Quando il long covid è riconosciuto causa di servizio?
Durante l’emergenza pandemica da SARS-CoV-2, il personale in divisa delle forze dell’ordine, dei militari e dei vigili del fuoco ha operato costantemente in prima linea, garantendo la sicurezza e l’ordine pubblico a rischio della propria salute. Molti operatori hanno contratto il virus proprio durante lo svolgimento dei compiti istituzionali, affrontando non solo la fase acuta dell’infezione, ma anche le pesanti conseguenze che ne sono derivate a lungo termine.
Questo strascico cronico, clinicamente definito Long COVID, si manifesta con stanchezza persistente, difficoltà respiratorie, disturbi neurologici e cardiaci che compromtono in modo duraturo l’idoneità al servizio. Il riconoscimento di queste patologie come dipendenti da causa di servizio rappresenta un diritto fondamentale per garantire la tutela economica e previdenziale di chi ha contratto il contagio per adempiere al proprio dovere.
In questa guida analizzeremo i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per dimostrare il nesso causale tra il servizio svolto e l’insorgenza del Long COVID. Vedremo quali sono i requisiti necessari per ottenere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, e come le più recenti decisioni dei tribunali supportino una tutela concreta per il personale del comparto sicurezza.
Indice dei Contenuti
1. Il comparto sicurezza e la tutela della causa di servizio
Il personale in divisa del comparto sicurezza e difesa si trova in una posizione di maggior tutela rispetto alla generalità dei lavoratori pubblici in caso di infermità contratte in servizio. La specificità delle funzioni svolte ha indotto il legislatore a mantenere per queste categorie istituti assistenziali e previdenziali che per gli altri dipendenti dello Stato sono stati cancellati da tempo.
1.1 Il regime speciale dei dipendenti in divisa
Nel 2011, l’introduzione dell’articolo 6 del Decreto Legge n. 201 (noto come decreto “Salva Italia”) ha abrogato gli istituti della causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata per la stragrande maggioranza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, per proteggere coloro che quotidianamente rischiano la vita per la tutela dei cittadini, la medesima legge ha escluso espressamente da tale soppressione il personale delle forze armate, delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico.
Se appartieni a questo comparto e contrai un’infermità per ragioni di servizio, conservi intatti i tuoi diritti storici. La causa di servizio funge da presupposto indispensabile per l’accesso all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata, garantendoti una rete di sicurezza economica importante contro gli imprevisti di salute contratti sul lavoro.
1.2 La definizione di Long COVID come infermita permanente
La sindrome post-COVID, comunemente indicata come Long COVID, consiste in una serie di sintomi e deficit funzionali che persistono o si manifestano ben oltre la guarigione clinica dall’infezione acuta da SARS-CoV-2. A livello medico-legale, questa patologia non deve essere considerata come un semplice prolungamento temporaneo della malattia, ma come un vero e proprio postumo permanente.
I deficit respiratori cronici, l’affaticamento debilitante (fatigue), le aritmie cardiache e le nebbie cognitive (brain fog) rappresentano alterazioni stabili dello stato di salute. Poiché tali alterazioni riducono in modo permanente la tua capacità lavorativa e l’idoneità al servizio, esse rientrano pienamente nella nozione giuridica di infermità permanente e possono essere valutate per la causa di servizio.
Focus Normativo — Rimborsi e indennizzi nell’ACN (Art. 42 D.P.C.M. 224/2021)
Il D.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 224, recante il regolamento del personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), illustra all’articolo 42 un esempio chiarissimo di come gli enti del comparto sicurezza regolino questa materia. La norma stabilisce che il dipendente debba presentare la domanda di riconoscimento della causa di servizio entro sei mesi dall’evento o dalla conoscenza dell’infermità. Se la patologia comporta un’invalidità permanente non inferiore al 6% secondo i parametri INAIL, il lavoratore ha diritto a ricevere un equo indennizzo una tantum, calcolato sulla media tra lo stipendio annuo e il massimale dell’istituto assicuratore. Inoltre, l’Agenzia provvede al rimborso delle spese di cura sostenute per le prestazioni sanitarie necessarie.
