Guida al Partenariato Pubblico-Privato nel D.Lgs. 36/2023
Una scuola da ristrutturare, un ospedale da costruire, un museo da valorizzare. Quando un ente pubblico non ha le risorse per fare tutto da solo, può decidere di collaborare con un’impresa privata: il privato finanzia, progetta e gestisce; il pubblico definisce gli obiettivi e controlla. Questa collaborazione ha un nome tecnico — partenariato pubblico-privato — e dal 2023 ha una disciplina nuova, organica e molto più strutturata di quella precedente.
Il D.Lgs. 36/2023 (il nuovo codice dei contratti pubblici) dedica al partenariato pubblico-privato D.Lgs. 36/2023 un intero Titolo del Libro IV, con regole precise su chi può proporre un progetto, come viene valutato, chi si assume i rischi e cosa succede se qualcosa va storto. Non si tratta più di una figura di contorno: il PPP è oggi un modello contrattuale autonomo, con una sua identità distinta dall’appalto e dalla concessione tradizionale.
In questa guida ti spieghiamo cos’è il PPP, come funziona nella pratica, quali sono i diritti e i rischi del privato che presenta una proposta, e come i tribunali amministrativi stanno interpretando le nuove regole. L’obiettivo è darti una mappa chiara per orientarti, che tu sia un imprenditore interessato a proporre un progetto, un funzionario pubblico che deve valutarlo, o semplicemente un cittadino che vuole capire come vengono realizzate le grandi opere nel tuo territorio.
Indice dei Contenuti
1. Cos’è il Partenariato Pubblico-Privato
Prima del D.Lgs. 36/2023, il partenariato pubblico-privato viveva in una zona grigia del diritto degli appalti. Il vecchio codice (D.Lgs. 50/2016) ne dava una definizione all’art. 3, ma lo trattava come una variante della concessione, senza una disciplina autonoma e completa. Il nuovo codice ha cambiato prospettiva: ha dedicato al PPP un Titolo intero (il Titolo I della Parte II del Libro IV) e lo ha dotato di una definizione legislativa organica all’art. 174. Il PPP non è più una sottocategoria della concessione, ma un genus contrattuale autonomo, con la sua logica, le sue regole e le sue figure tipizzate.
1.1 I quattro requisiti dell’art. 174
Marco gestisce un’impresa edile e vorrebbe proporre al Comune la costruzione e gestione di un parcheggio sotterraneo. Per capire se la sua operazione rientra nel PPP, deve verificare che il contratto soddisfi quattro requisiti, tutti previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 36/2023.
Il primo requisito è il rapporto di lungo periodo: il contratto deve prevedere una collaborazione duratura tra l’ente pubblico e l’operatore privato, finalizzata a un risultato di interesse pubblico. Non basta un incarico spot: il PPP è pensato per operazioni che si sviluppano nel tempo, dalla progettazione alla gestione.
Il secondo è il finanziamento prevalentemente privato: la copertura economica dell’operazione deve provenire in misura significativa dalle risorse dell’imprenditore. È il privato che investe, non il pubblico. Se l’ente paga tutto con fondi propri, quello è un appalto.
Il terzo è la ripartizione dei compiti: il privato realizza e gestisce, il pubblico definisce gli obiettivi e controlla. Ciascuno fa la sua parte.
Il quarto, e forse il più importante, è l’allocazione del rischio operativo in capo al privato. Di questo parleremo nel prossimo capitolo, perché è il vero cuore del PPP e il tema su cui la giurisprudenza si è più concentrata.
I quattro requisiti del PPP (art. 174 D.Lgs. 36/2023)
Lungo periodo
Collaborazione duratura tra pubblico e privato per un risultato di interesse collettivo
Finanziamento privato
La copertura economica proviene in misura significativa dalle risorse del privato
Ripartizione compiti
Il privato realizza e gestisce, il pubblico definisce gli obiettivi e verifica
Rischio operativo
Il privato si assume il rischio che l’operazione non produca i ricavi attesi
1.2 Le forme del PPP: dalla concessione al partenariato sociale
«Ma allora il PPP è la stessa cosa di una concessione?» — è la domanda che ci sentiamo rivolgere più spesso. La risposta è no, anche se la concessione è una delle forme che il PPP può assumere.
