Disciplina Collegio Consultivo Tecnico: Guida 2023

Disciplina Collegio Consultivo Tecnico: Guida Completa al CCT

La disciplina Collegio Consultivo Tecnico (CCT) è un argomento di cruciale importanza per chiunque operi o sia interessato al settore dei contratti pubblici in Italia. Questo istituto, pensato per prevenire e risolvere rapidamente le controversie, ha subito una significativa evoluzione normativa, culminata con le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). In questa guida, esploreremo in dettaglio la natura, le funzioni e le modalità operative del CCT, offrendo un quadro chiaro anche a chi non possiede specifiche competenze giuridiche avanzate.

L’obiettivo è fornire una panoramica completa sulla disciplina Collegio Consultivo Tecnico, evidenziandone i vantaggi e le procedure, affinché cittadini, imprese e professionisti possano comprendere meglio questo strumento fondamentale per la corretta e celere esecuzione delle opere pubbliche.

Il Collegio Consultivo Tecnico: Un Percorso Normativo Travagliato

Il Collegio Consultivo Tecnico non è una novità assoluta nel panorama giuridico italiano. Introdotto inizialmente dall’art. 207 del D.Lgs. n. 50/2016 (il precedente Codice dei Contratti Pubblici), l’istituto ha avuto una “alterna fortuna”. Inizialmente concepito come strumento facoltativo per assistere le parti nella rapida soluzione delle controversie durante l’esecuzione del contratto, fu presto oggetto di dibattito. Il Consiglio di Stato, con il parere n. 855/2016, ne propose addirittura la soppressione, paventando sovrapposizioni con altri strumenti come l’accordo bonario.

Questa incertezza portò all’abrogazione dell’art. 207 con il D.Lgs. n. 56/2017. Tuttavia, l’esigenza di meccanismi deflattivi del contenzioso e di supporto alla fase esecutiva delle opere pubbliche ha spinto il legislatore a reintrodurre e riformare il CCT. Passaggi fondamentali sono stati:

  • Il D.L. n. 32/2019 (c.d. “Sblocca Cantieri”), convertito in L. n. 55/2019.
  • L’art. 6 del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in L. n. 120/2020, che ha ridefinito in modo significativo la disciplina Collegio Consultivo Tecnico, prevedendone l’obbligatorietà in certi casi fino al 30 giugno 2023 per lavori sopra soglia europea.

Oggi, il CCT trova la sua collocazione organica e rinnovata negli articoli 215-219 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che ne conferma l’importanza strategica.

Il CCT nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023)

Il D.Lgs. n. 36/2023 dedica ampio spazio alla disciplina Collegio Consultivo Tecnico, delineandone con precisione ambiti, funzioni e procedure. L’obiettivo primario resta quello di accompagnare l’intera fase di esecuzione del contratto, dall’avvio dei lavori fino al collaudo, per prevenire o risolvere controversie, anche di natura tecnica.

Quando è Obbligatorio e Quando è Facoltativo?

Una delle distinzioni fondamentali riguarda l’obbligatorietà della sua costituzione:

  • Obbligatorio: Per lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e per forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro (art. 215, c. 1, D.Lgs. n. 36/2023). L’obbligatorietà sottolinea l’interesse pubblico alla celere realizzazione delle opere e alla rapida soluzione delle divergenze, in linea con il principio del risultato (art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023).
  • Facoltativo: Negli altri casi, ciascuna parte può chiedere la costituzione del CCT. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), possono costituirlo anche per risolvere problemi tecnici o giuridici che possono sorgere anche nella fase antecedente all’esecuzione del contratto (es. caratteristiche delle opere, clausole del bando, requisiti di partecipazione, criteri di aggiudicazione – art. 218 D.Lgs. n. 36/2023).

L’inosservanza dei pareri o delle determinazioni del CCT può avere conseguenze rilevanti, essendo valutata ai fini della responsabilità per danno erariale e costituendo, salvo prova contraria, grave inadempimento contrattuale. Di contro, l’osservanza delle determinazioni del CCT può essere causa di esclusione della responsabilità per danno erariale (salvo dolo), incentivandone l’utilizzo (art. 215, c. 3).

