Cappotto Termico: Quale Titolo Abilitativo è necessario?
Cappotto Termico: Quale Titolo Abilitativo? L’Inquadramento Normativo
La realizzazione di un cappotto termico rappresenta uno degli interventi di efficientamento energetico più diffusi, ma la sua corretta qualificazione edilizia è da sempre fonte di incertezza operativa. Capire per il cappotto termico quale titolo abilitativo sia necessario non è affatto banale: la risposta dipende da un’attenta analisi dell’intervento specifico, che lo può far ricadere nella manutenzione straordinaria (leggera o pesante), nella ristrutturazione edilizia o, ancora, in un regime speciale come quello della CILA-Superbonus (CILA-S). La normativa nazionale (DPR 380/2001) e le leggi speciali (D.L. 34/2020) si intrecciano con i regolamenti edilizi comunali, le norme sulle distanze (D.Lgs. 102/2014) e i vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004).
Questo approfondimento analizza il quadro normativo e giurisprudenziale per definire con chiarezza i permessi necessari.
Indice dei Contenuti
1.1 La Definizione di “Manutenzione Straordinaria” (Art. 3, co. 1, lett. b) DPR 380/01)
Il punto di partenza per qualificare l’installazione del cappotto termico è l’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia). Questo definisce gli interventi di manutenzione straordinaria come “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d’uso”.
In linea di principio, l’applicazione di un isolante sulle pareti perimetrali rientra perfettamente in questa definizione: si tratta di rinnovare una parte dell’edificio (l’involucro) per integrarne i servizi tecnologici (l’isolamento), senza alterare la volumetria (come vedremo, lo spessore aggiunto è generalmente irrilevante ai fini volumetrici).
1.2 Il Nodo Cruciale: La Modifica dei Prospetti (Art. 22, co. 1, lett. a) DPR 380/01)
La situazione si complica, però, perché il cappotto termico inevitabilmente incide sui prospetti esterni dell’edificio. A questo punto, entra in gioco l’articolo 22, comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/2001, il quale stabilisce che sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) gli interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino “le parti strutturali dell’edificio o i prospetti”.
Questa disposizione crea la prima e fondamentale biforcazione: se il cappotto è una manutenzione straordinaria che modifica i prospetti, allora il titolo corretto è la SCIA, e non la più semplice CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata), che è generalmente riservata alla manutenzione straordinaria “leggera” che non tocca né strutture né prospetti. La tesi che richiede la SCIA è, infatti, quella prevalente nella prassi amministrativa di molti Comuni.
CILA o SCIA? La Regola Generale per il Cappotto Termico
2.1 Quando è sufficiente la CILA (Manutenzione Straordinaria “Leggera”)
La Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) è il titolo abilitativo residuale, previsto per gli interventi di manutenzione straordinaria “leggera”. Si tratta di quelle opere, pur rientranti nell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/01, che non intervengono sui prospetti e sulle parti strutturali dell’edificio. Un cappotto termico realizzato, ad esempio, solo su pareti interne o su facciate non visibili che non alterano il prospetto principale, potrebbe in via teorica rientrare in questa categoria. Tuttavia, questa è un’ipotesi minoritaria e residuale, poiché la quasi totalità degli interventi di isolamento a cappotto incide sull’involucro esterno.
2.2 Quando è obbligatoria la SCIA (Interventi sui Prospetti)
Come analizzato nel capitolo precedente, l’art. 22, comma 1, lett. a) del D.P.R. 380/2001 impone la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano i prospetti dell’edificio.
Poiché il cappotto termico, per sua natura, viene applicato sulla superficie esterna, modificandone lo spessore, la finitura e potenzialmente l’aspetto architettonico, esso costituisce a tutti gli effetti una modifica dei prospetti. Di conseguenza, il titolo abilitativo ordinario e corretto per la sua installazione è la SCIA. Questa è la tesi prevalente nella prassi amministrativa e quella che offre maggiori garanzie al committente.
Box Normativo 1: La SCIA per i Prospetti (DPR 380/01)
Art. 22, comma 1, D.P.R. 380/2001:
“Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio o i prospetti;”
La giurisprudenza ha confermato che la SCIA è il titolo idoneo per interventi di questa natura, specificando che l’eventuale erronea qualificazione dell’intervento da parte del tecnico (ad esempio, definirlo “ristrutturazione conservativa” anziché “manutenzione straordinaria”) è irrilevante se entrambi gli interventi sono comunque soggetti a SCIA.
