Equivalenza del CCNL negli appalti pubblici: stop al superminimo
Il corretto inquadramento del rapporto di lavoro e la tutela della retribuzione dei dipendenti rappresentano due pilastri fondamentali nella disciplina delle commesse pubbliche in Italia. Il legislatore ha voluto blindare il trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nei servizi e nelle forniture pubbliche, riducendo gli spazi per la competizione sleale basata sul costo della manodopera. Chi partecipa a una gara ad evidenza pubblica deve quindi confrontarsi con regole rigorose che impongono l’applicazione dei contratti collettivi di settore nazionali e territorali.
Tuttavia, nella prassi operativa, molte imprese cercano di coniugare la propria organizzazione aziendale con i requisiti del bando di gara applicando contratti collettivi diversi (spesso più economici o sottoscritti da organizzazioni meno rappresentative) e compensando il divario retributivo tabellare attraverso l’erogazione di un superminimo individuale o collettivo aziendale. Questa prassi solleva una delicata questione giuridica: se l’equivalenza delle tutele possa essere dimostrata tramite artificiose compensazioni in busta paga o se, al contrario, essa richieda una verifica strutturale e inderogabile delle garanzie normative ed economiche complessive.
Comprendere in che modo l’equivalenza del ccnl negli appalti pubblici debba essere valutata dalle stazioni appaltanti è fondamentale per evitare passi falsi. La recente giurisprudenza amministrativa e di cassazione traccia un confine netto: la promessa di erogare un superminimo non è idonea a salvare l’operatore economico dall’esclusione per dumping contrattuale, rendendo necessaria una pianificazione strategica fin dalla fase di formulazione dell’offerta.
Indice dei Contenuti
1. La scelta del contratto collettivo e l’equivalenza del ccnl negli appalti pubblici
Il quadro normativo introdotto dal D.Lgs. 36/2023 ha riformato profondamente la disciplina dei contratti pubblici, ponendo l’accento sulla tutela dei lavoratori. La principale innovazione in questo ambito riguarda l’obbligo, posto in capo alle stazioni appaltanti, di indicare esplicitamente nei bandi di gara il contratto collettivo applicabile alle attività oggetto dell’affidamento. Questo vincolo serve ad evitare che la competizione per l’aggiudicazione di una gara si traduca in una riduzione delle tutele per il personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni.
1.1 Il principio di applicazione del CCNL di settore
Marco è un imprenditore che gestisce un’azienda di servizi e ha deciso di partecipare a una gara pubblica indetta dal Comune per la gestione dei servizi di pulizia e sanificazione degli uffici municipali. Leggendo il bando, nota che l’amministrazione comunale ha espressamente richiesto l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro “Multiservizi”. L’azienda di Marco applica storicamente ai propri dipendenti il contratto collettivo del “Commercio”, che presenta costi tabellari inferiori. Marco si chiede se sia comunque libero di partecipare alla gara mantenendo il proprio contratto collettivo o se rischi l’esclusione automatica per non essersi allineato all’indicazione del Comune.
La risposta risiede nell’evoluzione giurisprudenziale e normativa che ha interessato il principio della libertà sindacale dell’imprenditore (tutelata dall’articolo 39 della Costituzione). Come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 51 del 2015, e confermato di recente dalla Corte di Cassazione con le sentenze gemelle del maggio 2025 (tra cui la n. 12276 del 9 maggio 2025), le clausole del bando di gara che impongono un determinato contratto collettivo non violano la Costituzione. Esse, infatti, operano come un parametro esterno di commisurazione delle tutele minime necessarie. L’operatore economico è formalmente libero di applicare un contratto collettivo diverso, ma la sua offerta economica e le tutele del personale devono comunque conformarsi ai livelli stabili del contratto indicato nel bando per assicurare la parità di trattamento. Inoltre, per i settori caratterizzati da una pluralità di contratti collettivi concorrenti, assume rilievo la nozione di contratto leader (elaborata da Cass. n. 28755/2025), inteso come lo strumento normativo trainante che rappresenta al meglio le tutele di quel comparto produttivo.
