Usucapione della servitù di passaggio: i nuovi limiti

Quando cammini lungo un sentiero che attraversa il terreno del tuo vicino per raggiungere la strada pubblica, o quando coltivi una striscia di terra convinto che ormai sia tua, stai compiendo gesti quotidiani che possono nascondere pesanti conseguenze legali. Moltissime persone sono convinte che il semplice utilizzo continuato di un passaggio o di un pezzo di terra per molti anni crei un diritto automatico e intoccabile. Si tratta di una convinzione diffusa ma errata, che rischia di generare liti di confine interminabili o, peggio, di far perdere la proprietà di un bene senza nemmeno rendersene conto.

La verità è che l’acquisto della proprietà o della servitù tramite il possesso prolungato nel tempo non è affatto un automatismo. La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione, con una serie di ordinanze stringenti tra il 2025 e il 2026, ha innalzato notevolmente le barriere probatorie per chi rivendica l’avvenuta usucapione della servitù di passaggio o la proprietà di un terreno. Oggi i giudici esigono prove di un rigore assoluto: non basta più dimostrare di avere transitato su una strada o di aver coltivato un campo per vent’anni, ma occorre dimostrare la presenza di opere visibili e stabili destinate in modo inequivocabile al transito, oppure un possesso esclusivo che abbia fisicamente estromesso il legittimo proprietario.

L’evoluzione della giurisprudenza offre un quadro chiaro: chi intende difendere il proprio patrimonio immobiliare o, al contrario, far valere un acquisto per usucapione, deve muoversi su binari probatori estremamente precisi. Comprendere come i giudici valutino oggi sentieri, cancelli e recinzioni rappresenta il primo passo indispensabile per prevenire contenziosi lunghi ed evitare di perdere, per semplice inerzia, i propri diritti reali.

Usucapione della servitù di passaggio: le definizioni essenziali

Per comprendere appieno le novità introdotte dai giudici di legittimità, dobbiamo prima fare chiarezza sui concetti fondamentali che regolano la materia dei diritti reali di godimento. Troppo spesso, infatti, nel linguaggio comune si fa confusione tra il semplice possesso di fatto, la proprietà esclusiva di un bene e i diritti di transito. Questa incertezza può spingere a intraprendere azioni legali azzardate o, al contrario, a subire passivamente le pretese altrui. Il nostro ordinamento giuridico stabilisce regole precise: l’usucapione e la servitù sono istituti distinti che rispondono a presupposti rigorosi e non sovrapponibili, pensati per garantire la certezza dei rapporti di vicinato e tutelare il valore economico della proprietà immobiliare.

1.1 Cos’è davvero l’usucapione e come funziona il trascorrere del tempo

“Uso questo pezzo di terra da più di vent’anni, quindi ormai è mio.” Questa frase esprime una convinzione diffusissima, ma giuridicamente parziale. L’usucapione, regolata dall’articolo 1158 del Codice Civile, è un modo di acquisto della proprietà o di un altro diritto reale a titolo originario, che si realizza attraverso il possesso continuato del bene per un determinato periodo di tempo, stabilito dalla legge in venti anni per i beni immobili.

Tuttavia, il mero decorso del tempo non è sufficiente. Il possesso utile per l’usucapione deve presentare caratteristiche ben precise: deve essere pacifico (cioè non acquisito con la violenza), pubblico (non clandestino, ma esercitato in modo visibile al proprietario e alla collettività), continuo (non interrotto da lunghe pause nell’esercizio del potere di fatto) e non interrotto da atti formali di privazione da parte del proprietario originario. Se il possesso manca anche di uno solo di questi requisiti, il conteggio del ventennio si ferma o non inizia affatto, lasciando intatto il diritto del legittimo titolare.

1.2 La servitù di passaggio: fondo dominante, fondo servente e transito

La servitù di passaggio è un diritto reale di godimento che consiste nel peso imposto sopra un fondo (denominato fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (denominato fondo dominante) appartenente a un diverso proprietario. Si tratta di una relazione tra immobili, non tra persone: il diritto spetta al proprietario del fondo dominante in quanto tale, e grava sul fondo servente indipendentemente da chi ne sia il titolare nel tempo.