Box Giurisprudenziale 1: TAR Toscana, Sent. n. 1034/2025
Il TAR Toscana ha accolto il ricorso di un privato contro un’inibitoria comunale, chiarendo un principio fondamentale sulla validità del titolo. Il Comune aveva bloccato i lavori (tra cui un cappotto termico) contestando l’errata qualificazione dell’intervento come “manutenzione” anziché “ristrutturazione conservativa”.
I giudici hanno ritenuto la censura fondata, affermando che: “La manutenzione straordinaria e la ristrutturazione conservativa costituiscono entrambe interventi soggetti a scia; pertanto l’erronea barratura della casella attinente la denominazione dell’intervento all’interno del modulo della domanda… non può di per sé costituire ragione ostativa all’esame del merito della stessa.”
2.3 Il caso della “Ristrutturazione Edilizia”: quando il cappotto modifica la sagoma
Bisogna prestare attenzione a non confondere la “modifica dei prospetti” con la “modifica della sagoma”. Se l’intervento di posa del cappotto termico è così invasivo da alterare la sagoma dell’edificio o comportare modifiche significative, come il riposizionamento o la riduzione delle bucature (finestre), l’intervento può essere classificato come ristrutturazione edilizia.
Anche in questo caso, l’art. 22, comma 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001 prevede che gli interventi di ristrutturazione edilizia “leggera” (diversi da quelli che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente o con modifiche della volumetria) siano comunque soggetti a SCIA.
Le Normative Speciali: CILA Superbonus (CILA-S) e Deroghe
Il quadro normativo ordinario (CILA/SCIA) è stato profondamente derogato dalla normativa emergenziale introdotta per gli incentivi fiscali, in particolare dal Superbonus.
Approfondimento: Manutenzione Straordinaria vs. Ristrutturazione
Comprendere la differenza tra le categorie di intervento è il presupposto per individuare il giusto titolo abilitativo. Leggi l’analisi completa.
3.1 La Semplificazione della CILA Superbonus (Art. 119, co. 13-ter, D.L. 34/2020)
Per superare le incertezze applicative e velocizzare gli interventi legati al Superbonus, il Legislatore è intervenuto con l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Questa norma ha introdotto una deroga fondamentale: tutti gli interventi ammessi al Superbonus, inclusi quelli che comportano modifiche ai prospetti (come il cappotto termico), sono classificati d’ufficio come manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante una specifica CILA, nota come “CILA-S”.
Questa CILA speciale, quindi, sostituisce la SCIA che sarebbe ordinariamente necessaria per un intervento sui prospetti. La norma ha inoltre semplificato gli oneri di verifica dello stato legittimo dell’immobile, non richiedendo l’attestazione di piena conformità, ma solo l’indicazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione (o l’attestazione che l’edificio è stato completato prima del 1° settembre 1967).
Approfondimento: Perdita Superbonus e Risarcimento Danni
La CILA-S ha semplificato l’iter, ma cosa succede se l’impresa è inadempiente e si perde il beneficio fiscale? Scopri come tutelarti.
Box Normativo 2: La CILA Superbonus (CILA-S)
Art. 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020:
“Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo…”
3.2 La Deroga alle Distanze Legali (Art. 14, co. 7, D.Lgs. 102/2014)
Un altro tema cruciale è quello dello spessore. Il cappotto termico, aumentando lo spessore delle murature esterne, potrebbe tecnicamente violare le distanze minime imposte dai regolamenti locali, dal D.M. 1444/1968 o dai confini di proprietà.
A tal fine, l’articolo 14, comma 7, del D.Lgs. 102/2014 prevede una specifica deroga. Stabilisce che il maggior spessore delle murature esterne, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze e delle superfici. Entro questi limiti, è permesso derogare alle normative nazionali e locali sulle distanze minime tra edifici, dai confini di proprietà e dal nastro stradale.
Tuttavia, la norma specifica che la deroga deve essere esercitata “nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile”. Ciò significa che la distanza minima assoluta di 3 metri tra costruzioni su fondi finitimi (prevista dall’art. 873 c.c.) deve essere sempre e comunque rispettata.