Aggiornamenti dal “Correttivo” al Codice dei Contratti

È importante segnalare che con il correttivo al Codice dei contratti (art. 62 del provvedimento indicato come D.Lgs. n. 209/2024) sono state proposte modifiche all’art. 215 del D.Lgs. 36/2023:

  • Una prima modifica mira a specificare che l’operatività dei CCT è circoscritta ai contratti “di appalto e di concessione“.
  • Una seconda modifica, più impattante, propone di limitare l’obbligatorietà del CCT esclusivamente ai contratti di lavori (inclusi quelli in concessione o PPP) di importo pari o superiore alla soglia comunitaria. Per forniture e servizi, l’attivazione sarebbe rimessa alla volontà delle parti.

Questi aggiornamenti, se confermati e attuati, potrebbero ridefinire parzialmente il campo di applicazione della disciplina Collegio Consultivo Tecnico.

Il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in Sintesi

Cos’è: Organo consultivo e di risoluzione rapida delle controversie nei contratti pubblici.
Finalità Principali: Prevenire liti, risolvere rapidamente dispute tecniche e giuridiche, supportare la corretta esecuzione del contratto.
Quando è Obbligatorio (art. 215 D.Lgs. 36/2023, salvo modifiche correttivo): Lavori sopra soglia UE; Forniture e servizi > 1 milione €.
Quando è Facoltativo: Altri casi; anche in fase pre-esecuzione su iniziativa della S.A./Ente concedente.
Composizione Base: 3 componenti (o 5 per opere complesse) scelti tra esperti qualificati (ingegneri, architetti, giuristi, economisti).

Costituzione del CCT: Modalità e Requisiti

La costituzione del CCT segue le modalità indicate nell’Allegato V.2 al D.Lgs. n. 36/2023, che mira a garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione dei suoi membri.

Composizione e Scelta dei Membri

  • Numero Componenti: Generalmente 3, elevabili a 5 in caso di motivata complessità dell’opera e eterogeneità delle professionalità richieste (per lavori di importo pari o superiore alle soglie UE).
  • Professionalità: I membri sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nelle materie attinenti alla legislazione e al contenzioso delle opere pubbliche, o in materie tecniche (edilizia, infrastrutture, impianti). L’allegato V.2 specifica i requisiti per comprovare tale esperienza (minimo 5 anni per membro, 10 per presidente).
  • Modalità di Scelta:
    • Di comune accordo tra le parti.
    • Ciascuna parte nomina uno o due componenti (anche tra personale dipendente o collaboratori), e il terzo/quinto (presidente) è scelto dai componenti di nomina di parte.
    • In caso di mancato accordo sul presidente, la designazione spetta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per opere di interesse nazionale, o a Regioni/Province Autonome/Città Metropolitane per opere di rispettivo interesse.

Incompatibilità

Il Correttivo al Codice ha introdotto specifiche cause di incompatibilità per i membri del CCT, tra cui:

  • Conflitto di interessi (art. 16 del Codice).
  • Incompatibilità ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001.
  • Aver svolto attività di controllo, verifica, progettazione, ecc., per le parti in relazione al contratto specifico (salvo organi collegiali consiliari).
  • Aver svolto attività di collaborazione giuridica, amministrativa o economica per una delle parti riguardo ai lavori/servizi oggetto dell’affidamento.
  • Aver svolto l’incarico di CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio).

Eventuali incompatibilità possono essere fatte valere tramite istanza di ricusazione.

Linee Guida Ministeriali

Il funzionamento del CCT è ulteriormente dettagliato da Linee Guida ministeriali. Quelle adottate con D.M. 17.1.2022 (pubblicato in G.U. n. 55 del 7.3.2022) continuano a trovare applicazione fino all’adozione di nuove Linee Guida da parte del MIT, previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Queste linee guida definiranno anche i criteri preferenziali per la scelta dei componenti e i parametri per i compensi.

Funzionamento del CCT: Dall’Insediamento alle Determinazioni

Una volta costituito, come opera concretamente il Collegio Consultivo Tecnico?