La legge distingue chiaramente tra la servitù vera e propria e i rapporti personali di vicinato. Se consenti a un amico o a un vicino di attraversare il tuo giardino per fare una passeggiata, non stai creando una servitù, ma stai semplicemente concedendo un permesso precario legato a rapporti di cortesia. La servitù richiede un’utilità oggettiva per il fondo dominante (ad esempio, l’impossibilità di accedere alla strada pubblica altrimenti, o la necessità di un transito più agevole) e deve configurarsi come un peso permanente e stabile sulla proprietà altrui.

Per approfondire

Per comprendere meglio come funzionano le servitù e quando possono essere imposte dalla legge anche per altri scopi, come il passaggio di impianti, ti invitiamo a leggere il nostro articolo di approfondimento sul tema Leggi l’approfondimento sulle servitù di passaggio cavi.

Il requisito dell’apparenza: perché non basta camminare su un sentiero

La distinzione più critica nella disciplina dell’usucapione delle servitù è quella tra servitù apparenti e non apparenti. L’articolo 1061 del Codice Civile pone una regola insuperabile: le servitù non apparenti non possono essere acquistate per usucapione. Questa limitazione serve a proteggere il proprietario del fondo servente: egli deve essere messo in condizione di accorgersi che un terzo sta esercitando un diritto sulla sua terra, così da poter reagire e interrompere il possesso prima che scada il ventennio. L’apparenza, quindi, rappresenta il presupposto stesso della tutela della proprietà.

2.1 Opere visibili e permanenti: la regola dell’articolo 1061 c.c.

Cosa rende “apparente” una servitù di passaggio? La legge definisce non apparenti le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Nel caso del passaggio, questo significa che il semplice transito a piedi o con veicoli effettuato nel tempo non basta. Se un vicino cammina sul tuo prato lasciando una traccia di erba calpestata (un sentiero naturale o “di fatto”), quella traccia non costituisce un’opera permanente e visibile ai sensi dell’art. 1061 c.c.

Le opere necessarie a rendere apparente la servitù devono essere artificiali o naturali, ma dotate di stabilità e, soprattutto, devono rivelare in modo inequivoco la destinazione al transito a favore del fondo vicino. Esempi tipici sono una strada pavimentata, un cancello appositamente installato sul confine, un ponte che attraversa un canale divisorio od opere di contenimento del terreno realizzate per consentire il passaggio. Senza queste strutture stabili, il transito resta un’attività non apparente, inidonea a far maturare l’usucapione.

Esempio Pratico — Il sentiero battuto non fa la servitù

Il Caso

Per oltre venticinque anni, Mario ha attraversato a piedi il terreno del vicino Antonio per raggiungere più velocemente la fermata dell’autobus, seguendo sempre lo stesso tracciato sul prato. Nel tempo, il calpestio ha creato una linea di terra battuta priva di vegetazione. Quando Antonio recinta il proprio terreno chiudendo il passaggio, Mario agisce in giudizio chiedendo che venga accertato l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio, portando come prova la presenza visibile del sentiero.

La Norma Applicabile

L’art. 1061 del Codice Civile vieta l’usucapione delle servitù non apparenti, definendo tali quelle prive di opere visibili e permanenti. Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, il sentiero formatosi naturalmente per il solo calpestio dei passanti non costituisce un’opera stabile idonea, mancando l’intervento umano volto a strutturare la via.

La Soluzione

Il giudice rigetta la domanda di Mario. Il sentiero di terra battuta non è un’opera permanente creata artificialmente o destinata in modo inequivoco all’esercizio del passaggio. Non essendoci opere stabili (come una pavimentazione in pietra, cordoli o un cancello di ingresso), la servitù deve considerarsi non apparente e, di conseguenza, non usucapibile.