1.2 La dichiarazione di equivalenza: come funziona
Ti sei mai chiesto come dimostrare che il tuo contratto tutela i lavoratori tanto quanto quello del bando? Il legislatore ha introdotto una clausola di flessibilità all’articolo 11, comma 3, del nuovo Codice dei contratti pubblici: le imprese possono indicare nell’offerta un diverso contratto collettivo, a patto che esso garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato nel bando. Per beneficiare di questa possibilità, l’impresa deve presentare una dettagliata dichiarazione di equivalenza delle tutele.
La stazione appaltante non può limitarsi a ricevere la dichiarazione sulla fiducia, ma ha il dovere di compiere una verifica rigorosa. Questo controllo deve investire non solo il profilo economico (cioè la retribuzione oraria), ma anche l’intero impianto normativo delle tutele (come le ferie, i permessi, l’orario di lavoro, i riposi, il welfare aziendale). Solo un giudizio di equivalenza globale e sostanziale consente di superare la prescrizione del bando di gara.
Focus Normativo — L’articolo 11 del D.Lgs. 36/2023
L’articolo 11 del Codice dei Contratti Pubblici impone alle stazioni appaltanti di indicare nei documenti iniziali di gara il contratto collettivo di lavoro applicabile al personale (comma 2). Il comma 3 consente agli operatori economici di proporre un contratto differente, a condizione che garantisca le “stesse tutele” del contratto indicato. La verifica della dichiarazione di equivalenza spetta all’amministrazione prima dell’aggiudicazione (comma 4).
Il percorso di verifica dell’equivalenza contrattuale
Dichiarazione in sede di Offerta
L’operatore economico che applica un contratto collettivo diverso deve allegare una dichiarazione analitica che attesti l’equivalenza delle tutele.
Istruttoria e Richiesta Chiarimenti
La stazione appaltante valuta l’offerta ed esegue un confronto analitico tra i contratti. In caso di dubbi o lacune, formula precise richieste istruttorie all’impresa.
Valutazione Globale delle Tutele
L’amministrazione verifica che il trattamento economico globale annuo e le tutele normative del CCNL alternativo non siano inferiori, escludendo elementi precari come i superminimi.
2. Il superminimo in busta paga: cos’è e perché è precario
Per superare la differenza di costo salariale orario tra il proprio contratto e quello indicato nel bando, molte imprese ricorrono all’inserimento di un superminimo in busta paga. Il superminimo è un incremento retributivo concordato tra il datore di lavoro e il dipendente, che si aggiunge ai minimi tabellari stabiliti dal contratto collettivo nazionale. Tuttavia, questa voce retributiva presenta delle caratteristiche di instabilità che ne impediscono l’utilizzo ai fini del giudizio di equivalenza negli appalti.
2.1 La natura instabile del superminimo individuale
“Il superminimo è un elemento intoccabile della busta paga”. Molti imprenditori e lavoratori condividono questa errata convinzione, ritenendo che una volta concesso, un aumento individuale diventi un diritto acquisito immodificabile ed eterno.
In realtà, le cose stanno in modo sensibilmente diverso. La Corte di Cassazione, con un orientamento consolidato (da ultimo riaffermato con l’ordinanza n. 18913 del 10 luglio 2024), ha evidenziato come il superminimo sia per sua natura assorbibile e modificabile. Salvo che le parti abbiano espressamente pattuito la clausola di “non assorbibilità” o che l’aumento sia collegato a particolari meriti professionali o mansioni specifiche, il superminimo viene assorbito (cioè ridotto o azzerato) ogni volta che si verifica un rinnovo del contratto collettivo nazionale con un aumento dei minimi tabellari. Inoltre, in caso di cambio appalto senza trasferimento d’azienda (disciplinato dall’ordinanza Cass. n. 20570 del 22 luglio 2025), il lavoratore assunto dall’impresa subentrante non ha alcun diritto alla conservazione del superminimo goduto presso il precedente datore di lavoro. Questa strutturale precarietà lo rende inidoneo a fungere da garanzia stabile delle retribuzioni.
Focus Giurisprudenziale — Natura e precarietà del superminimo individuale
La sentenza. Cass. civ., sez. lav., n. 18913 del 10 luglio 2024
Il caso. Un lavoratore ha contestato l’assorbimento del proprio superminimo individuale da parte del datore di lavoro in occasione dei rinnovi dei minimi tabellari del contratto collettivo.