2. Il nesso causale: dal contagio al postumo cronico
Per ottenere il riconoscimento della causa di servizio, devi dimostrare l’esistenza del nesso causale, ovvero del legame scientifico e logico tra il lavoro svolto e l’infermità di cui soffri. Nel caso del Long COVID, l’accertamento di questo nesso presenta profili di complessità del tutto peculiari.
2.1 Il contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro
Per comprendere la tutela del Long COVID, occorre muovere dall’inquadramento del contagio iniziale. In ambito previdenziale e assicurativo, l’infezione da SARS-CoV-2 contratta in occasione di lavoro non è trattata come una malattia comune, bensì come un infortunio sul lavoro. La circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 ha chiarito che l’ingresso del virus nell’organismo rappresenta una “causa violenta” esterna, idonea a ledere l’integrità psicofisica in un arco temporale concentrato.
Per determinate categorie professionali maggiormente esposte al pubblico, l’INAIL ha introdotto una presunzione semplice di origine professionale del contagio. Sebbene il personale in divisa non goda di una presunzione legale automatica per la causa di servizio, l’elevato livello di esposizione connesso ai compiti istituzionali durante l’emergenza costituisce un forte indizio per sostenere l’origine di servizio della malattia.
2.2 Il nesso causale “a catena”
La vera sfida del Long COVID è la dimostrazione di un nesso causale “a catena” composto da due anelli distinti ma interconnessi:
- Devi dimostrare che l’infezione acuta iniziale da Covid-19 è stata contratta a causa dello svolgimento del tuo servizio.
- Devi dimostrare che i postumi cronici stabili (il Long COVID) derivano direttamente da quell’infezione originaria e non da altre patologie preesistenti o sopravvenute.
La medicina legale gioca un ruolo decisivo in questa seconda fase. Attraverso una documentazione clinica rigorosa (tamponi positivi storici, cartelle cliniche di ricovero, referti di visite specialistiche pneumologiche e cardiologiche), è possibile provare che i deficit funzionali attuali costituiscono lo sviluppo patologico e la stabilizzazione cronica dei danni causati dal virus contratto in servizio.
Focus Giurisprudenziale — I requisiti rigorosi per il nesso causale e la nozione di concausa
La sentenza. T.A.R. Marche Ancona, sez. I, n. 448 del 10 maggio 2024
Il caso. Un assistente capo della Polizia penitenziaria richiedeva il riconoscimento della causa di servizio per una cardiopatia ischemica, sostenendo che lo stress lavorativo avesse scatenato la patologia. Il Ministero respingeva la domanda basandosi sul parere negativo del Comitato di Verifica. I giudici del T.A.R. Marche hanno rigettato il ricorso del dipendente. La questione. Quali sono i requisiti di prova del nesso causale per la causa di servizio, specialmente per patologie multifattoriali in cui concorrono elementi individuali del lavoratore? La decisione della Corte. Il Tribunale ha confermato il rigetto del ricorso, chiarendo che il nesso causale deve essere connotato da certezza o da un alto grado di credibilità logica e razionale, ritenendo il servizio un fattore eziologicamente preponderante o assorbente. Pur ribadendo il principio per cui il servizio può agire come concausa efficiente e determinante, la Corte ha rilevato che nel caso di specie la documentazione medica non forniva prove sufficienti di tale collegamento. Il principio di diritto. Il nesso causale per la causa di servizio esige una puntuale verifica dell’esposizione lavorativa quale fattore preponderante, fermo restando che la concausa deve essere efficiente e determinante, non una mera possibilità astratta. Cosa significa in pratica per te. Questa decisione dimostra che per vederti riconosciuta la causa di servizio per Long COVID non puoi basarti su allegazioni generiche. Devi produrre un dossier medico ineccepibile che provi come il contagio originario sia legato a specifici fatti di servizio e come da esso siano derivati i successivi postumi cronici.
Esempio Pratico — Il nesso a catena per un operatore esposto
Il Caso
Marco, un agente della Polizia di Stato in servizio durante i mesi più caldi della pandemia, viene impiegato in un focolaio epidemico per pattugliare una zona rossa. Nonostante l’uso dei dispositivi di protezione, contrae un’infezione severa da SARS-CoV-2 che richiede il ricovero ospedaliero. Dopo la guarigione clinica e le dimissioni, Marco soffre di una dispnea cronica da sforzo e stanchezza profonda. Gli esami clinici successivi evidenziano esiti cicatriziali polmonari stabili.