2.2 Il nuovo rigore della Cassazione n. 602/2026: il “quid pluris” richiesto

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 602 dell’11 gennaio 2026, ha ribadito e irrigidito ulteriormente il concetto di apparenza della servitù. I giudici hanno chiarito che non basta la mera esistenza di una strada o di un percorso idoneo al transito per far scattare l’usucapione. Occorre un quid pluris: le opere stabili presenti sul terreno devono rivelare in modo chiaro e inequivocabile, sia per la loro struttura che per la loro funzionalità, la necessità di asservire il fondo servente a vantaggio del fondo dominante. L’ordinanza n. 602/2026 costituisce un precedente cruciale in tema di usucapione della servitù di passaggio, in quanto definisce in maniera inequivocabile il confine tra possesso ad usucapionem e uso di fatto.

Questo significa che se la strada presente sul fondo del vicino viene usata anche dal proprietario stesso o serve a collegare aree interne alla sua stessa proprietà, il fatto che tu la utilizzi per passare non dimostra in modo inequivoco che quella strada sia destinata a servire il tuo fondo. L’opera deve recare impresso il segno visibile della sua destinazione oggettiva all’esercizio del passaggio altrui, in modo tale che il legittimo proprietario sia pienamente edotto del peso che grava sulla sua proprietà e possa decidere se tollerarlo o opporsi.

Focus Giurisprudenziale — Requisito dell’apparenza per la servitù di passaggio

La sentenza. Cass. Civ., Sez. II, n. 602/2026 dell’11 gennaio 2026

Il caso. Il proprietario di un terreno agricolo conveniva in giudizio il vicino, sostenendo di aver acquistato per usucapione una servitù di passaggio carrabile su una strada sterrata situata all’interno del fondo di quest’ultimo. Il vicino si opponeva evidenziando che la strada era nata per le esigenze interne del proprio fondo e che il transito del terzo era avvenuto solo in via di fatto. La questione. L’esistenza di una strada interpoderale sul fondo servente è sufficiente a integrare il requisito dell’apparenza richiesto dall’art. 1061 c.c. per l’usucapione della servitù? La decisione della Corte. No. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che l’apparenza non coincide con l’idoneità al transito della strada, ma richiede opere stabili che manifestino inequivocabilmente il rapporto di asservimento tra i due fondi. Il principio di diritto. Ai fini dell’usucapione di una servitù di passaggio, l’apparenza della servitù di cui all’art. 1061 c.c. richiede la presenza di segni stabili e visibili che attestino in modo certo e non equivoco la destinazione dell’opera all’esercizio della servitù a vantaggio del fondo dominante, così da allertare il proprietario del fondo servente. Cosa significa in pratica per te. Se utilizzi una strada situata nel terreno del tuo vicino, tieni presente che la sola esistenza della strada non ti garantisce l’usucapione. Se la strada non è stata creata appositamente per servire la tua proprietà (ad esempio partendo esclusivamente dal tuo confine o terminando sul tuo garage), la Cassazione esclude che vi sia un’opera “apparente” atta a fondare l’usucapione.

Usucapione di terreni e liti di confine: il requisito dell’esclusività

Mentre per l’usucapione della servitù di passaggio il centro del dibattito ruota attorno all’apparenza delle opere, quando si parla di usucapione della proprietà di un intero terreno o di una fascia di confine le regole cambiano radicalmente. In questo scenario, non stiamo solo chiedendo il diritto di transitare su un bene che resta altrui, ma stiamo chiedendo al giudice di dichiararci proprietari esclusivi del suolo, estinguendo definitivamente il diritto dominicale del precedente titolare. A causa dell’estrema gravità di questo effetto, tutelato anche a livello costituzionale e sovranazionale (CEDU), i requisiti probatori sono, se possibile, ancora più severi.

3.1 Il possesso esclusivo (“uti dominus”) contro il possesso promiscuo

Per poter usucapire la proprietà di un immobile o di un terreno, il possesso deve essere esercitato uti dominus, ovvero comportandosi a tutti gli effetti come il proprietario esclusivo. Questo atteggiamento mentale (l’animus possidendi) deve tradursi in comportamenti materiali concreti che manifestino chiaramente l’intenzione di escludere chiunque altro dal godimento del bene (il cosiddetto ius escludendi alios).

