Il RUP nel D.Lgs. 36/2023: Guida Completa
La Figura del RUP nel Nuovo Codice degli Appalti – D.Lgs. 36/2023
L’intento di questo articolo è realizzare un approfondimento pensato per fare chiarezza su una figura centrale nel mondo degli appalti pubblici: il Responsabile Unico di Progetto (RUP). Con l’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, il Decreto Legislativo n. 36/2023, il ruolo del RUP è stato significativamente ridefinito. Questo articolo si propone di esplorare le novità, i compiti e le responsabilità di questa figura cruciale, in un linguaggio accessibile anche a chi non possiede competenze giuridiche specialistiche.
Il RUP non è più semplicemente un «responsabile del procedimento», ma diventa il vero e proprio dominus dell’intero intervento pubblico, dalla sua ideazione fino alla sua completa realizzazione. Comprendere a fondo questa evoluzione è fondamentale per tutti gli operatori del settore e per i cittadini interessati alla trasparenza e all’efficienza della spesa pubblica.
Indice dei Contenuti
L’Unicità del RUP nel Nuovo Codice: Una Rivoluzione Terminologica e Sostanziale?
Una delle innovazioni più evidenti del D.Lgs. n. 36/2023 riguarda proprio la denominazione e la portata del RUP. Si passa da “Responsabile Unico del Procedimento” – figura introdotta dalla Legge n. 241/1990 e disciplinata nei precedenti codici appalti (D.Lgs. n. 50/2016) – a Responsabile Unico di Progetto. Questa non è una mera modifica lessicale.
Il comma 1 dell’articolo 15 del nuovo Codice stabilisce che il RUP è il responsabile dell’intero intervento pubblico. Ciò significa che la sua competenza si estende a tutte le fasi cruciali:
- Programmazione
- Progettazione
- Affidamento
- Esecuzione
La Relazione illustrativa al Codice chiarisce che la precedente definizione era «forse viziata dal riferimento alla legge n. 241 del 1990, che non appare pienamente conferente». La nuova formulazione mira a una maggiore coerenza con il principio cardine del nuovo Codice: il principio del risultato (sancito dall’articolo 1 del D.Lgs. 36/2023). Se l’obiettivo è realizzare l’intervento pubblico in modo efficace e tempestivo, la figura di un unico responsabile per l’intero progetto, sin dall’inizio, appare molto più funzionale. Infatti, il comma 5 dell’art. 15 specifica che «il RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti».
Sebbene si possa ritenere che la “rivoluzione” sia in parte più terminologica che sostanziale – dato che anche sotto il D.Lgs. 50/2016 nulla vietava che lo stesso RUP seguisse tutte le fasi – le novità portano indubbiamente maggiore chiarezza e sistematizzazione. La precedente formulazione, infatti, legata alla “singola procedura”, poteva creare ambiguità in interventi pubblici complessi articolati su più procedure di affidamento (come nel caso di acquisti aggregati), dove si sarebbero potuti nominare diversi RUP. Il nuovo Codice generalizza invece l’unicità del responsabile per l’intero progetto, sgomberando il campo da equivoci e rafforzando il principio di unicità, adattandolo alle specificità degli appalti pubblici.
È interessante notare come il nuovo testo normativo ometta ogni rinvio formale alla Legge n. 241/1990. Tuttavia, nonostante il cambio di denominazione, si ritiene che la disciplina generale sul procedimento amministrativo debba continuare a trovare applicazione in via residuale, per tutti gli aspetti non specificamente regolati dal Codice, data la natura intrinseca dell’attività amministrativa che il RUP è chiamato a gestire.
Nomina e Requisiti del RUP: Cosa Cambia con il D.Lgs. 36/2023?
Questa RUP Guida Nuovo Codice non può prescindere dall’analisi delle modalità di nomina e dei requisiti richiesti per ricoprire questo incarico strategico.
Chi Nomina e Come?
L’articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il RUP è una persona fisica/funzionario. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti lo nominano tra i dipendenti (anche a tempo determinato), preferibilmente in servizio presso l’unità organizzativa titolare del potere di spesa. Questo si differenzia dalla disciplina previgente (art. 31 D.Lgs. 50/2016), che prevedeva la nomina da parte del responsabile dell’unità organizzativa e la scelta tra i dipendenti di ruolo addetti alla medesima unità.