La Norma Applicabile
L’articolo 42 del Regolamento del personale (D.P.C.M. n. 224/2021) e l’articolo 11 del D.P.R. n. 461/2001 sul nesso causale. Per ottenere l’equo indennizzo, Marco deve dimostrare che il contagio è avvenuto in servizio e che i successivi danni polmonari derivano da quell’evento, con un’invalidità permanente superiore al 6%.
La Soluzione
Marco presenta domanda di causa di servizio allegando la prova del servizio nella zona rossa, i fogli di servizio, il tampone positivo e la successiva cartella clinica di ricovero. La Commissione medica ospedaliera (CMO) riconosce che il contagio originario è dipendente da causa di servizio e, successivamente, accerta che la fibrosi polmonare è una successiva infermità derivata dal virus, assegnando un’invalidità permanente dell’8%. A Marco spetta l’equo indennizzo e il rimborso delle spese di cura.
3. La prova del nesso causale: l’approccio probabilistico-statistico
La prova del nesso causale rappresenta l’ostacolo più arduo per i dipendenti pubblici che richiedono la causa di servizio. Quando si ha a che fare con un virus a diffusione globale come il SARS-CoV-2, l’accertamento dell’esatta origine del contagio rischia di sfociare nell’impossibilità pratica. Per ovviare a questo problema, la giurisprudenza ha elaborato criteri di flessibilità basati sulle probabilità scientifiche.
3.1 Oltre la certezza assoluta: il piu probabile che non
Nel diritto civile e in quello amministrativo non si applica la severa regola della certezza “oltre ogni ragionevole dubbio” tipica del processo penale. Al contrario, per valutare il nesso causale in tema di malattie professionali e infortuni si adotta il criterio della probabilità logica, ovvero la formula del “più probabile che non”.
Per vederti riconosciuta la dipendenza dell’infezione da fatti di servizio, non devi dimostrare con certezza scientifica matematica l’istante preciso del contagio o identificare fisicamente chi ti abbia infettato. Spetta al medico-legale e alla Commissione medica valutare se, alla luce della cronologia dei fatti, delle tue mansioni concrete e dell’assenza di accertate fonti extralavorative, sia logicamente più probabile che l’infezione sia insorta a causa dello svolgimento delle mansioni istituzionali piuttosto che nella vita privata.
Per approfondire
Come si valuta la prova scientifica e il nesso di causalità in ambito giuridico? Leggi l’approfondimento sulla prova scientifica.
3.2 La presunzione rafforzata nei contesti ad alto rischio
Un elemento di grandissimo rilievo per il personale in divisa è la valorizzazione del contesto operativo. Durante i mesi più duri della pandemia, i compiti istituzionali delle forze di polizia, dei militari e dei vigili del fuoco li hanno visti esposti a contesti ambientali ad altissimo rischio, spesso operando in stretta prossimità di soggetti contagiati, in aree di focolaio o in missioni a elevata densità sociale.
In questi scenari, la giurisprudenza amministrativa consente di ricostruire il nesso causale attraverso un approccio indiziario e probabilistico-statistico. Se le attività lavorative svolte presentavano un tasso statistico di rischio di contagio significativamente superiore a quello della popolazione generale, la sussistenza della causa di servizio può considerarsi provata in via presuntiva. Spetterà poi all’amministrazione l’onere di fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di un fattore extralavorativo esclusivo che abbia interrotto la catena causale.
