontanea dell’immobile in conseguenza dello sfratto per morosità dell’inquilino, agiva per chiedere la condanna dello stesso al pagamento dei canoni futuri fino alla scadenza naturale del contratto, lamentando il lucro cessante causato dall’anticipata risoluzione.
La questione. Se il risarcimento dei canoni futuri dopo la risoluzione spetti in modo automatico e come si ripartisca l’onere probatorio relativo alla rilocazione dell’immobile.
La decisione della Corte. Le Sezioni Unite hanno accolto in parte il ricorso della società, stabilendo che il risarcimento spetta ma escludendo ogni automatismo. Hanno rimandato alla Corte d’Appello per valutare il danno effettivo sulla base delle circostanze concrete e del comportamento del locatore.
Il principio di diritto. In caso di risoluzione anticipata della locazione per inadempimento del conduttore e avvenuto rilascio del bene, la mancata percezione dei canoni esigibili fino alla scadenza naturale non costituisce di per sé un danno automatico. Il danno risarcibile deve essere individuato nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore e spetta al giudice di merito valutarne l’ammontare sulla base di tutte le circostanze del caso concreto, verificando che il locatore si sia attivato tempestivamente per rilocare il bene.
Cosa significa in pratica per te. Le Sezioni Unite hanno chiarito il quadro: il risarcimento del danno è un tuo diritto, ma devi scordarti l’idea di ricevere una rendita passiva senza fare nulla dopo lo sfratto. Per ottenere il denaro, devi dimostrare in giudizio di avverti provato a rilocare l’immobile con tempestività.
I 4 Passaggi per Blindare il Risarcimento dei Canoni Persi
Riconsegna con riserva scritta
Quando riprendi in consegna l’immobile o le chiavi, redigi sempre un verbale specificando che accetti le chiavi fermi restando tutti i tuoi diritti di credito e risarcimento del danno derivanti dall’anticipata risoluzione.
Immissione immediata sul mercato
Affida formalmente l’immobile a una o più agenzie immobiliari con mandato scritto di rilocazione o pubblica annunci dettagliati e databili sui principali portali specializzati online.
Archiviazione di tutte le prove
Conserva screenshot degli annunci pubblicati, copie delle mail scambiate con potenziali conduttori, messaggi di appuntamenti per visite e registri delle agenzie per dimostrare che non sei rimasto inerte.
Azione giudiziale documentata
Produci in giudizio l’intero dossier probatorio per richiedere i canoni persi relativi ai mesi di sfitto forzato o l’eventuale differenza di canone se hai dovuto affittare l’immobile a un prezzo inferiore.
3. L’onere della prova e il dovere di mitigazione del danno
L’applicazione del dovere di buona fede e del principio di solidarietà contrattuale impone al proprietario un ruolo attivo. Non si tratta solo di rispettare una regola formale, ma di adempiere a un preciso dovere di correttezza stabilito dall’ordinamento civile. Quando un contratto si scioglie, ciascuna delle parti ha il dovere di comportarsi in modo da non aggravare le conseguenze dannose per l’altra, nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio per i propri interessi.
3.1 Quali documenti servono per dimostrare la ricerca di un nuovo inquilino?
Per provare di essersi attivato sul mercato per rilocare l’immobile, il locatore deve produrre documenti con data certa, quali contratti scritti di mandato ad agenzie immobiliari, fatture di portali web per annunci a pagamento, e-mail con proposte di interessati e registri di visite dei locali.
La giurisprudenza ha progressivamente delineato il tipo di prova richiesto. Le testimonianze generiche di conoscenti o cartelli “Affittasi” scritti a mano non sono ritenuti sufficienti in tribunale. Il locatore deve strutturare una vera e propria prova documentale: la copia del mandato firmato con un mediatore immobiliare abilitato, le ricevute dei portali web per l’inserimento di annunci a pagamento, gli scambi di e-mail o PEC con potenziali conduttori, e la reportistica scritta rilasciata dalle agenzie riguardante le visite effettuate. Tutto questo materiale costituisce la prova tangibile che l’immobile è rimasto vuoto nonostante i costanti e documentati sforzi di rilocazione del proprietario, legittimando la richiesta di condanna del vecchio inquilino.
3.2 Cosa succede se il proprietario rifiuta una nuova proposta d’affitto?
Se il proprietario rifiuta senza un giustificato motivo una proposta d’affitto congrua da parte di un nuovo inquilino solvibile, egli perde il diritto a richiedere il risarcimento per i canoni persi relativi al periodo successivo a tale rifiuto.