Una norma di chiusura importante, in linea con quanto già affermato dalla giurisprudenza (cfr. CdS n. 778/2018), prevede che in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio, l’incarico sia svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento. L’ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
Requisiti Professionali e Incompatibilità: Riferimento all’Allegato I.2
La definizione dei requisiti soggettivi e delle competenze professionali del RUP è ora interamente demandata all’Allegato I.2 del Codice. Questo allegato sostituisce le precedenti Linee Guida ANAC n. 3/2016 e dettaglia requisiti e compiti in modo molto più granulare.
Per quanto riguarda l’esperienza richiesta per lavori e servizi di ingegneria/architettura (art. 4, All. I.2), il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza, attestata anche dall’anzianità di servizio, di:
- almeno un anno per contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
- almeno tre anni per contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia UE;
- almeno cinque anni per contratti di importo pari o superiore alla soglia UE.
Per le procedure di affidamento di lavori particularly complessi, oltre a cinque anni di esperienza, sono richiesti una laurea magistrale o specialistica attinente e un’adeguata competenza come project manager.
In materia di incompatibilità, oltre al divieto per chi ha subito condanne per reati contro la P.A., l’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 chiarisce l’insussistenza di un’incompatibilità generale tra la funzione di RUP e il ruolo di componente della commissione di gara. Tuttavia, è fondamentale la precisazione fornita dalla giurisprudenza (cfr. CdS n. 1387/2019), secondo cui tale compatibilità viene meno «allorché sussista la concreta dimostrazione che i due ruoli siano incompatibili, per motivi di interferenza e di condizionamento tra gli stessi». La valutazione va quindi condotta caso per caso.
Infine, una previsione di grande pragmatismo: qualora la stazione appaltante individui un RUP carente dei requisiti richiesti, può affidare lo svolgimento delle attività di supporto a personale qualificato interno o, in mancanza, a soggetti esterni, garantendo così il raggiungimento del risultato (art. 15, c. 4, D.Lgs. 36/2023).
In Sintesi: nomina e requisiti del RUP
Nomina
Spetta alla S.A. tra i dipendenti. In assenza, il ruolo è del responsabile dell’unità organizzativa.
Obbligatorietà
L’incarico di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato dal dipendente designato.
Requisiti
Esperienza da 1 a 5 anni (base importo), titolo di studio e competenze di project management per lavori complessi.
Incompatibilità
Nessuna incompatibilità generale con il ruolo di commissario di gara, ma da valutare caso per caso.
Le Funzioni del RUP: Una Panoramica Completa secondo l’Allegato I.2
Il comma 5 dell’articolo 15 affida al RUP il compito di assicurare il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi. Le sue funzioni, elencate in modo dettagliato nell’Allegato I.2, non sono tassative, ma forniscono un quadro esaustivo della sua operatività.
Un punto fondamentale, ereditato dalla precedente normativa, è il principio di competenza residuale del RUP, il quale svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell’intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi. La giurisprudenza passata aveva chiarito che tale competenza, per quanto ampia, non era illimitata, escludendo ad esempio atti di alta amministrazione con ampia discrezionalità, come la revoca dell’intera gara (TAR Lazio, n. 11781/2018).
Compiti Generali Comuni (Art. 6, Allegato I.2)
Il RUP coordina il processo realizzativo. Tra i numerosi compiti, segnaliamo:
- Formulare proposte per il programma triennale dei lavori pubblici e degli acquisti.
- Accertare la disponibilità di aree e la regolarità urbanistica.
- Proporre la conclusione di accordi di programma o l’indizione di conferenze di servizi.
- Svolgere la verifica dei progetti per lavori sotto il milione di euro e sottoscrivere la validazione del progetto a base di gara.
- Attestare le condizioni per non suddividere l’appalto in lotti.
- Decidere sistemi di affidamento, tipologia di contratto e criterio di aggiudicazione.