Focus Giurisprudenziale — La prova probabilistico-statistica in presenza di rischi ambientali qualificati
La sentenza. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, n. 124 del 27 marzo 2023
Il caso. Un Tenente Colonnello dell’Esercito Italiano chiedeva il riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo per una neoplasia tiroidea, sostenendo che l’infermità derivasse dall’esposizione ad agenti nocivi in teatri operativi all’estero. Il Comitato di Verifica e il Ministero della Difesa respingevano la domanda per mancanza di certezza assoluta sul legame eziologico. La questione. È possibile riconoscere la causa di servizio per patologie insorte in ambienti degradati o a rischio pur in assenza di una prova scientifica assoluta del nesso eziologico? La decisione della Corte. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha accolto il ricorso del militare, affermando che nei casi in cui il lavoratore opera in ambienti a rischio qualificato (come i teatri operativi militari, principio applicabile per analogia giuridica all’esposizione ad agenti patogeni ad alta diffusione come il Covid-19), non è pretendibile una dimostrazione del nesso causale con certezza assoluta. È sufficiente un nesso probabilistico-statistico, che determina una presunzione semplice di dipendenza da causa di servizio, addossando all’amministrazione l’onere di provare la sussistenza di fattori esogeni esclusivi. Il principio di diritto. Nei contesti ambientali a rischio qualificato e documentato, la prova del nesso causale per la causa di servizio può essere fornita in termini probabilistico-statistici, ponendo a carico dell’amministrazione la prova liberatoria di una causa estranea esclusiva. Cosa significa in pratica per te. Questo principio si applica in modo perfetto al Covid-19 e al conseguente Long COVID. Se hai operato in contesti ad alta esposizione (es. reparti speciali, controlli sanitari stradali, servizi di ordine pubblico in ospedali o carceri), la statistica epidemiologica e il rischio concreto ti consentono di avvalerti di una presunzione semplice. Se l’amministrazione non dimostra che ti sei contagiato in famiglia o in vacanza, la causa di servizio deve essere riconosciuta.
Standard Ordinario vs Approccio Probabilistico-Statistico
4. Le tutele economiche e lo status speciale
Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del Long COVID non costituisce una mera attestazione formale. Essa rappresenta la chiave d’accesso a un ventaglio di tutele economiche, previdenziali e indennitarie che mirano a compensare il danno biologico e professionale subito.
4.1 Equo indennizzo e pensione privilegiata per Long COVID
La tutela economica primaria in sede di causa di servizio è l’equo indennizzo. Si tratta di una somma di denaro erogata una tantum all’operatore, proporzionata alla gravità della menomazione permanente subita. Come illustrato nel D.P.C.M. n. 224/2021 (Articolo 42), l’equo indennizzo è dovuto se l’invalidità permanente del dipendente è pari o superiore al 6% secondo le tabelle INAIL.
Nel calcolo si tiene conto della media tra lo stipendio annuo percepito dall’interessato e il massimale INAIL applicabile. Qualora i postumi cronici del Long COVID siano così invalidanti da causare una permanente inidoneità parziale o assoluta al servizio d’istituto, il dipendente ha inoltre diritto alla pensione privilegiata. Questa prestazione previdenziale, che prescinde dai normali requisiti di età e contributi, viene erogata mensilmente in percentuale sullo stipendio e serve a garantire la continuità del reddito per chi ha compromesso il proprio futuro professionale.
4.2 Lo status di vittima del dovere: un traguardo difficile
Molti lavoratori in divisa sperano di ottenere, oltre alla causa di servizio, anche lo status di “vittima del dovere” per le conseguenze del Covid-19, poiché questo comporta benefici assistenziali straordinari (assegni vitalizi mensili, speciale elargizione fino a 200.000 euro ed esenzione totale IRPEF sulla pensione). Tuttavia, i paletti fissati dalla legge e confermati dalla giurisprudenza sono estremamente restrittivi.
La Corte di Cassazione e le Corti d’Appello hanno chiarito che lo status di vittima del dovere (L. n. 266/2005) richiede un “quid pluris” rispetto alla semplice causa di servizio. Non basta aver contratto un’infezione o un infortunio durante l’orario di lavoro. L’evento lesivo deve essersi prodotto in condizioni operative di rischio eccezionale, che eccedono l’ordinario rischio del servizio, ad esempio nel contrasto alla criminalità o in compiti di ordine pubblico in situazioni di pericolo imminente. Il rischio generico derivante da un’epidemia diffusa a tutta la popolazione non integra, di norma, tali condizioni speciali, a meno che l’operatore non dimostri circostanze di eccezionale gravità operativa.