L’art. 174, comma 3, elenca le figure tipizzate: la concessione (di lavori o di servizi), la finanza di progetto, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità e il partenariato sociale (art. 201). Ma non si ferma qui: prevede una clausola aperta che attrae nel PPP anche qualsiasi altro contratto tra un’amministrazione e un operatore privato che soddisfi i quattro requisiti del comma 1. Questo significa che il PPP è un contenitore flessibile: se il tuo contratto ha le quattro caratteristiche giuste, rientra nel PPP indipendentemente dal nome che gli dai.
La concessione resta la forma più diffusa nella pratica, ma il codice distingue anche figure più specializzate. La finanza di progetto (art. 193) permette al privato di proporre direttamente un progetto all’amministrazione, anche su iniziative non ancora programmate. Il partenariato sociale (art. 201) è pensato per micro e piccole imprese e per il terzo settore. E poi ci sono le figure speciali, come il partenariato per i beni culturali (art. 134), di cui parleremo più avanti.
Focus Normativo — Art. 174 D.Lgs. 36/2023
L’art. 174 definisce il PPP come un rapporto contrattuale di lungo periodo tra un ente concedente e un operatore privato, in cui il privato finanzia, realizza e gestisce un’opera o un servizio di interesse pubblico, assumendo su di sé il rischio operativo. Il comma 3 include nella categoria la concessione, la finanza di progetto, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, e «gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati che abbiano i contenuti di cui al comma 1». Il comma 4 rinvia al D.Lgs. 175/2016 (TUSPP) per il PPP istituzionale (le società a partecipazione mista pubblico-privata).
Focus Giurisprudenziale — Il PPP non è una concessione: un contratto di rendimento energetico
La sentenza. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1327 del 21 febbraio 2020.
Il caso. Il Comune di Cene (Bergamo) aveva indetto una gara per selezionare una ESCO (Energy Service Company) per un contratto PPP di rendimento energetico ventennale (EPC) sulla ristrutturazione di un edificio polifunzionale. L’aggiudicataria era stata contestata dalla seconda classificata, che a sua volta era stata accusata di incompatibilità perché aveva curato il progetto preliminare posto a base di gara.
La questione. Il divieto per il progettista di partecipare alla gara (art. 24, comma 7, D.Lgs. 50/2016), pensato per le concessioni di lavori, si applica anche al PPP?
La decisione del Consiglio di Stato. No. Il Consiglio di Stato ha confermato che il PPP «rappresenta una sorta di paradigma esteso», distinto dalla concessione, e che le norme sulle incompatibilità non gli si applicano automaticamente. Il divieto per il progettista va interpretato in modo restrittivo e verificato caso per caso, secondo i criteri dell’art. 41 della Direttiva 2014/24/UE.
Il principio di diritto. Il PPP è un paradigma contrattuale autonomo rispetto alla concessione. Le norme restrittive della concessione (come il divieto per il progettista) non vi si estendono automaticamente, ma richiedono una verifica in concreto dell’eventuale vantaggio anticoncorrenziale.
Cosa significa in pratica per te. Se la tua impresa ha curato la progettazione preliminare di un’opera e vuole poi partecipare alla gara PPP, non sei automaticamente escluso. Dovrai però dimostrare che la tua partecipazione non falsa la concorrenza. È un principio importante: il PPP ha regole sue, e non puoi dare per scontato che funzioni come una classica concessione di lavori.
2. Il rischio operativo: il cuore del PPP
Se c’è un concetto che distingue il partenariato pubblico-privato D.Lgs. 36/2023 da un normale appalto, è il rischio operativo. In un appalto tradizionale, l’impresa esegue un lavoro e viene pagata: il rischio che l’opera non serva o non produca ricavi ricade sul committente pubblico. Nel PPP funziona al contrario: il privato non solo costruisce, ma gestisce, e si assume il rischio che la gestione non vada come previsto. Se il parcheggio resta vuoto, se l’ospedale non attira abbastanza pazienti privati, se il museo non vende abbastanza biglietti, le perdite sono sue.