La questione. Se il superminimo concesso a livello individuale debba considerarsi un elemento fisso e intangibile della retribuzione o se sia soggetto ad assorbimento da parte degli incrementi contrattuali successivi.
La decisione della Corte. La Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, stabilendo che il superminimo è soggetto al principio dell’assorbibilità. Esso può considerarsi incorporato stabilmente e insensibile ai rinnovi contrattuali solo se concordato per compensare qualità professionali specifiche o modalità particolari di esecuzione della prestazione. In mancanza di tale prova, l’aumento resta assorbibile.
Il principio di diritto. Il superminimo individuale è per sua natura instabile e assorbibile dagli incrementi del CCNL, salvo patto contrario o nesso causale con specifiche qualità del lavoratore.
Cosa significa in pratica per te. Se sei un datore di lavoro, puoi assorbire i superminimi individuali con i futuri aumenti contrattuali, a meno che tu non abbia firmato un accordo di non assorbibilità. Questa instabilità rende il superminimo inidoneo a colmare strutturalmente il divario tra due contratti collettivi.
2.2 Perché la precarietà del superminimo contrasta con la stabilità dell’appalto
Un’impresa edile partecipa a una gara per un appalto triennale di manutenzione strade. Per giustificare l’equivalenza del proprio contratto collettivo, che prevede retribuzioni base inferiori del 10% rispetto a quello del bando, dichiara che compenserà la differenza erogando un superminimo orario a tutti i dipendenti sul cantiere. Dopo un anno, a seguito del rinnovo del CCNL applicato dall’impresa, la direzione aziendale decide di assorbire il superminimo per far fronte ai nuovi minimi tabellari, riducendo di fatto la retribuzione effettiva che i lavoratori percepivano in precedenza rispetto a quella del CCNL del bando.
Questo esempio evidenzia la frizione insanabile tra la natura dell’appalto e l’uso del superminimo. L’appalto pubblico è un rapporto di durata che esige la garanzia di trattamenti stabili, certi e verificabili per l’intero arco temporale dell’esecuzione delle opere o dei servizi. L’amministrazione comunale non ha il potere di controllare i contratti individuali di lavoro né può impedire che l’appaltatore eserciti il suo legittimo potere di assorbire o modificare il superminimo durante i tre o cinque anni dell’appalto. Ammettere il superminimo come strumento di allineamento contrattuale significherebbe esporre i lavoratori al rischio di subire riduzioni salariali in corso d’opera, eludendo la tutela che l’art. 11 del D.Lgs. 36/2023 intende garantire.
3. La svolta del Consiglio di Stato: la retribuzione oraria non basta
La giurisprudenza amministrativa ha affrontato direttamente il tentativo di utilizzare i superminimi individuali per sostenere la dichiarazione di equivalenza. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il confronto tra due contratti collettivi non può risolversi in una mera sommatoria aritmetica volta ad allineare la sola paga oraria o tabellare mensile. La stazione appaltante deve pretendere garanzie su tutte le componenti che concorrono a determinare la retribuzione complessiva del lavoratore, censurando qualsiasi dichiarazione elusiva o ambigua presentata dalle imprese concorrenti.
3.1 Oltre la retribuzione oraria: il calcolo globale annuo
La Cooperativa Sociale Gialla si è aggiudicata provvisoriamente la gara d’appalto bandita dal Comune per la gestione di un asilo nido comunale. Il bando richiedeva l’applicazione del CCNL “Cooperative Sociali”, ma la cooperativa applica il contratto collettivo “Aninsei”. Nelle richieste di chiarimenti inviate dal Comune, la cooperativa assicura che “la retribuzione oraria del personale sarà armonizzata” con i tabellari delle cooperative sociali, e che l’eventuale differenza oraria “sarà imputata a superminimo”. Tuttavia, l’amministrazione comunale rileva che la dichiarazione esclude espressamente gli scatti di anzianità maturati, l’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) e la previdenza integrativa, ritenendoli estranei al confronto. Il Comune decide così di annullare l’aggiudicazione e di escludere la cooperativa.