Focus Giurisprudenziale — I requisiti restrittivi per lo status di vittima del dovere
La sentenza. Corte d’Appello Roma, sez. lavoro, n. 259 del 9 febbraio 2026
Il caso. Un agente di Polizia chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere per disturbi psichici (PTSD e depressione maggiore) contratti a seguito di uno shock subito durante un inseguimento a fuoco notturno avvenuto nel 1984. La CMO nel 2019 aveva liquidato l’invalidità allo 0%, respingendo le domande. Il Tribunale di Tivoli confermava il rigetto. La questione. Quali requisiti ambientali od operativi occorrono per accedere ai benefici delle vittime del dovere rispetto alla causa di servizio ordinaria? La decisione della Corte. La Corte d’Appello, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha ribadito che lo status di vittima del dovere presuppone che l’evento sia avvenuto in circostanze operative straordinarie che espongono il lavoratore a un rischio superiore a quello ordinario. Avendo accertato, tramite nuova CTU psichiatrica, che il grave shock derivava dall’operazione di polizia con minaccia di arma da fuoco, la Corte ha riconosciuto lo status e riformato il giudizio della CMO. Il principio di diritto. Lo status di vittima del dovere presuppone che l’infermità sia connessa a compiti operativi straordinari con un’esposizione a rischio eccedente il normale dovere di ufficio e di servizio. Cosa significa in pratica per te. La pronuncia conferma la netta distinzione tra le due tutele. Se hai contratto il Long COVID in normali turni di ufficio o pattuglia ordinaria, otterrai la causa di servizio e l’equo indennizzo, ma non lo status di vittima del dovere. Per aspirare a quest’ultimo, dovrai dimostrare di aver prestato servizio in contesti operativi straordinari ed eccezionali (es. cinturazione di zone ad altissima contaminazione o missioni di soccorso straordinarie in prima linea).
Per approfondire
Qual è la differenza concreta tra causa di servizio e lo status di vittima del dovere? Leggi l’approfondimento sul confronto CdS e VdD.
I 4 passaggi per chiedere la causa di servizio per Long COVID
Raccogli i tamponi molecolari storici, la documentazione clinica del contagio iniziale e tutti i referti specialistici successivi (pneumologia, cardiologia, neurologia) che attestano la stabilità e la gravità dei postumi cronici.
Invia la richiesta ufficiale di causa di servizio all’Amministrazione entro sei mesi dalla conoscenza dell’infermità permanente. Specifica con chiarezza le circostanze di servizio ad alto rischio in cui è avvenuto il contagio iniziale.
Sottoponiti alla visita collegiale della CMO. In questa fase la valutazione verterà sia sul riconoscimento della causa di servizio del virus primario sia sulla quantificazione del grado di invalidità permanente residua (soglia minima 6%).
A seguito del decreto positivo di riconoscimento da parte del Ministero competente, richiedi la liquidazione dell’equo indennizzo (da presentare entro sei mesi dalla notifica del provvedimento) e gli eventuali rimborsi di spesa spettanti.
5. Un percorso di tutela per chi serve lo Stato
Il riconoscimento del Long COVID come causa di servizio rappresenta una battaglia di civiltà giuridica per la tutela del personale in divisa, che ha pagato un tributo salatissimo durante la gestione della crisi pandemica. La stabilità clinica dei postumi derivanti dall’infezione da SARS-CoV-2 consente oggi di qualificare questa sindrome come un’infermità permanente indennizzabile, superando le resistenze iniziali delle amministrazioni.
Per massimizzare le probabilità di accoglimento della domanda, l’operatore deve muoversi con tempestività e rigore medico-legale. Il consolidamento del dossier probatorio, con tamponi molecolari storici e referti specialistici dettagliati, è la base su cui costruire l’istanza. Se ritieni di aver contratto il virus in servizio e risenti di postumi cronici, è fondamentale consultare un avvocato e un medico-legale di fiducia per istruire correttamente la pratica prima che decorrano i termini di legge.
6. Domande Frequenti (FAQ)
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Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Art. 6, Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201
- Art. 42, D.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 224 (ACN)
- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Giurisprudenza citata
- T.A.R. Marche Ancona, Sez. I, Sentenza 10 maggio 2024, n. 448
- T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste, Sez. I, Sentenza 27 marzo 2023, n. 124
- Corte d’Appello Roma, Sez. Lavoro, Sentenza 9 febbraio 2026, n. 259