2.1 Cosa dice l’art. 177 e cosa significa per te
L’art. 177 del D.Lgs. 36/2023 recepisce la nozione europea di rischio operativo (che viene dall’art. 5 della Direttiva 2014/23/UE) e la sviluppa con un livello di dettaglio che non aveva precedenti nel nostro ordinamento. Ecco le regole fondamentali.
La perdita potenziale per il privato non può essere puramente nominale o trascurabile. Significa che non basta scrivere nel contratto «il privato si assume il rischio»: deve esistere una possibilità reale di perdere denaro. La norma impone di valutare il valore attuale netto dell’insieme di investimenti, costi e ricavi: è un parametro finanziario che misura se, considerando tutti i flussi di cassa futuri, l’operazione può davvero andare in perdita.
Il rischio operativo si compone di tre profili: il rischio di costruzione (l’opera potrebbe costare più del previsto o non essere realizzata nei tempi), il rischio di disponibilità (l’opera potrebbe non funzionare come concordato) e il rischio di domanda (gli utenti potrebbero non utilizzarla quanto sperato).
Importante: il comma 3 dell’art. 177 precisa che non rientrano nel rischio operativo i rischi che dipendono dalla cattiva gestione dell’impresa, dal suo inadempimento contrattuale o dalla forza maggiore. Questi sono rischi «normali» di qualsiasi contratto, non quelli specifici del PPP.
Focus Normativo — Art. 177: le tre componenti del rischio operativo
L’art. 177 D.Lgs. 36/2023 distingue il rischio operativo in: rischio di costruzione (ritardi, maggiori costi, difetti tecnici), rischio di disponibilità (l’opera non è utilizzabile ai livelli concordati) e rischio di domanda (la domanda effettiva degli utenti è inferiore alle previsioni). Il comma 4 contempla anche i contratti in cui il rischio è solo dal lato dell’offerta (cioè legato ai costi di produzione del servizio), a condizione che le variazioni del corrispettivo siano «in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto». È un livello di dettaglio che supera di molto la disciplina del vecchio art. 180 del D.Lgs. 50/2016.
2.2 Senza rischio operativo, niente PPP
Nel 2023, un’impresa aveva proposto a un ente romano un progetto di partenariato per la gestione di un complesso immobiliare. La proposta conteneva un piano dettagliato, indicava costi e ricavi, ma mancava un elemento: la matrice di allocazione dei rischi. L’amministrazione l’ha bocciata, e il tribunale ha dato ragione all’ente.
Il TAR Lazio (sentenza n. 17204/2023) ha stabilito che il rischio operativo è l’elemento essenziale del PPP: la sua «macroscopica mancanza» giustifica la valutazione negativa della proposta «senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori». In altre parole: se la tua proposta non dimostra chiaramente chi si assume quali rischi, l’amministrazione può respingerla senza nemmeno entrare nel merito delle altre questioni.
Questo principio ha una conseguenza pratica diretta. Se stai preparando una proposta di PPP, la matrice dei rischi non è un allegato facoltativo: è il documento più importante del tuo dossier. Deve indicare per ciascun rischio (costruzione, disponibilità, domanda) chi lo sopporta, in che misura, e con quale meccanismo contrattuale. Senza di essa, il tuo progetto non supera nemmeno la soglia della valutazione.
Appalto tradizionale vs. Partenariato Pubblico-Privato
3. Come funziona la proposta del privato
Una delle novità più rilevanti del partenariato pubblico-privato D.Lgs. 36/2023 riguarda la fase che precede la gara: quella in cui un imprenditore presenta una proposta all’amministrazione e attende che venga valutata. È la cosiddetta iniziativa privata, disciplinata principalmente dall’art. 193 sulla finanza di progetto. In questa fase si giocano interessi enormi: il privato investe tempo e denaro per preparare un progetto, l’amministrazione deve decidere se quel progetto risponde all’interesse pubblico. La giurisprudenza degli ultimi anni ha chiarito molti aspetti di questa fase, ma ha anche confermato che il privato si muove su un terreno scivoloso.