In base all’articolo 1227, comma 2 del Codice civile, il risarcimento non è dovuto per quei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza. Se un potenziale inquilino, referenziato e solvibile, formula un’offerta d’acquisto o di locazione per lo stesso immobile alle medesime condizioni del contratto precedente (o a condizioni molto vicine), il proprietario non può rifiutarla arbitrariamente. Un rifiuto ingiustificato spezza il nesso di causalità tra l’inadempimento originario e il danno da sfitto successivo: da quel momento in poi, l’immobile rimane vuoto non per colpa dell’inquilino moroso, ma per la scelta esclusiva del locatore, che perde così la tutela risarcitoria per il periodo successivo.
Per approfondire
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Focus Giurisprudenziale — Il risarcimento cessa in caso di proposta d’affitto rifiutata
La sentenza. Corte d’Appello di Salerno, Sezione Civile, Sentenza n. 243 del 31 marzo 2025
Il caso. Una società locatrice chiedeva il risarcimento dei canoni futuri a seguito del rilascio anticipato di un locale commerciale nel marzo 2013. La società provava di aver dato incarico a un’agenzia a ottobre 2013, ma emergeva che a giugno 2015 aveva rifiutato una proposta d’affitto congrua adducendo come scusa la pendenza della causa contro il vecchio inquilino.
La questione. Se il risarcimento del lucro cessante spetti per l’intero periodo di sfitto anche qualora il locatore rifiuti offerte di rilocazione in pendenza di giudizio.
La decisione della Corte. La Corte d’Appello accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria, condannando gli ex inquilini a risarcire i canoni solo per il periodo compreso tra l’attivazione dell’agenzia (ottobre 2013) e il rifiuto dell’offerta congrua (giugno 2015), escludendo ogni danno successivo.
Il principio di diritto. Il risarcimento del danno da mancato guadagno spetta al locatore limitatamente al periodo compreso tra la data in cui dimostri di essersi attivato diligentemente e il momento in cui, ricevuta una proposta di locazione, la rifiuti senza un giustificato motivo. I danni successivi al rifiuto avrebbero potuto essere evitati e non sono risarcibili per l’onere di buona fede contrattuale.
Cosa significa in pratica per te. La sentenza della Corte salernitana mostra con estrema chiarezza come funziona il meccanismo: se ti viene proposta un’offerta d’affitto ragionevole e la rifiuti per “ripicca” o perché preferisci attendere l’esito della causa, il tassametro del risarcimento a carico del vecchio inquilino si ferma all’istante.
Prove Accettate vs Prove Insufficienti
4. Le decisioni dei giudici di merito e la giurisprudenza pratica
L’adeguamento dei Tribunali territoriali italiani al principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite nel 2025 e 2026 è stato immediato. Le sentenze di merito successive dimostrano che i giudici di primo e secondo grado non concedono sconti ai proprietari inerti, verificando con estremo rigore la reale e documentata attivazione sul mercato prima di liquidare qualsiasi importo a titolo di lucro cessante.
4.1 Come si orientano i Tribunali dopo la pronuncia delle Sezioni Unite?
I Tribunali di merito applicano con estremo rigore il principio delle Sezioni Unite, rigettando integralmente le richieste di risarcimento del danno per i canoni a scadere ogni volta che il locatore non produce un solido dossier di prove sulla ricerca attiva di inquilini.
Un caso emblematico di questo rigore è rappresentato dalla decisione del Tribunale di Roma con la sentenza n. 4167 del 18 marzo 2026. In questa vicenda, un ente locatore aveva avviato una procedura di sfratto per morosità, ottenendo la risoluzione del contratto e la riconsegna dell’immobile. Oltre alla condanna al pagamento dei canoni arretrati, l’ente richiedeva il risarcimento del danno da lucro cessante per i canoni persi dopo il rilascio. Il Tribunale di Roma ha rigettato integralmente questa domanda, evidenziando che l’attore non aveva fornito alcuna prova di essersi attivato per ricollocare l’immobile sul mercato delle locazioni dopo averne ottenuto la materiale disponibilità. Ciò conferma che, senza prove documentali dell’attivazione, la domanda di risarcimento del danno futuro viene sistematicamente respinta.
4.2 Qual è la posizione dei giudici sul danno effettivo da immobile sfitto?
I giudici escludono qualsiasi risarcimento automatico pari all’intera rendita residua, limitando il risarcimento al tempo medio ordinario stimato per la ricollocazione dell’immobile in base al mercato locale.