  1. Insediamento: Il CCT si intende istituito con l’accettazione dell’incarico da parte del presidente. Entro 15 giorni, si tiene la prima seduta di insediamento alla presenza dei legali rappresentanti delle parti. In questa sede, le parti possono dichiarare di non voler attribuire alle pronunce del collegio valore di lodo contrattuale (ex art. 808-ter c.p.c.). Si stabiliscono anche periodicità e modalità di riunioni e sopralluoghi.
  2. Attivazione del Procedimento: Su impulso di una o entrambe le parti, mediante un quesito scritto corredato da documentazione. Se l’appaltatore iscrive riserve senza formulare quesito, questo deve essere formulato dal RUP se la riserva incide sull’esecuzione. Il CCT non può pronunciarsi senza previo quesito, pena nullità.
  3. Istruttoria: Il CCT può procedere ad audizioni informali, convocare le parti in contraddittorio, e svolge riunioni periodiche per monitorare l’andamento dei lavori. È esclusa la possibilità di disporre CTU.
  4. Determinazioni: Adottate a maggioranza entro 15 giorni dal quesito (o dal perfezionamento di più quesiti sulla stessa questione). Possono essere motivate succintamente, con integrazione possibile entro i successivi 15 giorni. Il termine può essere esteso a 20 giorni per particolari esigenze istruttorie.

I Compensi dei Componenti del CCT

I membri del CCT hanno diritto a un compenso a carico delle parti, proporzionato al valore dell’opera, al numero, qualità e tempestività delle determinazioni assunte. La normativa (art. 6, c. 7-bis, D.L. n. 76/2020 e Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023) stabilisce dei tetti per la parte fissa del compenso. Ad esempio:

  • Per collegi a 3 componenti: 0,02% sulla parte del valore dell’appalto eccedente 1 miliardo di euro.
  • Per collegi a 5 componenti: 0,03% sulla parte del valore dell’appalto eccedente 1 miliardo di euro.

Il compenso complessivo non può superare il triplo della parte fissa. I compensi sono dovuti senza vincolo di solidarietà e sono previsti anche rimborsi per spese non remunerative. Le Linee Guida ministeriali definiranno più nel dettaglio i parametri per la determinazione dei compensi, ma nelle more si applicano quelle del D.M. 17.1.2022.

Decadenze, Dimissioni e Revoca

  • Limiti Incarichi: Massimo 5 incarichi contemporaneamente, non più di 10 ogni 2 anni.
  • Decadenza per Ritardo: Ritardi nell’adozione delle determinazioni (es. 3 ritardi, o uno superiore a 60 giorni) possono comportare l’impossibilità di essere nominati in altri collegi per 3 anni e responsabilità verso le parti.
  • Dimissioni: Ammissibili solo per giusta causa o giustificato motivo.
  • Revoca: I membri non possono essere revocati dopo la costituzione del Collegio.

Segreteria, Osservatorio e Accesso agli Atti

Per lavori complessi, il CCT può avvalersi di una segreteria tecnico-amministrativa. I presidenti dei CCT trasmettono gli atti principali all’Osservatorio permanente istituito presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che monitora l’attività dei collegi. L’accesso agli atti è consentito nei limiti di legge, con istanza alle stazioni appaltanti/enti concedenti (artt. 35 e 36 del Codice).

Conclusioni: L’Importanza Strategica della Disciplina Collegio Consultivo Tecnico

La disciplina Collegio Consultivo Tecnico, così come delineata dal D.Lgs. n. 36/2023 e dai suoi allegati, rappresenta uno strumento di fondamentale importanza nel contesto dei contratti pubblici. La sua funzione preventiva e di rapida risoluzione delle controversie mira a garantire una maggiore efficienza e celerità nell’esecuzione delle opere, riducendo il rischio di contenziosi lunghi e costosi.

Per le stazioni appaltanti, gli operatori economici e i professionisti del settore, comprendere a fondo il funzionamento del CCT, i casi di obbligatorietà e le modalità di interazione con questo organismo è essenziale per navigare con successo le complessità del mondo degli appalti pubblici. Gli aggiornamenti normativi, come quelli proposti dal “Correttivo”, andranno monitorati per cogliere appieno l’evoluzione di questo istituto sempre più centrale.

L’auspicio è che un utilizzo consapevole e corretto del Collegio Consultivo Tecnico possa contribuire significativamente al raggiungimento del risultato e all’efficace impiego delle risorse pubbliche.

avv. Federico Palumbo


Link Utili e Riferimenti Normativi

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