3.1 La fase preliminare e la discrezionalità dell’amministrazione
Giulia è un’imprenditrice del settore sanitario. Ha presentato un progetto di PPP per la costruzione di un nuovo ospedale, corredato da studi di fattibilità, pareri tecnici e un piano economico-finanziario. L’istruttoria è durata oltre due anni, con l’intervento di più consulenti esterni. Alla fine, l’amministrazione ha detto no. Giulia può contestare quella decisione?
La risposta dei tribunali è chiara, anche se amara per il proponente: l’amministrazione gode di un’amplissima discrezionalità nella valutazione delle proposte PPP. Può dire no per motivi di merito (il progetto non risponde all’interesse pubblico), per motivi economici (non ci sono risorse sufficienti) o per scelte di politica urbanistica (preferisce un’altra localizzazione). E il giudice, di fronte a questa discrezionalità, può intervenire solo se la decisione è manifestamente illogica o irragionevole.
L’art. 175, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che l’ente debba compiere una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, confrontando il PPP con l’alternativa dell’appalto tradizionale. Ma la giurisprudenza ha chiarito che se mancano le risorse pubbliche, l’amministrazione può respingere la proposta senza nemmeno arrivare a quel confronto: l’assenza di fondi è un «motivo autonomo e sufficiente per il diniego» (TAR Piemonte, sentenza n. 8/2026).
Focus Giurisprudenziale — Il caso del Nuovo Ospedale di Cuneo
La sentenza. TAR Piemonte-Torino, Sez. II, n. 8 del 7 gennaio 2026.
Il caso. La INC S.p.A. aveva presentato nel maggio 2022 una proposta di project financing per la costruzione del Nuovo Ospedale di Cuneo. L’istruttoria, durata oltre due anni e mezzo, aveva coinvolto l’IRES Piemonte, la SDA Bocconi, l’AUSL Romagna e il DIPE. Dopo numerose richieste di adeguamento — compreso l’adeguamento al nuovo D.Lgs. 36/2023 — l’Azienda Ospedaliera aveva infine rigettato la proposta, sulla base del parere vincolante negativo della Regione Piemonte.
La questione. L’impresa contestava il rigetto per difetto di motivazione, violazione del principio di affidamento e mancata applicazione del preavviso di rigetto (art. 10-bis L. 241/1990).
La decisione del TAR. Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha stabilito che: (a) l’assenza di risorse pubbliche sufficienti è motivo autonomo e sufficiente per il diniego; (b) la posizione del promotore è di mera aspettativa di fatto, che non genera affidamento tutelabile nemmeno dopo un’istruttoria prolungata; (c) il preavviso di rigetto non si applica alle procedure di PPP, data la specialità della disciplina.
Il principio di diritto. La posizione del promotore PPP è di mera aspettativa di fatto; l’assenza di risorse pubbliche disponibili è motivo di rigetto autonomo, indipendente dalla valutazione di convenienza rispetto all’appalto tradizionale; il preavviso di rigetto non si applica alla fase preliminare del PPP.
Cosa significa in pratica per te. Se presenti una proposta di PPP, devi sapere che stai investendo a tuo rischio. Anche se l’istruttoria dura anni e ti viene chiesto di modificare il progetto più volte, l’amministrazione può comunque dire no senza che tu abbia diritto a un risarcimento. Non hai diritto nemmeno al preavviso di rigetto. È un punto che devi valutare attentamente prima di sostenere i costi progettuali.
3.2 La posizione del promotore: aspettativa, non diritto
«Ma se l’amministrazione mi ha chiesto di modificare il progetto, non significa che era interessata?» — questa obiezione ricorre spesso nelle cause sul PPP. I tribunali la respingono con fermezza.