Molti ritengono che per usucapire un terreno sia sufficiente averlo coltivato per vent’anni, aver piantato degli alberi da frutto o aver provveduto periodicamente al taglio dell’erba e alla manutenzione dei fossi. La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che questi comportamenti sono del tutto insufficienti. Coltivare un terreno o pulirlo costituisce un mero atto di gestione o di godimento che può essere dettato da tolleranza, da un accordo verbale precario o da un uso promiscuo. Per usucapire, occorre un atto di forza materiale o giuridica che escluda fisicamente il proprietario originario, come la costruzione di recinzioni chiuse a chiave o la trasformazione radicale e irreversibile del fondo senza alcuna autorizzazione.

Uso del Terreno: Atti Idonei vs Atti Non Idonei all’Usucapione

Atti di Mero Godimento (Non Idonei) Atti di Possesso Esclusivo (Idonei)
Taglio periodico dell’erba, rimozione di sterpaglie e pulizia del fondo. Recinzione stabile dell’intera area con chiusura a chiave che impedisca l’accesso altrui.
Coltivazione di un orto o piantumazione sporadica di alberi da frutto. Modifica strutturale profonda del terreno (es. gettate di cemento, scavi o edificazioni autorizzate).
Accesso libero consentito al proprietario catastale (uso promiscuo). Diffide scritte o azioni fisiche tese a respingere il proprietario che tenti di entrare sul fondo.

3.2 Cancelli aperti e varchi nella recinzione: la sentenza n. 28286/2025

L’ordinanza n. 28286 del 24 ottobre 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un punto di svolta fondamentale per le liti di confine. I giudici hanno chiarito che, se una recinzione presenta dei varchi aperti o se sul confine non vi è una chiusura totale, il possesso dell’utilizzatore non può considerarsi “esclusivo”.

Se il legittimo proprietario (o chiunque altro) ha la possibilità fisica di accedere al fondo attraverso aperture non sbarrate, viene meno il carattere dello ius escludendi alios. L’assenza di barriere fisiche invalida il requisito del possesso esclusivo richiesto dall’art. 1158 c.c. di fatto impedendo il maturare del ventennio utile all’usucapione. Questa decisione si traduce in una formidabile arma di difesa per i proprietari terrieri: basta la presenza di un varco di transito per interrompere o impedire sul nascere l’usucapione della terra.

Focus Giurisprudenziale — Varchi nella recinzione e possesso ad usucapionem

La sentenza. Cass. Civ., Sez. II, n. 28286 del 24 ottobre 2025

Il caso. Un soggetto che aveva coltivato e mantenuto pulito un lotto di terreno limitrofo per oltre venti anni chiedeva che ne venisse accertato l’acquisto per usucapione. Il proprietario confinante dimostrava in giudizio che la recinzione perimetrale del fondo non era continua, ma presentava un’ampia apertura che consentiva il passaggio di persone e mezzi, permettendo anche a lui di accedere periodicamente al fondo. La questione. La mancata chiusura totale del fondo e la presenza di aperture che consentano l’accesso al legittimo proprietario escludono il possesso esclusivo necessario per l’usucapione? La decisione della Corte. Sì. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del proprietario originario, stabilendo che la presenza di varchi non recintati esclude l’esclusività del possesso. Il principio di diritto. L’accertamento dell’acquisto per usucapione della proprietà immobiliare richiede un rigore probatorio assoluto. Il possesso utile ad usucapionem deve manifestarsi come esclusivo, con l’esclusione oggettiva del proprietario dal godimento del bene. La presenza di un varco o di un’apertura non recintata che consenta il libero passaggio o l’accesso del proprietario originario esclude il carattere di esclusività del possesso. Cosa significa in pratica per te. Se coltivi il pezzo di terra del vicino ma la recinzione tra le vostre proprietà presenta varchi aperti o mancano del tutto confini chiusi che impediscono fisicamente il suo ingresso, non potrai mai usucapire quel terreno. Per il giudice, la libera accessibilità equivale a una forma di tolleranza o di uso promiscuo che cancella l’usucapione.

Come difendere la proprietà: tolleranza dei vicini e interruzione del tempo

Se sei proprietario di un terreno e noti che il tuo vicino lo attraversa regolarmente o ne utilizza una parte, devi attivarti prontamente. L’inerzia è il peggior nemico della proprietà: tollerare passivamente l’uso del bene per anni rischia di legittimare la pretesa del terzo di fronte al giudice. Fortunatamente, la legge ti offre strumenti specifici per bloccare il tempo dell’usucapione, a patto di utilizzarli nelle forme corrette ed evitando gli errori più banali, che potrebbero vanificare le tue difese.