Analisi Giurisprudenziale: Le Deroghe alle Distanze e l’Abuso Edilizio
4.1 Il Principio: L’efficientamento energetico non sana gli abusi
La giurisprudenza amministrativa ha affrontato più volte il conflitto tra l’interesse pubblico all’efficientamento energetico (che giustifica le deroghe) e la necessità di reprimere gli abusi edilizi. Il principio consolidato è che le norme in materia di risparmio energetico non possono mai fungere da “sanatoria” per violazioni edilizie.
La deroga prevista dal D.Lgs. 102/2014 è applicabile solo se l’intervento è, in sé, legittimo e se il “maggior spessore” è strettamente necessario e proporzionato a raggiungere l’obiettivo di trasmittanza termica. Se l’ispessimento supera i limiti necessari o quelli previsti dalle norme regionali, si configura un abuso edilizio.
4.2 L’aumento di cubatura (TAR Lazio n. 17984/2024)
Una sentenza emblematica in tal senso è quella del TAR Lazio n. 17984/2024. Il tribunale ha confermato un ordine di demolizione per un “cappotto termico” che, di fatto, mascherava un ampliamento abusivo. L’ispessimento delle pareti, variabile tra i 20 e i 45 cm, è stato ritenuto un pretesto, configurando un reale aumento di cubatura e una violazione delle distanze.
Box Giurisprudenziale 2: TAR Lazio, Sent. n. 17984/2024
Il TAR ha rigettato il ricorso contro la demolizione, sottolineando che il richiamo alla normativa sul risparmio energetico era “fuori centro”. I giudici hanno evidenziato due motivi principali:
1. Mancata Prova dei Requisiti: La ricorrente non aveva fornito “alcuna prova in ordine alla effettiva riconducibilità dell’intervento in esame nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica, non avendo la ricorrente provato l’intervenuta riduzione significativa dei limiti di trasmittanza”.
2. Superamento dei Limiti: In ogni caso, risultava “superato il limite del maggior spessore delle murature esterne di 25 cm previsto dall’art. 12, comma 1, L.R. n. 6 del 2008, con violazione delle distanze non derogabili dai confini”.
4.3 La legittimità della deroga se l’intervento è conforme (Cons. Stato n. 6764/2023)
Di contro, quando l’intervento è legittimo e rispetta i requisiti di legge, la deroga alle distanze è pienamente applicabile. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6764/2023, ha confermato la validità del meccanismo premiale.
Box Giurisprudenziale 3: Consiglio di Stato, Sent. n. 6764/2023
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un vicino che lamentava la violazione delle distanze a causa di un cappotto termico di 12 cm. I giudici hanno confermato che la deroga prevista dall’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 102/2014 è una norma statale che prevale sui regolamenti locali. Avendo l’intervento i requisiti per l’efficientamento energetico (riduzione della trasmittanza), la deroga era da considerarsi legittima e il titolo edilizio (rilasciato erroneamente citando una norma provinciale dichiarata incostituzionale, ma comunque conforme alla norma statale) era valido ai sensi dell’art. 21-octies della L. 241/90.
Schema 1: Quale Titolo Abilitativo per il Cappotto Termico?
Si applica la norma speciale (art. 119, co. 13-ter, DL 34/20):
✓ CILA-SUPERBONUS (CILA-S)
(Anche se modifica i prospetti. Resta fermo l’obbligo di autorizzazione per edifici vincolati).
Si applica la normativa edilizia ordinaria (DPR 380/01).
Si passa alla Domanda 2.
L’intervento è Manutenzione Straordinaria “pesante”:
✓ SCIA (Art. 22, co. 1, lett. a, DPR 380/01)
L’intervento è Manutenzione Straordinaria “leggera”:
✓ CILA
Schema 2: Le Condizioni per la Deroga alle Distanze (D.Lgs. 102/2014)
| Requisito Obbligatorio | Dettaglio Applicativo |
|---|---|
| 1. Efficienza Energetica | L’intervento deve garantire una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza termica (previsti dal D.Lgs. 192/2005). Questo requisito deve essere provato e asseverato da un tecnico (Vedi TAR Lazio 17984/2024). |
| 2. Limiti di Spessore | Lo spessore in deroga è solo quello strettamente necessario a raggiungere la prestazione energetica. Alcune leggi regionali (es. Lazio) impongono comunque un limite massimo di spessore (es. 25 cm) oltre il quale si ha abuso. |
| 3. Rispetto del Codice Civile | La deroga NON si applica alle distanze minime del Codice Civile. Resta fermo l’obbligo di rispettare i 3 metri tra costruzioni (Art. 873 c.c.). |
| 4. Ambiti della Deroga | Se i requisiti sono rispettati, si può derogare a: distanze da altri edifici (salvo i 3 metri), distanze dai confini, altezze massime, distanze dal nastro stradale. |
Cappotto Termico in Aree Vincolate: L’Autorizzazione Paesaggistica
Un regime di particolare rigore si applica quando l’intervento di isolamento termico deve essere realizzato su immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). In questi casi, il titolo edilizio (CILA o SCIA) non è sufficiente ed è sempre subordinato al rilascio di un’autorizzazione specifica da parte della Soprintendenza.
