Domanda partecipazione appalti pubblici: Guida D.Lgs 36/2023
📄 Domanda Partecipazione Appalti Pubblici: Guida Completa al D.Lgs 36/2023
La domanda partecipazione appalti pubblici rappresenta il primo, fondamentale passo per ogni operatore economico che intende concorrere per l’aggiudicazione di un contratto pubblico. Comprendere appieno come redigerla, cosa deve contenere e quali sono le normative di riferimento, specialmente alla luce del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), è cruciale. Questa guida si propone di offrire una panoramica chiara e accessibile, pensata per chi cerca risposte concrete a dubbi di natura giuridica in materia.
Affronteremo gli aspetti essenziali della domanda partecipazione appalti pubblici, dalla sua definizione alle modalità di compilazione, senza tralasciare il ruolo del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e le recenti interpretazioni giurisprudenziali.
📜 Cos’è la Domanda di Partecipazione negli Appalti Pubblici?
La domanda di partecipazione è il documento formale con cui un operatore economico manifesta la propria volontà di prendere parte a una procedura di gara indetta da una stazione appaltante. Attraverso di essa, l’operatore fornisce gli elementi identificativi essenziali e dichiara il possesso dei requisiti richiesti.
La disciplina è oggi contenuta principalmente nel Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che ha introdotto significative novità anche in tema di digitalizzazione delle procedure.
In sostanza, presentare correttamente la domanda è il biglietto da visita dell’impresa e il presupposto per poter accedere alle fasi successive della selezione.
📋 Quali Procedure Richiedono la Domanda di Partecipazione?
La domanda di partecipazione è un adempimento previsto per diverse tipologie di procedure di affidamento, tra cui:
- ✅ Procedura aperta;
- ✅ Procedura ristretta;
- ✅ Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (non per i contratti di Accordo quadro);
- ✅ Procedura competitiva con negoziazione;
- ✅ Partenariato per l’innovazione (non per i contratti di Accordo quadro);
- ✅ Dialogo competitivo;
- ✅ Sistema dinamico di acquisizione.
È quindi un documento trasversale a molte delle modalità con cui le pubbliche amministrazioni affidano lavori, servizi e forniture.
💻 Come si Compila e Cosa Contiene la Domanda di Partecipazione?
La compilazione della domanda partecipazione appalti pubblici avviene, secondo il Nuovo Codice, utilizzando la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante. Questo segna un passo decisivo verso la completa digitalizzazione delle gare.
Il documento deve contenere informazioni precise, tra cui:
- Elementi di identificazione del concorrente (denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA).
- Indicazione della forma giuridica con cui si presenta in gara (impresa singola, raggruppamento temporaneo, consorzio, ecc.).
- Eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di un’impresa ausiliaria (il cosiddetto “avvalimento”).
- Indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione, spesso contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).
⚖️ Il Principio di Proporzionalità
Un principio cardine che le stazioni appaltanti devono rispettare è quello della proporzionalità. Non possono essere richiesti nella domanda di partecipazione dati e informazioni che vadano oltre quanto strettamente necessario in relazione all’oggetto del contratto e alle finalità della procedura. Questo tutela gli operatori da oneri documentali eccessivi.
🇪🇺 L’Importanza del DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
La domanda di partecipazione è integrata dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Quest’ultimo è un modello autodichiarativo standardizzato a livello europeo, da redigersi in forma digitale.
Nel DGUE, l’operatore economico (e le eventuali imprese ausiliarie) dichiara:
- Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (come l’assenza di condanne penali, regolarità fiscale e contributiva, etc.), previsti dal Titolo IV, Capo II, della Parte V del D.Lgs. 36/2023.
- Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale (capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale), di cui all’art. 100 e, se richiesto, dei requisiti specifici per i servizi di architettura e ingegneria (art. 103 del Codice).
L’art. 91, comma 4, del Codice precisa che il DGUE “contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.“
📄 Domanda di Partecipazione: Elementi Chiave 🔑
- ✔️ Identificazione Operatore: Chi sei? (Dati anagrafici e fiscali)
- ✔️ Forma Giuridica: Come partecipi? (Singolo, RTI, Consorzio, Rete d’imprese)
- ✔️ Eventuale Avvalimento: Ti avvali di requisiti di terzi?
- ✔️ Requisiti Speciali: Documenti e dati per capacità tecnica ed economica.
- ✔️ Integrazione con DGUE: Dichiarazioni su requisiti generali e speciali.
- ✔️ Sottoscrizione Digitale: Chi firma e come (ai sensi D.Lgs. 82/2005)?
Assicurati che tutti questi elementi siano correttamente compilati e dichiarati!
✍️ Chi Firma la Domanda di Partecipazione? Guida Pratica
La sottoscrizione della domanda partecipazione appalti pubblici e delle relative dichiarazioni deve avvenire digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le regole variano a seconda della forma giuridica del concorrente:
- Concorrente singolo: firma il legale rappresentante.
- Raggruppamento Temporaneo (RTI), Consorzio Ordinario o GEIE già costituiti: firma la mandataria/capofila.
- RTI, Consorzio Ordinario o GEIE non ancora costituiti: firmano tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio/gruppo.
- Aggregazioni di retisti (contratti di rete):
- Rete con organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica: firma solo l’organo comune.
- Rete con organo comune con potere di rappresentanza ma senza soggettività giuridica: firmano l’organo comune e ogni retista partecipante.
- Rete con organo comune senza potere di rappresentanza, o senza organo comune, o con organo comune privo dei requisiti per essere mandatario: firma il retista mandatario (o tutti i retisti se RTI da costituire).