Il TRGA di Trento (sentenza n. 104/2024) ha usato una formula netta: la posizione del promotore è di mera aspettativa di fatto, anche dopo che l’amministrazione ha dichiarato la fattibilità e il pubblico interesse del progetto. La scelta localizzativa, per esempio, è un «elemento essenziale e non neutro, dirimente ai fini della sussistenza dell’interesse pubblico»: se l’amministrazione cambia idea sul luogo dove realizzare l’opera, non deve nulla al promotore.
C’è però un tema aperto. I principi di buona fede e tutela dell’affidamento sono codificati agli artt. 2 e 5 del D.Lgs. 36/2023. Alcune difese private hanno sostenuto che questi principi imporrebbero all’amministrazione di consentire al proponente di adeguare la proposta al mutato quadro normativo, soprattutto quando l’inerzia nell’istruttoria è imputabile all’ente stesso. Il TAR Campania (sentenza n. 1863/2026) ha respinto questa tesi, affermando che i principi di buona fede «non possono essere interpretati nel senso di imporre alla pubblica amministrazione l’obbligo di sollecitare l’operatore economico ad apportare i correttivi resi necessari dal mutamento del quadro normativo sopravvenuto». Ma è un orientamento di merito, non ancora confermato in appello, e la questione potrebbe evolversi.
Come si sviluppa una proposta PPP a iniziativa privata
Il privato presenta il progetto con studio di fattibilità, PEF e matrice dei rischi
L’ente valuta la convenienza rispetto all’appalto tradizionale (art. 175, comma 2). Per progetti sopra 50 milioni, parere NARS obbligatorio
Se la proposta supera la valutazione, l’ente la dichiara di pubblico interesse
L’ente indice una gara aperta a tutti gli operatori. Il promotore originario ha il diritto di prelazione
Il vincitore stipula il contratto di PPP, che disciplina obblighi, rischi e durata della collaborazione
4. Il piano economico-finanziario e la gara
Ogni operazione di partenariato pubblico-privato ruota attorno a un documento: il piano economico-finanziario (PEF). È il foglio di calcolo in cui il privato dimostra che l’operazione sta in piedi: quanto investe, quanto spende per la gestione, quanto prevede di incassare, e per quanto tempo. Il PEF è parte integrante dell’offerta, e le regole sulla sua modificabilità sono state al centro di contenziosi importanti.
4.1 Il PEF come cuore dell’offerta
Nella stessa vicenda del contratto energetico del Comune di Cene, il Consiglio di Stato (sentenza n. 1327/2020) ha affrontato un problema che si ripresenta spesso: l’impresa aggiudicataria, durante la verifica di anomalia dell’offerta, aveva sostanzialmente riscritto il proprio PEF, spostando voci di costo dalla gestione agli investimenti e modificando gli importi. Il TAR di Brescia (sentenza n. 212/2019) aveva annullato l’aggiudicazione, e il Consiglio di Stato ha confermato.
Il principio è questo: in sede di verifica dell’anomalia, il concorrente può fornire chiarimenti e correzioni marginali al PEF, ma non può presentare un piano completamente diverso. Una rielaborazione radicale che alteri la distribuzione dei valori tra le voci di costo costituisce un’«inammissibile ricomposizione postuma dell’offerta». La ragione è semplice: se l’impresa potesse riscrivere liberamente il PEF dopo l’apertura delle buste, la gara perderebbe di significato.
Per te che presenti un’offerta, questo significa una cosa: il PEF va preparato con la massima cura fin dall’inizio. Ogni voce deve essere realistica e documentata. Una volta presentato, le modifiche consentite sono solo quelle che chiariscono, non quelle che stravolgono.
Esempio Pratico — Quando il PEF non si può cambiare
Il Caso
Anna partecipa a una gara PPP per la gestione di impianti sportivi comunali. Nel PEF ha indicato costi di gestione annuali di 80.000 euro. In sede di verifica di anomalia, presenta un nuovo PEF con costi di gestione ridotti a 30.000 euro, spostando la differenza sulla voce “investimenti”.