Questo scenario descrive fedelmente i fatti decisi dal Consiglio di Stato con la fondamentale sentenza n. 3204 del 5 marzo 2026. I giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che l’equivalenza del ccnl negli appalti pubblici non può essere ridotta a un semplice calcolo della tariffa oraria. La retribuzione globale annua del lavoratore comprende infatti elementi strutturali e obbligatori di derivazione collettiva (tredicesima, quattordicesima, trattamento di fine rapporto, indennità di contingenza e scatti di anzianità) che incidono sul costo effettivo e sulla stabilità del reddito dei dipendenti. Nel caso di specie, a fronte dell’applicazione del CCNL Aninsei integrato con superminimo, la perizia contabile ha dimostrato che un educatore di livello D2 avrebbe perso oltre 4.200 euro di trattamento retributivo complessivo lordo (e oltre 5.750 euro includendo contributi e TFR) nel quadriennio dell’appalto rispetto al CCNL richiesto.
Equo compenso negli appalti
Sul tema della tutela della retribuzione negli appalti pubblici, il legislatore è intervenuto di recente anche per allineare le tariffe dei professionisti. Leggi l’approfondimento su Equo compenso e Correttivo.
Focus Giurisprudenziale — Insufficienza del superminimo per l’equivalenza del CCNL
La sentenza. Cons. Stato, sez. V, n. 3204 del 5 marzo 2026
Il caso. Una cooperativa sociale, affidataria del servizio di asilo nido, è stata esclusa dal Comune per non aver dimostrato l’equivalenza del CCNL Aninsei applicato rispetto al CCNL Cooperative Sociali del bando, limitando l’armonizzazione alla paga oraria tramite superminimo.
La questione. Se la dichiarazione di equivalenza delle tutele possa legittimamente escludere voci strutturali della retribuzione annua come gli scatti di anzianità, l’EDR e le mensilità aggiuntive, colmandone la differenza con un superminimo orario.
La decisione della Corte. Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso della cooperativa, confermando la legittimità dell’esclusione. L’equivalenza economica delle tutele deve comprendere tutte le componenti del trattamento retributivo complessivo lordo e non può ridursi alla sola paga oraria o tabellare mensile.
Il principio di diritto. Il giudizio di equivalenza del CCNL negli appalti pubblici non può limitarsi alla sola retribuzione tabellare mensile o oraria, ma deve necessariamente comprendere tutti gli elementi costitutivi della retribuzione globale annua stabiliti dal CCNL di riferimento.
Cosa significa in pratica per te. Se presenti una dichiarazione di equivalenza per un diverso CCNL, non puoi limitarti ad allineare la retribuzione oraria di base offrendo un superminimo: devi dimostrare di garantire ai lavoratori anche il valore economico degli scatti, dell’EDR e di ogni mensilità aggiuntiva.
3.2 L’onere del “clare loqui” e le risposte elusive dell’impresa
Cosa rispondi quando la stazione appaltante ti chiede conto dei dettagli economici del tuo contratto collettivo? Nelle procedure ad evidenza pubblica vige il principio del clare loqui (parlare chiaro): l’operatore economico che intende avvalersi di una facoltà derogatoria ha l’onere di esprimere la propria offerta e le proprie giustificazioni in modo trasparente, univoco e non elusivo.
Nella vicenda giudiziaria decisa dalla sentenza n. 3204/2026, l’impresa esclusa aveva fornito risposte contraddittorie e ambigue alle ripetute richieste di chiarimento inviate dal RUP comunale. Dapprima aveva affermato che le retribuzioni sarebbero state armonizzate con quelle del bando, per poi aggiungere che la maggiorazione sarebbe stata imputata a superminimo “assorbibile”, con conseguente esclusione del valore degli scatti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale condotta elusiva integri una palese violazione del dovere di leale collaborazione, legittimando l’amministrazione ad annullare l’aggiudicazione.