- Richiedere la nomina della commissione giudicatrice (se OEPV).
- Provvedere all’acquisizione del CIG (Codice Identificativo Gara).
- Essere responsabile degli adempimenti anticorruzione (Legge 190/2012).
Compiti Specifici per la Fase di Affidamento (Art. 7, Allegato I.2)
In questa fase delicata, il RUP:
- Effettua la verifica della documentazione amministrativa (o la coordina).
- Verifica la congruità delle offerte (minor prezzo) e quelle anormalmente basse, potendosi avvalere di una commissione apposita o di una struttura di supporto.
- Dispone le esclusioni dalle gare (recependo orientamenti giurisprudenziali come CdS n. 5934/2017).
- Svolge attività non valutative se il criterio è l’OEPV (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), i cui poteri valutativi spettano esclusivamente alla commissione.
- Può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche (quando il criterio è quello del minor prezzo).
- Adotta il provvedimento finale della procedura, se ha il potere di manifestare all’esterno la volontà della stazione appaltante.
Compiti Specifici per la Fase di Esecuzione (Art. 8, Allegato I.2)
Durante l’esecuzione del contratto, il RUP:
- Impartisce istruzioni al direttore dei lavori e adotta atti a seguito delle iniziative del coordinatore per la sicurezza.
- Autorizza la consegna dei lavori e vigila sul corretto adempimento degli obblighi relativi al subappalto e all’avvalimento.
- Assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini della sicurezza (D.Lgs. 81/2008).
- Autorizza le modifiche dei contratti in corso e approva nuovi prezzi (entro certi limiti).
- Irroga le penali per ritardato adempimento.
- Ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse e ne dispone la ripresa.
- Attiva la definizione con accordo bonario delle controversie e propone la transazione o la risoluzione del contratto.
- Rilascia i certificati di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva, e il certificato di esecuzione lavori.
- Può svolgere, nei limiti delle proprie competenze, anche le funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (salvo casi specifici).
Responsabili di Fase e Supporto al RUP: Novità e Strumenti
Un’effettiva novità del D.Lgs. 36/2023 è la previsione esplicita (art. 15, comma 4) della possibilità (non un obbligo) per le stazioni appaltanti di nominare, su richiesta del RUP, responsabili di procedimento per le singole fasi (programmazione, progettazione, esecuzione, e un responsabile per la fase di affidamento). Questa visione, che eleva il RUP a un vero e proprio `project manager` (un’intuizione che il Consiglio di Stato aveva già in un parere del 2004), è stata oggetto di dibattito. L’ANAC aveva espresso perplessità, temendo una duplicazione di responsabilità. Tuttavia, il Codice chiarisce che restano ferme le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP, che rimane il dominus. La Corte Costituzionale (sentenza n. 166/2019), d’altronde, aveva già ritenuto compatibile la responsabilità per fase con l’unicità del responsabile di progetto.
Inoltre, il comma 6 dell’art. 15 conferma la possibilità di istituire una struttura di supporto al RUP e di destinare risorse finanziarie (fino all’1% dell’importo a base di gara) per affidamenti diretti di incarichi di assistenza al medesimo. La giurisprudenza (es. TAR Lombardia, n. 343/2024) ha confermato la piena legittimità di tali Unità di supporto.
Superamento delle Linee Guida e Prospettive Future
Con l’avvento del nuovo Codice, l’Allegato I.2 ha superato e sostituito le Linee Guida ANAC n. 3/2016, contribuendo a una maggiore chiarezza normativa. È importante però sottolineare che l’applicabilità dell’Allegato I.2 è prevista fino all’entrata in vigore di un corrispondente regolamento ministeriale (come previsto dall’art. 15, comma 7, D.Lgs. 36/2023).
Le Novità del Decreto “Correttivo”
Un’importante anticipazione per il futuro viene dal decreto legislativo “correttivo” al Codice, che prevede ulteriori precisazioni alla disciplina del RUP contenuta nell’Allegato I.2. Tra le principali novità vi sono:
- Una migliore definizione del supporto al RUP, chiarendo che può delegare attività operative al personale della stazione appaltante.