La Norma Applicabile
Il PEF è parte integrante dell’offerta economica nel PPP. La verifica di anomalia consente solo chiarimenti e correzioni marginali, non rielaborazioni sostanziali (principio affermato da CdS n. 1327/2020 e TAR Brescia n. 212/2019).
La Soluzione
L’aggiudicazione ad Anna viene annullata. La modifica del PEF era troppo radicale: non un chiarimento, ma una riscrittura. Anna avrebbe dovuto presentare un PEF realistico fin dall’inizio, con voci di costo coerenti e documentate.
4.2 Finanza di progetto e procedura d’infrazione UE
La finanza di progetto (art. 193 del D.Lgs. 36/2023) è lo strumento con cui il privato può proporre direttamente un progetto all’amministrazione, anche su operazioni che l’ente non aveva programmato. È uno degli aspetti più dinamici del PPP, perché permette all’iniziativa imprenditoriale di anticipare i bisogni del territorio. Ma è anche il punto su cui l’Italia è oggi sotto osservazione europea.
Il TAR Campania (sentenza n. 2840/2026) ha dato conto della procedura d’infrazione UE n. 2024/4025, avviata l’8 ottobre 2025 dalla Commissione europea contro l’Italia. La contestazione riguarda l’art. 193 nella parte in cui non impone all’ente concedente di indicare i criteri di aggiudicazione già nella fase di pubblicazione delle proposte. Secondo la Commissione, questa lacuna viola l’art. 37 della Direttiva 2014/23/UE e compromette la trasparenza della procedura fin dalla fase preliminare.
L’esito di questa procedura potrebbe portare a una modifica normativa dell’art. 193, con ricadute importanti per tutti gli operatori che utilizzano la finanza di progetto. Nel frattempo, la giurisprudenza amministrativa distingue con chiarezza la fase preliminare (in cui l’amministrazione valuta se la proposta risponde all’interesse pubblico) dalla fase selettiva (in cui si svolge la gara vera e propria). Le contestazioni sulla trasparenza dei criteri riguardano soprattutto la prima fase.
Focus Normativo — Art. 193: la finanza di progetto
L’art. 193 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la finanza di progetto, estendendola rispetto al vecchio art. 183 del D.Lgs. 50/2016. Il comma 3 consente al privato di proporre progetti anche su iniziative non inserite nella programmazione dell’ente. La procedura prevede che l’amministrazione valuti la proposta, la dichiari eventualmente di pubblico interesse e poi indichi una gara aperta alla concorrenza. Il promotore originario gode di un diritto di prelazione. La norma è oggi oggetto della procedura d’infrazione UE n. 2024/4025 per la mancata previsione di criteri di aggiudicazione trasparenti nella fase preliminare.
5. Le figure speciali: beni culturali, società miste e PPP sociale
Il partenariato pubblico-privato non è un modello unico applicato in modo identico a tutti i settori. Il D.Lgs. 36/2023 prevede figure speciali, ciascuna con regole proprie, pensate per contesti in cui le esigenze del pubblico interesse richiedono un adattamento della disciplina generale. I beni culturali, le società a partecipazione mista e il terzo settore sono i tre ambiti in cui queste specialità emergono con maggiore evidenza.
5.1 Il partenariato per i beni culturali (art. 134)
Nel 2025, il Ministero della Cultura ha attivato un partenariato speciale per la valorizzazione del Museo storico e Parco del Castello di Miramare, a Trieste. Il progetto comprendeva anche le ex serre Sgaravatti, uno spazio recentemente acquisito e sottoposto a vincolo paesaggistico, ma non classificato come bene culturale in senso stretto. Un’impresa esclusa ha contestato questa inclusione: si può usare l’art. 134 anche per beni che non sono beni culturali?
Il Consiglio di Stato (decisione n. 1319/2026) ha risposto di sì, a determinate condizioni. L’art. 134, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 — come il legislatore stesso ha precisato nella Relazione al codice — consente di includere nel partenariato speciale anche beni funzionalmente connessi alla valorizzazione del bene culturale principale. Le ex serre, pur non essendo un bene culturale, erano parte del progetto complessivo di valorizzazione del complesso di Miramare.