Esempio Pratico — Il caso della retribuzione elusa
Il Caso
Un’impresa di servizi educativi dichiara di voler applicare il CCNL Aninsei al posto del CCNL Cooperative Sociali stabilito dal Comune nel bando. Per pareggiare la retribuzione oraria di 9,50 euro/ora, introduce un superminimo individuale in busta paga, ma esclude dal confronto il valore degli scatti di anzianità triennali maturati dai dipendenti storici.
La Norma Applicabile
L’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 impone che il contratto collettivo alternativo garantisca le “stesse tutele”. L’ANAC (Delibera n. 392/24) e il Consiglio di Stato specificano che il confronto deve comprendere la retribuzione globale annua (comprese voci strutturali e scatti) e non la sola paga oraria base.
La Soluzione
L’esclusione deliberata degli scatti di anzianità dal calcolo economico rompe l’equivalenza delle tutele, riducendo lo stipendio reale annuo percepito dai lavoratori. La stazione appaltante deve escludere l’impresa per difetto di requisiti e per violazione del divieto di dumping contrattuale.
4. Dumping contrattuale e tutele normative: il vero divario
Il ricorso a contratti collettivi meno rappresentativi ed economici configura un’ipotesi di dumping contrattuale che altera le regole del mercato. Negli appalti pubblici, questo fenomeno non solo danneggia i diritti dei lavoratori ma falsa la concorrenza tra le imprese. Chi applica il CCNL corretto sopporta infatti costi di gestione superiori e rischia di essere ingiustamente penalizzato rispetto a chi partecipa offrendo prezzi inferiori grazie a espedienti retributivi fragili o a contratti privi delle necessarie tutele normative.
4.1 Il dumping contrattuale negli appalti pubblici
In Italia si assiste da anni alla proliferazione di centinaia di contratti collettivi “pirata” depositati al CNEL da organizzazioni sindacali e datoriali prive di reale rappresentatività. Questi accordi prevedono livelli di tutele economiche e normative significativamente inferiori rispetto ai contratti stipulati dai sindacati storicamente più rappresentativi (quali CGIL, CISL e UIL).
L’equivalenza del ccnl negli appalti pubblici è stata introdotta nel Codice dei contratti pubblici per contrastare questo fenomeno elusivo. Consentire a un’impresa di partecipare applicando un contratto collettivo “pirata” (o comunque meno tutelante) e di pareggiare conti in busta paga mediante un superminimo significherebbe legittimare indirettamente il dumping contrattuale. La Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle del maggio 2025 (in particolare la n. 12276 del 9 maggio 2025), ha chiarito che le stazioni appaltanti hanno il potere-dovere di imporre un CCNL di settore per garantire la concorrenza leale ed escludere dal mercato chi fa leva sul dumping retributivo. La clausola sociale inserita nel bando opera a favore dei lavoratori (ex art. 1411 c.c. come contratto a favore di terzi), conferendo loro un diritto autonomo che non può essere intaccato. Per tutelare correttamente l’impresa, devi considerare che il CCNL indicato nel bando costituisce un parametro minimo inderogabile.
Trasparenza retributiva e CCNL
La contrattazione collettiva è al centro anche delle nuove tutele europee sulla trasparenza salariale. Leggi l’articolo sulla trasparenza retributiva.
Focus Giurisprudenziale — Legittimità della clausola sociale e tutela dal dumping
La sentenza. Cass. civ., sez. lav., n. 12276 del 9 maggio 2025
Il caso. Una cooperativa sociale attiva in un appalto pubblico di raccolta rifiuti applicava il CCNL Cooperative Sociali in luogo del CCNL Servizi Ambientali richiesto dalla P.A. nel bando di gara.
La questione. Se sia legittima la clausola sociale del bando di gara che impone alle imprese partecipanti (comprese le cooperative) l’applicazione di un determinato CCNL di settore e se essa leda la libertà di iniziativa economica.
La decisione della Corte. La Cassazione ha ritenuto la clausola legittima. L’obbligo di applicare il CCNL di settore tutela l’utilità sociale e il principio costituzionale della giusta retribuzione (art. 36 Cost.), prevalendo sulla libertà dell’impresa ex art. 41 Cost.
Il principio di diritto. Le clausole sociali dei bandi di gara che impongono l’applicazione di un determinato CCNL sono legittime e configurano contratti a favore di terzi ex art. 1411 c.c., attribuendo ai lavoratori un diritto soggettivo autonomo all’applicazione delle tutele minime del contratto indicato.