- L’introduzione di un termine di 30 giorni per il rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, dalla richiesta dell’esecutore.
- Una precisazione sui casi in cui il direttore dell’esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal RUP.
- Una regola specifica sulla designazione del RUP nel caso di acquisti gestiti da moduli associativi o consortili.
Questi aggiornamenti segnalano la volontà del legislatore di affinare ulteriormente una disciplina già profondamente rinnovata.
Conclusioni: Il RUP al Centro del Nuovo Sistema degli Appalti
La figura del Responsabile Unico di Progetto, così come delineata dal D.Lgs. 36/2023, emerge come un pilastro fondamentale del nuovo sistema degli appalti pubblici. La riforma mira a rafforzarne il ruolo, l’unicità e le responsabilità, con l’obiettivo primario di garantire il completamento efficace e tempestivo degli interventi pubblici, in linea con il principio del risultato.
La disciplina, pur presentando elementi di continuità, introduce una maggiore chiarezza sistematica e strumenti operativi più definiti. L’analisi approfondita dei requisiti, delle funzioni e delle nuove prospettive normative evidenzia una figura sempre più manageriale e centrale, chiamata a governare processi complessi con competenza e responsabilità. Sarà fondamentale monitorare l’evoluzione normativa, a partire dall’adozione del regolamento ministeriale , per avere un quadro definitivo di questo ruolo cruciale.
Il RUP nel D.Lgs. 36/2023: Riepilogo Generale
| Figura Chiave | Responsabile Unico di Progetto |
| Obiettivo Primario | Principio del Risultato (Art. 1) |
| Normativa | Art. 15 e Allegato I.2 del D.Lgs. 36/2023 |
| Portata | Intero intervento (Programmazione, Progettazione, Affidamento, Esecuzione) |
| Supporto | Possibilità di nominare Responsabili di Fase e avvalersi di strutture dedicate |
Domande Frequenti (FAQ)
La novità principale è il cambio di nome da “Responsabile Unico del Procedimento” a “Responsabile Unico di Progetto”. Questo sottolinea che la sua competenza si estende all’intero intervento pubblico, dalla programmazione all’esecuzione, in linea con il principio del risultato. Leggi di più sull’unicità del RUP.
I requisiti sono dettagliati nell’Allegato I.2 del Codice e variano in base all’importo e alla complessità dell’appalto. In generale, è richiesta un’esperienza specifica nel settore (da 1 a 5 anni) e, per lavori complessi, una laurea magistrale e competenze di project management. Consulta la sezione sui requisiti professionali.
Sì, la legge non prevede un’incompatibilità generale. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che l’incompatibilità sussiste se, nel caso concreto, si manifesta un’interferenza o un condizionamento tra i due ruoli. La valutazione va quindi fatta caso per caso, come spiegato nella sezione su nomina e requisiti.
Il RUP ha una competenza generale su tutto ciò che non è specificamente attribuito ad altri organi. Tra i suoi compiti principali vi sono la formulazione di proposte, la verifica dei progetti, la decisione sul sistema di affidamento, la vigilanza sulla fase di esecuzione, l’irrogazione delle penali e la gestione delle sospensioni. Trovi un elenco dettagliato delle sue funzioni qui.
No. Il nuovo Codice prevede esplicitamente che il RUP possa essere supportato da una struttura dedicata e, su sua richiesta, possano essere nominati “responsabili di fase” per specifici segmenti del progetto (progettazione, affidamento, esecuzione), ferma restando la sua funzione di supervisione e coordinamento. Approfondisci il tema del supporto al RUP.
Hai Bisogno di Supporto nella Gestione degli Appalti Pubblici?
La gestione degli appalti secondo il nuovo Codice richiede competenze specifiche e aggiornate. Dalla nomina del RUP alla corretta gestione delle fasi di gara ed esecuzione, il nostro studio legale offre consulenza e supporto a stazioni appaltanti e imprese per navigare con sicurezza la complessità della normativa.
avv. Federico Palumbo
Link Utili (Normattiva):
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo)
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Vecchio Codice – per confronto)
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego)
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione)
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza sul Lavoro)
- Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo)