Ma la sentenza ha chiarito un altro punto importante: il partenariato speciale per i beni culturali non è soggetto alla valutazione preliminare di convenienza e fattibilità prevista dall’art. 175, comma 2. Il Consiglio di Stato ha qualificato l’art. 134 come un «quadro giuridico derogatorio», in cui la sostenibilità economica è rimessa alle valutazioni dell’operatore privato. È una semplificazione significativa rispetto alla disciplina generale.
Focus Giurisprudenziale — Il Castello di Miramare e il partenariato speciale
La sentenza. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1319 del 13 febbraio 2026.
Il caso. La Fast Eat Italy s.r.l., classificatasi terza nella procedura per il partenariato speciale del Castello di Miramare (Trieste), contestava l’inclusione delle ex serre Sgaravatti (non bene culturale) nell’oggetto del partenariato e la mancata valutazione preliminare di convenienza ex art. 175, comma 2.
La questione. L’art. 134 può includere beni non culturali? Il partenariato speciale è soggetto alla valutazione preliminare di convenienza dell’art. 175, comma 2?
La decisione del Consiglio di Stato. Sì all’inclusione di beni funzionalmente connessi. No alla valutazione preliminare di convenienza: l’art. 134 costituisce un quadro giuridico derogatorio in cui la sostenibilità economica è rimessa al privato.
Il principio di diritto. Il partenariato speciale per i beni culturali (art. 134 D.Lgs. 36/2023) può coinvolgere anche beni funzionalmente connessi alla valorizzazione del bene culturale principale e non richiede la valutazione preliminare di convenienza ex art. 175, comma 2.
Cosa significa in pratica per te. Se operi nel settore della valorizzazione culturale, il partenariato speciale dell’art. 134 ti offre un percorso più snello rispetto al PPP generale: non devi attendere la valutazione di convenienza rispetto all’appalto tradizionale. Ma il progetto deve comunque avere un legame funzionale con il bene culturale: non puoi usare l’art. 134 per aggirare le procedure ordinarie.
5.2 La società mista e il partenariato sociale
Accanto al PPP contrattuale (in cui il rapporto tra pubblico e privato si fonda su un contratto), esiste il PPP istituzionale: il pubblico e il privato creano insieme una società. È la cosiddetta società mista, disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. 175/2016 (TUSPP), a cui l’art. 174, comma 4, del codice dei contratti rinvia espressamente.
La regola fondamentale della società mista, consolidata da una lunga elaborazione giurisprudenziale, è la gara a doppio oggetto: la gara per scegliere il socio privato deve avere a oggetto non solo la quota di capitale, ma anche le prestazioni operative che il socio si impegna a svolgere. Questo principio, elaborato per la prima volta dal Consiglio di Stato nel parere n. 456/2007, è stato poi recepito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 199/2014) e codificato nell’art. 17 TUSPP.
Un profilo ulteriore riguarda l’avvalimento — la possibilità per un’impresa di utilizzare i requisiti di un’altra per partecipare a una gara. Il Consiglio di Stato (sentenza n. 655/2018) lo ha escluso per le gare di società mista, ritenendo che l’apporto del socio privato sia per natura infungibile: chi partecipa deve avere i requisiti in proprio.
Il D.Lgs. 36/2023 ha poi introdotto una novità assoluta: il partenariato sociale (art. 201), pensato per coinvolgere micro e piccole imprese, compreso il terzo settore, in operazioni di interesse pubblico. È una figura ancora in fase di definizione giurisprudenziale, ma che si inserisce nel solco dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione (sussidiarietà orizzontale): lo Stato favorisce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
Focus Normativo — PPP istituzionale e società mista
L’art. 174, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 rinvia al D.Lgs. 175/2016 (TUSPP) per il PPP istituzionale. La società mista è una società a partecipazione pubblica in cui il socio privato viene scelto con gara a doppio oggetto: la gara riguarda sia la quota di capitale sia le prestazioni operative (art. 17 TUSPP). L’art. 5 TUSPP impone all’ente pubblico un’adeguata motivazione sulla necessità di costituire la società e sull’impossibilità di raggiungere lo stesso risultato con forme alternative. L’avvalimento è escluso: il socio privato deve possedere in proprio i requisiti richiesti.