4.1 Atti di tolleranza e transito precario: l’uso che non crea diritti

L’articolo 1144 del Codice Civile detta una regola fondamentale per la convivenza civile: gli atti compiuti con l’altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso. La tolleranza si configura quando il proprietario consente l’uso del proprio bene per ragioni di amicizia, di parentela, di buon vicinato o di mera cortesia, mantenendo comunque il potere di revocare il permesso in qualsiasi momento.

La giurisprudenza ha ulteriormente circoscritto la portata dell’usucapione stabilendo che, se il transito del vicino non avviene in modo del tutto autonomo ma è subordinato alla collaborazione del proprietario, non si può parlare di possesso utile. Con l’ordinanza n. 17287 del 16 giugno 2025, la Cassazione ha stabilito che per ostacolare l’usucapione della servitù di passaggio è fondamentale dimostrare che il transito non era autonomo, bensì precario. Se, ad esempio, per passare il vicino deve chiederti di aprire un cancello chiuso a chiave o una sbarra metallica, tale comportamento si qualifica come uso precario basato su tolleranza, inidoneo a fondare l’usucapione.

Per approfondire

Per conoscere in quali casi eccezionali la legge obbliga il proprietario a consentire temporaneamente l’accesso al proprio fondo, escludendo a priori qualsiasi rischio di usucapione, puoi leggere la nostra guida dedicata Leggi l’approfondimento sull’accesso al fondo.

Focus Giurisprudenziale — Transito precario e tolleranza del proprietario

La sentenza. Cass. Civ., Sez. II, n. 17287 del 16 giugno 2025

Il caso. Un proprietario rivendicava l’usucapione del passaggio pedonale e carrabile sul fondo del vicino. Nel corso dell’istruttoria emergeva che sul percorso era presente una sbarra metallica e che il ricorrente vi transitava solo previa richiesta di apertura delle chiavi al proprietario del terreno, che acconsentiva di volta in volta. La questione. Il passaggio su fondo altrui subordinato alla cooperazione o autorizzazione del proprietario del terreno configura un possesso idoneo all’usucapione della servitù? La decisione della Corte. No. La Suprema Corte ha escluso l’acquisto del diritto reale, evidenziando la precarietà del transito. Il principio di diritto. L’esercizio di fatto del passaggio su fondo altrui non è idoneo all’acquisto della servitù per usucapione qualora non avvenga in modo autonomo, bensì subordinato alla cooperazione o alla tolleranza del proprietario del fondo servente (ad esempio, tramite l’apertura a richiesta di varchi o porte sbarrate), configurandosi un possesso precario o per mera tolleranza. Cosa significa in pratica per te. Se hai una strada privata e vuoi consentire il passaggio al vicino senza rischiare nulla, installa un cancello o una sbarra di cui tu solo possiedi il controllo o le chiavi. Il fatto che il vicino debba chiederti il permesso o che tu debba compiere un’azione per farlo passare esclude in radice l’autonomia del suo possesso, impedendogli di usucapire la servitù.

4.2 Come interrompere legalmente l’usucapione prima dei 20 anni

Un errore comunissimo commesso da molti proprietari è pensare che per interrompere il decorso del ventennio sia sufficiente inviare una lettera raccomandata di diffida o di messa in mora tramite un avvocato. Attenzione: a differenza di quanto avviene per i crediti, la semplice lettera di diffida stragiudiziale non interrompe l’usucapione della proprietà o di una servitù.

L’interruzione dell’usucapione può avvenire esclusivamente in due modi:

  1. L’interruzione naturale: quando il proprietario priva fisicamente il possessore del godimento del bene per oltre un anno (ad esempio chiudendo la strada con un cancello sbarrato o recintando stabilmente il terreno, senza che il possessore agisca con un’azione di reintegrazione nel possesso entro l’anno).
  2. L’interruzione civile (o giudiziale): tramite la notifica di un atto di citazione in giudizio volto a rivendicare la proprietà del bene o a negare la servitù (azione negatoria). Solo l’avvio formale di una causa dinanzi al giudice interrompe legalmente il termine ventennale.