- Consorzio di cooperative e imprese artigiane o Consorzio stabile (art. 45, co. 2, lett. b) e c) D.Lgs. 36/2023): firma digitalmente il consorzio stesso.
La firma è apposta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di apposita procura. In quest’ultimo caso, copia conforme della procura va allegata, a meno che i poteri rappresentativi del procuratore non risultino già dalla visura camerale.
🏛️ Normativa di Riferimento: Il D.Lgs. 36/2023 e l’Art. 91
La disciplina della documentazione e dei termini per la presentazione delle domande è principalmente delineata nell’articolo 91 del D.Lgs. n. 36/2023. Questo articolo stabilisce che l’operatore economico utilizza la piattaforma di approvvigionamento digitale per compilare:
“a) la domanda di partecipazione;
b) il documento di gara unico europeo;
c) l’offerta;
d) ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.” (Art. 91, comma 1)
Il comma 2 dell’art. 91 specifica il contenuto della domanda di partecipazione:
“La domanda di partecipazione contiene gli elementi di identificazione del concorrente e l’indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l’eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché l’indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico di cui all’articolo 24.”
Altre fonti normative rilevanti includono:
- La Determinazione ANAC n. 137 del 1° giugno 2023, sui requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale.
- Il D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), per quanto concerne la firma digitale e la validità dei documenti informatici.
Infine, è importante ricordare che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), pur potendo predisporre modulistica per agevolare i concorrenti, non può imporla a pena di esclusione.
⚖️ Aspetti Giurisprudenziali Rilevanti
Alcune recenti sentenze amministrative offrono spunti interpretativi utili:
📌 TAR Campania Napoli, Sez. VIII, sent. 7 gennaio 2025, n. 109: Ha chiarito che l’art. 94, co. 5, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 (esclusione per liquidazione giudiziale) si riferisce specificamente all’ “operatore economico” partecipante. Non vi è esclusione automatica dell’affittuario di azienda se l’impresa concedente è assoggettata a procedura concorsuale, poiché la causa di esclusione è circoscritta al soggetto che partecipa direttamente alla gara.
📌 TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 17 maggio 2024, n. 421: Ha ribadito un principio di proporzionalità e temporaneità delle cause di esclusione (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, oggi artt. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023). Fatti costitutivi di cause di esclusione (come un grave illecito professionale) verificatisi oltre tre anni prima dell’indizione della gara sono considerati irrilevanti, facendo venir meno il relativo obbligo dichiarativo.
📌 TAR Piemonte, Torino, Sez. II, sent. 06 dicembre 2023, n. 977: Ha sottolineato come la gravità dell’illecito per violazioni in materia contributiva e previdenziale (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, oggi art. 94, comma 6, D.Lgs. 36/2023) sia ancorata alla presenza di ragioni ostative al rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La mancanza del DURC o un DURC irregolare comporta una presunzione legale assoluta di gravità, obbligando la stazione appaltante all’esclusione senza margini di discrezionalità.
Queste sentenze evidenziano l’importanza di una corretta verifica dei propri requisiti e di una attenta compilazione delle dichiarazioni contenute nella domanda partecipazione appalti pubblici e nel DGUE.
🏁 Conclusione: La Domanda di Partecipazione Come Chiave d’Accesso
La domanda partecipazione appalti pubblici è molto più di un semplice modulo: è la dichiarazione formale con cui un operatore economico si presenta alla stazione appaltante e chiede di essere ammesso a una competizione. La sua corretta e completa redazione, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e integrata dal DGUE, è condizione imprescindibile per non vedere preclusa la propria partecipazione.
È fondamentale prestare massima attenzione ai contenuti richiesti, alle modalità di sottoscrizione digitale e al rispetto dei principi di veridicità e proporzionalità. Una preparazione accurata della domanda partecipazione appalti pubblici è il primo, indispensabile passo verso il successo nelle gare pubbliche.
Per ulteriori approfondimenti, si consiglia sempre di consultare il testo integrale del bando di gara e di rivolgersi a professionisti qualificati in caso di dubbi specifici.
🔗 Link Utili e Riferimenti Normativi
Per una consultazione diretta delle fonti normative citate:
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici):
- Testo completo del D.Lgs. 36/2023
- Art. 24 D.Lgs. 36/2023 (Fascicolo virtuale dell’operatore economico)
- Art. 45 D.Lgs. 36/2023 (Operatori economici)
- Art. 65 D.Lgs. 36/2023 (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)
- Art. 66 D.Lgs. 36/2023 (Condizioni di partecipazione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi)
- Art. 91 D.Lgs. 36/2023 (Documentazione dell’offerente e termini)
- Art. 94 D.Lgs. 36/2023 (Cause di esclusione automatica)
- Art. 100 D.Lgs. 36/2023 (Requisiti di ordine speciale)
- Art. 103 D.Lgs. 36/2023 (Requisiti di partecipazione a procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria)
- Titolo IV, Capo II, Parte V del D.Lgs. 36/2023 (Requisiti di ordine generale e speciale)
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD):
- Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5:
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Vecchio Codice dei Contratti Pubblici):
- Art. 80 D.Lgs. 50/2016 (Motivi di esclusione) – Citato per completezza giurisprudenziale, oggi sostituito dagli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023
- Determinazione ANAC n. 137 del 1° giugno 2023:
- (Nota: Le determinazioni ANAC sono solitamente pubblicate sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Si consiglia di cercare direttamente sul sito ANAC per il testo aggiornato.)