5.1 La differenza tra Vincolo Culturale (Parte II) e Vincolo Paesaggistico (Parte III)
È fondamentale distinguere due tipi di vincolo:
- Vincolo Diretto (Parte II D.Lgs. 42/2004): Riguarda gli immobili di interesse storico-artistico (beni culturali). L’edificio stesso è tutelato per il suo valore intrinseco.
- Vincolo Paesaggistico (Parte III D.Lgs. 42/2004): Riguarda le aree (es. centri storici, zone di particolare pregio) tutelate per il loro contesto. L’edificio potrebbe non avere un valore storico in sé, ma la sua modifica è controllata per non alterare il paesaggio d’insieme.
In entrambi i casi, l’installazione di un cappotto termico esterno è un’operazione estremamente delicata, in quanto altera visibilmente l’aspetto esteriore, i materiali e gli spessori dell’edificio.
5.2 L’obbligo dell’Autorizzazione della Soprintendenza (Art. 21 D.Lgs. 42/2004)
Se l’edificio è sottoposto a vincolo diretto (Parte II), l’articolo 21, comma 4, del Codice stabilisce che “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente”. L’installazione del cappotto rientra pienamente in questa casistica e, data la sua invasività, è spesso considerata incompatibile con la conservazione del bene e difficilmente autorizzata, se non con soluzioni tecniche specifiche e non impattanti.
Se l’immobile ricade in area paesaggisticamente vincolata (Parte III), è necessaria l’autorizzazione paesaggistica (ordinaria o semplificata, a seconda dei casi). Anche se il D.P.R. 31/2017 (Regolamento sulla procedura semplificata) esclude dall’autorizzazione alcuni interventi sui prospetti, la giurisprudenza ha chiarito che un cappotto termico, alterando materiali e spessori, non può essere considerato un intervento minore esente. La Soprintendenza dovrà valutare la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati. Qualsiasi intervento in area vincolata, anche se astrattamente rientrante in edilizia libera o CILA/SCIA, deve ottenere il preventivo nulla osta dell’autorità preposta al vincolo.
Il Cappotto Termico in Condominio: Delibera e Ripartizione
La realizzazione del cappotto termico su un edificio condominiale introduce ulteriori complessità, spostando il focus dal titolo abilitativo (di cui si occuperà l’amministratore) alla corretta delibera assembleare.
6.1 L’intervento come “Innovazione” (Art. 1120 c.c.)
L’installazione di un cappotto termico su un edificio che ne è privo non è un atto di manutenzione ordinaria né straordinaria (intesa come ripristino), bensì una “innovazione” ai sensi dell’art. 1120 c.c. Si tratta, infatti, di un’opera nuova che altera la consistenza della parte comune (la facciata) e ne muta la destinazione d’uso funzionale, introducendo l’isolamento.
In particolare, rientra tra le innovazioni “virtuose” elencate al comma 2, n. 2) dell’art. 1120 c.c., ovvero quelle “dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”, e specificamente quelle volte “al contenimento del consumo energetico”.
Box Giurisprudenziale 4: Tribunale di Firenze, Sent. n. 1842/2022
Il Tribunale di Firenze ha qualificato esplicitamente l’intervento di realizzazione di un cappotto termico nell’ambito dell’art. 1120 c.c. Un condomino aveva citato in giudizio il condominio per vedersi riconoscere il diritto di eseguire l’intervento sulla facciata a sue spese, ma il giudice ha rigettato la domanda.