6. Conclusioni
Il partenariato pubblico-privato D.Lgs. 36/2023 è uno strumento potente, ma complesso. Il nuovo codice ha fatto ordine in una materia che per anni era rimasta frammentata, dando al PPP una definizione organica, un sistema di regole coerente e un’identità propria, distinta dall’appalto e dalla concessione. I quattro requisiti dell’art. 174 — rapporto di lungo periodo, finanziamento privato, ripartizione dei compiti, rischio operativo — sono oggi il parametro di riferimento per capire se un’operazione è un PPP o qualcos’altro.
Ma il quadro normativo è ancora in evoluzione. La procedura d’infrazione UE sulla finanza di progetto, le incertezze sul diritto intertemporale tra vecchio e nuovo codice, e i nodi irrisolti sulla tutela dell’affidamento del promotore privato sono temi aperti che la giurisprudenza dei prossimi anni dovrà affrontare.
Se stai valutando di proporre un progetto di PPP, ecco i punti fermi da tenere a mente:
- Il rischio operativo è il cuore del PPP: la tua proposta deve contenere una matrice dei rischi dettagliata e credibile, altrimenti viene respinta.
- La tua posizione è di mera aspettativa: anche se l’istruttoria dura anni, l’amministrazione può dire no senza che tu abbia diritto a un risarcimento.
- Il PEF va preparato con cura fin dall’inizio: in sede di gara, non potrai riscriverlo.
- Il PPP ha regole sue: non applicare automaticamente quelle dell’appalto o della concessione.
- Rivolgiti a un avvocato specializzato prima di investire risorse significative in una proposta: la disciplina è tecnica e le insidie sono molte.
7. Domande Frequenti (FAQ)
Stai valutando un progetto di Partenariato Pubblico-Privato?
La disciplina del PPP nel D.Lgs. 36/2023 è complessa e in continua evoluzione. Lo Studio Legale Moscarini ti assiste nella preparazione della proposta, nella redazione del PEF, nella gestione del rischio operativo e in ogni fase del procedimento, dalla valutazione preliminare alla stipula del contratto.
Norme e Sentenze di Riferimento
Normativa di riferimento
- Art. 174 D.Lgs. 36/2023 — Nozione del Partenariato Pubblico-Privato
- Art. 175 D.Lgs. 36/2023 — Programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio
- Art. 177 D.Lgs. 36/2023 — Contratto di concessione e traslazione del rischio operativo
- Art. 193 D.Lgs. 36/2023 — Finanza di progetto
- Art. 134 D.Lgs. 36/2023 — Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato per i beni culturali
- Art. 201 D.Lgs. 36/2023 — Partenariato sociale
- Art. 5, Direttiva 2014/23/UE — Nozione di concessione e rischio operativo
- D.Lgs. 175/2016 (TUSPP) — Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
- Art. 10-bis L. 241/1990 — Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
- D.Lgs. 209/2024 — Correttivo al Codice dei contratti pubblici
Giurisprudenza citata
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 1327 del 21 febbraio 2020
- Consiglio di Stato, Sez. V, decisione n. 1319 del 13 febbraio 2026
- Consiglio di Stato, Sez. consultiva, parere n. 456 del 2007
- Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 655 del 2018
- Corte Costituzionale, sentenza n. 199 del 2014
- TAR Piemonte-Torino, Sez. II, sentenza n. 8 del 7 gennaio 2026
- TAR Campania-Napoli, sentenza n. 1863 del 2026
- TAR Campania-Napoli, sentenza n. 2840 del 2026
- TAR Lazio-Roma, sentenza n. 17204 del 2023
- TAR Lombardia-Milano, sentenza n. 3132 del 2025
- TAR Lombardia-Brescia, sentenza n. 212 del 2019
- TRGA Trento, sentenza n. 104 del 2024