In alternativa, il proprietario può indurre il possessore a firmare un accordo scritto in cui quest’ultimo riconosce esplicitamente la proprietà altrui (ad esempio un contratto di comodato gratuito), azzerando istantaneamente l’animus domini e bloccando l’usucapione.

Procedura per Interrompere l’Usucapione di un Terreno

1
Rilevazione e monitoraggio dell’uso

Individua tempestivamente se il vicino transita sul tuo suolo o ne coltiva una porzione, verificando da quanti anni è iniziata questa situazione di fatto per calcolare il rischio del ventennio.

2
Regolarizzazione consensuale (Stragiudiziale)

Proponi al vicino la sottoscrizione di un contratto scritto di comodato d’uso gratuito o un riconoscimento firmato della proprietà. Questo atto esclude l’animus domini del possessore e blocca l’usucapione.

3
Notifica dell’atto di citazione (Giudiziale)

Se il vicino rifiuta l’accordo o rivendica diritti, notifica formalmente un atto di citazione in giudizio (tramite ufficiale giudiziario) per la rivendicazione della proprietà o l’azione negatoria servitù. Solo questo atto interrompe legalmente il ventennio.

Approfondimento Video

Guarda il nostro video per un riepilogo chiaro e diretto su questo argomento.

Sintesi pratica: come tutelarsi in concreto

L’acquisto per usucapione di un terreno o di una servitù di passaggio non rappresenta affatto una scorciatoia automatica garantita dal solo scorrere del tempo. La giurisprudenza di legittimità della Corte di Cassazione, consolidatasi tra il 2025 e il 2026, impone oggi un rigore probatorio elevatissimo a chiunque voglia far valere l’usucapione in giudizio. Se da un lato chi pretende l’usucapione deve dimostrare un possesso esclusivo esente da varchi od opere stabili e inequivoche che attestino l’asservimento del fondo altrui, dall’altro lato il proprietario catastale dispone di solide tutele per contrastare le occupazioni occulte o tollerate.

Agire in tempo e con gli strumenti giusti è fondamentale per evitare di vedere lesi i propri diritti dominicali. La prevenzione, attraverso una chiara regolamentazione scritta dei rapporti di buon vicinato o l’installazione di sbarre ed elementi fisici di controllo degli accessi, costituisce la via più immediata ed economica per scongiurare lunghi e costosi contenziosi di confine. Qualora lo stallo sia ormai in atto, la notifica giudiziale tempestiva resta l’unico scudo legale per interrompere formalmente il decorso del tempo e difendere l’integrità del proprio patrimonio immobiliare.

6. Domande Frequenti (FAQ)

Posso usucapire una servitù di passaggio semplicemente camminando su un sentiero?

Cos’è l’apparenza della servitù di passaggio?

La tolleranza del proprietario del terreno esclude l’usucapione?

Una lettera raccomandata dell’avvocato interrompe l’usucapione?

Cosa succede se il vicino usa la mia strada ma io mantengo chiusa una sbarra metallica?

Posso usucapire un terreno limitrofo se l’ho solo coltivato o ho tagliato l’erba?

Un varco aperto nella recinzione del confine impedisce l’usucapione del terreno?

Quanti anni servono per usucapire la servitù di passaggio o un terreno?

Cos’è il possesso “uti dominus”?

Come posso tutelarmi se un vicino sostiene di aver usucapito un passaggio sulla mia proprietà?

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I professionisti dello Studio Legale Moscarini sono pronti a esaminare la tua situazione, a guidarti nella regolarizzazione dei rapporti con i tuoi vicini e a tutelare i tuoi diritti di proprietà prima che scada il termine ventennale dell'usucapione.

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Norme e Sentenze di Riferimento

Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
  • Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 602 dell'11 gennaio 2026
  • Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 28286 del 24 ottobre 2025
  • Cass. Civ., Sez. II, Ordinanza n. 17287 del 16 giugno 2025

A cura di:

Avv. Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma, esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Per lo Studio Legale Moscarini analizza l'evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.