Nella sentenza si legge che tali interventi “devono inquadrarsi nell’ambito di applicazione dell’art. 1120 c.c., perché volti ‘a migliorare la salubrità degli edifici’ o ‘per il contenimento del consumo energetico’. Ne discende che tale opera […] può essere deliberata […] con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al condominio ed almeno la metà del valore dell’edificio.” In assenza di tale delibera, il singolo condomino non può agire.
6.2 Le maggioranze necessarie: ordinaria e Superbonus
Derivando dalla sua natura di innovazione, la delibera per il cappotto termico richiede, in via ordinaria, la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 5, c.c. (richiamato dall’art. 1120): un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno i due terzi del valore dell’edificio (666,67 millesimi).
Anche in questo caso, la normativa sul Superbonus ha introdotto una deroga fondamentale per facilitare gli interventi. L’art. 119, comma 9-bis, del D.L. 34/2020 ha stabilito che le delibere per gli interventi di Superbonus sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (333,33 millesimi). Si tratta di una maggioranza notevolmente più bassa, pensata per superare le resistenze condominiali.
Schema 3: Maggioranze in Condominio per il Cappotto Termico
| Tipologia di Intervento | Maggioranza delle “Teste” | Quota Millesimale |
|---|---|---|
| Innovazione Ordinaria (Art. 1120 c.c. – es. cappotto fuori bonus) |
Maggioranza degli intervenuti all’assemblea | 2/3 del valore (666,67 m.) |
| Intervento SUPERBONUS (Art. 119, co. 9-bis, D.L. 34/2020) |
Maggioranza degli intervenuti all’assemblea | 1/3 del valore (333,33 m.) |
| Innovazione con Lesione Decoro (Art. 1120, co. 4, c.c.) |
Tutti i partecipanti al condominio | Unanimità (1000 m.) |
6.3 La lesione del decoro architettonico
Un limite invalicabile per le innovazioni è quello posto dall’art. 1120, comma 4, c.c., che vieta le opere che possano “arrecare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico”. Se il cappotto termico, per i materiali usati, i colori o lo spessore, viene ritenuto lesivo dell’estetica e dell’armonia della facciata, l’intervento è vietato e la delibera (anche se approvata a maggioranza) è nulla. In questi casi, per procedere, sarebbe necessaria l’unanimità dei consensi (1000 millesimi).
Un altro aspetto conflittuale riguarda la riduzione della superficie dei balconi privati. La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, trattandosi di un intervento di interesse comune volto a migliorare l’efficienza dell’intero edificio, il singolo condomino non possa opporsi alla delibera solo perché lo spessore del cappotto riduce di pochi centimetri la superficie calpestabile del proprio balcone, purché il sacrificio imposto al singolo non sia sproporzionato.
Conclusioni: Uno Schema per Orientarsi
Determinare per il cappotto termico quale titolo abilitativo sia necessario richiede un’analisi caso per caso. Come regola generale, l’intervento, modificando i prospetti, ricade in SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001.
A questa regola si affiancano due regimi speciali:
- La CILA-Superbonus (CILA-S): Per gli interventi trainanti legati al Superbonus, l’art. 119 D.L. 34/2020 ha semplificato l’iter, classificandoli come manutenzione straordinaria e richiedendo la sola CILA-S, anche in presenza di modifiche ai prospetti.
- Gli Immobili Vincolati (D.Lgs. 42/2004): Se l’edificio è sottoposto a vincolo culturale o paesaggistico, il titolo edilizio (CILA o SCIA) è sempre e comunque subordinato al preventivo rilascio dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza.
Infine, la questione delle distanze è gestita dalla deroga del D.Lgs. 102/2014, che permette di non computare lo spessore aggiuntivo, a condizione che si rispetti la distanza minima di 3 metri del Codice Civile e si forniscano le prove tecniche del miglioramento energetico, come confermato dalla giurisprudenza (Cons. Stato 6764/2023) che, al contempo, sanziona gli abusi mascherati da efficientamento (TAR Lazio 17984/2024). In condominio, l’intervento si qualifica come innovazione (Trib. Firenze 1842/2022) e richiede maggioranze specifiche (art. 1120 c.c. o la norma speciale per il Superbonus).
Domande Frequenti (FAQ)
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Link Utili: Riferimenti Normativi
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia)
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio – Art. 119 Superbonus)
- D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione direttiva efficienza energetica – Art. 14 Deroghe)
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio)