Cosa significa in pratica per te. Se partecipi a una gara d’appalto pubblica, devi considerare che il CCNL indicato nel bando costituisce un parametro minimo invalicabile. Non puoi sottrarti alle sue tutele complessive accampando la tua natura societaria o la libertà di scelta sindacale.
4.2 Le tutele normative non compensabili in denaro
Un operaio impiegato in un cantiere edile scopre che la sua azienda applica un contratto collettivo secondario. Pur ricevendo un superminimo in busta paga che allinea la sua paga oraria base a quella del CCNL “Edilizia Industria”, l’operaio si accorge che ha diritto a 4 giorni di ferie in meno all’anno, che in caso di malattia l’indennità a carico dell’azienda è ridotta alla metà dopo il decimo giorno, e che l’impresa non versa alcun contributo al fondo di previdenza complementare di settore.
Questo scenario mette in luce la fallacia della tesi che assimila l’equivalenza a un fatto puramente economico. Un superminimo individuale in busta paga non può incrementare i giorni di ferie, non migliora il trattamento normativo ed economico in caso di malattia o infortunio, non introduce coperture assicurative o di previdenza complementare e non incide sulla disciplina dei permessi orari (ROL). Queste garanzie normative incidono in modo determinante sulla qualità della vita del lavoratore e non possono essere monetizzate o surrogate da incrementi salariali individuali temporanei. Di seguito viene schematizzato il divario reale tra l’applicazione del CCNL del bando e quella di un contratto non equivalente sorretto da superminimo:
CCNL di Riferimento vs Contratto Alternativo con Superminimo
Guida pratica per le imprese: come tutelare la tua azienda ed evitare l’esclusione
Il corretto inquadramento del personale impiegato nelle commesse pubbliche richiede un approccio rigoroso e di lungo respiro, incompatibile con espedienti volti ad allineare temporaneamente la sola paga oraria in busta paga. Il giudizio di equivalenza del ccnl negli appalti pubblici deve vertere sull’intero impianto delle tutele normative e retributive previste per i dipendenti, escludendo elementi instabili e precari come i superminimi individuali assorbibili. Per gli operatori economici, pianificare correttamente l’applicazione contrattuale e verificare la reale sostenibilità del costo del lavoro in conformità all’art. 11 del Codice rappresenta l’unica strada sicura per tutelare i lavoratori, proteggere la propria offerta economica ed evitare esclusioni dolorose dalle procedure di gara pubbliche.
Domande Frequenti (FAQ)
Posso partecipare a una gara pubblica applicando un contratto collettivo diverso da quello del bando?
Il superminimo individuale serve a dimostrare l’equivalenza del contratto collettivo?
Cosa rischia l’impresa che presenta una dichiarazione di equivalenza errata o elusiva?
Le amministrazioni sono obbligate ad indicare il contratto collettivo nel bando?
Un dipendente assunto in un cambio appalto ha diritto a conservare il vecchio superminimo?
Il superminimo individuale può essere revocato o ridotto dal datore di lavoro?
La verifica dell’equivalenza del contratto collettivo si limita alla paga oraria?
Cosa si intende per onere del “clare loqui” in capo all’impresa concorrente?
Posso monetizzare i giorni di ferie in meno previsti dal mio contratto alternativo?
La clausola del bando che impone il CCNL viola la mia libertà di impresa?
La tua azienda rischia l’esclusione per motivi contrattuali?
La verifica dell’equivalenza dei contratti collettivi è uno dei passaggi più delicati nelle gare d’appalto pubbliche. Il nostro Studio offre assistenza legale specialistica alle imprese per la redazione di perizie di equivalenza contrattuale e per la difesa in sede di contenzioso amministrativo o risposte a richieste di chiarimenti.
Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3, 36, 39, 41)
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici (art. 11, art. 41)
- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (art. 29)
Giurisprudenza citata
- Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 3204 del 5 marzo 2026
- Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 12276 del 9 maggio 2025
- Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 18913 del 10 luglio 2024
- Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 20570 del 22 luglio 2025