Anche nei casi in cui il locatore dimostri di essersi attivato, la quantificazione del risarcimento non è arbitraria. I giudici valutano se il tempo impiegato per trovare un nuovo inquilino sia ragionevole in relazione alla zona, alla tipologia di immobile e alle condizioni di mercato. Ad esempio, se l’immobile si trova in una zona ad altissima richiesta residenziale dove i tempi di locazione medi sono di 2 o 3 mesi, il giudice potrebbe considerare contrario a buona fede il fatto che sia rimasto sfitto per un anno, riducendo il risarcimento dovuto dal conduttore inadempiente. L’obiettivo del risarcimento è coprire la perdita effettiva, non garantire un indennizzo ingiustificato per l’incapacità o la mancata volontà del proprietario di locare nuovamente il bene.
Per approfondire
Per comprendere le tutele del proprietario e le tempistiche in caso di rilascio forzoso di immobili particolari, leggi la nostra nota. Leggi l’approfondimento sul rilascio dell’alloggio del portiere.
Come proteggere la rendita della tua locazione
La recente decisione delle Sezioni Unite segna un punto di equilibrio fondamentale nella tutela della proprietà immobiliare. Ottenere il risarcimento danni per risoluzione della locazione in caso di sfratto o abbandono del bene è un diritto pienamente riconosciuto, che protegge il locatore dal fallimento del programma negoziale. Tuttavia, tale tutela richiede una condotta attiva e improntata a buona fede. Il proprietario che desidera salvaguardare il proprio patrimonio deve documentare in modo inoppugnabile i propri sforzi per rilocare l’immobile, sapendo che la diligenza e la tempestività dell’attivazione sul mercato saranno gli elementi chiave valutati dal giudice per quantificare l’ammontare dovuto.
5. Domande Frequenti (FAQ)
Se l’inquilino restituisce le chiavi dell’immobile, perdo il diritto a chiedere i canoni futuri?
Posso chiedere i canoni fino alla fine naturale del contratto in ogni caso?
Quali prove devo portare in giudizio per dimostrare che ho cercato un nuovo inquilino?
Cosa rischio se rifiuto una proposta di affitto da un nuovo conduttore solvibile?
L’ex inquilino deve risarcire anche le spese di mediazione dell’agenzia per la nuova locazione?
Cosa succede se affitto il locale a un prezzo inferiore rispetto a prima?
Si applica l’articolo 1591 del Codice civile per i canoni a scadere?
Cosa succede se decido di utilizzare l’immobile per me stesso o di venderlo dopo il rilascio?
La buona fede del locatore viene valutata dal giudice d’ufficio?
Hai un immobile vuoto a causa di uno sfratto o di un recesso improvviso?
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Articolo 1223 Codice civile (Risarcimento del danno contrattuale)
- Articolo 1227 Codice civile (Concorso del fatto colposo del creditore)
- Articolo 1453 Codice civile (Risoluzione del contratto per inadempimento)
- Articolo 1591 Codice civile (Danni per ritardata restituzione)
Giurisprudenza citata
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 4892 del 25 febbraio 2025: Sentenza storica che esclude l’automatismo risarcitorio per i canoni futuri e pone in capo al locatore l’onere probatorio dell’attivazione sul mercato.
- Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 8482 del 5 maggio 2020: Precedente orientamento che riconosceva il risarcimento del danno basato sull’interesse positivo e qualificava l’art. 1227 c.c. come eccezione in senso stretto.
- Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 530 del 14 gennaio 2014: Sentenza capostipite dell’orientamento restrittivo che ha introdotto la necessità della prova del tentativo di rilocazione.
- Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza n. 30811 del 6 novembre 2023: Conferma del risarcimento esteso anche agli oneri accessori del contratto risolto per inadempimento del conduttore.
- Corte d’Appello di Salerno, Sezione Civile, Sentenza n. 243 del 31 marzo 2025: Applicazione pratica dei principi delle Sezioni Unite, con esclusione del danno risarcibile per il periodo successivo al rifiuto ingiustificato di una proposta d’affitto congrua.
- Tribunale Civile di Roma, Sezione VI, Sentenza n. 4167 del 18 marzo 2026: Sentenza di merito che rigetta la domanda risarcitoria futura del locatore a causa della mancata prova dell’immissione del bene sul mercato.
- Tribunale Civile di Lucca, Sentenza n. 851 del 15 luglio 2024: Sentenza di merito che applica l’interesse positivo liquidando ventiquattro mensilità di canone a scadere in una fattispecie di contumacia del conduttore.
- Tribunale Civile di Mantova, Sentenza n. 339 del 25 marzo 2024: Sentenza di merito sul concorso di colpa del conduttore ex art. 1227 c.c. per il ritardo nel denunciare vizi, utile ai fini dell’applicazione del medesimo articolo in sede risarcitoria.
